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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 18/06/2025, n. 449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 449 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
ILTRIBUNALE CIVILE DI VITERBO UFFICIO DEL GIUDICE DEL LAVORO
Proc. R.G.L.P. n. 1721/2024 L.P.
Parte_1 contro
Controparte_1
Il Giudice, Dott. Mauro Ianigro Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. FALLUCCHI SEVERINO per la parte ricorrente e dell'Avv. CUBEDDU SEBASTIANO per parte resistente;
visti gli artt. 429 e 127ter u.c. c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione conte- stuale in forma telematica. Viterbo lì 18/06/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Mauro IANIGRO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
in funzione di giudice del lavoro, in persona del Dr. Mauro Ianigro, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09)
nella causa iscritta al n. 1721 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2024 vertente TRA
(P.IVA = ), Parte_2 P.IVA_1 con sede legale in Via XXV Aprile N. 38 Bolsena (VT), in persona del Presidente del CdA sig. nato a [...], il [...], residente a [...] Praga n.27, rappresentato e difeso dall'Avv. Severino Fallucchi (C.F. ), C.F._1 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Viterbo (VT), Via A. Br ra allegata al ricorso introduttivo. RICORRENTE E
(C.F. = ) Controparte_1 P.IVA_2 corrente in Roma, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dall' Avv. Sebastiano Cubeddu - c.f.: C.F._2
– PEC: t, in virtù di procura generale alle liti Reper- Email_1 torio n. gito notaio di Roma e con Persona_1 questi elettivamente domiciliato in Roma, in Via Cesare Beccaria, 29 presso l'Avvocatura Distret- tuale INPS. RESISTENTE OGGETTO: opposizione a verbale unico di accertamento e notificazione. CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 11.11.2024 la Parte_2 ha adito questo Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro esponendo di svolgere la propria attività lavorativa non lucrativa di utilità sociale ex art. 10, co. 8, D.LGS 460/1997 come modifi- cato dall'art. 5 Dl.gs 442/1998, occupandosi del recupero, riabilitazione ed inserimento sociale delle persone svantaggiate;
di essere iscritta nell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali SE- ZIONE B con determinazione regionale n. 27 del 27/02/2002 e SEZIONE A con determina- zione regionale n. D1958 del 05/05/2005; che, in ragione delle finalità sociali, usufruiva di incen- tivi consistenti nell'abbattimento delle aliquote relative alla contribuzione previdenziale e assisten- ziale per l'assicurazione IVS applicate alla retribuzione corrisposta alle persone svantaggiate im- piegate come soci-lavoratori; che a partire dal 21.01.2022 era stata oggetto di verifica ispettiva da parte dei funzionari di vigilanza dell' ; che in una prima fase dell'ispezione veniva CP_2 esaminata l'iscrizione nella sezione B della cooperativa dalla quale emergeva che vi erano stati erroneamente iscritti lavoratori che svolgevano prestazioni di natura socio-assistenziali, che do- vevano invece essere inseriti nella sezione A e che, per tali ragioni, con separato verbale, l'istituto provvedeva a retrodatare la posizione aziendale della sezione A al fine di farvi transitare i lavora- tori erroneamente iscritti nella sezione B;
che, nel corso dell'accertamento, emergeva inoltre che per cinque lavoratori, la non avrebbe potuto beneficiare delle agevolazioni contribu- Parte_2 tive poiché lo status di vantaggiato” era sopravvenuto nel corso del rapporto lavo- rativo;
che la verifica ispettiva esaminava tutte le buste paga e le posizioni contributive dei dipen- denti impiegati nel periodo 01.10.2018 – 31.03.2022 e si concludeva in data 18.09.2024 con la notifica di due verbali di accertamento;
che con tali provvedimenti erano venivano contestati:
- l'erroneo versamento dei contributi previdenziali poiché quanto versato era inferiore ai limiti imponibili;
- l'erronea iscrizione di lavoratori sulla posizione contributiva sezione B;
- il disconoscimento delle agevolazioni contributive per 5 lavoratori svantaggiati;
- la violazione degli adempimenti contributivi nei confronti della Gestione Separata per il CP_1 periodo oggetto di ispezione;
che, in data 05.11.2024, l notificava l'invito a regolarizzare i contributi chiedendo il paga- CP_1 mento della somma complessiva di € 757.461,28. In diritto ha eccepito l'illegittimità della quantificazione dei contributi relativi ai rapporti lavorativi iscritti sulla matricola 9204579932 (sezione A ) e delle relative sanzioni per morosità; l'illegittimità e l'errata quantificazione dei contributi dei rapporti lavorativi iscritti sulla matricola 9202410237 (sezione A) e delle sanzioni per omissione contributiva;
