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Sentenza 26 aprile 2025
Sentenza 26 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 26/04/2025, n. 960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 960 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dr. Martino Casavola Presidente
Dr.ssa Patrizia G. Nigri Giudice est.
Dr.ssa Anna Carbonara Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta al n. 423 /2023 R.G.A.C. introitata all'udienza a trattazione scritta del
19.03.2025 senza concessione dei termini per il deposito degli scritti conclusionali
TRA
, nato a [...] il [...], (C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Rubino CF e dall'Avv. Antonio C.F._2
Giannattasio CF ed elettivamente domiciliato presso lo studio sito in Taranto C.F._3
in Corso Italia 254, giusto mandato conferito in calce al ricorso ricorrente
E
, nata a [...] il [...] (CF: ), Controparte_1 C.F._4 rappresentata e difesa dall'Avv. Gina Lupo (c.f. ) e dall'Avv. Giancarlo C.F._5
Simonetti (C.F.: ) ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale degli C.F._6
stessi sito in Taranto alla via Salinella, giusto mandato conferito in calce alla comparsa di costituzione resistente con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
OGGETTO: Ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: per le parti come da note di udienza del 19.03.2025 e con visto del P.M..
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 23/01/2023, ha premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio in TARANTO in data 27/08/1998 con e che dalla loro unione Controparte_1
nascevano tre figlie il 20 luglio 2001, il 20 marzo 2003 e il 22 maggio 2005; Per_1 Per_2 Per_3
che con Sentenza n. 1512/2012 del 26.10.2012, il Tribunale di Taranto aveva pronunciato la loro separazione e, tanto premesso, chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni riportate nell'atto introduttivo. Si costituiva ritualmente in giudizio , non opponendosi all'accoglimento della Controparte_1
domanda concernente la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio e chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di cui alla comparsa di costituzione.
All'esito dell'udienza presidenziale di comparizione dei coniugi, avanti al Giudice delegato dal
Presidente del Tribunale del 04.06.2024, fallito il tentativo di conciliazione, venivano confermati i provvedimenti della separazione con esclusione del contributo al mantenimento per la figlia Per_1
in quanto convivente con il padre e veniva disposta la prosecuzione del giudizio.
Nell'udienza a trattazione scritta del 19.03.2025, i procuratori delle parti chiedevano pronunciarsi, con sentenza parziale, la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La causa veniva quindi rimessa al Collegio senza concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c..
**********
La domanda di emissione di sentenza parziale di divorzio, formulata da entrambe le parti, deve essere accolta.
Dalla documentazione prodotta emerge infatti che dall'udienza presidenziale di comparizione dei coniugi nel giudizio di separazione instaurato dinanzi al Tribunale di Taranto non vi è stato più alcun ricongiungimento materiale e affettivo dei coniugi, come affermato da entrambi e confermato dalle circostanze fattuali relative al presente giudizio.
Pertanto, il decorso del termine di legge senza la ricostituzione della comunione materiale e spirituale, sulla quale il matrimonio è fondato, perfeziona la fattispecie prevista dall'art. 3 nr. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche per richiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Tribunale può quindi emettere sentenza non definitiva immediatamente appellabile, in ordine alla pronuncia di stato delle persone, con ordine all'ufficiale di stato civile competente di procedere alle relative annotazioni.
Con separata ordinanza va disposta la prosecuzione del giudizio per definire le questioni accessorie di carattere economico, non potendo le stesse essere decise, al momento, in assenza della necessaria attività istruttoria. La regolamentazione delle spese va rinviata al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella sua composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nella causa promossa da e , con l'intervento del P.M. in sede, così dispone: Parte_1 Controparte_1
- accoglie la domanda e per l'effetto pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in TARANTO in data 27/08/1998 da , nato a [...] Parte_1
(TA) l' 08/07/1974 e , nata a [...] il [...], con atto Controparte_1
trascritto nei registri degli atti dello stato civile del Comune di TARANTO dell'anno 1998 al n. 188, parte II, serie A, Uff. 5; - ordina al competente Ufficiale di stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza nell'originale atto di matrimonio ai sensi dell'art.69 lett. d) del DPR 3.11.2000 n.396;
- provvede con separata ordinanza per il prosieguo del giudizio;
- rinvia al definitivo la regola delle spese.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 17/04/2025
Il Giudice est. Il Presidente
Proc. n. 423 /2023 R. G. A. C.
