CASS
Sentenza 24 giugno 2022
Sentenza 24 giugno 2022
Massime • 1
La previsione di cui all'art. 445, comma 1, cod. proc. pen., relativa all'esenzione dell'obbligo di pagamento delle spese processuali in caso di applicazione di pena su richiesta delle parti non superiore a due anni (soli o congiunti a pena detentiva), deve intendersi riferita alle spese processuali in senso stretto, non estendendosi alle spese di custodia dei beni sequestrati - aventi un nesso pertinenziale con il reato – né a quelle di mantenimento in carcere dell'imputato che, in ogni caso, debbono essere poste a suo carico.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 24/06/2022, n. 24390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24390 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2022 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IL ES nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 11/11/2021 del G.U.P. del TRIBUNALE di GENOVA udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ANTEZZA;
lette le conclusioni del PG, nel senso dell'inammissibilità del ricorso;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 24390 Anno 2022 Presidente: BELLINI UGO Relatore: ANTEZZA FABIO Data Udienza: 12/05/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Il G.u.p. del Tribunale di Genova, con la sentenza di cui in epigrafe, ex art. 444 cod. proc. pen., ha applicato a carico di ET ND la pena di nove mesi di reclusione, per la fattispecie di omicidio stradale (art. 589-bis cod. pen.), condannandolo alla rifusione delle spese di costituzione in favore della parte civile e disponendo che alla detta applicazione di pena «segue per legge il recupero delle spese ex art. 204, comma 3, duP.R. n. 215/2002». 2. Avverso la prefata sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, tramite il suo difensore di fiducia, articolando un motivo unico, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att./coord./trans. cod. proc. pen. Il ricorrente, in sostanza, si duole della violazione di legge che avrebbe commesso il giudice di merito nel disporre che, per legge, alla sentenza di applicazione di pena segue il recupero delle spese di cui all'art. 204, comma 3, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. Essendo stata applicata la pena di nove mesi di reclusione, per il ricorrente non troverebbe applicazione il citato art. 204, comma 3, in ragione dell'art. 445, comma 1, cod. proc. pen., ai sensi del quale l'applicazione di pena detentiva non superiore a due anni (sola o congiunta a pena pecuniaria) non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento. 3. La Procura generale presso la Suprema Corte ha concluso per iscritto nel senso dell'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non specifica se nella specie si sia trattato di spese di custodia di beni in sequestro o di mantenimento in carcere in forza di custodia cautelare (astrattamente applicabile nella specie) ma deve comunque ritenersi infondato sotto entrambi i profili. 2. Il quesito di diritto, al quale si deve dare risposta affermativa, inerisce il se, in caso di applicazione di pena su richiesta delle parti ex art. 444 cod. proc. pen., le spese per la custodia dei beni sequestrati e le spese di mantenimento in carcere dell'imputato debbano essere in ogni caso poste a suo carico, a prescindere dalla sanzione concordata, attesa la loro diversa natura rispetto alle spese processuali alle quali fa invece riferimento l'art. 445 cod. proc. pen. nell'escludere la relativa condanna nel caso di applicazione di pena non superiore a due anni. 3. Con riferimento alle spese di mantenimento in carcere, deve ritenersi ormai prevalente il principio di diritto sancito dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui esse non rientrano in quelle che, secondo la previsione dell'art. 445 cod. proc. pen., allorché la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva (soli o congiunti a pena pecuniaria), non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento (in tal senso, ex plurimis Sez. 6, n. 46403 del 08/10/2019, Qata, Rv. 277409-01). A prescindere dal fatto che la pena detentiva applicata sia o meno superiore a anni due, si è spesso ritenuto che le spese di mantenimento in carcere debbano comunque essere poste a carico dell'imputato, ai sensi del combinato disposto dell'art. 535, comma 3, e 692, comma 1, cod. proc. pen., trattandosi di costi sostenuti dall'amministrazione penitenziaria (Sez. :3, n. 50461 del 11/11/2015, Giordano, Rv. 267282; Sez. 3, n. 19103 del 19/04/2012, Vedda, Rv. 252648). Quanto innanzi si argomenta anche in ragione della circostanza per la quale ai fini delle spese di custodia cautelare, la sentenza di patteggiamento è equiparata ad una pronuncia di condanna a norma dell'art. 445, comma 1-bis, cod. proc. pen. con conseguente loro