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Sentenza 19 ottobre 2025
Sentenza 19 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 19/10/2025, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 540/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VALLO DELLA LUCANIA
Unica civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio con i magistrati: dr. EL ON Presidente dr. Chiara Sangiuolo Giudice dr. SS TA Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 540/2024 promossa da:
(C.F. ) e da Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. FERRARA FELICE, C.F._2 elettivamente domiciliati presso il predetto difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso riportandosi alle richieste avanzate nel ricorso congiunto e chiedendo l'accoglimento delle condizioni ivi articolate.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 4/10/2024, i coniugi e Parte_1 [...]
hanno premesso di aver contratto matrimonio in data 29 giugno Pt_2
pagina 1 di 6 2019 nel Comune di SO (SA), trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo comune – Atto n. 5, Parte 2, Serie C – anno 2019; che dal loro matrimonio nasceva un figlio, (nato il [...] in [...]_1
Lucania), minore di età; che il regime patrimoniale prescelto era quello della separazione dei beni;
che dichiarava di svolgere la Parte_1 professione di militare, di non essere titolare di diritti reali sui beni immobili, di essere proprietario di un'autovettura AUDI, targata EN924KL
e di una moto DUCATI, targata EP95560; dichiarava di Controparte_1 svolgere la professione di militare, di essere proprietaria esclusiva dell'immobile, destinata ad abitazione, situato in Cerano (SA), alla Via
Paradiso snc, censita al catasto al foglio 18 particella 886, il quale era stato edificato in costanza di matrimonio, di essere proprietaria di un'auto
Citroen, targata EB886TT; entrambi i coniugi dichiaravano di essere cointestatari di un conto corrente bancario presso Intesa Sanpaolo s.p.a., n.
02878/1000/00002767; che aveva stipulato contratto di Parte_2 mutuo con a cui aveva prestato fideiussione a Controparte_2 Parte_1 garanzia dell'adempimento; che l'unione matrimoniale con il passare del tempo si è logorata, venendo meno l'affectio coniugalis a causa di sopravvenute incompatibilità ed incomprensioni.
Tanto premesso i ricorrenti hanno formulato, ai sensi degli art. 473 bis. 49
e 473 bis.51, domanda contestuale di separazione e divorzio congiunto.
Fissata udienza di comparizione dinanzi al giudice delegato e disposta la sostituzione della stessa con le note di udienza ex art. 127ter c.p.c., i coniugi si riportavano al contenuto del ricorso e alla produzione documentale e ne chiedevano l'integrale recepimento, ribadendo di non ritenere necessario l'ascolto del minore e dando atto dell'impossibilità di conciliarsi.
All'esito dell'udienza, la decisione è stata rimessa al Collegio.
Premessa l'oramai pacifica ammissibilità del cumulo di domande congiunte di separazione e divorzio, deve evidenziarsi che, all'esito della comparizione delle parti, le stesse hanno confermato di non volersi riconciliare, e di volersi separare alle seguenti condizioni: pagina 2 di 6 “1) I coniugi vivranno separatamente e con obbligo di mutuo rispetto.
2) La casa coniugale sita in SO alla via Paradiso snc, che per quanto innanzi dichiarato è di proprietà esclusiva della signora Parte_2 intestataria delle relative utenze di fornitura, viene assegnata, con quanto in essa contenuto, ad essa signora che ivi abiterà con il figlio, ed il Pt_2 signor se ne allontanerà non appena intervenuta l'omologazione Parte_1 della separazione, portando con sé tutti i propri beni ed effetti personali.
Resteranno di proprietà esclusiva degli intestatari i beni mobili registrati
(autovettura AUDI targata EN924KL e moto DUCATI targata EP95560 del signor ed autovettura Citroen targata EB886TT della signora Parte_1
, Pt_2
3) Entrambi i coniugi dichiarano di rinunziare, come in effetti definitivamente e reciprocamente rinunziano sia per l'attualità che per il futuro, a qualsiasi assegno di mantenimento a carico dell'altro coniuge.
