CA
Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 30/06/2025, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. 106/2025 Reg. Gen.
Corte d'appello di Reggio Calabria
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Patrizia Morabito presidente
Natalino Sapone componente
Ilario Nasso relatore ha emesso la seguente
sentenza
nel procedimento iscritto al n. 106 del Reg. Gen. dell'anno 2025, e vertente tra Parte_1
e (rispettivi CC.FF.: , e
[...] Parte_2 CodiceFiscale_1 [...]
, entrambi rappresentati e difesi dall'avvocata Dorota Tabero). C.F._2
Oggetto: declaratoria d'efficacia nello Stato italiano della sentenza definitiva di primo grado emessa dal Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Calabro in data 22 aprile 2024, pubblicata in data 24 settembre 2024, cui è seguito il decreto di esecutività del Supremo
Tribunale della Segnatura Apostolica emesso in data 7 gennaio 2025.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso congiunto, depositato e iscritto a ruolo l'11 marzo 2025, e Parte_1
– i quali avevano contratto matrimonio concordatario il 12 ottobre 2019 Parte_2
a Palmi, dopo avere ottenuto la dichiarazione di nullità del matrimonio pronunciata il 22 aprile 2024, con sentenza definitiva di prima istanza del Tribunale Ecclesiastico
Interdiocesano Calabro, pubblicata con decreto del 24 settembre 2024, e munita del visto di esecutività del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica con successivo decreto
1 del 7 gennaio 2025 – hanno chiesto a questa Corte di dichiarare l'efficacia nella
Repubblica Italiana della decisione ecclesiastica in questione, e ordinare all'Ufficiale di stato civile competente le annotazioni di rito;
acquisito il visto del Procuratore generale, all'udienza camerale cartolare del 23 giugno 2025 la causa – su richiesta congiunta di ambo le parti attrici – è stata posta in decisione.
MOTIVI della DECISIONE
Giova subito rilevare come il presente giudizio sia stato instaurato con ricorso del 26 gennaio 2024: a tal proposito, in ordine al rito regolativo del procedimento di riconoscimento nello Stato della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio, va ricordato come la l. 847/1929, attuativa del Concordato dell'11 febbraio
1929, prevedesse (all'art. 17, II c.) il procedimento camerale per la dichiarazione d'esecutività delle sentenze ecclesiastiche, le quali venivano direttamente trasmesse dalla segreteria del Tribunale della Segnatura alla Corte d'appello competente, la quale provvedeva con ordinanza pronunciata in camera di consiglio.
È noto – altresì – come secondo la l. 121/1985, di ratifica ed esecuzione dell'Accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, il procedimento per la dichiarazione di efficacia delle sentenze ecclesiastiche non è più attivabile di ufficio, prevedendo l'art. 8, II c., la domanda delle parti o di una di esse, quale imprescindibile connotato propulsivo del procedimento.
La giurisprudenza, nel tentativo di porre rimedio alle incertezze generate dal sistema così venutosi a delineare, sulla premessa per la quale il richiamato art. 17 della legge n.
847/1929 sia da considerare ancora in vigore per le parti non incompatibili con le nuove disposizioni, ha affermato come – per effetto di tale perdurante parziale vigenza – la domanda congiunta deve essere proposta con ricorso e il rito da seguire è quello camerale secondo la previsione di detta norma, atteso il carattere non contenzioso del procedimento impresso dalla domanda formulata da entrambe le parti direttamente al giudice – e non rivolta contro un avversario – e la non compatibilità di una domanda siffatta con la forma della citazione, mentre nell'ipotesi di pretesa fatta valere contro l'altra parte la quale si opponga (o si presume si opponga, avendo rifiutato di proporre domanda congiunta) trova applicazione il rito ordinario proprio dei procedimenti contenziosi, e la domanda va proposta con citazione.
Viene così a configurarsi un sistema a doppio binario, il quale assume come elemento di
2 discrimine l'esistenza o meno di una concorde richiesta delle parti e trae la propria giustificazione dalla diversa natura – volontaria o contenziosa – dei relativi procedimenti: tale sistema trova peraltro riscontro – da un lato – nel rilievo di carattere generale per il quale – nella materia della volontaria giurisdizione – il mezzo del ricorso si profila come unico strumento di accesso al giudice, in quanto la tutela invocata dal soggetto istante è funzionale ad un interesse proprio dell'ordinamento, piuttosto che ad un diritto da far valere in contrapposizione ad altra parte del processo, e, dall'altro lato, nella considerazione che l'esplicito richiamo agli artt. 796 e 797 c. p. c, contenuto nell'art. 4, lett. b) del protocollo addizionale, implica anche il riferimento alla forma della citazione quale modello processuale tipico delle domande di riconoscimento di sentenze straniere, secondo la disciplina anteriore alla legge n. 218 del 1995 (Cass. 7 giugno 2007, n. 13363).
