CGT2
Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XIX, sentenza 20/01/2026, n. 142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 142 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 142/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 19, riunita in udienza il
14/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
BORGONOVO DANIELA, Presidente
SA AE, LA
MONFREDI MARIANTONIETTA, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1044/2025 depositato il 31/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano - Via Ugo Bassi, 6/8 20159 Milano MI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4638/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez.
11 e pubblicata il 20/11/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D03R100590-2024 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D03R100590-2024 IRAP 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 75/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano, con la sentenza n. 4638/2024, ha accolto il ricorso di Ricorrente_1 SRL avverso avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate per recuperare l'imposta dovuta a seguito del mancato riconoscimento del diritto alla detrazione dell'IVA applicata a operazioni soggettivamente inesistenti e dell'IRAP pretesa in relazione al disconoscimento del diritto alla detrazione dei costi contabilizzati quale corrispettivo della prestazione di manodopera distaccata dalla fornitrice Società_1.
La Corte di primo grado ha accolto in accoglimento della preliminare eccezione di violazione del termine decadenziale di cui all'art. 43 del dpr 600/73 e ha ritenuto inapplicabile la sospensione dei termini di cui all'art. 67 del dl 18/2020. La Corte ha compensato le spese in considerazione del contrasto giurisprudenziale sussistente in ordine all'applicabilità della sospensione.
Ricorrente_1 propone appello per la riforma in punto di spese motivando sussistere vizio di motivazione in ordine alla decisione di compensare le spese e reclama la liquidazione delle spese di giudizio in conformità della tariffa minima di legge.
L'Agenzia delle Entrate controdeduce e propone appello incidentale eccependo che la sospensione di cui all'art. 67 cit. sarebbe applicabile ai periodo d'imposta per i quali il decorso del termine decadenziale ricadeva nel periodo di sospensione. Nel merito, l'ufficio si riporta a quanto controdedotto nel precedente grado sostenendo l'idoneità degli indizi raccolti a sostenere la presunzione di inesistenza giuridica della società fornitrice Società_1 da individuarsi: nell'assenza di finalità del distacco, nella coincidenza temporale tra data di assunzione presso la Società_1 e la data del distacco, nell'inesistenza di strutture operative di quest'ultima e nella non riconducibilità alla gestione della Società_1 della persona individuata quale contatto tra quest'ultima e la società contribuente. Quanto alla diligenza della società contribuente, l'ufficio espone che avrebbe effettuato i controlli necessari solo dopo l'inizio dei distacchi di personale e sostiene la valenza probatoria del risparmi realizzati sostenendo i costi fatturati dalla società fornitrice in luogo dei costi connessi all'impiego di personale dipendente. Quanto alle sanzioni, l'ufficio controdeduce che esse sarebbero state compiutamente motivate in sede di accertamento. Sulle spese, l'ufficio sostiene che i primi giudici avrebbero correttamente motivato e domanda il rigetto dell'appello e l'accoglimento dell'appello incidentale con vittoria delle spese di entrambi i gradi.
La società contribuente, con successiva memoria, replica, quanto alla eccepita decadenza, che la sospensione non potrebbe applicarsi al caso in esame e allega giurisprudenza di merito. La società contribuente controdeduce, poi, relativamente alla lesione del proprio diritto alla difesa per non essere stata messa a conoscenza delle contestazioni mosse alla società fornitrice. La società contribuente controdeduce, ancora, che l'ufficio avrebbe posto a suo carico un onere probatorio non dovuto. Nella memoria, la società contribuente sostiene, anche, di avere dimostrato la sussistenza dell'interesse proprio della distaccante. La società contribuente contesta, poi, che il vantaggio economico che avrebbe conseguito possa essere indizio della propria partecipazione alla frode in quanto il ricorso all'impiego di lavoratori distaccati rispondeva a esigenze di celerità nel reclutamento. Secondo la società contribuente, dalla ricostruzione dell'ufficio non emergerebbe alcun elemento indicatore della propria partecipazione alla frode e, comunque, il diritto alla detrazione non potrebbe essere disconosciuto per le operazioni che sarebbero state effettivamente realizzate. Quanto alla detrazione ai fini IRAP, società contribuente lamenta che i costi del personale distaccato siano stati illegittimamente recuperati a tassazione. Quanto alle sanzioni, la società contribuente lamenta la mancata applicazione della continuazione, in luogo del più oneroso cumulo materiale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con riferimento alla preliminare eccezione relativa alla violazione del termine decadenziale, si rileva che la decisione dei primi giudici è fondata sul richiamo a giurisprudenza di merito e al dato letterale – nella lettura dei giudici - della norma di cui all'art. 67 del d.l.. 18/2020. A riguardo si osserva che l'interpretazione suffragata dai primi giudici non è logicamente fondata perché la sospensione dei termini di decadenza è volta, evidentemente, ad impedire il concentrarsi della scadenza dei termini ordinari di decadenza nel periodo emergenziale o immediatamente a ridosso della ripresa delle attività.
