Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XIX, sentenza 20/01/2026, n. 142
CGT2
Sentenza 20 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Detrazione IVA per operazioni soggettivamente inesistenti

    La Corte ritiene che in presenza di frode concretizzata con il ricorso a operazioni soggettivamente inesistenti, non possa riconoscersi il diritto alla detrazione dell'IVA assolta in relazione a tali operazioni.

  • Rigettato
    Deducibilità costi personale distaccato ai fini IRAP

    La Corte ritiene che i costi del personale distaccato sostenuti dalla distaccataria non possano essere dedotti ai fini IRAP.

  • Rigettato
    Vizio di motivazione sulla compensazione delle spese

    Stante l'accoglimento dell'appello incidentale, resta infondato l'appello principale relativo alla decisione di primo grado in punto di spese.

  • Accolto
    Applicabilità sospensione termini ai sensi art. 67 DL 18/2020

    La Corte ritiene che l'interpretazione dei primi giudici non sia logicamente fondata e che la sospensione dei termini di decadenza sia volta ad impedire la concentrazione delle scadenze nel periodo emergenziale. La Corte di legittimità si è pronunciata sul punto con sentenza n. 960/2025.

  • Accolto
    Consapevolezza del contribuente della frode

    La Corte ritiene che l'ufficio abbia allegato una pluralità di indizi idonei a sostenere la presunzione che la società contribuente sia stata partecipe della frode e che le prove di parte avversa non siano idonee a superare detta presunzione. In particolare, l'intercambialità del partner in affari, l'effettuazione dei controlli sulla fornitrice dopo la pattuizione del distacco, la genericità della motivazione sulla flessibilità del reclutamento, il ricorso a lavoratori distaccati per un periodo ultrannuale e la persona di riferimento non riconducibile alla fornitrice depongono per la partecipazione a una prassi fraudolenta.

  • Rigettato
    Mancata applicazione della continuazione

    Il presupposto della continuazione non può rinvenirsi nel caso di specie perché le contestazioni dell'ufficio sono state mosse con distinti accertamenti per ciascuna delle annualità in cui è stata posta in essere la condotta censurata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XIX, sentenza 20/01/2026, n. 142
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia
    Numero : 142
    Data del deposito : 20 gennaio 2026

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