Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 16/05/2025, n. 4002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4002 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 33419/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Burza ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 33419/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COVUCCI DARIO e CP_1 Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. LEONARDI CHIARA ( VIA MOSCOVA 18 20121 MILANO;
, C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA DELLA MOSCOVA N. 18 20121 MILANO presso il predetto difensore
ATTORE/OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_2
SOLAINI FIORENZA elettivamente domiciliato in VIA BOVINI, 35 48123 RAVENNA presso il predetto difensore
CONVENUTO/I
(C.F. , Controparte_3 P.IVA_3 con il patrocinio dell'avv. MIELE GIANMARCO e dell'avv. MIELE PIERFRANCESCO ( ) VIA CHIANA 35 00198 ROMA;
, elettivamente domiciliato in Viale Eritrea, C.F._2
65 null 00199 Romapresso il difensore avv. MIELE GIANMARCO
TERZO CHIAMATO
C.F. CP_4 Controparte_5
), con il patrocinio dell'avv. FIORETTI ANDREA e dell'avv. ARBASINO MARCELLO P.IVA_4
( ) ; , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. FIORETTI ANDREA C.F._3
TERZO CHIAMATO
pagina 1 di 13
CONCLUSIONI Parte_2
“Voglia l'On.le Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione ed in accoglimento dei motivi di opposizione e delle eccezioni proposte: in via preliminare
A. sospendere, anche con provvedimento inaudita altera parte - o previa fissazione con urgenza dell'udienza di comparizione delle parti nella prima data disponibile - l'efficacia esecutiva della cartella di pagamento opposta e della relativa iscrizione a ruolo, ricorrendo i gravi motivi ai sensi dell'art. 615, 2° comma, cod. proc. civ., nonché i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora;
in via principale B. per i motivi tutti esposti in causa, accertare e dichiarare l'inesistenza e/o la nullità e/o l'inefficacia della cartella di pagamento opposta e della relativa iscrizione a ruolo, come pure del diritto di agire in executivis, con conseguente nullità e/o inefficacia di tutti gli atti esecutivi inerenti e/o conseguenti nel frattempo sopravvenuti;
C. in subordine, rideterminare la quota di debito imputabile a nella misura di € Parte_2
30.822,70 o nella diversa misura ritenuta da codesto Giudice, in ogni caso detratta la quota di pertinenza di e per l'effetto ridurre la pretesa in executivis e Controparte_6 la stessa esecuzione promossa da;
Controparte_2
in via istruttoria, previa rimessione della causa in fase istruttoria:
D. ordinare ex artt. 210-211 cod. proc. civ. l'esibizione della copia ufficiale dei “moduli standard” di fideiussione specifica utilizzati dall'anno 2009 all'anno 2012, e in ogni caso nell'anno 2012
alla terza chiamata e Controparte_5
alle seguenti banche:
i. Banco BPM S.p.A. con sede in Piazza F. Meda 4, 20121, Milano;
ii. con sede in Piazza San Carlo 156, 10121 Torino;
Controparte_7
iii. con sede in Piazza Salimbeni 3, 53100 ; Controparte_8 CP_8 iv. con sede in Via San Carlo 8/20, 41121, Modena;
Controparte_9
v. con sede in Viale Altiero Spinelli 30, 00157, Roma;
CP_10 vi. con sede in Via Molino 4, 25078, Vestone Controparte_11
(BS); vii. con sede in Via E. Rovagnati 1, 20832, Desio (MB); Controparte_12 E. disporre una consulenza tecnica d'ufficio per ogni opportuno accertamento funzionale all'accoglimento delle domande ed eccezioni svolte da affinché in particolare il consulente tecnico Parte_2 d'ufficio provveda a accertare e dichiarare che: (a) non ha condotto una adeguata istruttoria come richiesta per legge e prassi bancaria;
Controparte_5
e, in ogni caso, che,
(b) era in stato di difficoltà e squilibrio finanziario e patrimoniale sin dalla Parte_2 CP_13 richiesta ed erogazione del finanziamento nel novembre/dicembre 2012 e comunque nell'impossibilità di pagare le rate di rimborso alle scadenze e nei termini contrattuali e non meritevole di credito;
in ogni caso F. con vittoria di compensi, spese e accessori.”
CONCLUSIONI Controparte_14
pagina 2 di 13 “Nel dichiarare di non accettare il contraddittorio su domande/eccezioni/istanze nuove eventualmente formulate dalle controparti, nell'interesse di , si rassegnano le seguenti Controparte_14 conclusioni:
Piaccia all'Ill.mo Giudice del Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, In via preliminare: dichiarare la carenza di legittimazione passiva di per il Controparte_14 merito e per la fase di iscrizione a ruolo della pretesa creditoria e comunque per tutta la fase antecedente la notifica della cartella di pagamento;
Nel merito: respingere l'opposizione avanzata da nei confronti di Pt_2 Parte_2 Controparte_14
in quanto infondata in fatto ed in diritto.