Considerando che, nel periodo della sospensione, erano in corso le procedure di accertamento relative, perlomeno, alle annualità 2015 e successive quattro, restringere l'applicabilità della sospensione a una sola delle annualità per le quali decorreva il termine, sulle cinque totali significherebbe vanificare l'efficacia della norma perché lo scadere dei termini si sarebbe ugualmente concentrato a ridosso della chiusura dell'emergenza. Del resto, la Corte di legittimità si è definitivamente pronunciata sul punto con la sentenza n. 960/2025, superando il conflitto sussistente nella giurisprudenza di merito.
Tanto premesso, deve darsi luogo all'esame delle doglianze opposte all'appello incidentale e, poi, dei motivi di appello. La società contribuente sostiene, in primo luogo, che il proprio diritto alla difesa sarebbe stato limitato dalla mancata allegazione degli atti relativi alla società fornitrice. A riguardo, deve osservarsi che la posizione della società fornitrice e gli elementi che ne definiscono la qualificazione come “cartiera” sono ampiamente riportati nell'avviso di accertamento impugnato. Società contribuente, d'altra parte, non precisa in alcun modo in quale aspetto la mancata allegazione degli atti relativi alla Società_1
avrebbe limitato il proprio diritto alla difesa. In definitiva, l'eccezione relativa alla mancata allegazione delle indagini su Società_1 resta una mera petizione di principio, priva di effetto.
Con riferimento, ora, alla doglianza di società contribuente relativa all'inversione dell'onere della prova che sarebbe prodotta dall'impianto probatorio dell'ufficio, si osserva che Agenzia delle Entrate ha allegato le risultanze delle indagini relative a Società_1 e gli indizi relativi alla partecipazione alla frode, applicando il principio giurisprudenziale di cui alla sentenza SC n. 16092/2022 a tenore del quale, ove l'amministrazione finanziaria, contesti «che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite nell'ambito di una frode carosello, ha l'onere di provare, non solo l'oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario che l'operazione si inseriva in una evasione dell'imposta, dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi e specifici, che il contribuente era a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo, usando l'ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente>>. L'avviso impugnato enumera, come visto, gli elementi indiziari relativi alla consapevolezza della frode da parte della contribuente e la presunzione dell'avviso resta correttamente fondata, salvo che la parte privata opponga, a sua volta, prove idonee a superarla.
Nella valutazione dell'impianto probatorio dell'ufficio, deve osservarsi, in primo luogo, che, come si legge alla pg, 7, la società cooperativa Società_2 ha sostituito la Società_1 nelle operazioni di distacco di personale e la società contribuente ha continuato a fruire dei lavoratori già distaccati, senza alcuna soluzione di continuità, come se la società fornitrice fosse rimasta la stessa. L'intercambialità del partner in affari non è compatibile con la attivazione di controlli adeguati sulla attendibilità dei fornitori.
Depone, al contrario, per la partecipazione a una prassi fraudolenta che non richiede l'esercizio di controlli preliminari allo stabilimento di nuove relazioni d'affari, come del resto confermato dalla circostanza – non contestata - che i controlli sulla società fornitrice Società_1 sono stati effettuati dopo la pattuizione del distacco di alcuni lavoratori.
