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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/11/2025, n. 8388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8388 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI nella persona della dott.ssa Laura Liguori, all' udienza del 13/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa all'esito dello svolgimento della udienza mediante il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, nella causa iscritta al n. 10441 /2025 R.G.
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv.
Parte_1 C.F._1
RE NN , presso il cui studio elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_1
Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. SASSOLI GIULIO presso il quale elettivamente domiciliata come in atti;
RESISTENTE
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La ricorrente, sulla premessa dell'avvenuto riconoscimento a seguito di decreto di omologa
CP_ emesso nell'ambito del procedimento rubricato con N.R.G. 14776/2023, comunicato all' CP_ sede legale di Roma e all' di Napoli a mezzo Pec in data 30/07/2024 del suo diritto all'indennità di accompagnamento, con decorrenza dal 01/01/2023, ha dedotto di non aver mai ricevuto il pagamento degli arretrati maturati ed ha chiesto , quindi , la condanna dell' al CP_1
pagamento delle relative provvidenze oltre spese.
L' si è costituita deducendo di aver provveduto al pagamento di quanto richiesto ed ha CP_1
concluso chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
1 Con le note di trattazione depositate per l'udienza del 13.11.2025 parte ricorrente ha aderito alla richiesta di controparte insistendo per la condanna al pagamento delle spese di lite con attribuzione.
La causa è stata discussa e decisa come da dispositivo e contestuale motivazione.
Preso atto del deposito della comunicazione di liquidazione del 30.6.2025 proveniente dall' deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere essendosi verificato un CP_1
evento pienamente sattisfattivo rispetto alle pretese avanzate. Deve quindi ritenersi in adesione a quanto dalla stessa parte ricorrente dichiarato che sia venuto meno l'interesse a proseguire il giudizio intentato.
La formula della declaratoria della cessazione della materia del contendere, pur non trovando positivo fondamento nel codice di rito -a differenza di quanto previsto per il processo amministrativo (cfr. art.27 legge 1034/1971)- individua, secondo un pacifico orientamento giurisprudenziale, l'intera gamma di situazioni successive alla pendenza del processo idonee ad incidere sull'oggetto sostanziale della lite ed a determinare in relazione ad esso il venir meno di ogni contrasto (cfr., in relazione alla avvenuta transazione,ex plurimis Cass. 4035/1999;
2197/1998; Cass. 1614/1994), e si presta, quindi, tranquillamente ad essere utilizzata nel caso di specie, in ragione della piena e definitiva dismissione dei diritti azionati.
Le spese seguono la soccombenza virtuale e devono essere poste a carico della parte resistente in considerazione del fatto che il pagamento è intervenuto 11 mesi dopo l'inoltro del provvedimento di omologa avvenuto del 30/07/2024 e solo successivamente alla notifica del presente ricorso avvenuta in data 08/05/2025; le stesse sono liquidate nella misura indicata in dispositivo con attribuzione al procuratore antistatario.
P.Q.M.
Ogni altra istanza e domanda disattesa, così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere.
b) condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi €850,00 oltre CP_1
iva , cpa e rimborso forfettario da attribuirsi al procuratore antistatario.
Così deciso in Napoli, 17.11.2025
Il Giudice
2 Dott. ssa Laura Liguori
Napoli, 12/11/2025 Il Giudice
dott.ssa Laura Liguori
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI nella persona della dott.ssa Laura Liguori, all' udienza del 13/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa all'esito dello svolgimento della udienza mediante il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, nella causa iscritta al n. 10441 /2025 R.G.
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv.
Parte_1 C.F._1
RE NN , presso il cui studio elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_1
Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. SASSOLI GIULIO presso il quale elettivamente domiciliata come in atti;
RESISTENTE
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La ricorrente, sulla premessa dell'avvenuto riconoscimento a seguito di decreto di omologa
CP_ emesso nell'ambito del procedimento rubricato con N.R.G. 14776/2023, comunicato all' CP_ sede legale di Roma e all' di Napoli a mezzo Pec in data 30/07/2024 del suo diritto all'indennità di accompagnamento, con decorrenza dal 01/01/2023, ha dedotto di non aver mai ricevuto il pagamento degli arretrati maturati ed ha chiesto , quindi , la condanna dell' al CP_1
pagamento delle relative provvidenze oltre spese.
L' si è costituita deducendo di aver provveduto al pagamento di quanto richiesto ed ha CP_1
concluso chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
1 Con le note di trattazione depositate per l'udienza del 13.11.2025 parte ricorrente ha aderito alla richiesta di controparte insistendo per la condanna al pagamento delle spese di lite con attribuzione.
La causa è stata discussa e decisa come da dispositivo e contestuale motivazione.
Preso atto del deposito della comunicazione di liquidazione del 30.6.2025 proveniente dall' deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere essendosi verificato un CP_1
evento pienamente sattisfattivo rispetto alle pretese avanzate. Deve quindi ritenersi in adesione a quanto dalla stessa parte ricorrente dichiarato che sia venuto meno l'interesse a proseguire il giudizio intentato.
La formula della declaratoria della cessazione della materia del contendere, pur non trovando positivo fondamento nel codice di rito -a differenza di quanto previsto per il processo amministrativo (cfr. art.27 legge 1034/1971)- individua, secondo un pacifico orientamento giurisprudenziale, l'intera gamma di situazioni successive alla pendenza del processo idonee ad incidere sull'oggetto sostanziale della lite ed a determinare in relazione ad esso il venir meno di ogni contrasto (cfr., in relazione alla avvenuta transazione,ex plurimis Cass. 4035/1999;
2197/1998; Cass. 1614/1994), e si presta, quindi, tranquillamente ad essere utilizzata nel caso di specie, in ragione della piena e definitiva dismissione dei diritti azionati.
Le spese seguono la soccombenza virtuale e devono essere poste a carico della parte resistente in considerazione del fatto che il pagamento è intervenuto 11 mesi dopo l'inoltro del provvedimento di omologa avvenuto del 30/07/2024 e solo successivamente alla notifica del presente ricorso avvenuta in data 08/05/2025; le stesse sono liquidate nella misura indicata in dispositivo con attribuzione al procuratore antistatario.
P.Q.M.
Ogni altra istanza e domanda disattesa, così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere.
b) condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi €850,00 oltre CP_1
iva , cpa e rimborso forfettario da attribuirsi al procuratore antistatario.
Così deciso in Napoli, 17.11.2025
Il Giudice
2 Dott. ssa Laura Liguori
Napoli, 12/11/2025 Il Giudice
dott.ssa Laura Liguori
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