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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 24/03/2025, n. 543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 543 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Tribunale ordinario di Cosenza
Prima Sezione Civile
Il giudice monocratico ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al n. 2738 R.G.A.C. dell'anno 2022, promossa da
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
Menotti Madonna, presso il cui studio, in San Nicola La RA (Caserta), via Paul Harris n. 20,
è altresì elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
opponente
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_1 difesa dagli avv.ti Francesco Burza e Gianluca Filice, presso il cui studio, in Cosenza, via Piave
n. 12, è altresì elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
opposta
avente ad oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 727/2022 R.D.I. emesso in data
16.05.2022 nel procedimento iscritto al n. 1873/2022 R.G.A.C. – corrispettivo nolo;
conclusioni delle parti: all'udienza del 10 dicembre 2024 si sono riportate a quelle rassegnate nei rispettivi atti: per l'opponente: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, così provvedere: a) accertare e dichiarare, per le causali di cui al presente atto, il minor credito dovuto dalla alla pari ad €.12.535,00#, rispetto Parte_1 Controparte_1 all'importo invece ingiunto con il decreto ingiuntivo 727/2022; c) per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 727/2022 – r.g. 1873/2022; c) in ogni caso condannare l'opposta al pagamento delle spese processuali in favore del sottoscritto procuratore antistatario”; per l'opposta: “Voglia l'Onorevole Giudice del Tribunale di Cosenza, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, difesa e richiesta che tutte si impugnano e si contestano, in accoglimento delle causali di cui in narrativa, in via preliminare concedere l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto o, in subordine, concedere l'esecuzione provvisoria parziale limitatamente alla somma di € 12.535,00 perché non contestata;
nel merito confermare il decreto ingiuntivo nr. 727/2022 – r.g. 1873/2022, emesso dal Tribunale di
Cosenza in data 16.05.2022, ovvero condannare la al pagamento della somma Parte_1 maggiore o minore che risulterà all'esito dell'instauranda istruttoria;
con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio nonché della fase preliminare sommaria che lo ha preceduto”.
1 Motivi della decisione
Fatto e diritto
Con citazione ritualmente notificata, la impugnava il decreto ingiuntivo in Parte_1 oggetto, emesso in favore della per l'importo di € 29.735,00, oltre Controparte_1 accessori e spese, quale corrispettivo fatturato ed insoluto di nolo a caldo di mezzi meccanici per il cantiere del Viadotto Serra Vaccaro sulla S.S. n. 107 Silana Crotonese, premettendo, nell'ordine, (a) che nel relativo contratto, all'art. 4, era prevista l'approvazione della contabilità lavori mediante la sottoscrizione, entro 30 giorni, di specifiche bolle redatte in contraddittorio, (b) che il successivo art. 5 subordinava il pagamento all'emissione di fattura contenente l'indicazione del cantiere, la quantità dei noleggi eseguiti, ed il numero CIG derivato, (c) che il termine iniziale del nolo era quello del 27.09.2021, mentre quello finale era fissato al
31.12.2021 (art. 9), (d) che, a dispetto dei prefati accordi, la aveva preteso il pagamento CP_1 di una fattura in acconto (la n. 38/2021 di € 12.200,00), eseguito pur in mancanza di indicazione della quantità di noleggi, (e) che anche la fattura azionata in monitorio non recava quegli estremi, pur necessari, (f) che dalle stesse bolle allegate al monitorio risultavano noli per complessivi € 31.750,00, oltre IVA, di cui , in ragione dei pagamenti eseguiti, residuava il credito di € 12.535,00, omesso solo in attesa della regolarizzazione della contabilità, mediante rinuncia della a quanto illegittimamente preteso;
assumendo nondimeno l'inidoneità CP_1 probatoria della fattura a comprovare il credito ingiunto, rassegnava le ritrascritte conclusioni.