Non può – d'altra parte – essere messa in dubbio la perdurante vigenza nell'ordinamento, limitatamente alle controversie in esame, dei richiamati artt. 796 e 797 c.p.c., in relazione all'abrogazione disposta dall'art. 73, l. 218/1995, atteso come quest'ultima norma non fosse idonea, in ragione della sua natura di legge formale ordinaria, a spiegare efficacia sulle disposizioni dell'Accordo e del protocollo addizionale: sicché i citati articoli 796 e 797
c. p. c., richiamati nell'art. 4, lett. b) del protocollo addizionale, devono considerarsi connotati – relativamente alla specifica materia in esame ed in forza del principio concordatario recepito nell'art. 7 Cost. (il quale implica la resistenza all'abrogazione delle norme pattizie, che sono suscettibili di essere modificate, in mancanza di accordo delle
Parti contraenti, soltanto attraverso leggi costituzionali) – da una vera e propria ultrattività
(v. Cass. 30 maggio 2003, n. 8764; Cass. 7 marzo 2006, n. 4876; Cass. SU 18 luglio 2008,
n. 19809).
In altri termini l'abrogazione degli artt. 796 e 797 c. p. c., sancita dall'art. 73 della legge di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, non è idonea, in ragione della fonte di legge formale ordinaria da cui è disposta, a spiegare efficacia sulle disposizioni dell'Accordo, con protocollo addizionale, di modificazione del Concordato lateranense, le quali – con riferimento alla dichiarazione di efficacia, nella Repubblica italiana, delle sentenze di nullità di matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici – contengono un espresso riferimento all'applicazione dei citati articoli del codice di rito (Cass. 8 giugno
2005, n. 12010; Cass. 11 febbraio 2008, n. 3186).
Il carattere materiale e non formale del rinvio alle citate disposizioni codicistiche induce a ritenere come la dichiarazione di efficacia nell'ordinamento nazionale delle sentenze di nullità di un matrimonio concordatario emesse da un Tribunale ecclesiastico non può
3 assumere se non la forma della sentenza, pronunciata su domanda di parte, e continua ad essere subordinata all'accertamento della sussistenza dei requisiti a cui l'art. 797 c. p.
c. – e non già all'art. 64, l. 218/1995, sulla riforma del diritto internazionale privato, la quale l'ha sostituito introducendo un sistema di riconoscimento automatico – condizionava l'efficacia delle sentenze straniere in Italia (Cass. 10 maggio 2006, n. 10796).
Pertanto, la sentenza del Tribunale ecclesiastico è delibabile ove ricorrano – oltre alle condizioni di cui al disposto della lett. b) (e cioè che nel procedimento dinanzi ai tribunali ecclesiastici sia stato assicurato alle parti il diritto di agire e resistere in modo non difforme dai principi fondamentali dell'ordinamento italiano) – anche le condizioni previste dalle lett.
a) e c) del 2° comma del citato art. 8 della l. 121/1985; cioè come debba sussistere, relativamente alla sentenza, la competenza del giudice ecclesiastico a conoscere della causa, in quanto relativa a matrimonio concordatario celebrato in conformità delle prescrizioni del comma 1 del cit. art. (lett. a) e che ricorressero inoltre (lett. c) “le altre condizioni richieste dalla legislazione italiana per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere”, cioè quelle di cui al citato art. 797 del codice di rito, e quindi la compatibilità con l'ordine pubblico (n. 7), ovvero che al momento della proposizione della richiesta di delibazione non fosse “pendente davanti ad un giudice italiano un giudizio per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, istituito prima del passaggio in giudicato della sentenza” (n. 5), o in quanto la sentenza da delibare fosse in contrasto con altra sentenza emanata da un giudice italiano (n. 6). Tanto premesso, dall'esame del merito della domanda risulta con certezza che sussistono, nel caso in esame, le condizioni previste dall'Accordo di revisione del Concordato e dal Protocollo Addizionale per far luogo alla chiesta declaratoria di efficacia della predetta sentenza, oggetto della procedura instaurata dalle parti congiuntamente.
La dichiarazione di nullità riguarda, infatti, un matrimonio canonico celebrato in Italia secondo il rito concordatario e trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Palmi, per cui il Giudice ecclesiastico era competente a conoscere la causa.
In base agli atti prodotti emerge poi che nel procedimento davanti al Tribunale ecclesiastico (di prima e unica istanza) sia stato assicurato alle parti il diritto di agire e resistere in giudizio in modo non difforme dai principi fondamentali dell'ordinamento italiano (regola, questa, già introdotta nel procedimento di delibazione delle sentenze ecclesiastiche dalla decisione della Corte Costituzionale n.18/1982 e recepita dall'Accordo di revisione).
Ancora: vi è in atti copia autentica della sentenza definitiva di prima istanza emessa dal
4 Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Calabro, dichiarativa di nullità del matrimonio contratto dalle parti, nonché del decreto del Supremo Tribunale della Segnatura
Apostolica, attestante l'esecutività della precitata sentenza canonica e costituente condizione dell'azione esercitata, di cui è sufficiente la sussistenza al momento della conclusione del giudizio di delibazione (v. Cass. 15 gennaio 2009, n. 814).
