a) capitano di corvetta, tenente di vascello e sottotenente di vascello del Corpo di stato maggiore: 1 anno di imbarco; b) capitano di corvetta, tenente di vascello e sottotenente di vascello del Corpo del genio della Marina: 1 anno di imbarco o di servizio tecnico;(37) c) capitano di corvetta, tenente di vascello e sottotenente di vascello ((...)) , del Corpo di commissariato marittimo e del Corpo delle capitanerie di porto: 1 anno di servizio;(37) ((138)) d) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 APRILE 2016, N. 91 .
---------------- AGGIORNAMENTO (37) Il D.Lgs. 26 aprile 2016, n. 91 ha disposto (con l'art. 2, comma 1,
alinea) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2017.
------------- AGGIORNAMENTO (138)
Il D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74 , ha disposto (con l'art. 20, comma 2, lettera c)) che "Le seguenti disposizioni inerenti alla costituzione del Corpo unico della Sanita' militare e al relativo transito del personale sanitario proveniente dalle Forze armate e dall'Arma dei carabinieri hanno effetto contestualmente a decorrere dal 1° gennaio 2027:
[...]
c) articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12;".