Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza 11/06/2025, n. 1884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1884 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/06/2025
N. 01884/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02310/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di NI (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2310 del 2024, proposto da AN NO, rappresentata e difesa dall'avvocato Valentina Cappello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell’istruzione e del merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di NI, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'ottemperanza
decreto ingiuntivo del Tribunale di Siracusa del 20 maggio 2023, n. 308.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'istruzione e del merito;
Visti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2025 il dott. Diego Spampinato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato via PEC il giorno 16 dicembre 2024, e depositato lo stesso giorno, parte ricorrente chiede l’ottemperanza al decreto ingiuntivo in epigrafe, divenuto definitivo, giusto decreto di esecutorietà del Tribunale di Siracusa del 30 agosto 2023, n. cron. 8474, in atti, e notificato all’Amministrazione via PEC il 5 ottobre 2023.
L’Amministrazione intimata si è costituita in data 19 dicembre 2024 con comparsa di mera forma.
All’udienza camerale del giorno 22 maggio 2025 la causa è passata in decisione.
Preliminarmente, il Collegio ritiene che fra i provvedimenti del Giudice ordinario equiparati alle sentenze passate in giudicato, indicati dall’art. 112, comma 2, lett. c) , cpa, quali provvedimenti per cui può essere proposta azione di ottemperanza, rientri anche il decreto ingiuntivo, laddove non impugnato nei termini di legge (sul punto, ex plurimis , anche per richiami di giurisprudenza, TAR Sicilia – NI, Sez. I, 18 gennaio 2021, n. 153).
Parte ricorrente afferma che il Ministero resistente si sia finora sottratto agli obblighi derivanti dalla sentenza in epigrafe in relazione al pagamento di quanto portato nel decreto ingiuntivo a titolo di carta elettronica del docente (non avendo il presente giudizio ad oggetto quanto liquidato nella sentenza cui si chiede ottemperare in favore dei difensori distrattari; in punto di legittimazione dei soli difensori antistatari all’azione di esecuzione per le spese legali, ex plurimis , TAR Campania – Napoli, Sez. VI, 1 agosto 2022, n. 5192); si legge al riguardo in tale decreto ingiuntivo: «…INGIUNGE A MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO (c.f. 80185250588), di pagare al ricorrente NT AN (c.f.[...]), nel termine di quaranta giorni dalla sua notificazione, la somma di € 500,00 per la causale di cui al ricorso, oltre gli interessi come in domanda; nonché le spese relative alla procedura di ingiunzione, ovvero € 320,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15% sui compensi, che distrae in favore degli avv.ti Massimo Barrile, AN Carmela Nicastro, Salvatore Marco Spataro, Valentina Cappello…» .
Il Collegio, atteso peraltro il silenzio del Ministero resistente in ordine all’eventuale adempimento, ritiene provato l’assunto (in tema di prova del fatto non specificamente contestato, CGARS, Sez. giurisdizionale, 24 ottobre 2011, n. 703).
Risultando osservate le formalità procedurali vigenti, ed in particolare il decorso – alla data della spedizione in decisione dell’odierno ricorso – del termine di 120 giorni di cui all’art. 14 del DL 669/1996, e risultando provato che non risulta essere stato dato esatto adempimento al disposto del decreto ingiuntivo di cui si chiede l’esecuzione, il ricorso va accolto e va, conseguentemente, ordinato al Ministero resistente di adottare i provvedimenti finalizzati a dare adempimento al decreto ingiuntivo in epigrafe nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione in via amministrativa della presente pronuncia, o notifica di parte se antecedente.
Per il caso di ulteriore inadempienza, si nomina Commissario ad acta , anche al fine di prevenire ulteriori esborsi, che potrebbero costituire ipotesi di danno erariale, il Dirigente dell’USR – Ufficio scolastico regionale per la Sicilia, con facoltà di delega a dirigente o funzionario in servizio presso tale struttura in possesso delle competenze professionali idonee all’espletamento dell’incarico, perché provveda, entro giorni sessanta dalla scadenza del predetto termine, a dare esecuzione al decreto ingiuntivo.
Le spese, delle quali il procuratore costituito ha chiesto la distrazione in proprio favore, seguono la soccombenza, venendo liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di NI (Sezione IV), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e per l’effetto: a) dichiara l’obbligo del Ministero resistente di dare esecuzione al decreto ingiuntivo indicato in epigrafe, entro il termine di giorni sessanta dalla comunicazione in via amministrativa – o notificazione di parte se antecedente – della presente decisione; b) per il caso di ulteriore inadempienza, nomina Commissario ad acta il Dirigente dell’USR per la Sicilia, con facoltà di delega a dirigente o funzionario in servizio presso tale struttura in possesso delle competenze professionali idonee all’espletamento dell’incarico, perché provveda, entro giorni sessanta dalla scadenza del predetto termine, a dare esecuzione al decreto ingiuntivo; c) condanna il Ministero resistente al pagamento, da distrarsi in favore del difensore di parte ricorrente, delle spese processuali del presente grado di giudizio, che liquida, in via equitativa, in euro 350,00 (trecentocinquanta/00), oltre accessori di legge, nonché alla rifusione del contributo unificato corrisposto da parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in NI nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppa Leggio, Presidente
Diego Spampinato, Consigliere, Estensore
Andrea Maisano, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Diego Spampinato | Giuseppa Leggio |
IL SEGRETARIO