la sproporzione e l'illegittimità delle san- zioni applicate per evasione ai sensi dell'articolo 116, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Ha quindi concluso chiedendo “1) in via principale, accertare e dichiarare l'illegittimità e/o l'annulla- bilità del Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n. 2022001342/DDL del 18.09.2024 e di quello n. 2024005183/DDL del 18.09.2024 e di tutti gli atti ad essi conseguenti;
2) in via subordinata, ridurre l'importo di eventuali contributi previdenziali dovuti e/o delle sanzioni civili alla somma minore che sarà ritenuta di giustizia e/o risulterà in corso di causa, previa rimessione di parte ricorrente nei termini di legge per consentire la definizione agevolata delle posizioni debitorie in via amministrativa e, pertanto, con esclusione di ulteriori san- zioni ed interessi. Con vittoria delle spese di lite”. Si è costituito in giudizio l' deducendo preliminarmente la piena efficacia probatoria dei CP_1 verbali redatti dagli ispettori di vigilanza e la correttezza dei conteggi del calcolo delle sanzioni applicate formulando le seguenti conclusioni: “Rigettare il ricorso avverso cui si resiste e tutte le domande ivi proposte in quanto infondate in fatto ed in diritto e sfornite di prova, confermando gli esiti dell'accertamento ispettivo di cui al Verbale unico di accertamento ispettivo n. 2022001342/DDL del 18.09.2024 e n. CP_ 2024005183/DDL del 18.09.2024 e la legittimità dei provvedimenti impugnati. In subordine, condannare la società ricorrente al versamento di contributi e sanzioni nella diversa ra in cui dovessero essere ritenuti di giustizia. Con vittoria di spese e competenze”. La causa, istruita con prove documentali, è stata decisa in data odierna con motivazione conte- stuale all'esito della trattazione cartolare disposta ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. Il ricorso è fondato e va pertanto accolto. Con riferimento all'onere della prova giova precisare che nel giudizio promossa dalla Società per CP_ l'accertamento negativo dell'obbligo contributivo, incombe sull' l'onere di provare i fatti co- stitutivi della pretesa contributiva fondati sul rapporto ispettivo. A tal fine, la Suprema Corte ha previsto che “nel giudizio promosso dal contribuente per l'accertamento negativo del credito previdenziale, incombe all' l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa contributiva, che l'Istituto fondi su rapporto ispettivo. A CP_1 tal rapporto ispettivo dei funzionari dell'ente previdenziale, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, è attendibile fino a prova contraria, quando esprime gli elementi da cui trae origine (in particolare, mediante allegazione delle dichiarazioni rese da terzi), restando, comunque, liberamente valutabile dal giudice in concorso con gli altri elementi probatori” (Sez. L, Sentenza n. 14965 del 06/09/2012). La Corte di cassazione con riferimento alle ispezioni svolte dagli ispettori degli istituti previdenziali ha ribadito che per loro natura hanno un'attendibilità che può essere inficiata solo da una prova contraria (Cass. n. 405/2004, n. 13075 del 2009). Orbene, occorre a tal proposito analizzare il contenuto del verbale unico di accertamento e noti- ficazione n. 2022001342 e n. 2024005183/DDL del 18.09.2024. CP_ L'Accertamento effettuato dagli Ispettori di Vigilanza è stato redatto a conclusione degli accertamenti iniziati il 21.04.2022 volti alla verifica dell larità contributiva del personale di- pendente della nonché alla verifica del requisito minimo pre- Parte_2 visto dalla L. 3 esa sociale;
tali imprese sono volte a perseguire l'interesse della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione dei sevizi socio-sanitari ed educativi (sezione A) nonché lo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi, finalizzate all'inserimento lavorativo di per- sone svantaggiate (sezione B). Dall'esame della documentazione prodotta dalla ditta in sede di accertamento è emerso che per il periodo oggetto di ispezione (01.10.2018 – 31.03.2022) la percentuale minima del 30 % di lavo- ratori svantaggiati sul totale dei lavoratori della cooperativa non era stata sempre garantita in ra- gione del fatto che nella posizione aziendale B erano stati assicurati anche i lavoratori che, per le caratteristiche delle loro prestazioni lavorative, dovevano invece essere inquadrate nell'azienda di tipo A. Nel verbale l' dichiara di avere provveduto a retrodatare la posizione aziendale di tipo A CP_1 proprio al fin i transitare i predetti lavoratori ed annullando contestualmente le loro posi- zioni contributive. Dal verbale di accertamento n. 2024005183 si evince che è pertanto necessario CP_ un adeguamento degli archivi per le note di rettifica a credito che si verranno a creare sulla sezione B riguardanti i contributi effettivamente versati dalla società cooperativa;
