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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 20/01/2025, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Asti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
387/2023 RGAC
Il giudice, nella persona dei sigg.ri:
Dott. P. Rampini Pres.
Dott.ssa G.P.E. Bertolino Giud.
Dott. P. Perfetti Rel est
Ha emesso sentenza sul ricorso per divorzio proposto da
( ), nata a [...] il [...], residente in [...] CodiceFiscale_1
Sidoli n. 18 rappresentata e difesa dall'avv. Arianna Enrichens (c.f.: , indirizzo PEC: C.F._2
e numero di fax 011/747295), presso il cui studio è Email_1 elettivamente domiciliata in Torino, via Morghen n. 28, in forza di mandato speciale
Avverso
, c.f. , residente in [...], elettivamente CP_1 C.F._3 domiciliato in Torino alla Via Principi D'Acaja n. 15 presso lo studio dell'avv.to CE MANDARINI, c.f.
che lo rappresenta e difende per C.F._4 Email_2 delega in atti
OSSERVATO
La domanda per divorzio è certamente fondata, essendo la comunione coniugale venuta ormai meno in modo irreversibile, come palese dal contegno delle parti e dalle allegazioni qui svolte.
Si osserva inoltre:
Per_ dalla coppia nascevano i figli CE, il 12 giugno 2005; , il 15 luglio 2008; , il 6 giugno 2010; Per_2
e , il 3 maggio 2014; CP_2
in sede di separazione, il Tribunale di Torino statuiva come segue:
“pronuncia la separazione personale dei coniugi e ai sensi dell'art. Parte_1 CP_1
151 co. 2 c.c. con addebito al GN;
CP_1
Per_ Conferma l'affidamento esclusivo di CE, , e alla madre, con collocazione della Per_2 CP_2 prole presso la madre;
Dispone che il padre possa vedere i figli secondo gli incontri che verranno disposti dai Servizi incaricati, da svolgersi in ogni caso in luogo neutro e alla presenza di un educatore;
con progressivo ampliamento e liberalizzazione quando se ne ravviseranno i presupposti, in assenza di pregiudizio per i minori.
Dispone a carico del GN il pagamento di un assegno mensile a titolo di contributo al CP_1 Per_ mantenimento per i figli CE, , e in misura di euro 120,00 per ciascun figlio Per_2 CP_2
(480,00 euro complessivamente), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi entro il 5 di ogni mese, oltre 50% delle spese straordinarie ricreative e sportive, così come stabilito dal Protocollo di Intesa siglato dal Tribunale di Torino e dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati.
Conferma la presa in carico da parte di tutti i Servizi incaricati, finché necessario per i figli, con conseguente attivazione/prosecuzione di tuti i progetti ritenuti utili alla prole;
Prescrive alle parti di proseguire i percorsi personali in atto e di aderire alle indicazioni fornite dai Servizi.
Dispone che eventuale situazione di pregiudizio per ciascuno dei minori venga immediatamente segnalato a cura degli operatori alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni per quanto di competenza.
