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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 17/03/2025, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
R.g. 2362/2024 V.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO – PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, prima sezione civile, nelle persone dei magistrati:
dott. Raffaele Califano Presidente
dott.ssa Michela Palladino Giudice rel. ed estensore dott.ssa Valentina Pierri Giudice
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.2362/2024 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione, avente ad oggetto "Divorzio congiunto ", vertente
TRA
, (c.f .), rappresentato e difeso dall'avv. Isabela Giubelan, dom.to come in atti;
Parte_1 C.F._1
ricorrente
E
, (c.f. ), rappr.ta e difesa dall'avv. Gaetano Battipaglia, dom.to Controparte_1 C.F._2 come in atti;
ricorrente
NONCHE'
Il Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica in Sede
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 30.01.2025; in data 18.10.2024 è pervenuto visto del p.m. in sede che nulla ha opposto.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.09.2024, i ricorrenti, entrambi di nazionalità rumena, genitori di una figlia, minorenne (nata il [...]), chiedevano l'applicazione della Persona_1
legge nazionale comune, il diritto rumeno, in materia di scioglimento del matrimonio da loro contratto in AT Prov. Iasi ( Romania) in data 19.08.2006, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di AT, Prov. Iasi (Romania) – Seria CD N. 850309, invocando il disposto degli artt.
31 L. 218/95 secondo cui “ la separazione personale e lo scioglimento del matrimonio sono regolati dalla legge nazionale comune dei coniugi al momento della domanda di separazione o di scioglimento del matrimonio, in mancanza si applica la legge dello Stato nel quale la vita matrimoniale risulta prevalentemente localizzata” e 373 codice civile rumeno in base al quale “il divorzio può avvenire per accordo dei coniugi, su richiesta di entrambi i coniugi o di uno dei coniugi sostenuto dall'atro coniuge;
quando la continuazione del matrimonio non è più possibile;
su richiesta di un coniuge, dopo una separazione in fatto, che dura da almeno 2 anni;
su richiesta di qualsiasi coniuge la cui salute rende impossibile di continuare il matrimonio”.
In particolare, i ricorrenti chiedevano la pronuncia del divorzio diretto, non ricorrendo nell'ordinamento rumeno l'istituto della previa separazione.
L'art. 5 reg. UE 1259/2010, recepito in Italia ed in vigore dal 21.6.2012, prevede che “i coniugi possono designare di comune accordo la legge applicabile al divorzio e alla separazione personale purchè si tratti di una delle seguenti leggi:
a) La legge dello Stato della residenza abituale dei coniugi al momento della conclusione dell'accordo;
b) La legge dello Stato dell'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora al momento della conclusione dell'accordo;
c) La legge dello Stato di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza al momento della conclusione dell'accordo;
d) La legge del foro.
2. Fatto salvo il paragrafo 3, l'accordo che designa la legge applicabile può essere concluso e modificato in qualsiasi momento, ma al più tardi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale.
3. Ove previsto dalla legge del foro, i coniugi possono del pari designare la legge applicabile nel corso del procedimento dinanzi all'autorità giurisdizionale. In tal caso, quest'ultima mette agli atti tale designazione in conformità della legge del foro”. Il procedimento è stato attivato correttamente dinanzi a questo Tribunale, in forza del criterio di collegamento stabilito dall'art 3 Regolamento UE 2201/2003, residenza abituale dei coniugi al momento della domanda congiunta, risultante essere in Montoro, come da certificazione prodotta.
Il Tribunale deve, pertanto, applicare il rito prescelto verificando la sussistenza dell'accordo e la ricorrenza di una delle condizioni di cui all'art. 5 Reg. UE 1259/2010.
I coniugi hanno espressamente e concordemente prescelto la legge rumena come regolatrice del divorzio.
Il codice civile rumeno (artt. 373 ss) consente il divorzio consensuale diretto, non preceduto da separazione, previa verifica del Tribunale dell'esistenza del consenso libero e non alterato di ciascun coniuge, nello specifico consenso di non volersi riconciliare prodotto in atti.
È agli atti l'accordo sottoscritto personalmente dalle parti in ordine alla legge applicabile e alle condizioni secondo cui va regolato lo scioglimento del matrimonio.
Le condizioni concordate non risultano contrarie a norme imperative né all'interesse della figlia minorenne.
Non è d'ostacolo alla pronuncia de divorzio la mancata trascrizione del matrimonio in Italia, non avendo la trascrizione natura costitutiva, ma meramente certificativa a scopo di pubblicità di un atto già di per sé valido (Cass. n. 17620/2013), avendo la giurisprudenza precisato che “non vale ad escludere la giurisdizione del giudice italiano in caso di domanda di separazione o divorzio tra cittadini stranieri, la circostanza che l'eventuale sentenza sarebbe improduttiva di effetti nel territorio della Repubblica perché non suscettibile di annotazione nei registri dello stato civile nei quali il matrimonio non è stato mai trascritto” (cass. SS.UU. 5292/1985, Trib. Milano sez. IX 5.9.2011).
Va, pertanto, pronunciato lo scioglimento del matrimonio.
