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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 12/12/2025, n. 268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 268 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
R. N. G. 589/ 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Merluzzi Presidente
Dott.ssa Martina Ponzin Giudice
Dott. Stefano Bergonzi Giudice Relatore riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 589/2024 promossa da:
, (C.F.: ) rappresentata e difesa, giusta procura agli atti, dall'Avv. Email_1 C.F._1
MA FO del Foro di Gorizia ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo telematico del difensore;
Email_2
Ricorrente
Contro
, (C.F.: ) rappresentato e difeso, giusta procura agli atti, Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Giovanna Augusta de' Manzano del Foro di Trieste ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo telematico del difensore Email_3
Resistente
e con
(C.F.: ) e (C.F.: Controparte_2 C.F._3 Controparte_3
n la Cur aura R presso C.F._4
l'indirizzo telematico della curatrice Email_4
[...]
Oggetto: Ricorso per la determinazione del contributo al mantenimento per i figli minorenni nati fuori dal matrimonio
* * *
1 CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: Voglia il Tribunale di Gorizia In via principale:
- Tenuto conto che, ad oggi, l'assegno unico è percepito al 100% dalla ricorrente, obbligare il sig. a corrispondere CP_1 alla sig.ra la somma di euro 500,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli e - somma da Pt_1 CP_2 CP_3 rivalutarsi nno secondo gli indici ISTAT –, o la maggior o minor somma ritenuta , rno quindici di ogni mese a far data dal mese di febbraio 2023 o, quantomeno, dalla data di deposito del ricorso introduttivo.
- Disporre che l'assegno unico INPS sia percepito integralmente dalla sig.ra come tuttora avviene. Pt_1
- Obbligare il sig. a corrispondere alla sig.ra il 50% delle spese straordinarie sostenute per i minori CP_1 Pt_1 CP_2
e , secon collo d'intesa in vigore pre ribunale di Gorizia, entro il giorno quindici del mese CP_3 al quale la spesa è stata sostenuta nell'interesse degli stessi.
- Confermare l'ordine stabilito nel provvedimento dd. 06.08.2025 che impone a di prestare idonea Controparte_1 garanzia personale o reale per l'adempimento dei propri obblighi fino alla concorrenza dell'importo di euro 50.000,00, obbligandolo, in caso di mancata osservanza, di corrispondere la somma di euro 30,00, o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, in favore della sig.ra per ogni giorno di ritardo nell'adempiere. Pt_1
In ogni caso:
Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre a spese generali nella misura del 15%, Iva, se dovuta, e CPA di legge.
Per la Curatrice Speciale dei minori: voglia l'Ecc.mo Tribunale di Gorizia
Nel merito
• Disporre a carico del sig. un assegno mensile dell'importo complessivo di non meno di € 500,00 (€ Controparte_1
250,00 a figlio) a titolo di nimento dei figli e - somma da rivalutarsi ogni anno CP_2 CP_3 secondo gli indici ISTAT – o la maggior o minor somma ritenuta di giustizia, da versarsi alla sig.ra entro il Parte_2 giorno cinque di ogni mese a far data dal mese di febbraio 2023.
• Porre a carico di il 50% delle spese straordinarie sostenute per i minori e , secondo Controparte_1 CP_2 CP_3 il Protocollo d'intesa in vigore presso il Tribunale di Gorizia.
• Disporre il versamento dell'assegno unico INPS a favore della sig.ra Parte_2
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 02/08/2024, ha allegato: a) di aver intrattenuto con Parte_2
una relazione senti asi fino al 07/01/2023 per la durata di Controparte_1 dodici anni, di cui dieci di convivenza, prima in un appartamento a Ronchi dei Legionari, successivamente a Fogliano Redipuglia e, infine, negli ultimi due anni, a San Pier d'Isonzo in via Battisti n. 32, nel cui ambito sono nati (n. Monfalcone il 06/04/2013) e (n. Monfalcone il Controparte_2 Controparte_3
26/08/201 venza tra le parti si interrompeva il orché, a seguito di querela orale da ella sporta innanzi ai Carabinieri di San Pier d'Isonzo, veniva attivata la procedura prevista dal Codice Rosso, con conseguente trasferimento della ricorrente e dei due figli in una struttura protetta;
c) che a seguito della querela presentata dalla ricorrente si apriva il procedimento penale sub n. 640/23 R.G.N.R. a carico di conclusosi con sentenza n. 35/2024 del Tribunale di Controparte_1 Gorizia in composizione collegiale, con la quale si condannava l'imputato alla pena di anni 3 e mesi 6 di reclusione oltre al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile costituita, da liquidarsi avanti al giudice civile, assegnando una provvisionale immediatamente esecutiva nella misura di euro 10.000,00 in favore della ricorrente;
d) che è pendente presso il Tribunale per i Minorenni di Trieste il Parte_2 procedimento ex art. 333 c.c. iscritto sub n. 65/23 R.G.V.G, nel cui ambito sono stati emanati provvedimenti che hanno disposto l'affido dei minori all'ente per attività di monitoraggio e supporto, la sospensione della responsabilità genitoriale in capo ad e disposto la Controparte_1
2 frequentazione dei minori con il padre in modalità protetta. Sulla scorta di tali allegazioni, la ricorrente ha chiesto la condanna di a corrispondere alla stessa la somma di euro 500,00 a Controparte_1 titolo di contributo al e , somma da rivalutarsi ogni anno CP_2 CP_3 secondo gli indici ISTAT, o la maggior o minor somma ritenuta di giustizia, entro il giorno 15 di ogni mese, oltreché obbligarsi a corrispondere il 50% delle spese straordinarie Controparte_1 relative ai minori e entro il giorno 15 del mese successivo al quale la spesa è stata CP_2 CP_3 sostenuta nell'interesse degli stessi.
Con decreto presidenziale firmato in data 05/08/2025, ritenuto che, alla luce delle allegazioni di parte ricorrente, non dovesse disporsi l'abbreviazione dei termini processuali, ha informato la Procura della Repubblica per un suo intervento, e nominato il Giudice relatore, fissando l'udienza del 15/01/2025 alle ore 11.00 per la comparizione delle parti davanti al giudice delegato, e disponendo le notifiche alla controparte entro il 25/11/2024.