[...]
In via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento dell'opposizione, condannare
[...]
, in persona del legale rappresentante p.t., a manlevare-tenere Controparte_15 indenne dalla eventuale condanna di quest'ultima al pagamento delle Controparte_14 spese processuali in favore di parte opponente.
Il tutto con vittoria delle spese di lite in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara sin d'ora antistatario.”
CONCLUSIONI Controparte_5
dichiarando di non accettare il contraddittorio su domande, eccezioni e istanze nuove o modificate:
“Contrariis rejectis, previo ogni più opportuno accertamento e declaratoria anche incidentale, Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disposto lo stralcio della prima e seconda memoria di parte opponente unitamente alla perizia allegata alla memoria n. 2 in quanto relativa a circostanze di fatto mai in precedenza dedotte:
- In via principale, respingere in quanto generici e comunque infondati in fatto e in diritto i motivi di opposizione relativi alla asserita nullità della fideiussione rilasciata in favore di nonché alla CP_5 asserita abusiva concessione di credito da a PME e, per l'effetto, respingere la domanda di CP_5 manleva in quanto superflua;
- In ogni caso: respingere la domanda di manleva per ciò che attiene al motivo di opposizione relativo alla duplicazione delle garanzie e comunque nella parte in cui è diretta ad ottenere il risarcimento di un danno ulteriore alle spese di lite, in quanto generica e infondata. Con vittoria di spese e compenso di causa”
CONCLUSIONI , Controparte_6
- IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO rigettare tutte le domande proposte dall'attore in quanto infondate Contr in fatto ed in diritto ed in ogni caso perché l'operato di è conforme al dettato della normativa vigente in materia, come confermato dalle recenti pronunce della giurisprudenza di legittimità;
IN VIA RICONVENZIONALE TRASVERSALE nella sola e non credibile ipotesi in cui dovesse essere dichiarata l'invalidità delle fideiussioni personali per violazione di norme imperative, condannare
[...] terzo chiamato in causa, alla restituzione in favore di delle somme a titolo di Controparte_17 Pt_3 spese legali / risarcitorie che il Gestore ha dovuto affrontare / dovrà affrontare nel caso di riconoscimento delle doglianze espresse;
- in ogni caso, condannare l'opponente alla rifusione delle spese e competenze del giudizio, nonché al risarcimento dei danni o al pagamento di una somma equitativamente determinata ex art. 96 c.p.c. in favore di;
Pt_4
- In ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali oltre accessori tutti come per legge.
pagina 3 di 13 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) ha proposto opposizione ex art. 615 comma I c.p.c. alla cartella di pagamento n. 068 Parte_2
2023 00719305 55 001 emessa da su incarico di Controparte_14 [...]
Controparte_3
La parte opponente ha premesso che:
- “In data 9 febbraio 2012 veniva costituita dalla società di diritto svedese Controparte_18
[...
la società (“PME”), con un capitale di € 10.000,00, Controparte_19
CP_2 successivamente denominata (doc. 3; di seguito “ ” salvo Controparte_20 diversamente indicato). Il 15 febbraio 2012 PME sottoscriveva un “Asset Purchase Agreement”
(in breve, “APA”), avente ad oggetto la cessione di una serie di componenti patrimoniali, attive e passive (c.d. “assets and liabilities”), facenti capo alla cedente PMCO, e meglio definite dagli
Articoli 2.2 e 2.3 dell'APA e dai relativi allegati.
Per quanto qui importa, PME si accollava passività pari a € 92.142,43 per debiti vari, ed €
1.700.009,52 per debiti bancari, di cui più di € 1.400.000 a titolo di debiti bancari correnti, ovvero pagabili entro 12 mesi dalla data dell'APA, sotto forma di esposizioni di cassa, anticipi su crediti commerciali e rate a breve di finanziamenti a medio termine.
Dal momento che, contrariamente a quanto previsto dall'APA, PME non era riuscita ad ottenere l'assenso degli istituti di credito al trasferimento delle passività bancarie esistenti, al fine di assicurare la continuità operativa e la copertura di alcuni debiti bancari a breve termine, PME chiedeva ad alcune banche - e, per quanto qui rileva, a (“ ) -, la Controparte_5 CP_5
concessione di finanziamenti e nuove linee di credito.”
