Sentenza 28 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 28/06/2025, n. 542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 542 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2025 |
Testo completo
r.g. 844/2022
n. 844/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – Sezione 2a civile – composta dai Signori:
1) Dott. Antonio Francesco Esposito - Presidente
2) Dott. Giovanni Surdo - Consigliere
3) Dott. Eugenio Scagliusi - Giudice Ausiliario Estensore sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 17 Settembre 2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 844/2022 R.G., promossa da
(c.f.: ) e (c.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Simona Ciardo CodiceFiscale_2
APPELLANTE
contro
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni CP_1 C.F._3
Bellisario
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso a mezzo note depositate per l'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 17.09.2024, da intendersi qui per integralmente riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione a comparire dinanzi al Tribunale di Lecce – Sez. Distaccata di Nardò notificato il 15.05.2013, e dopo aver premesso di aver acquistato un Parte_1 Parte_2
terreno in Galatone ed aver affidato al geometra l'incarico di progettazione di un CP_1
immobile da realizzarsi sul luogo, in ampliamento di altro già esistente, esponevano come, ottenuto
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il permesso di costruire ed avviati i relativi lavori (permesso n. 1000//2004 del 13.09.2004), a seguito di controlli dell'autorità amministrativa emergevano difformità tra quanto in corso di realizzazione rispetto al progetto approvato. Al fine di sanare le difformità, il geometra resentava una prima CP_1
(21.02.2005) e, a seguito dei relativi dinieghi, una seconda (12.05.2005) ed una terza (13.08.2005)
istanza di variante in corso d'opera, rendendosi infine necessaria la demolizione di superfici in eccedenza. Nuovamente, a seguito di ulteriore controllo del 27.10.2007, l'Ente disponeva nuovamente la sospensione dei lavori e la demolizione del fabbricato. Per quanto innanzi, con comunicazione del 30.11.2005 gli attori sollevavano il geometra dall'incarico a suo tempo CP_1
conferito e, di seguito, presentavano – a mezzo di altro professionista – un nuovo progetto,
favorevolmente licenziato con permesso di costruire del 26.04.2006 ma con demolizione di quanto realizzato. Accusavano, pertanto, il geometra di aver causato un danno patrimoniale CP_1
per il quale, complessivamente calcolato in €. 100.261,00 tra spese varie, riduzioni di volumi, ritardi nella esecuzione dell'opera, lo citavano in giudizio chiedendone la condanna al relativo pagamento, previa declaratoria del suo grave inadempimento nell'espletamento dell'incarico di progettazione e direzione lavori conferitigli.
Si costituiva in giudizio il convenuto il quale contestava l'avversa esposizione dei CP_1
fatti precisando aver ricevuto incarico limitatamente alla iniziale fase progettuale, favorevolmente conclusasi con il rilascio del permesso di costruire n. 100/2004 da parte del Comune di Galatone, ma di non aver mai ricevuto l'incarico di “direzione dei lavori”. Pertanto, limitata la propria attività
professionale alla fase progettuale, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alla pretesa risarcitoria, precisando come aver appreso solo a seguito della notifica dell'atto di citazione che l'avvio dei lavori, comunicato all'Ente in data 15.09.2004 (personalmente dal , con Parte_1
comunicazione della ditta esecutrice e del collaudatore) a seguito del citato originario permesso di costruire, contenesse una firma apocrifa giustificante – secondo la prospettazione attorea – l'aver assunto l'incarico di “direzione lavori”, firma pertanto disconosciuta. Riferiva, altresì, il convenuto,
come solo per tentare di porre rimedio alla malevola condotta degli attori tentava di ottenere il permesso di variante in sanatoria, pur consapevole delle scarse possibilità di successo, infine riuscendo ad ottenere un (nuovo) permesso di costruire, n. 118/2005, anch'esso disatteso dagli attori,
che continuavano i lavori di costruzione in difformità, così rendendosi colpevoli dei successivi
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provvedimenti sanzionatori. In ogni caso, il convenuto eccepiva comunque l'intervenuta prescrizione e decadenza dell'azione per decorrenza del termine di otto giorni e di quello di un anno prescritti dall'art. 2225 c.c., contestando comunque le misure risarcitorie ex adverso invocate ed accusando gli attori di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.. Concludeva per il disconoscimento della firma apposta sulla comunicazione di inizio lavori del 15.09.2004, il rigetto di tutte le domande attoree e la condanna degli stessi al pagamento delle spese.
Così incardinato il giudizio, nonostante fosse stato giudicato necessario a fini istruttori, non si poté
procedere alla verificazione del documento disconosciuto nella sottoscrizione per essere stato smarrito, presso il Comune di Galatone, il fascicolo relativo alla pratica edilizia di cui è causa. Sicché,
giudicata superflua l'assunzione di ogni ulteriore mezzo di prova, il Tribunale invitava le parti a precisare le conclusioni.
Con ordinanza del 12.01.2021 il Tribunale disponeva la rimessione della causa sul ruolo per acquisire testimonianze chiarificatrici del ruolo del convenuto nella fase esecutiva dei lavori contestati dagli attori.
Assunto l'incombente, la causa passava infine in decisione all'udienza del 14.06.2022.