All'udienza del 15/01/2025 davanti al Giudice istruttore, e, verificata la regolarità della notifica, ha dichiarato la contumacia di parte resistente non comparsa, ne dichiarava la contumacia e disponeva procedersi oltre. In tale occasione il Giudice ha proceduto all'interrogatorio libero della parte ricorrente, il cui difensore ha dichiarato l'imminente deposito di una pronuncia definitiva del Tribunale dei Minorenni, nel cui ambito era stata anche nominata una curatrice speciale dei minori, a fronte della dimissione della relazione dei Servizi Sociali dallo stesso Tribunale incaricati e che non era stata disposta nomina di tutore per i minori come previsto dal decreto del T.M. A esito dell'udienza, il Giudice istruttore ha così provveduto, trasmettendo gli atti al T.M. per eventuali determinazioni a norma dell'art. 38 Disp. Att. c.c.
Circa l'adozione di provvedimenti a norma dell'art. 473bis. 22 c.p.c.
Ritenuto che stante la contestuale pendenza di un procedimento innanzi al Tribunale per i Minorenni di Trieste (R.G.V.G. 65/2023), nell'ambito del quale, giusto decreto del 27/07/2023 è stato disposto l'affidamento dei minori e per attività si sostegno e controllo ai Servizi Sociali, CP_2 Controparte_3 con supporto dei serviz ti degli stessi presso la madre, la sospensione della responsabilità genitoriale in capo ad , le visite dei minori secondo quanto Controparte_1 stabilito dai servizi affidatari, all'inf di Controparte_1 prendere contatto con e dai figli e di avvicinarsi ai luoghi dagli stessi frequentati, in questa Parte_2 sede, in attesa di dete i del T.M., il Tribunale prende atto e conferma le statuizioni in essere e, sulla base delle stesse, determina il contributo al mantenimento, ordinario e straordinario, dovuto dal padre per i minori.
Stante la mancata comparizione della parte in udienza, circostanza che Controparte_4 impedisce di avere contezza delle effettive ca resistente, si ritiene – atteso l'obbligo di ciascun genitore di contribuire all'esigenze anche materiali dei figli in maniera proporzionata alle proprie sostanze a norma dell'art. 337 ter, comma VI, c.c. che non viene meno, per giurisprudenza granitica, per il solo fatto di disoccupazione o di difficoltà economica, di determinare in questa sede, impregiudicata ogni valutazione all'esito dell'espletanda attività istruttoria, il contributo al mantenimento dei minori nella misura di € 350,00 (€ 175,00 ciascuno), somma soggetta a rivalutazione ISTAT, da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese. In assenza di ulteriori elementi di giudizio, la ripartizione delle spese straordinarie può essere stabilita nella misura del 50% secondo quanto previsto dal Protocollo in essere presso l'intestato Tribunale.
Circa la prosecuzione del giudizio
Appare infine opportuno disporre un approfondimento istruttorio per verificare l'effettiva capacità economica di parte resistente, tenuto conto che i poteri di accertamento del giudice dei conflitti coniugali/familiari sono stati ampliati dal decreto-legge 12 settembre 2014 n. 132, convertito in legge 10 novembre 2014 n. 162.
Si ritiene opportuno trasmettere, a cura della Cancelleria, il presente provvedimento al T.M. di Trieste, anche per le valutazioni in punto di cui all'art. 38 disp. att. c.c. 3 Si riserva all'esito di eventuali aggiornamenti da parte del T.M. l'adozione di ulteriori provvedimenti nell'interesse dei minori, ivi compresa la nomina di un curatore speciale.
P.Q.M.
Pone a carico di e a favore di , a titolo di contributo al Controparte_1 Parte_2 mantenimento de ma di € 35 figlio), somma soggetta a rivalutazione ISTAT, da versarsi anticipatamente entro il giorno 5 del mese. Le spese straordinarie sono a carico di ciascun genitore nella misura del 50% come da Protocollo in essere presso l'intestato Tribunale.
Dispone che a mezzo dei nuclei di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Gorizia, con facoltà di sub-delega, siano svolti accertamenti completi nei confronti di , C.F.: Controparte_1
, nato a [...] il [...] e da ultimo residente in [...], int. 1, includendo tra i compiti dell'autorità delegata affinché in particolare:
a) Vengano acquisite informazioni specifiche, attraverso la interrogazione della banca dati dell'Agenzia delle Entrate – servizio di Anagrafe Tributaria dei rapporti con gli intermediari dell'Agenzia delle Entrate, in merito ai rapporti bancari, postali e finanziari risultanti dalla medesima anagrafe ed intrattenuti dai soggetti indicati, sia personalmente, che quali cointestatari, che quali semplici delegati
o legali rappresentanti, anche eventualmente all'estero;
b) Vengano acquisite informazioni specifiche in merito alla consistenza dei depositi bancari di cui al punto a), dal 2021 all'attualità nonché sulla titolarità o sull'effettiva disponibilità di titoli in amministrazione e/o custodia e cassette di sicurezza, anche eventualmente all'estero;
c) Venga verificata la effettiva partecipazione (e a quale titolo) del nominativo di cui sopra a società estere di persone o di capitali, accertando il reale volume di affari delle predette società e i proventi che ne trae la parte;
d) Venga verificata l'eventuale titolarità o la disponibilità materiale di carte di pagamento (bancomat), di carte di credito o di carte di debito eventualmente collegate con conti correnti bancari intestati a soggetti terzi ovvero alle imprese di cui al precedente punto c);
e) Vengano acquisiti estratti conto riferiti ai punti precedenti con indicazione delle movimentazioni effettuate dal 2021 all'attualità;
Dispone che la Polizia Tributaria della Guardia di Finanza relazioni l'esito dell'indagine, a mezzo di relazione scritta, entro il 12/05/2025;
Alla successiva udienza del 21/05/2025, il Giudice ha dato atto della trasmissione dell'annotazione finanziaria richiesta. In tale occasione parte ricorrente ha prodotto la sentenza della Corte di Appello di Trieste che confermava la sentenza penale di condanna emanata dal Tribunale di Gorizia. La signora ha rappresentatone come la controparte stesse pagando il mantenimento ordinario come disposto Pt_1 nell'ordinanza del 15/01/2025 ma non il pagamento della quota di spese straordinarie nonostante le richieste.
