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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 17/03/2025, n. 1198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1198 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno, 1^ Sezione Civile, nella persona del Dott. Mattia
Caputo, in funzione di Giudice di primo grado, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 11109/2017, avente ad oggetto: contratti bancari
TRA
(C.F.: ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: , rappresentati e difesi, giusta procura alle liti C.F._2
rilasciata su foglio separato, dall'Avv. Daniele Di Bartolo, elettivamente domiciliati per il presente giudizio presso lo studio dell'Avv. Renato
Lamberti, sito in Salerno alla via Settimio Mobilio n. 21;
- PARTE OPPONENTE
E
(P.IVA: ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Caterina
Alfano, elettivamente domiciliata per il presente giudizio presso lo studio dell'Avv. Girolamo Barbato, sito in Salerno alla via L. Cacciatore n. 21;
- PARTE OPPOSTA
E
(P.IVA: ), rappresentata da Controparte_2 P.IVA_2
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e CP_3
difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, Proc. N.R.G.A.C. 11109/2017 - Sentenza dall'Avv. Caterina Alfano, presso il cui studio, sito in Nocera Inferiore alla via Garibaldi n. 28, elettivamente domicilia;
- TERZA INTERVENTRICE/SUCCESSORE EX ART. 111 C.P.C.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da scritti difensivi e note depositate per l'udienza del 03/12/2024, tenuta con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato la (per la Parte_3
quale è stata poi aperta la procedura di liquidazione giudiziale) ed i SIg.ri e hanno proposto Parte_1 Parte_2
opposizione, la prima quale debitrice principale ed i secondo quali garanti, avverso il Decreto Ingiuntivo n. 2849/2017, con il quale sono stati ingiunti al pagamento immediatamente, in solido tra loro, in favore dell'opposta, dell'importo complessivo di € 1.049,146,27, derivante dal saldo debitore del contratto di conto corrente n. 2153, poi confluito sul n. 632153 oltre interessi come da domanda, spese e accessori del procedimento monitorio.
Parte opponente ha dedotto: che tra e la Parte_3 CP_1 [...]
sono intercorsi tre rapporti di conto corrente: Controparte_1
il n. 2153, su cui era stato concesso un affidamento di € 100.000,00, i nn.
2739 e 2740 aperti per operazioni di anticipazioni fatture e titoli SBF, il cui saldo passivo veniva addebitato sul primo dei conti correnti, il n. 2153; che quest'ultimo conto corrente alla data del 31/3/2014, in cui la predetta società ha cessato di operare sullo stesso, presentava un saldo debitore di €
701.409,38; che emerge quindi che dal 31/3/2014 al 16/11/2016, e, cioè in 31 mesi e 14 giorni, duranti i quali il conto corrente n. 2153 non è stato utilizzato, il saldo debitore dello stesso è salito da € 701.409,38 ad
1.049.146,27, aumentando, quindi, di € 347.736,89 e, quindi, con un tasso annuo pari a circa il 19,00%, quanto, nello stesso periodo, il tasso soglia oscillava tra il 16,50% ed il 15,50%; quale primo motivo di opposizione, che
Proc. N.R.G.A.C. 11109/2017 - Sentenza per il contratto di conto corrente n. 2153, che difettano i contratti di apertura del conto corrente e di affidamento;
che nel corso di tale rapporto la AN ha applicato interessi usurari;
che la AN opposta ha capitalizzato trimestralmente gli interessi debitori in violazione del divieto di anatocismo ex art. 1283 c.c., nonché addebitato commissione di massimo scoperto priva di causa e spese non pattuite;
che analoghe considerazioni si impongono per il conto corrente n. 2739 e n. 2470; che, dunque, il saldo reale dei conti correnti n. 2153.28, n. 2739.00 e n. 2740.90, intestati alla
è di gran lunga diverso da quello paventato dagli estratti Parte_3
conto inviati dalla e quest'ultima risulta, quindi, creditrice della CP_1
società debitrice principale per importi certamente inferiori rispetto agli apparenti saldi passivi dei conti correnti in parola;
che le somme così risultanti, anche alla luce di quanto emergerà dal processo, dovranno essere poi ulteriormente oggetto di compensazione con il credito che essa legittimamente può vantare a titolo di ristoro del patito danno, patrimoniale e non, e ciò unicamente in ragione della condotta illecita della opposta.
In virtù di quanto innanzi esposto la (per la quale è Parte_3
stata poi aperta la procedura di liquidazione giudiziale) ed i SIg.ri
[...]
e hanno formulato le seguenti Parte_1 Parte_2
conclusioni: accogliere l'opposizione e, per l'effetto, revocare il Decreto
Ingiuntivo n. 2849/2017; condannare la Controparte_1
alla restituzione - anche mediante compensazione con il
[...]
residuo credito vantato dalla in ogni caso, condannare la CP_1 [...]
al risarcimento degli ulteriori danni Controparte_1
che sono derivati alla società attrice, in relazione agli artt. 1337, 1338, 1366
e 1375 c.c., ed al risarcimento del danno morale ed esistenziale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2043 e 2059 c.c.; con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge.
Si costituiva in giudizio la Controparte_1
Proc. N.R.G.A.C. 11109/2017 - Sentenza deducendo: che il Tribunale di Sulmona con sentenza n.13/2017 del
19/3/2017 ha dichiarato il fallimento della società di fatto fra
[...]