Il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale e nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Martino Casavola Presidente
Dr.ssa Patrizia G. Nigri Giudice est.
Dr.ssa Anna Carbonara Giudice ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nella causa civile iscritta al n. 423 /2023 R.G.A.C. introitata all'udienza a trattazione scritta del
19.03.2025;
TRA
, nato a [...] il [...], (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Rubino CF e dall'Avv. Antonio C.F._2
Giannattasio CF ed elettivamente domiciliata presso lo studio sito in Taranto in C.F._3
Corso Italia 254, giusto mandato conferito in calce al ricorso ricorrente
E
, nata a [...] il [...] (CF: ), Controparte_1 C.F._4 rappresentata e difesa dall'Avv. Gina Lupo (c.f. ) e dall'Avv. Giancarlo C.F._5
Simonetti (C.F.: ) ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale degli C.F._6
stessi sito in Taranto alla via Salinella, giusto mandato conferito in calce alla comparsa di costituzione resistente con l'intervento del Pubblico Ministero in sede. avente ad oggetto “Cessazione degli effetti civili del matrimonio”.
********* rilevato che, con odierna sentenza non definitiva è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi e , sopra Parte_1 Controparte_1 generalizzati e che la causa deve continuare per l'istruttoria e decisione in ordine alle pronunce accessorie;
visti gli artt. 279 e 280 c.p.c.;
P.Q.M.
Rimette le parti dinanzi al Giudice Istruttore all'udienza del 08.10.2025 ore 9.45 per il prosieguo del giudizio.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 17/04/2025
Il Giudice est. Il Presidente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dr. Martino Casavola Presidente
Dr.ssa Patrizia G. Nigri Giudice est.
Dr.ssa Anna Carbonara Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta al n. 423 /2023 R.G.A.C. introitata all'udienza a trattazione scritta del
19.03.2025 senza concessione dei termini per il deposito degli scritti conclusionali
TRA
, nato a [...] il [...], (C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Rubino CF e dall'Avv. Antonio C.F._2
Giannattasio CF ed elettivamente domiciliato presso lo studio sito in Taranto C.F._3
in Corso Italia 254, giusto mandato conferito in calce al ricorso ricorrente
E
, nata a [...] il [...] (CF: ), Controparte_1 C.F._4 rappresentata e difesa dall'Avv. Gina Lupo (c.f. ) e dall'Avv. Giancarlo C.F._5
Simonetti (C.F.: ) ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale degli C.F._6
stessi sito in Taranto alla via Salinella, giusto mandato conferito in calce alla comparsa di costituzione resistente con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
OGGETTO: Ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: per le parti come da note di udienza del 19.03.2025 e con visto del P.M..
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 23/01/2023, ha premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio in TARANTO in data 27/08/1998 con e che dalla loro unione Controparte_1
nascevano tre figlie il 20 luglio 2001, il 20 marzo 2003 e il 22 maggio 2005; Per_1 Per_2 Per_3
che con Sentenza n. 1512/2012 del 26.10.2012, il Tribunale di Taranto aveva pronunciato la loro separazione e, tanto premesso, chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni riportate nell'atto introduttivo. Si costituiva ritualmente in giudizio , non opponendosi all'accoglimento della Controparte_1
domanda concernente la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio e chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di cui alla comparsa di costituzione.
All'esito dell'udienza presidenziale di comparizione dei coniugi, avanti al Giudice delegato dal
Presidente del Tribunale del 04.06.2024, fallito il tentativo di conciliazione, venivano confermati i provvedimenti della separazione con esclusione del contributo al mantenimento per la figlia Per_1
in quanto convivente con il padre e veniva disposta la prosecuzione del giudizio.