a seguito dell'annullamento delle posizioni dei lavoratori per la predetta sezione si creerà un credito contributivo che potrà essere utilizzato dalla azienda per la compensa- zione con i contributi addebitati in sede di accertamento. Dalla documentazione agli atti risulta che parte ricorrente abbia infatti inoltrato apposta richiesta volta ad ottenere la compensazione contribu- tiva. Giova allora precisare che, come correttamente evidenziato dalla cooperativa, i contributi previ- denziali omessi sono stati comunque già corrisposti dalla società per tutti i dipendenti impiegati nelle attività proprie della sezione A (attività socio - sanitarie ed educative), anche se erroneamente iscritti nella sezione B avente ad oggetto attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate. Le sanzioni civili, che il datore di lavoro è tenuto a versare in caso di omesso o tardivo pagamento degli obblighi contributivi, sono volte al rafforzamento dell'obbligazione contributiva e al risarci- mento del danno cagionato all'ente previdenziale. Nel caso di specie, non sussiste alcuna ipotesi di evasione o di omissione contributiva. Specificatamente la fattispecie di omissione ricorre nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie che il soggetto obbligato è tenuto ad effettuare nei con- fronti dell'ente previdenziale;
è invece ravvisabile l'ipotesi di evasione ogni qualvolta che il sog- getto obbligato ponga in essere comportamenti tali da non consentire agli enti creditori la verifica immediata o la conoscenza dei contributi o premi dovuti. Nel caso di specie pur errando nell'ac- credito della posizione aziendale (matricola sezione B anziché matricola sezione A), i contributi dovuti risultano integralmente versati;
nessuna ipotesi di evasione è concretamente ravvisabile, non avendo la cooperativa posto in essere alcuna condotta di occultamento con l'intenzione spe- cifica di non versare i contributi o premi;
la società ha anzi provveduto al versamento degli ob- blighi contributivi dovuti sebbene su una posizione previdenziale errata, sicché va esclusa anche l'ipotesi di mancato o ritardato pagamento. Le considerazioni che precedono impediscono di rav- visare i presupposti di fatto sia per l'insorgere del credito contributivo, sia per l'applicazione delle sanzioni. Ne deriva l'illegittimità della quantificazione operata dall'istituto riguardo ai rapporti la- vorativi iscritti sulla matricola 9204579932 (sezione A) e alla sanzione per morosità contributiva pari ad € 163.122,60.
Dal verbale unico di accertamento e notificazione si evince altresì la contestazione dell'illegittimo utilizzo delle agevolazioni contributive previste dalla L. 381/1991 per cinque lavoratori ( Per_2
, , ).
[...] Persona_3 Persona_4 Persona_5 Persona_6 Per le cooperative sociali di tipo B la normativa prevede lo sgravio totale degli oneri contributivi per l'assicurazione obbligatoria e previdenziale dei lavoratori svantaggiati;
secondo l'art. 4 della L. 381/191 sono classificate “persone svantaggiate”, ex art. 4 della citata legge n. 381/1991 i soggetti invalidi fisici, psichici e sensoriali;
gli ex degenti di ospedali psichiatrici;
i soggetti in trattamento psichiatrico;
i tossicodipendenti;
gli alcolisti;
i minori in età lavorativa in situazione di difficoltà familiare;
i condannati ammessi a misure alternative alla detenzione;
i soggetti eventualmente in- dividuati con apposito decreto del presidente del consiglio dei Ministri;
i lavoratori disabili se- condo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 68/1999. Le persone svantaggiate devono costituire almeno il 30 % della quota dei lavoratori della cooperativa e la loro condizione deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione fatto salvo il diritto alla riservatezza. L'istituto ha dedotto che i suddetti lavoratori il requisito di “lavoratori svantaggiati” era sorto nel corso del rapporto lavorativo sicché non ne poteva essere disposta l'assunzione con tale qualifica se non in violazione delle disposizioni di legge che fanno espresso riferimento alla “assunzione di lavoratori in condizioni di svantaggio al fine di soddisfare la finalità sociale di tale impresa”. La circostanza dedotta dall'istituto è tuttavia parzialmente smentita dalla documentazione pro- dotta dalla cooperativa, dalla quale emerge che tre dei lavoratori in questione erano in realtà in possesso della documentazione certificativa del loro status di “lavoratori svantaggiati” prima della vigenza del rapporto lavorativo: la lavoratrice è stata assunta il 03.07.2014 Persona_2 ed è soggetto portatrice di invalidità riconosc 08.2004; è Persona_4 stato assunto il 26.11.2018 ed era stato riconosciuto soggetto invalido dal 23.04.2018; Persona_6
risulta assunta il 02.03.2020 ed era stata riconosciuta invalida dal 19.01.2007.
