Cass. pen., sez. IV, sentenza 24/06/2022, n. 24390
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Sentenza 24 giugno 2022

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La previsione di cui all'art. 445, comma 1, cod. proc. pen., relativa all'esenzione dell'obbligo di pagamento delle spese processuali in caso di applicazione di pena su richiesta delle parti non superiore a due anni (soli o congiunti a pena detentiva), deve intendersi riferita alle spese processuali in senso stretto, non estendendosi alle spese di custodia dei beni sequestrati - aventi un nesso pertinenziale con il reato – né a quelle di mantenimento in carcere dell'imputato che, in ogni caso, debbono essere poste a suo carico.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 24/06/2022, n. 24390
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 24390
    Data del deposito : 24 giugno 2022

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