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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 07/04/2025, n. 1219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1219 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3015/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mario Ferreri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3015/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1
DAMIANI IRENE e dell'avv. SAGONE NA ( ) Indirizzo Telematico;
, C.F._2 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. DAMIANI IRENE
(C.F. AR666666666), con il patrocinio dell'avv. CP_1 Parte_1 DAMIANI IRENE e dell'avv. SAGONE NA ( ) Indirizzo Telematico;
, C.F._2 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. DAMIANI IRENE
MINORE RAPPRESENTATA DAL GENITORE EDUARDO Persona_1
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DAMIANI IRENE e Controparte_2 C.F._3 dell'avv. SAGONE NA ( ) Indirizzo Telematico;
, elettivamente C.F._2 domiciliato in presso il difensore avv. DAMIANI IRENE
MINORE RAPPRESENTATA DAL Controparte_3
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DAMIANI IRENE e Controparte_4 C.F._4 dell'avv. SAGONE NA ( ) Indirizzo Telematico;
, elettivamente C.F._2 domiciliato in presso il difensore avv. DAMIANI IRENE
MINORE RAPPRESENTATO DAL GENITORE CP_1 Persona_1
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DAMIANI CP_1 Parte_1 P.IVA_1
IRENE e dell'avv. SAGONE NA ( ) Indirizzo Telematico;
, elettivamente C.F._2 domiciliato in presso il difensore avv. DAMIANI IRENE
GANAPOLSKI (C.F. , con il patrocinio dell'avv. DAMIANI IRENE CP_5 C.F._5 e dell'avv. SAGONE NA ( ) Indirizzo Telematico;
, elettivamente C.F._2 domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. DAMIANI IRENE
MINORE RAPPRESENTATAO DAL GENITORE GISELA ROSA Controparte_6 (C.F. , con il patrocinio dell'avv. DAMIANI IRENE e dell'avv.
[...] P.IVA_2
SAGONE NA ( ) Indirizzo Telematico;
, elettivamente domiciliato in C.F._2 presso il difensore avv. DAMIANI IRENE
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , Controparte_7 P.IVA_3 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
pagina 1 di 6 CONVENUTO/I
TERZO CHIAMATO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note autorizzate su udienza cartolare
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
letto il ricorso con cui viene chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni : “ Rejectis adversis,
In via preliminare • Accertare e dichiarare la propria giurisdizione, nonché la propria competenza territoriale e per materia;
• Accertare e dichiarare la sussistenza dell'interesse ad agire degli odierni ricorrenti, per i motivi di cui al ricorso. In via principale • Accertare e dichiarare la cittadinanza italiana iure sanguinis della Sig.ra (Avo italiano), nata a [...], Dipartimento Persona_2 di Rosario, Provincia di Santa Fe, Argentina il 22 gennaio 1922, e per l'effetto degli odierni ricorrenti, discendenti dell'Avo italiano: (i) il sig. , nato il giorno 9 settembre 1945 a Controparte_1
Rosario, Santa Fe, Argentina (ii) il sig. , nato il giorno 10 novembre Controparte_3
1970 a Funes, Rosario, Santa Fe, Argentina, (iii) la sig.ra nata il giorno 29 Parte_2
agosto 1972 a Rosario, Santa Fe, Argentina (iv) la sig.ra , nata a [...], Controparte_2
Argentina, il giorno 15 agosto 2007, (v) la sig.ra nata a [...], Argentina, il Controparte_4
giorno 5 giugno 2009, (vi) il sig. , nato a [...], Argentina, il giorno Controparte_3
27 settembre 2017, e (vii) il sig. nato a [...], Argentina, il giorno 21 Controparte_6 agosto 2012; • Per l'effetto, ordinare al Ministero dell'interno e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, emessi tutti i provvedimenti all'uopo necessari, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, da distrarsi ai sottoscritti avvocati che si dichiarano antistatari”.