Il Giudice, ritenuta l'opportunità, a fronte della dichiarazione di decadenza dalla responsabilità genitoriale in capo ad , ha nominato l'Avv. LAURA ROSSETTO curatrice speciale dei Controparte_1 minori, già nominata nell'ambito del giudizio pendente presso il Tribunale per i Minorenni e ha domandato una relazione da parte dei Servizi Sociali già incaricati, la quale si è costituita in giudizio depositando, tra l'altro il provvedimento del 11/12/2024 pronunciato nel giudizio pendente innanzi al Tribunale per i Minorenni di Trieste.
Pervenuta la relazione dei Servizi Sociali, a fronte della circostanza rappresentata dell'omesso versamento, da parte del resistente del contributo al mantenimento già statuito provvisoriamente, all'udienza del 03/07/2025 l'Avv. Rossetto ha chiesto l'emissione di un provvedimento a norma dell'art. 473bis. 36 c.p.c.
4 Le parti costituite hanno poi chiesto la rimessione della causa in decisione con rinuncia ai termini di cui all'art. 473bis. 28 c.p.c.
Sul punto il Giudice così ha provveduto, come da successiva ordinanza:
Richiamati i provvedimenti già adottati, vista la comparsa della curatrice speciale dei minori e CP_2
. CP_3
Dato atto che parte ricorrente e la curatrice speciale hanno dato atto di come CP_1
stia omettendo di contribuire, salvo sporadici versamenti, al mantenimento de
[...] stesso, sebbene non proprietario di beni immobili e apparentemente privo di occupazione lavorativa stabile, abbia disponibilità di denaro, utilizzato per l'acquisto di beni mobili registrati e per saldare debiti pregressi.
Visto l'art. 473bis. 36 c.p.c.
Considerato che, sul punto, appare opportuno richiamare l'orientamento giurisprudenziale formatosi relativamente alla norma di cui all'art. 156, comma VI, c.c. (abrogato dalla c.d. Riforma cartabia), a mente del quale il Tribunale è chiamato unicamente a verificare, data l'obbligazione posta da un provvedimento giudiziale a carico di uno dei coniugi/genitori, la sussistenza dell'inadempimento quale presupposto previsto dall'art. 156 comma 6, essendo onere del convenuto obbligato fornire la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, secondo i principi generali in tema di onere della prova in punto di adempimento/inadempimento delle obbligazioni.
Considerato inoltre che il primo comma dell'art. 473bis. 36 c.p.c. prevede che i provvedimenti, anche se temporanei e urgenti, in materia di contributo economico in favore della prole sono immediatamente esecutivi e costituiscono titolo per l'iscrizione di ipoteche giudiziali.
Ritenuto che a franto dell'allegato inadempimento, sussistono i presupposti di legge per obbligare
a prestare idonea garanzia personale o reale per l'adempimento del proprio Controparte_1 io di fideiussione bancaria o assicurativa, presso istituto di propria scelta, fino alla concorrenza dell'importo di € 50.000,00;
Ritenuto che l'audizione del minore appare superflua a fronte della circostanza che lo Controparte_2 stesso risulta essere già stato sentito innanzi al Tribunale per i Minorenni di Trieste.
Ritenuto che la causa sia sufficientemente istruita;
Dato atto che le parti hanno rinunciato ai termini di cui all'art. 473bis. 28 c.p.c.
P.Q.M.
Ordina ad di prestare idonea garanzia reale o personale (rilascio di Controparte_1 fideiussione b uto di propria scelta) fino a concorrenza dell'importo di € 50.000,00;
Ritenuta la causa matura per la decisione, attesa la rinuncia dei termini finali, è stata rimessa la causa al collegio per la decisione, precisate le conclusioni come sopra riportato.
Nelle more si è costituito in giudizio chiedendo la rimessione in termini ma Controparte_1 tale istanza è stata rigettata giusto provvedimento del 19/11/2025.
Gli atti sono stati trasmessi al P.M. in sede per l'intervento e per le determinazioni di propria competenza.
2. Il ricorso proposto da nei confronti di merita accoglimento Parte_2 Controparte_1 nei termini che seguono.
Preliminarmente devono essere in questa sede confermate tutte le statuizioni relative al regime di affidamento, collocamento, sospensione della responsabilità genitoriale e incarichi ai Servizi Sociali emessi nell'ambito del giudizio sub 65/2023 R.G.V.G. pendente innanzi al Tribunale per i Minorenni di Trieste, come da ultimo previsti nel decreto del 11/12/2024, anche alla luce di quanto accertato in sede penale, 5 come da sentenza del Tribunale di Gorizia poi confermata in sede di appello, del mancato interesse manifestato dal padre nel corso del presente giudizio, della discontinuità dei rapporti intrattenuti con i figli minori, con particolare riguardo al figlio , il quale non intende più avere rapporti con il padre. CP_2
Alla luce dei fatti che hanno portato alla denuncia querela di cui agli atti e di quanto relazionato dai Servizi Sociali nell'ambito degli interventi effettuati, il Tribunale ha ritenuto opportuno non procedere all'ascolto del minore ritendo tale strumento eccessivamente traumatizzante rispetto al vissuto Controparte_2 dello stess anifestato anche nelle interazioni con gli assistenti sociali, anche in considerazione che era stato comunque sentito dal Tribunale dei Minorenni di Trieste.
