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Sentenza 11 dicembre 2024
Sentenza 11 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 11/12/2024, n. 739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 739 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TERAMO
Magistratura del Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, Dr. Giuseppe Marcheggiani, nella causa iscritta al n°
1467/2020 R.G.
TRA
(C.F.: , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv.
Carlo Scarpantoni (Cod. Fisc. pec: CodiceFiscale_2 Email_1 congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Luca Scarpantoni (Cod. Fisc.
e all'Avv. Claudia Scarpantoni CodiceFiscale_3 Email_2
(Cod. Fisc. ed elettivamente CodiceFiscale_4 Email_3
domiciliato in Teramo, Via Torre Bruciata nn. 17/21 presso e nello studio dei suoi procuratori, giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
(P.I. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Direttore Generale dott. con sede legale in Teramo in via Controparte_2
Circonvallazione Ragusa n. 1, elettivamente domiciliata in Teramo, in Corso Porta
Romana n. 31/d, presso e nello studio del suo procuratore avv. Gaetano Luca Ronchi
(c.f. pec: che la CodiceFiscale_5 Email_4
rappresenta e difende in virtù di procura in atti, giusta delibera n. 0174 del 2 febbraio
2021
RESISTENTE
All'udienza del giorno 11 dicembre 2024 ha pronunciato sentenza con il seguente
DISPOSITIVO
(art.127 ter c.p.c.)
1 di 13 Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del
Lavoro, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede:
• rigetta il ricorso;
• compensa le spese processuali tra le parti;
• pone a carico delle parti in via solidale tra loro nei riguardi del CTU ed in ragione della metà ciascuna nei rapporti interni le spese di CTU, che liquida con separato decreto.
Così deciso in Teramo in data 11 dicembre 2024
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Giuseppe Marcheggiani
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte parte ricorrente:
“1. Accertare il diritto del sig. al collocamento in fascia A fino alla data del Pt_1
06.10.2019.
2. Per l'effetto, condannare parte resistente alla devoluzione della somma di € 1.549,35 quale indennità di rischio radiologico.
3. Riconoscere il diritto del ricorrente alla corresponsione della somma di € 1.260,82 attesa la mancata fruizione delle ferie aggiuntive dovute ai lavoratori sottoposti al rischio radiologico.
4. Con vittoria di onorari e con il rimborso delle spese forfettarie da liquidarsi in favore dei sottoscritti difensori che si dichiarano antistatari”.
Per parte resistente:
“- in via principale e nel merito rigettare il ricorso perché infondato in fatto ed in diritto.
-in via gradata: ridurre la pretesa creditoria.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
Con ricorso ex art. 414 Cod.Proc.Civ. depositato in data 04.09.2020, regolarmente notificato, , in epigrafe generalizzato/a, si rivolgeva al Tribunale Parte_1
2 di 13 di Teramo, in funzione di giudice del lavoro, esponendo: • di essere dipendente della
ASL con qualifica di CPS infermiere, assegnato in sala operatoria con turni CP_1
dal lunedì al sabato dalle 7.30 alle 14.00 o dalle 13.50 alle 20.00, festivi e notturni in pronta disponibilità; • di aver percepito a far data dal 20.06.2016 l'indennità di rischio radiologico in quanto riconosciuto dalla Commissione per il relativo rischio appartenente alla Cat. A;
• che prima dello scadere del termine biennale, la ASL comunicava il suo passaggio alla categoria di rischio B a far data dal 01.04.2018, pur continuando a svolgere le medesime mansioni che aveva espletato in passato • di essere stato assegnato solo in data 10.06.2019 alla centrale di sterilizzazione.
Alla luce di tali premesse rivendicava il diritto alla corresponsione dell'indennità di rischio per il periodo dal 1 aprile 2018 al 9 giugno 2019 (data cessazione attività presso il blocco operatorio) per l'importo complessivo di € 1.549,35 oltre alla somma di €
1.260,82 per la mancata fruizione del periodo aggiuntivo di ferie ai sensi dell'art. 5
CCNL Comparto Sanità.
In data 26.02.2021 si costituiva in giudizio la Controparte_3
resistendo alla domanda, della quale ha chiesto il rigetto, assumendone
[...]
l'infondatezza.
In particolare, la resistente ha sottolineato che, a differenza del personale medico e tecnico di radiologia per cui opera una presunzione assoluta del rischio, per il personale sanitario che sia esposto al rischio in modo discontinuo, temporaneo o a rotazione,
l'accertamento della sussistenza del rischio effettivo, e della conseguente spettanza dell'indennità, è devoluta ad un'apposita commissione tecnica, ai sensi dell'art. 58, comma 4, DPR 270/1987, che deve necessariamente verificare le singole situazioni concrete, ovverosia: svolgimento di attività in zona controllata, modalità della prestazione, intensità e durata dell'esposizione al rischio radiologico e livello del rischio, tenuto conto dei dispositivi di radioprotezione.
Ha rappresentato che nel caso di specie, l'apposita Commissione Rischio
Radiologico, sulla base dei rilievi acquisiti ed ai sensi dell'art. 80 D.Lgs 230/1995 e dell'allegato III del D.Lgs 241/2000, aveva classificato il ricorrente dal 1° aprile 2018 in categoria B, in quanto ritenuto suscettibile di un'esposizione non superiore, in un anno solare, ad uno dei seguenti valori: 1 mSv di dose efficace;
15 mSv di dose equivalente per il cristallino, 50 mSv di dose equivalente per la pelle, calcolato in media su 1 cm
3 di 13 quadrato qualsiasi di pelle, indipendentemente dalla superficie esposta;
50 mSv di dose equivalente per mani, avambracci, piedi e caviglie.
Ha aggiunto, infine, che l'attività espletata dal ovvero la predisposizione della Pt_1
camera operatoria e la conduzione del paziente per l'intervento, e la posizione di distanza dal tavolo operatorio non rendevano plausibile il superamento dei predetti valori, come del resto accertato dal dosimetro in uso al ricorrente.
La causa veniva istruita a mezzo di produzione documentale, escussione testimoniale e CTU a mezzo di uno specialista iscritto nell'elenco degli esperti qualificati in materia di fisica sanitaria e rinviata alla data odierna per la discussione con termine per note ex art. 127 ter cpc alle parti fino a cinque giorni prima.
Con note del 04.12.2024 la ASL insisteva per il rigetto del ricorso mentre, parte ricorrente con note depositate in data 06.12.2024 ha eccepito la nullità della perizia per aver il consulente acquisito dati (LB) non presenti in atti ed in subordine la sua riconvocazione al fine di valutare la compatibilità dei tempi di esposizione e dei parametri di irradiazione con i valori del dosimetro come riportati dal laboratorio LB.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La domanda proposta dal ricorrente concerne l'accertamento della sussistenza delle condizioni per il riconoscimento del diritto alla corresponsione dell'indennità per il rischio radiologico e dell'indennità per la mancata fruizione delle ferie aggiuntive ex art
5 CCNL comparto sanità, in ragione della propria esposizione al rischio da radiazioni ionizzanti per il periodo tra il 01.04.2018 al 10.06.2019 nel corso del quale, pur continuando a svolgere presso il blocco operatorio dell'ospedale di Giulianova (TE) la medesima attività lavorativa svolta dal 2016 e per la quale gli era stata corrisposta la citata indennità, era stato collocato in Fascia B di rischio, in base al presupposto per cui la sua posizione lavorativa era stata formalmente modificata a partire dal 1° aprile 2018.
