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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 29/07/2025, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione Civile – Procedure Concorsuali riunito in camera di consiglio e così composto: dott.ssa Annalisa Gualtieri presidente, dott. Lorenzo Sandulli giudice delegato - relatore, dott. Raffaele Iannucci giudice, esaminati gli atti del procedimento unitario n. 5/2025, promosso dal ricorrente (c.f. , Parte_1 CodiceFiscale_1
per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale e in subordine della liquidazione controllata della società resistente (c.f. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
l.r.p.t., con sede in Cassino (Fr), Corso della Repubblica n. 16; verificata la rituale instaurazione del contraddittorio;
letta la memoria difensiva depositata dalla società resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso, in quanto infondato in fatto e in diritto;
ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art. 27 co. 2 ccii avendo la società resistente la sede legale nel circondario di questo Tribunale;
considerato che
la società resistente è qualificabile come imprenditore commerciale, svolgendo attività di somministrazione al pubblico di cibo e bevande;
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 16.7.2025, tenutasi davanti al giudice relatore e udita la relazione di quest'ultimo; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Il ricorso, nella parte in cui è stata chiesta l'apertura della liquidazione controllata della società resistente, è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
Invero, la società resistente nel costituirsi in giudizio ha depositato, seppur tardivamente, gli ultimi tre bilanci di esercizio (2022, 2023, 2024), attendibili quanto meno in termini generali, da cui si evince trattarsi di impresa sicuramente minore (la debitoria è di euro 69.000,00 circa, ben inferiore rispetto al requisito di euro 500.000,00, oltre il quale non potrebbe essere considerata impresa minore), che non può essere sottoposta a liquidazione giudiziale, semmai a liquidazione controllata sussistendone i presupposti.
Venendo all'esame di tali presupposti, ricorre in primo luogo la legittimazione del ricorrente, il quale ha dimostrato di vantare un credito portato da titolo giudiziale, vale a dire la sentenza di questo Tribunale n. 786/2024 (r.g.c.n. 2986/2018), che ha condannato la resistente al pagamento in favore del primo dell'importo di euro 2.500,00, oltre accessori;
il ricorrente nel ricorso ha pure menzionato altri crediti vantati nei confronti della resistente, come risulta dalla documentazione allegata.
Sussiste, altresì, il requisito della debitoria minima, pari ad euro 50.000,00 in presenza della quale può essere aperta la liquidazione controllata (cfr. art. 268. co. 2, secondo periodo, ccii).
Al riguardo, come si evince dalla relazione tecnica del 26.5.2025 allegata dalla resistente, anche a voler escludere la debenza di euro 28.238,00 nei riguardi di un fornitore, la cui fattura non sarebbe più esigibile, residua pur sempre l'importo di euro 9.537,00 per debiti verso soci. A tale importo bisogna aggiungere quello di euro 24.357,77 nei riguardi dell'Agenzia delle Entrate e quello di euro 7.899,79 nei riguardi dell'Inps, come si evince dalle informative trasmesse dai suddetti enti;
in più, non può trascurarsi il debito nei riguardi del ricorrente, da questi documentato e riportato nel ricorso, pari ad euro 10.018,83 sulla scorta di tre titoli giudiziali: il primo già menzionato, funzionale a giustificare la legittimazione del ricorrente, nonché gli altri due che vanno a comporre la debitoria complessiva (decreto di rigetto n. 6968/2019, r.g.c.n. 2986/2018, per euro 2.055,00 oltre accessori;
nonché
l'ordinanza di rigetto del reclamo del 17.7.2019, r.g.c.n. 1688/2019, per euro 1.823,00 oltre accessori). In definitiva, il totale dei debiti risultante dall'istruttoria risulta pari ad euro
51.813,19, superando, quindi, la soglia minima sopraindicata.
La società resistente versa, altresì, in stato di insolvenza, non essendo più in grado di adempiere alle obbligazioni assunte, come si desume dai seguenti elementi: il mancato rinvenimento di beni e/o liquidità della società, nonostante le ricerche espletate dal creditore ex art. 492 bis cpc;
nonché il protratto inadempimento del credito vantato dal ricorrente, dovendo precisarsi che l'offerta banco iudicis, di euro 5.658,47, rifiutata dal ricorrente, non può considerarsi satisfattiva dell'intera pretesa portata dai tre titoli giudiziali.
Da ultimo, irrilevante ai fini della presente decisione è la relazione tecnica di parte resistente del 26.5.2025, a tenore della quale non vi sarebbero beni da liquidare, da cui deriverebbe la carenza di interesse ad aprire la procedura concorsuale minore. Detta considerazione richiama l'art. 268 co. 3 ccii, secondo cui “quando la domanda è proposta da un creditore nei confronti di un debitore persona fisica non si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'OCC, su richiesta del debitore, attesta che non è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori neppure mediante l'esercizio di azioni giudiziarie”. Orbene, dal momento che la figura della liquidazione controllata è rivolta tanto alle imprese societarie, quanto agli imprenditori individuali persone fisiche, la disposizione in questione, essendo inserita nella disciplina della liquidazione controllata e riguardando solo le persone fisiche, non può estendersi analogicamente al caso di specie;
inoltre, nulla esclude la possibilità di un ricavato a seguito dell'esercizio di azioni giudiziarie, ipotesi non approfondita nella relazione di parte resistente.