, Parte_2 Controparte_4 Controparte_5
e che, dunque, il SI. Controparte_6 Controparte_7
, ancor prima della notificazione dell'opposizione, Parte_2
aveva perso la capacità processuale relativa ai propri rapporti patrimoniali;
che ogni pretesa e domanda relativa ai contratti n. 2739,00 e n. 2740,90, che non erano oggetto del ricorso per Decreto Ingiuntivo e relativamente ai quali attori sono gli opponenti, deve essere rigettata per non avere gli opponenti prodotto la copia dei suddetti contratti di conto corrente, così assolvendo al proprio onere probatorio;
che non sono stati pattuiti o applicati interessi usurari e che, trattandosi di contratti stipulati nel 2008, la commissione di massimo scoperto non va inclusa nel computo del T.E.G.; che essa ha capitalizzato gli interessi creditori e debitori con la medesima periodicità; che l'assenza della sottoscrizione della AN non determina la nullità del contratto di conto corrente, come sancito dalle Sezioni Unite
Civili con la sentenza n. 898/2018; che la commissione di massimo scoperto è munita di una sua giustificazione causale;
che le valute e le spese sono state legittimamente pattuite in contratto;
che la SI.ra Pt_1
ha sottoscritto un contratto autonomo di garanzia, ragion per cui non può sollevare contestazioni in ordine ai rapporti principali garantiti.
In virtù di quanto innanzi esposto la Controparte_1
ha formulato le seguenti conclusioni: rigettare l'opposizione e,
[...]
per l'effetto, confermare il Decreto Ingiuntivo n. 2849/2017; con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge.
Alla prima udienza il precedente G.I. onerava le parti di provvedere ad instaurare il tentativo di mediazione obbligatoria, ed a tanto provvedeva parte opponente (cfr. verbale negativo di mediazione depositato telematicamente da parte opponente il 03/7/2018).
Proc. N.R.G.A.C. 11109/2017 - Sentenza In data 10/4/2019 il presente procedimento veniva riassegnato al sottoscritto, che sospendeva la provvisoria esecutività del Decreto Ingiuntivo nei confronti della sola SI.ra , concedendo alle parti i Parte_1
termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. e veniva quindi disposta ed espletata consulenza tecnica d'ufficio contabile.
All'udienza del 05/6/2024, tenuta con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., atteso che la parte opposta aveva dichiarato che con sentenza n. 16/2024 del Tribunale di Salerno era stata dichiarata la liquidazione giudiziale della veniva dichiarata Parte_3
l'interruzione del processo.
Con ricorso depositato telematicamente il 07/6/2024 il procedimento veniva tempestivamente riassunto dai SIg.ri e Parte_1 [...]
. Parte_2
Con comparsa depositata telematicamente il 07/11/2024 si costituvia in giudizio la rappresentata da Controparte_8 CP_3
All'udienza del 03/12/2024, tenuta con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., questo Giudice assegnava la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. (60 + 20 gg.) per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
SULLA PROCEDIBILITA' DELLA DOMANDA MONITORIA
In via del tutto preliminare occorre rilevare che la domanda monitoria è procedibile, avendo gli opponenti provveduto ad espletare il tentativo di mediazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 5, comma 1 bis, D.Lgs. n.
28/2010 (cfr. verbale negativo di mediazione depositato telematicamente il 03/7/2018).
SULLA POSIZIONE DEL SIG. Parte_2
Ancora, preliminarmente, occorre esaminare la posizione del SI.
[...]
, il quale ha spiegato opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo Parte_2
n. 2849/2017, con cui è stato ingiunto al pagamento, in favore della
Proc. N.R.G.A.C. 11109/2017 - Sentenza opposta, quale garante della debitrice principale rispetto Parte_3
al quale è stato dichiarato il fallimento in estensione da parte del Tribunale di Sulmona con sentenza n. 13/2017 in data 19/9/2017, anteriormente alla notificazione del Decreto Ingiuntivo opposto.
Ciò premesso si rileva, innanzitutto, d'ufficio, ai sensi degli artt. 52 e 95 della Legge Fallimentare “ratione temporis” applicabile ai fatti di causa (in cui il fallimento del SI. è stato dichiarato nel Parte_2
2017), che la domanda di pagamento formulata dalla AN opposta in sede monitoria nei confronti del SI. è divenuta improcedibile in seguito Pt_2
all'intervenuto fallimento, dello stesso opponente.
Di conseguenza va revocato, innanzitutto, per tale ragione, il Decreto
Ingiuntivo n. 2849/2017 nei confronti del SI. . Parte_2
Invero, in tema di fallimento, la sopravvenuta dichiarazione di fallimento del debitore nel corso del giudizio di opposizione a Decreto Ingiuntivo comporta l'improcedibilità della domanda (cfr. Cass. civ. Sez. I, 14/01/2011, n. 823; cfr. anche, nell'ambito della giurisprudenza di merito, Tribunale Roma Sez.
XVII, 16/05/2018, 2019; Trib. Treviso Sez. I, 08/07/2014, id., 2019).
Infatti, alla stregua di quanto previsto dalla L. Fall., artt.
52 e 95, nell'ipotesi di dichiarazione di fallimento intervenuta nelle more del giudizio di opposizione a Decreto Ingiuntivo proposto dal debitore ingiunto poi fallito, il creditore opposto deve partecipare al concorso con gli altri creditori previa domanda di ammissione al passivo, attesa la inopponibilità, al fallimento, di un Decreto non ancora definitivo e, pertanto, privo dell'indispensabile natura di "sentenza impugnabile", esplicitamente richiesta dalla L. Fall., art. 95, comma 3, legge fallimentare, norma di carattere eccezionale, insuscettibile di applicazione analogica (cfr. Cass. Civ.
Sez. I, 12/02/2013, n. 3401; Sez. I 08/04/2016, n. 6918; Sez. I,
13/08/2008, n. 21565).
