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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 27/05/2025, n. 2308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2308 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Palermo, in persona del Giudice istruttore Dott.
Stefano Sajeva, in funzione di giudice unico, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
(ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.)
nella causa civile iscritta al n° 3666 del Registro Generale
Affari Contenziosi dell'anno 2023, pendente tra
Parte_1
con sede legale in Roma, Via E. Q.
[...]
Visconti n. 8, (C.F. e P. IVA n. ), in persona del suo P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Jeni Michele, dal quale è rappresentata e difesa,
giusta procura allegata all'atto di citazione.
ATTRICE
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
e
, nato a [...], il [...] (C.F.: CP_1
) e , nata a C.F._1 Parte_2
Caltanissetta il 14.12.1948 (C.F.: ), entrambi C.F._2
elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Campisi
Massimo, dal quale sono rappresentati e difesi, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione.
CONVENUTI
FATTO E DIRITTO
rilevato che, con atto di citazione ritualmente notificato, la dopo aver Parte_1
allegato di essere creditrice del convenuto CP_1
dell'importo di euro 59.765,90 a titolo di omesso versamento dei contributi soggettivi ed integrativi dovuti per gli anni 2012, 2013,
2014, 2016 e 2017 (oltre alle sanzioni e agli interessi) per come accertato con sentenza n. 1888/2022 emessa dall'intestato Tribunale
il 27.5.2022 e ancora soggetta a gravame, ha domandato che fosse dichiarato assolutamente simulato o in subordine relativamente simulato (dissimulando una donazione) e in ulteriore subordine che fosse revocato ai sensi dell'art. 2901 c.c. (in quanto concluso in frode alle proprie ragioni) l'atto rogato dal Notaio Persona_1
il 6.4.2018 (rep. n. 18184, racc. n. 8775) a mezzo del quale il
[...]
debitore ha ceduto alla moglie, , a titolo di Parte_2
mantenimento “una tantum”, la piena proprietà dell'immobile sito
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
in Palermo, via Principe di Belmonte n. 94 (censito al Catasto
Fabbricati di Palermo al foglio 123, p.lla 42/11, z.c. 3);
considerato che, con comparsa depositata il 9 giugno 2023, si sono costituiti i convenuti, i quali hanno contestato la fondatezza in fatto e in diritto delle avverse domande sollecitandone il rigetto;
atteso ancora che la causa è stata istruita mediante produzione documentale, espletamento della prova per interpello con i convenuti ed escussione dei testi ammessi con ordinanza del 23
gennaio 2024 e, una volta acquisita la relazione peritale, è pervenuta in decisione all'udienza del 27 maggio 2025 sulle conclusioni precisate oralmente dai difensori delle parti;
rilevato che è pacifico che in data 8 ottobre 2024 è deceduto il convenuto e che tale evento è stato comunicato dal CP_1
suo difensore al difensore di controparte a mezzo pec ricevuta il 29
ottobre 2024;
evidenziato che è sorta controversia fra le parti in ordine al fatto che il presente giudizio debba ritenersi interrotto automaticamente dal momento della ricezione della suddetta comunicazione e se dunque fosse onere per la parte interessata alla sua prosecuzione di provvedere alla sua riassunzione entro il termine di tre mesi di cui all'art. 305 c.p.c.;
ritenuto che il presente processo debba dichiararsi estinto e ciò
perché: (i) ai sensi dell'art. 300 c.p.c. ”se alcuno degli eventi previsti
nell'articolo precedente si avvera nei riguardi della parte che si è costituita
a mezzo di procuratore, questi lo dichiara in udienza o lo notifica alle altre
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parti. Dal momento di tale dichiarazione o notificazione il processo è
interrotto, salvo che avvenga la costituzione volontaria o la riassunzione a
norma dell'articolo precedente”; (ii) che, per costante indirizzo, “la
morte o la perdita della capacità processuale della parte costituita,
dichiarata in udienza o notificata alle altre parti dal suo procuratore,
produce, ai sensi dell'art. 300, comma secondo, c.p.c., l'effetto automatico
dell'interruzione del processo dal momento di tale dichiarazione o
notificazione, ed il conseguente termine per la riassunzione, come previsto
in generale dall'art. 305 c.p.c., decorre dal momento della dichiarazione o
della notificazione dell'evento alle altre parti, senza che abbia alcuna
efficacia, a tal fine, il momento nel quale venga adottato o conosciuto il
provvedimento giudiziale dichiarativo dell'intervenuta interruzione”
(Cass., n. 773/2013 nonché fra le altre Cass. n. 21375/2017); (iii) che,
secondo condiviso indirizzo, “la comunicazione della dichiarazione
dell'evento interruttivo del giudizio, effettuata mediante posta elettronica
certificata dal difensore della parte interessata dallo stesso a quello della
controparte, è equivalente, ai sensi dell'art. 48, commi 1 e 2, del d.lvo n. 82
del 2005, alla notificazione a mezzo posta ed è pertanto idonea, in
mancanza di prova contraria, a dimostrare la conoscenza legale dell'evento
da parte del destinatario” (Cass., n. 21375/2017);
osservato, in ultimo, che il principio fissato dall'art. 310, u.c.,
c.p.c. (secondo cui le spese del processo sono a carico delle parti che le hanno anticipate) non trova applicazione qualora come nella specie sia insorta controversia in ordine alla estinzione del processo stesso e tale controversia venga decisa con sentenza, poiché in tal
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ultimo caso riprendono vigore i principi posti dagli artt. 91 e 92
c.p.c., e, quindi, innanzitutto il criterio della soccombenza,
limitatamente, però, alle spese causate dalla trattazione della questione relativa all'estinzione, non potendo detti principi estendersi anche alle spese della fase processuale precedente al verificarsi della estinzione, rispetto alla quale non può configurarsi la soccombenza (in tal senso Cass n. 20073/2021);
ritenuto che nel caso che ci occupa nonostante sia stata contestata dall'attore l'efficacia estintiva della comunicazione stragiudiziale della morte del convenuto ricevuta dal suo difensore lo scorso ottobre, nulla debba essere disposto in ordine alle spese poiché comunque la causa è stata decisa senza l'espletamento di ulteriori attività.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, visti gli artt. 300 e 305 c.p.c. così provvede:
DICHIARA estinto il processo.
Nulla sulle spese.
Così deciso a Palermo 27 maggio 2025.
Il Giudice
Dott. Stefano Sajeva
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott.
Giuseppe Russo, Magistrato ordinario in tirocinio.
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
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