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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 27/12/2025, n. 2027 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 2027 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 688/2024 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Rende, Via Papa Giovanni XXIII n. 43, presso Parte_1
lo studio legale , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Luigi Caravita e Roberto Pt_2
Terenzio - opponente
E
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Piazza Loreto n. 22/A
presso l'ufficio legale dell , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Umberto Ferrato e CP_1
LO LE - opposto
Oggetto: opposizione a ordinanze-ingiunzione.
Conclusioni di parte opponente: “… - In via principale: 1) Accertare e dichiarare la
decadenza del termine di cui all'art. della L. 689/1981 con conseguente nullità delle
Ordinanze - ingiunzione n. OI-001157785, e n. OI-001673461 e dei prodromici atti di
accertamento n. .2500.05/07/20148.0222758 del 05/07/2018 e CP_1
.2500.08/03/2019.0085046 del 08/03/2019, per i motivi sopra argomentati. 2) CP_1
Accertare e dichiarare in ogni caso la prescrizione del presunto credito posto a fondamento
delle ordinanze ingiunzione impugnate per omessa notifica degli atti di accertamento
prodromici. 3) Accertare e dichiarare l'infondatezza della pretesa contributiva, ed annullare,
1 nel merito le Ordinanze - ingiunzione n. OI-001157785, e n. OI-001673461 per genericità
della contestazione per violazione del diritto di difesa. - In subordine: 4) Accertare e
dichiarare, in ogni caso, la prescrizione della pretesa sottesa nell'ordinanza - ingiunzione
OI-001157785 con conseguente nullità della stessa. 5) Condannare parte resistente alle
spese di lite da distrarre ex art. 93 c.p.c. ai sottoscritti procuratori …”.
Conclusioni di parte opposta: “… - respingere il ricorso promosso, in quanto inammissibile
e/o infondato;
- per l'effetto, confermare l'ordinanza ingiunzione opposta nella misura di
giustizia, con favore di spese …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte opponente, quale titolare della ditta individuale M.V. Color di LA MA, ha agito
CP_ in giudizio in contestazione della ordinanza-ingiunzione n. OI-001157785, con cui l ha applicato la sanzione di €. 3.192,50 (oltre €. 10,33 per spese) per la violazione dell'art. 2,
comma 1-bis D.L. 463/1983, convertito dalla legge 638/1983, come sostituito dall'art. 3,
comma 6, D. Lgs. 8/2016 e novellato dall'art. 23 D.L. 48/2023, convertito dalla legge
85/2023, per omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali per l'annualità
CP_ 2016 e della ordinanza-ingiunzione n. OI-001673461, con cui l ha applicato la sanzione di €. 2.853,00 (oltre €. 10,33 per spese) per la violazione dell'art. 2, comma 1-bis D.L.
463/1983, convertito dalla legge 638/1983, come sostituito dall'art. 3, comma 6, D. Lgs.
8/2016 e novellato dall'art. 23 D.L. 48/2023, convertito dalla legge 85/2023, per omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali per l'annualità 2017.
La parte opposta si è costituita in giudizio opponendosi alle avverse argomentazioni e chiedendo il rigetto del ricorso.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 2.12.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
La parte opponente ha depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
2 Va premesso che il giudizio di opposizione avverso ordinanza-ingiunzione è soggetto ai principi del giudizio civile della domanda, della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del divieto della pronunzia d'ufficio su eccezioni rimesse esclusivamente all'iniziativa di parte, sicché l'oggetto del giudizio è costituito unicamente dall'esame dei motivi di opposizione (cfr. Cass. SS. UU. 3271/1990, Cass. Sez. Lav. 9178/2010; Cass.
24037/2020).
La parte opponente contesta:
- la violazione del termine di 90 giorni per la notifica della violazione.
In merito, va richiamato il principio per cui il termine di 90 giorni previsto dall'art.14 della legge 689/1981 decorre dal compimento dell'attività di verifica di tutti gli elementi dell'illecito, dovendosi considerare anche il tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti ed afferenti agli elementi dell'infrazione e le attività preliminari (cfr. Cass.
