TRIB
Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 09/07/2025, n. 3057 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3057 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4571/2025
RE BLICA ITALIANA PVB
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE II CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 09/07/2025, innanzi al Giudice dott.ssa Erika Ivalù Pampalone, chiamata la causa R.G. n. 4571 dell'anno 2025
Sono presenti:
per Parte_1 l'avv. Gaetano Giuffrida;
per il resistente nessuno è presente sino alle ore 9.40. l'avv. Giuffrida rappresenta di avere ritualmente notificato a controparte l'ordinanza di mutamento del rito.
Insiste, quindi, nella domanda spiegata nell'atto introduttivo, cui si riporta.
A richiesta del giudice precisa che controparte non ha corrisposto alcunchè dopo l'introduzione del giudizio.
IL GIUDICE
Dichiara la contumacia di CP_1 ed Controparte_2 quindi, si riti-
ra in camera di consiglio.
Terminata la camera di consiglio deposita la sentenza che segue in calce, omettendo la lettura prescritta dall'art. 429 c.p.c. data l'assenza di persone in aula.
Il Giudice
Erika Ivalu Pampalone R.G. n. 4571/25
REPYBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice Erika Ivalu Pam- palone, nel giudizio pendente al n. 4571 dell'anno 2025, pendente tra elettivamente domiciliato, Parte_1 (C.F. C.F. 1 '
ai fini del presente giudizio, in Palermo, via Alessio Narbone n. 73, presso lo studio dell'Avv. Gaetano Giuffrida che lo rappresenta e difende nel presente giudizio giusta procura allegata all'intimazione di sfratto per morosità
Ricorrente
e
), nata a [...] (C.F. C.F._2 Controparte_3
(Nigeria) il 27.08.1976, residente in [...] e (C.F. CP_1
), nato a [...] il [...], residente a [...]
n. 19.
Resistenti contumaci
Oggetto: risoluzione del contratto di locazione per morosità (uso commerciale)
ha pronunciato e pubblicato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
Il Tribunale di Palermo, ogni diversa domanda, eccezione e difesa così provvede: Parte_1 ed DISPONE la risoluzione del contratto di locazione stipulato tra in data 10.12.2024, avente ad oggetto il locale ad uso garage e Controparte_3
deposito merce, posto al piano cantinato, sito in Palermo, riportato al NCEU di Palermo al foglio 49, p.lla 1318, sub 44, cat C/6, rendita catastale € 112,48, con accesso dalla Via
Leonardo da Vinci.
all'immediato rilascio dell'immobile, fissando per CONDANNA Controparte_3
l'esecuzione la data del 1.9.25; CP_1 in solido, al pagamento in favore CONDANNA Controparte_3 e di Parte_1 della somma di € 3.510,00 a titolo di canoni rimasti insoluti sino al mese di luglio 2025 (compreso) ed oltre i canoni maturandi sino all'effettivo rilascio, oltre interessi in misura legale da ciascuna scadenza sino al soddisfo;
'in solido, al versamento, in CONDANNA Parte_2
favore del ricorrente, dell'importo pari ad € 197,74, di cui € 169,74 a titolo di quote condominiali ed € 28,00 a titolo di imposta di registro, oltre interessi dalla data della domanda sino al soddisfo;
quest'ultimo quale coobbligato CONDANNA Controparte_3 e CP_1
solidale, al pagamento, in favore di di complessive € 1.373,07, di cui € Parte_1
1.278,00 per compensi ed € 95,07 per spese vive, oltre IVA, C.p.a. e spese generali (in misura pari al 15%).
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente controversia trae origine dalla domanda di risoluzione del contratto di locazione d'immobile ad uso commerciale per morosità nel pagamento dei canoni di locazione, proposta da Parte_1 avente ad oggettocontro Controparte_3
il locale ad uso garage e deposito merce, posto al piano cantinato, sito in Palermo, riportato al NCEU di Palermo al foglio 49, p.lla 1318, sub 44, cat C/6, rendita catastale €
112,48, con accesso dalla Via Leonardo da Vinci.