In proposito mette conto precisare che, a decorrere dall'8 settembre 2015, è stata abolita la regola dell'obbligatorietà dell'appello avverso le sentenze del Tribunale Ecclesiastico
Regionale (cd. principio della “doppia conforme” introdotto nel 1741), di cui ai canoni 1682
e 1684, secondo i quali “la sentenza che da principio dichiarò la nullità del matrimonio insieme agli appelli, se ce ne furono, e agli altri atti del giudizio” e che “dopo che la sentenza che dichiarò la nullità del matrimonio in primo grado fu confermata in grado di appello con un decreto o con una doppia sentenza, coloro, il cui matrimonio fu dichiarato nullo, possono contrarre nuove nozze, non appena il decreto o la nuova sentenza siano stati loro notificati”. La nuova normativa – introdotta a seguito della riforma del processo canonico per la dichiarazione di nullità di cui al motu proprio “Mitex Iudex Dominus Iesus”, pubblicato l'8 settembre 2015 - recita che “la sentenza che per la prima volta che dichiarò la nullità del matrimonio, decorsi i termini stabiliti, diventa esecutiva” (in particolare va evidenziato che i nuovi canoni 1679 e 1680 hanno decretato l'abolizione della doppia sentenza conforme, come era stabilito nei summenzionati canoni 1682 e 1684).
La nullità del matrimonio è stata pronunciata sulla base di un'ampia istruttoria, affidata a strumenti probatori corrispondenti a quelli utilizzabili nel processo civile italiano
(interrogatorio delle parti, esame dei testimoni informati) che ha condotto il Giudice ecclesiastico a ritenere le risultanze probatorie esaurienti ed idonee a comprovare la fondatezza della domanda proposta.
E la correttezza, nel merito, del giudizio del Giudice ecclesiastico, in correlazione con la disciplina che l'istituto del matrimonio riceve nel diritto canonico, si sottrae al sindacato in sede di delibazione.
Non risulta poi l'esistenza di una sentenza del Giudice italiano contrastante con quella ecclesiastica o la pendenza davanti a tale Giudice di un procedimento, per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, prima dell'avvenuto acquisto di esecutività della decisione ecclesiastica;
né le disposizioni della sentenza da delibare producono effetti contrari all'ordine pubblico (principio già introdotto in materia dalla citata sentenza n. 18/1992 della
Corte Costituzionale e sussunto dall'Accordo di revisione con il richiamo contenuto nell'art. 8, comma 2, lett. c).
5 Si precisa a quest'ultimo proposito che, in generale, il riconoscimento dell'efficacia delle sentenze di annullamento del matrimonio di altri Stati è subordinato alla mancanza d'incompatibilità con l'ordine pubblico interno, che è assoluta e relativa rispetto a tutti gli
Stati, mentre è solo assoluta per le sentenze ecclesiastiche, atteso che – in ragione del favore particolare al loro riconoscimento che lo Stato italiano si è imposto con il Protocollo addizionale del 18 febbraio 1994 modificativo del Concordato – per queste la delibazione
è possibile in caso di incompatibilità relativa, ravvisabile tutte le volte che la divergenza possa superarsi, sulla base di una valutazione di circostanze o fatti (anche irrilevanti per il diritto canonico), individuati dal giudice della delibazione, idonei a conformare la pronuncia ai valori o principi essenziali della coscienza sociale desunti dalle fonti normative costituzionali ed alla norma inderogabile, anche ordinaria, nella materia matrimoniale
(Cass. SU 18 luglio 2008, n. 19809). Il contrasto sarebbe evidente nel caso in cui la sentenza ecclesiastica abbia dichiarato la nullità del matrimonio per motivi tipicamente confessionali, contrastanti con il principio di ordine pubblico dell'inviolabilità del diritto di libertà religiosa, quali la disparitas cultus, l'ordine sacro, il voto pubblico perpetuo di castità.
Nel caso di specie, la dichiarazione di nullità è stata fondata dal giudice ecclesiastico sulla
“esclusione della indissolubilità del vincolo da parte della donna” (can. 1101, § 2, CIC).
Giova ricordare che, per costante giurisprudenza, la delibazione della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità di un matrimonio concordatario per l'esclusione, da parte di un coniuge, dell'indissolubilità del vincolo postula che tale divergenza sia stata manifestata all'altro coniuge, ovvero che questi l'abbia effettivamente conosciuta o che non l'abbia conosciuta per propria negligenza, atteso che, ove non ricorra alcuna di tali situazioni, la delibazione trova ostacolo nella contrarietà con l'ordine pubblico italiano, nel cui ambito va ricompreso il principio fondamentale della tutela della buona fede e dell'affidamento incolpevole. Ai fini di tale accertamento possono assumere rilievo, ove supportate da circostanze soggettive e oggettive idonee a conferire loro credibilità, anche le testimonianze “de relato ex parte actoris” assunte nel corso del procedimento davanti ai tribunali ecclesiastici, tenuto conto che le dichiarazioni della parte costituiscono l'unico mezzo attraverso il quale lo stato soggettivo della stessa, non altrimenti conoscibile, viene esternato e può essere conosciuto dai terzi (Cass. 14 febbraio 2008, n. 3709; Cass. 19 ottobre 2007, n. 22011).
