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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 07/11/2025, n. 1037 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 1037 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
N. 2058/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Ferrara in composizione collegiale composto dai signori magistrati:
Dott. Paolo Sangiuolo Presidente
Dott.ssa Maria Marta Cristoni Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 2058/2025 R.G. promosso con ricorso in data 26 settembre 2025 da parte di:
, nata a [...] in data [...] e residente a [...]
Alceste Ricciarelli n. 66, interno 3 (C.F.: rappresentata e difesa dall'Avv. C.F._1
IA HI (C.F.: - PEC: ; n. di C.F._2 Email_1
Fax 0532 – 243646), del Foro di Ferrara, presso il cui Studio, sito in Ferrara, alla Via Mascheraio n.
12, è elettivamente domiciliata, la quale dichiara, insieme al suo difensore, di voler ricevere le comunicazioni e le notifiche relative alla presente procedura all'indirizzo di posta elettronica:
Email_1
e
DA FR, nato a [...] in data [...] e residente in [...], alla Via
Alceste Ricciarelli n. 66, interno 3 (C.F.: , rappresentato e difeso dall'Avv. C.F._3
MO NI ( - PEC: , n. di CodiceFiscale_4 Email_2
Fax. 0532 – 243646) del Foro di Ferrara, presso il cui Studio, sito in Ferrara, alla Via Mascheraio n.
12, è elettivamente domiciliato, il quale dichiara, insieme al suo difensore, di voler ricevere le comunicazioni e le notifiche relative alla presente procedura all'indirizzo di posta elettronica
Email_2
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: separazione consensuale dei coniugi
1 CONCLUSIONI:
- Il P.M. ha concluso chiedendo che il Tribunale dichiari la separazione tra i coniugi adottando i migliori provvedimenti per la prole.
- Le parti hanno domandato la pronuncia della separazione alle seguenti
CONDIZIONI
1. La sig.ra. si trasferisce a vivere, insieme alla figlia presso l'abitazione Parte_1 Per_1 dei suoi genitori, sita in Ferrara, alla Via Resistenza n. 32 ed il sig. IO LI si trasferisce presso l'abitazione della madre, sita in Ferrara, alla Via Valle Zavelea n. 39, senza reciproche interferenze ma con l'obbligo del mutuo rispetto.
2. Il sig. LI rimane nella piena proprietà dell'automobile Kia Sportage, targata GJ 594 LM, mentre cederà la proprietà della Hyundai I 10, targata FD 219 SH alla sig.ra . Parte_1
3. L'importo della vendita della casa coniugale sita in Aguscello (FE), alla Via Alceste
Ricciarelli n. 66, una volta venduta, e decurtato l'importo per l'estinzione del mutuo residuo, verrà diviso nella misura del 50% tra gli odierni ricorrenti.
4. L'importo di euro 3.700,00= (tremilasettecento/00) circa attualmente depositato presso il conto corrente n. 000103120573, intestato ad entrambi i ricorrenti ed acceso presso la Banca
Unicredit - Filiale di Via Bologna n. 154 sarà utilizzato sino ad esaurimento dell'intero importo per tutte per tutte le spese che si renderanno necessarie per la figlia Per_1
Successivamente gli odierni ricorrenti estingueranno il rapporto di conto corrente sopra indicato.