Relativamente alla causale del ricorso al distacco, la società contribuente motiva, genericamente, che il distacco avrebbe permesso una maggiore flessibilità del reclutamento, diversamente dal ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato. Tale motivazione, tuttavia, non trova riscontro in alcuna allegazione della parte privata – quali ordinativi, calendari, confronti tra fabbisogni e disponibilità di manodopera - e, anche, non spiega perché la società non si sia avvalsa di società di somministrazione.
In ogni caso, il ricorso a lavoratori distaccati per un periodo ultrannuale – anni 2016 e 2017 – contrasta con l'asserita impossibilità di provvedere al reclutamento in forma di lavoro dipendente a tempo determinato.
Ancora, resta inspiegata la circostanza, non contestata, per cui il riferimento della società contribuente per i lavoratori distaccati era dato da persona non riferibile alla Società_1.
Nel complesso, dunque, l'ufficio ha allegato una pluralità di indizi idonei s sostenere la presunzione che la società contribuente sia stata partecipe della frode e le prove di parte avversa non sono idonee a superare detta presunzione.
Consolidato nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui, in presenza di frode concretizzata con il ricorso a operazioni soggettivamente inesistenti, non possa riconoscersi il diritto alla detrazione dell'iva assolta in relazione a tali operazioni, come di recente confermato con la sentenza n. 15957/2025, secondo cui: << Orbene, esaminando la fattispecie alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia
(Europea, ndr) più sopra evidenziata, è di immediata evidenza l'errore di prospettiva in cui si è posto il giudice di appello nell'esaminare la documentazione prodotta dalle parti: ai fini dell'indetraibilità dell'IVA, ciò che rileva nel caso di specie non è tanto la formale regolarità delle cessioni di energia effettuate tra omissis e omissis e nemmeno la formale esistenza di tale ultimo soggetto, sicuramente non qualificabile come 'cartiera', quanto l'esistenza di una sostanziale interposizione fittizia di omissis nelle operazioni di acquisto e rivendita di energia effettuate da omissis, che, nella prospettiva dell'Amministrazione finanziaria, vanno qualificate come simulate>>. Il diritto alla detrazione dell'iva relativa alle prestazioni dei lavoratori distaccati non può, pertanto, essere riconosciuto alla società contribuente.
Quanto alla deducibilità dei costi relativi al personale distaccato, l'art. 5, comma 3, del DPR 447/1997 prevede: < personale dipendente e assimilato classificate in voci diverse dalla citata voce di cui alla lettera B), numero 9), dell'articolo 2425 del codice civile>>. Immediato dedurre che i costi del personale distaccato sostenuti dalla distaccataria non possano essere dedotti, come del resto statuito con sentenza SC n.
10712/2023, secondo cui: < di interpello ai sensi della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 11. Trattamento tributario, ai fini IRAP, del distacco del personale – d.lgs. n. 446 del 1997, art. 11, comma 2, – ” chiarisce, con riferimento alla disciplina normativa all'epoca vigente, che sono esclusi dalla formazione della base imponibile ai fini IRAP del soggetto distaccante gli importi spettanti a titolo di rimborso degli oneri relativi al personale distaccato e sono indeducibili gli importi erogati dal soggetto distaccatario relativi ai lavoratori distaccati>>.
Per quanto riguarda la doglianza relativa alla mancata applicazione dell'istituto della continuazione ai fini della determinazione della sanzione con il criterio del cumulo giuridico, si osserva che il presupposto della continuazione non può rinvenirsi nel caso di specie perché le contestazioni dell'ufficio sono state mosse con distinti accertamenti per ciascuna delle annualità in cui è stata posta in essere la condotta censurata.
Stante l'accoglimento dell'appello incidentale, resta infondato l'appello principale relativo alla decisione di primo grado in punto di spese.
In considerazione del contrasto giurisprudenziale sussistente fino alla recente pronuncia della Corte di legittimità in materia di applicabilità della sospensione dei termini decadenziali dovuta all'emergenza sanitaria, si compensano le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte respinge l'appello principale e, in riforma della sentenza impugnata, accoglie l'appello incidentale. Spese di entrambi i gradi compensate. Milano, 14 gennaio 2026 LA Gaetano Fasano
Presidente Daniela Borgonovo
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 19, riunita in udienza il
14/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
BORGONOVO DANIELA, Presidente
SA AE, LA
MONFREDI MARIANTONIETTA, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1044/2025 depositato il 31/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano - Via Ugo Bassi, 6/8 20159 Milano MI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4638/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez.