Tutto ciò premesso, verificata la sussistenza dei presupposti previsti dagli artt. 268 e 269 ccii per aprire la procedura di liquidazione controllata nei riguardi dell'impresa societaria minore, resistente;
rilevato che, quanto alla durata della procedura di liquidazione, questa può essere chiusa una volta terminata la fase liquidatoria e dopo il compimento del riparto finale, nonché nei casi espressamente previsti dall'art. 233 ccii, letto in combinato disposto con quanto previsto dall' art. 216 ccii;
visti gli artt. 268 e 269 e ss. ccii;
P.Q.M.
dichiara aperta la liquidazione controllata della società resistente (c.f. Controparte_1
), in persona del l.r.p.t., con sede in Cassino (Fr), Corso della Repubblica n. 16; P.IVA_1
NOMINA
Giudice delegato il dott. Lorenzo Sandulli,
NOMINA
Liquidatore il Dott. , con studio in Cassino (Fr), pec;
Persona_1 Email_1
ORDINA al debitore di depositare entro sette giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori nella cancelleria delle procedure concorsuali di questo Tribunale;
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine perentorio di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, da predisporre ai sensi dell'art. 201 ccii;
ORDINA la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, avvertendo che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo che sarà posto in esecuzione a cura del Liquidatore;
AVVERTE che dalla data di deposito della domanda resta sospeso, ai soli fini del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855 cc;
che non sono compresi nella liquidazione i soli beni di cui all'art. 268 co. 4 ccii, come di seguito indicati: a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 cpc;
b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia;
c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 cc;
d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge;
che alla liquidazione controllata si applicano in quanto compatibili le disposizioni dell'art. 143 ccii in merito alla legittimazione per i rapporti processuali e degli artt. 150 e 151 ccii in ordine al divieto di azioni esecutive e cautelari individuali dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione e all'apertura del concorso tra i creditori con il conseguente necessario accertamento dei crediti e dei diritti;
AVVERTE il debitore che ai sensi dell'art. 282 ccii l'esdebitazione opererà di diritto a seguito del provvedimento di chiusura della procedura o, anteriormente, decorsi quattro anni dall'apertura in presenza delle condizioni di cui all'art. 282 ccii e in assenza delle condizioni ostative di cui all'art. 280 ccii sulle quali dovrà riferire il Liquidatore, ed è dichiarata con decreto motivato del tribunale;
DISPONE CHE IL AT
- entro 2 giorni dalla comunicazione della nomina depositi in cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis,
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 come previsto dall'art. 270 co. 3 ccii;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 271 ccii;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione completi l'inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione in ordine ai tempi e modi della liquidazione, depositandolo entro lo stesso termine in Cancelleria per l'approvazione da parte del GD, avvertendo che il programma di liquidazione deve essere redatto in modo da assicurare la ragionevole durata della procedura;
- scaduto il termine assegnato ai creditori, predisponga il progetto di stato passivo e lo comunichi agli interessati attenendosi a quanto previsto dall' art. 273 ccii;
- eserciti, o se pendenti, prosegua ogni azione prevista dalla legge a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti nonché quelle dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice civile, richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione del giudice delegato;
- provveda con sollecitudine a verificare l'esistenza di contratti pendenti e ad assumere le decisioni previste dall'art. 270 co. 6 ccii;
- riferisca sull'esecuzione del programma di liquidazione e sull'andamento della procedura, mediante il deposito di relazioni semestrali, con avvertimento che il mancato deposito costituisce causa di revoca dell'incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso;
- riferisca, con apposita relazione da depositare entro il termine del terzo anno dall'apertura della procedura, in merito alla ricorrenza delle condizioni: di cui all'art. 280 e 282 co. 2 ccii ai fini dell'esdebitazione;
AVVERTE IL AT
che ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione;
che si applicano le disposizioni sulle vendite previste per la liquidazione giudiziale in quanto compatibili;
che eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo dovrà essere chiesto al giudice di ordinare la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo;
che terminata l'esecuzione, dovrà presentare al giudice il rendiconto e, solo in seguito alla sua approvazione, si potrà procedere alla liquidazione del compenso del liquidatore;
che dovrà procedere alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l'ordine di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare al debitore e ai creditori, assegnando termine non superiore a 15 giorni per osservazioni, in assenza delle quali, comunicherà il progetto di riparto al giudice per l'autorizzazione all'esecuzione; che in presenza di contestazioni sul progetto di riparto, dovrà verificare la possibilità di componimento, apportandovi le modifiche che ritiene opportune, dovendo diversamente rimettere gli atti al giudice delegato, il quale provvederà con decreto motivato, reclamabile ai sensi dell'articolo 124 ccii;
ORDINA che a cura del Liquidatore sia eseguita la trascrizione della presente sentenza su tutti gli immobili di proprietà del debitore e sui beni mobili registrati;
AUTORIZZA la prenotazione a debito ai sensi dell'art. 146 D.P.R. 115/2002 delle spese relative alla presente sentenza;
DISPONE che a cura del Liquidatore la presente sentenza sia inserita nel sito internet del Tribunale e che sia pubblicata presso il Registro delle Imprese.
Così deciso in Cassino, il 21 luglio 2025
Il giudice relatore, dott. Lorenzo Sandulli Il presidente, dott.ssa Annalisa Gualtieri