Prima di portare l'esame sui dati istruttori, che andranno necessariamente valutati alla stregua delle norme che disciplinano l'accertamento del livello di esposizione a sorgenti radiogene negli ambienti di lavoro, è opportuna una breve ricognizione del quadro normativo di fonte legislativa e contrattuale in materia, da integrarsi poi con riferimenti alle disposizioni più propriamente tecniche, specificate nella relazione dal C.T.U.
L'indennità di rischio radiologico è stata istituita, con la legge n. 416 del 1968, intitolata alla “Indennità di rischio da radiazione per i tecnici di radiologia medica”.
4 di 13 L'art.1 di tale legge disponeva, nel testo originario, che:
“1. A favore dei tecnici di radiologia medica che alle dipendenze o per conto di qualsiasi amministrazione pubblica o privata esplichino detta mansione, è istituita una indennità di <> nella misura unica mensile di lire 30.000 […]”.
Con l'art.58 d.P.R. n.270 del 1987, recante disposizioni risultanti dalla contrattazione collettiva per il personale del comparto del Servizio sanitario nazionale, fu disposto che:
“1. Al personale medico e tecnico di radiologia sottoposto in continuità all'azione di sostanze ionizzanti o adibito ad apparecchiature radiologiche in maniera permanente, viene corrisposta una indennità di <> nella misura unica mensile lorda di L. 30.000 ai sensi della legge 28 marzo 1968, n. 416, e successive modificazioni e integrazioni.
2. L'indennità in parola spetta alla condizione che il suddetto personale sia tenuto a prestare la propria opera in <>, ai sensi della circolare del Ministero della sanità n. 144 del 4 settembre 1971, e che il rischio stesso abbia carattere professionale, nel senso che non sia possibile esercitare l'attività senza sottoporsi al relativo rischio.
3. L'accertamento delle condizioni ambientali che caratterizzano le zone controllate deve essere effettuato con le modalità di cui alla richiamata circolare del Ministero della sanità.
4. L'accertamento del personale non compreso nel comma 1 soggetto a rischio radiologico verrà effettuato da una apposita commissione presieduta dal coordinatore sanitario e composta dal responsabile dell'unità operativa di medicina nucleare o radiologica da un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito nel presente decreto e da un esperto qualificato nominato dal comitato di gestione od organo corrispondente secondo i rispettivi ordinamenti […]”.
Successivamente, l'art.1 della legge 27 ottobre 1988, n.460, dedicata alle modifiche ed integrazioni della legge n.416 del 1968, ha stabilito, al comma 2 e seguenti, che: “2.
Al personale medico e tecnico di radiologia di cui al comma 1 dell'art. 58 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, l'indennità mensile lorda di L.
30.000, corrisposta ai sensi della legge 28 marzo 1968, n. 416, è aumentata a L. 200.000
a decorrere dal 1° gennaio 1988.
3. Al personale non compreso nel comma 2 del presente articolo, che sia esposto a rischio in modo discontinuo, temporaneo o a rotazione, in quanto adibito normalmente o prevalentemente a funzioni diverse da quelle svolte dal personale di cui allo stesso
5 di 13 comma 2, è corrisposta una indennità mensile lorda di L. 50.000 a decorrere dal 1° gennaio 1988. L'individuazione del predetto personale sarà effettuata secondo le modalità previste dal comma 4 dell'art. 58 del decreto del Presidente della Repubblica
20 maggio 1987, n. 270 […]”.
È seguito il d.P.R. n.384 del 1990, contenente la disciplina di recepimento di un nuovo accordo collettivo per il personale del comparto del Servizio sanitario nazionale.
Circa la normativa collettiva applicabile ratione temporis nel caso di specie, relativo a periodi successivi al 2000, viene in considerazione la disciplina contenuta nei contratti collettivi stipulati ai sensi dell'art.40 d.lgs. n.165/2001 per il personale del comparto
“Sanità”.
Nello specifico, l'art. 5 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Comparto
Sanità 2° biennio economico 2000-2001, sottoscritto il 20.09.2001, dopo aver previsto
(comma 1) che “L'indennità di rischio radiologico spettante ai tecnici sanitari di radiologia medica – ai sensi dell'art.54 del D.P.R. n.384 del 1990 (sulla base della legge
28 marzo 1968, n.416, come modificata dalla legge 27 ottobre 1988, n.460) e confermata dall'art.4 del CCNL II biennio parte economica 1996 – 1997 del 27 giugno
1996 – a decorrere dalla data dell'entrata in vigore del presente contratto è denominata indennità professionale specifica ed è corrisposta al medesimo personale, per 12 mensilità, nella stessa misura di L.200.000 mensili lorde (€ 103,29)”, dispone quanto segue al comma 3: “Al personale diverso dai tecnici sanitari di radiologia medica esposto in modo permanente al rischio radiologico, per tutta la durata del periodo di esposizione, l'indennità continua ad essere corrisposta sotto forma di rischio radiologico nella misura di cui al comma 1 […]”
La norma contrattuale stabilisce ulteriormente, al comma 4, quanto segue:
“L'accertamento delle condizioni ambientali, che caratterizzano le “zone controllate”, deve avvenire ai sensi e con gli organismi e commissioni operanti a tal fine nelle sedi aziendali in base alle vigenti disposizioni. Le visite mediche periodiche del personale esposto al rischio delle radiazioni avvengono con cadenza semestrale”.
La stessa norma contrattuale, dopo aver stabilito che gli esiti dell'accertamento di cui al comma 4, ai fini della corresponsione dell'indennità, sono oggetto d'informazione alle organizzazioni sindacali ammesse alla trattativa integrativa, ai sensi dell'art.6, comma 1 lettera a), del CCNL 7 aprile 1999, contempla, al comma 5, la concessione al personale di cui ai commi 1 e 3 di quindici giorni di ferie aggiuntive da fruirsi in unica soluzione.
La giurisprudenza ha posto alcuni principi guida per l'applicazione di tale normativa.
6 di 13 La Corte costituzionale e la giurisprudenza, espressasi successivamente alla sentenza n. 343 del 1992, resa dal Giudice delle leggi, di cui infra, hanno innanzi tutto precisato, quanto all'indennità di rischio, pari a lire 200.000 mensili (ora € 103.29), che si tratta di una misura compensativa delle spese terapeutiche e di profilassi del personale esposto in via permanente al rischio radiologico, e, quanto al periodo di ferie aggiuntive, che si tratta di misura anch'essa avente funzione preventiva, in quanto volta a sottrarre a tale rischio il personale indicato per un periodo ulteriore rispetto a quello normale di ferie annuali.
In altri termini, per come chiarito dalla Corte costituzionale con la sentenza interpretativa di rigetto n.343 del 1992, l'indennità per rischio radiologico ed il connesso riposo aggiuntivo sono istituti speciali aventi finalità di prevenzione e non risarcitorie.