L'accertamento della conoscenza o conoscibilità, da parte di quest'ultimo, di detta condizione deve essere compiuto dal giudice della delibazione con piena autonomia rispetto al giudice ecclesiastico (ancorché la relativa indagine si svolga con esclusivo
6 riferimento alla pronuncia delibanda ed agli atti del processo canonico eventualmente acquisiti e non dia luogo ad alcuna integrazione di attività istruttoria) e con particolare rigore, giacché detto accertamento attiene al rispetto di un principio di ordine pubblico di speciale valenza e alla tutela di interessi della persona riguardanti la costituzione di un rapporto, quello matrimoniale, oggetto di rilievo e tutela costituzionali (Cass. 1 febbraio
2008, n. 2467; Cass. 6 marzo 2003, n. 3339).
Nel caso di specie, gli elementi desumibili dalla sentenza canonica inducono a ritenere fondatamente che le riserve della , in ordine alla indissolubilità del vincolo, Parte_2 fossero note all'allora fidanzato , nonché conosciute dalla cerchia dei parenti e Pt_1
amici della donna.
Ciò risulta, in primo luogo, dalle dichiarazioni rese dalla stessa , ampiamente Parte_2
riportate nella sentenza canonica, laddove ha riferito che le sue esperienze sentimentali
(già dall'età di 14 anni) sembravano andare verso la direzione di un rapporto vissuto con altre ragazze, ma che tale situazione aveva destato preoccupazione per la famiglia di origine, che in tutti i modi (incontri con sacerdoti, preghiere e punizioni, ecc.) aveva cercato di distoglierla da quegli interessi. Ha riferito poi di avere iniziato un rapporto con un ragazzo
(relazione incentivata dai suoi stessi genitori) e di essersi determinata a proseguire in questa relazione, poi culminata nel matrimonio, per non perdere l'affetto dei suoi genitori e in generale della sua famiglia di origine.
Ha precisato, inoltre, di avere accettato l'idea del matrimonio mettendo in conto che avrebbe poi sciolto il vincolo coniugale quando i suoi genitori non ci sarebbero più stati, e sarebbero venute meno le pressioni sociali che le impedivano di vivere la vita che voleva.
Ha precisato che l'uomo era consapevole di questa situazione e delle difficoltà che da sempre avevano caratterizzato la vita di coppia.
Tali affermazioni hanno trovato puntuale riscontro nelle deposizioni testimoniali, parimenti trascritte in sentenza, che hanno confermato sia le inclinazioni sessuali della donna, sia la circostanza che il matrimonio fu proposto dalla stessa solo per accontentare la Parte_2 sua famiglia d'origine, e in particolare la madre.
E' emerso chiaramente, dunque, che le riserve della donna circa la non indissolubilità del vincolo non solo sussistevano da prima del matrimonio, ma erano senz'altro note al
, che fin dall'epoca del fidanzamento era ben consapevole dell'orientamento Pt_1 sessuale della donna, nonché erano conosciute anche all'interno della cerchia dei parenti e amici di quest'ultima.
Discende da tutto quanto sopra che, in accoglimento della domanda congiuntamente
7 formulata da e , ed in conformità all'approvazione Parte_1 Parte_2 del P.G., va dichiarata l'efficacia della sentenza ecclesiastica di che trattasi nello Stato italiano.
L'Ufficiale di stato civile provvederà agli adempimenti di sua competenza stabiliti dalla legge. Non è stata richiesta l'adozione di provvedimenti accessori di carattere economico, riservati al giudice civile.
p. q. m.
la Corte di Appello di Reggio Calabria, come sopra composta, udito il procuratore delle parti ed il Procuratore generale, pronunciando definitivamente sulla domanda congiunta proposta da e , con ricorso depositato l'11 marzo Parte_1 Parte_2
2025, così provvede:
a) dichiara l'efficacia nella Repubblica Italiana della sentenza con cui è stata dichiarata la nullità del matrimonio concordatario contratto in Palmi il 12 ottobre 2019 da Parte_1
nato a [...] il [...], e , nata a
[...] Parte_2
Cinquefrondi il 14 dicembre 1998, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Palmi, anno 2019, parte II, serie A, n. 77, pronunciata dal Tribunale
Ecclesiastico Interdiocesano Calabro il 22 aprile 2024 con sentenza definitiva di prima istanza pubblicata il 24 settembre 2024 e resa esecutiva dal Supremo Tribunale della
Segnatura Apostolica con decreto del 7 gennaio 2025;
b) ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Palmi di procedere all'annotazione della presente sentenza nel Registro degli atti di matrimonio del Comune stesso ed all'Ufficiale di stato civile del Comune di Cinquefrondi, di procedere alla annotazione della stessa a margine dei rispettivi atti di nascita;
c) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
8 Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Reggio Calabria, nella camera di consiglio, il 27 giugno 2025.