addebito all'imputato cui sia stata applicata la pena a richiesta (Sez. 6, n. 37926 del 09/07/2004, Speranza, Rv. 231013; Sez. 1, n. 27700 del 26/06/2007, Servili, Rv. 237119), essendo irrilevante la complessiva pena applicata, determinazione invece utile al fine di una possibile condanna in ordine alla distinta voce inerente alle spese processuali. Di recente il detto orientamento di legittimità, per cui le due voci di spesa non sono assimilabili nell'unitaria previsione delle «spese del procedimento», è stato ribadito (Sez. 6, n. 46403 del 2019, cit.) pur dando atto di decisioni di segno contrario secondo cui la previsione di cui all'art. 445 cod. proc. pen. deve ritenersi estesa anche alle spese di mantenimento in carcere durante la custodia cautelare (Sez. 5, n. 6787 del 01/10/2014, dep. 2015, Hysa, IRA/. 262671). L'indirizzo più recente e prevalente, al quale in questa sede si intende dare continuità, è stato difatti ritenuto conforme alla differente disciplina prevista dal d.P.R. n. 115 del 2002 in materia di ripetizione delle relative spese. In generale le spese di mantenimento in carcere conseguono al procedimento penale in quanto correlate allo svolgimento del processo e sono soggel:te a ripetizione, a mente dell'art. 5, comma 1, lett. i), e 200 d.P.R. n. 115 del 2002; norma, quest'ultima che nettamente distingue le spese processuali penali da quelle di mantenimento dei detenuti. Questa circostanza, in sostanza, implicitamente conferma l'esistenza di una differente disciplina in ordine alle spese ripetibili, 3 tenuto conto che il successivo art. 204, comma 3, prevede proprio la ripetizione delle spese di mantenimento in carcere in caso di sentenza di patteggiamento (Sez. 6, n. 46403/2019, cit.; Sez. 2 n. 39040 del 13/07/2017, Serrani, in motivazione). 4. In merito alle spese per la custodia dei beni sequestrati la questione è stata esplicitamente affrontata dalla Suprema Corte in occasione dell'impugnazione di provvedimento del giudice dell'esecuzione statuente in ordine alla debenza delle dette spese. È stato in particolare affermato che il diritto di rivalsa dello Stato quanto ai compensi versati per la custodia di beni sequestrati sussiste anche nel caso in cui l'interessato abbia ottenuto la definizione del procedimento con sentenza di applicazione della pena su richiesta. Sul punto si veda Sez. 4, n. 47100 del 06/10/2004, Pietrovito, Rv. 231187-01, la quale ha precisato che il principio vale anche per fattispecie antecedenti all'entrata in vigore dell'art. 204 comma terzo del d.P.R. n. 115 del 2002, poiché le spese di custodia non rientravano tra quelle per cui, secondo il disposto dell'art. 445 cod. proc. pen. e dell'art. 84 disp. att. cod. proc. pen. (poi abrogato), era preclusa la condanna al pagamento in caso di patteggiamento (nello stesso senso anche ia precedente Sez. 4, n. 15653 del 29/01/2004, Cassanelli, Rv. 228044-01). Il detto orientamento è stato altresì ribadito, sempre con argomentazioni mutuabili ai fini che rilevano in questa, con sentenza più recenti al fine di chiarire che l'omessa statuizione sulle spese in oggetto nella sentenza di patteggiamento non costituisce causa di esonero dell'obbligo di pagamento, trattandosi di pagamento stabilito direttamente dalla legge (Sez. 1, n. 49280 del 16/03/2016, Rimedio, Rv. 268395-01) È stato difatti precisato che la previsione contenuta nell'art. 445, comma 1, cod. proc. pen., relativa alla esenzione dall'obbligo del pagamento delle spese del procedimento in caso di applicazione di pena (non superiore a due anni) su richiesta delle parti, deve essere riferita alle spese processuali in senso stretto e non si estende alle spese di custodia dei beni sequestrati, atteso che il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 204 comma 3, stabilisce espressamente il diritto dell'Erario al recupero delle spese di custodia dei beni sequestrati in caso di sentenza di condanna ai sensi del citato art. 445 cod. proc. pen. Specularmente l'art. 150, comma 2, del medesimo D.P.R. stabilisce che l'imputato è esonerato dal pagamento delle spese di custodia soltanto in caso di provvedimento di archiviazione, sentenza di non luogo a procedere o sentenza di proscioglimento (in tal senso Sez. 1, n. 49280/2016, cit.; Sez. 1, n. 19687 del 26/04/2007, Chen, Rv. 236439; Sez. 4, n. 2142 del 21/11/1996, dep. 1997, Marconi, Rv. 4 208782). Deve comunque trattarsi di spese di custodia dei beni sequestrati aventi un nesso pertinenziale con il reato per il quale è stata applicata la pena all'imputato (sul punto si veda Sez. 1, n. 19687/2007, cit.). 5. Orbene, in forza delle argomentazioni di cui innanzi, deve in definitiva affermarsi che la previsione contenuta nell'art. 445, comma 1, cod. proc. pen., relativa all'esenzione dall'obbligo del pagamento delle spese del procedimento in caso di applicazione di pena su richiesta delle parti non superiore a due anni (soli o congiunti a pena detentiva), deve intendersi riferita alle spese processuali in senso stretto e non si estende tanto alle spese per la custodia dei beni sequestrati e aventi un nesso pertinenziale con il reato per il quale è stata applicata la pena quanto a quelle di mantenimento in carcere dell'imputato che, quindi, devono essere in ogni caso poste a suo carico. 6. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 12 m&o 2022