Nella stessa sentenza la Corte costituzionale, chiamata a pronunciarsi in merito a questione d'illegittimità del disposto dell'art.1, commi 2 e 3, della legge 27 ottobre
1988, n.460, sollevata con riferimento agli art.3, 97 e 32 Cost., ha rilevato quanto segue:
“[…] la disciplina posta dall'art. 1, secondo comma, della legge n. 460 sottintende, per il personale medico e tecnico di radiologia, una presunzione normativa di esposizione al rischio da radiazioni ionizzanti: presunzione che viene a trovare la sua corretta giustificazione nell'inerenza di tale rischio alle mansioni naturalmente connesse alla qualifica rivestita e che comporta, di conseguenza, l'attribuzione automatica dell'indennità nella misura più elevata. Ma - diversamente da quanto assume il giudice a quo - la presunzione assoluta di rischio che vale per il personale di radiologia - ove venga correlata alla disciplina posta dal terzo comma dell'art. 1 con riferimento alle altre categorie di personale esposte al rischio "in modo discontinuo, temporaneo o a rotazione" - non è tale da escludere la presenza, all'interno di tali categorie, di posizioni lavorative individuali pienamente assimilabili, in relazione alla loro esposizione al rischio radiologico in misura continua e permanente, a quelle proprie dei medici e tecnici di radiologia e destinate, pertanto, a godere - previo accertamento da parte della commissione di cui all'art. 58 del d.P.R. n. 270 del 1987 - dell'indennità di rischio nella misura più elevata. Si tratta di posizioni del tutto peculiari proprie di lavoratori che, pur non appartenendo al settore radiologico, possono in via eccezionale usufruire della disciplina dettata a protezione dei medici e dei tecnici di radiologia, in ragione di una accertata esposizione ad un rischio non minore, per continuità ed intensità, di quello normalmente sostenuto dal personale di radiologia.
7 di 13 Tale interpretazione del secondo comma dell'art. 1 della legge n. 460 si impone,
d'altro canto, anche in considerazione della particolare natura dell'indennità di rischio radiologico, che - come più volte sottolineato nel corso dei lavori preparatori della legge
- non assume connotazioni risarcitorie, ma assolve essenzialmente ad una funzione di prevenzione, venendo a rappresentare un concorso alle spese che l'operatore sanitario deve affrontare a scopo profilattico o terapeutico, al fine di ridurre i rischi da esposizione. La finalità di prevenzione propria dell'indennità di rischio da radiazioni può essere, di conseguenza, compiutamente realizzata solo se - nella attribuzione della stessa indennità - venga valorizzato, anche al di là della qualifica rivestita, il dato della effettiva esposizione al rischio, connesso all'esercizio non occasionale nè temporaneo di determinate mansioni”.
Nella sentenza n.343/1992 resa dalla Corte costituzionale si conclude pertanto che:
“Così interpretate le norme che formano oggetto di impugnativa si sottraggono alle censure di incostituzionalità prospettate nell'ordinanza di rinvio, dal momento che le stesse - contrariamente a quanto ritenuto dal giudice remittente - consentono di attribuire, senza ingiustificate disparità di trattamento, l'indennità di rischio nella misura piena anche ad operatori sanitari diversi da quelli indicati dall'art. 1, secondo comma, della legge n. 460 del 1988, ove risulti accertata la loro effettiva esposizione ad un rischio da radiazioni ionizzanti non inferiore a quello cui si trova normalmente esposto il personale medico e tecnico di radiologia”.
La giurisprudenza espressasi dopo l'intervento della Corte costituzionale si è uniformata a tale lettura costituzionalmente corretta dell'art.1, commi 2 sg., L.460 del
1988, a cui anche la normativa collettiva si è ispirata, come si è avuto modo di vedere.
Da quanto precede discende che anche la disposizione del CCNL invocata dal ricorrente deve essere letta in conformità con l'interpretazione costituzionalmente corretta del disposto dell'art.1, commi 2 e 3, L. 27 ottobre 1988, n.460, nella parte in cui tale disposizione contrattuale (in sostanza assimilabile ad una norma di legge ex art.40
d.lgs.165/01) prevede, per il personale diverso da quello medico e tecnico di radiologia,
l'estensione dei benefici in questione, a condizione che tale personale sia esposto in modo permanente al rischio radiologico, per tutta la durata del periodo di esposizione.
Deve peraltro rilevarsi che la norma contrattuale va intesa in aderenza alla lettura costituzionalmente corretta della normativa di fonte primaria, in essa richiamata
(unitamente alla normativa di esecuzione di accordo collettivo precedente, recepito nel
D.P.R. n.384 del 1990), in ogni sua parte, e, in specie, in quella in cui stabilisce che
8 di 13 l'accertamento delle condizioni ambientali, che caratterizzano le “zone controllate”, deve avvenire ai sensi e con gli organismi e commissioni operanti a tal fine nelle sedi aziendali in base alle vigenti disposizioni.
Gli organismi e commissioni citati vanno individuati nell'esperto qualificato e nella commissione per la valutazione del rischio radiologico di cui al d.lgs. n.230 del 1995, organismo e commissione istituiti presso ciascuna singola istituzione sanitaria, anche alla luce delle disposizioni integrative e modificative, contenute nel d.lgs. n.241/2000.
Fatte tali premesse, nel procedere all'esame dei risultati istruttori, integrati con quelli della consulenza tecnica acquisita, viene in rilievo, innanzi tutto, la questione di fatto relativa alla esposizione effettiva e qualificata del ricorrente alle radiazioni ionizzanti nel periodo compreso tra aprile 2018 e giugno 2019, oggetto dell'indagine peritale espletata dal dott. Persona_1
Analizzando le dichiarazioni testimoniali rese all'udienza del 04.05.2022, ambedue i colleghi del e hanno confermato le circostanze Pt_1 Testimone_1 Testimone_2 articolate in ricorso, con la precisazione, quanto a quest'ultima teste, che le risposte fornite devono essere circoscritte all'arco temporale di qualche mese, avendo mutato l'infermiera il reparto dall'agosto 2018 a maggio 2019 per ragioni di salute.
Ma vi è che la conferma delle mansioni e dell'orario di lavoro svolto dall'attore, seppur scevra da ragioni di perplessità in quanto resa da testi informati direttamente dei fatti e riscontrata da documenti (report di servizio del ricorrente) incontestati quanto alla loro provenienza ed al contenuto dalla ASL resistente, non risulta sufficiente a connotare un'esposizione qualificata ed il rischio connesso lamentati dal lavoratore.
A tal fine risulta dirimente la relazione tecnica, in cui l'ausiliario ha ritenuto fondamentale il ruolo svolto dalla Commissione aziendale istituita ai sensi del DPR n.
384/2000 finalizzato all'accertamento per gli Infermieri e Dirigenti Medici di area non- radiologica che in rapporto alla specifica mansione sono coinvolti in attività radiologiche “complementari”.
In particolare il consulente ha chiarito che tale organo deve vagliare: “a) la frequenza di accesso dell'operatore alle “zone controllate” (sale operatorie); b) il tempo di effettiva esposizione in termini di durata dell'erogazione di radiazione;
c) la valutazione preventiva del rischio cui il lavoratore è esposto in ragione dell'attività svolta per conto del datore di lavoro, ovvero la “classificazione” operata dall'esperto di radioprotezione ai sensi dell'art. 82 del d.lgs. n. 230/95 e s.m.i. (attuale art.133 del d.lgs. n. 101/2020)”, stabilendo dei criteri-soglia a cui far riferimento nel corso delle periodiche verifiche.
9 di 13 Circa i criteri utilizzati, il dott. ha rappresentato che la Per_1 Parte_2
non ha mai adottato uno specifico Regolamento e dal Verbale della Commissione del
24.07.2018 si evinceva che il solo parametro utilizzato era l'appartenenza al rischio A.
Ha altresì puntualizzato che “secondo tale modalità operativa i parametri a) e b)….
(frequenza di accesso in sala operatoria e tempo di effettiva esposizione) vengono effettivamente vagliati dalla Commissione, sebbene in maniera: - indiretta: in quanto costituiscono quota parte delle informazioni fornite all'Esperto di Radioprotezione per la “Classificazione” del Lavoratore;
- preventiva: per la motivazione di cui sopra laddove, di contro, i dati analizzati dalla Commissione dovrebbero essere “effettivi”
(cioè, in un'ottica di “accertamento”) estrapolati a “consuntivo”) e non “presunti.