Il relatore
Ilario Nasso
La presidente
Patrizia Morabito
9
Corte d'appello di Reggio Calabria
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Patrizia Morabito presidente
Natalino Sapone componente
Ilario Nasso relatore ha emesso la seguente
sentenza
nel procedimento iscritto al n. 106 del Reg. Gen. dell'anno 2025, e vertente tra Parte_1
e (rispettivi CC.FF.: , e
[...] Parte_2 CodiceFiscale_1 [...]
, entrambi rappresentati e difesi dall'avvocata Dorota Tabero). C.F._2
Oggetto: declaratoria d'efficacia nello Stato italiano della sentenza definitiva di primo grado emessa dal Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Calabro in data 22 aprile 2024, pubblicata in data 24 settembre 2024, cui è seguito il decreto di esecutività del Supremo
Tribunale della Segnatura Apostolica emesso in data 7 gennaio 2025.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso congiunto, depositato e iscritto a ruolo l'11 marzo 2025, e Parte_1
– i quali avevano contratto matrimonio concordatario il 12 ottobre 2019 Parte_2
a Palmi, dopo avere ottenuto la dichiarazione di nullità del matrimonio pronunciata il 22 aprile 2024, con sentenza definitiva di prima istanza del Tribunale Ecclesiastico
Interdiocesano Calabro, pubblicata con decreto del 24 settembre 2024, e munita del visto di esecutività del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica con successivo decreto
1 del 7 gennaio 2025 – hanno chiesto a questa Corte di dichiarare l'efficacia nella
Repubblica Italiana della decisione ecclesiastica in questione, e ordinare all'Ufficiale di stato civile competente le annotazioni di rito;
acquisito il visto del Procuratore generale, all'udienza camerale cartolare del 23 giugno 2025 la causa – su richiesta congiunta di ambo le parti attrici – è stata posta in decisione.
MOTIVI della DECISIONE
Giova subito rilevare come il presente giudizio sia stato instaurato con ricorso del 26 gennaio 2024: a tal proposito, in ordine al rito regolativo del procedimento di riconoscimento nello Stato della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio, va ricordato come la l. 847/1929, attuativa del Concordato dell'11 febbraio
1929, prevedesse (all'art. 17, II c.) il procedimento camerale per la dichiarazione d'esecutività delle sentenze ecclesiastiche, le quali venivano direttamente trasmesse dalla segreteria del Tribunale della Segnatura alla Corte d'appello competente, la quale provvedeva con ordinanza pronunciata in camera di consiglio.
È noto – altresì – come secondo la l. 121/1985, di ratifica ed esecuzione dell'Accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, il procedimento per la dichiarazione di efficacia delle sentenze ecclesiastiche non è più attivabile di ufficio, prevedendo l'art. 8, II c., la domanda delle parti o di una di esse, quale imprescindibile connotato propulsivo del procedimento.
La giurisprudenza, nel tentativo di porre rimedio alle incertezze generate dal sistema così venutosi a delineare, sulla premessa per la quale il richiamato art. 17 della legge n.
847/1929 sia da considerare ancora in vigore per le parti non incompatibili con le nuove disposizioni, ha affermato come – per effetto di tale perdurante parziale vigenza – la domanda congiunta deve essere proposta con ricorso e il rito da seguire è quello camerale secondo la previsione di detta norma, atteso il carattere non contenzioso del procedimento impresso dalla domanda formulata da entrambe le parti direttamente al giudice – e non rivolta contro un avversario – e la non compatibilità di una domanda siffatta con la forma della citazione, mentre nell'ipotesi di pretesa fatta valere contro l'altra parte la quale si opponga (o si presume si opponga, avendo rifiutato di proporre domanda congiunta) trova applicazione il rito ordinario proprio dei procedimenti contenziosi, e la domanda va proposta con citazione.
Viene così a configurarsi un sistema a doppio binario, il quale assume come elemento di
2 discrimine l'esistenza o meno di una concorde richiesta delle parti e trae la propria giustificazione dalla diversa natura – volontaria o contenziosa – dei relativi procedimenti: tale sistema trova peraltro riscontro – da un lato – nel rilievo di carattere generale per il quale – nella materia della volontaria giurisdizione – il mezzo del ricorso si profila come unico strumento di accesso al giudice, in quanto la tutela invocata dal soggetto istante è funzionale ad un interesse proprio dell'ordinamento, piuttosto che ad un diritto da far valere in contrapposizione ad altra parte del processo, e, dall'altro lato, nella considerazione che l'esplicito richiamo agli artt. 796 e 797 c. p. c, contenuto nell'art. 4, lett. b) del protocollo addizionale, implica anche il riferimento alla forma della citazione quale modello processuale tipico delle domande di riconoscimento di sentenze straniere, secondo la disciplina anteriore alla legge n. 218 del 1995 (Cass. 7 giugno 2007, n. 13363).
