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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 19/09/2025, n. 841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 841 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Venezia
II sezione civile
N. R.G. 1540/2025 V.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente est.
Dott.ssa Tania Vettore Giudice
Dott. Alessandro Cabianca Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
esaminato il ricorso per separazione consensuale congiuntamente presentato da
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, difesi e rappresentati dall'avv. BULLO CHIARA, presso la stessa C.F._2
elettivamente domiciliati, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
Ricorrenti
con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni Per le parti congiuntamente:
“1. Affidarsi le figlie minori e congiuntamente ad entrambi i genitori Persona_1 Per_2
con esercizio in via paritetica della responsabilità genitoriale provvedendo entrambi alla loro educazione, istruzione e mantenimento, impegnandosi a valutare congiuntamente ogni decisione riguardante la loro vita e, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, con esercizio separato della responsabilità genitoriale. Le decisioni di maggiore interesse per le figlie relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie.
2. Collocarsi le figlie minori prevalentemente presso la madre nella casa coniugale sita in
Marcon (VE) Villaggio Molin 17, di esclusiva proprietà del SI. ; casa che viene Parte_1
assegnata alla SI.ra con tutti gli arredi in quanto continuerà ad abitarvi con le figlie Pt_2
minori fino alla loro maggiore età e indipendenza economica. La SI.ra si Parte_2
impegna a custodire l'immobile con diligenza fino alla riconsegna. Le parti concordano che le spese condominiali ordinarie saranno a carico della SI.ra , mentre quelle generali Pt_2
di proprietà e straordinarie saranno a carico del SI. . Le parti concordano che la Pt_1
manutenzione ordinaria dell'immobile sarà a carico della SI.ra , mentre la Pt_2
manutenzione straordinaria sarà a carico del SI. . Entro dieci giorni dalla data di Pt_1
deposito delle note scritte sostitutive dell'udienza in presenza ex art. 473-bis.51, II co. c.p.c., la SI.ra provvederà a volturare tutte le utenze domestiche a proprio nome. Pt_2
3. il padre terrà con sé le figlie (compatibilmente con i propri impegni lavorativi e con quelli scolastici ed extrascolastici delle figlie) secondo le seguenti modalità che potranno comunque essere oggetto di modifica previo accordo di entrambi i genitori tre fine settimana non continui: dal venerdì pomeriggio al termine della giornata lavorativa del padre (c.a. ore
19/19.30) fino alla domenica sera (c.a. ore 19.00/19.30);
4. Le festività con le figlie saranno così regolate:
a. durante le vacanze estive: due settimane anche non continuative con ciascun genitore, vacanze che dovranno essere comunicate all'altro entro il mese di aprile di ogni anno (in caso di sovrapposizione dei periodi, prevarrà la scelta della madre negli anni dispari e quella del padre negli anni pari). I genitori si impegnano reciprocamente ad informare l'altro sulla località prescelta per le vacanze, fornendo l'indirizzo ed i recapiti telefonici;
b. durante le vacanze natalizie e pasquali: il giorno di Natale in alternanza con il giorno di
Santo Stefano e invertiti tra i genitori ogni anno;
il giorno di Pasqua in alternanza con il
Lunedi dell'Angelo e invertiti tra i genitori ogni anno. Le giornate di Festività, alternate tra i genitori, saranno ad anni alterni. Il resto delle vacanze scolastiche natalizie e pasquali suddivise al 50%;
c. eventuali festività e "ponti" scolastici: in alternanza tra i genitori;
alternanza questa che non prevarrà rispetto all'alternanza del fine settimana che continuerà come già in essere;
d. ogni genitore starà con le figlie il giorno del proprio compleanno e ciascuno si impegna a fare il possibile per consentire alle figlie di festeggiare parte del giorno del loro compleanno con entrambi i genitori;
5. i genitori si impegnano a far mantenere il colloquio telefonico/videochiamata tra le figlie e l'altro genitore quotidianamente e a comunicarsi tra loro ogni circostanza relativa alle scelte che coinvolgono la vita delle figlie, confrontandosi senza indugio e almeno una volta a settimana su eventuali problematiche che dovessero essere riscontrate dall'uno o dall'altro; entrambi si impegnano e svolgere autonomamente i colloqui individuali scolastici delle figlie e a dotarsi di registro elettronico;
6. Il SI. si impegna a lasciare la casa coniugale, consegnando alla SI.ra Parte_1
tutte le chiavi, entro dieci giorni dall'avvenuta voltura delle utenze Parte_2
domestiche contestualmente asportando beni ed effetti personali;
7. Il SI. corrisponderà a titolo di concorso nel mantenimento delle due figlie Parte_1
minori la somma mensile di euro 400,00 ciascuna, con decorrenza dal mese di marzo 2025 da versare entro il giorno 28 di ogni mese sul conto corrente bancario della SI.ra Parte_2
. La somma sarà soggetta ad adeguamento Istat annuale con prima rivalutazione a
[...]