premesso che i ricorrenti espongono e documentano di avere diritto al riconoscimento dello status di cittadini italiani in quanto la loro antenata, sig.ra figlia di , nato a Persona_2 Persona_3
Camaiore (Lucca) nel 1887, quest'ultimo emigrato in Argentina, senza ivi mai naturalizzarsi e quindi senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana pagina 2 di 6 In particolare è documentato e provato che il 22 febbraio 1887 nasceva a Camaiore (Lucca)
[...]
il quale successivamente emigrava in Argentina, dove il 21 febbraio 1920 contraeva Persona_3 matrimonio con ivi morendo il successivo 9 novembre 1963 . Dall'unione tra Persona_4
(di seguito, ”) e il 22 gennaio 1922 nasceva, a Persona_3 CP_8 Persona_4
Rosario, Argentina, Il 28 ottobre 1944, a Soldini, Rosario, Persona_2 [...] contraeva matrimonio con il cittadino argentino;
Dall'unione Persona_2 Controparte_1
tra e il giorno 9 settembre 1945, nasceva a Rosario Controparte_1 Persona_2
odierno ricorrente quale nipote dell' ; Dall'unione tra Controparte_1 CP_8
e , nascevano a Funes, Rosario: Controparte_1 Controparte_9
i. , Il 10 novembre 1970, odierno ricorrente quale pronipote dell' CP_1 Persona_1 [...]
ii. Il 29 agosto 1972, odierna ricorrente quale pronipote dell' CP_8 Persona_5 [...]
; il 23 novembre 2006, a Buenos Aires, contraeva CP_8 Controparte_3
matrimonio con , e da tale unione nascevano a Buenos Aires, i figli minori: Persona_6
nata a [...], Argentina, il 15 agosto 2007; nata il 05 Controparte_2 Controparte_4
giugno 2009 e nato il [...], qui ricorrenti (rappresentati dai Controparte_3 genitori) in qualità di trisnipoti dell' ; Il 4 novembre 2011, a Buenos Aires, CP_8 Persona_5
contraeva matrimonio con e dall'unione nasceva, a Buenos Aires,
[...] Persona_7
, il 21 agosto 2012, odierno ricorrente (rappresentato dai genitori) in qualità di Controparte_6 trisnipote dell' . CP_8
i ricorrenti hanno evidenziato come l'attuale normativa in materia di cittadinanza, Legge n. 91 del 5 febbraio 1992, contemplasse all'art. 1, comma 1 lett. a), la possibilità della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, vista la declaratoria dell'illegittimità costituzionale della Legge n. 555 del
1912, per effetto della pronuncia della Corte Costituzionale n. 30 del 1983. Tutto ciò, anche alla luce della sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, n. 4466 del 2009, in cui il diritto alla cittadinanza è stato riconosciuto come imprescrittibile e sempre azionabile in via giudiziaria;
l'Amministrazione convenuta non si è costituita in giudizio, nonostante la rituale notifica del ricorso, e deve dichiararsi contumace;
gli atti del procedimento sono stati comunicati al PM- Sede per l'intervento che tuttavia non ha rassegnato le proprie conclusioni. rilevato che pagina 3 di 6 in materia opera l'orientamento giurisdizionale affermato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, sentenza del 25 febbraio 2009 n. 4466, per cui “La titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi dell'art. 219 l.
n. 151 del 1975, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza
è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (art. 3 e 29 cost.).
Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dall'1 gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della l. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria;
da quest' ultimo quindi lo stato, per il rapporto di paternità, deve trasmettersi alla figlia, ricorrente in questa sede e alla quale deve riconoscersi.”; ritenuto che.
la giurisprudenza citata è risolutiva nel caso in esame: infatti con due pronunce della Consulta, sentenze
16 aprile 1975 n. 87 e 9 febbraio 1983 n. 30. Il caso esaminato dalla Corte di Cassazione nella sentenza del 2009 è speculare: “La controversia riguarda una discendente di soggetti che, anteriormente al
1948, hanno subito gli effetti delle norme dichiarate incostituzionali : la nonna della ricorrente, (…), aveva perduto la cittadinanza italiana senza avervi rinunciato, per essersi “maritata” (così la parola usata nella legge n. 555 del 1912) con (…) e il figlio della coppia, nato nel 1942, aveva dovuto acquisire lo stato di cittadino del padre, come imposto dalla legge discriminatoria della condizione femminile, e non aveva potuto trasmettere la cittadinanza italiana alla figlia che ne chiede il riconoscimento in questa sede.”;
inoltre, nel ricorso è stata ricostruita e documentata la discendenza dei ricorrenti dalla sig.ra
[...]
figlia di , nato a [...] nel 1887 che non hai Persona_2 Persona_3
rinunciato alla cittadinanza italiana;
alla luce di quanto sopra, in questa sede va riconosciuta la cittadinanza italiana alle ricorrenti , in quanto discendenti di cittadina italiana, visto quanto affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza del 2009 più volte richiamata: “3.2. La situazione a base delle domande oggetto di questo giudizio, cioè il diritto allo stato di cittadina della ricorrente, perché illegittimamente mai acquisito dal padre figlio di donna che lo ha perduto ingiustamente, è conseguenza “automatica” della applicazione di una legge incostituzionale a decorrere dal 1^ gennaio
1948. Sul piano logico prima che su quello giuridico, ai sensi dell'articolo 136 della Cost. e pagina 4 di 6 dell'articolo 30 della L. 11 marzo 1953 n. 87, la cessazione degli effetti della legge illegittima perché discriminatoria, non può non incidere immediatamente e in via “automatica” sulle situazioni pendenti
o ancora giustiziabili, come il diritto alla cittadinanza, potendo in ogni tempo, dalla data in cui la legge è divenuta inapplicabile, essere riconosciuto l'imprescrittibile diritto alla mancata perdita o all'acquisto dello stato di cittadino degli ascendenti della ricorrente e quindi il diritto di questa alla dichiarazione del proprio stato, come figlia, di padre cittadino per la filiazione da donna che, dal 1 ^ gennaio 1948, deve ritenersi cittadina italiana. Gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1^ gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto.
Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge, sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1^ gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga, la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale.” ;
la domanda di parte ricorrente relativa all'accertamento della cittadinanza va quindi accolta, mentre si deve dichiarare il difetto di giurisdizione sulle richieste consequenziali di ordine alla PA “di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello Stato Civile, della cittadinanza della ricorrente, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti”;
per quanto concerne le spese di lite, l'accoglimento della domanda posta in via principale e la declaratoria di difetto di giurisdizione su quelle consequenziali depone per la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze respinta ogni diversa istanza ed eccezione così provvede:
- riconosce la cittadinanza italiana : al sig. , nato il [...] a Controparte_1
Rosario, Santa Fe, Argentina, c.f. , (ii) il sig. , nato il 10 C.F._6 Controparte_3
novembre 1970 a Funes, Rosario, Santa Fe, Argentina, c.f. , in proprio e in qualità di C.F._7
genitore esercente la potestà genitoriale sui figli minori , nata a [...], Controparte_2
Argentina, il 15 agosto 2007, c.f. , nata a [...], Argentina, il 5 C.F._8 Controparte_4 pagina 5 di 6 giugno 2009, c.f. , e , nato a [...], Argentina, il 27 C.F._9 Controparte_3
settembre 2017, c.f. , (iii) la sig.ra nata il [...] a C.F._10 Parte_2
Rosario, Santa Fe, Argentina c.f. , in proprio e in qualità di genitore esercente la potestà C.F._11
genitoriale sul figlio minore nato a [...], Argentina, il 21 agosto 2012, Controparte_6
c.f. C.F._12
- compensa le spese di lite.
Si comunichi alle parti.