Non può – d'altra parte – essere messa in dubbio la perdurante vigenza nell'ordinamento, limitatamente alle controversie in esame, dei richiamati artt. 796 e 797 c.p.c., in relazione all'abrogazione disposta dall'art. 73, l. 218/1995, atteso come quest'ultima norma non fosse idonea, in ragione della sua natura di legge formale ordinaria, a spiegare efficacia sulle disposizioni dell'Accordo e del protocollo addizionale: sicché i citati articoli 796 e 797
c. p. c., richiamati nell'art. 4, lett. b) del protocollo addizionale, devono considerarsi connotati – relativamente alla specifica materia in esame ed in forza del principio concordatario recepito nell'art. 7 Cost. (il quale implica la resistenza all'abrogazione delle norme pattizie, che sono suscettibili di essere modificate, in mancanza di accordo delle
Parti contraenti, soltanto attraverso leggi costituzionali) – da una vera e propria ultrattività
(v. Cass. 30 maggio 2003, n. 8764; Cass. 7 marzo 2006, n. 4876; Cass. SU 18 luglio 2008,
n. 19809).
In altri termini l'abrogazione degli artt. 796 e 797 c. p. c., sancita dall'art. 73 della legge di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, non è idonea, in ragione della fonte di legge formale ordinaria da cui è disposta, a spiegare efficacia sulle disposizioni dell'Accordo, con protocollo addizionale, di modificazione del Concordato lateranense, le quali – con riferimento alla dichiarazione di efficacia, nella Repubblica italiana, delle sentenze di nullità di matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici – contengono un espresso riferimento all'applicazione dei citati articoli del codice di rito (Cass. 8 giugno
2005, n. 12010; Cass. 11 febbraio 2008, n. 3186).
Il carattere materiale e non formale del rinvio alle citate disposizioni codicistiche induce a ritenere come la dichiarazione di efficacia nell'ordinamento nazionale delle sentenze di nullità di un matrimonio concordatario emesse da un Tribunale ecclesiastico non può
3 assumere se non la forma della sentenza, pronunciata su domanda di parte, e continua ad essere subordinata all'accertamento della sussistenza dei requisiti a cui l'art. 797 c. p.
c. – e non già all'art. 64, l. 218/1995, sulla riforma del diritto internazionale privato, la quale l'ha sostituito introducendo un sistema di riconoscimento automatico – condizionava l'efficacia delle sentenze straniere in Italia (Cass. 10 maggio 2006, n. 10796).
Pertanto, la sentenza del Tribunale ecclesiastico è delibabile ove ricorrano – oltre alle condizioni di cui al disposto della lett. b) (e cioè che nel procedimento dinanzi ai tribunali ecclesiastici sia stato assicurato alle parti il diritto di agire e resistere in modo non difforme dai principi fondamentali dell'ordinamento italiano) – anche le condizioni previste dalle lett.
a) e c) del 2° comma del citato art. 8 della l. 121/1985; cioè come debba sussistere, relativamente alla sentenza, la competenza del giudice ecclesiastico a conoscere della causa, in quanto relativa a matrimonio concordatario celebrato in conformità delle prescrizioni del comma 1 del cit. art. (lett. a) e che ricorressero inoltre (lett. c) “le altre condizioni richieste dalla legislazione italiana per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere”, cioè quelle di cui al citato art. 797 del codice di rito, e quindi la compatibilità con l'ordine pubblico (n. 7), ovvero che al momento della proposizione della richiesta di delibazione non fosse “pendente davanti ad un giudice italiano un giudizio per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, istituito prima del passaggio in giudicato della sentenza” (n. 5), o in quanto la sentenza da delibare fosse in contrasto con altra sentenza emanata da un giudice italiano (n. 6). Tanto premesso, dall'esame del merito della domanda risulta con certezza che sussistono, nel caso in esame, le condizioni previste dall'Accordo di revisione del Concordato e dal Protocollo Addizionale per far luogo alla chiesta declaratoria di efficacia della predetta sentenza, oggetto della procedura instaurata dalle parti congiuntamente.
La dichiarazione di nullità riguarda, infatti, un matrimonio canonico celebrato in Italia secondo il rito concordatario e trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Palmi, per cui il Giudice ecclesiastico era competente a conoscere la causa.
In base agli atti prodotti emerge poi che nel procedimento davanti al Tribunale ecclesiastico (di prima e unica istanza) sia stato assicurato alle parti il diritto di agire e resistere in giudizio in modo non difforme dai principi fondamentali dell'ordinamento italiano (regola, questa, già introdotta nel procedimento di delibazione delle sentenze ecclesiastiche dalla decisione della Corte Costituzionale n.18/1982 e recepita dall'Accordo di revisione).
Ancora: vi è in atti copia autentica della sentenza definitiva di prima istanza emessa dal
4 Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Calabro, dichiarativa di nullità del matrimonio contratto dalle parti, nonché del decreto del Supremo Tribunale della Segnatura
Apostolica, attestante l'esecutività della precitata sentenza canonica e costituente condizione dell'azione esercitata, di cui è sufficiente la sussistenza al momento della conclusione del giudizio di delibazione (v. Cass. 15 gennaio 2009, n. 814).