11 e pubblicata il 20/11/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D03R100590-2024 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D03R100590-2024 IRAP 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 75/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano, con la sentenza n. 4638/2024, ha accolto il ricorso di Ricorrente_1 SRL avverso avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate per recuperare l'imposta dovuta a seguito del mancato riconoscimento del diritto alla detrazione dell'IVA applicata a operazioni soggettivamente inesistenti e dell'IRAP pretesa in relazione al disconoscimento del diritto alla detrazione dei costi contabilizzati quale corrispettivo della prestazione di manodopera distaccata dalla fornitrice Società_1.
La Corte di primo grado ha accolto in accoglimento della preliminare eccezione di violazione del termine decadenziale di cui all'art. 43 del dpr 600/73 e ha ritenuto inapplicabile la sospensione dei termini di cui all'art. 67 del dl 18/2020. La Corte ha compensato le spese in considerazione del contrasto giurisprudenziale sussistente in ordine all'applicabilità della sospensione.
Ricorrente_1 propone appello per la riforma in punto di spese motivando sussistere vizio di motivazione in ordine alla decisione di compensare le spese e reclama la liquidazione delle spese di giudizio in conformità della tariffa minima di legge.
L'Agenzia delle Entrate controdeduce e propone appello incidentale eccependo che la sospensione di cui all'art. 67 cit. sarebbe applicabile ai periodo d'imposta per i quali il decorso del termine decadenziale ricadeva nel periodo di sospensione. Nel merito, l'ufficio si riporta a quanto controdedotto nel precedente grado sostenendo l'idoneità degli indizi raccolti a sostenere la presunzione di inesistenza giuridica della società fornitrice Società_1 da individuarsi: nell'assenza di finalità del distacco, nella coincidenza temporale tra data di assunzione presso la Società_1 e la data del distacco, nell'inesistenza di strutture operative di quest'ultima e nella non riconducibilità alla gestione della Società_1 della persona individuata quale contatto tra quest'ultima e la società contribuente. Quanto alla diligenza della società contribuente, l'ufficio espone che avrebbe effettuato i controlli necessari solo dopo l'inizio dei distacchi di personale e sostiene la valenza probatoria del risparmi realizzati sostenendo i costi fatturati dalla società fornitrice in luogo dei costi connessi all'impiego di personale dipendente. Quanto alle sanzioni, l'ufficio controdeduce che esse sarebbero state compiutamente motivate in sede di accertamento. Sulle spese, l'ufficio sostiene che i primi giudici avrebbero correttamente motivato e domanda il rigetto dell'appello e l'accoglimento dell'appello incidentale con vittoria delle spese di entrambi i gradi.
La società contribuente, con successiva memoria, replica, quanto alla eccepita decadenza, che la sospensione non potrebbe applicarsi al caso in esame e allega giurisprudenza di merito. La società contribuente controdeduce, poi, relativamente alla lesione del proprio diritto alla difesa per non essere stata messa a conoscenza delle contestazioni mosse alla società fornitrice. La società contribuente controdeduce, ancora, che l'ufficio avrebbe posto a suo carico un onere probatorio non dovuto. Nella memoria, la società contribuente sostiene, anche, di avere dimostrato la sussistenza dell'interesse proprio della distaccante. La società contribuente contesta, poi, che il vantaggio economico che avrebbe conseguito possa essere indizio della propria partecipazione alla frode in quanto il ricorso all'impiego di lavoratori distaccati rispondeva a esigenze di celerità nel reclutamento. Secondo la società contribuente, dalla ricostruzione dell'ufficio non emergerebbe alcun elemento indicatore della propria partecipazione alla frode e, comunque, il diritto alla detrazione non potrebbe essere disconosciuto per le operazioni che sarebbero state effettivamente realizzate. Quanto alla detrazione ai fini IRAP, società contribuente lamenta che i costi del personale distaccato siano stati illegittimamente recuperati a tassazione. Quanto alle sanzioni, la società contribuente lamenta la mancata applicazione della continuazione, in luogo del più oneroso cumulo materiale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con riferimento alla preliminare eccezione relativa alla violazione del termine decadenziale, si rileva che la decisione dei primi giudici è fondata sul richiamo a giurisprudenza di merito e al dato letterale – nella lettura dei giudici - della norma di cui all'art. 67 del d.l.. 18/2020. A riguardo si osserva che l'interpretazione suffragata dai primi giudici non è logicamente fondata perché la sospensione dei termini di decadenza è volta, evidentemente, ad impedire il concentrarsi della scadenza dei termini ordinari di decadenza nel periodo emergenziale o immediatamente a ridosso della ripresa delle attività.