Più nel dettaglio, il ricorrente ha rappresentato in seno all'atto introduttivo: (i) che le parti avevano stipulato il 10.12.2024 un contratto di locazione, regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Palermo in data 16.11.2020 al n. 015451 - serie 3T, avente ad oggetto l'immobile sopra descritto;
(ii) che il canone di locazione è stato pattuito tra le parti nella misura di € 2.400,00 annui, da corrispondersi in 12 rate mensili, ciascuna per l'importo di € 200,00; (iii) che il conduttore si è reso moroso nel pagamento dei canoni di locazione nel periodo intercorrente tra il mese di maggio 2024 ed il mese di dicembre 2024 per l'importo complessivo di € 1.872,00, oltre oneri condominiali per euro 218,00 e la quota dell'imposta di registro per euro 28,00; (iv) che, per il pagamento delle somme previste nel contratto, ha prestato fideiussione odierno resistente;
(v) che, nonostanteCP_1 '
i solleciti di pagamento, né la conduttrice né il fideiussiore hanno corrisposto le somme dovute.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, i resistenti non si sono costituiti in giudizio.
****
Venendo, quindi, alla disamina della domanda attorea, occorre ricordare che: "in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento" (v., per tutte, Cass. n. 15659/2011; conf. Cass. n. 3373/2010; Cass. n. 9351/2007;
Cass. Sezioni Unite n. 13533/2001).
Nel caso di specie, quindi, il ricorrente Parte_1 , producendo in giudizio il contratto di locazione stipulato con la resistente, ha provato la fonte negoziale del proprio diritto di credito e, allegando l'inadempimento da parte del conduttore all'obbligo di pagamento del canone di locazione (pattuito nella misura di 200,00 mensili soggetta a rivalutazione ISTAT) a far data dal mese di maggio 2024 sino al mese di dicembre 2024, ha assolto l'onere probatorio su esso gravante.
Dal proprio canto, i resistenti, non costituendosi in giudizio, non hanno provato il fatto estintivo dell'altrui pretesa, ossia di avere corrisposto il canone di locazione per le mensilità qui in rilievo.
Ciò posto, non vi è dubbio che il mancato pagamento del canone per un periodo esteso come quello in esame costituisca inadempimento grave e tale, quindi, da legittimare
- con riferimento all'art. 1455 c.c., secondo cui l'inadempimento deve essere di "non scarsa importanza" - la domanda di risoluzione contrattuale proposta dal locatore ai sensi dell'art. 1453 c.c.
All'accoglimento della domanda di risoluzione del contratto di locazione segue la condanna della conduttrice al rilascio dell'immobile locato, per la cui esecuzione si reputa congruo fissare, in considerazione dell'entità della mora, la data del 1.9.25.
In considerazione delle sopra esposte ragioni va altresì accolta la domanda di condanna dei resistenti, in solido tra loro, al pagamento dei canoni rimasti insoluti sino alla data odierna ed oltre ai canoni maturandi sino all'effettivo rilascio.
Va, infine, accolta la domanda di pagamento delle quote condominiali, poste a carico della conduttrice secondo l'art. 10 del contratto di locazione e corrisposte dal locatore sino al mese di aprile 2025 (v. doc. allegati all'intimazione di sfratto per morosità denominati "attestazione di pagamento" e "Bonifico n. 1201250980307254") per l'importo di € 169,74 nonché dell'imposta di registro per euro 28,00 (v. all. "imposta di registro") mentre non può essere accolta - in assenza di prova circa l'effettivo ammontare della spesa e dell'effettiva corresponsione della somma dovuta la domanda inerente il pagamento
-
delle quote dei consumi elettrici da marzo a settembre 2024.
CP_1In definitiva, vanno condannati al Controparte_3 e pagamento di € 3.510,00 a titolo di canoni di locazione rimasti insoluti sino alla data odierna (€ 234,00 x 15 e cioè a far data dal mese di maggio 2024 sino al mese di luglio
2025), oltre interessi in misura legale da ciascuna scadenza sino al soddisfo, oltre al pagamento di € 169,74 a titolo di quote condominiali ed € 28,00 a titolo di imposta di registro.
****
Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vanno liquidate, come da dispositivo, secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014 (parametri minimi per fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, in considerazione dell'attività concretamente svolta e della semplicità dell'accertamento devoluto al Tribunale).
