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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 12/05/2025, n. 1877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1877 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
N.R.G. 9669/2023
Il Giudice Salvatore Franco Santoro, all'udienza del 12/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da rappresentato e difeso dall'Avv.to GIORGIO Parte_1
GIANCARLO
ricorrente contro
Controparte_1 rappresentata e difesa
[...] dall'Avv.to Giuseppe MAZZARELLA
E rappresentata e difesa Controparte_2 dall'Avv.to GRILLETTO GIOVANNI resistente
OGGETTO: ricorso in opposizione ad intimazione di pagamento notificata in data 14 luglio 2023.
CONCLUSIONI: come da note conclusionali depositate telematicamente dalle parti.
RAGIONI della DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente proponeva opposizione alla intimazione di pagamento notificata in data 14 luglio 2023 limitandola ai soli contributi pretesi con le cartelle di pagamento analiticamente indicate in ricorso, eccependo, innanzitutto, il difetto di legittimazione di ed un potenziale CP_3 conflitto di giudicati, avendo la ottenuto decreto ingiuntivo per Pt_2 il versamento degli stessi contributi, l'omessa notificazione delle cartelle di pagamento presupposte all'intimazione opposta, la maturata estinzione per prescrizione anche sopravvenuta dei contributi pretesi dalla relativi al periodo 2009-2017; CP_1 nel merito, la parte ricorrente contestava la fondatezza dei contributi pretesi, avendo esercitato solo occasionalmente la libera professione di geometra e domandava, di conseguenza, l'annullamento e/o la declaratoria di inefficacia dell'intimazione opposta, previa sospensione cautelare della sua efficacia esecutiva, e l'estinzione per prescrizione dei crediti pretesi con le cartelle di pagamento presupposte indicate in ricorso, con il favore delle spese di lite da distrarsi. Allegava documentazione.
Si costituivano entrambe le parti resistenti per eccepire la tardività della promossa opposizione, per affermare l'infondatezza dei vizi formali, delle doglianze di merito fatte valere in ricorso e delle domande promosse dalla parte ricorrente, eccependo l'incontestabilità dei contributi contesi, risultando ritualmente notificati sia le cartelle di pagamento presupposte all'intimazione opposta che diversi atti interruttivi della prescrizione. Domandavano, di conseguenza, il rigetto del promosso ricorso, vinte le spese di lite. Producevano documentazione.
Alla prima udienza di comparizione la parte ricorrente rinunciava alla richiesta cautelare avanzata in ricorso di sospensione dell'intimazione impugnata.
Nel corso del giudizio la parte ricorrente veniva ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Pag. 2 di 26 Ebbene, il ricorso è parzialmente fondato e merita accoglimento per quanto di ragione.
Innanzitutto, deve essere rigettata per infondatezza l'eccezione di difetto di legittimazione dell' e di potenziale rischio di conflitto di CP_3 giudicati avendo la resistente ottenuto decreto ingiuntivo per il CP_1 versamento dei medesimi contributi pretesi con l'intimazione opposta, tenuto conto dei seguenti principi costantemente affermati dalla
Suprema Corte di cassazione ed anche da ultimo ribaditi con la pronuncia n. 607/2025 cui dare continuità: “… (omissis)… questa
Corte (ex multis Cass. n. 26044 del 2018) ha affermato, con orientamento consolidato, che l'iscrizione a ruolo è solo uno dei meccanismi che la legge accorda all'istituto previdenziale per il recupero dei crediti contributivi, ferma restando la possibilità che esso agisca nelle forme ordinarie e che, coerentemente, un eventuale vizio formale della cartella o il mancato rispetto del termine di decadenza previsto ai fini dell'iscrizione a ruolo comporta soltanto l'impossibilità, per l'istituto, di avvalersi del titolo esecutivo ma non lo fa decadere dal diritto di chiedere l'accertamento in sede giudiziaria dell'esistenza ed ammontare del proprio credito.
L'art. 25 D.Lgs. n 46 del 1999 prevede in sostanza una decadenza processuale e non sostanziale, come è dimostrato dal tenore testuale della norma, che fa riferimento alla decadenza dall'iscrizione a ruolo del credito e non alla decadenza dal diritto di credito o dalla possibilità di azionarlo nelle forme ordinarie. La ratio dell'introduzione dello strumento della riscossione coattiva dei crediti previdenziali mediante iscrizione a ruolo è, infatti, quella di fornire all'ente un più agile strumento di realizzazione dei crediti e non già di rendere più difficoltosa
l'esazione imponendo brevi termini di decadenza.
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5. L'orientamento, a cui si intende dare continuità, consente, da un lato, di escludere la decadenza dalla pretesa dell'ente previdenziale di esigere i propri crediti ancorché non iscritti a ruolo nei termini dell'art.
25 D.Lgs. 46/99, dall'altro di non ritenere violata la disposizione dell'art. 17 cit. D.Lgs. se l'iscrizione non v'è stata, non essendo impedita all'ente creditore la possibilità di agire in giudizio nelle forme ordinarie a tutela del proprio credito;
e non risultano preclusioni al raggiungimento di tale obiettivo mediante decreto ingiuntivo e susseguente opposizione, tenuto conto che per i crediti derivanti da omesso versamento dei contributi previdenziali costituiscono prove idonee ai fini della emissione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 635 II co. c.p.c. sia
l'attestazione del direttore della sede provinciale dell'ente creditore sia i verbali di accertamento redatti dall'Ispettorato del lavoro o dagli ispettori dello stesso ente creditore che possono fornire utili elementi di valutazione anche nell'eventuale giudizio di opposizione (cfr. sent.
n. 15208/2014).
6. Numerose pronunce affrontano in modo analogo le tematiche sulla natura e funzione della decadenza prevista dall'art. 25 D.Lgs. n.
46/99, all'interno del complessivo sistema di riscossione dei crediti contributivi previdenziali, e sui meccanismi del loro recupero - ferma restando la possibilità di agire in via alternativa nelle forme ordinarie
-, nonché le questioni sulla impossibilità di avvalersi del titolo esecutivo senza decadere dal diritto di chiedere in sede giudiziaria
l'accertamento dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito, e sulla circostanza che la riscossione coattiva mediante iscrizione a ruolo consente di fornire all'ente un più agile strumento di realizzazione del credito (si vedano le sentenze n. 11346/2021, n.
5963/2018, n. 19708/2017, n. 16307/2019).… (omissis)…”.
Pag. 4 di 26 Tanto premesso, alla luce delle allegazioni e della produzione documentale di tutte le parti, occorre affermare la parziale fondatezza dell'eccezione di maturata estinzione per prescrizione dei contributi per cui è causa.
Appare utile, innanzitutto, partire dalla disamina delle singole cartelle di pagamento indicate in ricorso oggetto della presente impugnativa.
Di seguito, pertanto, verranno riportate singolarmente le cartelle di pagamento presupposte all'intimazione opposta, cui seguirà la valutazione circa la regolarità delle loro notificazioni e degli atti interruttivi della prescrizione indicati dalle parti resistenti:
1) 0142 2011 000 8619072 000 afferente a contributi relativi all'anno 2009. Non vi è prova della rituale notificazione in data
07.09.2011 alla parte ricorrente di questa cartella di pagamento. Vi è solo la prova della notifica di una intimazione di pagamento in data 08.01.2016 (cfr. all. n. 10 ): si CP_3 tratta di notifica tardiva poiché intervenuta ben oltre il quinquennio utile alla riscossione, così come sono tardive tutte le altre richieste di pagamento intervenute successivamente. Il sollecito di pagamento ruolo 2011 di notificato in data Pt_2
18.12.2015, invece, non può considerarsi valido atto interruttivo della prescrizione in quanto contenente un generico riferimento ad importi iscritti nella cartella/ruolo 2011 (cfr. all.
n. 11 ) senza che sia specificato quali siano i debiti Pt_2 contributivi insoluti o, quanto meno, a quale anno si riferiscano.
Così come non possono qualificarsi in alcun modo validi atti interruttivi della prescrizione le richieste di apertura di procedimento disciplinare del 2016 e del 2018 (cfr. all.ti nn. 14
e 20 ) in quanto non contenenti alcuna diffida ad Pt_2 adempiere e messa in mora della parte ricorrente. Ne consegue
Pag. 5 di 26 la maturata estinzione per prescrizione delle somme pretese con la cartella di pagamento in esame;
2) 0142 2014 000 7122630 000 afferente a contributi relativi agli anni 2010 e 2011. La notifica di questa cartella di pagamento disposta ai sensi degli artt. 26, comma 4, del D.P.R. n.
602/1973 e 60, lett. e), del D.P.R. n. 600 del 1973 è da considerarsi radicalmente inesistente, non risultando indicato sulla relata di notifica l'irreperibilità assoluta del ricorrente legittimante il ricorso alla procedura semplificata di notificazione effettivamente adottata. A ben vedere, infatti, sulla relata prodotta da (cfr. all. n. 5) si evince esclusivamente che il CP_3 messo notificatore ha dato atto di aver effettuato due tentativi di recapito della cartella, senza, però, aver indicato di aver effettuato delle ricerche e, soprattutto, senza aver riportato l'irreperibilità assoluta del ricorrente, in palese contrasto con i principi di diritto costantemente affermati dalla Suprema Corte di cassazione di recente ribaditi anche con la pronuncia n.
5576/2025 cui dare continuità: “ … (omissis)… In primo luogo va chiarito che la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi va eseguita ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ. ove sia conosciuta la residenza o l'indirizzo del destinatario che, per temporanea irreperibilità (c.d. irreperibilità relativa) non sia stato rinvenuto al momento della consegna dell'atto; viceversa, va effettuata ex art. 60, lett. e), D.P.R. n. 600 del 1973 quando il notificatore non reperisca il contribuente perché trasferitosi in luogo sconosciuto, sempre che abbia accertato, previe ricerche, attestate nella relata, che il trasferimento non sia consistito nel mero mutamento di
Pag. 6 di 26 indirizzo nell'ambito dello stesso comune del domicilio fiscale (c.d. irreperibilità assoluta) (cfr. Cass. 20/03/2023,
n. 7994, Cass. 15/3/2017, n. 6788)
6.4. Il rito dell'irreperibilità assoluta presuppone, pertanto che il messo notificatore accerti che nel Comune dove deve eseguirsi la notifica non vi sia più abitazione o ufficio essendosi il destinatario trasferito in località sconosciuta. … (omissis)…”. Occorre affermare, pertanto,
l'assoluta inesistenza della notificazione della cartella in esame in quanto disposta ai sensi degli artt. 26, comma 4, del D.P.R.
n. 602/1973 e 60, comma 1, lett. e) D.P.R. n. 600/1973 in difetto del presupposto che ne legittima l'adozione rappresentato dall'irreperibilità assoluta del destinatario. Manca la stessa allegazione e la prova che il notificatore abbia effettuato ricerche per verificare che la parte ricorrente, destinataria della cartella di pagamento in esame, non avesse più nel 2015 né abitazione, né ufficio o azienda nel Comune di
Gravina.
Pertanto, nel caso in esame, non ravvisandosi alcuna ipotesi di irreperibilità assoluta nei termini sopra chiariti, la notificazione della cartella di pagamento nel 2015 di cui si discute non poteva essere effettuata ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. e) del D.P.R. n. 600/1973.