Firenze, 7 aprile 2025
Il Giudice
dott. Mario Ferreri
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mario Ferreri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3015/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1
DAMIANI IRENE e dell'avv. SAGONE NA ( ) Indirizzo Telematico;
, C.F._2 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. DAMIANI IRENE
(C.F. AR666666666), con il patrocinio dell'avv. CP_1 Parte_1 DAMIANI IRENE e dell'avv. SAGONE NA ( ) Indirizzo Telematico;
, C.F._2 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. DAMIANI IRENE
MINORE RAPPRESENTATA DAL GENITORE EDUARDO Persona_1
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DAMIANI IRENE e Controparte_2 C.F._3 dell'avv. SAGONE NA ( ) Indirizzo Telematico;
, elettivamente C.F._2 domiciliato in presso il difensore avv. DAMIANI IRENE
MINORE RAPPRESENTATA DAL Controparte_3
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DAMIANI IRENE e Controparte_4 C.F._4 dell'avv. SAGONE NA ( ) Indirizzo Telematico;
, elettivamente C.F._2 domiciliato in presso il difensore avv. DAMIANI IRENE
MINORE RAPPRESENTATO DAL GENITORE CP_1 Persona_1
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DAMIANI CP_1 Parte_1 P.IVA_1
IRENE e dell'avv. SAGONE NA ( ) Indirizzo Telematico;
, elettivamente C.F._2 domiciliato in presso il difensore avv. DAMIANI IRENE
GANAPOLSKI (C.F. , con il patrocinio dell'avv. DAMIANI IRENE CP_5 C.F._5 e dell'avv. SAGONE NA ( ) Indirizzo Telematico;
, elettivamente C.F._2 domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. DAMIANI IRENE
MINORE RAPPRESENTATAO DAL GENITORE GISELA ROSA Controparte_6 (C.F. , con il patrocinio dell'avv. DAMIANI IRENE e dell'avv.
[...] P.IVA_2
SAGONE NA ( ) Indirizzo Telematico;
, elettivamente domiciliato in C.F._2 presso il difensore avv. DAMIANI IRENE
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , Controparte_7 P.IVA_3 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
pagina 1 di 6 CONVENUTO/I
TERZO CHIAMATO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note autorizzate su udienza cartolare
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
letto il ricorso con cui viene chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni : “ Rejectis adversis,
In via preliminare • Accertare e dichiarare la propria giurisdizione, nonché la propria competenza territoriale e per materia;
• Accertare e dichiarare la sussistenza dell'interesse ad agire degli odierni ricorrenti, per i motivi di cui al ricorso. In via principale • Accertare e dichiarare la cittadinanza italiana iure sanguinis della Sig.ra (Avo italiano), nata a [...], Dipartimento Persona_2 di Rosario, Provincia di Santa Fe, Argentina il 22 gennaio 1922, e per l'effetto degli odierni ricorrenti, discendenti dell'Avo italiano: (i) il sig. , nato il giorno 9 settembre 1945 a Controparte_1
Rosario, Santa Fe, Argentina (ii) il sig. , nato il giorno 10 novembre Controparte_3
1970 a Funes, Rosario, Santa Fe, Argentina, (iii) la sig.ra nata il giorno 29 Parte_2
agosto 1972 a Rosario, Santa Fe, Argentina (iv) la sig.ra , nata a [...], Controparte_2
Argentina, il giorno 15 agosto 2007, (v) la sig.ra nata a [...], Argentina, il Controparte_4
giorno 5 giugno 2009, (vi) il sig. , nato a [...], Argentina, il giorno Controparte_3
27 settembre 2017, e (vii) il sig. nato a [...], Argentina, il giorno 21 Controparte_6 agosto 2012; • Per l'effetto, ordinare al Ministero dell'interno e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, emessi tutti i provvedimenti all'uopo necessari, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, da distrarsi ai sottoscritti avvocati che si dichiarano antistatari”.