In proposito mette conto precisare che, a decorrere dall'8 settembre 2015, è stata abolita la regola dell'obbligatorietà dell'appello avverso le sentenze del Tribunale Ecclesiastico
Regionale (cd. principio della “doppia conforme” introdotto nel 1741), di cui ai canoni 1682
e 1684, secondo i quali “la sentenza che da principio dichiarò la nullità del matrimonio insieme agli appelli, se ce ne furono, e agli altri atti del giudizio” e che “dopo che la sentenza che dichiarò la nullità del matrimonio in primo grado fu confermata in grado di appello con un decreto o con una doppia sentenza, coloro, il cui matrimonio fu dichiarato nullo, possono contrarre nuove nozze, non appena il decreto o la nuova sentenza siano stati loro notificati”. La nuova normativa – introdotta a seguito della riforma del processo canonico per la dichiarazione di nullità di cui al motu proprio “Mitex Iudex Dominus Iesus”, pubblicato l'8 settembre 2015 - recita che “la sentenza che per la prima volta che dichiarò la nullità del matrimonio, decorsi i termini stabiliti, diventa esecutiva” (in particolare va evidenziato che i nuovi canoni 1679 e 1680 hanno decretato l'abolizione della doppia sentenza conforme, come era stabilito nei summenzionati canoni 1682 e 1684).
La nullità del matrimonio è stata pronunciata sulla base di un'ampia istruttoria, affidata a strumenti probatori corrispondenti a quelli utilizzabili nel processo civile italiano
(interrogatorio delle parti, esame dei testimoni informati) che ha condotto il Giudice ecclesiastico a ritenere le risultanze probatorie esaurienti ed idonee a comprovare la fondatezza della domanda proposta.
E la correttezza, nel merito, del giudizio del Giudice ecclesiastico, in correlazione con la disciplina che l'istituto del matrimonio riceve nel diritto canonico, si sottrae al sindacato in sede di delibazione.
Non risulta poi l'esistenza di una sentenza del Giudice italiano contrastante con quella ecclesiastica o la pendenza davanti a tale Giudice di un procedimento, per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, prima dell'avvenuto acquisto di esecutività della decisione ecclesiastica;
né le disposizioni della sentenza da delibare producono effetti contrari all'ordine pubblico (principio già introdotto in materia dalla citata sentenza n. 18/1992 della
Corte Costituzionale e sussunto dall'Accordo di revisione con il richiamo contenuto nell'art. 8, comma 2, lett. c).
5 Si precisa a quest'ultimo proposito che, in generale, il riconoscimento dell'efficacia delle sentenze di annullamento del matrimonio di altri Stati è subordinato alla mancanza d'incompatibilità con l'ordine pubblico interno, che è assoluta e relativa rispetto a tutti gli
Stati, mentre è solo assoluta per le sentenze ecclesiastiche, atteso che – in ragione del favore particolare al loro riconoscimento che lo Stato italiano si è imposto con il Protocollo addizionale del 18 febbraio 1994 modificativo del Concordato – per queste la delibazione
è possibile in caso di incompatibilità relativa, ravvisabile tutte le volte che la divergenza possa superarsi, sulla base di una valutazione di circostanze o fatti (anche irrilevanti per il diritto canonico), individuati dal giudice della delibazione, idonei a conformare la pronuncia ai valori o principi essenziali della coscienza sociale desunti dalle fonti normative costituzionali ed alla norma inderogabile, anche ordinaria, nella materia matrimoniale
(Cass. SU 18 luglio 2008, n. 19809). Il contrasto sarebbe evidente nel caso in cui la sentenza ecclesiastica abbia dichiarato la nullità del matrimonio per motivi tipicamente confessionali, contrastanti con il principio di ordine pubblico dell'inviolabilità del diritto di libertà religiosa, quali la disparitas cultus, l'ordine sacro, il voto pubblico perpetuo di castità.
Nel caso di specie, la dichiarazione di nullità è stata fondata dal giudice ecclesiastico sulla
“esclusione della indissolubilità del vincolo da parte della donna” (can. 1101, § 2, CIC).
Giova ricordare che, per costante giurisprudenza, la delibazione della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità di un matrimonio concordatario per l'esclusione, da parte di un coniuge, dell'indissolubilità del vincolo postula che tale divergenza sia stata manifestata all'altro coniuge, ovvero che questi l'abbia effettivamente conosciuta o che non l'abbia conosciuta per propria negligenza, atteso che, ove non ricorra alcuna di tali situazioni, la delibazione trova ostacolo nella contrarietà con l'ordine pubblico italiano, nel cui ambito va ricompreso il principio fondamentale della tutela della buona fede e dell'affidamento incolpevole. Ai fini di tale accertamento possono assumere rilievo, ove supportate da circostanze soggettive e oggettive idonee a conferire loro credibilità, anche le testimonianze “de relato ex parte actoris” assunte nel corso del procedimento davanti ai tribunali ecclesiastici, tenuto conto che le dichiarazioni della parte costituiscono l'unico mezzo attraverso il quale lo stato soggettivo della stessa, non altrimenti conoscibile, viene esternato e può essere conosciuto dai terzi (Cass. 14 febbraio 2008, n. 3709; Cass. 19 ottobre 2007, n. 22011).