Va dichiarata la radicale inesistenza della notificazione della cartella di pagamento di pagamento in esame in forza del consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione cui dare continuità e che si richiama ai sensi dell'art. 118, comma 1 disp. att. c.p.c.: “… (omissis)… In primo luogo, si rende necessario dare atto della circostanza che, ai sensi del
Pag. 7 di 26 combinato disposto di cu agli artt. 26 d.P.R. n. 602 del 1973 e 60, lett. e), d.P.R. n. 600 del 1973, anche per la notifica della cartella esattoriale occorre distinguere
l'ipotesi della irreperibilità relativa, che ricorre quando sia conosciuta la residenza o l'indirizzo del destinatario il quale, tuttavia, non sia stato rivenuto al momento della consegna dell'atto, dall'ipotesi della irreperibilità assoluta che ricorre quando il notificatore non reperisca il destinatario perché trasferito in luogo sconosciuto.
2.2. Questa Corte (Cass. 11/01/2024; Cass. 31/07/2023, n.
23183, Cass. 08/03/2019, n. 6765), affrontando il tema delle modalità che devono seguirsi per attivare in modo rituale il meccanismo notificatorio di cui all'art. 60 lett. e) cit., ha ripetutamente affermato che il messo notificatore, prima di procedere alla notifica, deve effettuare nel Comune del domicilio fiscale del contribuente le ricerche volte a verificare la sussistenza dei presupposti per operare la scelta, tra le due citate possibili opzioni, del procedimento notificatorio;
deve accertare, infatti, se il mancato rinvenimento del destinatario sia dovuto ad irreperibilità relativa ovvero ad irreperibilità assoluta in quanto nel Comune, già sede del domicilio fiscale, il contribuente non ha più né abitazione, né ufficio o azienda e, quindi, manchino dati ed elementi, oggettivamente idonei, per notificare altrimenti l'atto. In sostanza, il messo o l'ufficiale giudiziario che procedono alla notifica devono pervenire all'accertamento del trasferimento del destinatario in luogo sconosciuto dopo aver effettuato ricerche nel Comune dov'è situato il
Pag. 8 di 26 domicilio fiscale del contribuente, per verificare che il suddetto trasferimento non si sia risolto in un mero mutamento di indirizzo nell'ambito dello stesso Comune.
2.3. Con riferimento alla previa acquisizione di notizie e/o al previo espletamento delle ricerche, nessuna norma prescrive quali attività devono esattamente essere a tal fine compiute né con quali espressioni verbali ed in quale contesto documentale deve essere espresso il risultato di tali ricerche, purché emerga chiaramente che le ricerche sono state effettuate, che sono attribuibili al messo notificatore e riferibili alla notifica in esame.
Pertanto, in definitiva, in tema di notificazione degli atti impositivi, prima di effettuare la notifica secondo le modalità previste dall'art. 60 lett. e), cit. in luogo di quella ex art. 140 cod. proc. civ. il messo notificatore o
l'ufficiale giudiziario devono svolgere ricerche volte a verificare l'irreperibilità assoluta del contribuente, ossia che quest'ultimo non abbia più né l'abitazione né l'ufficio
o l'azienda nel Comune già sede del proprio domicilio fiscale (tra le più recenti, Cass. 31/07/2023, n. 23183, Cass.
08/03/2019, n. 6765). … (omissis)…”1. Non vi è prova, inoltre, della notifica dell'intimazione di pagamento nel 2017 (cfr. all. n.
11 ) né della rituale notifica dei solleciti di pagamento di CP_3
del 2019 e del 2020 (cfr. all.ti 21 e 24 ). Vi è Pt_2 Pt_2 prova della rituale notifica alla parte ricorrente di una intimazione di pagamento in data 26.05.2022 (cfr. all. n. 12
), ma si tratta di notifica tardiva poiché intervenuta ben CP_3 oltre il quinquennio utile alla riscossione, così come sono
Pag. 9 di 26 tardive tutte le altre richieste intervenute successivamente. Il sollecito di pagamento ruolo 2011 di notificato in data Pt_2
18.12.2015, invece, non può considerarsi valido atto interruttivo della prescrizione in quanto contenente un generico riferimento ad importi iscritti nella cartella/ruolo 2011 (cfr. all.
n. 11 ) senza che sia specificato quali siano i debiti Pt_2 contributivi insoluti o, quanto meno, a quale anno si riferiscano.
Così come non possono qualificarsi in alcun modo validi atti interruttivi della prescrizione le richieste di apertura di procedimento disciplinare del 2016 e del 2018 (cfr. all.ti nn. 14
e 20 ) in quanto non contenenti alcuna diffida ad Pt_2 adempiere e messa in mora della parte ricorrente. Ne consegue la maturata estinzione per prescrizione delle somme pretese con la cartella di pagamento in esame;
3) 0142 2015 000 5492580 000 riguardante contributi relativi all'anno 2012. La notifica di questa cartella di pagamento disposta ai sensi degli artt. 26, comma 4, del D.P.R. n.
602/1973 e 60, lett. e), del D.P.R. n. 600 del 1973 è da considerarsi radicalmente inesistente, non risultando indicato sulla relata di notifica le ricerche effettuate dal messo notificatore e nemmeno l'irreperibilità assoluta della parte ricorrente legittimante l'adozione della procedura semplificata di notificazione effettivamente seguita, secondo tutto quanto già sopra riportato. Manca, inoltre, la prova della rituale notifica dell'intimazione di pagamento nel 2017 (cfr. all. n. 11 ), CP_3 mentre vi è la prova della rituale notifica alla parte ricorrente di una intimazione di pagamento in data 26.05.2022 (cfr. all. n.
12 ). Si tratta di notifica tardiva poiché intervenuta ben CP_3 oltre il quinquennio utile alla riscossione, così come sono
Pag. 10 di 26 tardive tutte le altre richieste intervenute successivamente. Non possono qualificarsi in alcun modo validi atti interruttivi della prescrizione le richieste di apertura di procedimento disciplinare del 2016 e del 2018 (cfr. all.ti nn. 14 e 20 ) in quanto Pt_2 non contenenti alcuna diffida ad adempiere e messa in mora della parte ricorrente. Ne consegue la maturata estinzione per prescrizione anche delle somme pretese con la cartella di pagamento di cui si tratta;
4) 0142 2016 000 3115710 000 afferente a contributi relativi all'anno 2013. Anche questa cartella di pagamento è stata notificata ai sensi degli artt. 26, comma 4, del D.P.R. n.
602/1973 e 60,lett. e), del D.P.R. n. 600 del 1973 in assenza dei presupposti. Pertanto, pure la notifica di questa cartella di pagamento è da ritenersi radicalmente inesistente in mancanza di indicazione nella relata delle ricerche effettuate dal messo notificatore e dell'irreperibilità assoluta del ricorrente secondo tutto quanto già sopra riportato. Manca, inoltre, la prova della rituale notifica dell'intimazione di pagamento nel 2017 (cfr. all.
n. 11 ), mentre vi è la prova della rituale notifica alla CP_3 parte ricorrente di una intimazione di pagamento in data
26.05.2022 (cfr. all. n. 12 ). Anche in questa ipotesi si CP_3 tratta di notifica tardiva poiché intervenuta ben oltre il quinquennio utile alla riscossione dei contributi relativi all'anno
2013, così come sono tardive tutte le altre richieste intervenute successivamente. Non possono qualificarsi in alcun modo validi atti interruttivi della prescrizione le richieste di apertura di procedimento disciplinare del 2016 e del 2018 (cfr. all.ti nn. 14
e 20 ) in quanto non contenenti alcuna diffida ad Pt_2 adempiere e messa in mora della parte ricorrente. Ne consegue
Pag. 11 di 26 la maturata estinzione per prescrizione anche delle somme pretese con la cartella di pagamento in esame;
5) 0142 2017 000 4786049 000 riguardante contributi dell'anno
2014. Manca la prova della notificazione nel 2017 di questa cartella di pagamento (cfr. all. n. 7 ) e della notifica nel CP_3
2016 del sollecito di pagamento di (cfr. all. n. 13), Pt_2 mentre vi è la prova della rituale notifica alla parte ricorrente di una intimazione di pagamento in data 26.05.2022 (cfr. all. n.
12 ). Anche in questa ipotesi si tratta di notifica tardiva CP_3 poiché intervenuta ben oltre il quinquennio utile alla riscossione dei contributi relativi all'anno 2014, così come sono tardive tutte le altre richieste intervenute successivamente, anche computando il periodo di sospensione di 311 giorni (129 + 182) del termine quinquennale di prescrizione prima ad opera dell'art. 37, comma 2 D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 27/20202, per n. 129 giorni dal 23 febbraio al 30 giugno del 2020, e poi ad opera dell'art. 11, comma 9 D.L. n. 183/2020, convertito con modificazioni dalla L.
n. 21/20213, per n. 182 giorni dal 31 dicembre 2020 al 30 2 Questo l'art. 37, comma 2 D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2020:
<< I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo.>>. 3 Questo, inoltre, l'art. 11, comma 9 D.L. n. 183/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 21/2021:
<< I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo.>>.
Pag. 12 di 26 giugno 2021. Si consideri, infatti, che per i contributi del 2014 in esame la prescrizione si è maturata in data 23.07.2021 computando i 311 giorni di sospensione di cui si è detto. A ben vedere, infatti, in forza degli artt. 7, comma 1 e 19, comma 2, della L. n. 773/1982, 6, 9 e 33 del Regolamento sulla contribuzione della (cfr. all. n. 27 ), il CP_1 Pt_2 dies a quo di decorrenza della prescrizione dei contributi in esame è da individuarsi nella data di presentazione della comunicazione dei redditi prodotti fissata per il 15 settembre di ogni anno successivo a quello di produzione, che, in questo caso, coincide con il 15 settembre dell'anno 2015. Non possono qualificarsi in alcun modo validi atti interruttivi della prescrizione le richieste di apertura di procedimento disciplinare del 2016 e del 2018 (cfr. all.ti nn. 14 e 20 ) in quanto Pt_2 non contenenti alcuna diffida ad adempiere e messa in mora della parte ricorrente. Ne consegue la maturata estinzione per prescrizione anche delle somme pretese con la cartella di pagamento in esame.
Ciò posto, per tutti i contributi richiamati dalle cartelle appena sopra esaminate va dichiarata l'estinzione per maturata prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 3, comma 9 L. n. 335/1995 attualmente vigente e non più quella decennale precedente4.
Pag. 13 di 26 Questa la norma appena richiamata:
<< Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati:
a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9- bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge
1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria…
(omissis)… >>.
La prescrizione quinquennale di cui all'art. 3, comma 9 L. n.
335/1995 appena riportata deve ritenersi operante anche per i contributi in esame.
Tanto chiarito, occorre ribadire che nella materia che ci occupa vige un principio immanente di inesigibilità, da parte dell'ente previdenziale, dei contributi prescritti5.
precedente l'entrata in vigore di tale disposizione, dall'art. 55, comma 2, del r.d.l. n. 1827 del 1935 vale per ogni forma di assicurazione obbligatoria e, in base al comma 10 del citato art. 3 della legge n. 335 del 1995, si applica anche per i contributi prescritti prima dell'entrata in vigore della medesima legge.”.