Spese processuali compensate…”;
l'odierno convenuto era attinto da sentenza di condanna – doc. 14 della parte attrice – per delitti, consistiti in lesioni dolose, in danno della moglie;
ed omesso versamento delle somme dovute a titolo mantenimento della prole minorenne, cui faceva mancare in tale modo i mezzi di sussistenza;
anche dal tenore della sentenza penale, come già in sede di separazione, ed ancora nel presente giudizio, emerge un quadro di ripetute e gravi violazioni, da parte del , dei doveri endo-familiari, che CP_1 cagionavano seri danni alla prole, ciò che dà anche conto dello stato attuale dei rapporti tra questa ed il padre;
rapporti di fatto inesistenti, da anni, mercé un ripetuto (ed anche comprensibile, alla luce di quanto detto sopra) rifiuto dei figli, di riprendere la frequentazione con il convenuto;
in qualsivoglia forma;
con riferimento ai figli ancora minorenni, il tribunale precisa da subito come NON appaia doversi fare luogo alla audizione, posto che un simile adempimento, oltre a risultare ultroneo, integrerebbe una sorta di Per_ indebito “accanimento” sui ragazzi, con il concreto pericolo di sottoporre gli stessi (in ispecie , che versa in una situazione psicofisica delicata) a traumi psicologici, perfettamente evitabili;
si osserva, infatti, aver gli stessi più volte, nel presente giudizio, dovuto affrontare i “fantasmi” delle dinamiche familiari tossiche, coinvolgenti il genitore, dinanzi al personale dei Servizi Sociali, ed al servizio di
NPI, sempre costantemente manifestando la propria assoluta chiusura alla ripresa dei rapporti con il convenuto – cfr. relazioni, da ultimo, nelle date del 26 e 27 marzo 2024;
non si ritiene necessario, per tutto quanto sopra, “costringere” i minori ad un nuovo tour de force emotivo, plausibilmente pregiudizievole, dinanzi al tribunale;
tanto più che – ed in ciò risiede altro motivo, per ritenere detto incombente, nel quadro specifico, superfluo, oltre che potenzialmente dannoso – il convenuto ha da ultimo prestato consenso (cfr. scritti conclusionali) alla adozione di un provvedimento, che confermi l'affido esclusivo della prole, soltanto chiedendo darsi luogo ad incontri in luogo neutro, sui quali si demanda ai Servizi competenti, ma sempre nel rispetto della volontà dei ragazzi, ed avuto riguardo al loro benessere – cfr. memoria di replica del
22.10.2024: “Nulla oppone, suo malgrado e con profondo dispiacere, il sig. ad un affidamento CP_1 esclusivo a favore della madre, come già detto, dati gli esiti delle relazioni dei servizi e nulla oppone, ovviamente nulla potendo, all'attuale rifiuto dei figli di attivare degli incontri con il padre in sede protetta…”;
l'affido esclusivo corrisponde peraltro al menage familiare da lungo tempo vigente;
si osserva, ancora, come la previsione, più precisamente, di un affidamento cd rafforzato, segua, giocoforza, al totale rifiuto, ad oggi, dei ragazzi, rispetto ad un ingresso, sia pure minimale, del padre, nelle loro vite;
onde non si vede come in concreto possa praticarsi un diverso regime;
pur auspicandosi che, con la prosecuzione del monitoraggio da parte dei Servizi, dette posizioni possano almeno in parte smorzarsi;
anche in punto assegno di mantenimento, la difesa convenuta ha in corso di giudizio prestato adesione alla determinazione ex adverso offerta, pari ad € 150 per ciascun figlio, peraltro non distante da quella (€ 120 per ognuno) vigente secondo il regime di separazione;
detta misura pare congrua alle esigenze della prole;
tenuto anche conto che gli assegni familiari, in considerazione dell'affido esclusivo, verranno percepiti per l'intero dalla madre;
spese secondo la soccombenza.
PQM
Definitivamente pronunziando,
il tribunale,
ogni altra istanza e difesa disattesa,
Pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto dalla GNa e dal Parte_1 GN , il 30 gennaio 2005; ordinando farsi luogo alle annotazioni e trascrizioni di legge CP_1 della presente sentenza;
dispone l'affidamento cd super esclusivo dei figli minori alla madre, la quale potrà da sé assumere anche le decisioni di maggior importanza per la prole;
i minori avranno collocazione e residenza anagrafica presso la madre;
la madre percepirà al 100% tutti gli assegni ed emolumenti legati alla prole;
nessuno escluso;
i Servizi Sociali competenti per territorio proseguiranno il monitoraggio dei minori, ed ove riscontrati i presupposti attiveranno gli incontri tra padre e figli, in luogo neutro;
il padre, entro il giorno 27 di ogni mese, verserà, per il mantenimento dei figli, euro 600,00 (euro 150 per ciascuno) rivalutandi annualmente secondo gli indici ISTAT;
nonché il 50% delle spese straordinarie, secondo il protocollo vigente presso il Tribunale di Asti;
Condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite di parte attrice, che liquida in € 125 per esposti, €
5.200 per compenso, oltre accessori tutti.