[...] CP_ Pertanto, quanto sostenuto dall' circa l'illegittimo utilizzo delle agevolazioni contributive ex L. 381/1991 rilevato nei confro citati lavoratori deve essere disatteso e le conseguenze della violazione dovranno essere rideterminate dall' limitatamente ai restanti due lavoratori. CP_1
Per i medesimi lavoratori l' ha poi ritenuto di dover procedere alla rideterminazione degli CP_1 imponibili contributivi incl le voci qualificate in busta paga come “permessi non retribuiti, una tantum/premi”. A sostegno delle proprie determinazioni ha richiamato la L. 389/1989 in base al quale la retribuzione da prendere a base di calcolo per la determinazione dei contributi previden- ziali e assistenziali non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilite da leggi, regola- menti o contratti collettivi;
la retribuzione imponibile si determina sul dovuto e non su quanto di fatto erogato. Va quindi condiviso l'assunto che l'obbligo contributivo datoriale sussista a pre- scindere dagli accordi individuali e dall'assolvimento delle obbligazioni sinallagmatiche nascenti dal contratto, data l'indisponibilità dei diritti previdenziali e il principio di autonomia del relativo rapporto rispetto a quello di lavoro. Deve pertanto ritenersi che ai fini della determinazione dell'imponibile previdenziale, siano da computare le voci indicate come “una tantum/premi”. Stesse considerazioni non possono tuttavia valere in relazione alla voce “permessi non retribuiti” riportata in busta paga;
i citati permessi non sono oggetto di retribuzione e, quindi, conseguente- mente, non possono essere oggetto di determinazione dell'imponibile previdenziale. Deve conseguentemente ritenersi scorretta la quantificazione dei contributi e sanzioni operata dall'istituto (in € 103.882,94 di cui € 62.952,84 a titolo di contributi ed € 40.930,10 a titolo di sanzione per omissione contributiva), non essendo legittima la rideterminazione dell'imponibile contributivo computando anche l'ammontare dei permessi non retribuiti.
In virtù di quanto precede il verbale n. 2022001342/DDL e n. 2024005183/DDL del 18.09.2024 va quindi dichiarato nullo nella determinazioni adottate per effetto dell'annullamento delle posi- zioni contributive dei lavoratori iscritti sulla matricola 9202410237 (sezione A) e della loro con- testuale assicurazione sulla matricola 9204579932 (sezione B) e segnatamente quanto alla deter- minazione dei contributi e delle sanzioni dovute;
il verbale va inoltre annullato nella parte avente ad oggetto il ricalcolo degli imponibili contributivi considerando la voce qualificata nelle buste paga come “permessi non retribuiti”, nonché nella parte in cui disconosce le agevolazioni previste per i lavoratori e versando, tali lavora- Persona_2 Persona_4 Persona_6 tori, in condizi z orativo;
il verbale va infine annullato nella conseguente determinazione di contributi e sanzioni (contributi per € 62.952,84 e sanzioni per € 40.930,10). Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede: accogliendo il ricorso proposto dalla nei con- Parte_2 CP_ fronti dell' annulla il verbale unico di accertamento e notificazione n. CP_1 202200134 e n. 2024005183/DDL del 18.09.2024 nella parte relativa alla deter one di contributi e sanzioni (rispettivamente € 490.312,79 ed € 163.122,60) conseguente all'annulla- mento delle posizioni contributive dei lavoratori della cooperativa iscritti sulla matricola 9202410237 (sezione A) e alla loro contestuale assicurazione sulla matricola 9204579932; annulla altresì il verbale nella parte avente ad oggetto il ricalcolo degli imponibili contributivi mediante computo della voce “permessi non retribuiti”, nonché nella parte in cui disconosce le age- volazioni previste per i lavoratori in condizioni di “svantaggio” già all'epoca della loro assunzione,
e , da riconoscere lavoratori;
Persona_2 Persona_4 Persona_6 l en one di contributi e sanzioni per eva- sione contributiva (rispettivamente € 62.952,84 ed € 40.930,10) operata in ragione della rideter- minazione degli imponibili contributivi e del disconoscimento delle condizioni di svantaggio dei predetti lavoratori;
condanna l' in persona del Presidente p.t., al pagamento delle spese di lite in favore della CP_1 ricorrente, liquidate in complessivi € 6.800,00 per compensi professionali, oltre rimborso forf. spese generali, IVA e CPA come per legge;
Viterbo lì, 18 giugno 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Mauro IANIGRO
Proc. R.G.L.P. n. 1721/2024 L.P.