Considerando che, nel periodo della sospensione, erano in corso le procedure di accertamento relative, perlomeno, alle annualità 2015 e successive quattro, restringere l'applicabilità della sospensione a una sola delle annualità per le quali decorreva il termine, sulle cinque totali significherebbe vanificare l'efficacia della norma perché lo scadere dei termini si sarebbe ugualmente concentrato a ridosso della chiusura dell'emergenza. Del resto, la Corte di legittimità si è definitivamente pronunciata sul punto con la sentenza n. 960/2025, superando il conflitto sussistente nella giurisprudenza di merito.
Tanto premesso, deve darsi luogo all'esame delle doglianze opposte all'appello incidentale e, poi, dei motivi di appello. La società contribuente sostiene, in primo luogo, che il proprio diritto alla difesa sarebbe stato limitato dalla mancata allegazione degli atti relativi alla società fornitrice. A riguardo, deve osservarsi che la posizione della società fornitrice e gli elementi che ne definiscono la qualificazione come “cartiera” sono ampiamente riportati nell'avviso di accertamento impugnato. Società contribuente, d'altra parte, non precisa in alcun modo in quale aspetto la mancata allegazione degli atti relativi alla Società_1
avrebbe limitato il proprio diritto alla difesa. In definitiva, l'eccezione relativa alla mancata allegazione delle indagini su Società_1 resta una mera petizione di principio, priva di effetto.
Con riferimento, ora, alla doglianza di società contribuente relativa all'inversione dell'onere della prova che sarebbe prodotta dall'impianto probatorio dell'ufficio, si osserva che Agenzia delle Entrate ha allegato le risultanze delle indagini relative a Società_1 e gli indizi relativi alla partecipazione alla frode, applicando il principio giurisprudenziale di cui alla sentenza SC n. 16092/2022 a tenore del quale, ove l'amministrazione finanziaria, contesti «che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite nell'ambito di una frode carosello, ha l'onere di provare, non solo l'oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario che l'operazione si inseriva in una evasione dell'imposta, dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi e specifici, che il contribuente era a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo, usando l'ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente>>. L'avviso impugnato enumera, come visto, gli elementi indiziari relativi alla consapevolezza della frode da parte della contribuente e la presunzione dell'avviso resta correttamente fondata, salvo che la parte privata opponga, a sua volta, prove idonee a superarla.
Nella valutazione dell'impianto probatorio dell'ufficio, deve osservarsi, in primo luogo, che, come si legge alla pg, 7, la società cooperativa Società_2 ha sostituito la Società_1 nelle operazioni di distacco di personale e la società contribuente ha continuato a fruire dei lavoratori già distaccati, senza alcuna soluzione di continuità, come se la società fornitrice fosse rimasta la stessa. L'intercambialità del partner in affari non è compatibile con la attivazione di controlli adeguati sulla attendibilità dei fornitori.
Depone, al contrario, per la partecipazione a una prassi fraudolenta che non richiede l'esercizio di controlli preliminari allo stabilimento di nuove relazioni d'affari, come del resto confermato dalla circostanza – non contestata - che i controlli sulla società fornitrice Società_1 sono stati effettuati dopo la pattuizione del distacco di alcuni lavoratori.