lette le conclusioni del PG, nel senso dell'inammissibilità del ricorso;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 24390 Anno 2022 Presidente: BELLINI UGO Relatore: ANTEZZA FABIO Data Udienza: 12/05/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Il G.u.p. del Tribunale di Genova, con la sentenza di cui in epigrafe, ex art. 444 cod. proc. pen., ha applicato a carico di ET ND la pena di nove mesi di reclusione, per la fattispecie di omicidio stradale (art. 589-bis cod. pen.), condannandolo alla rifusione delle spese di costituzione in favore della parte civile e disponendo che alla detta applicazione di pena «segue per legge il recupero delle spese ex art. 204, comma 3, duP.R. n. 215/2002». 2. Avverso la prefata sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, tramite il suo difensore di fiducia, articolando un motivo unico, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att./coord./trans. cod. proc. pen. Il ricorrente, in sostanza, si duole della violazione di legge che avrebbe commesso il giudice di merito nel disporre che, per legge, alla sentenza di applicazione di pena segue il recupero delle spese di cui all'art. 204, comma 3, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. Essendo stata applicata la pena di nove mesi di reclusione, per il ricorrente non troverebbe applicazione il citato art. 204, comma 3, in ragione dell'art. 445, comma 1, cod. proc. pen., ai sensi del quale l'applicazione di pena detentiva non superiore a due anni (sola o congiunta a pena pecuniaria) non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento. 3. La Procura generale presso la Suprema Corte ha concluso per iscritto nel senso dell'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non specifica se nella specie si sia trattato di spese di custodia di beni in sequestro o di mantenimento in carcere in forza di custodia cautelare (astrattamente applicabile nella specie) ma deve comunque ritenersi infondato sotto entrambi i profili. 2. Il quesito di diritto, al quale si deve dare risposta affermativa, inerisce il se, in caso di applicazione di pena su richiesta delle parti ex art. 444 cod. proc. pen., le spese per la custodia dei beni sequestrati e le spese di mantenimento in carcere dell'imputato debbano essere in ogni caso poste a suo carico, a prescindere dalla sanzione concordata, attesa la loro diversa natura rispetto alle spese processuali alle quali fa invece riferimento l'art. 445 cod. proc. pen. nell'escludere la relativa condanna nel caso di applicazione di pena non superiore a due anni. 3. Con riferimento alle spese di mantenimento in carcere, deve ritenersi ormai prevalente il principio di diritto sancito dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui esse non rientrano in quelle che, secondo la previsione dell'art. 445 cod. proc. pen., allorché la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva (soli o congiunti a pena pecuniaria), non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento (in tal senso, ex plurimis Sez. 6, n. 46403 del 08/10/2019, Qata, Rv. 277409-01). A prescindere dal fatto che la pena detentiva applicata sia o meno superiore a anni due, si è spesso ritenuto che le spese di mantenimento in carcere debbano comunque essere poste a carico dell'imputato, ai sensi del combinato disposto dell'art. 535, comma 3, e 692, comma 1, cod. proc. pen., trattandosi di costi sostenuti dall'amministrazione penitenziaria (Sez. :3, n. 50461 del 11/11/2015, Giordano, Rv. 267282; Sez. 3, n. 19103 del 19/04/2012, Vedda, Rv. 252648). Quanto innanzi si argomenta anche in ragione della circostanza per la quale ai fini delle spese di custodia cautelare, la sentenza di patteggiamento è equiparata ad una pronuncia di condanna a norma dell'art. 445, comma 1-bis, cod. proc. pen. con conseguente loro addebito all'imputato cui sia stata applicata la pena a richiesta (Sez. 6, n. 37926 del 09/07/2004, Speranza, Rv. 231013; Sez. 1, n. 27700 del 26/06/2007, Servili, Rv. 237119), essendo irrilevante la complessiva pena applicata, determinazione invece utile al fine di una possibile condanna in ordine alla distinta voce inerente alle spese processuali. Di recente il detto orientamento di legittimità, per cui le due voci di spesa non sono assimilabili nell'unitaria previsione delle «spese del procedimento», è stato ribadito (Sez. 6, n. 46403 del 2019, cit.) pur dando atto di decisioni di segno contrario secondo cui la previsione di cui all'art. 445 cod. proc. pen. deve ritenersi estesa anche alle spese di mantenimento in carcere durante la custodia cautelare (Sez. 5, n. 6787 del 01/10/2014, dep. 2015, Hysa, IRA/. 