4) Il signor rinuncia definitivamente a qualsiasi credito che Parte_1 dovesse derivargli nei confronti della signora in Parte_2 conseguenza del contributo economico da egli prestato per la costruzione della casa coniugale su suolo della medesima, la quale resterà in via esclusiva obbligata al pagamento del mutuo ipotecario a suo tempo contratto con con atto per Notar in data 21 febbraio 2020, Controparte_2 Per_2 che presenta ad oggi un debito residuo, per sola quota capitale, di euro
160.660,80. I coniugi provvederanno alla chiusura del conto corrente cointestato n. 02878/1000/00002767, dividendo a metà le somme ivi depositate.
5) I beni mobili che attualmente si trovano all'interno dell'immobile di cui al precedente punto 5) restano di esclusiva proprietà della signora Parte_2
[...]
I coniugi concordano sul seguente piano genitoriale:
Il figlio minore viene affidato ad entrambi i genitori con stabile Per_1 collocazione abitativa del medesimo con la madre, presso la casa coniugale sita in SO alla via Paradiso snc, anche in considerazione del fatto che ivi intrattiene frequentazioni abituali con coetanei, risultando ben inserito pagina 3 di 6 nel contesto di riferimento;
detta casa coniugale costituirà quindi la residenza anagrafica del minore e l'indirizzo di riferimento per l'esercizio del diritto di visita da parte del padre;
ogni eventuale futuro trasferimento di residenza del minore dovrà essere preventivamente concordato tra i genitori, i quali, in caso di disaccordo, si dovranno rivolgere al giudice competente per accertare il prevalente interesse del figlio a trasferirsi o meno.
Entrambi i genitori eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione, nei rispettivi periodi di convivenza. Le decisioni di maggiore interesse per il minore, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, verranno invece assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio.
I coniugi dovranno mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del minore con ciascuno di essi e di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi, conservando rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
a tal riguardo resta inteso che entrambi i genitori vigileranno affinché i rispettivi congiunti evitino, in presenza del minore, qualsiasi considerazione, commento o rilievo sui genitori e sulla loro scelta di separarsi, e ciò al fine di non turbare la serenità e l'equilibrio del medesimo. Il padre potrà avere e tenere con sé il figlio quando desidera, previo accordo con la madre ed in tendenziale pari misura a questa, compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi del bambino. Il padre, quando il figlio starà con lui nei giorni infrasettimanali e/o nei weekend, si occuperà di fargli svolgere puntualmente i compiti e di riaccompagnarlo presso l'abitazione materna all'orario stabilito.
In ipotesi di eventuale disaccordo tra i genitori, viene previsto che il minore trascorrerà il fine settimana alternativamente con ciascuno di essi, dal sabato all'uscita della scuola fino alla domenica sera dopo cena (ore 21) mentre, per quanto riguarda le frequentazioni infrasettimanali, il padre potrà tenere con sé il figlio, tutte le settimane, nei giorni di martedì e pagina 4 di 6 giovedì dalle ore 17,00 alle ore 20,00; durante le vacanze natalizie, il figlio trascorrerà con il padre, ad anni alterni, i giorni 24, 25 e 26 dicembre dalle ore 17 del giorno 24 alle ore 17 del giorno 26, oppure i giorni 31 dicembre, 1
e 2 gennaio dalle ore 17 del 31 dicembre alle ore 17 del 2 gennaio, previo accordo che tenga conto anche degli impegni di lavoro dei genitori e delle esigenze del minore;
per le vacanze pasquali il minore trascorrerà con il padre o con la madre, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o del Lunedì in
Albis; le restanti festività e/o ponti verranno concordati di volta in volta, rispettando comunque il criterio di alternanza della presenza del figlio presso l'uno e l'altro dei genitori. Durante le vacanze estive il padre potrà avere con sé il minore per tre settimane non consecutive, i cui periodi andranno concordati con la madre entro il mese di maggio di ciascun anno;
anche la mamma avrà con sé il bambino in modo esclusivo per tre settimane non consecutive;
per il restante periodo di vacanza scolastica, a partire dal giorno successivo alla fine della scuola, si manterrà una alternanza di presenza del bambino presso ciascun genitore, secondo il calendario di frequentazione infrasettimanale/weekend di cui sopra, salvo migliore accordo tra i genitori, ciascuno dei quali è tenuto a comunicare sempre il proprio recapito telefonico all'altro ed a comunicare altresì i propri eventuali spostamenti quando ha con sé il minore.