5. I ricorrenti concordano per l'affidamento condiviso della figlia con collocazione Per_1 alternata presso le due nuove residenze, ossia Via Resistenza n. 32 per la madre, e via Valle
Zavalea n. 39 per il padre. I ricorrenti concordano altresì di spostare la residenza della figlia presso l'abitazione della madre, in via Resistenza n. 32. L'affidamento della figlia
Per_1 arà condiviso secondo le seguenti modalità: Durante il periodo scolastico: Settimane
Per_1 alternate: rascorrerà con i rispettivi genitori settimane alternate, dal venerdì all'uscita
Per_1 di scuola sino al venerdì successivo all'entrata a scuola. I genitori si rendono disponibili, in base alle rispettive esigenze lavorative e agli impegni extrascolastici di a trascorrere
Per_1 con la figlia uno o più giorni infrasettimanali, in base ai turni lavorativi del signor LI, da comunicare anticipatamente alla sig.ra almeno due settimane prima e viceversa. I Pt_1 genitori si impegnano a fornirsi reciprocamente e tempestivamente le opportune comunicazioni che riguardino qualsiasi imprevisto che implichi la impossibilità di prelevare e tenere con sé la figlia e si impegnano a collaborare tenendo conto delle rispettive esigenze lavorative e dei bisogni e dei desideri di Le festività scolastiche e le ricorrenze Per_1
2 verranno trascorse dai genitori ad anni alterni, salvo diverso accordo. Durante il periodo estivo
(coincidente con la chiusura delle scuole): potrà trascorrere con ciascun genitore due Per_1 settimane, anche non consecutive, con obbligo dei genitori di comunicarsi reciprocamente entro il 31 maggio di ogni anno il periodo prescelto, salvo diverso accordo. Durante il periodo natalizio: trascorrerà con ciascun genitore una settimana così suddivisa: dal 23 al 31 Per_1 dicembre e dal giorno 1 al 6 gennaio, ad anni alterni, così come saranno ad anni alterni la
Vigilia di Natale, il giorno di Natale, il 31 dicembre ed il 6 gennaio, il tutto sempre salvo diverso accordo fra genitori. Durante il periodo pasquale. trascorrerà con ciascun Per_1 genitore tre giorni, fermo restando che la Pasqua ed il giorno dell'Angelo saranno ad anni alterni.
6. MANTENIMENTO DELLA FIGLIA. Il padre, IO LI, e la madre, , Parte_1 provvederanno in maniera equivalente al mantenimento della figlia impegnandosi a Per_1 scambiarsi tempestivamente qualsiasi genere di comunicazione afferente alla vita scolastica ed extrascolastica della figlia Per_1
7. SPESE STRAORDINARIE. Saranno a carico di ciascun genitore, nella misura del 50% ognuno, tutte le spese straordinarie di cui al Protocollo del Tribunale di Ferrara, che si riportano specificamente di seguito: ➢ spese mediche (da documentare che non richiedono il preventivo accordo); a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) ticket per trattamenti sanitari erogati dal servizio sanitario nazione e per medicinali prescritti dal medico curante. ➢ Spese mediche
(da documentare e che richiedono il preventivo accordo); a) cure termali e fisioterapiche;
b) trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici in strutture private. ➢ Spese scolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a) tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
b) rette asilo nido e scuola materna pubbliche e relativo trasposto;
c) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
e) trasporto pubblico. ➢ Spese scolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
rette asilo nido e scuola materna privata e relativo trasporto;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
➢ Spese extrascolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a) attività sportive, ludiche e artistiche così come indicate dal medico, dalla nutrizionista e dal preparatore;
tempo prolungato;
abbigliamento e mensa scolastica. ➢ Spese extrascolastiche da documentare e che richiedono il preventivo accordo: a) campi estivi;
b) baby-sitter estate.
3 8. Il cane sarà gestito congiuntamente da entrambi i ricorrenti. Questi ultimi si CP_1 impegnano a collocare il cane presso la propria abitazione, seguendo le modalità di frequenza che valgono per la figlia Le spese per il mantenimento del bassotto saranno da Per_1 suddividere al 50%, comprese quelle del veterinario.
9. I coniugi dichiarano di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza e di aderire liberamente alla possibilità di rinunciare alla partecipazione all'udienza Presidenziale per il tentativo di conciliazione. Gli stessi dichiarano altresì di confermare le conclusioni rassegnate in ricorso e di non volersi riconciliare e, pertanto, chiedono la trattazione cartolare ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c.
10. Le spese legali per la separazione saranno compensate tra le parti, tanto che ognuno pagherà il proprio legale.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 26 settembre 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni trascritte in epigrafe.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e la relativa istanza
è stata accolta dal giudice con fissazione del termine fino al 31 ottobre 2025.
In data 23 ottobre 2025, le parti hanno depositato note scritte con le quali hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso ha concluso conclude chiedendo che il Tribunale dichiari la separazione tra i coniugi adottando i migliori provvedimenti per la prole.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
4 Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi , nata a [...] Parte_1 in data 31.10.1983, e DA FR, nato a [...] in data [...], unitisi in matrimonio a Bressanone (BZ) il 12 gennaio 2013 (Registro Stato civile atti di matrimonio
Comune di Bressanone: Atto n. 2 Parte II Serie C Anno 2013).
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bressanone, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Ferrara il giorno 6 novembre 2025.