Trattandosi di procedimento su domanda congiunta, per il quale non è ipotizzabile alcuna soccombenza, le spese processuali vanno interamente compensate tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra e in Parte_1 Controparte_1
AT Prov. Iasi (Romania) in data 19.08.2006, matrimonio trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di AT (Romania) – Seria CD N. 850309 - Anno 2006;
2) compensa interamente tra le parti le spese processuali;
Così deciso in Avellino, nella Camera di Consiglio del 27.2.2025
Il Giudice relatore ed estensore Il Presidente
dr.ssa Michela Palladino dr. Raffaele Califano
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO – PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, prima sezione civile, nelle persone dei magistrati:
dott. Raffaele Califano Presidente
dott.ssa Michela Palladino Giudice rel. ed estensore dott.ssa Valentina Pierri Giudice
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.2362/2024 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione, avente ad oggetto "Divorzio congiunto ", vertente
TRA
, (c.f .), rappresentato e difeso dall'avv. Isabela Giubelan, dom.to come in atti;
Parte_1 C.F._1
ricorrente
E
, (c.f. ), rappr.ta e difesa dall'avv. Gaetano Battipaglia, dom.to Controparte_1 C.F._2 come in atti;
ricorrente
NONCHE'
Il Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica in Sede
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 30.01.2025; in data 18.10.2024 è pervenuto visto del p.m. in sede che nulla ha opposto.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.09.2024, i ricorrenti, entrambi di nazionalità rumena, genitori di una figlia, minorenne (nata il [...]), chiedevano l'applicazione della Persona_1
legge nazionale comune, il diritto rumeno, in materia di scioglimento del matrimonio da loro contratto in AT Prov. Iasi ( Romania) in data 19.08.2006, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di AT, Prov. Iasi (Romania) – Seria CD N. 850309, invocando il disposto degli artt.
31 L. 218/95 secondo cui “ la separazione personale e lo scioglimento del matrimonio sono regolati dalla legge nazionale comune dei coniugi al momento della domanda di separazione o di scioglimento del matrimonio, in mancanza si applica la legge dello Stato nel quale la vita matrimoniale risulta prevalentemente localizzata” e 373 codice civile rumeno in base al quale “il divorzio può avvenire per accordo dei coniugi, su richiesta di entrambi i coniugi o di uno dei coniugi sostenuto dall'atro coniuge;
quando la continuazione del matrimonio non è più possibile;
su richiesta di un coniuge, dopo una separazione in fatto, che dura da almeno 2 anni;
su richiesta di qualsiasi coniuge la cui salute rende impossibile di continuare il matrimonio”.
In particolare, i ricorrenti chiedevano la pronuncia del divorzio diretto, non ricorrendo nell'ordinamento rumeno l'istituto della previa separazione.
L'art. 5 reg. UE 1259/2010, recepito in Italia ed in vigore dal 21.6.2012, prevede che “i coniugi possono designare di comune accordo la legge applicabile al divorzio e alla separazione personale purchè si tratti di una delle seguenti leggi:
a) La legge dello Stato della residenza abituale dei coniugi al momento della conclusione dell'accordo;
b) La legge dello Stato dell'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora al momento della conclusione dell'accordo;
c) La legge dello Stato di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza al momento della conclusione dell'accordo;
d) La legge del foro.
2. Fatto salvo il paragrafo 3, l'accordo che designa la legge applicabile può essere concluso e modificato in qualsiasi momento, ma al più tardi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale.
3. Ove previsto dalla legge del foro, i coniugi possono del pari designare la legge applicabile nel corso del procedimento dinanzi all'autorità giurisdizionale. In tal caso, quest'ultima mette agli atti tale designazione in conformità della legge del foro”. Il procedimento è stato attivato correttamente dinanzi a questo Tribunale, in forza del criterio di collegamento stabilito dall'art 3 Regolamento UE 2201/2003, residenza abituale dei coniugi al momento della domanda congiunta, risultante essere in Montoro, come da certificazione prodotta.
Il Tribunale deve, pertanto, applicare il rito prescelto verificando la sussistenza dell'accordo e la ricorrenza di una delle condizioni di cui all'art. 5 Reg. UE 1259/2010.
I coniugi hanno espressamente e concordemente prescelto la legge rumena come regolatrice del divorzio.
Il codice civile rumeno (artt. 373 ss) consente il divorzio consensuale diretto, non preceduto da separazione, previa verifica del Tribunale dell'esistenza del consenso libero e non alterato di ciascun coniuge, nello specifico consenso di non volersi riconciliare prodotto in atti.
È agli atti l'accordo sottoscritto personalmente dalle parti in ordine alla legge applicabile e alle condizioni secondo cui va regolato lo scioglimento del matrimonio.
Le condizioni concordate non risultano contrarie a norme imperative né all'interesse della figlia minorenne.
Non è d'ostacolo alla pronuncia de divorzio la mancata trascrizione del matrimonio in Italia, non avendo la trascrizione natura costitutiva, ma meramente certificativa a scopo di pubblicità di un atto già di per sé valido (Cass. n. 17620/2013), avendo la giurisprudenza precisato che “non vale ad escludere la giurisdizione del giudice italiano in caso di domanda di separazione o divorzio tra cittadini stranieri, la circostanza che l'eventuale sentenza sarebbe improduttiva di effetti nel territorio della Repubblica perché non suscettibile di annotazione nei registri dello stato civile nei quali il matrimonio non è stato mai trascritto” (cass. SS.UU. 5292/1985, Trib. Milano sez. IX 5.9.2011).
Va, pertanto, pronunciato lo scioglimento del matrimonio.
Trattandosi di procedimento su domanda congiunta, per il quale non è ipotizzabile alcuna soccombenza, le spese processuali vanno interamente compensate tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra e in Parte_1 Controparte_1
AT Prov. Iasi (Romania) in data 19.08.2006, matrimonio trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di AT (Romania) – Seria CD N. 850309 - Anno 2006;
2) compensa interamente tra le parti le spese processuali;
Così deciso in Avellino, nella Camera di Consiglio del 27.2.2025
Il Giudice relatore ed estensore Il Presidente
dr.ssa Michela Palladino dr. Raffaele Califano