Pag. 14 di 26 La prescrizione dei contributi, infatti, segue il regime suo proprio, quello, appunto, quinquennale, in questo caso disciplinato dalla norma appena richiamata, decorso inutilmente il quale devono ritenersi giuridicamente preclusi sia il versamento, da parte del debitore, che, conseguentemente, la stessa esazione, da parte dell'ente creditore6.
Dall'entrata in vigore della L. n. 335/1995, decorso il quinquennio utile al recupero dei contributi, il diritto alla loro riscossione, infatti, si estingue ope legis.
Detta tipologia di prescrizione, tra l'altro, per come disciplinata dal legislatore dell'epoca, in termini diversi rispetto a quella ordinaria del codice civile, poiché sottratta alla disponibilità delle parti, opera di diritto ed è rilevabile d'ufficio in ogni momento7.
volta spirato il termine, essa ha efficacia estintiva del credito, e non già semplicemente preclusiva della possibilità di farlo valere in giudizio.”. 6 Cfr. Cass. n. 13820/2023 così massimata: “In materia previdenziale, il pagamento dei contributi prescritti determina il diritto dell'autore del pagamento alla restituzione dei contributi stessi, atteso che, in tale materia, a differenza che in quella civile - ove opera la previsione di cui all'art. 2940 c.c. -, la prescrizione, ai sensi dell'art. 3, comma 9, della l. n. 335 del 1995,
è irrinunciabile e sottratta alla disponibilità delle parti, avendo prevalente funzione di ordine pubblico, con la conseguenza che il contribuente, pur volendo, sarebbe impossibilitato a versare i contributi in questione e l'ente previdenziale non potrebbe riceverne il pagamento.”.
Pag. 15 di 26 Né potrebbe condividersi quell'orientamento che afferma la prescrizione decennale in caso di omessa o tardiva opposizione delle cartelle presupposte, non ravvisandosi comunque in ogni caso alcun titolo giudiziale legittimante l'operatività della disciplina contenuta nell'art. 2953 c.c. invocato a sostegno del termine più lungo, nemmeno nelle ipotesi di incontestabilità delle pretese contributive8.
Ed ancora, la specialità della disciplina sulla prescrizione dei contributi e, soprattutto, la natura del credito preteso originato dal sottostante rapporto assicurativo, sono tutti elementi che confortano l'operatività della disciplina sulla prescrizione quinquennale sopra richiamata in tutti i casi in cui sono pretesi crediti contributivi ed anche in caso di mancata o tardiva opposizione alla cartella di pagamento o all'avviso
opposta dalla parte (art. 2938 c.c.) e il pagamento spontaneo del debito prescritto non è ripetibile (art.
2940 c.c.). E' stato perciò condivisibilmente osservato che nei rapporti di diritto privato la prescrizione non ha un effetto estintivo del diritto soggettivo, ma ha soltanto una "efficacia preclusiva", nel senso che
l'eccezione di prescrizione, tempestivamente proposta dal debitore, vale ad escludere ogni ulteriore controversia sul diritto prescritto e che, per contro, nel regime previdenziale, la prescrizione ha una sicura efficacia estintiva, cosicchè l'ente previdenziale creditore non può più nè pretenderla nè riceverla
(cfr, Cass., n. 330/2002, cit., in motivazione); donde, appunto, in tale materia, l'operatività di diritto della prescrizione e la sua rilevabilità d'ufficio da parte del giudice. Costituisce al contempo orientamento consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che il divieto di proposizione di nuove eccezioni in appello (stabilito dall'art. 345 c.p.c., comma 2, e, per il rito del lavoro, dall'art. 437 c.p.c., comma 2) concerne soltanto quelle in senso proprio relative a fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto fatto valere in giudizio, non rilevabili d'ufficio (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 13076/2004; 18096/2005;
11774/2007). Ne discende che, nelle controversie aventi ad oggetto il pagamento di contributi previdenziali obbligatori, l'eccezione di prescrizione non rientra fra quelle ricomprese nel divieto di cui al surricordato art. 437 c.p.c., comma 2, (non potendo quindi condividersi il diverso avviso espresso nella sentenza di questa Corte n. 9498/2003) … (omissis)… “. 8 In tal senso anche Cass. n. 31297/2022 così massimata: “In tema di riscossione coattiva di crediti previdenziali la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre l'opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del decreto legislativo n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cosiddetta conversione del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'articolo 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995) in quello ordinario, decennale, ai sensi dell'articolo 2953 del codice civile. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato.”.
Pag. 16 di 26 di addebito con conseguente incontestabilità delle pretese con questi avanzate.
In questi casi, infatti, dalla notificazione dell'avviso di addebito o della cartella di pagamento non opposti o tardivamente opposti ricomincia a decorrere un nuovo termine quinquennale di prescrizione.
Diversamente opinando si arriverebbe a legittimare la riscossione di un credito che sarebbe evidentemente acausale ma soprattutto astratto dal rapporto assicurativo sottostante.
E questo non potrebbe essere.
La riscossione dei contributi da parte dell'istituto che si assume creditore, innanzitutto, è giuridicamente legittima se le pretese avanzate sono causalmente riconducibili ad un sottostante rapporto contributivo.
La pretesa di crediti da parte dell'ente previdenziale a diverso titolo non troverebbe alcun conforto giuridico.
Detta circostanza, evidentemente non ammissibile, potrebbe verificarsi quale logica conseguenza dell'estinzione del diritto alla riscossione ovvero in tutti i casi in cui sia comunque spirato il termine utile, quinquennale, si ripete, per il recupero dei contributi.
Alla luce di quanto appena sopra esplicitato, pertanto, il decidente ritiene di discostarsi da quell'orientamento di una parte della giurisprudenza, anche di legittimità, che invoca il termine decennale di prescrizione ai sensi dell'art. 2953 c.c. in caso di incontestabilità delle pretese per mancata o tardiva impugnazione delle cartelle di pagamento o degli avvisi di addebito.
Per la fattispecie in esame, infatti, non può essere condivisa in alcun modo la ricostruzione offerta da una certa parte della giurisprudenza sulla decorrenza di un nuovo termine, questa volta decennale, di prescrizione ai sensi dell'art. 2953 c.c. a seguito della cristallizzazione
Pag. 17 di 26 dei crediti contributivi per mancata tempestiva proposizione dell'opposizione avverso la cartella di pagamento o l'avviso di addebito debitamente notificati, per implicita equiparazione ad un giudicato della definitività così formatasi delle pretese contributive9.
Si consideri, inoltre, che a dirimere la querelle sulla durata quinquennale o decennale della prescrizione a seguito di mancata tempestiva opposizione al ruolo è intervenuta la Suprema Corte a sezioni unite che si è discostata da quell'orientamento di una parte della giurisprudenza, anche di legittimità, che invocava il termine decennale di prescrizione ai sensi dell'art. 2953 c.c. in caso di incontestabilità delle pretese per mancata o tardiva impugnazione delle cartelle di pagamento10. 9 Cfr. CdA Perugia 07.09.2012, n. 210 nella parte in cui chiarisce: “… (omissis)… Come correttamente osservato dal giudice di primo grado e non contestato dalle parti, ai crediti oggetto della controversia è applicabile la prescrizione quinquennale, come previsto dalla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, commi 9 e CP_ 10. Da un lato, infatti, l non ha intrapreso procedure di accertamento dei crediti prima dell'entrata in vigore della legge medesima (avvenuta il 17 agosto 1995); dall'altro, la situazione di incontestabilità del credito che consegue alla mancata opposizione alla cartella esattoriale non è equiparabile a un giudicato, con la conseguenza che non è applicabile al caso di specie l'art. 2953, secondo cui "i diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni". Il termine di prescrizione è, dunque, quinquennale. Ciò premesso, il Tribunale ha rilevato che, per quanto attiene ai CP_ crediti di cui alla cartella esattoriale n. (OMISSIS), l dopo la notifica della cartella stessa e prima della ricezione da parte del B. dell'intimazione di pagamento del 24 ottobre 2007, aveva interrotto la prescrizione, rivendicando il credito con una missiva ricevuta dal debitore il 7 marzo 2003… (omissis)… “. 10 Cfr. Cass. SS.UU. 17.11.2016, n. 23397 così massimata: “La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lg. n.
46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche
l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo
l'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995 in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito CP_ dell' che dal 1 gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto .”. CP_5
Pag. 18 di 26 Ne consegue la declaratoria di estinzione dei contributi relativi agli anni 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014 richiamati nelle cartelle di pagamento di seguito riportate:
1) 0142 2011 000 8619072 000;
2) 0142 2014 000 7122630 000;
3) 0142 2015 000 5492580 000;
4) 0142 2016 000 3115710 000;
5) 0142 2017 000 4786049 000
Diversamente è a dirsi per tutti gli altri contributi portati nelle residue cartelle di pagamento oggetto della presente impugnativa.
Anche per tali ipotesi si procederà con la disamina delle singole cartelle, delle loro notifiche e di eventuali atti interruttivi.
1) 0142 2018 000 18630004 000 riguardante contributi dell'anno
2015. Anche questa cartella di pagamento è stata notificata ai sensi degli artt. 26, comma 4, del D.P.R. n. 602/1973 e 60, lett. e), del D.P.R. n. 600 del 1973 in assenza dei presupposti.
Pertanto, pure la notifica di questa cartella di pagamento è da ritenersi radicalmente inesistente in mancanza di indicazione nella relata delle ricerche effettuate dal messo notificatore e, soprattutto, dell'irreperibilità assoluta del ricorrente secondo tutto quanto già sopra riportato. A ben vedere, nella relata di notifica prodotta viene indicata assenza temporanea del destinatario (cfr. all. n. 8 . Vi è la prova, invece, della CP_3 rituale notifica alla parte ricorrente di una intimazione di pagamento in data 26.05.2022 (cfr. all. n. 12 ). Tanto CP_3 basta per ritenere tempestiva la richiesta di pagamento in quanto intervenuta nel quinquennio utile di riscossione dei contributi in esame, se si considera che il dies a quo di decorrenza della prescrizione è da individuarsi nella data del 15
Pag. 19 di 26 settembre del 2016 ed il quinquennio di prescrizione scadeva il
23.07.2022 computando i 311 giorni di sospensione di cui si è già sopra detto. Pertanto, al momento della notifica in data
14.07.2023 dell'intimazione di pagamento opposta alcuna prescrizione dei contributi relativi all'anno 2015 si era maturata.
Ebbene, incontestata l'iscrizione della parte ricorrente all'albo dei geometri ed alla , le doglianze di merito circa CP_1
l'insussistenza del debito contributivo fatte valere dalla parte ricorrente in ricorso sul presupposto di aver svolto la professione di geometra in via del tutto occasionale sono infondate alla luce del consolidato orientamento della Corte di
Cassazione ribadito anche con la pronuncia n. 10908/2025 cui dare continuità: “ … (omissis) … Questa Corte, in evoluzione giurisprudenziale rispetto al precedente del 2019 citato nella impugnata sentenza, ha affermato che, ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente
l'iscrizione all'albo professionale: difatti, "dal momento in cui il geometra, liberamente, sceglie di essere iscritto all'albo, anche per attività occasionale, assume obblighi di solidarietà a favore dei colleghi, obblighi ai quali non può sottrarsi, e che importano il pagamento di una contribuzione minima" (Cass., sez. lav., 28 settembre 2022,
n. 28188, in motivazione).