E tale improcedibilità è rilevabile d'ufficio, derivando da norme
Proc. N.R.G.A.C. 11109/2017 - Sentenza inderogabilmente dettate a tutela del principio della "par condicio creditorum" (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 13/08/2008, n. 21565 cit.).
Dunque, atteso che il SI. è stato dichiarato fallito Parte_2
nel corso del presente giudizio, ne consegue che il giudizio di opposizione va dichiarato improcedibile nei suoi confronti e, quindi, che il Decreto
Ingiuntivo n. 2849/2017 dev'essere revocato in relazione alla sua posizione.
SULLA FONDATEZZA DELL'OPPOSIZIONE DELLA Controparte_9
[...]
Fermo quanto innanzi esposto, va esaminata preliminarmente l'eccezione sollevata dalla parte opponente soltanto con le note di trattazione scritta depositate telematicamente il 22/11/2024 (cfr.) per l'udienza di precisazione delle conclusioni, di carenza di legittimazione attiva della e, pertanto, della sua mandataria, Controparte_2 CP_10
non essendo stata fornita alcuna prova dell'esistenza del contratto di
[...]
cessione del credito dalla Controparte_1
neanche in sede di costituzione dopo la notifica del ricorso in riassunzione e non potendo ritenersi evaso l'onere istruttorio in merito alla legittimazione attiva, che grava in capo al sedicente cessionario, con la mera allegazione della pubblicazione della cessione sulla Gazzetta Ufficiale.
La contestazione in ordine al difetto di titolarità attiva della terza interventrice, quale cessionaria, sollevata da parte opponente per la prima volta soltanto con le note di trattazione scritta del 22/11/2024 in vista dell'udienza di precisazione delle conclusioni, deve ritenersi ammissibile.
Invero, occorre premettere che come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (“ex multis” Cass. Civ., SS.UU., n. 2951/2016; Cass. Civ., n.
18974/2022) “La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio, è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da
Proc. N.R.G.A.C. 11109/2017 - Sentenza parte del convenuto, sicché, in coerenza, le contestazioni, da parte di quest'ultimo, della titolarità del rapporto controverso dedotta, hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che
l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, poiché, al contempo, la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile d'ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa.”.
Tanto comporta, in primo luogo, che nel caso di specie non si controverta tecnicamente di difetto di legittimazione (attiva) della parte opposta con riferimento al diritto di credito attivato mediante deposito del ricorso per
Decreto Ingiuntivo, essendo sufficiente per la sussistenza della suddetta condizione dell'azione la coincidenza tra chi si afferma di essere titolare del diritto e chi agisce processualmente per la tutela del diritto stesso;
quanto piuttosto della sussistenza o meno della titolarità del diritto di credito contestato in capo alla parte opposta e, dunque, attenendo la predetta titolarità agli elementi costitutivi ex art. 2697 c.c. della domanda, alla fondatezza della stessa.
Fatta questa premessa, quindi, la società che si afferma successore della parte originaria e assuma, quindi, di essere cessionaria di crediti bancari
“in blocco” è onerata dal fornire la prova della propria titolarità; la cessione del credito, in particolare, opera una successione nel lato attivo dell'obbligazione e trova la propria disciplina generale nell'art. 1260 c.c., ai sensi del quale il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore;
in caso di cessione in blocco di crediti, a norma dell'art. 58 T.U.B., “La banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ITna …”. Tale norma, introducendo una disciplina speciale e derogatoria rispetto a quella
Proc. N.R.G.A.C. 11109/2017 - Sentenza ordinaria di cui all'art. 1264 c.c., si pone nell'ottica di agevolare la pubblicità e l'opponibilità di trasferimenti interessanti vasti portafogli di crediti, in modo tale che la pubblicazione dell'atto di cessione, ponendosi sullo stesso piano degli oneri prescritti dalla disciplina codicistica per la notificazione dell'atto al debitore ceduto, ne realizzi di fatto il medesimo effetto di pubblicità. Nell'ipotesi di cessione di azienda bancaria e di cessione di crediti oggetto di cartolarizzazione, pertanto, la pubblicazione dell'atto di cessione sulla Gazzetta Ufficiale sostituisce a ogni effetto la notificazione dell'atto, ovvero l'accettazione da parte del debitore ceduto, con la conseguenza che, mentre secondo la disciplina ex art. 1264 c.c. è sufficiente che il cessionario provi la notificazione della cessione ovvero l'accettazione da parte del debitore, la disciplina speciale richiede semplicemente la prova che la cessione sia pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale, oltre all'iscrizione nel registro delle imprese.
In base alla disciplina speciale prevista dall'art. 58 T.U.B., la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta cessione esonera la cessionaria dalla notificazione al debitore ceduto, ma non necessariamente l'avvenuta pubblicazione può ritenersi sufficiente a fornire la prova dell'esistenza della cessione stessa, in quanto una cosa è l'avviso della cessione, un'altra è la prova della sua esistenza e del suo specifico contenuto (Cass. Civ., n.
22268/2018).
Allegare la copia dell'estratto della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, pertanto, non è da solo sufficiente a provare l'avvenuta cessione di quello specifico credito (Cass. Civ., n. 2780/2019), soprattutto tutte le volte in cui tale avviso pretenda di individuare il contenuto del contratto di cessione “in blocco”, mediante riferimento a criteri eccessivamente generici e non individualizzanti.
Costituisce inoltre principio ormai consolidato (“ex multis” Cass. Civ., n.
24978/2020) quello secondo cui “La parte che agisca affermandosi
Proc. N.R.G.A.C. 11109/2017 - Sentenza successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del D.lgs. n. 385 del 1993, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta”.