Parte_1 contro
Controparte_1
Il Giudice, Dott. Mauro Ianigro Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. FALLUCCHI SEVERINO per la parte ricorrente e dell'Avv. CUBEDDU SEBASTIANO per parte resistente;
visti gli artt. 429 e 127ter u.c. c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione conte- stuale in forma telematica. Viterbo lì 18/06/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Mauro IANIGRO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
in funzione di giudice del lavoro, in persona del Dr. Mauro Ianigro, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09)
nella causa iscritta al n. 1721 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2024 vertente TRA
(P.IVA = ), Parte_2 P.IVA_1 con sede legale in Via XXV Aprile N. 38 Bolsena (VT), in persona del Presidente del CdA sig. nato a [...], il [...], residente a [...] Praga n.27, rappresentato e difeso dall'Avv. Severino Fallucchi (C.F. ), C.F._1 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Viterbo (VT), Via A. Br ra allegata al ricorso introduttivo. RICORRENTE E
(C.F. = ) Controparte_1 P.IVA_2 corrente in Roma, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dall' Avv. Sebastiano Cubeddu - c.f.: C.F._2
– PEC: t, in virtù di procura generale alle liti Reper- Email_1 torio n. gito notaio di Roma e con Persona_1 questi elettivamente domiciliato in Roma, in Via Cesare Beccaria, 29 presso l'Avvocatura Distret- tuale INPS. RESISTENTE OGGETTO: opposizione a verbale unico di accertamento e notificazione. CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 11.11.2024 la Parte_2 ha adito questo Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro esponendo di svolgere la propria attività lavorativa non lucrativa di utilità sociale ex art. 10, co. 8, D.LGS 460/1997 come modifi- cato dall'art. 5 Dl.gs 442/1998, occupandosi del recupero, riabilitazione ed inserimento sociale delle persone svantaggiate;
di essere iscritta nell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali SE- ZIONE B con determinazione regionale n. 27 del 27/02/2002 e SEZIONE A con determina- zione regionale n. D1958 del 05/05/2005; che, in ragione delle finalità sociali, usufruiva di incen- tivi consistenti nell'abbattimento delle aliquote relative alla contribuzione previdenziale e assisten- ziale per l'assicurazione IVS applicate alla retribuzione corrisposta alle persone svantaggiate im- piegate come soci-lavoratori; che a partire dal 21.01.2022 era stata oggetto di verifica ispettiva da parte dei funzionari di vigilanza dell' ; che in una prima fase dell'ispezione veniva CP_2 esaminata l'iscrizione nella sezione B della cooperativa dalla quale emergeva che vi erano stati erroneamente iscritti lavoratori che svolgevano prestazioni di natura socio-assistenziali, che do- vevano invece essere inseriti nella sezione A e che, per tali ragioni, con separato verbale, l'istituto provvedeva a retrodatare la posizione aziendale della sezione A al fine di farvi transitare i lavora- tori erroneamente iscritti nella sezione B;
che, nel corso dell'accertamento, emergeva inoltre che per cinque lavoratori, la non avrebbe potuto beneficiare delle agevolazioni contribu- Parte_2 tive poiché lo status di vantaggiato” era sopravvenuto nel corso del rapporto lavo- rativo;
che la verifica ispettiva esaminava tutte le buste paga e le posizioni contributive dei dipen- denti impiegati nel periodo 01.10.2018 – 31.03.2022 e si concludeva in data 18.09.2024 con la notifica di due verbali di accertamento;
che con tali provvedimenti erano venivano contestati:
- l'erroneo versamento dei contributi previdenziali poiché quanto versato era inferiore ai limiti imponibili;
- l'erronea iscrizione di lavoratori sulla posizione contributiva sezione B;
- il disconoscimento delle agevolazioni contributive per 5 lavoratori svantaggiati;
- la violazione degli adempimenti contributivi nei confronti della Gestione Separata per il CP_1 periodo oggetto di ispezione;
che, in data 05.11.2024, l notificava l'invito a regolarizzare i contributi chiedendo il paga- CP_1 mento della somma complessiva di € 757.461,28. In diritto ha eccepito l'illegittimità della quantificazione dei contributi relativi ai rapporti lavorativi iscritti sulla matricola 9204579932 (sezione A ) e delle relative sanzioni per morosità; l'illegittimità e l'errata quantificazione dei contributi dei rapporti lavorativi iscritti sulla matricola 9202410237 (sezione A) e delle sanzioni per omissione contributiva;
la sproporzione e l'illegittimità delle san- zioni applicate per evasione ai sensi dell'articolo 116, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Ha quindi concluso chiedendo “1) in via principale, accertare e dichiarare l'illegittimità e/o l'annulla- bilità del Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n. 2022001342/DDL del 18.09.2024 e di quello n. 2024005183/DDL del 18.09.2024 e di tutti gli atti ad essi conseguenti;