un anno dalla data di pubblicazione della sentenza;
8. i genitori contribuiranno per quota del 50% ciascuno alle spese straordinarie per le due figlie come previste e con le modalità indicate dal Protocollo adottato dal Tribunale di
Venezia il 20.9.19; i genitori concordano che i rispettivi reciproci rimborsi per le spese straordinarie avverranno cumulativamente alla fine di ogni mese e il conguaglio corrisposto a mezzo bonifico bancario;
9. I coniugi concordano che l'Assegno Unico per i Figli sarà integralmente percepito dalla madre che si occuperà, ove necessario, di farne richiesta e a consegnare agli uffici competenti l'eventuale documentazione dovuta;
10. il SI. corrisponderà a titolo di assegno di mantenimento per la moglie la Parte_1
somma mensile di euro 50,00 da versare entro il giorno 28 di ogni mese, con decorrenza dal mese successivo alla pubblicazione della sentenza di separazione su conto corrente della SInora . La somma sarà soggetta a adeguamento Istat annuale con prima Pt_2
rivalutazione a un anno dalla data di pubblicazione della sentenza di separazione;
11. il SI. si obbliga a consegnare alla SI.ra , per tutto il Parte_1 Parte_2
periodo in cui ne beneficerà, la propria carta di ticket restaurant dell'attuale valore di circa euro 100,00 mensili perché la stessa la utilizzi in via esclusiva ad integrazione del contributo al mantenimento per sé e per le due figlie;
la SI.ra si obbliga a restituire la carta Pt_2 ticket restaurant nel momento in cui viene a cessare l'ultimo assegno di mantenimento delle figlie;
12. le due autovetture Peugeot tg. FA398RK e Clio DZ781N] resteranno definitivamente assegnate ciascuna al rispettivo Intestatario;
13. le parti danno atto che il SI. resta l'unico obbligato al pagamento della Parte_1
rata del mutuo relativo alla casa coniugale e dell'assicurazione ad esso collegata;
14. le parti pattuiscono che le somme prestate dalla SI.ra al SI. per l'acquisto Pt_2 Pt_1
del mobilio della casa coniugale pari ad euro 25.000,00, non produttive di interessi, verranno restituite dal SI. alla stessa a mezzo bonifico secondo il seguente piano di Pt_1
rientro:
- dal 28.8.25 al 24.3.32 euro 50,00 mensili entro il giorno 28 di ogni mese;
- dal 28.7.26 5.6.36 ulteriori euro 50,00 mensili entro il giorno 28 di ogni mese;
15. le spese del presente giudizio vengono ripartite a metà tra le parti.”