PALERMO, lì 8.7.2025
IL GIUDICE
Erika Ivalù Pampalone
RE BLICA ITALIANA PVB
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE II CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 09/07/2025, innanzi al Giudice dott.ssa Erika Ivalù Pampalone, chiamata la causa R.G. n. 4571 dell'anno 2025
Sono presenti:
per Parte_1 l'avv. Gaetano Giuffrida;
per il resistente nessuno è presente sino alle ore 9.40. l'avv. Giuffrida rappresenta di avere ritualmente notificato a controparte l'ordinanza di mutamento del rito.
Insiste, quindi, nella domanda spiegata nell'atto introduttivo, cui si riporta.
A richiesta del giudice precisa che controparte non ha corrisposto alcunchè dopo l'introduzione del giudizio.
IL GIUDICE
Dichiara la contumacia di CP_1 ed Controparte_2 quindi, si riti-
ra in camera di consiglio.
Terminata la camera di consiglio deposita la sentenza che segue in calce, omettendo la lettura prescritta dall'art. 429 c.p.c. data l'assenza di persone in aula.
Il Giudice
Erika Ivalu Pampalone R.G. n. 4571/25
REPYBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice Erika Ivalu Pam- palone, nel giudizio pendente al n. 4571 dell'anno 2025, pendente tra elettivamente domiciliato, Parte_1 (C.F. C.F. 1 '
ai fini del presente giudizio, in Palermo, via Alessio Narbone n. 73, presso lo studio dell'Avv. Gaetano Giuffrida che lo rappresenta e difende nel presente giudizio giusta procura allegata all'intimazione di sfratto per morosità
Ricorrente
e
), nata a [...] (C.F. C.F._2 Controparte_3
(Nigeria) il 27.08.1976, residente in [...] e (C.F. CP_1
), nato a [...] il [...], residente a [...]
n. 19.
Resistenti contumaci
Oggetto: risoluzione del contratto di locazione per morosità (uso commerciale)
ha pronunciato e pubblicato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
Il Tribunale di Palermo, ogni diversa domanda, eccezione e difesa così provvede: Parte_1 ed DISPONE la risoluzione del contratto di locazione stipulato tra in data 10.12.2024, avente ad oggetto il locale ad uso garage e Controparte_3
deposito merce, posto al piano cantinato, sito in Palermo, riportato al NCEU di Palermo al foglio 49, p.lla 1318, sub 44, cat C/6, rendita catastale € 112,48, con accesso dalla Via
Leonardo da Vinci.
all'immediato rilascio dell'immobile, fissando per CONDANNA Controparte_3
l'esecuzione la data del 1.9.25; CP_1 in solido, al pagamento in favore CONDANNA Controparte_3 e di Parte_1 della somma di € 3.510,00 a titolo di canoni rimasti insoluti sino al mese di luglio 2025 (compreso) ed oltre i canoni maturandi sino all'effettivo rilascio, oltre interessi in misura legale da ciascuna scadenza sino al soddisfo;
'in solido, al versamento, in CONDANNA Parte_2
favore del ricorrente, dell'importo pari ad € 197,74, di cui € 169,74 a titolo di quote condominiali ed € 28,00 a titolo di imposta di registro, oltre interessi dalla data della domanda sino al soddisfo;
quest'ultimo quale coobbligato CONDANNA Controparte_3 e CP_1
solidale, al pagamento, in favore di di complessive € 1.373,07, di cui € Parte_1
1.278,00 per compensi ed € 95,07 per spese vive, oltre IVA, C.p.a. e spese generali (in misura pari al 15%).
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente controversia trae origine dalla domanda di risoluzione del contratto di locazione d'immobile ad uso commerciale per morosità nel pagamento dei canoni di locazione, proposta da Parte_1 avente ad oggettocontro Controparte_3
il locale ad uso garage e deposito merce, posto al piano cantinato, sito in Palermo, riportato al NCEU di Palermo al foglio 49, p.lla 1318, sub 44, cat C/6, rendita catastale €
112,48, con accesso dalla Via Leonardo da Vinci.