- la società LA AR PE (PME) otteneva il 13.12.2012 da la concessione di un mutuo CP_5 chirografario imprese per l'importo di € 200.000,00. L'accesso al finanziamento si inseriva nel progetto “Impresa Italia”, regolato da convenzione con ID, in virtù della quale CP_3
svolge attività di gestione del fondo costituito ai sensi della legge 662/1996, al fine di garantire i crediti concessi da istituti di credito a favore di piccole e medie imprese. ID, nel caso di specie, concedeva garanzia di primo livello a prima richiesta, nella misura del 60% dell'importo del finanziamento. ammetteva l'operazione di finanziamento all'intervento del fondo di CP_3 garanzia, concedendo una controgaranzia per l'importo massimo garantito di € 96.000,00.
Contestualmente all'erogazione del mutuo, l'opponente si costituiva poi fideiussore Parte_2
della debitrice PME e dei suoi successori e aventi causa, a garanzia delle obbligazioni verso relative al mutuo di cui sopra;
CP_5
pagina 4 di 13 -PME non onorava il versamento delle rate e quindi esercitava l'escussione a prima CP_5
richiesta della Garanzia ID;
- nel frattempo, la debitrice principale veniva dichiarata fallita. ID restava inadempiente e quindi , quale gestore del Fondo di Garanzia, erogava alla l'importo di CP_3 CP_17
€ 77.056,76, esercitando poi la surroga nei diritti di verso il fideiussore , CP_5 Parte_2
dando poi seguito al recupero del credito tramite stante il mancato pagamento da parte CP_21 dell'opponente.
1.1) A seguito di tali premesse ha chiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo indicando i seguenti motivi di opposizione, tutti qualificabili come motivi di opposizione ex art 615 comma I c.p.c.:
A) “La Cartella e l'iscrizione a ruolo sono nulle per difetto di titolo esecutivo ex art. 474 cod. proc. civ.”;
B) “La Fideiussione sottoscritta da PMCO è nulla per violazione del divieto di duplicazione di garanzie”
atteso che tale fideiussione si aggiungerebbe alla garanzia concessa da . Da tale nullità ne CP_3
conseguirebbe l'illegittimità della surrogazione di;
Controparte_3
C) “La Fideiussione sottoscritta da PMCO è radicalmente nulla” in ragione:
→ della presenza di clausole nulle che riprodurrebbero quelle illecite del modello ABI, perché poste in violazione della normativa antitrust (sul punto l'opponente aggiunge che “essendo la Fideiussione radicalmente nulla, la stessa non è idonea a far sorgere alcun “credito di garanzia” nei confronti di
PMCO; con la conseguenza che: (i) la surrogazione di è illegittima;
e (ii) la Cartella e CP_3
CP_2 l'iscrizione a ruolo sono viziate ab origine, invalidando il diritto della stessa di agire in executivis”);
→ della deroga all'art. 1957 c.c., di cui all' art 6 della fideiussione del 13 dicembre 2012 (doc. 6 fasc. parte opponente). L'opponente aggiunge che “ ha concesso il Mutuo a PME quando era già CP_5 un'impresa insolvente ed era assolutamente prevedibile, se non certo, che non avrebbe potuto restituire l'importo finanziato, né pagare puntualmente le rate. Peraltro, in tale contesto, è chiaro che il aveva Pt_5
come unica finalità quella di concedere un po' di liquidità per mantenere in vita una società palesemente decotta.”;
D) “Non vi è alcun obbligo restitutorio da parte di PME - nè alcun obbligo di garanzia in capo a PMCO –
per soluti retentio ex art. 2035 cod. civ,”;
E) ha esercitato la surrogazione legale in eccesso e, quindi, la Cartella è nulla o in CP_3 subordine l'esecuzione va ridotta pro quota”
In ragione di quanto sopra, la parte opponente ha, quindi, rassegnato le conclusioni di cui in premessa, chiedendo di accertare la nullità, l'inefficacia della cartella notificata da e l'inesistenza del diritto di CP_21
agire in via esecutiva in forza di tale cartella. In subordine ha chiesto di rideterminare il proprio di debito nel minore importo di € 30.822,70.
pagina 5 di 13 2) In data 21.11.23 si è costituita che ha chiesto la chiamata in causa , la quale a CP_21 Controparte_3 sua volta ha chiamata in causa CP_5
3) In data 14.6.24 il Giudice, precedente assegnatario del fascicolo, ha rigettato con ordinanza l'istanza di sospensione del titolo esecutivo. Di seguito viene riportata tale ordinanza nella parte motiva:
“Nel caso di specie, non è ravvisabile un fumus di fondatezza dell'opposizione.
