Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 15/04/2025, n. 381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 381 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G.265 / 2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2023 / 265 tra
Parte_1
RICORRENTE e
CP_1
CONVENUTO/I
Oggi 15 aprile 2025, alle ore 10:15, innanzi al dott. Maddalena Vetta, sono comparsi:
Per 'avv. MILLUZZO SILVIA Parte_1 Per l'avv. SICUSO GIOVANNI CP_1
L'avv. MILLUZZO insiste nelle note autorizzate e chiede che la causa venga decisa.
L'avv. SICUSO prende atto delle risultanze della CTU e chiede compensarsi le spese in considerazione della percentuale riconosciuta rispetto a quella richiesta ex art. 113 T.U.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio. All'esito, decide la causa come da sentenza allegata al presente verbale dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
dott.ssa Maddalena Vetta
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Lavoro e Previdenza
Il giudice del Tribunale di Siracusa dott. Maddalena Vetta, in funzione di Giudice del Lavoro, dando pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'udienza del 15/04/2025 , ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 265 /2023 tra
(C.F. ) , elettivamente domiciliato in Viale Santa Parte_1 C.F._1
Panagia n. 136/R , Siracusa , presso lo studio dell'avv. MILLUZZO SILVIA , che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ricorrente contro
(C.F. ) elettivamente domiciliato in RIVA FORTE DEL GALLO 2 CP_1 P.IVA_1
SIRACUSA rappresentato e difeso dall'avv. SICUSO GIOVANNI, giusta procura in atti;
-resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.1.2023, esponeva di aver subito, in data Parte_1
26.6.2020, un infortunio sul lavoro, riportando, all'esito degli accertamenti svolti dal P.S. dell'Ospedale Umberto I di Siracusa, “Frattura trimalleolare caviglia dx con lussazione tibioastralgica da inciedente sul lavoro”, che ne rendeva necessario il ricovero ospedaliero.
Deduceva, poi, di essere stato dimesso in data 10.7.2020 con la diagnosi di “frattura lussazione trimalleolare caviglia dx” e di essersi sottoposto successivamente ai seguenti accertamenti medici:
2 - In data 11.08.2020 controllo specialistico fisiatrico presso ospedale di Avola-Noto a seguito del quale veniva diagnosticato: “frattura trimalleolare con lussazione tibioastralgica operata il 07.07.2020 con placche e viti più cervicalgia post-traumatica”;
- In data 08.09.2020 controllo fisiatrico presso clinica Villa Salus che metteva in evidenza anche: “Cervicalgia post-traumatica” .
Esponeva che, in seguito al suddetto infortunio presentava formale denuncia alla sede competente dell' e che l' , non contestando l'infortunio, l'occasione di lavoro e il nesso CP_1 CP_2 causale, riconosceva un danno biologico di grado complessivo pari al 16%, derivante da “esiti trauma caviglia dx con frattura trimalleolare e lussazione” conseguente costituzione di una rendita in suo favore a decorrere dal 25.01.2021.
Deduceva, poi, di aver presentato opposizione avverso il provvedimento dell' ritenendo che CP_1
le menomazioni riportate determinassero una riduzione della capacità lavorativa in misura non inferiore al 27% di danno biologico e che la domanda veniva rigettata.
Tanto premesso, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Siracusa, in funzione di giudice del
Lavoro, l' , al fine di sentire Controparte_3 dichiarare che le patologie di cui era affetto erano casualmente connesse con l'attività lavorativa svolta e per l'effetto, condannarsi l' alla costituzione e al pagamento delle prestazioni CP_1
assistenziali e previdenziali normativamente previste per le malattie professionali, avuto riguardo al grado di invalidità non inferiore al 27%.
Con memoria depositata in data 4.1.2024 si costituiva l' chiedendo il rigetto del ricorso in CP_1
quanto le ulteriori lesioni denunciate (cervicalgia – post traumatica) non erano causalmente riconducibili all'infortunio.
Assegnato il procedimento allo scrivente magistrato in data 5.4.2024, la causa veniva istruita attraverso espletamento di C.T.U. medico-legale e all'esito dell'udienza del 15.4.2024, viene decisa mediante deposito della presente sentenza, in conformità al disposto dell'art. 430 c.p.c.
Il ricorso è fondato.
Le patologie che affliggono il ricorrente sono provate dalla documentazione medica allegata al ricorso, che è stata sottoposta all'esame del nominato CTU medico legale, dott. , il Persona_1 quale ha accertato “- Dal raccordo anamnestico e dalla documentazione in atti emerge che il
, in data 26/06/2020 nel corso dello svolgimento della propria attività lavorativa Parte_1
(addetto agli interventi antiincendio), cadeva rovinosamente al suolo, riportando lesioni fisiche.
Trasportato al pronto soccorso dell'ospedale “Umberto I” di Siracusa, veniva sottoposto a radiografia dell'arto inferiore destro, che documentava la frattura trimalleolare della caviglia
3 destra con lussazione tibio-astragalica. In data 07/07/2020 veniva sottoposto a intervento di riduzione cruenta e osteosintesi con placca e viti al perone destro e viti al malleolo tibiale destro. Il periziato, nel corso dei mesi successivi, ha mantenuto tutore di Walker, osservato divieto di carico ed effettuato successivamente terapia fisica riabilitativa, con carico progressivo. Quali postumi permanenti, si rilevano: deformità della articolazione tibio-tarsica, exratorazione del piede, limitazione della articolarità tibio-tarsica di circa la metà; limitazione sub-totale della articolarità sotto-astragalica; concomitano esiti cicatriziali postchirurgici recanti pregiudizio estetico di grado lieve e persistenza in sede dei mezzi di sintesi chirurgici. I detti esiti comportano inoltre una compromissione moderata della fluidità della marcia e della stabilità posturale.