Risultano irrilevanti in senso contrario la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito. Né la mera iscrizione ad altra gestione
di per sé è d'ostacolo all'insorgere degli obblighi nei CP_4 confronti della previdenza di categoria (sentenza n. 28188 del
Pag. 20 di 26 2022, cit.). L'art. 5 dello Statuto della stabilisce, poi, che CP_1 siano obbligatoriamente iscritti alla "i geometri e geometri laureati iscritti all'Albo CP_1 professionale dei Geometri che esercitano, anche senza carattere di continuità ed esclusività, la libera professione".
Si definisce in tal modo il sistema degli obblighi contributivi in linea con i princìpi sanciti dalla legge n. 335 del 1995, che ha consentito interventi finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine degli enti (Cass., sez. lav., 19 febbraio 2021, n. 4568, punto 12 dei Motivi della decisione).
A tale riguardo, questa Corte ha puntualizzato di recente che
l'imposizione di un contributo obbligatorio a carico degli iscritti all'Albo dei geometri che non svolgano attività professionale continuativa e l'individuazione dei presupposti di fatto per il riconoscimento del requisito del carattere continuativo di tale attività non comportano l'estensione dell'obbligo d'iscrizione alla a nuove Controparte_1 categorie di soggetti.
L'irrilevanza della natura occasionale dell'attività e della mancata produzione di reddito e il carattere imprescindibile della sola iscrizione all'Albo, ai fini dell'iscrizione alla Cassa e del pagamento della contribuzione minima, rappresentano un principio già desumibile dall'art. 22 della legge n. 773 del 1982, che già prevedeva il contributo di solidarietà, quindi trasformato in contributo soggettivo minimo, e dagli interventi normativi successivi, attuati con il D.Lgs. n.
509 del 1994 e con la legge n. 335 del 1995 (Cass., sez. lav., 22 novembre 2024, n. 30191).
Pag. 21 di 26
5. Anche nel presente giudizio occorre dare continuità a tali princìpi, non efficacemente confutati dalla controricorrente e ribaditi in molteplici occasioni, come la parte ricorrente non manca di rammentare nella memoria illustrativa (a titolo esemplificativo si rammentino le ord. n. 4156, 4157, 4160,
4161, 4162 del 2023, per i soci amministratori v. 321/2023,
19508/2023, 17823/2023, e le più recenti 26330/2024 e
30191/2024, e da ultimo 7366/2025 e 5338/2025). …
(omissis)…”.
2) 0142 2019 001 0040414 000 afferente a contributi dell'anno
2016. Anche questa cartella di pagamento è stata notificata ai sensi degli artt. 26, comma 4, del D.P.R. n. 602/1973 e 60, lett. e), del D.P.R. n. 600 del 1973 in assenza dei presupposti
(cfr. all. n. 13 ). Pertanto, pure la notifica di questa CP_3 cartella di pagamento è da ritenersi radicalmente inesistente in mancanza di indicazione nella relata delle ricerche effettuate dal messo notificatore e, soprattutto, dell'irreperibilità assoluta del ricorrente secondo tutto quanto già sopra riferito. Vi è la prova, invece, della rituale notifica alla parte ricorrente di una intimazione di pagamento in data 26.05.2022 (cfr. all. n. 12
). Tanto basta per ritenere tempestiva la richiesta di CP_3 pagamento in quanto intervenuta nel quinquennio utile di riscossione dei contributi in esame, se si considera che in questa ipotesi il dies a quo di decorrenza della prescrizione è da individuarsi nella data del 15 settembre del 2017 ed il quinquennio di prescrizione scadeva il 24.07.2023 computando i 311 giorni di sospensione di cui si è già detto sopra. Pertanto, al momento della notifica in data 14.07.2023 dell'intimazione di pagamento opposta alcuna prescrizione dei contributi relativi
Pag. 22 di 26 all'anno 2016 si era maturata. Ebbene, incontestata l'iscrizione della parte ricorrente all'albo dei geometri ed alla , le CP_1 doglianze di merito circa l'insussistenza del debito contributivo fatte valere dalla parte ricorrente in ricorso sul presupposto di aver svolto la professione di geometra in via del tutto occasionale vanno rigettate alla luce dei consolidati principi espressi dalla Suprema Corte di cassazione sopra richiamati;
3) 0142 2020 000 9961949 000 riguardante contributi dell'anno
2017. Questa cartella di pagamento risulta ritualmente notificata alla parte ricorrente in data 18.10.2021 (cfr. all. n. 9
). Non vi è prova della tempestiva impugnazione di detta CP_3 cartella da parte del ricorrente. Ne consegue l'incontestabilità ed irretrattabilità dei crediti previdenziali in esame per omessa tempestiva impugnativa della cartella di pagamento presupposta all'intimazione oggetto della presente opposizione11. Non solo: al momento della notifica in data
14.07.2023 dell'intimazione di pagamento opposta alcuna prescrizione dei contributi relativi all'anno 2017 si era ancora maturata.
Alla luce di tutto quanto appena sopra rappresentato, pertanto, deve essere accolto in parte il promosso ricorso.
Pag. 23 di 26 Va dichiarata l'estinzione per prescrizione alla data di ricezione dell'intimazione di pagamento oggetto della presente impugnativa dei contributi relativi agli anni 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014 e di insussistenza del diritto della di esigerne il pagamento nei limiti CP_1 dei contributi riportati nelle seguenti cartelle di pagamento:
1) 0142 2011 000 8619072 000;
2) 0142 2014 000 7122630 000;
3) 0142 2015 000 5492580 000;
4) 0142 2016 000 3115710 000;
5) 0142 2017 000 4786049 000.
Deve essere rigettata, invece, per infondatezza, la restante parte della promossa opposizione.
Tenuto conto dell'esito del giudizio e dell'ammissione della parte ricorrente al patrocinio a spese dell'erario, le spese di lite, da liquidarsi in dispositivo con applicazione dei valori minimi di liquidazione delle fasi di studio, introduttiva e decisionale dello scaglione compreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00 per le controversie previdenziali previsto nella Tabella allegata al D.M. n.
55/2014 in vigore dal 03.04.2014 aggiornato con il D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia in ragione di quanto effettivamente ottenuto dalla parte ricorrente nel presente giudizio, andranno regolate facendo applicazione del principio della parziale soccombenza tra la parte ricorrente e la parte resistente
[...]
deputata ex lege alla riscossione dei Controparte_6 contributi in esame. Andranno, invece, integralmente compensate le spese processuali tra la parte ricorrente e la parte resistente
[...]
CP_1
P.Q.M.
Pag. 24 di 26 Il TRIBUNALE di BARI- in composizione monocratica nella persona del dott. Salvatore Franco SANTORO in funzione di GIUDICE del LAVORO
- definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- accoglie in parte il promosso ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara l'estinzione per prescrizione e l'inesigibilità delle somme pretese a titolo di contributi relativi agli anni 2009,
2010, 2011, 2012, 2013 e 2014 riportati nelle seguenti cartelle di pagamento:
1) 0142 2011 000 8619072 000;
2) 0142 2014 000 7122630 000;
3) 0142 2015 000 5492580 000;
4) 0142 2016 000 3115710 000;
5) 0142 2017 000 4786049 000;
- rigetta per infondatezza la restante parte del promosso ricorso;
- compensa per 1/3 tra la parte ricorrente e la parte resistente le spese di lite e condanna Controparte_6 la parte resistente al Controparte_6 pagamento in favore dell'erario delle rimanenti spese del presente giudizio che, al netto di quelle appena compensate, liquida in complessivi € 2.193,33 a titolo di compenso professionale ai sensi dell'art. 4 D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M. 147/2022, oltre Iva, Cpa e spese forfettarie pari al 15% del compenso integrale ai sensi dell'art. 2 D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M. 147/2022;
- compensa integralmente tra la parte ricorrente e la parte resistente le spese del presente giudizio. CP_1
Pag. 25 di 26 Bari,12/05/2025
Il Giudice del lavoro
Salvatore Franco Santoro
Pag. 26 di 26 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Così Cass. sez. trib. n.8823/2024. 4 Cfr. Cass. 10.12.2004, n. 23116 così massimata: “Nella materia previdenziale, il regime della prescrizione già maturata è differente rispetto alla materia civile, in quanto è sottratto alla disponibilità delle parti, sicché deve escludersi l'esistenza di un diritto soggettivo degli assicurati a versare contributi previdenziali prescritti: la prescrizione, inoltre, opera di diritto e pertanto può essere rilevata anche
d'ufficio dal giudice, mentre l'ente previdenziale (anche se, come nella specie, di natura privatistica) non può rinunciare alla "irricevibilità" dei contributi prescritti. Detto principio di indisponibilità - attualmente fissato dall'art. 3, comma 9, della legge n. 335 del 1995 desumibile, per il periodo 5 Cfr. Cass. n. 6154/2024 così massimata: “In materia di contributi assicurativi, la richiesta di rateazione intervenuta successivamente allo spirare del termine di prescrizione non può configurarsi come rinuncia
a quest'ultima per i crediti già prescritti, in quanto in materia previdenziale, a differenza che in materia civile, il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti, sicché, una 7 In tal senso cfr. Cass. 14.11.2008, n. 27163 che ribadisce. “… (omissis)… In ordine al primo motivo deve osservarsi come, secondo il condiviso orientamento interpretativo di questa Corte (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 11140/2001; 330/2002; 8888/2003; 23116/2004), il regime della prescrizione già maturata è differente rispetto alla materia civile, in quanto è sottratto alla disponibilità delle parti, secondo un principio fissato dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, (ma già desumibile, per il periodo precedente
l'entrata in vigore di tale disposizione, dal R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 55, comma 2,) valevole per ogni forma di assicurazione obbligatoria e che, in base alla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 10, si applica anche per i contributi prescritti prima dell'entrata in vigore della medesima legge, cosicchè la prescrizione opera di diritto e pertanto può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice. Ed invero, nell'ambito privatistico, secondo le disposizioni del codice civile, l'istituto della prescrizione è dominato dai principio di disponibilità, cosicchè il debitore può rinunziare alla prescrizione già compiuta se può disporre validamente del diritto (art. 2937 c.c.), la prescrizione non può essere rilevata dal giudice se non 11 Cfr. anche Cass. 03.05.2019, n. 11760 così massimata: “La mancata impugnazione della cartella di pagamento nel termine di decadenza previsto dalla legge produce soltanto l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. conversione del termine di prescrizione breve - eventualmente previsto - in quello ordinario decennale, di cui all'art. 2953 c.c. (Nella specie, in virtù del principio, la S.C. ha annullato la pronuncia impugnata che aveva ritenuto applicabile alla intimazione di pagamento il termine di decadenza previsto per le cartelle di pagamento dall'art. 1, comma 5 bis, del d.l.
n. 106 del 2005, conv. con modif. nella l. n. 156 del 2005, in quanto non era decorso, tra la notificazione della cartella e quella dell'intimazione di pagamento, il termine ordinario decennale di prescrizione ex art. 2946 c.c., operante per i tributi iscritti a ruolo).”.