Inoltre di recente la Suprema Corte, con ordinanza n. 21821/2023 ha ulteriormente chiarito che “In definitiva, in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, sicché, ove i crediti ceduti sono individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data ed alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze in conformità alle istruzioni di vigilanza della AN
d'IT, il giudice di merito ha il dovere di verificare se, avuto riguardo alla natura del credito, alla data di origine dello stesso e alle altre caratteristiche del rapporto, quali emergono delle prove raccolte in giudizio, la pretesa azionata rientri tra quelle trasferite alla cessionaria o sia al contrario annoverabile tra i crediti esclusi dalla cessione.”.
Più di recente, poi, è intervenuta l'ordinanza n. 17944 della Terza
Sezione Civile della Corte di Cassazione (confermata dall'ordinanza n.
3405/2024), la quale si segnala per avere risolto in modo chiaro gli aspetti relativi all'onere della prova circa la titolarità attiva in capo alla parte che assume di essere cessionaria del credito oggetto di ingiunzione (o,
Proc. N.R.G.A.C. 11109/2017 - Sentenza eventualmente, di esecuzione forzata).
Con la pronuncia indicata la Suprema Corte ha così statuito: “Il ricorrente contesta il rigetto del motivo di opposizione con il quale egli aveva contestato la legittimazione sostanziale della società intimante, la quale assume di avere acquistato la titolarità del credito oggetto dell'intimazione, in origine spettante a __ - , in base ad una serie di cessioni successive
(precisamente: da poi da questa a quest'ultima all'intimante " ). ., .. , infine sostiene che la corte d'appello avrebbe erroneamente ritenuto sufficiente, a tal fine, che egli fosse semplicemente stato reso edotto delle suddette cessioni, pur in mancanza di una effettiva prova delle stesse, nonché della prova che il credito intimato rientrasse tra quelli oggetto dell'operazione di cessione in blocco da ultimo intervenuta in favore della società intimante. Il motivo è fondato.
1.1 Nella motivazione della sentenza impugnata, la corte d'appello, nella sostanza, si limita a dare atto della sussistenza di adeguata prova della avvenuta notificazione al debitore ceduto delle cessioni che si assumono intervenute con riguardo al credito oggetto del precetto opposto, ai sensi dell'art. 1264 e.e. e dell'art. 58 del decreto legislativo 1 ° settembre 1993 n. 385 {T.U.B.). In tal modo, si finisce però per confondere il requisito della "notificazione" della cessione al debitore ceduto, necessario ai fini dell'efficacia della cessione stessa nei confronti di quest'ultimo e dell'esclusione del carattere liberatorio dell'eventuale pagamento dal medesimo effettuato in favore del cedente, con la prova dell'effettiva avvenuta stipulazione del contratto di cessione
e, quindi, dell'effettivo trasferimento della titolarità di quel credito, prova necessaria per dimostrare l'effettiva legittimazione sostanziale ad eSIerlo da parte del preteso cessionario, laddove tale qualità sia contestata dal debitore ceduto. 1.2 Essendo stati, in proposito, richiamati alcuni precedenti di questa stessa Corte in cui sembrerebbe in qualche modo adombrato che la pubblicazione, da parte della banca cessionaria, nella
Proc. N.R.G.A.C. 11109/2017 - Sentenza Gazzetta Ufficiale, della notizia di un'operazione di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58, comma 2, del decreto legislativo 1 ° settembre 1993 n. 385 {T.U.B.) costituisca di per sé prova della cessione, la
Corte ritiene opportuno effettuare le seguenti precisazioni. In linea generale, ai fini della prova della cessione di un credito, benché non sia di regola necessaria la prova scritta, di certo non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art. 1264 e.e., quanto meno nel caso in cui sul punto il debitore ceduto stesso abbia sollevato una espressa e specifica contestazione, trattandosi, in sostanza, di una mera dichiarazione della parte interessata. Tale principio vale, ovviamente, in qualunque forma sia avvenuta la cessione e in qualunque forma sia avvenuta la relativa notificazione da parte del cessionario al ceduto;
quindi, almeno di regola, anche se la cessione sia avvenuta nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati
e la notizia della cessione sia eventualmente stata data dalla banca cessionaria mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B. I precedenti di questa Corte in cui pare farsi riferimento alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della notizia della cessione quale prova della stessa, vanno rettamente intesi. Sul punto, si deve certamente condividere, in diritto, quanto già espressamente e ripetutamente affermato nei vari precedenti in cui si è precisato che «una cosa è l'avviso della cessione - necessario ai fini dell'efficacia della cessione - un'altra la prova de/l'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova
l'esistenza di quest'ultima» (così espressamente Cass., Sez. 3, Ordinanza
Proc. N.R.G.A.C. 11109/2017 - Sentenza n. 22151 del 05/09/2019; cfr. già in precedenza Cass., Sez. 1, Sentenza n.
5997 del 17/03/2006, Rv. 588138 - 01, secondo cui: «l'art. 58, secondo comma, del d. lgs. 1 ° settembre 1993, n. 385, nel testo originario, applicabile
"ratione temporis' ha inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa ne confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella
Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti;
tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 e.e., può essere validamente surrogato da questi ultimi e, segnatamente, dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma, e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio;
esso, comunque, è del tutto estraneo al perfezionamento della fattispecie traslativa, in quanto rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente»), ovvero, più specificamente, che «la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un
'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art.
58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta» {Cass., Sez. 6 - 1,
Ordinanza n. 24798 del 05/11/2020, Rv. 659464 - 01; Sez. 1, Sentenza n.