Quanto al primo motivo di opposizione (asserita nullità della cartella per assenza di un titolo esecutivo, essendo il rapporto tra la società debitrice e i coobbligati e la banca mutuante un rapporto di natura privatistica), va precisato che secondo orientamento giurisprudenziale prevalente, al quale questo giudice aderisce, “il credito che deriva dall'escussione da parte dell'istituto di credito finanziatore della garanzia prestata ex lege dal Fondo di Garanzia delle PMI è un credito di natura pubblicistica connesso - come tutti gli altri interventi di sostegno previsto dall'art. 7 d.lgs n. 123/98 - alla finalità di pubblica utilità di sostegno dello sviluppo delle attività produttive (Trib. Napoli, 29.4.2022; Corte di Appello di Bari, n.
1675/23; ved. anche Cass. 1005/23, secondo cui “in tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, l'avvenuta escussione di quest'ultima nei confronti di determina la surrogazione di detto garante nella posizione del garantito, con la Controparte_3
nascita di un diritto di natura privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del fondo per le piccole e medie imprese, con conseguente legittimità della riscossione esattoriale”). Una recentissima pronunzia della Cassazione ha escluso la necessità della sussistenza di un titolo esecutivo, per la surroga di La Cassazione ha sottolineato come “il privilegio previsto dall'art. 9 d.lgs. Controparte_3
123/98 assista anche il credito del gestore del Fondo di Garanzia che abbia subito l'escussione da parte dell'istituto di credito, a seguito dell'inadempimento della società beneficiaria del finanziamento. L'art. 8 bis del decreto legge 3/2015, che prevede in maniera esplicita che costituisce credito privilegiato il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi garanti, delle somme liquidate dal Fondo di
Garanzia di cui all'art. 2 legge 662/1996, ha natura di norma di interpretazione autentica e non ha carattere innovativo.“ La Corte ha richiamato il principio espresso dalla sentenza 1005/23, come sopra riportato, sottolineando come il diritto di non è un ordinario credito avente causa in Controparte_3 un rapporto di diritto privato, dovendo riconoscersi ad esso natura pubblicistica “in quanto il suo riconoscimento ha lo scopo di far riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del fondo”, con conseguente “ammissibilità della procedura di riscossione a mezzo ruolo per il suo recupero, anche in mancanza di titolo esecutivo, in deroga all'art. 21 d.lgs. 46/1999” (Cass. 15485/2024).
E' opportuno ribadire che l'art. 8 bis della l. n 33/2015 - norma che l'opponente contesta trovi applicazione nella fattispecie in esame - viene ormai ritenuta norma di interpretazione autentica dell'art. 9
d. lgs. 123/1998, con conseguente applicabilità alla fattispecie (in questo senso, tra le altre, la già citata pagina 6 di 13 Cass. 15485/2024 e la giurisprudenza costante di questo Tribunale;
ved., ad es., Tribunale di Milano, sentenza 4.12.2020).
Quanto all'eccezione relativa all'asserita nullità della fideiussione, per violazione del divieto di cumulo di garanzie, essa non appare, ad un primo esame, fondata. Il paragrafo 4.4 dell'allegato al DM 23.9.2005
(decreto di approvazione delle condizioni di ammissibilità e delle disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese) stabilisce infatti che “non può
essere acquisita alcuna altra garanzia reale, assicurativa e bancaria”, non escludendo dunque la possibilità di fideiussioni personali, come quella che ci occupa.
L'art.
8-bis, comma 3, del D.L. n. 3 del 2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 33 del 2015, ha poi chiarito che la procedura di riscossione mediante iscrizione a ruolo consente il recupero del credito nascente dal diritto di restituzione delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di Garanzia di cui alla legge n. 662 del 1996 non solo nei confronti del beneficiario finale, ma anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie, evidentemente ammettendo la possibilità di garanzie ulteriori rispetto a quella del
Fondo stesso.
Quanto alla pretesa nullità della fideiussione - in quanto avente articoli riproduttivi di clausole del modello
ABI illecite perché poste in violazione della normativa antitrust - l'eccezione non appare ad un primo esame fondata.
La fideiussione in oggetto non è una fideiussione omnibus, ma una fideiussione specifica, volta a garantire il solo contratto di mutuo chirografario imprese per € 200.000,00 e non anche altri rapporti intercorsi tra la società e l'istituto di credito. Siamo pertanto al di fuori dal perimetro Controparte_19 dell'accertamento condotto dalla Banca d'Italia con il provvedimento n. 55/2005 e inoltre si tratta di fideiussione stipulata nel 2012 e quindi sette anni dopo il provvedimento sopra citato.