Sezione Lavoro
N.R.G. 9669/2023
Il Giudice Salvatore Franco Santoro, all'udienza del 12/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da rappresentato e difeso dall'Avv.to GIORGIO Parte_1
GIANCARLO
ricorrente contro
Controparte_1 rappresentata e difesa
[...] dall'Avv.to Giuseppe MAZZARELLA
E rappresentata e difesa Controparte_2 dall'Avv.to GRILLETTO GIOVANNI resistente
OGGETTO: ricorso in opposizione ad intimazione di pagamento notificata in data 14 luglio 2023.
CONCLUSIONI: come da note conclusionali depositate telematicamente dalle parti.
RAGIONI della DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente proponeva opposizione alla intimazione di pagamento notificata in data 14 luglio 2023 limitandola ai soli contributi pretesi con le cartelle di pagamento analiticamente indicate in ricorso, eccependo, innanzitutto, il difetto di legittimazione di ed un potenziale CP_3 conflitto di giudicati, avendo la ottenuto decreto ingiuntivo per Pt_2 il versamento degli stessi contributi, l'omessa notificazione delle cartelle di pagamento presupposte all'intimazione opposta, la maturata estinzione per prescrizione anche sopravvenuta dei contributi pretesi dalla relativi al periodo 2009-2017; CP_1 nel merito, la parte ricorrente contestava la fondatezza dei contributi pretesi, avendo esercitato solo occasionalmente la libera professione di geometra e domandava, di conseguenza, l'annullamento e/o la declaratoria di inefficacia dell'intimazione opposta, previa sospensione cautelare della sua efficacia esecutiva, e l'estinzione per prescrizione dei crediti pretesi con le cartelle di pagamento presupposte indicate in ricorso, con il favore delle spese di lite da distrarsi. Allegava documentazione.
Si costituivano entrambe le parti resistenti per eccepire la tardività della promossa opposizione, per affermare l'infondatezza dei vizi formali, delle doglianze di merito fatte valere in ricorso e delle domande promosse dalla parte ricorrente, eccependo l'incontestabilità dei contributi contesi, risultando ritualmente notificati sia le cartelle di pagamento presupposte all'intimazione opposta che diversi atti interruttivi della prescrizione. Domandavano, di conseguenza, il rigetto del promosso ricorso, vinte le spese di lite. Producevano documentazione.
Alla prima udienza di comparizione la parte ricorrente rinunciava alla richiesta cautelare avanzata in ricorso di sospensione dell'intimazione impugnata.
Nel corso del giudizio la parte ricorrente veniva ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Pag. 2 di 26 Ebbene, il ricorso è parzialmente fondato e merita accoglimento per quanto di ragione.
Innanzitutto, deve essere rigettata per infondatezza l'eccezione di difetto di legittimazione dell' e di potenziale rischio di conflitto di CP_3 giudicati avendo la resistente ottenuto decreto ingiuntivo per il CP_1 versamento dei medesimi contributi pretesi con l'intimazione opposta, tenuto conto dei seguenti principi costantemente affermati dalla
Suprema Corte di cassazione ed anche da ultimo ribaditi con la pronuncia n. 607/2025 cui dare continuità: “… (omissis)… questa
Corte (ex multis Cass. n. 26044 del 2018) ha affermato, con orientamento consolidato, che l'iscrizione a ruolo è solo uno dei meccanismi che la legge accorda all'istituto previdenziale per il recupero dei crediti contributivi, ferma restando la possibilità che esso agisca nelle forme ordinarie e che, coerentemente, un eventuale vizio formale della cartella o il mancato rispetto del termine di decadenza previsto ai fini dell'iscrizione a ruolo comporta soltanto l'impossibilità, per l'istituto, di avvalersi del titolo esecutivo ma non lo fa decadere dal diritto di chiedere l'accertamento in sede giudiziaria dell'esistenza ed ammontare del proprio credito.
L'art. 25 D.Lgs. n 46 del 1999 prevede in sostanza una decadenza processuale e non sostanziale, come è dimostrato dal tenore testuale della norma, che fa riferimento alla decadenza dall'iscrizione a ruolo del credito e non alla decadenza dal diritto di credito o dalla possibilità di azionarlo nelle forme ordinarie. La ratio dell'introduzione dello strumento della riscossione coattiva dei crediti previdenziali mediante iscrizione a ruolo è, infatti, quella di fornire all'ente un più agile strumento di realizzazione dei crediti e non già di rendere più difficoltosa
l'esazione imponendo brevi termini di decadenza.
Pag. 3 di 26
5. L'orientamento, a cui si intende dare continuità, consente, da un lato, di escludere la decadenza dalla pretesa dell'ente previdenziale di esigere i propri crediti ancorché non iscritti a ruolo nei termini dell'art.
25 D.Lgs. 46/99, dall'altro di non ritenere violata la disposizione dell'art. 17 cit. D.Lgs. se l'iscrizione non v'è stata, non essendo impedita all'ente creditore la possibilità di agire in giudizio nelle forme ordinarie a tutela del proprio credito;
e non risultano preclusioni al raggiungimento di tale obiettivo mediante decreto ingiuntivo e susseguente opposizione, tenuto conto che per i crediti derivanti da omesso versamento dei contributi previdenziali costituiscono prove idonee ai fini della emissione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 635 II co. c.p.c. sia
l'attestazione del direttore della sede provinciale dell'ente creditore sia i verbali di accertamento redatti dall'Ispettorato del lavoro o dagli ispettori dello stesso ente creditore che possono fornire utili elementi di valutazione anche nell'eventuale giudizio di opposizione (cfr. sent.
n. 15208/2014).
6. Numerose pronunce affrontano in modo analogo le tematiche sulla natura e funzione della decadenza prevista dall'art. 25 D.Lgs. n.
46/99, all'interno del complessivo sistema di riscossione dei crediti contributivi previdenziali, e sui meccanismi del loro recupero - ferma restando la possibilità di agire in via alternativa nelle forme ordinarie
-, nonché le questioni sulla impossibilità di avvalersi del titolo esecutivo senza decadere dal diritto di chiedere in sede giudiziaria
l'accertamento dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito, e sulla circostanza che la riscossione coattiva mediante iscrizione a ruolo consente di fornire all'ente un più agile strumento di realizzazione del credito (si vedano le sentenze n. 11346/2021, n.
5963/2018, n. 19708/2017, n. 16307/2019).… (omissis)…”.
Pag. 4 di 26 Tanto premesso, alla luce delle allegazioni e della produzione documentale di tutte le parti, occorre affermare la parziale fondatezza dell'eccezione di maturata estinzione per prescrizione dei contributi per cui è causa.
Appare utile, innanzitutto, partire dalla disamina delle singole cartelle di pagamento indicate in ricorso oggetto della presente impugnativa.
Di seguito, pertanto, verranno riportate singolarmente le cartelle di pagamento presupposte all'intimazione opposta, cui seguirà la valutazione circa la regolarità delle loro notificazioni e degli atti interruttivi della prescrizione indicati dalle parti resistenti:
1) 0142 2011 000 8619072 000 afferente a contributi relativi all'anno 2009. Non vi è prova della rituale notificazione in data
07.09.2011 alla parte ricorrente di questa cartella di pagamento. Vi è solo la prova della notifica di una intimazione di pagamento in data 08.01.2016 (cfr. all. n. 10 ): si CP_3 tratta di notifica tardiva poiché intervenuta ben oltre il quinquennio utile alla riscossione, così come sono tardive tutte le altre richieste di pagamento intervenute successivamente. Il sollecito di pagamento ruolo 2011 di notificato in data Pt_2
18.12.2015, invece, non può considerarsi valido atto interruttivo della prescrizione in quanto contenente un generico riferimento ad importi iscritti nella cartella/ruolo 2011 (cfr. all.
n. 11 ) senza che sia specificato quali siano i debiti Pt_2 contributivi insoluti o, quanto meno, a quale anno si riferiscano.
Così come non possono qualificarsi in alcun modo validi atti interruttivi della prescrizione le richieste di apertura di procedimento disciplinare del 2016 e del 2018 (cfr. all.ti nn. 14
e 20 ) in quanto non contenenti alcuna diffida ad Pt_2 adempiere e messa in mora della parte ricorrente. Ne consegue
Pag. 5 di 26 la maturata estinzione per prescrizione delle somme pretese con la cartella di pagamento in esame;
2) 0142 2014 000 7122630 000 afferente a contributi relativi agli anni 2010 e 2011. La notifica di questa cartella di pagamento disposta ai sensi degli artt. 26, comma 4, del D.P.R. n.
602/1973 e 60, lett. e), del D.P.R. n. 600 del 1973 è da considerarsi radicalmente inesistente, non risultando indicato sulla relata di notifica l'irreperibilità assoluta del ricorrente legittimante il ricorso alla procedura semplificata di notificazione effettivamente adottata. A ben vedere, infatti, sulla relata prodotta da (cfr. all. n. 5) si evince esclusivamente che il CP_3 messo notificatore ha dato atto di aver effettuato due tentativi di recapito della cartella, senza, però, aver indicato di aver effettuato delle ricerche e, soprattutto, senza aver riportato l'irreperibilità assoluta del ricorrente, in palese contrasto con i principi di diritto costantemente affermati dalla Suprema Corte di cassazione di recente ribaditi anche con la pronuncia n.
5576/2025 cui dare continuità: “ … (omissis)… In primo luogo va chiarito che la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi va eseguita ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ. ove sia conosciuta la residenza o l'indirizzo del destinatario che, per temporanea irreperibilità (c.d. irreperibilità relativa) non sia stato rinvenuto al momento della consegna dell'atto; viceversa, va effettuata ex art. 60, lett. e), D.P.R. n. 600 del 1973 quando il notificatore non reperisca il contribuente perché trasferitosi in luogo sconosciuto, sempre che abbia accertato, previe ricerche, attestate nella relata, che il trasferimento non sia consistito nel mero mutamento di
Pag. 6 di 26 indirizzo nell'ambito dello stesso comune del domicilio fiscale (c.d. irreperibilità assoluta) (cfr. Cass. 20/03/2023,
n. 7994, Cass. 15/3/2017, n. 6788)
6.4. Il rito dell'irreperibilità assoluta presuppone, pertanto che il messo notificatore accerti che nel Comune dove deve eseguirsi la notifica non vi sia più abitazione o ufficio essendosi il destinatario trasferito in località sconosciuta. … (omissis)…”. Occorre affermare, pertanto,
l'assoluta inesistenza della notificazione della cartella in esame in quanto disposta ai sensi degli artt. 26, comma 4, del D.P.R.
n. 602/1973 e 60, comma 1, lett. e) D.P.R. n. 600/1973 in difetto del presupposto che ne legittima l'adozione rappresentato dall'irreperibilità assoluta del destinatario. Manca la stessa allegazione e la prova che il notificatore abbia effettuato ricerche per verificare che la parte ricorrente, destinataria della cartella di pagamento in esame, non avesse più nel 2015 né abitazione, né ufficio o azienda nel Comune di
Gravina.
Pertanto, nel caso in esame, non ravvisandosi alcuna ipotesi di irreperibilità assoluta nei termini sopra chiariti, la notificazione della cartella di pagamento nel 2015 di cui si discute non poteva essere effettuata ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. e) del D.P.R. n. 600/1973.