In definitiva, il quesito posto allo scrivente CTU, ovvero se da aprile 2018 a giugno
2019 l'esposizione del ricorrente possa ritenersi “effettiva e qualificata” secondo i rispettivi riferimenti normativi del caso, trova evidente ed immediato riscontro assumendo che con tale definizione l'On.le Giudice intenda “meritevole d'indennizzo”; infatti, tenuto conto del criterio adottato dalla Commissione, la classificazione del ricorrente in fascia “B” nel succitato periodo (vedasi Scheda Dosimetrica Personale in atti) gli preclude, di fatto, la possibilità di attingere al benefit.
Sulla validità tecnica della suddetta classificazione il consulente tecnico ha analizzato i riscontri dosimetrici forniti dal Laboratorio LB-Servizi in atti inerenti al periodo oggetto di contestazione, rilevando che “la “Dose Efficace” attribuita al ricorrente è pari a 0.07 mSv nell'anno 2018 e 0.00 mSv nell'anno 2019” e precisando che “Tali valori attestano la corretta classificazione in quanto il limite di Dose Efficace annua per i Lavoratori classificati “Esposto, categoria B” è pari a 6.00 mSv”.
A conclusione di indagini condotte sulla scorta degli elementi acquisiti in giudizio l'ausiliare è giunto alla seguente conclusione: “È, pertanto, opinione dello scrivente
CTU che nel periodo da aprile 2018 a giugno 2019 l'esposizione a radiazioni ionizzanti del ricorrente NON possa ritenersi “effettiva e qualificata” nel senso che, in applicazione dei criteri adottati dalla ASL di Teramo, in tale periodo a questi non vada attribuita l'indennità di rischio radiologico”.
Il giudicante reputa di poter condividere pienamente tali considerazioni, apparendo le stesse il frutto di una corretta e lineare valutazione delle circostanze di fatto e delle allegazioni in atti.
La valutazione del CTU che nel suo elaborato ha seguito un iter logico ineccepibile è il frutto della disamina della documentazione prodotta in atti.
10 di 13 Le risultanze del laboratorio, contrariamente a quanto riferito dal ricorrente, sono state allegate dalla ASL in sede di memoria difensiva e contestate dallo stesso attore solo in sede di note del 02.10.2023.
Non trovano quindi fondamento le doglianze attoree in ordine alla nullità della perizia.
Ad ogni buon conto, si rammenta, sul punto, come la Corte di Cassazione a Sezioni
Unite, con pronuncia n. 3086 del 1° febbraio 2022, è intervenuta, chiarendo i poteri del
CTU ed affermando i seguenti principi di diritto: “1. in materia di consulenza tecnica
d'ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può accertare tutti i fatti inerenti all'oggetto della lite il cui accertamento si rende necessario al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non si tratti dei fatti principali che è onere delle parti allegare a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti fatti principali rilevabili d'ufficio;
2. in materia di consulenza tecnica d'ufficio il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a carico delle parti, tutti i documenti che si rende necessario acquisire al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che essi non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e, salvo quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio;
3. […];
4. in materia di consulenza tecnica d'ufficio, l'accertamento di fatti diversi dai fatti principali dedotti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d'ufficio, o
l'acquisizione nei predetti limiti di documenti che il consulente nominato dal giudice accerti o acquisisca al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli in violazione del contraddittorio delle parti è fonte di nullità relativa rilevabile ad iniziativa di parte nella prima difesa o istanza successiva all'atto viziato o alla notizia di esso;
5. in materia di consulenza tecnica d'ufficio, l'accertamento di fatti principali diversi da quelli dedotti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d'ufficio, che il
11 di 13 consulente nominato dal giudice accerti nel rispondere ai quesiti sottopostigli dal giudice viola il principio della domanda ed il principio dispositivo ed è fonte di nullità assoluta rilevabile d'ufficio o, in difetto, di motivo di impugnazione da farsi a valere ai sensi dell'art. 161 c.p.c.”.
In definitiva sintesi, accertata la legittimità dell'operato del perito, le risultanze della
C.T.U. appaiono corrette e vanno condivise.
Valga aggiungere come il giudizio di inidoneità dell'esposizione, di cui al doc. 7 dell'atto di costituzione, a firma del medico competente quale giudizio Parte_3
conclusivo della visita medica effettuata, risulta reso il 15.05.2019, data antecedente rispetto al trasferimento del ricorrente presso la centrale di sterilizzazione.
Ed ancora, riguardo alle testimonianze raccolte ed analizzando i report depositati dal si evince chiaramente come per il periodo per cui è causa la ed il Pt_1 Tes_2
ricorrente avevano lavorato nel medesimo turno esclusivamente nelle seguenti giornate:
14.05.2018, 14.06.2018, 6.07.2018 e 30.07.2018, periodo che appare insufficiente per ritenere la deposizione della coordinatrice, in ordine al capitolo 10 di cui al ricorso, atta a dimostrare l'esistenza di un'esposizione dell'attore a fonti radiogene la cui frequenza sia stata tale da potersi assimilare a quella cui il ricorrente era stato esposto durante il periodo del rapporto di lavoro in cui l'apposita Commissione aveva ritenuto sussistere i requisiti per l'erogazione dell'indennità di rischio radiologico.
Il teste invece, che dalla disamina dei turni risulta aver lavorato nel Tes_1
medesimo orario con il ricorrente per circa una ventina di volte nel periodo di interesse, ha confermato la circostanza di cui al capitolo.
Ciononostante, come detto, il ricorrente non è riuscito a fornire il supporto probatorio richiesto, anche alla luce della produzione documentale dallo stesso offerta (doc.5).
Analizzando, infatti, i turni e raffrontandoli con le concrete prestazioni eseguite sui pazienti emerge una discrasia sia tra la posizione del che come altri colleghi Tes_1
veniva inquadrato tra i ferristi, e quella del qualificato come personale di sala, Pt_1
di anestesia e di sala gessi, sia in relazione alla circostanza per cui, seppur presente nel report della turnistica, nei medesimi giorni il ricorrente non aveva svolto attività di accompagnamento per esami radiologici. A titolo esemplificativo nel luglio 2018, pur risultando di turno nelle giornate del 2-3-4-6-16-17-18-19-20-21-23-24-25-26-27-28-
30-31, il è presente nel Gruppo operatorio in data 16 luglio. Pt_1
Tali elementi coordinati con la valutazione effettuata dalla Commissione e le risultanze della C.T.U., conducono al rigetto della domanda.
12 di 13 Il carattere presuntivo che accompagna il riconoscimento dell'indennità per le figure dei medici e dei tecnici radiologi, nel caso di specie non trova applicazione ed era compito del lavoratore offrire un adeguato supporto probatorio alla domanda giudiziale che potesse validamente contrastare gli esiti della Commissione.
Pertanto il diritto all'indennità ed al riposo suppletivo in parola non può essere riconosciuto al ricorrente, non avendo questi dimostrato di essere stato esposto dall'aprile 2018 a giugno 2019 a valori di radioattività tali da giustificare la classificazione dello stesso nella categoria A.
Circa le spese processuali, se ne reputa la compensazione giustificata da gravi ragioni relative alla natura tecnica delle questioni affrontate.
Le spese di c.t.u. vanno per la medesima ragione ripartite in pari misura tra le parti nei loro rapporti interni, restando le parti stesse tenute in solido nei confronti del C.T.U. sì da garantire all'ausiliare il più agevole conseguimento del corrispettivo liquidatogli.