Relativamente alla causale del ricorso al distacco, la società contribuente motiva, genericamente, che il distacco avrebbe permesso una maggiore flessibilità del reclutamento, diversamente dal ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato. Tale motivazione, tuttavia, non trova riscontro in alcuna allegazione della parte privata – quali ordinativi, calendari, confronti tra fabbisogni e disponibilità di manodopera - e, anche, non spiega perché la società non si sia avvalsa di società di somministrazione.
In ogni caso, il ricorso a lavoratori distaccati per un periodo ultrannuale – anni 2016 e 2017 – contrasta con l'asserita impossibilità di provvedere al reclutamento in forma di lavoro dipendente a tempo determinato.
Ancora, resta inspiegata la circostanza, non contestata, per cui il riferimento della società contribuente per i lavoratori distaccati era dato da persona non riferibile alla Società_1.
Nel complesso, dunque, l'ufficio ha allegato una pluralità di indizi idonei s sostenere la presunzione che la società contribuente sia stata partecipe della frode e le prove di parte avversa non sono idonee a superare detta presunzione.
Consolidato nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui, in presenza di frode concretizzata con il ricorso a operazioni soggettivamente inesistenti, non possa riconoscersi il diritto alla detrazione dell'iva assolta in relazione a tali operazioni, come di recente confermato con la sentenza n. 15957/2025, secondo cui: << Orbene, esaminando la fattispecie alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia
(Europea, ndr) più sopra evidenziata, è di immediata evidenza l'errore di prospettiva in cui si è posto il giudice di appello nell'esaminare la documentazione prodotta dalle parti: ai fini dell'indetraibilità dell'IVA, ciò che rileva nel caso di specie non è tanto la formale regolarità delle cessioni di energia effettuate tra omissis e omissis e nemmeno la formale esistenza di tale ultimo soggetto, sicuramente non qualificabile come 'cartiera', quanto l'esistenza di una sostanziale interposizione fittizia di omissis nelle operazioni di acquisto e rivendita di energia effettuate da omissis, che, nella prospettiva dell'Amministrazione finanziaria, vanno qualificate come simulate>>. Il diritto alla detrazione dell'iva relativa alle prestazioni dei lavoratori distaccati non può, pertanto, essere riconosciuto alla società contribuente.
Quanto alla deducibilità dei costi relativi al personale distaccato, l'art. 5, comma 3, del DPR 447/1997 prevede: < personale dipendente e assimilato classificate in voci diverse dalla citata voce di cui alla lettera B), numero 9), dell'articolo 2425 del codice civile>>. Immediato dedurre che i costi del personale distaccato sostenuti dalla distaccataria non possano essere dedotti, come del resto statuito con sentenza SC n.
10712/2023, secondo cui: < di interpello ai sensi della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 11. Trattamento tributario, ai fini IRAP, del distacco del personale – d.lgs. n. 446 del 1997, art. 11, comma 2, – ” chiarisce, con riferimento alla disciplina normativa all'epoca vigente, che sono esclusi dalla formazione della base imponibile ai fini IRAP del soggetto distaccante gli importi spettanti a titolo di rimborso degli oneri relativi al personale distaccato e sono indeducibili gli importi erogati dal soggetto distaccatario relativi ai lavoratori distaccati>>.
Per quanto riguarda la doglianza relativa alla mancata applicazione dell'istituto della continuazione ai fini della determinazione della sanzione con il criterio del cumulo giuridico, si osserva che il presupposto della continuazione non può rinvenirsi nel caso di specie perché le contestazioni dell'ufficio sono state mosse con distinti accertamenti per ciascuna delle annualità in cui è stata posta in essere la condotta censurata.
Stante l'accoglimento dell'appello incidentale, resta infondato l'appello principale relativo alla decisione di primo grado in punto di spese.
In considerazione del contrasto giurisprudenziale sussistente fino alla recente pronuncia della Corte di legittimità in materia di applicabilità della sospensione dei termini decadenziali dovuta all'emergenza sanitaria, si compensano le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte respinge l'appello principale e, in riforma della sentenza impugnata, accoglie l'appello incidentale. Spese di entrambi i gradi compensate. Milano, 14 gennaio 2026 LA Gaetano Fasano
Presidente Daniela Borgonovo