premesso che i ricorrenti espongono e documentano di avere diritto al riconoscimento dello status di cittadini italiani in quanto la loro antenata, sig.ra figlia di , nato a Persona_2 Persona_3
Camaiore (Lucca) nel 1887, quest'ultimo emigrato in Argentina, senza ivi mai naturalizzarsi e quindi senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana pagina 2 di 6 In particolare è documentato e provato che il 22 febbraio 1887 nasceva a Camaiore (Lucca)
[...]
il quale successivamente emigrava in Argentina, dove il 21 febbraio 1920 contraeva Persona_3 matrimonio con ivi morendo il successivo 9 novembre 1963 . Dall'unione tra Persona_4
(di seguito, ”) e il 22 gennaio 1922 nasceva, a Persona_3 CP_8 Persona_4
Rosario, Argentina, Il 28 ottobre 1944, a Soldini, Rosario, Persona_2 [...] contraeva matrimonio con il cittadino argentino;
Dall'unione Persona_2 Controparte_1
tra e il giorno 9 settembre 1945, nasceva a Rosario Controparte_1 Persona_2
odierno ricorrente quale nipote dell' ; Dall'unione tra Controparte_1 CP_8
e , nascevano a Funes, Rosario: Controparte_1 Controparte_9
i. , Il 10 novembre 1970, odierno ricorrente quale pronipote dell' CP_1 Persona_1 [...]
ii. Il 29 agosto 1972, odierna ricorrente quale pronipote dell' CP_8 Persona_5 [...]
; il 23 novembre 2006, a Buenos Aires, contraeva CP_8 Controparte_3
matrimonio con , e da tale unione nascevano a Buenos Aires, i figli minori: Persona_6
nata a [...], Argentina, il 15 agosto 2007; nata il 05 Controparte_2 Controparte_4
giugno 2009 e nato il [...], qui ricorrenti (rappresentati dai Controparte_3 genitori) in qualità di trisnipoti dell' ; Il 4 novembre 2011, a Buenos Aires, CP_8 Persona_5
contraeva matrimonio con e dall'unione nasceva, a Buenos Aires,
[...] Persona_7
, il 21 agosto 2012, odierno ricorrente (rappresentato dai genitori) in qualità di Controparte_6 trisnipote dell' . CP_8
i ricorrenti hanno evidenziato come l'attuale normativa in materia di cittadinanza, Legge n. 91 del 5 febbraio 1992, contemplasse all'art. 1, comma 1 lett. a), la possibilità della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, vista la declaratoria dell'illegittimità costituzionale della Legge n. 555 del
1912, per effetto della pronuncia della Corte Costituzionale n. 30 del 1983. Tutto ciò, anche alla luce della sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, n. 4466 del 2009, in cui il diritto alla cittadinanza è stato riconosciuto come imprescrittibile e sempre azionabile in via giudiziaria;
l'Amministrazione convenuta non si è costituita in giudizio, nonostante la rituale notifica del ricorso, e deve dichiararsi contumace;
gli atti del procedimento sono stati comunicati al PM- Sede per l'intervento che tuttavia non ha rassegnato le proprie conclusioni. rilevato che pagina 3 di 6 in materia opera l'orientamento giurisdizionale affermato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, sentenza del 25 febbraio 2009 n. 4466, per cui “La titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi dell'art. 219 l.
n. 151 del 1975, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza
è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (art. 3 e 29 cost.).
Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dall'1 gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della l. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria;
da quest' ultimo quindi lo stato, per il rapporto di paternità, deve trasmettersi alla figlia, ricorrente in questa sede e alla quale deve riconoscersi.”; ritenuto che.
