Articolo 20 della Legge 15 giugno 1931, n. 889
Articolo 19Articolo 21
Versione
1 agosto 1931
Art. 20.

Alle Regie scuole ed ai Regi istituti di istruzione tecnica e particolarmente a quelli ad indirizzo agrario, possono essere annessi convitti per gli alunni che frequentano la scuola o l'istituto, sempre che non ne derivi maggior onere per l'erario.

Le norme sull'ordinamento, il funzionamento e l'amministrazione di ciascun convitto sono stabilite nello statuto della scuola od istituto.

Entrata in vigore il 1 agosto 1931
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