Più nel dettaglio, il ricorrente ha rappresentato in seno all'atto introduttivo: (i) che le parti avevano stipulato il 10.12.2024 un contratto di locazione, regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Palermo in data 16.11.2020 al n. 015451 - serie 3T, avente ad oggetto l'immobile sopra descritto;
(ii) che il canone di locazione è stato pattuito tra le parti nella misura di € 2.400,00 annui, da corrispondersi in 12 rate mensili, ciascuna per l'importo di € 200,00; (iii) che il conduttore si è reso moroso nel pagamento dei canoni di locazione nel periodo intercorrente tra il mese di maggio 2024 ed il mese di dicembre 2024 per l'importo complessivo di € 1.872,00, oltre oneri condominiali per euro 218,00 e la quota dell'imposta di registro per euro 28,00; (iv) che, per il pagamento delle somme previste nel contratto, ha prestato fideiussione odierno resistente;
(v) che, nonostanteCP_1 '
i solleciti di pagamento, né la conduttrice né il fideiussiore hanno corrisposto le somme dovute.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, i resistenti non si sono costituiti in giudizio.
****
Venendo, quindi, alla disamina della domanda attorea, occorre ricordare che: "in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento" (v., per tutte, Cass. n. 15659/2011; conf. Cass. n. 3373/2010; Cass. n. 9351/2007;
Cass. Sezioni Unite n. 13533/2001).
Nel caso di specie, quindi, il ricorrente Parte_1 , producendo in giudizio il contratto di locazione stipulato con la resistente, ha provato la fonte negoziale del proprio diritto di credito e, allegando l'inadempimento da parte del conduttore all'obbligo di pagamento del canone di locazione (pattuito nella misura di 200,00 mensili soggetta a rivalutazione ISTAT) a far data dal mese di maggio 2024 sino al mese di dicembre 2024, ha assolto l'onere probatorio su esso gravante.
Dal proprio canto, i resistenti, non costituendosi in giudizio, non hanno provato il fatto estintivo dell'altrui pretesa, ossia di avere corrisposto il canone di locazione per le mensilità qui in rilievo.
Ciò posto, non vi è dubbio che il mancato pagamento del canone per un periodo esteso come quello in esame costituisca inadempimento grave e tale, quindi, da legittimare
- con riferimento all'art. 1455 c.c., secondo cui l'inadempimento deve essere di "non scarsa importanza" - la domanda di risoluzione contrattuale proposta dal locatore ai sensi dell'art. 1453 c.c.
All'accoglimento della domanda di risoluzione del contratto di locazione segue la condanna della conduttrice al rilascio dell'immobile locato, per la cui esecuzione si reputa congruo fissare, in considerazione dell'entità della mora, la data del 1.9.25.
In considerazione delle sopra esposte ragioni va altresì accolta la domanda di condanna dei resistenti, in solido tra loro, al pagamento dei canoni rimasti insoluti sino alla data odierna ed oltre ai canoni maturandi sino all'effettivo rilascio.
Va, infine, accolta la domanda di pagamento delle quote condominiali, poste a carico della conduttrice secondo l'art. 10 del contratto di locazione e corrisposte dal locatore sino al mese di aprile 2025 (v. doc. allegati all'intimazione di sfratto per morosità denominati "attestazione di pagamento" e "Bonifico n. 1201250980307254") per l'importo di € 169,74 nonché dell'imposta di registro per euro 28,00 (v. all. "imposta di registro") mentre non può essere accolta - in assenza di prova circa l'effettivo ammontare della spesa e dell'effettiva corresponsione della somma dovuta la domanda inerente il pagamento
-
delle quote dei consumi elettrici da marzo a settembre 2024.
CP_1In definitiva, vanno condannati al Controparte_3 e pagamento di € 3.510,00 a titolo di canoni di locazione rimasti insoluti sino alla data odierna (€ 234,00 x 15 e cioè a far data dal mese di maggio 2024 sino al mese di luglio
2025), oltre interessi in misura legale da ciascuna scadenza sino al soddisfo, oltre al pagamento di € 169,74 a titolo di quote condominiali ed € 28,00 a titolo di imposta di registro.
****
Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vanno liquidate, come da dispositivo, secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014 (parametri minimi per fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, in considerazione dell'attività concretamente svolta e della semplicità dell'accertamento devoluto al Tribunale).
PALERMO, lì 8.7.2025
IL GIUDICE
Erika Ivalù Pampalone