Versione
1 agosto 1931
1 agosto 1931
Art. 20.
Alle Regie scuole ed ai Regi istituti di istruzione tecnica e particolarmente a quelli ad indirizzo agrario, possono essere annessi convitti per gli alunni che frequentano la scuola o l'istituto, sempre che non ne derivi maggior onere per l'erario.
Le norme sull'ordinamento, il funzionamento e l'amministrazione di ciascun convitto sono stabilite nello statuto della scuola od istituto.
Alle Regie scuole ed ai Regi istituti di istruzione tecnica e particolarmente a quelli ad indirizzo agrario, possono essere annessi convitti per gli alunni che frequentano la scuola o l'istituto, sempre che non ne derivi maggior onere per l'erario.
Le norme sull'ordinamento, il funzionamento e l'amministrazione di ciascun convitto sono stabilite nello statuto della scuola od istituto.
Giurisprudenza • 6
- 1. Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Umbria, sez. I, sentenza 17/02/2025, n. 64Provvedimento: […] Istituzioni Scolastiche statali individuate nei soli immobili esclusivamente deputati al servizio scolastico possono ricadere nell'alveo della previsione normativa di cui all'art, 33 bis D.L. 248/2008, che l'immobile destinato a Convitto resta escluso dal regime agevolato anche perché l'Ricorrente_1, a cui è annesso il convitto, non rientra nella categoria degli istituti tecnici né in quella ad indirizzo agrario citati dall'art. 20 della Legge n.889/1931. Chiede pertanto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado con vittoria delle spese processualiLeggi di più...
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