Va dichiarata la radicale inesistenza della notificazione della cartella di pagamento di pagamento in esame in forza del consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione cui dare continuità e che si richiama ai sensi dell'art. 118, comma 1 disp. att. c.p.c.: “… (omissis)… In primo luogo, si rende necessario dare atto della circostanza che, ai sensi del
Pag. 7 di 26 combinato disposto di cu agli artt. 26 d.P.R. n. 602 del 1973 e 60, lett. e), d.P.R. n. 600 del 1973, anche per la notifica della cartella esattoriale occorre distinguere
l'ipotesi della irreperibilità relativa, che ricorre quando sia conosciuta la residenza o l'indirizzo del destinatario il quale, tuttavia, non sia stato rivenuto al momento della consegna dell'atto, dall'ipotesi della irreperibilità assoluta che ricorre quando il notificatore non reperisca il destinatario perché trasferito in luogo sconosciuto.
2.2. Questa Corte (Cass. 11/01/2024; Cass. 31/07/2023, n.
23183, Cass. 08/03/2019, n. 6765), affrontando il tema delle modalità che devono seguirsi per attivare in modo rituale il meccanismo notificatorio di cui all'art. 60 lett. e) cit., ha ripetutamente affermato che il messo notificatore, prima di procedere alla notifica, deve effettuare nel Comune del domicilio fiscale del contribuente le ricerche volte a verificare la sussistenza dei presupposti per operare la scelta, tra le due citate possibili opzioni, del procedimento notificatorio;
deve accertare, infatti, se il mancato rinvenimento del destinatario sia dovuto ad irreperibilità relativa ovvero ad irreperibilità assoluta in quanto nel Comune, già sede del domicilio fiscale, il contribuente non ha più né abitazione, né ufficio o azienda e, quindi, manchino dati ed elementi, oggettivamente idonei, per notificare altrimenti l'atto. In sostanza, il messo o l'ufficiale giudiziario che procedono alla notifica devono pervenire all'accertamento del trasferimento del destinatario in luogo sconosciuto dopo aver effettuato ricerche nel Comune dov'è situato il
Pag. 8 di 26 domicilio fiscale del contribuente, per verificare che il suddetto trasferimento non si sia risolto in un mero mutamento di indirizzo nell'ambito dello stesso Comune.
2.3. Con riferimento alla previa acquisizione di notizie e/o al previo espletamento delle ricerche, nessuna norma prescrive quali attività devono esattamente essere a tal fine compiute né con quali espressioni verbali ed in quale contesto documentale deve essere espresso il risultato di tali ricerche, purché emerga chiaramente che le ricerche sono state effettuate, che sono attribuibili al messo notificatore e riferibili alla notifica in esame.
Pertanto, in definitiva, in tema di notificazione degli atti impositivi, prima di effettuare la notifica secondo le modalità previste dall'art. 60 lett. e), cit. in luogo di quella ex art. 140 cod. proc. civ. il messo notificatore o
l'ufficiale giudiziario devono svolgere ricerche volte a verificare l'irreperibilità assoluta del contribuente, ossia che quest'ultimo non abbia più né l'abitazione né l'ufficio
o l'azienda nel Comune già sede del proprio domicilio fiscale (tra le più recenti, Cass. 31/07/2023, n. 23183, Cass.
08/03/2019, n. 6765). … (omissis)…”1. Non vi è prova, inoltre, della notifica dell'intimazione di pagamento nel 2017 (cfr. all. n.
11 ) né della rituale notifica dei solleciti di pagamento di CP_3
del 2019 e del 2020 (cfr. all.ti 21 e 24 ). Vi è Pt_2 Pt_2 prova della rituale notifica alla parte ricorrente di una intimazione di pagamento in data 26.05.2022 (cfr. all. n. 12
), ma si tratta di notifica tardiva poiché intervenuta ben CP_3 oltre il quinquennio utile alla riscossione, così come sono
Pag. 9 di 26 tardive tutte le altre richieste intervenute successivamente. Il sollecito di pagamento ruolo 2011 di notificato in data Pt_2
18.12.2015, invece, non può considerarsi valido atto interruttivo della prescrizione in quanto contenente un generico riferimento ad importi iscritti nella cartella/ruolo 2011 (cfr. all.
n. 11 ) senza che sia specificato quali siano i debiti Pt_2 contributivi insoluti o, quanto meno, a quale anno si riferiscano.
Così come non possono qualificarsi in alcun modo validi atti interruttivi della prescrizione le richieste di apertura di procedimento disciplinare del 2016 e del 2018 (cfr. all.ti nn. 14
e 20 ) in quanto non contenenti alcuna diffida ad Pt_2 adempiere e messa in mora della parte ricorrente. Ne consegue la maturata estinzione per prescrizione delle somme pretese con la cartella di pagamento in esame;
3) 0142 2015 000 5492580 000 riguardante contributi relativi all'anno 2012. La notifica di questa cartella di pagamento disposta ai sensi degli artt. 26, comma 4, del D.P.R. n.
602/1973 e 60, lett. e), del D.P.R. n. 600 del 1973 è da considerarsi radicalmente inesistente, non risultando indicato sulla relata di notifica le ricerche effettuate dal messo notificatore e nemmeno l'irreperibilità assoluta della parte ricorrente legittimante l'adozione della procedura semplificata di notificazione effettivamente seguita, secondo tutto quanto già sopra riportato. Manca, inoltre, la prova della rituale notifica dell'intimazione di pagamento nel 2017 (cfr. all. n. 11 ), CP_3 mentre vi è la prova della rituale notifica alla parte ricorrente di una intimazione di pagamento in data 26.05.2022 (cfr. all. n.
12 ). Si tratta di notifica tardiva poiché intervenuta ben CP_3 oltre il quinquennio utile alla riscossione, così come sono
Pag. 10 di 26 tardive tutte le altre richieste intervenute successivamente. Non possono qualificarsi in alcun modo validi atti interruttivi della prescrizione le richieste di apertura di procedimento disciplinare del 2016 e del 2018 (cfr. all.ti nn. 14 e 20 ) in quanto Pt_2 non contenenti alcuna diffida ad adempiere e messa in mora della parte ricorrente. Ne consegue la maturata estinzione per prescrizione anche delle somme pretese con la cartella di pagamento di cui si tratta;
4) 0142 2016 000 3115710 000 afferente a contributi relativi all'anno 2013. Anche questa cartella di pagamento è stata notificata ai sensi degli artt. 26, comma 4, del D.P.R. n.
602/1973 e 60,lett. e), del D.P.R. n. 600 del 1973 in assenza dei presupposti. Pertanto, pure la notifica di questa cartella di pagamento è da ritenersi radicalmente inesistente in mancanza di indicazione nella relata delle ricerche effettuate dal messo notificatore e dell'irreperibilità assoluta del ricorrente secondo tutto quanto già sopra riportato. Manca, inoltre, la prova della rituale notifica dell'intimazione di pagamento nel 2017 (cfr. all.
n. 11 ), mentre vi è la prova della rituale notifica alla CP_3 parte ricorrente di una intimazione di pagamento in data
26.05.2022 (cfr. all. n. 12 ). Anche in questa ipotesi si CP_3 tratta di notifica tardiva poiché intervenuta ben oltre il quinquennio utile alla riscossione dei contributi relativi all'anno
2013, così come sono tardive tutte le altre richieste intervenute successivamente. Non possono qualificarsi in alcun modo validi atti interruttivi della prescrizione le richieste di apertura di procedimento disciplinare del 2016 e del 2018 (cfr. all.ti nn. 14
e 20 ) in quanto non contenenti alcuna diffida ad Pt_2 adempiere e messa in mora della parte ricorrente. Ne consegue
Pag. 11 di 26 la maturata estinzione per prescrizione anche delle somme pretese con la cartella di pagamento in esame;
5) 0142 2017 000 4786049 000 riguardante contributi dell'anno
2014. Manca la prova della notificazione nel 2017 di questa cartella di pagamento (cfr. all. n. 7 ) e della notifica nel CP_3
2016 del sollecito di pagamento di (cfr. all. n. 13), Pt_2 mentre vi è la prova della rituale notifica alla parte ricorrente di una intimazione di pagamento in data 26.05.2022 (cfr. all. n.
12 ). Anche in questa ipotesi si tratta di notifica tardiva CP_3 poiché intervenuta ben oltre il quinquennio utile alla riscossione dei contributi relativi all'anno 2014, così come sono tardive tutte le altre richieste intervenute successivamente, anche computando il periodo di sospensione di 311 giorni (129 + 182) del termine quinquennale di prescrizione prima ad opera dell'art. 37, comma 2 D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 27/20202, per n. 129 giorni dal 23 febbraio al 30 giugno del 2020, e poi ad opera dell'art. 11, comma 9 D.L. n. 183/2020, convertito con modificazioni dalla L.
n. 21/20213, per n. 182 giorni dal 31 dicembre 2020 al 30 2 Questo l'art. 37, comma 2 D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2020:
<< I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo.>>. 3 Questo, inoltre, l'art. 11, comma 9 D.L. n. 183/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 21/2021:
<< I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo.>>.
Pag. 12 di 26 giugno 2021. Si consideri, infatti, che per i contributi del 2014 in esame la prescrizione si è maturata in data 23.07.2021 computando i 311 giorni di sospensione di cui si è detto. A ben vedere, infatti, in forza degli artt. 7, comma 1 e 19, comma 2, della L. n. 773/1982, 6, 9 e 33 del Regolamento sulla contribuzione della (cfr. all. n. 27 ), il CP_1 Pt_2 dies a quo di decorrenza della prescrizione dei contributi in esame è da individuarsi nella data di presentazione della comunicazione dei redditi prodotti fissata per il 15 settembre di ogni anno successivo a quello di produzione, che, in questo caso, coincide con il 15 settembre dell'anno 2015. Non possono qualificarsi in alcun modo validi atti interruttivi della prescrizione le richieste di apertura di procedimento disciplinare del 2016 e del 2018 (cfr. all.ti nn. 14 e 20 ) in quanto Pt_2 non contenenti alcuna diffida ad adempiere e messa in mora della parte ricorrente. Ne consegue la maturata estinzione per prescrizione anche delle somme pretese con la cartella di pagamento in esame.
Ciò posto, per tutti i contributi richiamati dalle cartelle appena sopra esaminate va dichiarata l'estinzione per maturata prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 3, comma 9 L. n. 335/1995 attualmente vigente e non più quella decennale precedente4.
Pag. 13 di 26 Questa la norma appena richiamata:
<< Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati:
a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9- bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge
1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria…
(omissis)… >>.
La prescrizione quinquennale di cui all'art. 3, comma 9 L. n.
335/1995 appena riportata deve ritenersi operante anche per i contributi in esame.
Tanto chiarito, occorre ribadire che nella materia che ci occupa vige un principio immanente di inesigibilità, da parte dell'ente previdenziale, dei contributi prescritti5.
precedente l'entrata in vigore di tale disposizione, dall'art. 55, comma 2, del r.d.l. n. 1827 del 1935 vale per ogni forma di assicurazione obbligatoria e, in base al comma 10 del citato art. 3 della legge n. 335 del 1995, si applica anche per i contributi prescritti prima dell'entrata in vigore della medesima legge.”.