Così deciso in Teramo in data 11 dicembre 2024
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Giuseppe Marcheggiani
13 di 13
Magistratura del Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, Dr. Giuseppe Marcheggiani, nella causa iscritta al n°
1467/2020 R.G.
TRA
(C.F.: , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv.
Carlo Scarpantoni (Cod. Fisc. pec: CodiceFiscale_2 Email_1 congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Luca Scarpantoni (Cod. Fisc.
e all'Avv. Claudia Scarpantoni CodiceFiscale_3 Email_2
(Cod. Fisc. ed elettivamente CodiceFiscale_4 Email_3
domiciliato in Teramo, Via Torre Bruciata nn. 17/21 presso e nello studio dei suoi procuratori, giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
(P.I. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Direttore Generale dott. con sede legale in Teramo in via Controparte_2
Circonvallazione Ragusa n. 1, elettivamente domiciliata in Teramo, in Corso Porta
Romana n. 31/d, presso e nello studio del suo procuratore avv. Gaetano Luca Ronchi
(c.f. pec: che la CodiceFiscale_5 Email_4
rappresenta e difende in virtù di procura in atti, giusta delibera n. 0174 del 2 febbraio
2021
RESISTENTE
All'udienza del giorno 11 dicembre 2024 ha pronunciato sentenza con il seguente
DISPOSITIVO
(art.127 ter c.p.c.)
1 di 13 Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del
Lavoro, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede:
• rigetta il ricorso;
• compensa le spese processuali tra le parti;
• pone a carico delle parti in via solidale tra loro nei riguardi del CTU ed in ragione della metà ciascuna nei rapporti interni le spese di CTU, che liquida con separato decreto.
Così deciso in Teramo in data 11 dicembre 2024
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Giuseppe Marcheggiani
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte parte ricorrente:
“1. Accertare il diritto del sig. al collocamento in fascia A fino alla data del Pt_1
06.10.2019.
2. Per l'effetto, condannare parte resistente alla devoluzione della somma di € 1.549,35 quale indennità di rischio radiologico.
3. Riconoscere il diritto del ricorrente alla corresponsione della somma di € 1.260,82 attesa la mancata fruizione delle ferie aggiuntive dovute ai lavoratori sottoposti al rischio radiologico.
4. Con vittoria di onorari e con il rimborso delle spese forfettarie da liquidarsi in favore dei sottoscritti difensori che si dichiarano antistatari”.
Per parte resistente:
“- in via principale e nel merito rigettare il ricorso perché infondato in fatto ed in diritto.
-in via gradata: ridurre la pretesa creditoria.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
Con ricorso ex art. 414 Cod.Proc.Civ. depositato in data 04.09.2020, regolarmente notificato, , in epigrafe generalizzato/a, si rivolgeva al Tribunale Parte_1
2 di 13 di Teramo, in funzione di giudice del lavoro, esponendo: • di essere dipendente della
ASL con qualifica di CPS infermiere, assegnato in sala operatoria con turni CP_1
dal lunedì al sabato dalle 7.30 alle 14.00 o dalle 13.50 alle 20.00, festivi e notturni in pronta disponibilità; • di aver percepito a far data dal 20.06.2016 l'indennità di rischio radiologico in quanto riconosciuto dalla Commissione per il relativo rischio appartenente alla Cat. A;
• che prima dello scadere del termine biennale, la ASL comunicava il suo passaggio alla categoria di rischio B a far data dal 01.04.2018, pur continuando a svolgere le medesime mansioni che aveva espletato in passato • di essere stato assegnato solo in data 10.06.2019 alla centrale di sterilizzazione.
Alla luce di tali premesse rivendicava il diritto alla corresponsione dell'indennità di rischio per il periodo dal 1 aprile 2018 al 9 giugno 2019 (data cessazione attività presso il blocco operatorio) per l'importo complessivo di € 1.549,35 oltre alla somma di €
1.260,82 per la mancata fruizione del periodo aggiuntivo di ferie ai sensi dell'art. 5
CCNL Comparto Sanità.
In data 26.02.2021 si costituiva in giudizio la Controparte_3
resistendo alla domanda, della quale ha chiesto il rigetto, assumendone
[...]
l'infondatezza.
In particolare, la resistente ha sottolineato che, a differenza del personale medico e tecnico di radiologia per cui opera una presunzione assoluta del rischio, per il personale sanitario che sia esposto al rischio in modo discontinuo, temporaneo o a rotazione,
l'accertamento della sussistenza del rischio effettivo, e della conseguente spettanza dell'indennità, è devoluta ad un'apposita commissione tecnica, ai sensi dell'art. 58, comma 4, DPR 270/1987, che deve necessariamente verificare le singole situazioni concrete, ovverosia: svolgimento di attività in zona controllata, modalità della prestazione, intensità e durata dell'esposizione al rischio radiologico e livello del rischio, tenuto conto dei dispositivi di radioprotezione.
Ha rappresentato che nel caso di specie, l'apposita Commissione Rischio
Radiologico, sulla base dei rilievi acquisiti ed ai sensi dell'art. 80 D.Lgs 230/1995 e dell'allegato III del D.Lgs 241/2000, aveva classificato il ricorrente dal 1° aprile 2018 in categoria B, in quanto ritenuto suscettibile di un'esposizione non superiore, in un anno solare, ad uno dei seguenti valori: 1 mSv di dose efficace;
15 mSv di dose equivalente per il cristallino, 50 mSv di dose equivalente per la pelle, calcolato in media su 1 cm
3 di 13 quadrato qualsiasi di pelle, indipendentemente dalla superficie esposta;
50 mSv di dose equivalente per mani, avambracci, piedi e caviglie.
Ha aggiunto, infine, che l'attività espletata dal ovvero la predisposizione della Pt_1
camera operatoria e la conduzione del paziente per l'intervento, e la posizione di distanza dal tavolo operatorio non rendevano plausibile il superamento dei predetti valori, come del resto accertato dal dosimetro in uso al ricorrente.
La causa veniva istruita a mezzo di produzione documentale, escussione testimoniale e CTU a mezzo di uno specialista iscritto nell'elenco degli esperti qualificati in materia di fisica sanitaria e rinviata alla data odierna per la discussione con termine per note ex art. 127 ter cpc alle parti fino a cinque giorni prima.
Con note del 04.12.2024 la ASL insisteva per il rigetto del ricorso mentre, parte ricorrente con note depositate in data 06.12.2024 ha eccepito la nullità della perizia per aver il consulente acquisito dati (LB) non presenti in atti ed in subordine la sua riconvocazione al fine di valutare la compatibilità dei tempi di esposizione e dei parametri di irradiazione con i valori del dosimetro come riportati dal laboratorio LB.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La domanda proposta dal ricorrente concerne l'accertamento della sussistenza delle condizioni per il riconoscimento del diritto alla corresponsione dell'indennità per il rischio radiologico e dell'indennità per la mancata fruizione delle ferie aggiuntive ex art
5 CCNL comparto sanità, in ragione della propria esposizione al rischio da radiazioni ionizzanti per il periodo tra il 01.04.2018 al 10.06.2019 nel corso del quale, pur continuando a svolgere presso il blocco operatorio dell'ospedale di Giulianova (TE) la medesima attività lavorativa svolta dal 2016 e per la quale gli era stata corrisposta la citata indennità, era stato collocato in Fascia B di rischio, in base al presupposto per cui la sua posizione lavorativa era stata formalmente modificata a partire dal 1° aprile 2018.