In data 11/08/2020, nel corso del periodo di inabilità temporanea, veniva certificata per la prima volta, presso la divisione di fisiatria dell'ospedale di Noto, la persistenza di cervicalgia post- traumatica.
Tale diagnosi verrà formulata anche nel corso delle visite successive, con contestuale prescrizione di terapia fisica riabilitativa. In data 15/04/2021 il periziato veniva sottoposto a radiografia della colonna cervicale, che evidenziava la deformazione a cuneo del corpo vertebrale di C5, riferibile a pregressa frattura post-traumatica. In data 26/05/2021 veniva sottoposto a RM del rachide cervicale, che confermava la deformazione di modesta entità del soma di C5, e l'edema edema midollare, interessante anche il soma di C6, indicativi di trauma recente da impatto. Persiste in atto rachialgia cronica, rigidità e limitazione di circa 1/3 della articolarità cervicale e dei movimenti del capo, associata a sfumati disturbi trofico-sensitivi a carico degli arti superiori.
- Appare definitivamente accertata la compatibilità del trauma in causa con le lesioni dell'arto inferiore destro.
- Contrariamente a quanto affermato dall' nell'atto di costituzione, ritengo che il decorso CP_1
clinico e la documentazione sanitaria non consentano di escludere la sussistenza del nesso di causalità materiale tra il trauma e le lesioni riscontrate a livello del rachide cervicale. Sebbene non venga accertata la presenza della lesione cervicale nel corso del percorso in pronto soccorso, va rilevato che all'accesso in pronto soccorso non risulta effettuato alcun accertamento mirato alla ricerca di lesioni del rachide (radiografia, TAC). La prima certificazione riportante la presenza di cervicalgia posttraumatica risale al 11/08/2020 (ospedale di Noto), a circa due mesi dal trauma.
Risulta tuttavia altamente improbabile che tale sintomatologia possa essere legata ad un trauma successivo a quello in causa, trovandosi il periziato alla data 11/08/2020 ancora in stato di inabilità e interdetto al carico sull'arto. Infine, la successiva RM cervicale effettuata il data
26/05/2021 documenta la presenza di un edema midollare a carico di C5 e C6, indicativo, come
4 affermato dal radiologo refertante, di un'edema da impatto recente. A mio avviso risultano pertanto soddisfatti i criteri del nesso di causalità materiale tra il trauma e le lesioni cervicali accertate”.
Il Consulente ha quindi concluso nel senso di ritenere che “ a seguito di infortunio lavorativo occorso in data 26/06/2020 il signor presenta le seguenti menomazioni: Parte_1
• Esiti di frattura trimalleolare della caviglia destra con associata lussazione tibio-astragalica, trattata chirurgicamente con riduzione cruenta e osteosintesi con placca e viti al perone distale e viti al malleolo tibiale. Persistono deformità della articolazione tibio-tarsica, extrarotazione del piede, limitazione della articolarità tibio-tarsica di circa la metà; limitazione sub-totale della articolarità sotto-astragalica; concomitano esiti cicatriziali post-chirurgici recanti pregiudizio estetico di grado lieve e persistenza in sede dei mezzi di sintesi chirurgici. I detti esiti comportano inoltre una compromissione moderata della fluidità della marcia e della stabilità posturale.
• Esiti di trauma cervicale e frattura post-traumatica del soma di C5 con modesta cuneizzazione.
Persistono limitazione di circa 1/3 della articolarità cervicale e sfumati disturbi troficosensitivi.
Facendo riferimento alle tabelle del danno biologico permanente dell'assicurazione sociale contro gli infortuni del lavoro e le malattie professionali (D.M. 12 luglio 2000), condividendo la valutazione percentuale dell' riguardante le lesioni all'arto inferiore destro, considerata CP_1
l'entità delle lesioni cervicali e le ripercussioni funzionali ad esse correlate (ovvero di grado lieve- moderato), il grado complessivo della menomazione dell'integrità psico-fisica direttamente correlato al trauma occorso in data 26/06/2020 è quantificabile in misura del 19% (diciannove- percento), con decorrenza dalla cessazione del periodo di inabilità temporanea (26/02/2021)”.
Le conclusioni cui è giunto il CTU consentono, quindi, di determinare il grado di invalidità conseguente all'infortunio subito dal ricorrente e la sussistenza del nesso causale tra la stessa invalidità e l'evento traumatico. Tali conclusioni medico legali sono condivise da questo decidente, in quanto coerenti e consequenziali alle valutazioni medico-legali effettuate nella relazione in atti.
Al grado di inabilità accertato, pari al 19%, corrisponde una rendita per inabilità permanente, in applicazione del disposto dell'art. 13, comma 2° lett. a) del d.lgs. n. 38/2000 e delle tabelle pubblicate con D.M. 12.7.2000.
Nei termini innanzi indicati, il ricorso risulta fondato e va, pertanto, accolto.
Le spese di lite possono essere compensate in ragione della misura del grado di inabilità accertato dal CTU (19%) in confronto a quello riconosciuto dall' (16%) e a quello richiesto dal CP_1
ricorrente (27 %).
Le spese di C.T.U. vanno poste a carico dell' resistente. CP_2
5
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella controversia iscritta al n. 265/2023, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto di a percepire la Parte_1
rendita per inabilità permanente prevista dall'art. 13 co. 2 lett. a) D.L.vo 23.02.2000 n. 38 commisurata ad un danno biologico del 19%, a far data dal 26.2.2021;
- Compensa le spese di lite;
- Pone definitivamente a carico dell' le spese della Consulenza Tecnica d'Ufficio, CP_1
liquidate con separato decreto.
Siracusa, 15/04/2025
Il Giudice
dott.ssa Maddalena Vetta
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