Pag. 14 di 26 La prescrizione dei contributi, infatti, segue il regime suo proprio, quello, appunto, quinquennale, in questo caso disciplinato dalla norma appena richiamata, decorso inutilmente il quale devono ritenersi giuridicamente preclusi sia il versamento, da parte del debitore, che, conseguentemente, la stessa esazione, da parte dell'ente creditore6.
Dall'entrata in vigore della L. n. 335/1995, decorso il quinquennio utile al recupero dei contributi, il diritto alla loro riscossione, infatti, si estingue ope legis.
Detta tipologia di prescrizione, tra l'altro, per come disciplinata dal legislatore dell'epoca, in termini diversi rispetto a quella ordinaria del codice civile, poiché sottratta alla disponibilità delle parti, opera di diritto ed è rilevabile d'ufficio in ogni momento7.
volta spirato il termine, essa ha efficacia estintiva del credito, e non già semplicemente preclusiva della possibilità di farlo valere in giudizio.”. 6 Cfr. Cass. n. 13820/2023 così massimata: “In materia previdenziale, il pagamento dei contributi prescritti determina il diritto dell'autore del pagamento alla restituzione dei contributi stessi, atteso che, in tale materia, a differenza che in quella civile - ove opera la previsione di cui all'art. 2940 c.c. -, la prescrizione, ai sensi dell'art. 3, comma 9, della l. n. 335 del 1995,
è irrinunciabile e sottratta alla disponibilità delle parti, avendo prevalente funzione di ordine pubblico, con la conseguenza che il contribuente, pur volendo, sarebbe impossibilitato a versare i contributi in questione e l'ente previdenziale non potrebbe riceverne il pagamento.”.
Pag. 15 di 26 Né potrebbe condividersi quell'orientamento che afferma la prescrizione decennale in caso di omessa o tardiva opposizione delle cartelle presupposte, non ravvisandosi comunque in ogni caso alcun titolo giudiziale legittimante l'operatività della disciplina contenuta nell'art. 2953 c.c. invocato a sostegno del termine più lungo, nemmeno nelle ipotesi di incontestabilità delle pretese contributive8.
Ed ancora, la specialità della disciplina sulla prescrizione dei contributi e, soprattutto, la natura del credito preteso originato dal sottostante rapporto assicurativo, sono tutti elementi che confortano l'operatività della disciplina sulla prescrizione quinquennale sopra richiamata in tutti i casi in cui sono pretesi crediti contributivi ed anche in caso di mancata o tardiva opposizione alla cartella di pagamento o all'avviso
opposta dalla parte (art. 2938 c.c.) e il pagamento spontaneo del debito prescritto non è ripetibile (art.
2940 c.c.). E' stato perciò condivisibilmente osservato che nei rapporti di diritto privato la prescrizione non ha un effetto estintivo del diritto soggettivo, ma ha soltanto una "efficacia preclusiva", nel senso che
l'eccezione di prescrizione, tempestivamente proposta dal debitore, vale ad escludere ogni ulteriore controversia sul diritto prescritto e che, per contro, nel regime previdenziale, la prescrizione ha una sicura efficacia estintiva, cosicchè l'ente previdenziale creditore non può più nè pretenderla nè riceverla
(cfr, Cass., n. 330/2002, cit., in motivazione); donde, appunto, in tale materia, l'operatività di diritto della prescrizione e la sua rilevabilità d'ufficio da parte del giudice. Costituisce al contempo orientamento consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che il divieto di proposizione di nuove eccezioni in appello (stabilito dall'art. 345 c.p.c., comma 2, e, per il rito del lavoro, dall'art. 437 c.p.c., comma 2) concerne soltanto quelle in senso proprio relative a fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto fatto valere in giudizio, non rilevabili d'ufficio (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 13076/2004; 18096/2005;
11774/2007). Ne discende che, nelle controversie aventi ad oggetto il pagamento di contributi previdenziali obbligatori, l'eccezione di prescrizione non rientra fra quelle ricomprese nel divieto di cui al surricordato art. 437 c.p.c., comma 2, (non potendo quindi condividersi il diverso avviso espresso nella sentenza di questa Corte n. 9498/2003) … (omissis)… “. 8 In tal senso anche Cass. n. 31297/2022 così massimata: “In tema di riscossione coattiva di crediti previdenziali la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre l'opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del decreto legislativo n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cosiddetta conversione del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'articolo 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995) in quello ordinario, decennale, ai sensi dell'articolo 2953 del codice civile. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato.”.
Pag. 16 di 26 di addebito con conseguente incontestabilità delle pretese con questi avanzate.
In questi casi, infatti, dalla notificazione dell'avviso di addebito o della cartella di pagamento non opposti o tardivamente opposti ricomincia a decorrere un nuovo termine quinquennale di prescrizione.
Diversamente opinando si arriverebbe a legittimare la riscossione di un credito che sarebbe evidentemente acausale ma soprattutto astratto dal rapporto assicurativo sottostante.
E questo non potrebbe essere.
La riscossione dei contributi da parte dell'istituto che si assume creditore, innanzitutto, è giuridicamente legittima se le pretese avanzate sono causalmente riconducibili ad un sottostante rapporto contributivo.
La pretesa di crediti da parte dell'ente previdenziale a diverso titolo non troverebbe alcun conforto giuridico.
Detta circostanza, evidentemente non ammissibile, potrebbe verificarsi quale logica conseguenza dell'estinzione del diritto alla riscossione ovvero in tutti i casi in cui sia comunque spirato il termine utile, quinquennale, si ripete, per il recupero dei contributi.
Alla luce di quanto appena sopra esplicitato, pertanto, il decidente ritiene di discostarsi da quell'orientamento di una parte della giurisprudenza, anche di legittimità, che invoca il termine decennale di prescrizione ai sensi dell'art. 2953 c.c. in caso di incontestabilità delle pretese per mancata o tardiva impugnazione delle cartelle di pagamento o degli avvisi di addebito.
Per la fattispecie in esame, infatti, non può essere condivisa in alcun modo la ricostruzione offerta da una certa parte della giurisprudenza sulla decorrenza di un nuovo termine, questa volta decennale, di prescrizione ai sensi dell'art. 2953 c.c. a seguito della cristallizzazione
Pag. 17 di 26 dei crediti contributivi per mancata tempestiva proposizione dell'opposizione avverso la cartella di pagamento o l'avviso di addebito debitamente notificati, per implicita equiparazione ad un giudicato della definitività così formatasi delle pretese contributive9.
Si consideri, inoltre, che a dirimere la querelle sulla durata quinquennale o decennale della prescrizione a seguito di mancata tempestiva opposizione al ruolo è intervenuta la Suprema Corte a sezioni unite che si è discostata da quell'orientamento di una parte della giurisprudenza, anche di legittimità, che invocava il termine decennale di prescrizione ai sensi dell'art. 2953 c.c. in caso di incontestabilità delle pretese per mancata o tardiva impugnazione delle cartelle di pagamento10. 9 Cfr. CdA Perugia 07.09.2012, n. 210 nella parte in cui chiarisce: “… (omissis)… Come correttamente osservato dal giudice di primo grado e non contestato dalle parti, ai crediti oggetto della controversia è applicabile la prescrizione quinquennale, come previsto dalla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, commi 9 e CP_ 10. Da un lato, infatti, l non ha intrapreso procedure di accertamento dei crediti prima dell'entrata in vigore della legge medesima (avvenuta il 17 agosto 1995); dall'altro, la situazione di incontestabilità del credito che consegue alla mancata opposizione alla cartella esattoriale non è equiparabile a un giudicato, con la conseguenza che non è applicabile al caso di specie l'art. 2953, secondo cui "i diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni". Il termine di prescrizione è, dunque, quinquennale. Ciò premesso, il Tribunale ha rilevato che, per quanto attiene ai CP_ crediti di cui alla cartella esattoriale n. (OMISSIS), l dopo la notifica della cartella stessa e prima della ricezione da parte del B. dell'intimazione di pagamento del 24 ottobre 2007, aveva interrotto la prescrizione, rivendicando il credito con una missiva ricevuta dal debitore il 7 marzo 2003… (omissis)… “. 10 Cfr. Cass. SS.UU. 17.11.2016, n. 23397 così massimata: “La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lg. n.
46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche
l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo
l'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995 in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito CP_ dell' che dal 1 gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto .”. CP_5
Pag. 18 di 26 Ne consegue la declaratoria di estinzione dei contributi relativi agli anni 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014 richiamati nelle cartelle di pagamento di seguito riportate:
1) 0142 2011 000 8619072 000;
2) 0142 2014 000 7122630 000;
3) 0142 2015 000 5492580 000;
4) 0142 2016 000 3115710 000;
5) 0142 2017 000 4786049 000
Diversamente è a dirsi per tutti gli altri contributi portati nelle residue cartelle di pagamento oggetto della presente impugnativa.
Anche per tali ipotesi si procederà con la disamina delle singole cartelle, delle loro notifiche e di eventuali atti interruttivi.
1) 0142 2018 000 18630004 000 riguardante contributi dell'anno
2015. Anche questa cartella di pagamento è stata notificata ai sensi degli artt. 26, comma 4, del D.P.R. n. 602/1973 e 60, lett. e), del D.P.R. n. 600 del 1973 in assenza dei presupposti.
Pertanto, pure la notifica di questa cartella di pagamento è da ritenersi radicalmente inesistente in mancanza di indicazione nella relata delle ricerche effettuate dal messo notificatore e, soprattutto, dell'irreperibilità assoluta del ricorrente secondo tutto quanto già sopra riportato. A ben vedere, nella relata di notifica prodotta viene indicata assenza temporanea del destinatario (cfr. all. n. 8 . Vi è la prova, invece, della CP_3 rituale notifica alla parte ricorrente di una intimazione di pagamento in data 26.05.2022 (cfr. all. n. 12 ). Tanto CP_3 basta per ritenere tempestiva la richiesta di pagamento in quanto intervenuta nel quinquennio utile di riscossione dei contributi in esame, se si considera che il dies a quo di decorrenza della prescrizione è da individuarsi nella data del 15
Pag. 19 di 26 settembre del 2016 ed il quinquennio di prescrizione scadeva il
23.07.2022 computando i 311 giorni di sospensione di cui si è già sopra detto. Pertanto, al momento della notifica in data
14.07.2023 dell'intimazione di pagamento opposta alcuna prescrizione dei contributi relativi all'anno 2015 si era maturata.
Ebbene, incontestata l'iscrizione della parte ricorrente all'albo dei geometri ed alla , le doglianze di merito circa CP_1
l'insussistenza del debito contributivo fatte valere dalla parte ricorrente in ricorso sul presupposto di aver svolto la professione di geometra in via del tutto occasionale sono infondate alla luce del consolidato orientamento della Corte di
Cassazione ribadito anche con la pronuncia n. 10908/2025 cui dare continuità: “ … (omissis) … Questa Corte, in evoluzione giurisprudenziale rispetto al precedente del 2019 citato nella impugnata sentenza, ha affermato che, ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente
l'iscrizione all'albo professionale: difatti, "dal momento in cui il geometra, liberamente, sceglie di essere iscritto all'albo, anche per attività occasionale, assume obblighi di solidarietà a favore dei colleghi, obblighi ai quali non può sottrarsi, e che importano il pagamento di una contribuzione minima" (Cass., sez. lav., 28 settembre 2022,
n. 28188, in motivazione).