la giurisprudenza citata è risolutiva nel caso in esame: infatti con due pronunce della Consulta, sentenze
16 aprile 1975 n. 87 e 9 febbraio 1983 n. 30. Il caso esaminato dalla Corte di Cassazione nella sentenza del 2009 è speculare: “La controversia riguarda una discendente di soggetti che, anteriormente al
1948, hanno subito gli effetti delle norme dichiarate incostituzionali : la nonna della ricorrente, (…), aveva perduto la cittadinanza italiana senza avervi rinunciato, per essersi “maritata” (così la parola usata nella legge n. 555 del 1912) con (…) e il figlio della coppia, nato nel 1942, aveva dovuto acquisire lo stato di cittadino del padre, come imposto dalla legge discriminatoria della condizione femminile, e non aveva potuto trasmettere la cittadinanza italiana alla figlia che ne chiede il riconoscimento in questa sede.”;
inoltre, nel ricorso è stata ricostruita e documentata la discendenza dei ricorrenti dalla sig.ra
[...]
figlia di , nato a [...] nel 1887 che non hai Persona_2 Persona_3
rinunciato alla cittadinanza italiana;
alla luce di quanto sopra, in questa sede va riconosciuta la cittadinanza italiana alle ricorrenti , in quanto discendenti di cittadina italiana, visto quanto affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza del 2009 più volte richiamata: “3.2. La situazione a base delle domande oggetto di questo giudizio, cioè il diritto allo stato di cittadina della ricorrente, perché illegittimamente mai acquisito dal padre figlio di donna che lo ha perduto ingiustamente, è conseguenza “automatica” della applicazione di una legge incostituzionale a decorrere dal 1^ gennaio
1948. Sul piano logico prima che su quello giuridico, ai sensi dell'articolo 136 della Cost. e pagina 4 di 6 dell'articolo 30 della L. 11 marzo 1953 n. 87, la cessazione degli effetti della legge illegittima perché discriminatoria, non può non incidere immediatamente e in via “automatica” sulle situazioni pendenti
o ancora giustiziabili, come il diritto alla cittadinanza, potendo in ogni tempo, dalla data in cui la legge è divenuta inapplicabile, essere riconosciuto l'imprescrittibile diritto alla mancata perdita o all'acquisto dello stato di cittadino degli ascendenti della ricorrente e quindi il diritto di questa alla dichiarazione del proprio stato, come figlia, di padre cittadino per la filiazione da donna che, dal 1 ^ gennaio 1948, deve ritenersi cittadina italiana. Gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1^ gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto.
Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge, sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1^ gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga, la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale.” ;
la domanda di parte ricorrente relativa all'accertamento della cittadinanza va quindi accolta, mentre si deve dichiarare il difetto di giurisdizione sulle richieste consequenziali di ordine alla PA “di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello Stato Civile, della cittadinanza della ricorrente, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti”;
per quanto concerne le spese di lite, l'accoglimento della domanda posta in via principale e la declaratoria di difetto di giurisdizione su quelle consequenziali depone per la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze respinta ogni diversa istanza ed eccezione così provvede:
- riconosce la cittadinanza italiana : al sig. , nato il [...] a Controparte_1
Rosario, Santa Fe, Argentina, c.f. , (ii) il sig. , nato il 10 C.F._6 Controparte_3
novembre 1970 a Funes, Rosario, Santa Fe, Argentina, c.f. , in proprio e in qualità di C.F._7
genitore esercente la potestà genitoriale sui figli minori , nata a [...], Controparte_2
Argentina, il 15 agosto 2007, c.f. , nata a [...], Argentina, il 5 C.F._8 Controparte_4 pagina 5 di 6 giugno 2009, c.f. , e , nato a [...], Argentina, il 27 C.F._9 Controparte_3
settembre 2017, c.f. , (iii) la sig.ra nata il [...] a C.F._10 Parte_2
Rosario, Santa Fe, Argentina c.f. , in proprio e in qualità di genitore esercente la potestà C.F._11
genitoriale sul figlio minore nato a [...], Argentina, il 21 agosto 2012, Controparte_6
c.f. C.F._12
- compensa le spese di lite.
Si comunichi alle parti.
Firenze, 7 aprile 2025
Il Giudice
dott. Mario Ferreri
pagina 6 di 6