Costituitasi in giudizio, la rappresentava che entrambe le Controparte_1 fatture relative al corrispettivo del nolo a caldo erano state emesse, in ossequio alle relative disposizioni negoziali, previa verifica in contraddittorio delle quantità, ed altresì che quella azionata in monitorio mai era stata dalla prima della notifica del provvedimento Pt_1 monitorio, contestata nell'importo, con comportamento concludente, avendo anzi l'opponente provveduto, a fronte della richiesta di tempo dovuta a momentanee difficoltà, al pagamento di due acconti, uno di € 9 mila, e l'altro di € 5 mila;
rassegnava quindi le conclusioni di cui in epigrafe.
Munito il decreto della clausola di provvisoria esecuzione per le somme non contestate, la causa è stata istruita con prova testimoniale e, all'udienza del 10.12.2024, assegnata a sentenza con termini per conclusionali e repliche. Tanto premesso in fatto, l'opposizione, siccome infondata, va di conseguenza respinta. Va in primo luogo rilevato come la fattura posta a fondamento dell'ingiunzione rechi – contrariamente alle censure della - tutte le indicazioni pattuite nel contratto. Parte_1
L'opponente, nondimeno, lamenta il fatto che le bolle dei noli a caldo per le quali emessa quella fattura non siano state tutte prodotte in monitorio, ma solo nella odierna sede di opposizione;
in base a tale rilievo, nell'atto introduttivo, la ha quindi sostenuto di Pt_1 dovere, all'opposta, il solo minor importo inferibile dall'esame delle bolle allegate al ricorso per ingiunzione. Dopo la produzione di quelle ulteriori, l'opponente ne ha disconosciuto la sottoscrizione ad opera del suo dipendente , assumendo altresì che, nel periodo riportato in Testimone_1 quei documenti, vi era stato un fermo cantiere, con conseguente impossibilità materiale di utilizzo dei mezzi oggetto di nolo.
Premesso che, ai fini della emissione del decreto ingiuntivo, la parte non ha alcun onere di allegare tutta la documentazione prodromica all'emissione della fattura, bastando quest'ultima a legittimare il provvedimento monitorio, l'istruttoria di causa ha nondimeno sconfessato entrambi gli assunti dell'opponente.
2 In primo luogo, escusso a teste, ha espressamente riconosciuto e Testimone_1 confermato la paternità delle sottoscrizioni apposte sulle bolle allegate dall'opposta a comprova dell'intera pretesa creditoria, segnatamente della parte contestata dalla la quale è stata Pt_1 quindi più realista del re disconoscendo – inammissibilmente per difetto di legittimazione - quelle sottoscrizioni, ed invocando consulenza calligrafica la cui necessità elisa dal riconoscimento del soggetto cui attribuite (“confermo che le firme in calce alle bolle … che mi si mostrano sono le mie”). La paternità di quelle sottoscrizioni è stata altresì confermata dal teste , Testimone_2 altro sottoscrittore, in contemporanea (come richiesto dal contratto per la prima verifica dei noli), dei medesimi documenti;
il teste ha infatti affermato che quelle “firme sono state apposte da” lui e dal “ sul cantiere”, precisando che lui “indicava al Palazzo le ore, e poi” Tes_1 firmavano “insieme”. Lo stesso ha confermato anche il teste . Testimone_3
I testi di parte opposta hanno altresì asseverato l'effettiva esecuzione di tutti i noli verificati in contraddittorio nelle bolle, e, di seguito, fatturati.
Al riguardo, la seconda contestazione della relativa al presunto fermo del Pt_1 cantiere per avverse condizioni climatiche, non ha trovato conferma nella deposizione del suo teste , peculiarmente attendibile, siccome incaricato di verificare le Testimone_1 Pt_1 ore di nolo dei mezzi, e di sottoscrivere le relative bolle, il quale si è limitato laconicamente ad affermare che il cantiere nel mese di novembre 2021 era stato effettivamente chiuso per alcuni giorni per le avverse condizioni climatiche, ma di non ricordare però con esattezza in quali giorni.