8456/2006; Cass. Sez. Lav. 7681/2014), in modo tale che, considerato che risulta
CP_ l'accertamento dell del 5.7.2018 per l'anno 2016 con notifica dell'atto di accertamento in data 25.7.2018 e dell'8.3.2019 per l'anno 2017 con notifica dell'atto di accertamento in data 4.4.2019, nessuna violazione del termine è prospettabile, non sussistendo motivi per negare la congruità del tempo impiegato dall'Amministrazione per l'accertamento compiuto (dovendosi anche rilevare che la parte opponente ha fondato la sua eccezione sulla mancata notifica degli atti di accertamento, in realtà avvenuta);
- l'omessa notifica degli atti di accertamento con argomentazione infondata, atteso che
CP_ l ha dato dimostrazione della notifica indicata, evidenziandosi che non vi sono state contestazioni compiute da parte opponente (che si limita a generiche argomentazioni sulla affermata produzione di ricevute senza dimostrarne il relativo contenuto, non affermando neppure la ricezione di atti diversi nelle date indicate) dopo la produzione
CP_ documentale dell attestante la notifica;
- l'intervenuta prescrizione con argomentazione ancora infondata, atteso che, per quanto già rilevato, la notifica degli atti di accertamento oggetto di giudizio, con effetti interruttivi della prescrizione (tra le tante, in merito, Cass. 11980/2020), è avvenuta il 25.7.2018 e
3 del 4.4.2019, sicché, anche considerando la sospensione del termine di prescrizione di cui all'art. 2, comma 1-quater D.L. 463/1983, convertito nella legge 638/1983 e di cui all'art. 103, comma 6 bis D.L. 18/2020, convertito nella legge 27/2020, il termine prescrizionale non può considerarsi decorso al 24.1.2024, data di notifica delle ordinanze-ingiunzione opposte;
- la genericità delle ordinanze-ingiunzione, anche in riferimento al quantum, con argomentazione generica e comunque infondata, atteso che la contestazione è chiara nel riferimento al mancato versamento delle ritenute assistenziali e previdenziali per le annualità 2016 e 2017 con la quantificazione delle relative sanzioni, non essendo stata indicata compiutamente, peraltro, quale ulteriore motivazione fosse necessaria, anche in riferimento ad atti di accertamento già notificati.
L'opposizione è dunque infondata e deve rigettarsi.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
CP_ rigetta il ricorso;
condanna parte opponente al pagamento, in favore dell , delle spese di lite, che si liquidano in €. 1.300,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Si comunichi
Cosenza, 27.12.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 688/2024 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Rende, Via Papa Giovanni XXIII n. 43, presso Parte_1
lo studio legale , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Luigi Caravita e Roberto Pt_2
Terenzio - opponente
E
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Piazza Loreto n. 22/A
presso l'ufficio legale dell , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Umberto Ferrato e CP_1
LO LE - opposto
Oggetto: opposizione a ordinanze-ingiunzione.
Conclusioni di parte opponente: “… - In via principale: 1) Accertare e dichiarare la
decadenza del termine di cui all'art. della L. 689/1981 con conseguente nullità delle
Ordinanze - ingiunzione n. OI-001157785, e n. OI-001673461 e dei prodromici atti di
accertamento n. .2500.05/07/20148.0222758 del 05/07/2018 e CP_1
.2500.08/03/2019.0085046 del 08/03/2019, per i motivi sopra argomentati. 2) CP_1
Accertare e dichiarare in ogni caso la prescrizione del presunto credito posto a fondamento
delle ordinanze ingiunzione impugnate per omessa notifica degli atti di accertamento
prodromici. 3) Accertare e dichiarare l'infondatezza della pretesa contributiva, ed annullare,
1 nel merito le Ordinanze - ingiunzione n. OI-001157785, e n. OI-001673461 per genericità
della contestazione per violazione del diritto di difesa. - In subordine: 4) Accertare e
dichiarare, in ogni caso, la prescrizione della pretesa sottesa nell'ordinanza - ingiunzione
OI-001157785 con conseguente nullità della stessa. 5) Condannare parte resistente alle
spese di lite da distrarre ex art. 93 c.p.c. ai sottoscritti procuratori …”.