2.1 Sul contributo al mantenimento dei minori:
Preliminarmente si rammenta come è diritto della prole, riconosciuto anche da norma di rango costituzionale (art. 30 Cost.), essere mantenuta dai genitori, i quali devono provvedervi, a norma dell'art. 316 bis c.c., proporzionalmente alle rispettive sostanze e secondo le proprie capacità lavorative. Il quarto comma dell'art. 337 ter c.c. prevede la corresponsione, a carico di un genitore e nei confronti dell'altro, di un contributo al mantenimento dei figli ispirato al principio di proporzionalità, tenendo in considerazione vari criteri quali l'esigenza di vita le figlio, la capacità economica di entrambi i genitori ed i tempi di permanenza presso ciascun genitore. È poi insegnamento costante in giurisprudenza, tanto di merito quanto di legittimità, che anche in assenza di stabile occupazione i genitori dotati di capacità lavorativa sono obbligati a partecipare al mantenimento della prole, al fine di evitare che il peso di tale obbligo ricada solo sul genitore convivente, ciò in quanto la natura dell'obbligazione gravante sui genitori per il mantenimento dei figli, per il solo fatto di averli generati, impone il riconoscimento dell'obbligo di mantenimento anche a carico del genitore disoccupato, rilevando la sola capacità lavorativa generica.
Si ritiene, anche alla luce della previsione di cui all'art. 473bis. 2 c.p.c. che, per quanto gli aspetti relativi ai figli minori – stante la natura indisponibile di tali diritti –, il Giudice non sia vincolato dal tenore delle domande delle parti e, in deroga al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, possa decidere sul punto in misura diversa da quella indicata dalle parti, nel supremo interesse dei minori coinvolti.
Ciò chiarito, si osserva, in riferimento alle capacità economiche e reddituali della ricorrente , Parte_2 come la stessa percepisca una retribuzione mensile netta di circa € 1.300,00 mensili, in forz i lavoro subordinato come OSS in casa di riposo. Percepisce integralmente l'assegno unico che ammonta ad
€ 507,00. La stessa non è titolare di beni immobili, sostiene integralmente i costi dell'immobile (canone locazione ATER pari a circa € 115,00, oltre relative utenze).
Di contro, la situazione patrimoniale di risulta meno definita. Dalla Controparte_1 documentazione dimessa agli atti e in particolare dall'informativa della Polizia Tributaria della Guardia di Finanza depositata in data 12/05/2025 si evince come lo stesso per tutto il 2021 abbia lavorato nel settore del commercio al dettaglio di carburanti per autotrazioni, con contratto lavoro dipendente a tempo indeterminato, guadagnando la somma di € 20.500,00 circa;
per l'anno 2022 abbia proseguito tale lavoro fino al mese di luglio, guadagnando l'importo di € 13.000,00 circa. Si evince inoltre che da luglio 2022 fino a dicembre dello stesso anno abbia percepito uno stipendio da lavoratore Controparte_1 dipendente per l'importo di € 9.000,00 circa, percependo altresì, per tutto lo stesso anno, l'assegno unico dovuto per i figli. Per l'anno 2023 ha poi prodotto reddito per complessivi € Controparte_1 13.000 in forza di differenti occupazioni a tempo determinato e ha ricevuto per tre mesi la somma di € 1.400,00 a titolo di NaSpI. Risulta infine come lo stesso abbia lavorato presso altra società dal 04/02/2025 al 30/04/2025. Dalla nota informativa di Polizia Tributaria emerge inoltre come il resistente contumace fosse titolare, in passato, di impresa individuale dal 2018 al 2021 e che lo stesso non è proprietario di alcun bene immobile, avendo venduto, in data 02/05/2024, la proprietà sull'immobile sito in Monfalcone, Via Battisti ad un prezzo di € 120.000,00. risulta poi essere proprietario di diversi Controparte_1 autoveicoli e motocicli, tra cui una BMW serie 5 3000 cc immatricolata nel 2010. Non risulta avere liquidità sui propri conti correnti e risultano aperte alcune posizioni debitorie. Dalle risultanze acquisite risulta come
6 lo stesso abbia effettuato prelievi di denaro contante dai propri conti correnti Controparte_1 per il complessivo importo di € 44.390,00 da gennaio a luglio 2024.
Applicando le coordinate ermeneutiche sopra richiamate e considerando che attualmente i minori risultano collocati in via di esclusiva presso la madre, che i tempi di frequentazione con il padre sono allo stato limitati, che la madre versa altresì il canone di locazione dell'immobile ATER in cui la famiglia vive e alla luce delle capacità economiche, anche solo potenziali, di , come emergenti dalla Controparte_1 relazione Tributaria dimessa , si ritiene congruo stabilire to a carico dello stesso e a favore della madre nella misura mensile nella maggior misura, rispetto a quella domandata da parte ricorrente, di € 500,00 (€ 250,00 a figlio) mensili, somma soggetta a rivalutazione ISTAT, da versarsi in via anticipata entro il giorno 15 di ogni mese. Le spese straordinarie, individuate e disciplinate come da Protocollo in essere presso l'intestato Tribunale, sono poste a carico delle parti nella misura del 50% ciascuno.
A fronte della sospensione della responsabilità genitoriale in capo ad e del Controparte_1 conseguente affidamento esclusivo in capo alla madre, discende l'applicabilità dell'art. 2, comma II. Del D. Lgs. 230/2021 a mente del quale l'assegno di cui all'articolo 1 spetta, nell'interesse del figlio, in parti uguali a chi esercita la responsabilità genitoriale e del successivo art. 6, comma IV, che prevede che in caso di affidamento esclusivo, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014. A fronte del valore indeterminato della controversia, tenuto conto della complessità e della durata del giudizio, si applicano i parametri medi relativi allo scaglione compreso tra i valori da € 26.000 a € 52.000.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Conferma i provvedimenti adottati in seno al giudizio sub 65/2023 R.G.V.G. pendente innanzi al Tribunale per i Minorenni di Trieste
Pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre , Controparte_1 Parte_2 in via anticipata il giorno 15 di ogni mese a far data dal mese di febbraio 2023, la somma di € 500,00 a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli e (€ 250,00 a figlio) - somma CP_2 CP_3 da rivalutarsi ogni anno secondo gli indici ISTAT – oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Gorizia.
Conferma l'ordine stabilito nel provvedimento del 06/08/2025;
Condanna altresì la parte a rimborsare alla parte ricorrente le Controparte_1 Parte_2 spese di lite, che si liquidano in € 7.616,00 per onorari, esborsi, i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.
Così deciso in Gorizia, nella camera di consiglio del 11/12/2025
Il Giudice Rel. Est.