Peraltro, sul punto, va rilevato come, nel confermare la sottoscrizione delle bolle, lo stesso teste abbia implicitamente asseverato i noli effettuati anche nel mese di novembre, così sconfessando l'altro teste dell'opponente, , che ha invece affermato che il cantiere Tes_4 era stato chiuso dal 5 al 12 novembre 2021. L'attendibilità di quella affermazione è altresì messa in dubbio dallo stretto rapporto di parentela del teste con il legale rappresentante della nonché dal fatto che il teste era il Pt_1 soggetto incaricato dalla opponente per gestire i lavori sulla S.S. 107 Silana Crotonese, come tale interessato – sia pur indirettamente - all'esito della controversia, siccome incidente su un suo precipuo obbligo lavorativo.
Quindi, riassumendo, di tutti i noli fatturati esiste riscontro documentale nelle bolle sottoscritte in contraddittorio con l'incaricato , e la fattura azionata in Controparte_2 monitorio rimane conforme allo schema negoziale.
Spese e competenze di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;
l'allegazione postuma di quelle bolle, con conseguente necessità di verifica delle relative prestazioni, esclude la possibilità di configurare la responsabilità aggravata dell'opponente, propugnata dall'opposta in comparsa conclusionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, nella prefata composizione monocratica, definitivamente decidendo la causa in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta dalla e, per l'effetto, conferma integralmente il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 727/2022 R.D.I. emesso in data 16.05.2022 nel procedimento iscritto al n.
1873/2022 R.G.A.C., dichiarandolo integralmente esecutivo;
3 - condanna la ridetta opponente alla refusione, in favore dell'opposta, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 3.809,00 per compensi professionali calcolati tra il minimo ed il medio tariffario, oltre rimb. forf. 15% spese gen., CPA e IVA, come per legge.
Così deciso in Cosenza il 24 marzo 2025
Il giudice
Gino Bloise
4
Tribunale ordinario di Cosenza
Prima Sezione Civile
Il giudice monocratico ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al n. 2738 R.G.A.C. dell'anno 2022, promossa da
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
Menotti Madonna, presso il cui studio, in San Nicola La RA (Caserta), via Paul Harris n. 20,
è altresì elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
opponente
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_1 difesa dagli avv.ti Francesco Burza e Gianluca Filice, presso il cui studio, in Cosenza, via Piave
n. 12, è altresì elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
opposta
avente ad oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 727/2022 R.D.I. emesso in data
16.05.2022 nel procedimento iscritto al n. 1873/2022 R.G.A.C. – corrispettivo nolo;
conclusioni delle parti: all'udienza del 10 dicembre 2024 si sono riportate a quelle rassegnate nei rispettivi atti: per l'opponente: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, così provvedere: a) accertare e dichiarare, per le causali di cui al presente atto, il minor credito dovuto dalla alla pari ad €.12.535,00#, rispetto Parte_1 Controparte_1 all'importo invece ingiunto con il decreto ingiuntivo 727/2022; c) per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 727/2022 – r.g. 1873/2022; c) in ogni caso condannare l'opposta al pagamento delle spese processuali in favore del sottoscritto procuratore antistatario”; per l'opposta: “Voglia l'Onorevole Giudice del Tribunale di Cosenza, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, difesa e richiesta che tutte si impugnano e si contestano, in accoglimento delle causali di cui in narrativa, in via preliminare concedere l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto o, in subordine, concedere l'esecuzione provvisoria parziale limitatamente alla somma di € 12.535,00 perché non contestata;
nel merito confermare il decreto ingiuntivo nr. 727/2022 – r.g. 1873/2022, emesso dal Tribunale di
Cosenza in data 16.05.2022, ovvero condannare la al pagamento della somma Parte_1 maggiore o minore che risulterà all'esito dell'instauranda istruttoria;
con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio nonché della fase preliminare sommaria che lo ha preceduto”.