4116 del 02/03/2016, Rv. 638861 - 01). Va tenuto presente che: a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b)
Proc. N.R.G.A.C. 11109/2017 - Sentenza opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B. Sulla base di tali ultime puntualizzazioni, si può certamente confermare, in primo luogo, che, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58
T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise
e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum): il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse
Proc. N.R.G.A.C. 11109/2017 - Sentenza consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo;
cfr. sul punto, di recente, per un caso in cui tale riconducibilità è stata esclusa in concreto, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del 05/04/2023, che risulta in corso di massi mazione). Diverso è, però, il caso in cui (come certamente accaduto nella specie) sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione: in questo caso, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova
e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera "notificazione" della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco. D'altra parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione. In tali casi, la questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da parte del giudice del merito
e detto accertamento, come è ovvio, se sostenuto da adeguata motivazione,
Proc. N.R.G.A.C. 11109/2017 - Sentenza non sarà sindacabile in sede di legittimità.”.
Inoltre la Corte di Cassazione, Sezione III, con ordinanza n. 20597 del 2022 ha poi sancito che “La prova del fatto costitutivo del credito, pertanto, spetta al creditore opposto (Cass. 19/10/2015, n. 21101) il quale, peraltro, puo' avvalersi di tutti gli ordinari mezzi previsti dalla legge (Cass. 11/03/2011, n.
5915; Cass. 03/03/2009, n. 5071), compresa la mancata contestazione, in tutto o in parte, ad opera dell'opponente (convenuto sostanziale) del fatto invocato dal creditore opposto a sostegno della pretesa azionata. E', infatti, onere del convenuto (e, nel caso di decreto ingiuntivo, dell'opponente), quello di prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda: dal mancato assolvimento di tale onere discende che i fatti non contestati si ritengono non controversi e non richiedenti specifiche dimostrazioni (Cass.
16/12/2010, n. 25516), essendo tuttavia necessario, a tal fine, che il fatto sia esplicitamente ammesso ovvero che la difesa dell'opponente sia stata impostata su circostanze incompatibili con il disconoscimento (Cass.
17/11/2003, n. 17371).
La non contestazione del convenuto costituisce un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e dovrà, perciò, ritenerlo sussistente, in quanto
l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti (ex plurimis, Cass. 23/03/2022,
n. 9439; Cass. 17/06/2016, n. 12517; Cass., 09/03/2012, n. 3727; Cass.
05/03/2009, n. 5356).”.
Dai principi di diritto di cui sopra emerge, dunque, che se la contestazione in ordine al difetto di titolarità (attiva o passiva) del rapporto controverso oggetto di causa costituisce una mera “difesa”, come tale suscettibile di essere sollevata in qualsiasi stato e grado del processo, essa va comunque
Proc. N.R.G.A.C. 11109/2017 - Sentenza coordinata con il principio di non contestazione.
Orbene, nel caso di specie non può revocarsi in dubbio che la in nome e per conto di Controparte_10 Controparte_2
abbia allegato specificamente le circostanze relative alla intervenuta stipulazione del contratto cessione del credito azionato in via monitoria in favore dell'opposta-cessionaria in data 20/12/2018 con
[...]
e di avere dato pubblicità a tale cessione “in Controparte_1
blocco” mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 151 del 23/12/2017 fin dal deposito della comparsa di intervento in data 04/6/2021 (cfr.).
A fronte di tale allegazione, puntuale e specifica, la parte opponente non ha sollevato alcuna contestazione, neppure generica, fino alle note di trattazione scritta del 22/11/2024 (cfr.), formulando invece contestazioni attinenti esclusivamente alla illegittimità delle condizioni contrattuali ed economiche applicate nel contratto di prestito il cui saldo creditore è stato oggetto di ingiunzione, procedendo finanche a svolgere le operazioni peritali in sede di C.T.U. cona la suddetta in nome e per conto di Controparte_10 [...]
Si tratta, a ben vedere, di un comportamento processuale Controparte_2
ad avviso di questo Giudice del tutto incompatibile con la contestazione della titolarità del diritto di credito in capo all'opposta, atteso che tali doglianze, rivolte proprio nei confronti della terza interventrice, presuppongono quale contraddittore quest'ultima, in tal modo riconoscendo, sia pure implicitamente, che quest'ultima fosse titolare del diritto di credito attivato mediante procedimento monitorio.
Da qui, dunque, l'infondatezza dell'eccezione relativa al difetto di titolarità del diritto di credito in capo all'opposta.
Peraltro, a tutto voler concedere, l'eventuale carenza di titolarità del diritto di credito in capo alla terza interventrice risulterebbe del tutto irrilevante ai fini della decisione del presente giudizio, atteso che in ogni caso esso
Proc. N.R.G.A.C. 11109/2017 - Sentenza resterebbe in capo alla originaria opposta Controparte_1
[...]
Ad ogni modo, in considerazione di quanto innanzi esposto, deve ritenersi che titolare del diritto di credito oggetto di ingiunzione sia divenuta la e per essa la porcuratrice Controparte_2 CP_3
Fermo quanto innanzi esposto con riguardo alla posizione dell'opponente SI. , è ora possibile passare a scrutinare l'opposizione spiegata Pt_2
dalla SI.ra . Pt_1
All'udienza del 28/11/2019 l'opponente SI.ra ha dedotto la Pt_1
nullità della fideiussione da lei rilasciata e posta fondamento del ricorso monitorio, in quanto contenente agli articoli 2), 6) e 8), le clausole di cui all'Accordo ABI del 2003 ritenute anticoncorrenziali dalla AN d'IT con provvedimento n. 55 del 2005; con la conseguenza che, essendo stato il ricorso monitorio iscritto a ruolo l'11/9/2017, ben sei mesi dopo il termine decadenziale di cui all'articolo 1957 c.c., decorrente dal 04/8/2016, data in cui l'opposta l'ha diffidata al rientro della debitoria, sarebbe incorsa in decadenza.