Non costituendo, nel caso di specie, il provvedimento della Banca d'Italia prova dell'esistenza di un accordo anticoncorrenziale, posto che la fideiussione che ci occupa è una fideiussione specifica ed è stata stipulata in periodo non interessato dall'indagine dell'autorità di vigilanza, è onere della parte opponente fornire adeguata allegazione e prova della sussistenza di un'intesa posta in violazione della normativa antitrust.
Parte opponente non ha, allo stato, fornito alcun elemento di prova circa l'esistenza di una intesa illecita tra le banche in violazione delle disposizioni per la tutela della concorrenza nel mercato dei contratti di fideiussione specifica a garanzia di mutui chirografari impresa, non essendo sufficiente allegare che talune clausole del contratto riproducano clausole dello schema ABI.
Quanto alla decadenza della garanzia ai sensi dell'art. 1957 c.c., in quanto non ha intentato CP_5
alcuna azione nei confronti del debitore principale PME nel termine di sei mesi, va precisato che la fideiussione contiene una clausola di pagamento da parte del garante a prima richiesta, con conseguente pagina 7 di 13 deroga al disposto dell'art. 1957 c.c. Secondo la giurisprudenza, “la clausola del pagamento immediato a prima richiesta scritta, di per sé incompatibile con l'applicazione della disciplina di cui all'art. 1957 c.c., non può che costituire nella comune intenzione dei contraenti quanto meno una deroga parziale di tale disciplina, esonerando il creditore dall'onere di proporre un'azione giudiziaria e facoltizzandolo ad inviare una semplice richiesta scritta al fine di escludere la decadenza dalla garanzia” (Trib. Milano,
9147/2023; Cass. 16825/16).
ha inviato intimazione di pagamento al debitore PME e al garante in data 16.4.2014 (doc. 7 di CP_5 parte opponente e 5 di parte , contestualmente all'invio, in pari data, di raccomandata di recesso CP_5
e comunicazione di revoca degli affidamenti.
Alla luce degli elementi sopra indicati, non pare ravvisabile una decadenza della garanzia fideiussoria.
Parte opponente eccepisce poi l'assenza di un obbligo restitutorio di PME (e della garante) nei confronti di per soluti retentio, avendo concesso il mutuo chirografario ad una società CP_5 CP_5
pesantemente indebitata ed insolvente.
Ritiene il Tribunale che anche tale eccezione non appaia, ad un primo esame, meritevole di accoglimento.
La circostanza dello stato di insolvenza di PME già nel 2012 non risulta adeguatamente provata dall'opponente. Non costituisce prova in tal senso il mero fatto che la società abbia un indebitamento rilevante (dovendosi considerare anche l'attivo e le risultanze complessive del bilancio). Dal bilancio depositato in atti dall'opponente risulta peraltro che la società aveva chiuso l'esercizio in attivo, risultando un utile di esercizio di € 3.057,00.
In ultimo, l'opponente sostiene che avrebbe esercitato la surrogazione legale in eccesso, non CP_3 potendo ripetere l'intera somma versata, ma solo la somma decurtata della quota di debito di sua pertinenza (ossia il 60%).
Va premesso che il limite di garanzia del 60% riguarda l'importo finanziato da (garantito dal CP_5
Fondo nel limite del 60%). Il Fondo ha versato ad una somma rientrante in tale limite e di tale CP_5
somma è stata chiesta la restituzione tramite CP_21
In ogni caso, la tesi dell'opponente che vorrebbe porre dei limiti alla surroga di non Controparte_3 appare ad un primo esame fondata, considerato il tenore del già citato art. 8 bis del D.L. 3/2015. Il diritto alla restituzione, nei confronti dei beneficiari e dei prestatori di garanzie, delle somme erogate dal fondo trova infatti il suo fondamento nella citata norma di legge e, stante la funzione pubblicistica del fondo stesso, tale diritto non può subire limitazioni. Come sopra precisato, il diritto alla restituzione delle somme erogate di non è infatti un ordinario credito avente causa in un rapporto di diritto Controparte_3
privato, ma ha natura pubblicistica, avendo lo scopo di far riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del fondo.
pagina 8 di 13 La giurisprudenza ha chiarito che il sistema di "restituzione" previsto dalla norma già citata ha lo scopo di recuperare il sacrificio patrimoniale che il sostegno pubblico ha in concreto sopportato in funzione dello "sviluppo delle attività produttive" (Cass. 21841/2017); si tratta in sostanza di procurare la provvista per lo svolgimento di ulteriori e futuri sostegni allo sviluppo delle attività produttive. Tale ricostruzione risponde alla funzione del Fondo pubblico, che con la sua garanzia sostiene attività imprenditoriali meritevoli e, pertanto, nel caso di escussione, recupera con la surrogazione le risorse parimenti pubbliche da destinare ai medesimi scopi (ved. Cass. 9657/2024).”