Il Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Ferrara in composizione collegiale composto dai signori magistrati:
Dott. Paolo Sangiuolo Presidente
Dott.ssa Maria Marta Cristoni Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 2058/2025 R.G. promosso con ricorso in data 26 settembre 2025 da parte di:
, nata a [...] in data [...] e residente a [...]
Alceste Ricciarelli n. 66, interno 3 (C.F.: rappresentata e difesa dall'Avv. C.F._1
IA HI (C.F.: - PEC: ; n. di C.F._2 Email_1
Fax 0532 – 243646), del Foro di Ferrara, presso il cui Studio, sito in Ferrara, alla Via Mascheraio n.
12, è elettivamente domiciliata, la quale dichiara, insieme al suo difensore, di voler ricevere le comunicazioni e le notifiche relative alla presente procedura all'indirizzo di posta elettronica:
Email_1
e
DA FR, nato a [...] in data [...] e residente in [...], alla Via
Alceste Ricciarelli n. 66, interno 3 (C.F.: , rappresentato e difeso dall'Avv. C.F._3
MO NI ( - PEC: , n. di CodiceFiscale_4 Email_2
Fax. 0532 – 243646) del Foro di Ferrara, presso il cui Studio, sito in Ferrara, alla Via Mascheraio n.
12, è elettivamente domiciliato, il quale dichiara, insieme al suo difensore, di voler ricevere le comunicazioni e le notifiche relative alla presente procedura all'indirizzo di posta elettronica
Email_2
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: separazione consensuale dei coniugi
1 CONCLUSIONI:
- Il P.M. ha concluso chiedendo che il Tribunale dichiari la separazione tra i coniugi adottando i migliori provvedimenti per la prole.
- Le parti hanno domandato la pronuncia della separazione alle seguenti
CONDIZIONI
1. La sig.ra. si trasferisce a vivere, insieme alla figlia presso l'abitazione Parte_1 Per_1 dei suoi genitori, sita in Ferrara, alla Via Resistenza n. 32 ed il sig. IO LI si trasferisce presso l'abitazione della madre, sita in Ferrara, alla Via Valle Zavelea n. 39, senza reciproche interferenze ma con l'obbligo del mutuo rispetto.
2. Il sig. LI rimane nella piena proprietà dell'automobile Kia Sportage, targata GJ 594 LM, mentre cederà la proprietà della Hyundai I 10, targata FD 219 SH alla sig.ra . Parte_1
3. L'importo della vendita della casa coniugale sita in Aguscello (FE), alla Via Alceste
Ricciarelli n. 66, una volta venduta, e decurtato l'importo per l'estinzione del mutuo residuo, verrà diviso nella misura del 50% tra gli odierni ricorrenti.
4. L'importo di euro 3.700,00= (tremilasettecento/00) circa attualmente depositato presso il conto corrente n. 000103120573, intestato ad entrambi i ricorrenti ed acceso presso la Banca
Unicredit - Filiale di Via Bologna n. 154 sarà utilizzato sino ad esaurimento dell'intero importo per tutte per tutte le spese che si renderanno necessarie per la figlia Per_1
Successivamente gli odierni ricorrenti estingueranno il rapporto di conto corrente sopra indicato.