(Dott. Stefano Bergonzi)
Il Presidente
(Dott. Riccardo Merluzzi)
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Merluzzi Presidente
Dott.ssa Martina Ponzin Giudice
Dott. Stefano Bergonzi Giudice Relatore riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 589/2024 promossa da:
, (C.F.: ) rappresentata e difesa, giusta procura agli atti, dall'Avv. Email_1 C.F._1
MA FO del Foro di Gorizia ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo telematico del difensore;
Email_2
Ricorrente
Contro
, (C.F.: ) rappresentato e difeso, giusta procura agli atti, Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Giovanna Augusta de' Manzano del Foro di Trieste ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo telematico del difensore Email_3
Resistente
e con
(C.F.: ) e (C.F.: Controparte_2 C.F._3 Controparte_3
n la Cur aura R presso C.F._4
l'indirizzo telematico della curatrice Email_4
[...]
Oggetto: Ricorso per la determinazione del contributo al mantenimento per i figli minorenni nati fuori dal matrimonio
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1 CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: Voglia il Tribunale di Gorizia In via principale:
- Tenuto conto che, ad oggi, l'assegno unico è percepito al 100% dalla ricorrente, obbligare il sig. a corrispondere CP_1 alla sig.ra la somma di euro 500,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli e - somma da Pt_1 CP_2 CP_3 rivalutarsi nno secondo gli indici ISTAT –, o la maggior o minor somma ritenuta , rno quindici di ogni mese a far data dal mese di febbraio 2023 o, quantomeno, dalla data di deposito del ricorso introduttivo.
- Disporre che l'assegno unico INPS sia percepito integralmente dalla sig.ra come tuttora avviene. Pt_1
- Obbligare il sig. a corrispondere alla sig.ra il 50% delle spese straordinarie sostenute per i minori CP_1 Pt_1 CP_2
e , secon collo d'intesa in vigore pre ribunale di Gorizia, entro il giorno quindici del mese CP_3 al quale la spesa è stata sostenuta nell'interesse degli stessi.
- Confermare l'ordine stabilito nel provvedimento dd. 06.08.2025 che impone a di prestare idonea Controparte_1 garanzia personale o reale per l'adempimento dei propri obblighi fino alla concorrenza dell'importo di euro 50.000,00, obbligandolo, in caso di mancata osservanza, di corrispondere la somma di euro 30,00, o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, in favore della sig.ra per ogni giorno di ritardo nell'adempiere. Pt_1
In ogni caso:
Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre a spese generali nella misura del 15%, Iva, se dovuta, e CPA di legge.
Per la Curatrice Speciale dei minori: voglia l'Ecc.mo Tribunale di Gorizia
Nel merito
• Disporre a carico del sig. un assegno mensile dell'importo complessivo di non meno di € 500,00 (€ Controparte_1
250,00 a figlio) a titolo di nimento dei figli e - somma da rivalutarsi ogni anno CP_2 CP_3 secondo gli indici ISTAT – o la maggior o minor somma ritenuta di giustizia, da versarsi alla sig.ra entro il Parte_2 giorno cinque di ogni mese a far data dal mese di febbraio 2023.
• Porre a carico di il 50% delle spese straordinarie sostenute per i minori e , secondo Controparte_1 CP_2 CP_3 il Protocollo d'intesa in vigore presso il Tribunale di Gorizia.
• Disporre il versamento dell'assegno unico INPS a favore della sig.ra Parte_2
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 02/08/2024, ha allegato: a) di aver intrattenuto con Parte_2
una relazione senti asi fino al 07/01/2023 per la durata di Controparte_1 dodici anni, di cui dieci di convivenza, prima in un appartamento a Ronchi dei Legionari, successivamente a Fogliano Redipuglia e, infine, negli ultimi due anni, a San Pier d'Isonzo in via Battisti n. 32, nel cui ambito sono nati (n. Monfalcone il 06/04/2013) e (n. Monfalcone il Controparte_2 Controparte_3
26/08/201 venza tra le parti si interrompeva il orché, a seguito di querela orale da ella sporta innanzi ai Carabinieri di San Pier d'Isonzo, veniva attivata la procedura prevista dal Codice Rosso, con conseguente trasferimento della ricorrente e dei due figli in una struttura protetta;
c) che a seguito della querela presentata dalla ricorrente si apriva il procedimento penale sub n. 640/23 R.G.N.R. a carico di conclusosi con sentenza n. 35/2024 del Tribunale di Controparte_1 Gorizia in composizione collegiale, con la quale si condannava l'imputato alla pena di anni 3 e mesi 6 di reclusione oltre al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile costituita, da liquidarsi avanti al giudice civile, assegnando una provvisionale immediatamente esecutiva nella misura di euro 10.000,00 in favore della ricorrente;
d) che è pendente presso il Tribunale per i Minorenni di Trieste il Parte_2 procedimento ex art. 333 c.c. iscritto sub n. 65/23 R.G.V.G, nel cui ambito sono stati emanati provvedimenti che hanno disposto l'affido dei minori all'ente per attività di monitoraggio e supporto, la sospensione della responsabilità genitoriale in capo ad e disposto la Controparte_1
2 frequentazione dei minori con il padre in modalità protetta. Sulla scorta di tali allegazioni, la ricorrente ha chiesto la condanna di a corrispondere alla stessa la somma di euro 500,00 a Controparte_1 titolo di contributo al e , somma da rivalutarsi ogni anno CP_2 CP_3 secondo gli indici ISTAT, o la maggior o minor somma ritenuta di giustizia, entro il giorno 15 di ogni mese, oltreché obbligarsi a corrispondere il 50% delle spese straordinarie Controparte_1 relative ai minori e entro il giorno 15 del mese successivo al quale la spesa è stata CP_2 CP_3 sostenuta nell'interesse degli stessi.
Con decreto presidenziale firmato in data 05/08/2025, ritenuto che, alla luce delle allegazioni di parte ricorrente, non dovesse disporsi l'abbreviazione dei termini processuali, ha informato la Procura della Repubblica per un suo intervento, e nominato il Giudice relatore, fissando l'udienza del 15/01/2025 alle ore 11.00 per la comparizione delle parti davanti al giudice delegato, e disponendo le notifiche alla controparte entro il 25/11/2024.