4) Questo Giudice ritiene che non vi siano ragioni per discostarsi dalla predetta ordinanza, anche tenendo conto delle successive memorie depositate dalla parte opponente.
4.1) In particolare, parte opponente nella prima memoria ex art 171 ter n 2 c.p.c.:
I) ha reiterato il motivo di opposizione riportato al punto A), citando giurisprudenza di merito
(Tribunale di Napoli) per confutare le motivazioni di cui all'ordinanza del 14.6.2024. Inoltre, la parte ha dedotto che “l'art.
8-bis cit. è stato introdotto con la legge di conversione 24 marzo 2015, n. 33, ossia tre anni dopo (i) la stipula ed erogazione del finanziamento chirografario da (ii) la concessione CP_5 della (contro)garanzia di e (iii) il rilascio della Fideiussione di PMCO.” (…..) “l'art.
8-bis CP_3
non è di natura interpretativa e quindi non può essere applicato retroattivamente”.
In relazione a tale motivo di opposizione questo Giudice richiama le motivazioni già espresse dall'ordinanza del 14.6.2024, sottolineando che la stessa Corte di Cassazione, nell' Ordinanza n. 15485 del 2024, ha escluso il carattere innovativo del predetto art 8 bis, chiarendo altresì che non vi è necessità della sussistenza di un titolo esecutivo per la surroga di , sottolineando quanto di Controparte_3
seguito riportato testualmente:
-“In tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia, l'avvenuta escussione della garanzia nei confronti del gestore del Fondo di Garanzia determina la surrogazione dello stesso nella posizione del garantito, con la nascita di un diritto privilegiato volto al recupero delle risorse pubbliche alla disponibilità del fondo per le piccole e medie imprese. Pertanto, è legittima la riscossione esattoriale ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 46/1999.”
- “il privilegio previsto dall'art. 9, comma 5, del decreto legislativo n. 123 del 1998, in materia di razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, assiste anche il credito del gestore del
Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese che abbia subito l'escussione della garanzia da parte dell'istituto di credito finanziatore a seguito dell'inadempimento della società beneficiaria del finanziamento (Cass., Sez. 1, Ordinanza Data pi n. 6508 del 09/03/2020, Rv. 657486 - 01), in quanto la norma si riferisce non solo a patologie attinenti alla fase genetica dell'erogazione pubblica, ma si estende anche a quella successiva di gestione del rapporto di credito insorto per effetto della concessione (Cass.,
pagina 9 di 13 Sez. 1, Ordinanza n. 9926 del 20/04/2018, Rv. 648259 - 01; conf.: Sez. 1, Sentenza n. 2663 del
30/01/2019);”;
-(…) “in ogni caso, l'art. 8 bis del decreto-legge n. 3/2015 convertito in Legge 24 marzo 2015 n. 33, il cui comma 3, in maniera esplicita, prevede che costituisce credito privilegiato il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lett. a), della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, ha natura di interpretazione autentica e non ha carattere innovativo (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 30739 del
26/11/2019).”
Nella stessa pronuncia la Suprema Corte ha richiamato il principio espresso dall'ordinanza 1005/23 sottolineando come il diritto di non è un ordinario credito avente causa in un Controparte_3 rapporto di diritto privato, dovendo riconoscersi ad esso natura pubblicistica “in quanto il suo riconoscimento ha lo scopo di far riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del fondo”, con conseguente “ammissibilità della procedura di riscossione a mezzo ruolo per il suo recupero, anche in mancanza di titolo esecutivo, in deroga all'art. 21 d.lgs. 46/1999” .
II) ha reiterato le doglianze di cui ai punti B) e C).
Questo Giudice, in relazione al punto B) ritiene sufficiente riportarsi alle motivazioni di cui all'ordinanza del 14.6.24.
Con riferimento al punto C) si ritiene di dover sottolineare che:
→la fideiussione in argomento, stipulata il 13.12.12, non è una fideiussione omnibus ma è specifica perché riferita esclusivamente al mutuo concesso di € 200.000,00. Così qualificata deve rilevarsi come non possa ritenersi nulla detta fideiussione sulla base delle argomentazioni spese dall'opponente.