Asti, 15.1.2025
Il Pres il rel est
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
387/2023 RGAC
Il giudice, nella persona dei sigg.ri:
Dott. P. Rampini Pres.
Dott.ssa G.P.E. Bertolino Giud.
Dott. P. Perfetti Rel est
Ha emesso sentenza sul ricorso per divorzio proposto da
( ), nata a [...] il [...], residente in [...] CodiceFiscale_1
Sidoli n. 18 rappresentata e difesa dall'avv. Arianna Enrichens (c.f.: , indirizzo PEC: C.F._2
e numero di fax 011/747295), presso il cui studio è Email_1 elettivamente domiciliata in Torino, via Morghen n. 28, in forza di mandato speciale
Avverso
, c.f. , residente in [...], elettivamente CP_1 C.F._3 domiciliato in Torino alla Via Principi D'Acaja n. 15 presso lo studio dell'avv.to CE MANDARINI, c.f.
che lo rappresenta e difende per C.F._4 Email_2 delega in atti
OSSERVATO
La domanda per divorzio è certamente fondata, essendo la comunione coniugale venuta ormai meno in modo irreversibile, come palese dal contegno delle parti e dalle allegazioni qui svolte.
Si osserva inoltre:
Per_ dalla coppia nascevano i figli CE, il 12 giugno 2005; , il 15 luglio 2008; , il 6 giugno 2010; Per_2
e , il 3 maggio 2014; CP_2
in sede di separazione, il Tribunale di Torino statuiva come segue:
“pronuncia la separazione personale dei coniugi e ai sensi dell'art. Parte_1 CP_1
151 co. 2 c.c. con addebito al GN;
CP_1
Per_ Conferma l'affidamento esclusivo di CE, , e alla madre, con collocazione della Per_2 CP_2 prole presso la madre;
Dispone che il padre possa vedere i figli secondo gli incontri che verranno disposti dai Servizi incaricati, da svolgersi in ogni caso in luogo neutro e alla presenza di un educatore;
con progressivo ampliamento e liberalizzazione quando se ne ravviseranno i presupposti, in assenza di pregiudizio per i minori.
Dispone a carico del GN il pagamento di un assegno mensile a titolo di contributo al CP_1 Per_ mantenimento per i figli CE, , e in misura di euro 120,00 per ciascun figlio Per_2 CP_2
(480,00 euro complessivamente), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi entro il 5 di ogni mese, oltre 50% delle spese straordinarie ricreative e sportive, così come stabilito dal Protocollo di Intesa siglato dal Tribunale di Torino e dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati.
Conferma la presa in carico da parte di tutti i Servizi incaricati, finché necessario per i figli, con conseguente attivazione/prosecuzione di tuti i progetti ritenuti utili alla prole;
Prescrive alle parti di proseguire i percorsi personali in atto e di aderire alle indicazioni fornite dai Servizi.
Dispone che eventuale situazione di pregiudizio per ciascuno dei minori venga immediatamente segnalato a cura degli operatori alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni per quanto di competenza.
