TRIB
Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 03/12/2024, n. 2526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 2526 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, composto dai magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Francesca Lucchesi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1461 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024,
promossa da:
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Parte_1
Cagliari, presso lo studio dell'avv. SANDRA MACIS, che la rappresenta e difende per procura speciale allegata al ricorso introduttivo,
ricorrente
contro
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in TR
Cagliari, presso lo studio dell'avv. CINZIA ANTONELLA TUVERI, che lo rappresenta e difende per procura speciale allegata alla comparsa di costituzione,
resistente
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge La causa è stata rimessa al Collegio sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse delle parti: “Voglia il Tribunale adito pronunciare il divorzio senza condizioni.”
MOTIVI
Instaurato il giudizio per il divorzio tra e Parte_1 TR
, con ricorso depositato dalla in data 8/03/2024, costituzione del convenuto in data
[...] Pt_1
23/09/2024, all'udienza del 25/09/2024, i coniugi, personalmente comparsi, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e di volere divorziare senza condizioni. La causa è stata quindi rimessa al Collegio
per la decisione.
La domanda di divorzio è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Dagli atti di causa risulta che le parti hanno contratto matrimonio in CHIEUTI in data 21/12/1972,
trascritto presso il registro dello Stato Civile del Comune di CHIEUTI al n. 1, parte II, serie A, anno
1973, e che dall'unione coniugale sono nati i figli e maggiorenni ed Per_1 Per_2
economicamente autosufficienti.
Con sentenza del Tribunale di Larino, pubblicata in data 26/02/1982, è stata pronunciata la separazione dei coniugi.
Le parti hanno dichiarato che dal momento della separazione esse non hanno più coabitato né in alcun modo ricostituito l'affectio coniugalis.
Così verificata l'esistenza di una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett.b) L.
1.12.1970 n. 898, il
Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare: il tempo ormai trascorso dalla separazione e lo stesso comportamento processuale delle parti convincono il Tribunale
che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi è definitivamente cessata.
Deve quindi essere pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio delle parti.
La natura della causa e il comportamento processuale delle parti sono motivo di compensazione delle spese.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in CHIEUTI in data
21/12/1972, tra nata a [...] il [...], e Parte_1 [...]
, nato a [...] il [...], ordinando all'ufficiale dello stato TR
civile del comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1973, atto n. 1, parte II, serie A);
2. compensa le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso in Cagliari, il 25/11/2024, nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Francesca Lucchesi Dott. Giorgio Latti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, composto dai magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Francesca Lucchesi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1461 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024,
promossa da:
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Parte_1
Cagliari, presso lo studio dell'avv. SANDRA MACIS, che la rappresenta e difende per procura speciale allegata al ricorso introduttivo,
ricorrente
contro
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in TR
Cagliari, presso lo studio dell'avv. CINZIA ANTONELLA TUVERI, che lo rappresenta e difende per procura speciale allegata alla comparsa di costituzione,
resistente
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge La causa è stata rimessa al Collegio sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse delle parti: “Voglia il Tribunale adito pronunciare il divorzio senza condizioni.”
MOTIVI
Instaurato il giudizio per il divorzio tra e Parte_1 TR
, con ricorso depositato dalla in data 8/03/2024, costituzione del convenuto in data
[...] Pt_1
23/09/2024, all'udienza del 25/09/2024, i coniugi, personalmente comparsi, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e di volere divorziare senza condizioni. La causa è stata quindi rimessa al Collegio
per la decisione.
La domanda di divorzio è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Dagli atti di causa risulta che le parti hanno contratto matrimonio in CHIEUTI in data 21/12/1972,
trascritto presso il registro dello Stato Civile del Comune di CHIEUTI al n. 1, parte II, serie A, anno
1973, e che dall'unione coniugale sono nati i figli e maggiorenni ed Per_1 Per_2
economicamente autosufficienti.
Con sentenza del Tribunale di Larino, pubblicata in data 26/02/1982, è stata pronunciata la separazione dei coniugi.
Le parti hanno dichiarato che dal momento della separazione esse non hanno più coabitato né in alcun modo ricostituito l'affectio coniugalis.
Così verificata l'esistenza di una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett.b) L.
1.12.1970 n. 898, il
Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare: il tempo ormai trascorso dalla separazione e lo stesso comportamento processuale delle parti convincono il Tribunale
che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi è definitivamente cessata.
Deve quindi essere pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio delle parti.
La natura della causa e il comportamento processuale delle parti sono motivo di compensazione delle spese.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in CHIEUTI in data
21/12/1972, tra nata a [...] il [...], e Parte_1 [...]
, nato a [...] il [...], ordinando all'ufficiale dello stato TR
civile del comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1973, atto n. 1, parte II, serie A);
2. compensa le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso in Cagliari, il 25/11/2024, nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Francesca Lucchesi Dott. Giorgio Latti