7) Il signor verserà alla signora a titolo di Parte_1 Parte_2 contributo per il mantenimento del figlio , entro il giorno 5 di ogni Per_1 mese con decorrenza dal mese successivo all'omologazione della separazione, la somma di euro 250,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT.
8) Le spese straordinarie necessarie per il figlio, quali, a solo titolo di esempio, le spese sanitarie non coperte dal S.S.N., le spese per l'acquisto di libri, per gite scolastiche ed attività sportive, previamente concordate tra i coniugi e documentate, saranno divise tra i coniugi medesimi nella misura del 50%.
9) I coniugi prestano sin d'ora il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti e di quello per il minore.
pagina 5 di 6 10) I patti di cui alla presente separazione consensuale acquisteranno efficacia con la loro omologazione”.
Ciò posto, il Collegio rileva che l'esame degli atti evidenzia chiaramente il venir meno tra le parti di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale e l'emergere di una situazione conflittuale che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi. Deve pertanto essere accolta la domanda di separazione e disposte le relative formalità.
Le condizioni della separazione sopra riportate sono da ritenere congrue in quanto non contrarie a norme imperative, precisandosi che il Collegio si limita a prendere atto di tutte le condizioni che non rientrano nella propria competenza decisionale. Il giudizio deve proseguire per la definizione della domanda di scioglimento matrimonio, come da ordinanza emessa in pari data. La regolamentazione delle spese è rimessa alla decisione definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando:
1) Dichiara la separazione personale tra e , Parte_1 Parte_2 coniugi per matrimonio contratto in data 29 giugno 2019 nel Comune di
SO (SA), trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune
– atto n. 5 Parte II Serie C anno 2019, alle condizioni congiunte riportate in parte motiva.
2) Dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello Stato
Civile del Comune di SO (SA).
3) Rimette la causa sul ruolo del giudice relatore per l'udienza indicata nell'ordinanza emessa in data odierna per il prosieguo.
4) Spese al definitivo.
Così deciso nella camera di consiglio del 2/7/2025.
Il Giudice est. Il Presidente
SS TA EL ON
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VALLO DELLA LUCANIA
Unica civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio con i magistrati: dr. EL ON Presidente dr. Chiara Sangiuolo Giudice dr. SS TA Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 540/2024 promossa da:
(C.F. ) e da Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. FERRARA FELICE, C.F._2 elettivamente domiciliati presso il predetto difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso riportandosi alle richieste avanzate nel ricorso congiunto e chiedendo l'accoglimento delle condizioni ivi articolate.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 4/10/2024, i coniugi e Parte_1 [...]
hanno premesso di aver contratto matrimonio in data 29 giugno Pt_2
pagina 1 di 6 2019 nel Comune di SO (SA), trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo comune – Atto n. 5, Parte 2, Serie C – anno 2019; che dal loro matrimonio nasceva un figlio, (nato il [...] in [...]_1
Lucania), minore di età; che il regime patrimoniale prescelto era quello della separazione dei beni;
che dichiarava di svolgere la Parte_1 professione di militare, di non essere titolare di diritti reali sui beni immobili, di essere proprietario di un'autovettura AUDI, targata EN924KL
e di una moto DUCATI, targata EP95560; dichiarava di Controparte_1 svolgere la professione di militare, di essere proprietaria esclusiva dell'immobile, destinata ad abitazione, situato in Cerano (SA), alla Via
Paradiso snc, censita al catasto al foglio 18 particella 886, il quale era stato edificato in costanza di matrimonio, di essere proprietaria di un'auto
Citroen, targata EB886TT; entrambi i coniugi dichiaravano di essere cointestatari di un conto corrente bancario presso Intesa Sanpaolo s.p.a., n.
02878/1000/00002767; che aveva stipulato contratto di Parte_2 mutuo con a cui aveva prestato fideiussione a Controparte_2 Parte_1 garanzia dell'adempimento; che l'unione matrimoniale con il passare del tempo si è logorata, venendo meno l'affectio coniugalis a causa di sopravvenute incompatibilità ed incomprensioni.
Tanto premesso i ricorrenti hanno formulato, ai sensi degli art. 473 bis. 49
e 473 bis.51, domanda contestuale di separazione e divorzio congiunto.