1 Motivi della decisione
Fatto e diritto
Con citazione ritualmente notificata, la impugnava il decreto ingiuntivo in Parte_1 oggetto, emesso in favore della per l'importo di € 29.735,00, oltre Controparte_1 accessori e spese, quale corrispettivo fatturato ed insoluto di nolo a caldo di mezzi meccanici per il cantiere del Viadotto Serra Vaccaro sulla S.S. n. 107 Silana Crotonese, premettendo, nell'ordine, (a) che nel relativo contratto, all'art. 4, era prevista l'approvazione della contabilità lavori mediante la sottoscrizione, entro 30 giorni, di specifiche bolle redatte in contraddittorio, (b) che il successivo art. 5 subordinava il pagamento all'emissione di fattura contenente l'indicazione del cantiere, la quantità dei noleggi eseguiti, ed il numero CIG derivato, (c) che il termine iniziale del nolo era quello del 27.09.2021, mentre quello finale era fissato al
31.12.2021 (art. 9), (d) che, a dispetto dei prefati accordi, la aveva preteso il pagamento CP_1 di una fattura in acconto (la n. 38/2021 di € 12.200,00), eseguito pur in mancanza di indicazione della quantità di noleggi, (e) che anche la fattura azionata in monitorio non recava quegli estremi, pur necessari, (f) che dalle stesse bolle allegate al monitorio risultavano noli per complessivi € 31.750,00, oltre IVA, di cui , in ragione dei pagamenti eseguiti, residuava il credito di € 12.535,00, omesso solo in attesa della regolarizzazione della contabilità, mediante rinuncia della a quanto illegittimamente preteso;
assumendo nondimeno l'inidoneità CP_1 probatoria della fattura a comprovare il credito ingiunto, rassegnava le ritrascritte conclusioni.
Costituitasi in giudizio, la rappresentava che entrambe le Controparte_1 fatture relative al corrispettivo del nolo a caldo erano state emesse, in ossequio alle relative disposizioni negoziali, previa verifica in contraddittorio delle quantità, ed altresì che quella azionata in monitorio mai era stata dalla prima della notifica del provvedimento Pt_1 monitorio, contestata nell'importo, con comportamento concludente, avendo anzi l'opponente provveduto, a fronte della richiesta di tempo dovuta a momentanee difficoltà, al pagamento di due acconti, uno di € 9 mila, e l'altro di € 5 mila;
rassegnava quindi le conclusioni di cui in epigrafe.
Munito il decreto della clausola di provvisoria esecuzione per le somme non contestate, la causa è stata istruita con prova testimoniale e, all'udienza del 10.12.2024, assegnata a sentenza con termini per conclusionali e repliche. Tanto premesso in fatto, l'opposizione, siccome infondata, va di conseguenza respinta. Va in primo luogo rilevato come la fattura posta a fondamento dell'ingiunzione rechi – contrariamente alle censure della - tutte le indicazioni pattuite nel contratto. Parte_1
L'opponente, nondimeno, lamenta il fatto che le bolle dei noli a caldo per le quali emessa quella fattura non siano state tutte prodotte in monitorio, ma solo nella odierna sede di opposizione;
in base a tale rilievo, nell'atto introduttivo, la ha quindi sostenuto di Pt_1 dovere, all'opposta, il solo minor importo inferibile dall'esame delle bolle allegate al ricorso per ingiunzione. Dopo la produzione di quelle ulteriori, l'opponente ne ha disconosciuto la sottoscrizione ad opera del suo dipendente , assumendo altresì che, nel periodo riportato in Testimone_1 quei documenti, vi era stato un fermo cantiere, con conseguente impossibilità materiale di utilizzo dei mezzi oggetto di nolo.