Spese processuali compensate…”;
l'odierno convenuto era attinto da sentenza di condanna – doc. 14 della parte attrice – per delitti, consistiti in lesioni dolose, in danno della moglie;
ed omesso versamento delle somme dovute a titolo mantenimento della prole minorenne, cui faceva mancare in tale modo i mezzi di sussistenza;
anche dal tenore della sentenza penale, come già in sede di separazione, ed ancora nel presente giudizio, emerge un quadro di ripetute e gravi violazioni, da parte del , dei doveri endo-familiari, che CP_1 cagionavano seri danni alla prole, ciò che dà anche conto dello stato attuale dei rapporti tra questa ed il padre;
rapporti di fatto inesistenti, da anni, mercé un ripetuto (ed anche comprensibile, alla luce di quanto detto sopra) rifiuto dei figli, di riprendere la frequentazione con il convenuto;
in qualsivoglia forma;
con riferimento ai figli ancora minorenni, il tribunale precisa da subito come NON appaia doversi fare luogo alla audizione, posto che un simile adempimento, oltre a risultare ultroneo, integrerebbe una sorta di Per_ indebito “accanimento” sui ragazzi, con il concreto pericolo di sottoporre gli stessi (in ispecie , che versa in una situazione psicofisica delicata) a traumi psicologici, perfettamente evitabili;
si osserva, infatti, aver gli stessi più volte, nel presente giudizio, dovuto affrontare i “fantasmi” delle dinamiche familiari tossiche, coinvolgenti il genitore, dinanzi al personale dei Servizi Sociali, ed al servizio di
NPI, sempre costantemente manifestando la propria assoluta chiusura alla ripresa dei rapporti con il convenuto – cfr. relazioni, da ultimo, nelle date del 26 e 27 marzo 2024;
non si ritiene necessario, per tutto quanto sopra, “costringere” i minori ad un nuovo tour de force emotivo, plausibilmente pregiudizievole, dinanzi al tribunale;
tanto più che – ed in ciò risiede altro motivo, per ritenere detto incombente, nel quadro specifico, superfluo, oltre che potenzialmente dannoso – il convenuto ha da ultimo prestato consenso (cfr. scritti conclusionali) alla adozione di un provvedimento, che confermi l'affido esclusivo della prole, soltanto chiedendo darsi luogo ad incontri in luogo neutro, sui quali si demanda ai Servizi competenti, ma sempre nel rispetto della volontà dei ragazzi, ed avuto riguardo al loro benessere – cfr. memoria di replica del
22.10.2024: “Nulla oppone, suo malgrado e con profondo dispiacere, il sig. ad un affidamento CP_1 esclusivo a favore della madre, come già detto, dati gli esiti delle relazioni dei servizi e nulla oppone, ovviamente nulla potendo, all'attuale rifiuto dei figli di attivare degli incontri con il padre in sede protetta…”;
l'affido esclusivo corrisponde peraltro al menage familiare da lungo tempo vigente;
si osserva, ancora, come la previsione, più precisamente, di un affidamento cd rafforzato, segua, giocoforza, al totale rifiuto, ad oggi, dei ragazzi, rispetto ad un ingresso, sia pure minimale, del padre, nelle loro vite;
onde non si vede come in concreto possa praticarsi un diverso regime;
pur auspicandosi che, con la prosecuzione del monitoraggio da parte dei Servizi, dette posizioni possano almeno in parte smorzarsi;
anche in punto assegno di mantenimento, la difesa convenuta ha in corso di giudizio prestato adesione alla determinazione ex adverso offerta, pari ad € 150 per ciascun figlio, peraltro non distante da quella (€ 120 per ognuno) vigente secondo il regime di separazione;
detta misura pare congrua alle esigenze della prole;
tenuto anche conto che gli assegni familiari, in considerazione dell'affido esclusivo, verranno percepiti per l'intero dalla madre;
spese secondo la soccombenza.
PQM
Definitivamente pronunziando,
il tribunale,
ogni altra istanza e difesa disattesa,
Pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto dalla GNa e dal Parte_1 GN , il 30 gennaio 2005; ordinando farsi luogo alle annotazioni e trascrizioni di legge CP_1 della presente sentenza;
dispone l'affidamento cd super esclusivo dei figli minori alla madre, la quale potrà da sé assumere anche le decisioni di maggior importanza per la prole;
i minori avranno collocazione e residenza anagrafica presso la madre;
la madre percepirà al 100% tutti gli assegni ed emolumenti legati alla prole;
nessuno escluso;
i Servizi Sociali competenti per territorio proseguiranno il monitoraggio dei minori, ed ove riscontrati i presupposti attiveranno gli incontri tra padre e figli, in luogo neutro;
il padre, entro il giorno 27 di ogni mese, verserà, per il mantenimento dei figli, euro 600,00 (euro 150 per ciascuno) rivalutandi annualmente secondo gli indici ISTAT;
nonché il 50% delle spese straordinarie, secondo il protocollo vigente presso il Tribunale di Asti;
Condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite di parte attrice, che liquida in € 125 per esposti, €
5.200 per compenso, oltre accessori tutti.
Asti, 15.1.2025
Il Pres il rel est