Trib. Cosenza, sentenza 27/12/2025, n. 2027
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Sentenza 27 dicembre 2025

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  • Rigettato
    Decadenza del termine di cui all'art. 14 L. 689/1981

    Il Tribunale ha ritenuto che il termine di 90 giorni decorre dal compimento dell'attività di verifica di tutti gli elementi dell'illecito, includendo il tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti e alle attività preliminari. Ha considerato che gli atti di accertamento sono stati notificati entro termini congrui e che l'opponente ha contestato genericamente la notifica, senza fornire prova contraria.

  • Rigettato
    Prescrizione del credito per omessa notifica atti di accertamento

    Il Tribunale ha ritenuto che la notifica degli atti di accertamento, avvenuta in date specifiche, ha avuto effetti interruttivi della prescrizione. Considerando anche le sospensioni previste dalla legge, il termine prescrizionale non era decorso alla data di notifica delle ordinanze-ingiunzione.

  • Rigettato
    Infondatezza e genericità della pretesa contributiva

    Il Tribunale ha ritenuto la contestazione chiara nel riferimento al mancato versamento delle ritenute assistenziali e previdenziali per le annualità indicate e nella quantificazione delle sanzioni, non essendo stata indicata quale ulteriore motivazione fosse necessaria.

  • Rigettato
    Prescrizione della pretesa sottesa nell'ordinanza-ingiunzione n. OI-001157785

    La Corte ha ritenuto che la notifica degli atti di accertamento, avvenuta in date specifiche, ha avuto effetti interruttivi della prescrizione. Considerando anche le sospensioni previste dalla legge, il termine prescrizionale non era decorso alla data di notifica delle ordinanze-ingiunzione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Cosenza, sentenza 27/12/2025, n. 2027
    Giurisdizione : Trib. Cosenza
    Numero : 2027
    Data del deposito : 27 dicembre 2025

    Testo completo