All'udienza del 15/01/2025 davanti al Giudice istruttore, e, verificata la regolarità della notifica, ha dichiarato la contumacia di parte resistente non comparsa, ne dichiarava la contumacia e disponeva procedersi oltre. In tale occasione il Giudice ha proceduto all'interrogatorio libero della parte ricorrente, il cui difensore ha dichiarato l'imminente deposito di una pronuncia definitiva del Tribunale dei Minorenni, nel cui ambito era stata anche nominata una curatrice speciale dei minori, a fronte della dimissione della relazione dei Servizi Sociali dallo stesso Tribunale incaricati e che non era stata disposta nomina di tutore per i minori come previsto dal decreto del T.M. A esito dell'udienza, il Giudice istruttore ha così provveduto, trasmettendo gli atti al T.M. per eventuali determinazioni a norma dell'art. 38 Disp. Att. c.c.
Circa l'adozione di provvedimenti a norma dell'art. 473bis. 22 c.p.c.
Ritenuto che stante la contestuale pendenza di un procedimento innanzi al Tribunale per i Minorenni di Trieste (R.G.V.G. 65/2023), nell'ambito del quale, giusto decreto del 27/07/2023 è stato disposto l'affidamento dei minori e per attività si sostegno e controllo ai Servizi Sociali, CP_2 Controparte_3 con supporto dei serviz ti degli stessi presso la madre, la sospensione della responsabilità genitoriale in capo ad , le visite dei minori secondo quanto Controparte_1 stabilito dai servizi affidatari, all'inf di Controparte_1 prendere contatto con e dai figli e di avvicinarsi ai luoghi dagli stessi frequentati, in questa Parte_2 sede, in attesa di dete i del T.M., il Tribunale prende atto e conferma le statuizioni in essere e, sulla base delle stesse, determina il contributo al mantenimento, ordinario e straordinario, dovuto dal padre per i minori.
Stante la mancata comparizione della parte in udienza, circostanza che Controparte_4 impedisce di avere contezza delle effettive ca resistente, si ritiene – atteso l'obbligo di ciascun genitore di contribuire all'esigenze anche materiali dei figli in maniera proporzionata alle proprie sostanze a norma dell'art. 337 ter, comma VI, c.c. che non viene meno, per giurisprudenza granitica, per il solo fatto di disoccupazione o di difficoltà economica, di determinare in questa sede, impregiudicata ogni valutazione all'esito dell'espletanda attività istruttoria, il contributo al mantenimento dei minori nella misura di € 350,00 (€ 175,00 ciascuno), somma soggetta a rivalutazione ISTAT, da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese. In assenza di ulteriori elementi di giudizio, la ripartizione delle spese straordinarie può essere stabilita nella misura del 50% secondo quanto previsto dal Protocollo in essere presso l'intestato Tribunale.
Circa la prosecuzione del giudizio
Appare infine opportuno disporre un approfondimento istruttorio per verificare l'effettiva capacità economica di parte resistente, tenuto conto che i poteri di accertamento del giudice dei conflitti coniugali/familiari sono stati ampliati dal decreto-legge 12 settembre 2014 n. 132, convertito in legge 10 novembre 2014 n. 162.
Si ritiene opportuno trasmettere, a cura della Cancelleria, il presente provvedimento al T.M. di Trieste, anche per le valutazioni in punto di cui all'art. 38 disp. att. c.c. 3 Si riserva all'esito di eventuali aggiornamenti da parte del T.M. l'adozione di ulteriori provvedimenti nell'interesse dei minori, ivi compresa la nomina di un curatore speciale.
P.Q.M.
Pone a carico di e a favore di , a titolo di contributo al Controparte_1 Parte_2 mantenimento de ma di € 35 figlio), somma soggetta a rivalutazione ISTAT, da versarsi anticipatamente entro il giorno 5 del mese. Le spese straordinarie sono a carico di ciascun genitore nella misura del 50% come da Protocollo in essere presso l'intestato Tribunale.
Dispone che a mezzo dei nuclei di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Gorizia, con facoltà di sub-delega, siano svolti accertamenti completi nei confronti di , C.F.: Controparte_1
, nato a [...] il [...] e da ultimo residente in [...], int. 1, includendo tra i compiti dell'autorità delegata affinché in particolare:
a) Vengano acquisite informazioni specifiche, attraverso la interrogazione della banca dati dell'Agenzia delle Entrate – servizio di Anagrafe Tributaria dei rapporti con gli intermediari dell'Agenzia delle Entrate, in merito ai rapporti bancari, postali e finanziari risultanti dalla medesima anagrafe ed intrattenuti dai soggetti indicati, sia personalmente, che quali cointestatari, che quali semplici delegati
o legali rappresentanti, anche eventualmente all'estero;
b) Vengano acquisite informazioni specifiche in merito alla consistenza dei depositi bancari di cui al punto a), dal 2021 all'attualità nonché sulla titolarità o sull'effettiva disponibilità di titoli in amministrazione e/o custodia e cassette di sicurezza, anche eventualmente all'estero;
c) Venga verificata la effettiva partecipazione (e a quale titolo) del nominativo di cui sopra a società estere di persone o di capitali, accertando il reale volume di affari delle predette società e i proventi che ne trae la parte;
d) Venga verificata l'eventuale titolarità o la disponibilità materiale di carte di pagamento (bancomat), di carte di credito o di carte di debito eventualmente collegate con conti correnti bancari intestati a soggetti terzi ovvero alle imprese di cui al precedente punto c);
e) Vengano acquisiti estratti conto riferiti ai punti precedenti con indicazione delle movimentazioni effettuate dal 2021 all'attualità;
Dispone che la Polizia Tributaria della Guardia di Finanza relazioni l'esito dell'indagine, a mezzo di relazione scritta, entro il 12/05/2025;
Alla successiva udienza del 21/05/2025, il Giudice ha dato atto della trasmissione dell'annotazione finanziaria richiesta. In tale occasione parte ricorrente ha prodotto la sentenza della Corte di Appello di Trieste che confermava la sentenza penale di condanna emanata dal Tribunale di Gorizia. La signora ha rappresentatone come la controparte stesse pagando il mantenimento ordinario come disposto Pt_1 nell'ordinanza del 15/01/2025 ma non il pagamento della quota di spese straordinarie nonostante le richieste.