Fissata udienza di comparizione dinanzi al giudice delegato e disposta la sostituzione della stessa con le note di udienza ex art. 127ter c.p.c., i coniugi si riportavano al contenuto del ricorso e alla produzione documentale e ne chiedevano l'integrale recepimento, ribadendo di non ritenere necessario l'ascolto del minore e dando atto dell'impossibilità di conciliarsi.
All'esito dell'udienza, la decisione è stata rimessa al Collegio.
Premessa l'oramai pacifica ammissibilità del cumulo di domande congiunte di separazione e divorzio, deve evidenziarsi che, all'esito della comparizione delle parti, le stesse hanno confermato di non volersi riconciliare, e di volersi separare alle seguenti condizioni: pagina 2 di 6 “1) I coniugi vivranno separatamente e con obbligo di mutuo rispetto.
2) La casa coniugale sita in SO alla via Paradiso snc, che per quanto innanzi dichiarato è di proprietà esclusiva della signora Parte_2 intestataria delle relative utenze di fornitura, viene assegnata, con quanto in essa contenuto, ad essa signora che ivi abiterà con il figlio, ed il Pt_2 signor se ne allontanerà non appena intervenuta l'omologazione Parte_1 della separazione, portando con sé tutti i propri beni ed effetti personali.
Resteranno di proprietà esclusiva degli intestatari i beni mobili registrati
(autovettura AUDI targata EN924KL e moto DUCATI targata EP95560 del signor ed autovettura Citroen targata EB886TT della signora Parte_1
, Pt_2
3) Entrambi i coniugi dichiarano di rinunziare, come in effetti definitivamente e reciprocamente rinunziano sia per l'attualità che per il futuro, a qualsiasi assegno di mantenimento a carico dell'altro coniuge.
4) Il signor rinuncia definitivamente a qualsiasi credito che Parte_1 dovesse derivargli nei confronti della signora in Parte_2 conseguenza del contributo economico da egli prestato per la costruzione della casa coniugale su suolo della medesima, la quale resterà in via esclusiva obbligata al pagamento del mutuo ipotecario a suo tempo contratto con con atto per Notar in data 21 febbraio 2020, Controparte_2 Per_2 che presenta ad oggi un debito residuo, per sola quota capitale, di euro
160.660,80. I coniugi provvederanno alla chiusura del conto corrente cointestato n. 02878/1000/00002767, dividendo a metà le somme ivi depositate.
5) I beni mobili che attualmente si trovano all'interno dell'immobile di cui al precedente punto 5) restano di esclusiva proprietà della signora Parte_2
[...]
I coniugi concordano sul seguente piano genitoriale:
Il figlio minore viene affidato ad entrambi i genitori con stabile Per_1 collocazione abitativa del medesimo con la madre, presso la casa coniugale sita in SO alla via Paradiso snc, anche in considerazione del fatto che ivi intrattiene frequentazioni abituali con coetanei, risultando ben inserito pagina 3 di 6 nel contesto di riferimento;
detta casa coniugale costituirà quindi la residenza anagrafica del minore e l'indirizzo di riferimento per l'esercizio del diritto di visita da parte del padre;
ogni eventuale futuro trasferimento di residenza del minore dovrà essere preventivamente concordato tra i genitori, i quali, in caso di disaccordo, si dovranno rivolgere al giudice competente per accertare il prevalente interesse del figlio a trasferirsi o meno.
Entrambi i genitori eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione, nei rispettivi periodi di convivenza. Le decisioni di maggiore interesse per il minore, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, verranno invece assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio.
I coniugi dovranno mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del minore con ciascuno di essi e di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi, conservando rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
a tal riguardo resta inteso che entrambi i genitori vigileranno affinché i rispettivi congiunti evitino, in presenza del minore, qualsiasi considerazione, commento o rilievo sui genitori e sulla loro scelta di separarsi, e ciò al fine di non turbare la serenità e l'equilibrio del medesimo. Il padre potrà avere e tenere con sé il figlio quando desidera, previo accordo con la madre ed in tendenziale pari misura a questa, compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi del bambino. Il padre, quando il figlio starà con lui nei giorni infrasettimanali e/o nei weekend, si occuperà di fargli svolgere puntualmente i compiti e di riaccompagnarlo presso l'abitazione materna all'orario stabilito.