Per il Pubblico Ministero:
“voglia il Tribunale dichiarare la separazione dei coniugi alle condizioni indicate dalle parti.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 02.04.2025 i ricorrenti esponevano di aver contratto matrimonio mediante rito civile in data 07.04.2017 a Adria, regolarmente iscritto nel
Registro degli atti di matrimonio al n. 2, Parte I, anno 2017, del medesimo Comune;
che da tale unione nascevano le figlie minori il 06.12.2013 e il 30.03.2019, che la Per_1 Per_2
residenza familiare veniva collocata nell'immobile sito in Marcon, Villaggio Molin 17, di proprietà del ricorrente. Ciò premesso, rappresentato il venir meno dell'affectio coniugalis, i ricorrenti proponevano domanda al fine di ottenere la pronuncia di separazione consensuale, indicandone nell'atto introduttivo le condizioni. Contestualmente chiedevano che l'udienza di comparizione delle parti, in seguito fissata con decreto del 15.04.2025 per il 18.09.2025, fosse sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c. Accolta la richiesta, lette le note depositate dalle parti in data 10.09.2025 in cui le stesse insistevano per l'accoglimento della domanda alle condizioni rassegnate nel ricorso, il Giudice con decreto del 18.09.2025 tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al collegio.
La domanda formulata dai coniugi merita accoglimento.
Alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti e degli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Le condizioni concordate come sopra indicate appaiono conformi alla legge, prive di profili di illegittimità
e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata. Le condizioni concordate dalle parti relative alle figlie minori, la cui audizione è stata omessa in quanto sarebbe stata manifestamente superflua alla luce del raggiunto accordo, sono conformi all'interesse morale e materiale delle stesse.
Attesa la natura non contenziosa del procedimento e la concorde istanza in punto delle parti,
si dispone la compensazione integrale delle spese processuali.
visto il parere favorevole del PM
P.Q.M.
Visti gli artt. 158 cod. civ. e 473 bis 51 cod. proc. civ.,
OMOLOGA
la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite tra i coniugi come in epigrafe riportate. ORDINA
che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto.
Spese di lite compensate tra le parti.
Venezia, 19.9.2025
Il Presidente
Dott.ssa Lisa Micochero
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Venezia
II sezione civile
N. R.G. 1540/2025 V.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente est.
Dott.ssa Tania Vettore Giudice
Dott. Alessandro Cabianca Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
esaminato il ricorso per separazione consensuale congiuntamente presentato da
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, difesi e rappresentati dall'avv. BULLO CHIARA, presso la stessa C.F._2
elettivamente domiciliati, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
Ricorrenti
con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni Per le parti congiuntamente:
“1. Affidarsi le figlie minori e congiuntamente ad entrambi i genitori Persona_1 Per_2
con esercizio in via paritetica della responsabilità genitoriale provvedendo entrambi alla loro educazione, istruzione e mantenimento, impegnandosi a valutare congiuntamente ogni decisione riguardante la loro vita e, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, con esercizio separato della responsabilità genitoriale. Le decisioni di maggiore interesse per le figlie relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie.