Il Giudice, ritenuta l'opportunità, a fronte della dichiarazione di decadenza dalla responsabilità genitoriale in capo ad , ha nominato l'Avv. LAURA ROSSETTO curatrice speciale dei Controparte_1 minori, già nominata nell'ambito del giudizio pendente presso il Tribunale per i Minorenni e ha domandato una relazione da parte dei Servizi Sociali già incaricati, la quale si è costituita in giudizio depositando, tra l'altro il provvedimento del 11/12/2024 pronunciato nel giudizio pendente innanzi al Tribunale per i Minorenni di Trieste.
Pervenuta la relazione dei Servizi Sociali, a fronte della circostanza rappresentata dell'omesso versamento, da parte del resistente del contributo al mantenimento già statuito provvisoriamente, all'udienza del 03/07/2025 l'Avv. Rossetto ha chiesto l'emissione di un provvedimento a norma dell'art. 473bis. 36 c.p.c.
4 Le parti costituite hanno poi chiesto la rimessione della causa in decisione con rinuncia ai termini di cui all'art. 473bis. 28 c.p.c.
Sul punto il Giudice così ha provveduto, come da successiva ordinanza:
Richiamati i provvedimenti già adottati, vista la comparsa della curatrice speciale dei minori e CP_2
. CP_3
Dato atto che parte ricorrente e la curatrice speciale hanno dato atto di come CP_1
stia omettendo di contribuire, salvo sporadici versamenti, al mantenimento de
[...] stesso, sebbene non proprietario di beni immobili e apparentemente privo di occupazione lavorativa stabile, abbia disponibilità di denaro, utilizzato per l'acquisto di beni mobili registrati e per saldare debiti pregressi.
Visto l'art. 473bis. 36 c.p.c.
Considerato che, sul punto, appare opportuno richiamare l'orientamento giurisprudenziale formatosi relativamente alla norma di cui all'art. 156, comma VI, c.c. (abrogato dalla c.d. Riforma cartabia), a mente del quale il Tribunale è chiamato unicamente a verificare, data l'obbligazione posta da un provvedimento giudiziale a carico di uno dei coniugi/genitori, la sussistenza dell'inadempimento quale presupposto previsto dall'art. 156 comma 6, essendo onere del convenuto obbligato fornire la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, secondo i principi generali in tema di onere della prova in punto di adempimento/inadempimento delle obbligazioni.
Considerato inoltre che il primo comma dell'art. 473bis. 36 c.p.c. prevede che i provvedimenti, anche se temporanei e urgenti, in materia di contributo economico in favore della prole sono immediatamente esecutivi e costituiscono titolo per l'iscrizione di ipoteche giudiziali.
Ritenuto che a franto dell'allegato inadempimento, sussistono i presupposti di legge per obbligare
a prestare idonea garanzia personale o reale per l'adempimento del proprio Controparte_1 io di fideiussione bancaria o assicurativa, presso istituto di propria scelta, fino alla concorrenza dell'importo di € 50.000,00;
Ritenuto che l'audizione del minore appare superflua a fronte della circostanza che lo Controparte_2 stesso risulta essere già stato sentito innanzi al Tribunale per i Minorenni di Trieste.
Ritenuto che la causa sia sufficientemente istruita;
Dato atto che le parti hanno rinunciato ai termini di cui all'art. 473bis. 28 c.p.c.
P.Q.M.
Ordina ad di prestare idonea garanzia reale o personale (rilascio di Controparte_1 fideiussione b uto di propria scelta) fino a concorrenza dell'importo di € 50.000,00;
Ritenuta la causa matura per la decisione, attesa la rinuncia dei termini finali, è stata rimessa la causa al collegio per la decisione, precisate le conclusioni come sopra riportato.
Nelle more si è costituito in giudizio chiedendo la rimessione in termini ma Controparte_1 tale istanza è stata rigettata giusto provvedimento del 19/11/2025.
Gli atti sono stati trasmessi al P.M. in sede per l'intervento e per le determinazioni di propria competenza.
2. Il ricorso proposto da nei confronti di merita accoglimento Parte_2 Controparte_1 nei termini che seguono.
Preliminarmente devono essere in questa sede confermate tutte le statuizioni relative al regime di affidamento, collocamento, sospensione della responsabilità genitoriale e incarichi ai Servizi Sociali emessi nell'ambito del giudizio sub 65/2023 R.G.V.G. pendente innanzi al Tribunale per i Minorenni di Trieste, come da ultimo previsti nel decreto del 11/12/2024, anche alla luce di quanto accertato in sede penale, 5 come da sentenza del Tribunale di Gorizia poi confermata in sede di appello, del mancato interesse manifestato dal padre nel corso del presente giudizio, della discontinuità dei rapporti intrattenuti con i figli minori, con particolare riguardo al figlio , il quale non intende più avere rapporti con il padre. CP_2
Alla luce dei fatti che hanno portato alla denuncia querela di cui agli atti e di quanto relazionato dai Servizi Sociali nell'ambito degli interventi effettuati, il Tribunale ha ritenuto opportuno non procedere all'ascolto del minore ritendo tale strumento eccessivamente traumatizzante rispetto al vissuto Controparte_2 dello stess anifestato anche nelle interazioni con gli assistenti sociali, anche in considerazione che era stato comunque sentito dal Tribunale dei Minorenni di Trieste.