Risultano irrilevanti in senso contrario la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito. Né la mera iscrizione ad altra gestione
di per sé è d'ostacolo all'insorgere degli obblighi nei CP_4 confronti della previdenza di categoria (sentenza n. 28188 del
Pag. 20 di 26 2022, cit.). L'art. 5 dello Statuto della stabilisce, poi, che CP_1 siano obbligatoriamente iscritti alla "i geometri e geometri laureati iscritti all'Albo CP_1 professionale dei Geometri che esercitano, anche senza carattere di continuità ed esclusività, la libera professione".
Si definisce in tal modo il sistema degli obblighi contributivi in linea con i princìpi sanciti dalla legge n. 335 del 1995, che ha consentito interventi finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine degli enti (Cass., sez. lav., 19 febbraio 2021, n. 4568, punto 12 dei Motivi della decisione).
A tale riguardo, questa Corte ha puntualizzato di recente che
l'imposizione di un contributo obbligatorio a carico degli iscritti all'Albo dei geometri che non svolgano attività professionale continuativa e l'individuazione dei presupposti di fatto per il riconoscimento del requisito del carattere continuativo di tale attività non comportano l'estensione dell'obbligo d'iscrizione alla a nuove Controparte_1 categorie di soggetti.
L'irrilevanza della natura occasionale dell'attività e della mancata produzione di reddito e il carattere imprescindibile della sola iscrizione all'Albo, ai fini dell'iscrizione alla Cassa e del pagamento della contribuzione minima, rappresentano un principio già desumibile dall'art. 22 della legge n. 773 del 1982, che già prevedeva il contributo di solidarietà, quindi trasformato in contributo soggettivo minimo, e dagli interventi normativi successivi, attuati con il D.Lgs. n.
509 del 1994 e con la legge n. 335 del 1995 (Cass., sez. lav., 22 novembre 2024, n. 30191).
Pag. 21 di 26
5. Anche nel presente giudizio occorre dare continuità a tali princìpi, non efficacemente confutati dalla controricorrente e ribaditi in molteplici occasioni, come la parte ricorrente non manca di rammentare nella memoria illustrativa (a titolo esemplificativo si rammentino le ord. n. 4156, 4157, 4160,
4161, 4162 del 2023, per i soci amministratori v. 321/2023,
19508/2023, 17823/2023, e le più recenti 26330/2024 e
30191/2024, e da ultimo 7366/2025 e 5338/2025). …
(omissis)…”.
2) 0142 2019 001 0040414 000 afferente a contributi dell'anno
2016. Anche questa cartella di pagamento è stata notificata ai sensi degli artt. 26, comma 4, del D.P.R. n. 602/1973 e 60, lett. e), del D.P.R. n. 600 del 1973 in assenza dei presupposti
(cfr. all. n. 13 ). Pertanto, pure la notifica di questa CP_3 cartella di pagamento è da ritenersi radicalmente inesistente in mancanza di indicazione nella relata delle ricerche effettuate dal messo notificatore e, soprattutto, dell'irreperibilità assoluta del ricorrente secondo tutto quanto già sopra riferito. Vi è la prova, invece, della rituale notifica alla parte ricorrente di una intimazione di pagamento in data 26.05.2022 (cfr. all. n. 12
). Tanto basta per ritenere tempestiva la richiesta di CP_3 pagamento in quanto intervenuta nel quinquennio utile di riscossione dei contributi in esame, se si considera che in questa ipotesi il dies a quo di decorrenza della prescrizione è da individuarsi nella data del 15 settembre del 2017 ed il quinquennio di prescrizione scadeva il 24.07.2023 computando i 311 giorni di sospensione di cui si è già detto sopra. Pertanto, al momento della notifica in data 14.07.2023 dell'intimazione di pagamento opposta alcuna prescrizione dei contributi relativi
Pag. 22 di 26 all'anno 2016 si era maturata. Ebbene, incontestata l'iscrizione della parte ricorrente all'albo dei geometri ed alla , le CP_1 doglianze di merito circa l'insussistenza del debito contributivo fatte valere dalla parte ricorrente in ricorso sul presupposto di aver svolto la professione di geometra in via del tutto occasionale vanno rigettate alla luce dei consolidati principi espressi dalla Suprema Corte di cassazione sopra richiamati;
3) 0142 2020 000 9961949 000 riguardante contributi dell'anno
2017. Questa cartella di pagamento risulta ritualmente notificata alla parte ricorrente in data 18.10.2021 (cfr. all. n. 9
). Non vi è prova della tempestiva impugnazione di detta CP_3 cartella da parte del ricorrente. Ne consegue l'incontestabilità ed irretrattabilità dei crediti previdenziali in esame per omessa tempestiva impugnativa della cartella di pagamento presupposta all'intimazione oggetto della presente opposizione11. Non solo: al momento della notifica in data
14.07.2023 dell'intimazione di pagamento opposta alcuna prescrizione dei contributi relativi all'anno 2017 si era ancora maturata.
Alla luce di tutto quanto appena sopra rappresentato, pertanto, deve essere accolto in parte il promosso ricorso.
Pag. 23 di 26 Va dichiarata l'estinzione per prescrizione alla data di ricezione dell'intimazione di pagamento oggetto della presente impugnativa dei contributi relativi agli anni 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014 e di insussistenza del diritto della di esigerne il pagamento nei limiti CP_1 dei contributi riportati nelle seguenti cartelle di pagamento:
1) 0142 2011 000 8619072 000;
2) 0142 2014 000 7122630 000;
3) 0142 2015 000 5492580 000;
4) 0142 2016 000 3115710 000;
5) 0142 2017 000 4786049 000.
Deve essere rigettata, invece, per infondatezza, la restante parte della promossa opposizione.
Tenuto conto dell'esito del giudizio e dell'ammissione della parte ricorrente al patrocinio a spese dell'erario, le spese di lite, da liquidarsi in dispositivo con applicazione dei valori minimi di liquidazione delle fasi di studio, introduttiva e decisionale dello scaglione compreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00 per le controversie previdenziali previsto nella Tabella allegata al D.M. n.
55/2014 in vigore dal 03.04.2014 aggiornato con il D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia in ragione di quanto effettivamente ottenuto dalla parte ricorrente nel presente giudizio, andranno regolate facendo applicazione del principio della parziale soccombenza tra la parte ricorrente e la parte resistente
[...]
deputata ex lege alla riscossione dei Controparte_6 contributi in esame. Andranno, invece, integralmente compensate le spese processuali tra la parte ricorrente e la parte resistente
[...]
CP_1
P.Q.M.
Pag. 24 di 26 Il TRIBUNALE di BARI- in composizione monocratica nella persona del dott. Salvatore Franco SANTORO in funzione di GIUDICE del LAVORO
- definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- accoglie in parte il promosso ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara l'estinzione per prescrizione e l'inesigibilità delle somme pretese a titolo di contributi relativi agli anni 2009,
2010, 2011, 2012, 2013 e 2014 riportati nelle seguenti cartelle di pagamento:
1) 0142 2011 000 8619072 000;
2) 0142 2014 000 7122630 000;
3) 0142 2015 000 5492580 000;
4) 0142 2016 000 3115710 000;
5) 0142 2017 000 4786049 000;
- rigetta per infondatezza la restante parte del promosso ricorso;
- compensa per 1/3 tra la parte ricorrente e la parte resistente le spese di lite e condanna Controparte_6 la parte resistente al Controparte_6 pagamento in favore dell'erario delle rimanenti spese del presente giudizio che, al netto di quelle appena compensate, liquida in complessivi € 2.193,33 a titolo di compenso professionale ai sensi dell'art. 4 D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M. 147/2022, oltre Iva, Cpa e spese forfettarie pari al 15% del compenso integrale ai sensi dell'art. 2 D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M. 147/2022;
- compensa integralmente tra la parte ricorrente e la parte resistente le spese del presente giudizio. CP_1
Pag. 25 di 26 Bari,12/05/2025
Il Giudice del lavoro
Salvatore Franco Santoro
Pag. 26 di 26 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Così Cass. sez. trib. n.8823/2024. 4 Cfr. Cass. 10.12.2004, n. 23116 così massimata: “Nella materia previdenziale, il regime della prescrizione già maturata è differente rispetto alla materia civile, in quanto è sottratto alla disponibilità delle parti, sicché deve escludersi l'esistenza di un diritto soggettivo degli assicurati a versare contributi previdenziali prescritti: la prescrizione, inoltre, opera di diritto e pertanto può essere rilevata anche
d'ufficio dal giudice, mentre l'ente previdenziale (anche se, come nella specie, di natura privatistica) non può rinunciare alla "irricevibilità" dei contributi prescritti. Detto principio di indisponibilità - attualmente fissato dall'art. 3, comma 9, della legge n. 335 del 1995 desumibile, per il periodo 5 Cfr. Cass. n. 6154/2024 così massimata: “In materia di contributi assicurativi, la richiesta di rateazione intervenuta successivamente allo spirare del termine di prescrizione non può configurarsi come rinuncia
a quest'ultima per i crediti già prescritti, in quanto in materia previdenziale, a differenza che in materia civile, il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti, sicché, una 7 In tal senso cfr. Cass. 14.11.2008, n. 27163 che ribadisce. “… (omissis)… In ordine al primo motivo deve osservarsi come, secondo il condiviso orientamento interpretativo di questa Corte (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 11140/2001; 330/2002; 8888/2003; 23116/2004), il regime della prescrizione già maturata è differente rispetto alla materia civile, in quanto è sottratto alla disponibilità delle parti, secondo un principio fissato dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, (ma già desumibile, per il periodo precedente
l'entrata in vigore di tale disposizione, dal R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 55, comma 2,) valevole per ogni forma di assicurazione obbligatoria e che, in base alla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 10, si applica anche per i contributi prescritti prima dell'entrata in vigore della medesima legge, cosicchè la prescrizione opera di diritto e pertanto può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice. Ed invero, nell'ambito privatistico, secondo le disposizioni del codice civile, l'istituto della prescrizione è dominato dai principio di disponibilità, cosicchè il debitore può rinunziare alla prescrizione già compiuta se può disporre validamente del diritto (art. 2937 c.c.), la prescrizione non può essere rilevata dal giudice se non 11 Cfr. anche Cass. 03.05.2019, n. 11760 così massimata: “La mancata impugnazione della cartella di pagamento nel termine di decadenza previsto dalla legge produce soltanto l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. conversione del termine di prescrizione breve - eventualmente previsto - in quello ordinario decennale, di cui all'art. 2953 c.c. (Nella specie, in virtù del principio, la S.C. ha annullato la pronuncia impugnata che aveva ritenuto applicabile alla intimazione di pagamento il termine di decadenza previsto per le cartelle di pagamento dall'art. 1, comma 5 bis, del d.l.
n. 106 del 2005, conv. con modif. nella l. n. 156 del 2005, in quanto non era decorso, tra la notificazione della cartella e quella dell'intimazione di pagamento, il termine ordinario decennale di prescrizione ex art. 2946 c.c., operante per i tributi iscritti a ruolo).”.