Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 09/06/2025, n. 1033 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1033 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 769 / 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale "I'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite".
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa di lavoro promossa da:
con l'Avv. ROTONDO MARIO ETTORE ANGELO Parte_1
) VIA CICERONE N.29 ROSSANO;
Parte_2 C.F. 1
parte ricorrente
CONTRO
CP_1, con l'Avv. RENZETTI GIULIA;
Parte resistente
FATTO E DIRITTO
Parte ricorrente, ha richiesto all' CP_1 l'assegno sociale impugnandone la revoca in questa sede.
Si è costituito l'CP_1, contestando la domanda, rilevando come, tra i presupposti vi fosse la permanenza della dimora e che, in ogni modo, spetterebbe al ricorrente fornire la prova delle condizioni per usufruire dell'assegno sociale
§§§§§§
L'assegno sociale è previsto dall'art. 3 L. 335/1995, co. 6, il quale dispone che Con effetto dal 1° gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato "assegno sociale". Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contribuivo ai sensi dell'art. 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale».
Dunque, i presupposti sono due: quello reddituale e quello della residenza
(parametrato, per gli stranieri, sui concetti di soggiorno, stabile residenza ecc...).
Per quanto concerne la dimora quello che rileva non è certo il dato formale della residenza, ma una relazione di fatto con il luogo di abituale dimora.
il D.L. n. 112 del 2008, art. 20, comma 10, convertito in L. n. 133 del 2008, preved, infatti, che: "A decorrere dal 1 gennaio 2009, l'assegno sociale di cui alla L. 8 agosto
1995, n. 335, art. 3, comma 6, è corrisposto agli aventi diritto a condizione che abbiano soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale". Questo requisito vale solo dal 1° gennaio 2009¹.
Nel caso di specie, non vi è prova del requisito della continuatività del soggiorno,
contestato dall'CP_1.
Posto che non vi è un onere di comunicazione legale circa l'allontanamento dalla dimora da parte del beneficiario, detto onere potrebbe sussistere soltanto laddove l'allontanamento comporti una modifica del presupposto per la concessione dell'assegno.
Dunque non si tratta di una violazione oggettiva di un presupposto, ma di valutare se vi siano state assenze prolungate che comportino un mutamento di quella situazione di fatto collegata con la dimora abituale.
Chi richiede la prestazione deve provare di essere in possesso di tutti i requisiti di legge per godere della prestazione rivendicata. Pertanto, la prova dell'effettivo e stabile soggiorno in Italia, tramite la produzione di copia dei passaporti.
Occorre inoltre la prova dello stato di bisogno e dei redditi propri e dei familiari conviventi per tutto il periodo di riferimento. Occorre la prova della effettiva residenza, stabile e continuativa per almeno dieci anni. Ebbene, nel caso di specie, non risulta in alcun modo comprovato che la parte istante abbia dimostrato in via stabile nel territorio Italiano (l'istante avrebbe per es. potuto allegare copia del passaporto).
Controparte non offre alcuna prova di ciò. I certificati di residenza, invero, non dimostrano l'effettiva stabile e continuativa presenza nel territorio italiano, tantomeno per oltre 10 anni, essendo una certificazione formale. Lo stesso per il permesso di soggiorno, che nulla attesta circa eventuali e prolungati allontanamenti dal territorio italiano. In proposito cfr: Tribunale di Torino 664/2017 del 28.03.2017 e Corte di Appello di Milano 1563/2016.
In definitiva, la domanda così come proposta dal ricorrente non può essere accolta per difetto di prova, ex art 2697 cod. civ..
Le spese di lite sono compensate, in considerazione delle vicissitudini processuali.
p.q.m.
Il Giudice del lavoro definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese.
Castrovillari, 09/06/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Cfr. CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 05 luglio 2019, n. 18189