Innanzitutto, trattandosi di “quaestio nullitatis”, come tale suscettibile di essere fatta valere in ogni stato e grado del processo ex art. 1421 c.c., la doglianza di parte opponente circa la nullità parziale del contratto di mutuo fondiario da essa stipulato con la AN opposta per violazione dell'articolo
2 della Legge n. 287/1990, perché contenente pattuizioni ritenute anticoncorrenziali dalla AN d'IT, è ammissibile è va scrutinata.
La doglianza di parte opponente è infondata e va respinta.
Come è noto, la nullità delle fideiussioni di cui parte opponene chiede la declaratoria, secondo la giurisprudenza dalla stessa invocata, rinviene il proprio fondamento nella circostanza di fatto che le fideiussioni agli atti di causa contengano le tre clausole di cui al modello di fideiussione “omnibus”, predisposto dall'A.B.I. nel 2003, la cui applicazione uniforme è stata
Proc. N.R.G.A.C. 11109/2017 - Sentenza ritenuta contraria al principio della libera concorrenza, con provvedimento della AN d'IT n. 55/2005. In particolare, sono state ritenute violatrici della normativa anticoncorrenziale le clausole 2), 6) ed 8) del predetto schema contrattuale che prevedono, rispettivamente: la “reviviscenza” dell'obbligazione di garanzia, per cui il garante è tenuto “a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”; la “rinuncia” ai termini, di cui all'art. 1957 c.c. in forza del quale “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato”; l'”insensibilità” ai vizi del titolo: “qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”.
Nella sostanza, dunque, gli articoli 2) e 8) comportano la permanenza dell'obbligazione di garanzia, a fronte delle vicende estintive e delle cause di invalidità, potenzialmente riguardanti il pagamento del debitore o la stessa obbligazione principale garantita, potendosi, di fatto, assommare in una cumulativa dicitura di clausole di “sopravvivenza”.
A fronte di una siffatta contestazione circa la validità del contratto di garanzia personale sottoscritto dall'opponente – nel caso di specie, si ribadisce, ammissibile – spetta comunque al Giudice verificare la fondatezza della doglianza sulla base del principio generale dell'onere della prova di cui all'articolo 2697 c.c., secondo cui incombe su chi deduce una circostanza in giudizio, cioè nella vicenda in esame la nullità delle fideiussioni per violazione dell'articolo 2 della Legge n. 287/1990 in quanto conenenti clausole riproduttive dello schema “A.B.I.” stigmatizzato dalla AN d'IT
Proc. N.R.G.A.C. 11109/2017 - Sentenza quale Autorità tutoria con il provvedimento n. 55 del 2005: dunque, in base al principio dell'onere della prova incombe sulla parte che chiede la pronuncia di accertamento e declaratoria della nullità provarne i fatti costitutivi, mediante produzioni documentali rituali e tempestive.
Sul punto, infatti, si richiama qui il precedente reso dal Tribunale di Milano,
Sez. XIV, con sentenza n. 294/2022 in una vicenda del tutto analoga a quella oggetto di causa, che si è espressa nei seguenti termini: “Quanto alla domanda di nullità, è, anzitutto, noto che le clausole dello schema ABI, ritenute da AN d'IT sbocco dell'intesa illecita, sono le seguenti: la n. 2
(c.d. clausola di reviviscenza); la n. 6 (clausola di rinuncia ai termini ex art.1957 cc) e la n. 8 (c.d. clausola di sopravvivenza). Attraverso tali articoli, la AN d'IT ha ritenuto che A.B.I. abbia previsto, per la fideiussione omnibus, disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'art. 2, comma 2, lettera a), della legge n.
287/90, avendo scopo precipuo di addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa. Giova subito osservare che la Suprema Corte, con la recente pronuncia n. 41994/2021, a sezioni unite, nell'ammettere la cd tutela reale, cioè la sanzione della nullità, accanto alla tutela meramente risarcitoria per equivalente, per il caso di violazione della disciplina antitrust in questione, ha ritenuto che si configuri qui mera nullità parziale, limitata, cioè, alle sole clausole contrattuali illecite, sul rilievo per cui tale nullità meglio si contempera col principio generale di conservazione del negozio giuridico.