2) in via subordinata, ridurre l'importo di eventuali contributi previdenziali dovuti e/o delle sanzioni civili alla somma minore che sarà ritenuta di giustizia e/o risulterà in corso di causa, previa rimessione di parte ricorrente nei termini di legge per consentire la definizione agevolata delle posizioni debitorie in via amministrativa e, pertanto, con esclusione di ulteriori san- zioni ed interessi. Con vittoria delle spese di lite”. Si è costituito in giudizio l' deducendo preliminarmente la piena efficacia probatoria dei CP_1 verbali redatti dagli ispettori di vigilanza e la correttezza dei conteggi del calcolo delle sanzioni applicate formulando le seguenti conclusioni: “Rigettare il ricorso avverso cui si resiste e tutte le domande ivi proposte in quanto infondate in fatto ed in diritto e sfornite di prova, confermando gli esiti dell'accertamento ispettivo di cui al Verbale unico di accertamento ispettivo n. 2022001342/DDL del 18.09.2024 e n. CP_ 2024005183/DDL del 18.09.2024 e la legittimità dei provvedimenti impugnati. In subordine, condannare la società ricorrente al versamento di contributi e sanzioni nella diversa ra in cui dovessero essere ritenuti di giustizia. Con vittoria di spese e competenze”. La causa, istruita con prove documentali, è stata decisa in data odierna con motivazione conte- stuale all'esito della trattazione cartolare disposta ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. Il ricorso è fondato e va pertanto accolto. Con riferimento all'onere della prova giova precisare che nel giudizio promossa dalla Società per CP_ l'accertamento negativo dell'obbligo contributivo, incombe sull' l'onere di provare i fatti co- stitutivi della pretesa contributiva fondati sul rapporto ispettivo. A tal fine, la Suprema Corte ha previsto che “nel giudizio promosso dal contribuente per l'accertamento negativo del credito previdenziale, incombe all' l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa contributiva, che l'Istituto fondi su rapporto ispettivo. A CP_1 tal rapporto ispettivo dei funzionari dell'ente previdenziale, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, è attendibile fino a prova contraria, quando esprime gli elementi da cui trae origine (in particolare, mediante allegazione delle dichiarazioni rese da terzi), restando, comunque, liberamente valutabile dal giudice in concorso con gli altri elementi probatori” (Sez. L, Sentenza n. 14965 del 06/09/2012). La Corte di cassazione con riferimento alle ispezioni svolte dagli ispettori degli istituti previdenziali ha ribadito che per loro natura hanno un'attendibilità che può essere inficiata solo da una prova contraria (Cass. n. 405/2004, n. 13075 del 2009). Orbene, occorre a tal proposito analizzare il contenuto del verbale unico di accertamento e noti- ficazione n. 2022001342 e n. 2024005183/DDL del 18.09.2024. CP_ L'Accertamento effettuato dagli Ispettori di Vigilanza è stato redatto a conclusione degli accertamenti iniziati il 21.04.2022 volti alla verifica dell larità contributiva del personale di- pendente della nonché alla verifica del requisito minimo pre- Parte_2 visto dalla L. 3 esa sociale;
tali imprese sono volte a perseguire l'interesse della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione dei sevizi socio-sanitari ed educativi (sezione A) nonché lo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi, finalizzate all'inserimento lavorativo di per- sone svantaggiate (sezione B). Dall'esame della documentazione prodotta dalla ditta in sede di accertamento è emerso che per il periodo oggetto di ispezione (01.10.2018 – 31.03.2022) la percentuale minima del 30 % di lavo- ratori svantaggiati sul totale dei lavoratori della cooperativa non era stata sempre garantita in ra- gione del fatto che nella posizione aziendale B erano stati assicurati anche i lavoratori che, per le caratteristiche delle loro prestazioni lavorative, dovevano invece essere inquadrate nell'azienda di tipo A. Nel verbale l' dichiara di avere provveduto a retrodatare la posizione aziendale di tipo A CP_1 proprio al fin i transitare i predetti lavoratori ed annullando contestualmente le loro posi- zioni contributive. Dal verbale di accertamento n. 2024005183 si evince che è pertanto necessario CP_ un adeguamento degli archivi per le note di rettifica a credito che si verranno a creare sulla sezione B riguardanti i contributi effettivamente versati dalla società cooperativa;