Prima di portare l'esame sui dati istruttori, che andranno necessariamente valutati alla stregua delle norme che disciplinano l'accertamento del livello di esposizione a sorgenti radiogene negli ambienti di lavoro, è opportuna una breve ricognizione del quadro normativo di fonte legislativa e contrattuale in materia, da integrarsi poi con riferimenti alle disposizioni più propriamente tecniche, specificate nella relazione dal C.T.U.
L'indennità di rischio radiologico è stata istituita, con la legge n. 416 del 1968, intitolata alla “Indennità di rischio da radiazione per i tecnici di radiologia medica”.
4 di 13 L'art.1 di tale legge disponeva, nel testo originario, che:
“1. A favore dei tecnici di radiologia medica che alle dipendenze o per conto di qualsiasi amministrazione pubblica o privata esplichino detta mansione, è istituita una indennità di <> nella misura unica mensile di lire 30.000 […]”.
Con l'art.58 d.P.R. n.270 del 1987, recante disposizioni risultanti dalla contrattazione collettiva per il personale del comparto del Servizio sanitario nazionale, fu disposto che:
“1. Al personale medico e tecnico di radiologia sottoposto in continuità all'azione di sostanze ionizzanti o adibito ad apparecchiature radiologiche in maniera permanente, viene corrisposta una indennità di <> nella misura unica mensile lorda di L. 30.000 ai sensi della legge 28 marzo 1968, n. 416, e successive modificazioni e integrazioni.
2. L'indennità in parola spetta alla condizione che il suddetto personale sia tenuto a prestare la propria opera in <>, ai sensi della circolare del Ministero della sanità n. 144 del 4 settembre 1971, e che il rischio stesso abbia carattere professionale, nel senso che non sia possibile esercitare l'attività senza sottoporsi al relativo rischio.
3. L'accertamento delle condizioni ambientali che caratterizzano le zone controllate deve essere effettuato con le modalità di cui alla richiamata circolare del Ministero della sanità.
4. L'accertamento del personale non compreso nel comma 1 soggetto a rischio radiologico verrà effettuato da una apposita commissione presieduta dal coordinatore sanitario e composta dal responsabile dell'unità operativa di medicina nucleare o radiologica da un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito nel presente decreto e da un esperto qualificato nominato dal comitato di gestione od organo corrispondente secondo i rispettivi ordinamenti […]”.
Successivamente, l'art.1 della legge 27 ottobre 1988, n.460, dedicata alle modifiche ed integrazioni della legge n.416 del 1968, ha stabilito, al comma 2 e seguenti, che: “2.
Al personale medico e tecnico di radiologia di cui al comma 1 dell'art. 58 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, l'indennità mensile lorda di L.
30.000, corrisposta ai sensi della legge 28 marzo 1968, n. 416, è aumentata a L. 200.000
a decorrere dal 1° gennaio 1988.
3. Al personale non compreso nel comma 2 del presente articolo, che sia esposto a rischio in modo discontinuo, temporaneo o a rotazione, in quanto adibito normalmente o prevalentemente a funzioni diverse da quelle svolte dal personale di cui allo stesso
5 di 13 comma 2, è corrisposta una indennità mensile lorda di L. 50.000 a decorrere dal 1° gennaio 1988. L'individuazione del predetto personale sarà effettuata secondo le modalità previste dal comma 4 dell'art. 58 del decreto del Presidente della Repubblica
20 maggio 1987, n. 270 […]”.
È seguito il d.P.R. n.384 del 1990, contenente la disciplina di recepimento di un nuovo accordo collettivo per il personale del comparto del Servizio sanitario nazionale.
Circa la normativa collettiva applicabile ratione temporis nel caso di specie, relativo a periodi successivi al 2000, viene in considerazione la disciplina contenuta nei contratti collettivi stipulati ai sensi dell'art.40 d.lgs. n.165/2001 per il personale del comparto
“Sanità”.
Nello specifico, l'art. 5 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Comparto
Sanità 2° biennio economico 2000-2001, sottoscritto il 20.09.2001, dopo aver previsto
(comma 1) che “L'indennità di rischio radiologico spettante ai tecnici sanitari di radiologia medica – ai sensi dell'art.54 del D.P.R. n.384 del 1990 (sulla base della legge
28 marzo 1968, n.416, come modificata dalla legge 27 ottobre 1988, n.460) e confermata dall'art.4 del CCNL II biennio parte economica 1996 – 1997 del 27 giugno
1996 – a decorrere dalla data dell'entrata in vigore del presente contratto è denominata indennità professionale specifica ed è corrisposta al medesimo personale, per 12 mensilità, nella stessa misura di L.200.000 mensili lorde (€ 103,29)”, dispone quanto segue al comma 3: “Al personale diverso dai tecnici sanitari di radiologia medica esposto in modo permanente al rischio radiologico, per tutta la durata del periodo di esposizione, l'indennità continua ad essere corrisposta sotto forma di rischio radiologico nella misura di cui al comma 1 […]”
La norma contrattuale stabilisce ulteriormente, al comma 4, quanto segue:
“L'accertamento delle condizioni ambientali, che caratterizzano le “zone controllate”, deve avvenire ai sensi e con gli organismi e commissioni operanti a tal fine nelle sedi aziendali in base alle vigenti disposizioni. Le visite mediche periodiche del personale esposto al rischio delle radiazioni avvengono con cadenza semestrale”.
La stessa norma contrattuale, dopo aver stabilito che gli esiti dell'accertamento di cui al comma 4, ai fini della corresponsione dell'indennità, sono oggetto d'informazione alle organizzazioni sindacali ammesse alla trattativa integrativa, ai sensi dell'art.6, comma 1 lettera a), del CCNL 7 aprile 1999, contempla, al comma 5, la concessione al personale di cui ai commi 1 e 3 di quindici giorni di ferie aggiuntive da fruirsi in unica soluzione.
La giurisprudenza ha posto alcuni principi guida per l'applicazione di tale normativa.
6 di 13 La Corte costituzionale e la giurisprudenza, espressasi successivamente alla sentenza n. 343 del 1992, resa dal Giudice delle leggi, di cui infra, hanno innanzi tutto precisato, quanto all'indennità di rischio, pari a lire 200.000 mensili (ora € 103.29), che si tratta di una misura compensativa delle spese terapeutiche e di profilassi del personale esposto in via permanente al rischio radiologico, e, quanto al periodo di ferie aggiuntive, che si tratta di misura anch'essa avente funzione preventiva, in quanto volta a sottrarre a tale rischio il personale indicato per un periodo ulteriore rispetto a quello normale di ferie annuali.
In altri termini, per come chiarito dalla Corte costituzionale con la sentenza interpretativa di rigetto n.343 del 1992, l'indennità per rischio radiologico ed il connesso riposo aggiuntivo sono istituti speciali aventi finalità di prevenzione e non risarcitorie.