Secondo la citata pronuncia, l'estensione della nullità che colpisce la parte o la clausola all'intero contratto ha portata eccezionale, ed è a carico di chi ha interesse a far cadere del tutto l'assetto di interessi programmato fornire la prova dell'interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla, restando precluso al giudice di rilevare d'ufficio l'effetto estensivo della
Proc. N.R.G.A.C. 11109/2017 - Sentenza nullità parziale all'intero contratto (così a par. 2.15.1). Tale prova consiste, poi, nella dimostrazione che “la porzione colpita da invalidità non ha un'esistenza autonoma, né persegue un risultato distinto, ma è in correlazione inscindibile con il resto, nel senso che i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità
(ivi, par. 2.15.2). Nel caso concreto, peraltro, si può ben ritenere, sotto il profilo logico indiziario - in mancanza di rigorosa allegazione e prova del contrario - che il fideiussore avrebbe in ogni caso prestato la garanzia, anche senza le clausole anzidette, dovendosi ritenere portatore di un interesse economico al finanziamento bancario, che spiega, appunto, il consenso alla prestazione di garanzia. Premesso che non rileva la questione circa la qualificazione giuridica del negozio in parola come contratto autonomo di garanzia - trattandosi di profilo di dedotta nullità speciale per attuazione dell'intesa a monte, restrittiva della libera concorrenza, in violazione, dunque, di norma imperativa, dettata a tutela del mercato in senso oggettivo, quale limite all'autonomia negoziale nella determinazione del contenuto del contratto, “nei limiti imposti dalla legge”, ex art.1322 primo comma cc - occorre sottolineare che la fideiussione omnibus per cui è lite risulta stipulata in data 21.12.2010, cioè a distanza di oltre cinque anni dal provvedimento n. 55/2005 della AN d'IT, che costituisce prova privilegiata solo in relazione alla sussistenza del comportamento accertato o della posizione rivestita sul mercato e del suo eventuale abuso; per contro, il provvedimento anzidetto non costituisce prova idonea dell'esistenza dell'intesa restrittiva della concorrenza con riguardo alla fideiussione in parola, stipulata in un periodo rispetto al quale nessuna indagine risulta essere stata svolta dall'autorità di vigilanza, la cui istruttoria ha - com'è noto - coperto un arco temporale compreso tra il 2002 ed il maggio 2005. Poiché il provvedimento n. 55/2005 della AN d'IT vale quale prova
Proc. N.R.G.A.C. 11109/2017 - Sentenza privilegiata soltanto con riferimento alle fideiussioni prestate nel periodo di tempo oggetto di esame della AN medesima, parte attrice è, pertanto, onerata dell'allegazione e della dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie d'illecito concorrenziale dedotto in giudizio, di cui all'art. 2 della legge n. 287/90. Di ciò, tuttavia, l'attore ****** non ha dato prova alcuna, non avendo neppure depositato la seconda memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c., né depositato documento o, quindi, articolato mezzi di prova volti a dimostrare che nel 2010 un numero SInificativo di istituti di credito, all'interno del medesimo mercato, avrebbe coordinato la propria azione al fine di sottoporre alla clientela dei modelli uniformi di fideiussione per operazioni specifiche in modo da privare quella stessa clientela del diritto ad una scelta effettiva e non solo apparente tra prodotti alternativi e in reciproca concorrenza. Manca, dunque, la prova di un'intesa, anteriore o coeva alla stipulazione della garanzia qui considerata, avente come oggetto o per effetto quello di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale degli impieghi bancari attraverso la fissazione di specifiche condizioni contrattuali in materia di garanzie fideiussorie.”.
Applicando tali principi al caso di specie ne deriva che, essendo stata la garanzia posta a fondamento del ricorso monitorio sottoscritta dalla SI.ra in data 24/4/2008, poi aumentata il 07/12/2009 fino alla Pt_1
concorrenza dell'importo massimo garantito di € 120.000,00, poi il
08/4/2011 fino all'importo massimo garantito di € 420.000,00, poi il
05/5/2011 fino all'importo massimo garantito di € 1.070.000,00 (cfr. all. 5 della produzione della fase monitoria), in un momento di gran lunga successivo rispetto a quello oggetto di istruttoria di LI (2002-2005), il provvedimento della AN d'IT n. 55/2005 pure ritualmente prodotto da parte opponente, non spiega in relazione ad essa alcuna efficacia probatoria – tanto meno privilegiata –, di talché l'opponente avrebbe dovuto,
Proc. N.R.G.A.C. 11109/2017 - Sentenza onde suffragare la sua doglianza, depositare documenti o articolare richieste di prova volte a dimostrare che nel 2008 un numero SInificativo di Istituti di credito, all'interno del medesimo mercato, avrebbe coordinato la propria azione al fine di sottoporre alla clientela dei modelli uniformi di fideiussione per operazioni specifiche in modo da privare quella stessa clientela del diritto ad una scelta effettiva e non solo apparente tra prodotti alternativi e in reciproca concorrenza. Prova, questa, che non può ritenersi fornita mediante il deposito degli schemi di fideiussione negli anni successivi a quelli oggetto di accertamento da parte della AN d'IT (2008-2011), essendo stati tali documenti prodotti tardivamente dall'opponente, solo con la comparsa conclusionale del 03/2/2025, oltre il maturare delle preclusioni istruttorie di cui alla memoria ex art. 183, comma 6,
n. 2), c.p.c. “ratione temporis” applicabile e, come tali, inammissibili.
Manca, dunque, la prova di un'intesa, anteriore o coeva alla stipulazione della garanzia qui considerata, avente come oggetto o per effetto quello di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale degli impieghi bancari attraverso la fissazione di specifiche condizioni contrattuali in materia di garanzie fideiussorie.
Inoltre, quanto all'asserita decadenza della AN in relazione al disposto dell'articolo 1957 c.c., deve osservarsi come tale eccezione, in senso stretto, sia stata proposta tardivamente da parte opponente solo con l'istanza del 27/11/2019, laddove avrebbe dovuto essere fatta valere con l'atto di citazione opposizione e, come tale, è inammissibile
(cfr. Cass. Civ., Sez. III, n. 8023/2024).
Con le note di trattazione scritta depositate telematicamente il 05/5/2022
(cfr.) la SI.ra ha dedotto per la prima volta di rivestire lo status di Pt_1
“consumatore” ai fini dell'applicazione, nei suoi confronti, della tutela consumeristica di cui al D.Lgs. n. 206/2005 e, pertanto, che la pattuizione
Proc. N.R.G.A.C. 11109/2017 - Sentenza di cui all'articolo 6) della garanzia personale da lei rilasciata, laddove deroga al disposto di cui all'articolo 1957 c.c. sarebbe vessatoria e, dunque, affetta da nullità, poiché limitatrice della possibilità di sollevare eccezioni;
con la conseguenza che, stante l'invalidità della suddetta clausola, la AN opposta sarebbe incorsa in decadenza ai sensi dell'articolo 1957 c.c.