a seguito dell'annullamento delle posizioni dei lavoratori per la predetta sezione si creerà un credito contributivo che potrà essere utilizzato dalla azienda per la compensa- zione con i contributi addebitati in sede di accertamento. Dalla documentazione agli atti risulta che parte ricorrente abbia infatti inoltrato apposta richiesta volta ad ottenere la compensazione contribu- tiva. Giova allora precisare che, come correttamente evidenziato dalla cooperativa, i contributi previ- denziali omessi sono stati comunque già corrisposti dalla società per tutti i dipendenti impiegati nelle attività proprie della sezione A (attività socio - sanitarie ed educative), anche se erroneamente iscritti nella sezione B avente ad oggetto attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate. Le sanzioni civili, che il datore di lavoro è tenuto a versare in caso di omesso o tardivo pagamento degli obblighi contributivi, sono volte al rafforzamento dell'obbligazione contributiva e al risarci- mento del danno cagionato all'ente previdenziale. Nel caso di specie, non sussiste alcuna ipotesi di evasione o di omissione contributiva. Specificatamente la fattispecie di omissione ricorre nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie che il soggetto obbligato è tenuto ad effettuare nei con- fronti dell'ente previdenziale;
è invece ravvisabile l'ipotesi di evasione ogni qualvolta che il sog- getto obbligato ponga in essere comportamenti tali da non consentire agli enti creditori la verifica immediata o la conoscenza dei contributi o premi dovuti. Nel caso di specie pur errando nell'ac- credito della posizione aziendale (matricola sezione B anziché matricola sezione A), i contributi dovuti risultano integralmente versati;
nessuna ipotesi di evasione è concretamente ravvisabile, non avendo la cooperativa posto in essere alcuna condotta di occultamento con l'intenzione spe- cifica di non versare i contributi o premi;
la società ha anzi provveduto al versamento degli ob- blighi contributivi dovuti sebbene su una posizione previdenziale errata, sicché va esclusa anche l'ipotesi di mancato o ritardato pagamento. Le considerazioni che precedono impediscono di rav- visare i presupposti di fatto sia per l'insorgere del credito contributivo, sia per l'applicazione delle sanzioni. Ne deriva l'illegittimità della quantificazione operata dall'istituto riguardo ai rapporti la- vorativi iscritti sulla matricola 9204579932 (sezione A) e alla sanzione per morosità contributiva pari ad € 163.122,60.
Dal verbale unico di accertamento e notificazione si evince altresì la contestazione dell'illegittimo utilizzo delle agevolazioni contributive previste dalla L. 381/1991 per cinque lavoratori ( Per_2
, , ).
[...] Persona_3 Persona_4 Persona_5 Persona_6 Per le cooperative sociali di tipo B la normativa prevede lo sgravio totale degli oneri contributivi per l'assicurazione obbligatoria e previdenziale dei lavoratori svantaggiati;
secondo l'art. 4 della L. 381/191 sono classificate “persone svantaggiate”, ex art. 4 della citata legge n. 381/1991 i soggetti invalidi fisici, psichici e sensoriali;
gli ex degenti di ospedali psichiatrici;
i soggetti in trattamento psichiatrico;
i tossicodipendenti;
gli alcolisti;
i minori in età lavorativa in situazione di difficoltà familiare;
i condannati ammessi a misure alternative alla detenzione;
i soggetti eventualmente in- dividuati con apposito decreto del presidente del consiglio dei Ministri;
i lavoratori disabili se- condo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 68/1999. Le persone svantaggiate devono costituire almeno il 30 % della quota dei lavoratori della cooperativa e la loro condizione deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione fatto salvo il diritto alla riservatezza. L'istituto ha dedotto che i suddetti lavoratori il requisito di “lavoratori svantaggiati” era sorto nel corso del rapporto lavorativo sicché non ne poteva essere disposta l'assunzione con tale qualifica se non in violazione delle disposizioni di legge che fanno espresso riferimento alla “assunzione di lavoratori in condizioni di svantaggio al fine di soddisfare la finalità sociale di tale impresa”. La circostanza dedotta dall'istituto è tuttavia parzialmente smentita dalla documentazione pro- dotta dalla cooperativa, dalla quale emerge che tre dei lavoratori in questione erano in realtà in possesso della documentazione certificativa del loro status di “lavoratori svantaggiati” prima della vigenza del rapporto lavorativo: la lavoratrice è stata assunta il 03.07.2014 Persona_2 ed è soggetto portatrice di invalidità riconosc 08.2004; è Persona_4 stato assunto il 26.11.2018 ed era stato riconosciuto soggetto invalido dal 23.04.2018; Persona_6
risulta assunta il 02.03.2020 ed era stata riconosciuta invalida dal 19.01.2007.