Con sentenza n. 2617/2022 del 22.09.2022 il Tribunale di Lecce, accogliendo la eccezione di carenza di legittimazione passiva del convenuto, non risultando provata, da parte del l'accettazione CP_1
della carica di direttore lavori, né la sua presenza sul cantiere, rigettava la domanda di parte attrice,
che condannava al pagamento delle spese processuali.
Hanno proposto appello e che hanno chiesto la riforma Parte_1 Parte_2
della impugnata sentenza reiterando le conclusioni formulate in primo grado.
Si è costituito nella presente fase processuale concludendo nuovamente per il rigetto CP_1
delle pretese attoree.
All'udienza cartolare del 17.09.2024, previo deposito di note di precisazione delle conclusioni, la causa è passata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La Corte ritiene di riassumere gli argomenti principale dell'appello in unica sostanziale doglianza,
poiché gli appellanti deducono aver il Tribunale errato per non aver ritenuto raggiunta la prova, in
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mancanza della dichiarazione di accettazione dell'incarico di direttore dei lavori da parte di CP_1
nemmeno per facta concludentia. Al contrario, tutti i documenti del terzo, in persona del
[...]
come notificati all'appellante in qualità di “direttore dei lavori”, costituirebbero Controparte_2
atti a ciò idonei, atti peraltro mai contestati in tale qualificazione dal destinatario.
1.1. La doglianza non è persuasiva.
Pacifica la circostanza come nella fattispecie sia mancata l'effettiva accettazione dell'incarico di
“direttore dei lavori” da parte del geometra occorre prendere atto di due elementi CP_1
significativi:
a) la non dimostrata presenza del ul cantiere nell'espletamento dell'incarico (non emersa dalle CP_1
testimonianze acquisite);
b) la circostanza che i documenti amministrativi nei quali figura come “direttore dei lavori”, CP_1
provengano dall'Ufficio Tecnico Comunale dove ben ragionevolmente quella qualità è stata attribuita giammai da una (inesistente) dichiarazione di accettazione dell'incarico, bensì da una firma, attribuita al a formalmente disconosciuta, presente sulla “comunicazione di inizio lavori”. CP_1
In buona sostanza, a prescindere dall'aspetto della verificazione della scrittura disconosciuta, non resa possibile in ragione dell'accertato suo smarrimento, tutti i documenti presenti nel fascicolo amministrativo presso l come peraltro elencati nell'atto di appello, risultano indirizzati e CP_3
comunicati anche a non già perché lo stesso ha assunto o accettato la carica, ma CP_1
piuttosto solo per la presenza del suo nome e della sua firma verosimilmente contraffatta nella
“comunicazione di inizio lavori”.
Quest'ultima affermazione, di verosimile contraffazione, emerge ictu oculi anche ad una elementare osservazione (anche non tecnicamente esperta) eseguita dalla Corte comparando la firma della
“comunicazione” in parola, come asseritamente riferita a con quelle presenti sulle CP_1
tavole progettuali, ugualmente agli atti. Si tratta di firme palesemente differenti.
Pertanto, quanto innanzi a giudizio della Corte non è sufficiente a ritenere che effettivamente abbia ricoperto la carica di “direttore dei lavori” e – dunque – ne risponda CP_1
professionalmente.
1.2. Tutt'al più, come il Tribunale ha correttamente rilevato, i documenti in parola costituirebbero
“documenti di terzi”, come tali non idonei al raggiungimento della prova richiesta e, pertanto, non esistono
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elementi per ritenere che a tanto parte attrice abbia assolto.
2. Il secondo motivo, con il quale si ripropongono gli elementi di responsabilità del direttore lavori con le relative richieste risarcitorie, è assorbito.
3. Occorre, da ultimo, esaminare un terzo motivo di appello. Con esso gli appellanti lamentano la misura della liquidazione delle spese di soccombenza, pari ad €. 11.000,00 e che vengono giudicate eccessive;
specie perché avrebbe potuto diligentemente chiarire da subito l'equivoco CP_1
con il Controparte_2
3.1. Anche questa doglianza non può essere condivisa, poiché il regolamento delle spese operato dal
Tribunale segue il criterio della soccombenza e l'importo liquidato a titolo di spese rientra nei limiti tariffari secondo il valore della controversia, valore dichiarato degli stessi attori.
4. Quanto innanzi è sufficiente a giudicare infondato l'appello ed ogni altra considerazione è, a parere della Corte, del tutto superflua. Invero, ritenuto che al giudice competa indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive (Cass., II, 19.07.2017, n 17753), sono da ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, pur dedotte dall'attore – appellato e sebbene qui non menzionate specificamente,
sono da ritenersi incompatibili con la decisione adottata (Cass., III, 28.06.2018, n. 17015; Cass., I,
02.08.2016, n. 16056; Cass., VI, 04.07.2017, n. 16467).
4. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo sulla base del valore dichiarato della controversia.
4.1. Sussistono altresì le condizioni per dare atto della sussistenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce, Sezione Seconda Civile, definitivamente pronunziando sull'appello proposto dal e confronti di Parte_1 Parte_3 [...]
avverso la sentenza del Tribunale di Lecce n. 2617/2022 del 22.09.2022, così CP_4
provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
- condanna gli appellanti, in solido, al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in Euro 7.500,00, oltre spese generali, iva e cap, come per legge;
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- da atto della sussistenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, se dovuto.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del 23 Giugno 2025.
Il Giudice Ausiliario Estensore Il Presidente
(Eugenio Scagliusi) (Antonio Francesco Esposito)
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