Anche questa doglianza è infondata e va respinta: infatti, per le medesime ragioni di cui sopra l'eccezione di decadenza consequenziale alla lamentata nullità parziale del contratto di garanzia personale sottoscritto dalla SI.ra costituisce un'eccezione in senso stretto o propria e, come tale, Pt_1
essendo stata sollevata solo con le note di trattazione scritta del
05/5/2022, peraltro dopo che erano anche spirati i termini per il deposito delle memorie istruttorie ex art. 183, comma 6, nn. 1) e 2),
c.p.c., deve considerarsi tardiva e, come tale, inammissibile (cfr. Cass.
Civ., Sez. III, n. 8023/2024).
Infine, parte opponente ha dedotto che il credito azionato in via monitoria, derivante dal contratto di conto corrente n. 2153 stipulato dalla debitrice principale (rispetto alla quale è stata aperta in corso di Parte_3
causa la procedura di liquidazione giudiziale) sarebbe il risultato di condizioni economiche illegittime e, dunque, di addebiti non dovuti a titolo di interessi usurari, anatocismo, commissioni e spese non pattuite.
Il motivo di opposizione è infondato e va respinto.
Invero, dalla lettura del contratto di conto corrente il cui saldo creditore è stato oggetto di ingiunzione (cfr. all. 1 della produzione della fase monitoria) risultano validamente pattuite per iscritto le condizioni economiche, e segnatamente la pari periodicità (trimestrale) di capitalizzazione degli interessi, il saggio ultralegale degli interessi debitori, la commissione di massimo scoperto e le varie voci di spese.
Inoltre, questo Giudice ritiene di dover fare proprie le risultanze cui è pervenuto il C.T.U. nominato, in quanto esse appaiono immuni da vizi di
Proc. N.R.G.A.C. 11109/2017 - Sentenza ordine logico e metodologico (come dimostra, peraltro, che di fatto nessuna delle parti ha formulato osservazioni controdeduttive avverso la stessa), oltre che pienamente rispettose delle norme “ratione temporis” applicabili ai fatti di causa e dei documenti ritualmente prodotti dalle parti.
Orbene, il professionista nominato ha accertato che che il T.E.G. applicato dalla è sempre risultato CP_1 Controparte_1
contenuto entro i limiti di cui alla Legge n. 108/1996 e successivi Decreti
Ministeriali, escludendo così qualsivoglia usurarietà degli interessi.
In conclusione, dunque, il C.T.U. ha appurato che il saldo del rapporto di conto corrente n. 632153.34 (già n. 2153.28) alla data del 16/11/2016 è corrispondente a quello risultante dalle scritture contabili della CP_1
opposta, pari ad € 1.049.146,27 a debito della società correntista, secondo quanto riscontrabile dall'estratto di conto corrente.
Alla luce di quanto innanzi esposto consegue che l'opposizione è infondata e va rigettata e, per l'effetto, il Decreto Ingiuntivo n. 2849/2016 va confermato nei confronti della SI.ra e, stante il disposto dell'articolo Parte_1
653, comma 1, c.p.c., va dichiarato esecutivo.
SUL REGIME DELLE SPESE DI LITE
Nei rapporti processuali con il SI. , atteso che Parte_2
nei suoi confronti il giudizio di opposizione è stato dichiarato improcedibile per la declaratoria di fallimento dello stesso e che, dunque, non è stata vagliata nel merito la fondatezza della domanda monitoria, sussistono “le altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” di cui all'articolo 92, comma 2,
c.p.c., come risultante all'esito della sentenza n. 77/2018 della Corte
Costituzionale, per compensare integralmente le spese di lite con la parte opposta e la terza interventrice.
Nei rapporti processuali con la SI.ra le spese seguono Parte_1
il criterio generale della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. e, stante il rigetto dell'opposizione, sono poste a carico di e, Parte_1
Proc. N.R.G.A.C. 11109/2017 - Sentenza considerate la natura, il valore (€ 1.049.146,27 – pari a quello del monitorio)
e la complessità delle questioni (media), in assenza di nota spese si liquidano in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 (così come modificato con D.M. n. 147/2022) in complessivi € 18.977,00 a titolo di compensi professionali (di cui € 2.955,00 per la fase di studio;
€ 1.976,00 per la fase introduttiva;
€ 8.797,00 per la fase istruttoria/trattazione €
5.209,00 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A.
Per le medesime ragioni anche le spese di C.T.U., così come liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico della SI.ra Pt_1
.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) Dichiara improcedibile il giudizio di opposizione nei confronti di e, per l'effetto, revoca nei suoi confronti il Parte_2
Decreto Ingiuntivo n. 2849/2017;
2) Compensa integralmente le spese di lite tra , Parte_2
e Controparte_1 [...]
e e per essa Controparte_1 Controparte_2
CP_3
3) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, proposta da e, Parte_1
per l'effetto, conferma nei suoi confronti il Decreto Ingiuntivo n.
2849/2017 e lo dichiara esecutivo;
4) Condanna al pagamento, in favore della Parte_1 [...]
e per essa la rappresentante delle spese CP_2 CP_3
di lite, che si liquidano in complessivi € 18.977,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A.;
Proc. N.R.G.A.C. 11109/2017 - Sentenza 5) Pone definitivamente le spese di C.T.U. a carico di . Parte_1
Così deciso in Salerno il 17/3/2025
Il Giudice Dott. Mattia Caputo
Proc. N.R.G.A.C. 11109/2017 - Sentenza