5. I ricorrenti concordano per l'affidamento condiviso della figlia con collocazione Per_1 alternata presso le due nuove residenze, ossia Via Resistenza n. 32 per la madre, e via Valle
Zavalea n. 39 per il padre. I ricorrenti concordano altresì di spostare la residenza della figlia presso l'abitazione della madre, in via Resistenza n. 32. L'affidamento della figlia
Per_1 arà condiviso secondo le seguenti modalità: Durante il periodo scolastico: Settimane
Per_1 alternate: rascorrerà con i rispettivi genitori settimane alternate, dal venerdì all'uscita
Per_1 di scuola sino al venerdì successivo all'entrata a scuola. I genitori si rendono disponibili, in base alle rispettive esigenze lavorative e agli impegni extrascolastici di a trascorrere
Per_1 con la figlia uno o più giorni infrasettimanali, in base ai turni lavorativi del signor LI, da comunicare anticipatamente alla sig.ra almeno due settimane prima e viceversa. I Pt_1 genitori si impegnano a fornirsi reciprocamente e tempestivamente le opportune comunicazioni che riguardino qualsiasi imprevisto che implichi la impossibilità di prelevare e tenere con sé la figlia e si impegnano a collaborare tenendo conto delle rispettive esigenze lavorative e dei bisogni e dei desideri di Le festività scolastiche e le ricorrenze Per_1
2 verranno trascorse dai genitori ad anni alterni, salvo diverso accordo. Durante il periodo estivo
(coincidente con la chiusura delle scuole): potrà trascorrere con ciascun genitore due Per_1 settimane, anche non consecutive, con obbligo dei genitori di comunicarsi reciprocamente entro il 31 maggio di ogni anno il periodo prescelto, salvo diverso accordo. Durante il periodo natalizio: trascorrerà con ciascun genitore una settimana così suddivisa: dal 23 al 31 Per_1 dicembre e dal giorno 1 al 6 gennaio, ad anni alterni, così come saranno ad anni alterni la
Vigilia di Natale, il giorno di Natale, il 31 dicembre ed il 6 gennaio, il tutto sempre salvo diverso accordo fra genitori. Durante il periodo pasquale. trascorrerà con ciascun Per_1 genitore tre giorni, fermo restando che la Pasqua ed il giorno dell'Angelo saranno ad anni alterni.
6. MANTENIMENTO DELLA FIGLIA. Il padre, IO LI, e la madre, , Parte_1 provvederanno in maniera equivalente al mantenimento della figlia impegnandosi a Per_1 scambiarsi tempestivamente qualsiasi genere di comunicazione afferente alla vita scolastica ed extrascolastica della figlia Per_1
7. SPESE STRAORDINARIE. Saranno a carico di ciascun genitore, nella misura del 50% ognuno, tutte le spese straordinarie di cui al Protocollo del Tribunale di Ferrara, che si riportano specificamente di seguito: ➢ spese mediche (da documentare che non richiedono il preventivo accordo); a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) ticket per trattamenti sanitari erogati dal servizio sanitario nazione e per medicinali prescritti dal medico curante. ➢ Spese mediche
(da documentare e che richiedono il preventivo accordo); a) cure termali e fisioterapiche;
b) trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici in strutture private. ➢ Spese scolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a) tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
b) rette asilo nido e scuola materna pubbliche e relativo trasposto;
c) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
e) trasporto pubblico. ➢ Spese scolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
rette asilo nido e scuola materna privata e relativo trasporto;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
➢ Spese extrascolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a) attività sportive, ludiche e artistiche così come indicate dal medico, dalla nutrizionista e dal preparatore;
tempo prolungato;
abbigliamento e mensa scolastica. ➢ Spese extrascolastiche da documentare e che richiedono il preventivo accordo: a) campi estivi;
b) baby-sitter estate.
3 8. Il cane sarà gestito congiuntamente da entrambi i ricorrenti. Questi ultimi si CP_1 impegnano a collocare il cane presso la propria abitazione, seguendo le modalità di frequenza che valgono per la figlia Le spese per il mantenimento del bassotto saranno da Per_1 suddividere al 50%, comprese quelle del veterinario.
9. I coniugi dichiarano di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza e di aderire liberamente alla possibilità di rinunciare alla partecipazione all'udienza Presidenziale per il tentativo di conciliazione. Gli stessi dichiarano altresì di confermare le conclusioni rassegnate in ricorso e di non volersi riconciliare e, pertanto, chiedono la trattazione cartolare ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c.
10. Le spese legali per la separazione saranno compensate tra le parti, tanto che ognuno pagherà il proprio legale.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 26 settembre 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni trascritte in epigrafe.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e la relativa istanza
è stata accolta dal giudice con fissazione del termine fino al 31 ottobre 2025.
In data 23 ottobre 2025, le parti hanno depositato note scritte con le quali hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso ha concluso conclude chiedendo che il Tribunale dichiari la separazione tra i coniugi adottando i migliori provvedimenti per la prole.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
4 Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi , nata a [...] Parte_1 in data 31.10.1983, e DA FR, nato a [...] in data [...], unitisi in matrimonio a Bressanone (BZ) il 12 gennaio 2013 (Registro Stato civile atti di matrimonio
Comune di Bressanone: Atto n. 2 Parte II Serie C Anno 2013).
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bressanone, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Ferrara il giorno 6 novembre 2025.
Il Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
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