Conclusioni di parte opposta: “… - respingere il ricorso promosso, in quanto inammissibile
e/o infondato;
- per l'effetto, confermare l'ordinanza ingiunzione opposta nella misura di
giustizia, con favore di spese …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte opponente, quale titolare della ditta individuale M.V. Color di LA MA, ha agito
CP_ in giudizio in contestazione della ordinanza-ingiunzione n. OI-001157785, con cui l ha applicato la sanzione di €. 3.192,50 (oltre €. 10,33 per spese) per la violazione dell'art. 2,
comma 1-bis D.L. 463/1983, convertito dalla legge 638/1983, come sostituito dall'art. 3,
comma 6, D. Lgs. 8/2016 e novellato dall'art. 23 D.L. 48/2023, convertito dalla legge
85/2023, per omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali per l'annualità
CP_ 2016 e della ordinanza-ingiunzione n. OI-001673461, con cui l ha applicato la sanzione di €. 2.853,00 (oltre €. 10,33 per spese) per la violazione dell'art. 2, comma 1-bis D.L.
463/1983, convertito dalla legge 638/1983, come sostituito dall'art. 3, comma 6, D. Lgs.
8/2016 e novellato dall'art. 23 D.L. 48/2023, convertito dalla legge 85/2023, per omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali per l'annualità 2017.
La parte opposta si è costituita in giudizio opponendosi alle avverse argomentazioni e chiedendo il rigetto del ricorso.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 2.12.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
La parte opponente ha depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
2 Va premesso che il giudizio di opposizione avverso ordinanza-ingiunzione è soggetto ai principi del giudizio civile della domanda, della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del divieto della pronunzia d'ufficio su eccezioni rimesse esclusivamente all'iniziativa di parte, sicché l'oggetto del giudizio è costituito unicamente dall'esame dei motivi di opposizione (cfr. Cass. SS. UU. 3271/1990, Cass. Sez. Lav. 9178/2010; Cass.
24037/2020).
La parte opponente contesta:
- la violazione del termine di 90 giorni per la notifica della violazione.
In merito, va richiamato il principio per cui il termine di 90 giorni previsto dall'art.14 della legge 689/1981 decorre dal compimento dell'attività di verifica di tutti gli elementi dell'illecito, dovendosi considerare anche il tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti ed afferenti agli elementi dell'infrazione e le attività preliminari (cfr. Cass.
8456/2006; Cass. Sez. Lav. 7681/2014), in modo tale che, considerato che risulta
CP_ l'accertamento dell del 5.7.2018 per l'anno 2016 con notifica dell'atto di accertamento in data 25.7.2018 e dell'8.3.2019 per l'anno 2017 con notifica dell'atto di accertamento in data 4.4.2019, nessuna violazione del termine è prospettabile, non sussistendo motivi per negare la congruità del tempo impiegato dall'Amministrazione per l'accertamento compiuto (dovendosi anche rilevare che la parte opponente ha fondato la sua eccezione sulla mancata notifica degli atti di accertamento, in realtà avvenuta);
- l'omessa notifica degli atti di accertamento con argomentazione infondata, atteso che
CP_ l ha dato dimostrazione della notifica indicata, evidenziandosi che non vi sono state contestazioni compiute da parte opponente (che si limita a generiche argomentazioni sulla affermata produzione di ricevute senza dimostrarne il relativo contenuto, non affermando neppure la ricezione di atti diversi nelle date indicate) dopo la produzione
CP_ documentale dell attestante la notifica;
- l'intervenuta prescrizione con argomentazione ancora infondata, atteso che, per quanto già rilevato, la notifica degli atti di accertamento oggetto di giudizio, con effetti interruttivi della prescrizione (tra le tante, in merito, Cass. 11980/2020), è avvenuta il 25.7.2018 e
3 del 4.4.2019, sicché, anche considerando la sospensione del termine di prescrizione di cui all'art. 2, comma 1-quater D.L. 463/1983, convertito nella legge 638/1983 e di cui all'art. 103, comma 6 bis D.L. 18/2020, convertito nella legge 27/2020, il termine prescrizionale non può considerarsi decorso al 24.1.2024, data di notifica delle ordinanze-ingiunzione opposte;
- la genericità delle ordinanze-ingiunzione, anche in riferimento al quantum, con argomentazione generica e comunque infondata, atteso che la contestazione è chiara nel riferimento al mancato versamento delle ritenute assistenziali e previdenziali per le annualità 2016 e 2017 con la quantificazione delle relative sanzioni, non essendo stata indicata compiutamente, peraltro, quale ulteriore motivazione fosse necessaria, anche in riferimento ad atti di accertamento già notificati.
L'opposizione è dunque infondata e deve rigettarsi.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
CP_ rigetta il ricorso;
condanna parte opponente al pagamento, in favore dell , delle spese di lite, che si liquidano in €. 1.300,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Si comunichi
Cosenza, 27.12.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
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