2. Collocarsi le figlie minori prevalentemente presso la madre nella casa coniugale sita in
Marcon (VE) Villaggio Molin 17, di esclusiva proprietà del SI. ; casa che viene Parte_1
assegnata alla SI.ra con tutti gli arredi in quanto continuerà ad abitarvi con le figlie Pt_2
minori fino alla loro maggiore età e indipendenza economica. La SI.ra si Parte_2
impegna a custodire l'immobile con diligenza fino alla riconsegna. Le parti concordano che le spese condominiali ordinarie saranno a carico della SI.ra , mentre quelle generali Pt_2
di proprietà e straordinarie saranno a carico del SI. . Le parti concordano che la Pt_1
manutenzione ordinaria dell'immobile sarà a carico della SI.ra , mentre la Pt_2
manutenzione straordinaria sarà a carico del SI. . Entro dieci giorni dalla data di Pt_1
deposito delle note scritte sostitutive dell'udienza in presenza ex art. 473-bis.51, II co. c.p.c., la SI.ra provvederà a volturare tutte le utenze domestiche a proprio nome. Pt_2
3. il padre terrà con sé le figlie (compatibilmente con i propri impegni lavorativi e con quelli scolastici ed extrascolastici delle figlie) secondo le seguenti modalità che potranno comunque essere oggetto di modifica previo accordo di entrambi i genitori tre fine settimana non continui: dal venerdì pomeriggio al termine della giornata lavorativa del padre (c.a. ore
19/19.30) fino alla domenica sera (c.a. ore 19.00/19.30);
4. Le festività con le figlie saranno così regolate:
a. durante le vacanze estive: due settimane anche non continuative con ciascun genitore, vacanze che dovranno essere comunicate all'altro entro il mese di aprile di ogni anno (in caso di sovrapposizione dei periodi, prevarrà la scelta della madre negli anni dispari e quella del padre negli anni pari). I genitori si impegnano reciprocamente ad informare l'altro sulla località prescelta per le vacanze, fornendo l'indirizzo ed i recapiti telefonici;
b. durante le vacanze natalizie e pasquali: il giorno di Natale in alternanza con il giorno di
Santo Stefano e invertiti tra i genitori ogni anno;
il giorno di Pasqua in alternanza con il
Lunedi dell'Angelo e invertiti tra i genitori ogni anno. Le giornate di Festività, alternate tra i genitori, saranno ad anni alterni. Il resto delle vacanze scolastiche natalizie e pasquali suddivise al 50%;
c. eventuali festività e "ponti" scolastici: in alternanza tra i genitori;
alternanza questa che non prevarrà rispetto all'alternanza del fine settimana che continuerà come già in essere;
d. ogni genitore starà con le figlie il giorno del proprio compleanno e ciascuno si impegna a fare il possibile per consentire alle figlie di festeggiare parte del giorno del loro compleanno con entrambi i genitori;
5. i genitori si impegnano a far mantenere il colloquio telefonico/videochiamata tra le figlie e l'altro genitore quotidianamente e a comunicarsi tra loro ogni circostanza relativa alle scelte che coinvolgono la vita delle figlie, confrontandosi senza indugio e almeno una volta a settimana su eventuali problematiche che dovessero essere riscontrate dall'uno o dall'altro; entrambi si impegnano e svolgere autonomamente i colloqui individuali scolastici delle figlie e a dotarsi di registro elettronico;
6. Il SI. si impegna a lasciare la casa coniugale, consegnando alla SI.ra Parte_1
tutte le chiavi, entro dieci giorni dall'avvenuta voltura delle utenze Parte_2
domestiche contestualmente asportando beni ed effetti personali;
7. Il SI. corrisponderà a titolo di concorso nel mantenimento delle due figlie Parte_1
minori la somma mensile di euro 400,00 ciascuna, con decorrenza dal mese di marzo 2025 da versare entro il giorno 28 di ogni mese sul conto corrente bancario della SI.ra Parte_2
. La somma sarà soggetta ad adeguamento Istat annuale con prima rivalutazione a
[...]