Infatti: “La natura anticoncorrenziale pronunciata dalla Banca d'Italia, di clausole del modello ABI del contratto di fideiussione "omnibus", per contrasto con gli artt. 2, comma 2, lett. a), della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, determina l'invalidità e la possibile espunzione delle corrispondenti clausole inerenti a quel solo modello di contratto, in quanto la natura anticoncorrenziale di quelle sanzionate è stata valutata rispetto ai possibili effetti derivanti dalla loro estensione ad una serie indefinita e futura di rapporti, tale da addossare sul fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca;
tale giudizio sfavorevole e la conseguente invalidità non si estendono perciò anche alle fideiussioni ordinarie, oggetto di specifica pattuizione tra banca e cliente.”(Sentenza Corte di Cassazione n. 21841 del 02/08/2024);
→la derogabilità dell'art 1957 c.c. in ragione di quanto statuito dalla Corte di Cassazione (Ord. N.
567/2025): “In coerenza con la giurisprudenza di questa Corte, che ha ripetutamente affermato che le singole deroghe di cui al provvedimento ABI in sé considerate non costituiscono clausole abusive o vessatorie, deve, pertanto, escludersi l'invalidità della clausola che deroga all'art. 1957 cod. civ., e ciò pagina 10 di 13 perché la decadenza del creditore dal diritto di pretendere l'adempimento dell'obbligazione fideiussoria, per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, può essere preventivamente rinunciata dal fideiussore, trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione, per il garante, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore (così, in relazione alla derogabilità dell'art. 1957, Cass., sez. 6-1,
04/12/2017, n. 28943; Cass., sez. 6-1, 24/09/2013, n. 21867; Cass., sez. 3, 18/04/2007, n. 9245).
4.2) La doglianza di cui al punto D) nella memoria relativa alle richieste istruttorie (depositata il 26.7.24) viene altresì corredata da una relazione tecnica (doc 23) in base alla quale la parte opponente ha dedotto: “deve rilevarsi che nel corso dell'istruttoria di questa pratica di finanziamento, si CP_5
deve essere trovata di fronte, in maniera evidente, ad una società con un forte indebitamento, e quindi una situazione patrimoniale assolutamente compromessa anche a fronte della fragile disponibilità di capitale proprio pari ad € 10.000 sottoscritto e versato in sede di costituzione. Capitale proprio decisamente insufficiente e non proporzionato ai mezzi di terzi rilevabili patrimonialmente, pari a circa € 1.890.000,00 (vedi allegati 2-3). Pertanto, si è trovata di fronte ad una società, la CP_5
PME priva di qualsiasi merito creditizio e ciononostante ha deciso di finanziarla.”.
L'opponente, quindi, muovendo dalle predette conclusioni della consulenza di parte, eccepisce la mancanza di un obbligo restitutorio (sia in capo alla PME -soggetto garantito- che in capo alla stessa opponente, in qualità di fideiussore) nei confronti di per soluti retentio (avendo CP_5 CP_5 concesso il mutuo chirografario ad una società insolvente, e quindi avendo concluso un contratto contrario al buon costume ex art 2035 c.c.).
Questo Giudice ritiene infondati i rilievi in esame, per le ragioni di seguito indicate.
La parte opponente, nella sostanza, ha fondato le predette doglianze sull'interpretazione dell'ordinanza n.
16707 del 2020 della Suprema Corte di Cassazione. Infatti, al paragrafo 50 dell'atto introduttivo ha rilevato:
“Ebbene, in proposito, con l'ordinanza 5 agosto 2020 n. 16707, la Corte di Cassazione sez. I civ., ha chiarito che un finanziamento concesso ad un'impresa insolvente in danno ai creditori sociali è contrario a norme imperative di natura penale (art. 217, comma 1, n. 4, L. Fall..), oltre ad essere contrario all'ordine pubblico economico e al “buon costume”.