262671). L'indirizzo più recente e prevalente, al quale in questa sede si intende dare continuità, è stato difatti ritenuto conforme alla differente disciplina prevista dal d.P.R. n. 115 del 2002 in materia di ripetizione delle relative spese. In generale le spese di mantenimento in carcere conseguono al procedimento penale in quanto correlate allo svolgimento del processo e sono soggel:te a ripetizione, a mente dell'art. 5, comma 1, lett. i), e 200 d.P.R. n. 115 del 2002; norma, quest'ultima che nettamente distingue le spese processuali penali da quelle di mantenimento dei detenuti. Questa circostanza, in sostanza, implicitamente conferma l'esistenza di una differente disciplina in ordine alle spese ripetibili, 3 tenuto conto che il successivo art. 204, comma 3, prevede proprio la ripetizione delle spese di mantenimento in carcere in caso di sentenza di patteggiamento (Sez. 6, n. 46403/2019, cit.; Sez. 2 n. 39040 del 13/07/2017, Serrani, in motivazione). 4. In merito alle spese per la custodia dei beni sequestrati la questione è stata esplicitamente affrontata dalla Suprema Corte in occasione dell'impugnazione di provvedimento del giudice dell'esecuzione statuente in ordine alla debenza delle dette spese. È stato in particolare affermato che il diritto di rivalsa dello Stato quanto ai compensi versati per la custodia di beni sequestrati sussiste anche nel caso in cui l'interessato abbia ottenuto la definizione del procedimento con sentenza di applicazione della pena su richiesta. Sul punto si veda Sez. 4, n. 47100 del 06/10/2004, Pietrovito, Rv. 231187-01, la quale ha precisato che il principio vale anche per fattispecie antecedenti all'entrata in vigore dell'art. 204 comma terzo del d.P.R. n. 115 del 2002, poiché le spese di custodia non rientravano tra quelle per cui, secondo il disposto dell'art. 445 cod. proc. pen. e dell'art. 84 disp. att. cod. proc. pen. (poi abrogato), era preclusa la condanna al pagamento in caso di patteggiamento (nello stesso senso anche ia precedente Sez. 4, n. 15653 del 29/01/2004, Cassanelli, Rv. 228044-01). Il detto orientamento è stato altresì ribadito, sempre con argomentazioni mutuabili ai fini che rilevano in questa, con sentenza più recenti al fine di chiarire che l'omessa statuizione sulle spese in oggetto nella sentenza di patteggiamento non costituisce causa di esonero dell'obbligo di pagamento, trattandosi di pagamento stabilito direttamente dalla legge (Sez. 1, n. 49280 del 16/03/2016, Rimedio, Rv. 268395-01) È stato difatti precisato che la previsione contenuta nell'art. 445, comma 1, cod. proc. pen., relativa alla esenzione dall'obbligo del pagamento delle spese del procedimento in caso di applicazione di pena (non superiore a due anni) su richiesta delle parti, deve essere riferita alle spese processuali in senso stretto e non si estende alle spese di custodia dei beni sequestrati, atteso che il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 204 comma 3, stabilisce espressamente il diritto dell'Erario al recupero delle spese di custodia dei beni sequestrati in caso di sentenza di condanna ai sensi del citato art. 445 cod. proc. pen. Specularmente l'art. 150, comma 2, del medesimo D.P.R. stabilisce che l'imputato è esonerato dal pagamento delle spese di custodia soltanto in caso di provvedimento di archiviazione, sentenza di non luogo a procedere o sentenza di proscioglimento (in tal senso Sez. 1, n. 49280/2016, cit.; Sez. 1, n. 19687 del 26/04/2007, Chen, Rv. 236439; Sez. 4, n. 2142 del 21/11/1996, dep. 1997, Marconi, Rv. 4 208782). Deve comunque trattarsi di spese di custodia dei beni sequestrati aventi un nesso pertinenziale con il reato per il quale è stata applicata la pena all'imputato (sul punto si veda Sez. 1, n. 19687/2007, cit.). 5. Orbene, in forza delle argomentazioni di cui innanzi, deve in definitiva affermarsi che la previsione contenuta nell'art. 445, comma 1, cod. proc. pen., relativa all'esenzione dall'obbligo del pagamento delle spese del procedimento in caso di applicazione di pena su richiesta delle parti non superiore a due anni (soli o congiunti a pena detentiva), deve intendersi riferita alle spese processuali in senso stretto e non si estende tanto alle spese per la custodia dei beni sequestrati e aventi un nesso pertinenziale con il reato per il quale è stata applicata la pena quanto a quelle di mantenimento in carcere dell'imputato che, quindi, devono essere in ogni caso poste a suo carico. 6. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 12 m&o 2022