Nella stessa sentenza la Corte costituzionale, chiamata a pronunciarsi in merito a questione d'illegittimità del disposto dell'art.1, commi 2 e 3, della legge 27 ottobre
1988, n.460, sollevata con riferimento agli art.3, 97 e 32 Cost., ha rilevato quanto segue:
“[…] la disciplina posta dall'art. 1, secondo comma, della legge n. 460 sottintende, per il personale medico e tecnico di radiologia, una presunzione normativa di esposizione al rischio da radiazioni ionizzanti: presunzione che viene a trovare la sua corretta giustificazione nell'inerenza di tale rischio alle mansioni naturalmente connesse alla qualifica rivestita e che comporta, di conseguenza, l'attribuzione automatica dell'indennità nella misura più elevata. Ma - diversamente da quanto assume il giudice a quo - la presunzione assoluta di rischio che vale per il personale di radiologia - ove venga correlata alla disciplina posta dal terzo comma dell'art. 1 con riferimento alle altre categorie di personale esposte al rischio "in modo discontinuo, temporaneo o a rotazione" - non è tale da escludere la presenza, all'interno di tali categorie, di posizioni lavorative individuali pienamente assimilabili, in relazione alla loro esposizione al rischio radiologico in misura continua e permanente, a quelle proprie dei medici e tecnici di radiologia e destinate, pertanto, a godere - previo accertamento da parte della commissione di cui all'art. 58 del d.P.R. n. 270 del 1987 - dell'indennità di rischio nella misura più elevata. Si tratta di posizioni del tutto peculiari proprie di lavoratori che, pur non appartenendo al settore radiologico, possono in via eccezionale usufruire della disciplina dettata a protezione dei medici e dei tecnici di radiologia, in ragione di una accertata esposizione ad un rischio non minore, per continuità ed intensità, di quello normalmente sostenuto dal personale di radiologia.
7 di 13 Tale interpretazione del secondo comma dell'art. 1 della legge n. 460 si impone,
d'altro canto, anche in considerazione della particolare natura dell'indennità di rischio radiologico, che - come più volte sottolineato nel corso dei lavori preparatori della legge
- non assume connotazioni risarcitorie, ma assolve essenzialmente ad una funzione di prevenzione, venendo a rappresentare un concorso alle spese che l'operatore sanitario deve affrontare a scopo profilattico o terapeutico, al fine di ridurre i rischi da esposizione. La finalità di prevenzione propria dell'indennità di rischio da radiazioni può essere, di conseguenza, compiutamente realizzata solo se - nella attribuzione della stessa indennità - venga valorizzato, anche al di là della qualifica rivestita, il dato della effettiva esposizione al rischio, connesso all'esercizio non occasionale nè temporaneo di determinate mansioni”.
Nella sentenza n.343/1992 resa dalla Corte costituzionale si conclude pertanto che:
“Così interpretate le norme che formano oggetto di impugnativa si sottraggono alle censure di incostituzionalità prospettate nell'ordinanza di rinvio, dal momento che le stesse - contrariamente a quanto ritenuto dal giudice remittente - consentono di attribuire, senza ingiustificate disparità di trattamento, l'indennità di rischio nella misura piena anche ad operatori sanitari diversi da quelli indicati dall'art. 1, secondo comma, della legge n. 460 del 1988, ove risulti accertata la loro effettiva esposizione ad un rischio da radiazioni ionizzanti non inferiore a quello cui si trova normalmente esposto il personale medico e tecnico di radiologia”.
La giurisprudenza espressasi dopo l'intervento della Corte costituzionale si è uniformata a tale lettura costituzionalmente corretta dell'art.1, commi 2 sg., L.460 del
1988, a cui anche la normativa collettiva si è ispirata, come si è avuto modo di vedere.
Da quanto precede discende che anche la disposizione del CCNL invocata dal ricorrente deve essere letta in conformità con l'interpretazione costituzionalmente corretta del disposto dell'art.1, commi 2 e 3, L. 27 ottobre 1988, n.460, nella parte in cui tale disposizione contrattuale (in sostanza assimilabile ad una norma di legge ex art.40
d.lgs.165/01) prevede, per il personale diverso da quello medico e tecnico di radiologia,
l'estensione dei benefici in questione, a condizione che tale personale sia esposto in modo permanente al rischio radiologico, per tutta la durata del periodo di esposizione.
Deve peraltro rilevarsi che la norma contrattuale va intesa in aderenza alla lettura costituzionalmente corretta della normativa di fonte primaria, in essa richiamata
(unitamente alla normativa di esecuzione di accordo collettivo precedente, recepito nel
D.P.R. n.384 del 1990), in ogni sua parte, e, in specie, in quella in cui stabilisce che
8 di 13 l'accertamento delle condizioni ambientali, che caratterizzano le “zone controllate”, deve avvenire ai sensi e con gli organismi e commissioni operanti a tal fine nelle sedi aziendali in base alle vigenti disposizioni.
Gli organismi e commissioni citati vanno individuati nell'esperto qualificato e nella commissione per la valutazione del rischio radiologico di cui al d.lgs. n.230 del 1995, organismo e commissione istituiti presso ciascuna singola istituzione sanitaria, anche alla luce delle disposizioni integrative e modificative, contenute nel d.lgs. n.241/2000.
Fatte tali premesse, nel procedere all'esame dei risultati istruttori, integrati con quelli della consulenza tecnica acquisita, viene in rilievo, innanzi tutto, la questione di fatto relativa alla esposizione effettiva e qualificata del ricorrente alle radiazioni ionizzanti nel periodo compreso tra aprile 2018 e giugno 2019, oggetto dell'indagine peritale espletata dal dott. Persona_1
Analizzando le dichiarazioni testimoniali rese all'udienza del 04.05.2022, ambedue i colleghi del e hanno confermato le circostanze Pt_1 Testimone_1 Testimone_2 articolate in ricorso, con la precisazione, quanto a quest'ultima teste, che le risposte fornite devono essere circoscritte all'arco temporale di qualche mese, avendo mutato l'infermiera il reparto dall'agosto 2018 a maggio 2019 per ragioni di salute.
Ma vi è che la conferma delle mansioni e dell'orario di lavoro svolto dall'attore, seppur scevra da ragioni di perplessità in quanto resa da testi informati direttamente dei fatti e riscontrata da documenti (report di servizio del ricorrente) incontestati quanto alla loro provenienza ed al contenuto dalla ASL resistente, non risulta sufficiente a connotare un'esposizione qualificata ed il rischio connesso lamentati dal lavoratore.
A tal fine risulta dirimente la relazione tecnica, in cui l'ausiliario ha ritenuto fondamentale il ruolo svolto dalla Commissione aziendale istituita ai sensi del DPR n.
384/2000 finalizzato all'accertamento per gli Infermieri e Dirigenti Medici di area non- radiologica che in rapporto alla specifica mansione sono coinvolti in attività radiologiche “complementari”.
In particolare il consulente ha chiarito che tale organo deve vagliare: “a) la frequenza di accesso dell'operatore alle “zone controllate” (sale operatorie); b) il tempo di effettiva esposizione in termini di durata dell'erogazione di radiazione;
c) la valutazione preventiva del rischio cui il lavoratore è esposto in ragione dell'attività svolta per conto del datore di lavoro, ovvero la “classificazione” operata dall'esperto di radioprotezione ai sensi dell'art. 82 del d.lgs. n. 230/95 e s.m.i. (attuale art.133 del d.lgs. n. 101/2020)”, stabilendo dei criteri-soglia a cui far riferimento nel corso delle periodiche verifiche.
9 di 13 Circa i criteri utilizzati, il dott. ha rappresentato che la Per_1 Parte_2
non ha mai adottato uno specifico Regolamento e dal Verbale della Commissione del
24.07.2018 si evinceva che il solo parametro utilizzato era l'appartenenza al rischio A.
Ha altresì puntualizzato che “secondo tale modalità operativa i parametri a) e b)….
(frequenza di accesso in sala operatoria e tempo di effettiva esposizione) vengono effettivamente vagliati dalla Commissione, sebbene in maniera: - indiretta: in quanto costituiscono quota parte delle informazioni fornite all'Esperto di Radioprotezione per la “Classificazione” del Lavoratore;
- preventiva: per la motivazione di cui sopra laddove, di contro, i dati analizzati dalla Commissione dovrebbero essere “effettivi”
(cioè, in un'ottica di “accertamento”) estrapolati a “consuntivo”) e non “presunti.
