Articolo 8 della Legge 23 dicembre 1993, n. 547
Articolo 7Articolo 9
Versione
14 gennaio 1994
Art. 8. Art 8.
1. L' articolo 623-bis del codice penale e' sostituito dal seguente:
"Art. 623-bis. - (Altre comunicazioni e conversazioni). - Le disposizioni contenute nella presente sezione, relative alle comunicazioni e conversazioni telegrafiche, telefoniche, informatiche o telematiche, si applicano a qualunque altra trasmissione a distanza di suoni, immagini od altri dati".
Entrata in vigore il 14 gennaio 1994
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