L'accertamento della conoscenza o conoscibilità, da parte di quest'ultimo, di detta condizione deve essere compiuto dal giudice della delibazione con piena autonomia rispetto al giudice ecclesiastico (ancorché la relativa indagine si svolga con esclusivo
6 riferimento alla pronuncia delibanda ed agli atti del processo canonico eventualmente acquisiti e non dia luogo ad alcuna integrazione di attività istruttoria) e con particolare rigore, giacché detto accertamento attiene al rispetto di un principio di ordine pubblico di speciale valenza e alla tutela di interessi della persona riguardanti la costituzione di un rapporto, quello matrimoniale, oggetto di rilievo e tutela costituzionali (Cass. 1 febbraio
2008, n. 2467; Cass. 6 marzo 2003, n. 3339).
Nel caso di specie, gli elementi desumibili dalla sentenza canonica inducono a ritenere fondatamente che le riserve della , in ordine alla indissolubilità del vincolo, Parte_2 fossero note all'allora fidanzato , nonché conosciute dalla cerchia dei parenti e Pt_1
amici della donna.
Ciò risulta, in primo luogo, dalle dichiarazioni rese dalla stessa , ampiamente Parte_2
riportate nella sentenza canonica, laddove ha riferito che le sue esperienze sentimentali
(già dall'età di 14 anni) sembravano andare verso la direzione di un rapporto vissuto con altre ragazze, ma che tale situazione aveva destato preoccupazione per la famiglia di origine, che in tutti i modi (incontri con sacerdoti, preghiere e punizioni, ecc.) aveva cercato di distoglierla da quegli interessi. Ha riferito poi di avere iniziato un rapporto con un ragazzo
(relazione incentivata dai suoi stessi genitori) e di essersi determinata a proseguire in questa relazione, poi culminata nel matrimonio, per non perdere l'affetto dei suoi genitori e in generale della sua famiglia di origine.
Ha precisato, inoltre, di avere accettato l'idea del matrimonio mettendo in conto che avrebbe poi sciolto il vincolo coniugale quando i suoi genitori non ci sarebbero più stati, e sarebbero venute meno le pressioni sociali che le impedivano di vivere la vita che voleva.
Ha precisato che l'uomo era consapevole di questa situazione e delle difficoltà che da sempre avevano caratterizzato la vita di coppia.
Tali affermazioni hanno trovato puntuale riscontro nelle deposizioni testimoniali, parimenti trascritte in sentenza, che hanno confermato sia le inclinazioni sessuali della donna, sia la circostanza che il matrimonio fu proposto dalla stessa solo per accontentare la Parte_2 sua famiglia d'origine, e in particolare la madre.
E' emerso chiaramente, dunque, che le riserve della donna circa la non indissolubilità del vincolo non solo sussistevano da prima del matrimonio, ma erano senz'altro note al
, che fin dall'epoca del fidanzamento era ben consapevole dell'orientamento Pt_1 sessuale della donna, nonché erano conosciute anche all'interno della cerchia dei parenti e amici di quest'ultima.
Discende da tutto quanto sopra che, in accoglimento della domanda congiuntamente
7 formulata da e , ed in conformità all'approvazione Parte_1 Parte_2 del P.G., va dichiarata l'efficacia della sentenza ecclesiastica di che trattasi nello Stato italiano.
L'Ufficiale di stato civile provvederà agli adempimenti di sua competenza stabiliti dalla legge. Non è stata richiesta l'adozione di provvedimenti accessori di carattere economico, riservati al giudice civile.
p. q. m.
la Corte di Appello di Reggio Calabria, come sopra composta, udito il procuratore delle parti ed il Procuratore generale, pronunciando definitivamente sulla domanda congiunta proposta da e , con ricorso depositato l'11 marzo Parte_1 Parte_2
2025, così provvede:
a) dichiara l'efficacia nella Repubblica Italiana della sentenza con cui è stata dichiarata la nullità del matrimonio concordatario contratto in Palmi il 12 ottobre 2019 da Parte_1
nato a [...] il [...], e , nata a
[...] Parte_2
Cinquefrondi il 14 dicembre 1998, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Palmi, anno 2019, parte II, serie A, n. 77, pronunciata dal Tribunale
Ecclesiastico Interdiocesano Calabro il 22 aprile 2024 con sentenza definitiva di prima istanza pubblicata il 24 settembre 2024 e resa esecutiva dal Supremo Tribunale della
Segnatura Apostolica con decreto del 7 gennaio 2025;
b) ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Palmi di procedere all'annotazione della presente sentenza nel Registro degli atti di matrimonio del Comune stesso ed all'Ufficiale di stato civile del Comune di Cinquefrondi, di procedere alla annotazione della stessa a margine dei rispettivi atti di nascita;
c) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
8 Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Reggio Calabria, nella camera di consiglio, il 27 giugno 2025.
Il relatore
Ilario Nasso
La presidente
Patrizia Morabito
9