Nell'udienza a trattazione scritta del 19.03.2025, i procuratori delle parti chiedevano pronunciarsi, con sentenza parziale, la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La causa veniva quindi rimessa al Collegio senza concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c..
**********
La domanda di emissione di sentenza parziale di divorzio, formulata da entrambe le parti, deve essere accolta.
Dalla documentazione prodotta emerge infatti che dall'udienza presidenziale di comparizione dei coniugi nel giudizio di separazione instaurato dinanzi al Tribunale di Taranto non vi è stato più alcun ricongiungimento materiale e affettivo dei coniugi, come affermato da entrambi e confermato dalle circostanze fattuali relative al presente giudizio.
Pertanto, il decorso del termine di legge senza la ricostituzione della comunione materiale e spirituale, sulla quale il matrimonio è fondato, perfeziona la fattispecie prevista dall'art. 3 nr. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche per richiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Tribunale può quindi emettere sentenza non definitiva immediatamente appellabile, in ordine alla pronuncia di stato delle persone, con ordine all'ufficiale di stato civile competente di procedere alle relative annotazioni.
Con separata ordinanza va disposta la prosecuzione del giudizio per definire le questioni accessorie di carattere economico, non potendo le stesse essere decise, al momento, in assenza della necessaria attività istruttoria. La regolamentazione delle spese va rinviata al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella sua composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nella causa promossa da e , con l'intervento del P.M. in sede, così dispone: Parte_1 Controparte_1
- accoglie la domanda e per l'effetto pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in TARANTO in data 27/08/1998 da , nato a [...] Parte_1
(TA) l' 08/07/1974 e , nata a [...] il [...], con atto Controparte_1
trascritto nei registri degli atti dello stato civile del Comune di TARANTO dell'anno 1998 al n. 188, parte II, serie A, Uff. 5; - ordina al competente Ufficiale di stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza nell'originale atto di matrimonio ai sensi dell'art.69 lett. d) del DPR 3.11.2000 n.396;
- provvede con separata ordinanza per il prosieguo del giudizio;
- rinvia al definitivo la regola delle spese.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 17/04/2025
Il Giudice est. Il Presidente
Proc. n. 423 /2023 R. G. A. C.
Il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale e nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Martino Casavola Presidente
Dr.ssa Patrizia G. Nigri Giudice est.
Dr.ssa Anna Carbonara Giudice ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nella causa civile iscritta al n. 423 /2023 R.G.A.C. introitata all'udienza a trattazione scritta del
19.03.2025;
TRA
, nato a [...] il [...], (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Rubino CF e dall'Avv. Antonio C.F._2
Giannattasio CF ed elettivamente domiciliata presso lo studio sito in Taranto in C.F._3
Corso Italia 254, giusto mandato conferito in calce al ricorso ricorrente
E
, nata a [...] il [...] (CF: ), Controparte_1 C.F._4 rappresentata e difesa dall'Avv. Gina Lupo (c.f. ) e dall'Avv. Giancarlo C.F._5
Simonetti (C.F.: ) ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale degli C.F._6
stessi sito in Taranto alla via Salinella, giusto mandato conferito in calce alla comparsa di costituzione resistente con l'intervento del Pubblico Ministero in sede. avente ad oggetto “Cessazione degli effetti civili del matrimonio”.
********* rilevato che, con odierna sentenza non definitiva è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi e , sopra Parte_1 Controparte_1 generalizzati e che la causa deve continuare per l'istruttoria e decisione in ordine alle pronunce accessorie;
visti gli artt. 279 e 280 c.p.c.;
P.Q.M.
Rimette le parti dinanzi al Giudice Istruttore all'udienza del 08.10.2025 ore 9.45 per il prosieguo del giudizio.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 17/04/2025
Il Giudice est. Il Presidente