Premesso che, ai fini della emissione del decreto ingiuntivo, la parte non ha alcun onere di allegare tutta la documentazione prodromica all'emissione della fattura, bastando quest'ultima a legittimare il provvedimento monitorio, l'istruttoria di causa ha nondimeno sconfessato entrambi gli assunti dell'opponente.
2 In primo luogo, escusso a teste, ha espressamente riconosciuto e Testimone_1 confermato la paternità delle sottoscrizioni apposte sulle bolle allegate dall'opposta a comprova dell'intera pretesa creditoria, segnatamente della parte contestata dalla la quale è stata Pt_1 quindi più realista del re disconoscendo – inammissibilmente per difetto di legittimazione - quelle sottoscrizioni, ed invocando consulenza calligrafica la cui necessità elisa dal riconoscimento del soggetto cui attribuite (“confermo che le firme in calce alle bolle … che mi si mostrano sono le mie”). La paternità di quelle sottoscrizioni è stata altresì confermata dal teste , Testimone_2 altro sottoscrittore, in contemporanea (come richiesto dal contratto per la prima verifica dei noli), dei medesimi documenti;
il teste ha infatti affermato che quelle “firme sono state apposte da” lui e dal “ sul cantiere”, precisando che lui “indicava al Palazzo le ore, e poi” Tes_1 firmavano “insieme”. Lo stesso ha confermato anche il teste . Testimone_3
I testi di parte opposta hanno altresì asseverato l'effettiva esecuzione di tutti i noli verificati in contraddittorio nelle bolle, e, di seguito, fatturati.
Al riguardo, la seconda contestazione della relativa al presunto fermo del Pt_1 cantiere per avverse condizioni climatiche, non ha trovato conferma nella deposizione del suo teste , peculiarmente attendibile, siccome incaricato di verificare le Testimone_1 Pt_1 ore di nolo dei mezzi, e di sottoscrivere le relative bolle, il quale si è limitato laconicamente ad affermare che il cantiere nel mese di novembre 2021 era stato effettivamente chiuso per alcuni giorni per le avverse condizioni climatiche, ma di non ricordare però con esattezza in quali giorni.
Peraltro, sul punto, va rilevato come, nel confermare la sottoscrizione delle bolle, lo stesso teste abbia implicitamente asseverato i noli effettuati anche nel mese di novembre, così sconfessando l'altro teste dell'opponente, , che ha invece affermato che il cantiere Tes_4 era stato chiuso dal 5 al 12 novembre 2021. L'attendibilità di quella affermazione è altresì messa in dubbio dallo stretto rapporto di parentela del teste con il legale rappresentante della nonché dal fatto che il teste era il Pt_1 soggetto incaricato dalla opponente per gestire i lavori sulla S.S. 107 Silana Crotonese, come tale interessato – sia pur indirettamente - all'esito della controversia, siccome incidente su un suo precipuo obbligo lavorativo.
Quindi, riassumendo, di tutti i noli fatturati esiste riscontro documentale nelle bolle sottoscritte in contraddittorio con l'incaricato , e la fattura azionata in Controparte_2 monitorio rimane conforme allo schema negoziale.
Spese e competenze di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;
l'allegazione postuma di quelle bolle, con conseguente necessità di verifica delle relative prestazioni, esclude la possibilità di configurare la responsabilità aggravata dell'opponente, propugnata dall'opposta in comparsa conclusionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, nella prefata composizione monocratica, definitivamente decidendo la causa in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta dalla e, per l'effetto, conferma integralmente il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 727/2022 R.D.I. emesso in data 16.05.2022 nel procedimento iscritto al n.
1873/2022 R.G.A.C., dichiarandolo integralmente esecutivo;
3 - condanna la ridetta opponente alla refusione, in favore dell'opposta, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 3.809,00 per compensi professionali calcolati tra il minimo ed il medio tariffario, oltre rimb. forf. 15% spese gen., CPA e IVA, come per legge.
Così deciso in Cosenza il 24 marzo 2025
Il giudice
Gino Bloise
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