2.1 Sul contributo al mantenimento dei minori:
Preliminarmente si rammenta come è diritto della prole, riconosciuto anche da norma di rango costituzionale (art. 30 Cost.), essere mantenuta dai genitori, i quali devono provvedervi, a norma dell'art. 316 bis c.c., proporzionalmente alle rispettive sostanze e secondo le proprie capacità lavorative. Il quarto comma dell'art. 337 ter c.c. prevede la corresponsione, a carico di un genitore e nei confronti dell'altro, di un contributo al mantenimento dei figli ispirato al principio di proporzionalità, tenendo in considerazione vari criteri quali l'esigenza di vita le figlio, la capacità economica di entrambi i genitori ed i tempi di permanenza presso ciascun genitore. È poi insegnamento costante in giurisprudenza, tanto di merito quanto di legittimità, che anche in assenza di stabile occupazione i genitori dotati di capacità lavorativa sono obbligati a partecipare al mantenimento della prole, al fine di evitare che il peso di tale obbligo ricada solo sul genitore convivente, ciò in quanto la natura dell'obbligazione gravante sui genitori per il mantenimento dei figli, per il solo fatto di averli generati, impone il riconoscimento dell'obbligo di mantenimento anche a carico del genitore disoccupato, rilevando la sola capacità lavorativa generica.
Si ritiene, anche alla luce della previsione di cui all'art. 473bis. 2 c.p.c. che, per quanto gli aspetti relativi ai figli minori – stante la natura indisponibile di tali diritti –, il Giudice non sia vincolato dal tenore delle domande delle parti e, in deroga al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, possa decidere sul punto in misura diversa da quella indicata dalle parti, nel supremo interesse dei minori coinvolti.
Ciò chiarito, si osserva, in riferimento alle capacità economiche e reddituali della ricorrente , Parte_2 come la stessa percepisca una retribuzione mensile netta di circa € 1.300,00 mensili, in forz i lavoro subordinato come OSS in casa di riposo. Percepisce integralmente l'assegno unico che ammonta ad
€ 507,00. La stessa non è titolare di beni immobili, sostiene integralmente i costi dell'immobile (canone locazione ATER pari a circa € 115,00, oltre relative utenze).
Di contro, la situazione patrimoniale di risulta meno definita. Dalla Controparte_1 documentazione dimessa agli atti e in particolare dall'informativa della Polizia Tributaria della Guardia di Finanza depositata in data 12/05/2025 si evince come lo stesso per tutto il 2021 abbia lavorato nel settore del commercio al dettaglio di carburanti per autotrazioni, con contratto lavoro dipendente a tempo indeterminato, guadagnando la somma di € 20.500,00 circa;
per l'anno 2022 abbia proseguito tale lavoro fino al mese di luglio, guadagnando l'importo di € 13.000,00 circa. Si evince inoltre che da luglio 2022 fino a dicembre dello stesso anno abbia percepito uno stipendio da lavoratore Controparte_1 dipendente per l'importo di € 9.000,00 circa, percependo altresì, per tutto lo stesso anno, l'assegno unico dovuto per i figli. Per l'anno 2023 ha poi prodotto reddito per complessivi € Controparte_1 13.000 in forza di differenti occupazioni a tempo determinato e ha ricevuto per tre mesi la somma di € 1.400,00 a titolo di NaSpI. Risulta infine come lo stesso abbia lavorato presso altra società dal 04/02/2025 al 30/04/2025. Dalla nota informativa di Polizia Tributaria emerge inoltre come il resistente contumace fosse titolare, in passato, di impresa individuale dal 2018 al 2021 e che lo stesso non è proprietario di alcun bene immobile, avendo venduto, in data 02/05/2024, la proprietà sull'immobile sito in Monfalcone, Via Battisti ad un prezzo di € 120.000,00. risulta poi essere proprietario di diversi Controparte_1 autoveicoli e motocicli, tra cui una BMW serie 5 3000 cc immatricolata nel 2010. Non risulta avere liquidità sui propri conti correnti e risultano aperte alcune posizioni debitorie. Dalle risultanze acquisite risulta come
6 lo stesso abbia effettuato prelievi di denaro contante dai propri conti correnti Controparte_1 per il complessivo importo di € 44.390,00 da gennaio a luglio 2024.
Applicando le coordinate ermeneutiche sopra richiamate e considerando che attualmente i minori risultano collocati in via di esclusiva presso la madre, che i tempi di frequentazione con il padre sono allo stato limitati, che la madre versa altresì il canone di locazione dell'immobile ATER in cui la famiglia vive e alla luce delle capacità economiche, anche solo potenziali, di , come emergenti dalla Controparte_1 relazione Tributaria dimessa , si ritiene congruo stabilire to a carico dello stesso e a favore della madre nella misura mensile nella maggior misura, rispetto a quella domandata da parte ricorrente, di € 500,00 (€ 250,00 a figlio) mensili, somma soggetta a rivalutazione ISTAT, da versarsi in via anticipata entro il giorno 15 di ogni mese. Le spese straordinarie, individuate e disciplinate come da Protocollo in essere presso l'intestato Tribunale, sono poste a carico delle parti nella misura del 50% ciascuno.
A fronte della sospensione della responsabilità genitoriale in capo ad e del Controparte_1 conseguente affidamento esclusivo in capo alla madre, discende l'applicabilità dell'art. 2, comma II. Del D. Lgs. 230/2021 a mente del quale l'assegno di cui all'articolo 1 spetta, nell'interesse del figlio, in parti uguali a chi esercita la responsabilità genitoriale e del successivo art. 6, comma IV, che prevede che in caso di affidamento esclusivo, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014. A fronte del valore indeterminato della controversia, tenuto conto della complessità e della durata del giudizio, si applicano i parametri medi relativi allo scaglione compreso tra i valori da € 26.000 a € 52.000.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Conferma i provvedimenti adottati in seno al giudizio sub 65/2023 R.G.V.G. pendente innanzi al Tribunale per i Minorenni di Trieste
Pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre , Controparte_1 Parte_2 in via anticipata il giorno 15 di ogni mese a far data dal mese di febbraio 2023, la somma di € 500,00 a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli e (€ 250,00 a figlio) - somma CP_2 CP_3 da rivalutarsi ogni anno secondo gli indici ISTAT – oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Gorizia.
Conferma l'ordine stabilito nel provvedimento del 06/08/2025;
Condanna altresì la parte a rimborsare alla parte ricorrente le Controparte_1 Parte_2 spese di lite, che si liquidano in € 7.616,00 per onorari, esborsi, i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.
Così deciso in Gorizia, nella camera di consiglio del 11/12/2025
Il Giudice Rel. Est.
(Dott. Stefano Bergonzi)
Il Presidente
(Dott. Riccardo Merluzzi)
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