Sentenza breve 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. II, sentenza breve 13/06/2025, n. 497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 497 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/06/2025
N. 00497/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00268/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 268 del 2025, proposto da
ZU OR, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Alessandra Tatò, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Questura di Ancona e Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso cui domiciliano in Ancona, corso Mazzini, 55;
per l'annullamento
- del provvedimento con cui si dichiara l'inammissibilità della domanda di conversione da “protezione speciale art. 32, c. 3, D.Lgs. 25/2008” a motivi di “lavoro” per motivi di lavoro subordinato, emessa dalla Questura di Ancona in data 27.01.2025 e notificato in pari data a mani del ricorrente (prot. 0005668 del 27.01.2025);
- di ogni atto ulteriore, precedente, successivo e presupposto, anche se non conosciuto,
comunque ostativo alla conversione del permesso di soggiorno;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura di Ancona e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 maggio 2025 la dott.ssa Simona De Mattia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto che sussistano i presupposti per la definizione del giudizio con sentenza ex art. 60 c.p.a., stante la fondatezza del gravame, apprezzabile già in sede cautelare;
Rilevato che le parti, avvisate al riguardo all’udienza camerale del 15 maggio 2025, non hanno manifestato opposizioni;
Considerato che:
- con il provvedimento impugnato, la Questura di Ancona ha dichiarato inammissibile l’istanza del ricorrente presentata in data 25 ottobre 2024, volta ad ottenere la conversione in permesso per lavoro subordinato del titolo di soggiorno già rilasciato all’istante per protezione speciale. Il diniego è stato sostanzialmente motivato sull’assunto dell’inapplicabilità, al caso di specie, della disciplina previgente al DL n. 20/2023, quest’ultimo ostativo alla conversione, essendo il permesso di soggiorno per protezione speciale in possesso del ricorrente stato rilasciato in data successiva alla sua entrata in vigore;
- a sostegno del gravame il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 6 del d.lgs. n. 286/1998, eccesso di potere e manifesta irragionevolezza. L’Amministrazione avrebbe omesso di considerare quanto precisato con Circolare del Ministero dell’Interno del 29 maggio 2024 (prot. 0049449 del 31 maggio 2024), che ha recepito un parere espresso dall’Avvocatura Generale dello Stato, secondo cui, a seguito dell’entrata in vigore del DL n. 20/2023, i permessi di soggiorno per protezione speciale possono essere convertiti: 1) se le istanze di conversione sono state presentate prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina; 2) se essi sono stati rilasciati prima della data del 5 maggio 2023 e se sono in corso di validità; 3) se gli stessi sono stati rilasciati in data successiva in forza di provvedimenti giurisdizionali con cui è stata dichiarata l’illegittimità del diniego della P.A. avverso l’istanza di protezione speciale presentata dal privato prima del 5 maggio 2023;
- il ricorrente, in data 4 marzo 2022, ha proposto ricorso al Tribunale ordinario di Ancona avverso il diniego di protezione internazionale emesso dalla competente Commissione Territoriale; con ordinanza n. 3463 del 7 novembre 2023, il giudice, in accoglimento parziale del ricorso, ha riconosciuto all’istante la protezione speciale ai sensi dell’art. 19, comma 1.1., del d.lgs. n. 286/1998, disponendo il rilascio del relativo permesso da parte della competente Questura;
- egli assume che l’istanza di conversione presentata dal ricorrente, pertanto, rientrerebbe nell’ipotesi n. 3 della casistica di cui alla circolare ministeriale summenzionata e dunque il suo permesso sarebbe suscettibile di conversione;
- le intimate Amministrazioni si sono costituite in giudizio pe resistere al ricorso;
- all’udienza camerale del 15 maggio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell’art. 60 c.p.a., previo avviso alle parti e dopo la discussione orale;
Ritenuto che il ricorso sia fondato e da accogliere, dal momento che è da condividere la prospettazione di parte ricorrente secondo cui, tenuto conto dei chiarimenti contenuti nella Circolare ministeriale del 29 maggio 2024, è ammessa la convertibilità del permesso di soggiorno per protezione speciale in possesso del medesimo, in quanto ottenuto in forza di un provvedimento giurisdizionale emesso successivamente al 5 maggio 2023, con cui è stata dichiarata l’illegittimità del diniego dell’Amministrazione sull’istanza di protezione speciale avanzata prima di tale data (Consiglio di Stato, Sezione III, ordinanza 2 settembre 2024, n. 3314);
Ritenuto, quindi, che il provvedimento impugnato sia illegittimo, poiché esso è basato sull’erronea circostanza, addotta quale unico profilo ostativo alla richiesta di conversione proposta dal ricorrente, dell’intervenuta eliminazione del permesso per protezione speciale dal catalogo dei permessi convertibili in permesso di soggiorno per motivi di lavoro di cui all’art. 6, comma 1 bis , del d.lgs. n. 286/1998, senza considerare la speciale norma transitoria prevista per i permessi di soggiorno per protezione speciale rilasciati nel vigore della precedente disciplina e ancora in corso di validità al tempo dell’entrata in vigore del decreto-legge di riforma, contenuta nel citato art. 7, comma 3, del DL n. 20/2023 ( ex multis TAR Marche, sez. II, 28 dicembre 2023, n. 914 e 5 aprile 2024, n. 345) e senza considerare che la disciplina di favore è da estendersi, in via interpretativa, alle ipotesi delle istanze di protezione speciale presentate prima del 5 maggio 2023, negate dall’Amministrazione con provvedimenti poi annullati in sede giurisdizionale. Come precisato nella stessa Circolare sopra citata, tale lettura è conforme ai principi costituzionali e risponde a criteri di ragionevolezza e di eguaglianza oltre che al principio del giusto processo, dovendosi evitare che le lungaggini di un giudizio vadano a detrimento della parte vittoriosa;
Ritenuto, per quanto esposto, che il ricorso debba essere accolto, con il conseguente annullamento dell’atto impugnato;
Ritenuto che, in ragione della natura della controversia e delle difficoltà di interpretazione della disciplina applicabile, le spese processuali possano essere compensate;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 15 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Renata Emma Ianigro, Presidente
Giovanni Ruiu, Consigliere
Simona De Mattia, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Simona De Mattia | Renata Emma Ianigro |
IL SEGRETARIO