[...] CP_ Pertanto, quanto sostenuto dall' circa l'illegittimo utilizzo delle agevolazioni contributive ex L. 381/1991 rilevato nei confro citati lavoratori deve essere disatteso e le conseguenze della violazione dovranno essere rideterminate dall' limitatamente ai restanti due lavoratori. CP_1
Per i medesimi lavoratori l' ha poi ritenuto di dover procedere alla rideterminazione degli CP_1 imponibili contributivi incl le voci qualificate in busta paga come “permessi non retribuiti, una tantum/premi”. A sostegno delle proprie determinazioni ha richiamato la L. 389/1989 in base al quale la retribuzione da prendere a base di calcolo per la determinazione dei contributi previden- ziali e assistenziali non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilite da leggi, regola- menti o contratti collettivi;
la retribuzione imponibile si determina sul dovuto e non su quanto di fatto erogato. Va quindi condiviso l'assunto che l'obbligo contributivo datoriale sussista a pre- scindere dagli accordi individuali e dall'assolvimento delle obbligazioni sinallagmatiche nascenti dal contratto, data l'indisponibilità dei diritti previdenziali e il principio di autonomia del relativo rapporto rispetto a quello di lavoro. Deve pertanto ritenersi che ai fini della determinazione dell'imponibile previdenziale, siano da computare le voci indicate come “una tantum/premi”. Stesse considerazioni non possono tuttavia valere in relazione alla voce “permessi non retribuiti” riportata in busta paga;
i citati permessi non sono oggetto di retribuzione e, quindi, conseguente- mente, non possono essere oggetto di determinazione dell'imponibile previdenziale. Deve conseguentemente ritenersi scorretta la quantificazione dei contributi e sanzioni operata dall'istituto (in € 103.882,94 di cui € 62.952,84 a titolo di contributi ed € 40.930,10 a titolo di sanzione per omissione contributiva), non essendo legittima la rideterminazione dell'imponibile contributivo computando anche l'ammontare dei permessi non retribuiti.
In virtù di quanto precede il verbale n. 2022001342/DDL e n. 2024005183/DDL del 18.09.2024 va quindi dichiarato nullo nella determinazioni adottate per effetto dell'annullamento delle posi- zioni contributive dei lavoratori iscritti sulla matricola 9202410237 (sezione A) e della loro con- testuale assicurazione sulla matricola 9204579932 (sezione B) e segnatamente quanto alla deter- minazione dei contributi e delle sanzioni dovute;
il verbale va inoltre annullato nella parte avente ad oggetto il ricalcolo degli imponibili contributivi considerando la voce qualificata nelle buste paga come “permessi non retribuiti”, nonché nella parte in cui disconosce le agevolazioni previste per i lavoratori e versando, tali lavora- Persona_2 Persona_4 Persona_6 tori, in condizi z orativo;
il verbale va infine annullato nella conseguente determinazione di contributi e sanzioni (contributi per € 62.952,84 e sanzioni per € 40.930,10). Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede: accogliendo il ricorso proposto dalla nei con- Parte_2 CP_ fronti dell' annulla il verbale unico di accertamento e notificazione n. CP_1 202200134 e n. 2024005183/DDL del 18.09.2024 nella parte relativa alla deter one di contributi e sanzioni (rispettivamente € 490.312,79 ed € 163.122,60) conseguente all'annulla- mento delle posizioni contributive dei lavoratori della cooperativa iscritti sulla matricola 9202410237 (sezione A) e alla loro contestuale assicurazione sulla matricola 9204579932; annulla altresì il verbale nella parte avente ad oggetto il ricalcolo degli imponibili contributivi mediante computo della voce “permessi non retribuiti”, nonché nella parte in cui disconosce le age- volazioni previste per i lavoratori in condizioni di “svantaggio” già all'epoca della loro assunzione,
e , da riconoscere lavoratori;
Persona_2 Persona_4 Persona_6 l en one di contributi e sanzioni per eva- sione contributiva (rispettivamente € 62.952,84 ed € 40.930,10) operata in ragione della rideter- minazione degli imponibili contributivi e del disconoscimento delle condizioni di svantaggio dei predetti lavoratori;
condanna l' in persona del Presidente p.t., al pagamento delle spese di lite in favore della CP_1 ricorrente, liquidate in complessivi € 6.800,00 per compensi professionali, oltre rimborso forf. spese generali, IVA e CPA come per legge;
Viterbo lì, 18 giugno 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Mauro IANIGRO