In realtà la parte fornisce una interpretazione non corretta di tale Ordinanza, che non è in alcun modo applicabile al caso in esame, atteso che:
- la Suprema Corte ha esaminato una fattispecie relativa ad una complessa operazione negoziale e non ad un semplice finanziamento (nell'incipit dell'ordinanza si legge: “ impugna il decreto Parte_6
Trib. Salerno 5.2.2015, rep. 650/2015 in R.G. 1502/2013, che ha rigettato l'opposizione allo stato passivo pagina 11 di 13 del sulla iniziale domanda di insinuazione di Euro Parte_7
6.770.938,22 relativa a pagamenti anticipati in conto di future forniture”);
-al vaglio della Suprema Corte vi era, infatti, una negoziazione “ambigua” ritenuta tale nella cornice di una procedura concorsuale, àmbito del tutto differente dal presente giudizio. Nell'ordinanza in esame infatti si legge: “nondimeno l' invocazione in questa sede della apparente non speculatività dell'apporto di provvista
(non dotato di specifiche garanzie e nemmeno formulato per un'ipotesi di prededuzione) non integra di per sè anche la sua immunità da una concorrente valutazione di illiceità ove inserito in un contesto di ambigua negoziazione iniziale, tardiva qualificazione giuridica e finale innesto in una vicenda di aggravamento riprovevole del dissesto dell' impresa finanziata;
così che il decreto, pur nella sua sinteticità, permette di riferire il negozio vietato anche per la legge penale non al mero finanziamento ma al complesso dei contratti che, con quello, hanno portato ad ulteriore esposizione a rischio il patrimonio dell' imprenditore,
secondo una progressività di vincoli per la società fallita via via confliggenti con il primario dovere giuridico di non aggravare il dissesto;
le stesse somme, infatti, sono state erogate in plurime e consistenti tranches, nel corso di un anno e senza restituzione, per alfine rientrare in un programma negoziale ancora diverso, confluendo come debito di prezzo di una compravendita immobiliare rogitata in preliminare verso altra società (in seguito fallita) strettamente collegata alla società (OMISSIS) s.p.a., in termini di cessione pro soluto;
il tribunale ha dunque correttamente indicato quali elementi contrattuali hanno assunto il ruolo di aggravare il dissesto, in una considerazione unitaria del contesto della sua sussistenza già all'epoca della rispettiva confezione, non potendo costituire l' insuccesso dell'operazione - dal lato del finanziatore,
non rimborsato - una circostanza idonea ad elidere in sè il pieno apprezzamento anche penalistico dei negozi impiegati;
” (……)
“ il tribunale ha così ritenuto che: a) la ingente somma richiesta corrispondeva non solo a forniture non eseguite per un intero anno, ma nemmeno pattuite, a differenza di quanto accaduto nei precedenti rapporti commerciali fra le parti;
b) l'anomalia del dato risaltava a fronte sia dell'apparente contraddizione con la piena produttività e il fabbisogno di merce del sia con la stipula in data 6.12.2010 del Parte_8
contratto di opzione per la cessione del capitale della società fallita all'amministratore del detto Pastificio creditore e, a seguire il 9.12.2010, inadempiuto quell'accordo, la promessa di vendita al medesimo cessionario e da parte di (società collegata alla fallita ( Parte_9 CP_22 Parte_7 Pe dell' immobile (acquisito da membri della famiglia a fronte di prezzo pari alla cessione pro soluto dei citati crediti del verso la fallita stessa;
c) l'operazione nella sostanza ricompensava Parte_8
l'anticipazione di somme, dissimulando un finanziamento, ripagato "con corrispettivi alieni", avendo come
Per_ unico scopo una " iniezione di liquidità" in favore della società già in crisi e che avrebbe poi il
9.5.2011 depositato domanda di concordato preventivo;
d) il negozio risulterebbe peraltro inefficace anche se configurato come " indiretto", avendo l' ipoteticamente voluto contratto di fornitura l'unico scopo di pagina 12 di 13 finanziare, ma in modo anomalo, la e) l'erogazione sistematica e prolungata delle descritte CP_23 erogazioni, con i citati negozi, comunque consentiva alla beneficiaria una permanenza artificiosa sul mercato, venendo con esse pagati i debiti correnti, con ritardo nell'emersione dell' insolvenza e danno per i creditori, circostanze note a e desumibili sin dal bilancio 2009 (con utile esiguo e Parte_8
patrimonializzazione senza liquidità) e 2010 (in forte perdita); f ) gli atti descritti erano pertanto contrari a norme imperative, in particolare di natura penale, quali il divieto di aggravare il dissesto e di ordine pubblico economico, che impone la buona fede nelle relazioni contrattuali, con irripetibilità exart. 2035c.c., delle prestazioni rese, un'eccezione al dovere di restituzione dell'art. 2033c.c., per contrarietà al buon costume;
”.
In ragione di quanto sin qui rilevato l'opposizione deve essere rigettata.
5) Non è emerso il dolo o la colpa grave in capo alla parte opponente per addivenire ad una pronuncia ex art 96 c.p.c.
6) Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in relazione al valore della controversia e ai parametri minimi del DM n. 55 del 2014, con il dimezzamento della fase istruttoria, tenuto conto dell'attività concretamente espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione;
- condanna la parte opponente a rimborsare ad , a Controparte_2
e a le Controparte_5 Controparte_3 spese di lite, che si liquidano in € 5.634,50 per ciascuna parte, oltre 15% ex art. 2 comma 2 DM 55/14, CPA e IVA sulle somme imponibili, se non detraibile dalla parte vittoriosa, con distrazione delle spese in favore dell'Avv. Fiorenza Solaini dichiaratosi antistatario per l Controparte_14
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Milano, 16/05/2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Burza
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