In definitiva, il quesito posto allo scrivente CTU, ovvero se da aprile 2018 a giugno
2019 l'esposizione del ricorrente possa ritenersi “effettiva e qualificata” secondo i rispettivi riferimenti normativi del caso, trova evidente ed immediato riscontro assumendo che con tale definizione l'On.le Giudice intenda “meritevole d'indennizzo”; infatti, tenuto conto del criterio adottato dalla Commissione, la classificazione del ricorrente in fascia “B” nel succitato periodo (vedasi Scheda Dosimetrica Personale in atti) gli preclude, di fatto, la possibilità di attingere al benefit.
Sulla validità tecnica della suddetta classificazione il consulente tecnico ha analizzato i riscontri dosimetrici forniti dal Laboratorio LB-Servizi in atti inerenti al periodo oggetto di contestazione, rilevando che “la “Dose Efficace” attribuita al ricorrente è pari a 0.07 mSv nell'anno 2018 e 0.00 mSv nell'anno 2019” e precisando che “Tali valori attestano la corretta classificazione in quanto il limite di Dose Efficace annua per i Lavoratori classificati “Esposto, categoria B” è pari a 6.00 mSv”.
A conclusione di indagini condotte sulla scorta degli elementi acquisiti in giudizio l'ausiliare è giunto alla seguente conclusione: “È, pertanto, opinione dello scrivente
CTU che nel periodo da aprile 2018 a giugno 2019 l'esposizione a radiazioni ionizzanti del ricorrente NON possa ritenersi “effettiva e qualificata” nel senso che, in applicazione dei criteri adottati dalla ASL di Teramo, in tale periodo a questi non vada attribuita l'indennità di rischio radiologico”.
Il giudicante reputa di poter condividere pienamente tali considerazioni, apparendo le stesse il frutto di una corretta e lineare valutazione delle circostanze di fatto e delle allegazioni in atti.
La valutazione del CTU che nel suo elaborato ha seguito un iter logico ineccepibile è il frutto della disamina della documentazione prodotta in atti.
10 di 13 Le risultanze del laboratorio, contrariamente a quanto riferito dal ricorrente, sono state allegate dalla ASL in sede di memoria difensiva e contestate dallo stesso attore solo in sede di note del 02.10.2023.
Non trovano quindi fondamento le doglianze attoree in ordine alla nullità della perizia.
Ad ogni buon conto, si rammenta, sul punto, come la Corte di Cassazione a Sezioni
Unite, con pronuncia n. 3086 del 1° febbraio 2022, è intervenuta, chiarendo i poteri del
CTU ed affermando i seguenti principi di diritto: “1. in materia di consulenza tecnica
d'ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può accertare tutti i fatti inerenti all'oggetto della lite il cui accertamento si rende necessario al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non si tratti dei fatti principali che è onere delle parti allegare a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti fatti principali rilevabili d'ufficio;
2. in materia di consulenza tecnica d'ufficio il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a carico delle parti, tutti i documenti che si rende necessario acquisire al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che essi non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e, salvo quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio;
3. […];
4. in materia di consulenza tecnica d'ufficio, l'accertamento di fatti diversi dai fatti principali dedotti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d'ufficio, o
l'acquisizione nei predetti limiti di documenti che il consulente nominato dal giudice accerti o acquisisca al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli in violazione del contraddittorio delle parti è fonte di nullità relativa rilevabile ad iniziativa di parte nella prima difesa o istanza successiva all'atto viziato o alla notizia di esso;
5. in materia di consulenza tecnica d'ufficio, l'accertamento di fatti principali diversi da quelli dedotti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d'ufficio, che il
11 di 13 consulente nominato dal giudice accerti nel rispondere ai quesiti sottopostigli dal giudice viola il principio della domanda ed il principio dispositivo ed è fonte di nullità assoluta rilevabile d'ufficio o, in difetto, di motivo di impugnazione da farsi a valere ai sensi dell'art. 161 c.p.c.”.
In definitiva sintesi, accertata la legittimità dell'operato del perito, le risultanze della
C.T.U. appaiono corrette e vanno condivise.
Valga aggiungere come il giudizio di inidoneità dell'esposizione, di cui al doc. 7 dell'atto di costituzione, a firma del medico competente quale giudizio Parte_3
conclusivo della visita medica effettuata, risulta reso il 15.05.2019, data antecedente rispetto al trasferimento del ricorrente presso la centrale di sterilizzazione.
Ed ancora, riguardo alle testimonianze raccolte ed analizzando i report depositati dal si evince chiaramente come per il periodo per cui è causa la ed il Pt_1 Tes_2
ricorrente avevano lavorato nel medesimo turno esclusivamente nelle seguenti giornate:
14.05.2018, 14.06.2018, 6.07.2018 e 30.07.2018, periodo che appare insufficiente per ritenere la deposizione della coordinatrice, in ordine al capitolo 10 di cui al ricorso, atta a dimostrare l'esistenza di un'esposizione dell'attore a fonti radiogene la cui frequenza sia stata tale da potersi assimilare a quella cui il ricorrente era stato esposto durante il periodo del rapporto di lavoro in cui l'apposita Commissione aveva ritenuto sussistere i requisiti per l'erogazione dell'indennità di rischio radiologico.
Il teste invece, che dalla disamina dei turni risulta aver lavorato nel Tes_1
medesimo orario con il ricorrente per circa una ventina di volte nel periodo di interesse, ha confermato la circostanza di cui al capitolo.
Ciononostante, come detto, il ricorrente non è riuscito a fornire il supporto probatorio richiesto, anche alla luce della produzione documentale dallo stesso offerta (doc.5).
Analizzando, infatti, i turni e raffrontandoli con le concrete prestazioni eseguite sui pazienti emerge una discrasia sia tra la posizione del che come altri colleghi Tes_1
veniva inquadrato tra i ferristi, e quella del qualificato come personale di sala, Pt_1
di anestesia e di sala gessi, sia in relazione alla circostanza per cui, seppur presente nel report della turnistica, nei medesimi giorni il ricorrente non aveva svolto attività di accompagnamento per esami radiologici. A titolo esemplificativo nel luglio 2018, pur risultando di turno nelle giornate del 2-3-4-6-16-17-18-19-20-21-23-24-25-26-27-28-
30-31, il è presente nel Gruppo operatorio in data 16 luglio. Pt_1
Tali elementi coordinati con la valutazione effettuata dalla Commissione e le risultanze della C.T.U., conducono al rigetto della domanda.
12 di 13 Il carattere presuntivo che accompagna il riconoscimento dell'indennità per le figure dei medici e dei tecnici radiologi, nel caso di specie non trova applicazione ed era compito del lavoratore offrire un adeguato supporto probatorio alla domanda giudiziale che potesse validamente contrastare gli esiti della Commissione.
Pertanto il diritto all'indennità ed al riposo suppletivo in parola non può essere riconosciuto al ricorrente, non avendo questi dimostrato di essere stato esposto dall'aprile 2018 a giugno 2019 a valori di radioattività tali da giustificare la classificazione dello stesso nella categoria A.
Circa le spese processuali, se ne reputa la compensazione giustificata da gravi ragioni relative alla natura tecnica delle questioni affrontate.
Le spese di c.t.u. vanno per la medesima ragione ripartite in pari misura tra le parti nei loro rapporti interni, restando le parti stesse tenute in solido nei confronti del C.T.U. sì da garantire all'ausiliare il più agevole conseguimento del corrispettivo liquidatogli.
Così deciso in Teramo in data 11 dicembre 2024
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Giuseppe Marcheggiani
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