Art. 74.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per il tesoro, udito il Consiglio dei Ministri, puo' essere concessa la garanzia dello Stato per le obbligazioni che siano emesse dalla gestione I.N.A. Casa ai sensi dell'art. 21, primo comma, della legge 28 febbraio 19-19, n. 43, allo scopo di anticipare il programma di costruzione di case.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per il tesoro, udito il Consiglio dei Ministri, puo' essere concessa la garanzia dello Stato per le obbligazioni che siano emesse dalla gestione I.N.A. Casa ai sensi dell'art. 21, primo comma, della legge 28 febbraio 19-19, n. 43, allo scopo di anticipare il programma di costruzione di case.