un anno dalla data di pubblicazione della sentenza;
8. i genitori contribuiranno per quota del 50% ciascuno alle spese straordinarie per le due figlie come previste e con le modalità indicate dal Protocollo adottato dal Tribunale di
Venezia il 20.9.19; i genitori concordano che i rispettivi reciproci rimborsi per le spese straordinarie avverranno cumulativamente alla fine di ogni mese e il conguaglio corrisposto a mezzo bonifico bancario;
9. I coniugi concordano che l'Assegno Unico per i Figli sarà integralmente percepito dalla madre che si occuperà, ove necessario, di farne richiesta e a consegnare agli uffici competenti l'eventuale documentazione dovuta;
10. il SI. corrisponderà a titolo di assegno di mantenimento per la moglie la Parte_1
somma mensile di euro 50,00 da versare entro il giorno 28 di ogni mese, con decorrenza dal mese successivo alla pubblicazione della sentenza di separazione su conto corrente della SInora . La somma sarà soggetta a adeguamento Istat annuale con prima Pt_2
rivalutazione a un anno dalla data di pubblicazione della sentenza di separazione;
11. il SI. si obbliga a consegnare alla SI.ra , per tutto il Parte_1 Parte_2
periodo in cui ne beneficerà, la propria carta di ticket restaurant dell'attuale valore di circa euro 100,00 mensili perché la stessa la utilizzi in via esclusiva ad integrazione del contributo al mantenimento per sé e per le due figlie;
la SI.ra si obbliga a restituire la carta Pt_2 ticket restaurant nel momento in cui viene a cessare l'ultimo assegno di mantenimento delle figlie;
12. le due autovetture Peugeot tg. FA398RK e Clio DZ781N] resteranno definitivamente assegnate ciascuna al rispettivo Intestatario;
13. le parti danno atto che il SI. resta l'unico obbligato al pagamento della Parte_1
rata del mutuo relativo alla casa coniugale e dell'assicurazione ad esso collegata;
14. le parti pattuiscono che le somme prestate dalla SI.ra al SI. per l'acquisto Pt_2 Pt_1
del mobilio della casa coniugale pari ad euro 25.000,00, non produttive di interessi, verranno restituite dal SI. alla stessa a mezzo bonifico secondo il seguente piano di Pt_1
rientro:
- dal 28.8.25 al 24.3.32 euro 50,00 mensili entro il giorno 28 di ogni mese;
- dal 28.7.26 5.6.36 ulteriori euro 50,00 mensili entro il giorno 28 di ogni mese;
15. le spese del presente giudizio vengono ripartite a metà tra le parti.”
Per il Pubblico Ministero:
“voglia il Tribunale dichiarare la separazione dei coniugi alle condizioni indicate dalle parti.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 02.04.2025 i ricorrenti esponevano di aver contratto matrimonio mediante rito civile in data 07.04.2017 a Adria, regolarmente iscritto nel
Registro degli atti di matrimonio al n. 2, Parte I, anno 2017, del medesimo Comune;
che da tale unione nascevano le figlie minori il 06.12.2013 e il 30.03.2019, che la Per_1 Per_2
residenza familiare veniva collocata nell'immobile sito in Marcon, Villaggio Molin 17, di proprietà del ricorrente. Ciò premesso, rappresentato il venir meno dell'affectio coniugalis, i ricorrenti proponevano domanda al fine di ottenere la pronuncia di separazione consensuale, indicandone nell'atto introduttivo le condizioni. Contestualmente chiedevano che l'udienza di comparizione delle parti, in seguito fissata con decreto del 15.04.2025 per il 18.09.2025, fosse sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c. Accolta la richiesta, lette le note depositate dalle parti in data 10.09.2025 in cui le stesse insistevano per l'accoglimento della domanda alle condizioni rassegnate nel ricorso, il Giudice con decreto del 18.09.2025 tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al collegio.
La domanda formulata dai coniugi merita accoglimento.
Alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti e degli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Le condizioni concordate come sopra indicate appaiono conformi alla legge, prive di profili di illegittimità
e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata. Le condizioni concordate dalle parti relative alle figlie minori, la cui audizione è stata omessa in quanto sarebbe stata manifestamente superflua alla luce del raggiunto accordo, sono conformi all'interesse morale e materiale delle stesse.
Attesa la natura non contenziosa del procedimento e la concorde istanza in punto delle parti,
si dispone la compensazione integrale delle spese processuali.
visto il parere favorevole del PM
P.Q.M.
Visti gli artt. 158 cod. civ. e 473 bis 51 cod. proc. civ.,
OMOLOGA
la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite tra i coniugi come in epigrafe riportate. ORDINA
che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto.
Spese di lite compensate tra le parti.
Venezia, 19.9.2025
Il Presidente
Dott.ssa Lisa Micochero