In ipotesi di eventuale disaccordo tra i genitori, viene previsto che il minore trascorrerà il fine settimana alternativamente con ciascuno di essi, dal sabato all'uscita della scuola fino alla domenica sera dopo cena (ore 21) mentre, per quanto riguarda le frequentazioni infrasettimanali, il padre potrà tenere con sé il figlio, tutte le settimane, nei giorni di martedì e pagina 4 di 6 giovedì dalle ore 17,00 alle ore 20,00; durante le vacanze natalizie, il figlio trascorrerà con il padre, ad anni alterni, i giorni 24, 25 e 26 dicembre dalle ore 17 del giorno 24 alle ore 17 del giorno 26, oppure i giorni 31 dicembre, 1
e 2 gennaio dalle ore 17 del 31 dicembre alle ore 17 del 2 gennaio, previo accordo che tenga conto anche degli impegni di lavoro dei genitori e delle esigenze del minore;
per le vacanze pasquali il minore trascorrerà con il padre o con la madre, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o del Lunedì in
Albis; le restanti festività e/o ponti verranno concordati di volta in volta, rispettando comunque il criterio di alternanza della presenza del figlio presso l'uno e l'altro dei genitori. Durante le vacanze estive il padre potrà avere con sé il minore per tre settimane non consecutive, i cui periodi andranno concordati con la madre entro il mese di maggio di ciascun anno;
anche la mamma avrà con sé il bambino in modo esclusivo per tre settimane non consecutive;
per il restante periodo di vacanza scolastica, a partire dal giorno successivo alla fine della scuola, si manterrà una alternanza di presenza del bambino presso ciascun genitore, secondo il calendario di frequentazione infrasettimanale/weekend di cui sopra, salvo migliore accordo tra i genitori, ciascuno dei quali è tenuto a comunicare sempre il proprio recapito telefonico all'altro ed a comunicare altresì i propri eventuali spostamenti quando ha con sé il minore.
7) Il signor verserà alla signora a titolo di Parte_1 Parte_2 contributo per il mantenimento del figlio , entro il giorno 5 di ogni Per_1 mese con decorrenza dal mese successivo all'omologazione della separazione, la somma di euro 250,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT.
8) Le spese straordinarie necessarie per il figlio, quali, a solo titolo di esempio, le spese sanitarie non coperte dal S.S.N., le spese per l'acquisto di libri, per gite scolastiche ed attività sportive, previamente concordate tra i coniugi e documentate, saranno divise tra i coniugi medesimi nella misura del 50%.
9) I coniugi prestano sin d'ora il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti e di quello per il minore.
pagina 5 di 6 10) I patti di cui alla presente separazione consensuale acquisteranno efficacia con la loro omologazione”.
Ciò posto, il Collegio rileva che l'esame degli atti evidenzia chiaramente il venir meno tra le parti di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale e l'emergere di una situazione conflittuale che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi. Deve pertanto essere accolta la domanda di separazione e disposte le relative formalità.
Le condizioni della separazione sopra riportate sono da ritenere congrue in quanto non contrarie a norme imperative, precisandosi che il Collegio si limita a prendere atto di tutte le condizioni che non rientrano nella propria competenza decisionale. Il giudizio deve proseguire per la definizione della domanda di scioglimento matrimonio, come da ordinanza emessa in pari data. La regolamentazione delle spese è rimessa alla decisione definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando:
1) Dichiara la separazione personale tra e , Parte_1 Parte_2 coniugi per matrimonio contratto in data 29 giugno 2019 nel Comune di
SO (SA), trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune
– atto n. 5 Parte II Serie C anno 2019, alle condizioni congiunte riportate in parte motiva.
2) Dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello Stato
Civile del Comune di SO (SA).
3) Rimette la causa sul ruolo del giudice relatore per l'udienza indicata nell'ordinanza emessa in data odierna per il prosieguo.
4) Spese al definitivo.
Così deciso nella camera di consiglio del 2/7/2025.
Il Giudice est. Il Presidente
SS TA EL ON
pagina 6 di 6