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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 16/12/2025, n. 1643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1643 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4129/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisa Rubbis, in funzione di Giudice
d'Appello
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 4129/2024 promossa da:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 [...]
(P.IVA ), Parte_2 P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. FABBRO PIERLUIGI
APPELLANTI
contro
Controparte_1
APPELLATA CONTUMACE CONCLUSIONI
Gli appellanti hanno concluso come da ricorso in appello:
“- In via principale:
1) per i motivi di cui narrativa, annullare l'ordinanza-ingiunzione Fasc.n.13639/2021 dd. 19.05.2023 del Prefetto di notificata via pec in data 13.06.2023 (doc.15); CP_1
2) condannare l'appellata al pagamento delle spese tutte del presente procedimento, nonché di quelle di primo grado”.
Svolgimento del processo
Con verbale n.PTR 2467000860 del 29.10.2021 la Sezione di Polizia Stradale di Ro- vigo contestava a in qualità dì conducente del complesso veicolare Parte_3 composto dal trattore stradale targato FG99CJ, immatricolato in Italia, e dal semiri- morchio targato BD021BG, immatricolato in Serbia, e a , quale ob- Parte_4 bligato in solido, in quanto proprietario, la violazione dell'art. 44 commi 2 e 3 della
L. 298/1974, poiché “col suddetto convoglio in regime di aggancio misto di veicoli immatricolato negli stati Italia e Serbia, avente massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, circolava in ambito del territorio italiano nell'effettuazio- ne di un trasporto tra gli stati Italia e Bosnia Erzegovina ed Italia e Serbia (come da documentazione in copia allegata), forniva in merito autorizzazione CEMT I n.00159 rilasciata da MCTC di Roma in data 17.12.2020 intestata alla ditta “ Parte_5
” in corso di validità correlata dal prescritto libretto di viaggio, in violazione
[...] delle prescrizioni del predetto titolo autorizzattivo , in particolare non forniva i certi- ficati tipo CEMT della attestazione di controllo tecnico annuale inerente al veicolo trattore stradale. Si rappresenta inoltre che lo stesso veicolo risultava con visita di revisione effettuata con esito “ripetere””. La Sezione di Polizia Stradale di Rovigo disponeva altresì, con verbale di fermo amministrativo dd. 29.10.2021, il fermo am- ministrativo sia del trattore sia del rimorchio.
- 2 - , in persona e quale rappresentante pro tempore della Parte_1 CP_2
presentava al Prefetto di con riferimento al
[...] Parte_1 Pt_2 CP_1 predetto verbale, in data 11.11.2021, scritto difensivo ex art. 18 l. 689/1981, dedu- cendo l'insussistenza della violazione contestata e chiedendo l'archiviazione del ver- bale n.PTR 2467000860, nonché la revoca del fermo amministrativo.
Il Prefetto di all'esito dell'istruttoria, emetteva ordinanza ingiunzione CP_1
Fasc.n.13639/2021 dd. 19.05.2023, notificata via pec in data 13.06.2023, con la quale rigettava il ricorso presentato avverso i predetti verbali.
proponeva ricorso ex artt. 204 bis cds e 6 d.lgs 150/2011 avverso Parte_1
l'ordinanza del Prefetto di innanzi al Giudice di Pace, eccependo CP_1
l'insussistenza della violazione contestata e rassegnando le seguenti conclusioni: in via preliminare: 1) sospendere l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato;
in via principale: 2) per i motivi di cui narrativa annullare l'ordinanza-ingiunzione
Fasc.n.13639/2021 dd. 19.05.2023 del Prefetto di notificata via pec in data CP_1
13.06.2023; in via subordinata:3) determinare nel minimo di legge la sanzione di cui all'ordinanza – ingiunzione Fasc.n.13639/2021 dd. 19.05.2023 del Prefetto di Pado- va, notificata via pec in data 13.06.2023; in ogni caso: 4) condannare il resistente al pagamento delle spese tutte del presente procedimento.
Si costituiva nel giudizio così instaurato (r.g. 3573/2023) la CP_1 [...]
, chiedendo, in via principale il rigetto del ricorso e la Controparte_3 conseguente conferma del provvedimento opposto.
Il Giudice di Pace, con sentenza n. 198/24 R.Sent. dd. 24.01.2024, depositata in data
04.03.2024, rigettava il ricorso, confermando il provvedimento impugnato, e com- pensava tra le parti le spese di lite.
, in persona e quale rappresentante pro tempore della Parte_1 [...]
Muta”, proponeva appello avverso la predetta sentenza, for- Controparte_4 mulando il seguente motivo di appello: “errata valutazione della documentazione depositata agli atti ed errata applicazione delle norme in materia artt. 44 e 46 l.
298/1974”.
- 3 - La , pur ritualmente citata, ri- Controparte_1 maneva contumace.
Il Giudice, all'esito dell'udienza del 23 ottobre 2025, rinviava la causa all'udienza del 4 dicembre 2025, assegnando alle parti termine fino a 15 giorni prima dell'udienza per il deposito di note conclusive.
All'udienza del 4 dicembre 2025, il Giudice, dava lettura del dispositivo di sentenza.
Preliminarmente, va rilevato che l'appellata Controparte_5
non si è costituita in giudizio nonostante la regolare notifica del ri-
[...] corso in appello e, pertanto, va dichiarata contumace.
L'appello è fondato e va accolto.
Il Giudice di Pace ha rigettato il ricorso proposto dall'odierno appellante rilevando che “la Convenzione di Vienna 8 novembre 1968 all'art. 1 lett. b) definisce in circo- lazione internazionale il complesso veicolare di cui una delle unità che lo compone è immatricolata in uno Stato diverso da quello dell'altra (indipendentemente da dove abbia la residenza e/o sede la proprietaria, persona fisica o giuridica)”; che il semi- rimorchio agganciato al trattore era immatricolato in Serbia e che, pertanto, veniva richiesta al proprietario del veicolo la documentazione relativa ai trasporti interna- zionali, ovvero l'attestazione CEMT;
“che quest'ultima risultava irregolare non es- sendo il trattore stradale in regola con la revisione, eseguita e non superata ben set- te mesi priva della contestata violazione”.
Quanto affermato dal Giudice di Pace non può essere condiviso.
In primo luogo, va osservato che nel caso di specie non si ravvisano i presupposti per l'applicazione dei commi 2 e 3 dell'art. 44 L. 298/1974.
Quanto al comma 2, lo stesso viene in rilievo in caso di imprese aventi sede all'estero: "Le imprese aventi sede all'estero sono ammesse ad effettuare sul territo- rio italiano i trasporti internazionali consentiti dalle norme vigenti nel Paese di ori- gine ed a condizione che siano fornite del titolo valido per effettuare il trasporto in-
- 4 - ternazionale richiesto dagli accordi bilaterali o multilaterali. La mancanza, l'ineffi- cacia o l'indebito uso del titolo richiesto, quando il fatto non costituisca più grave reato, sono soggetti alle sanzioni stabilite dalle disposizioni in materia”.
La Casa di spedizioni uta” ha invece sede in Italia, in San Pier Parte_1
d'Isonzo, via degli Artigiani n. 42, ed è dunque impresa italiana (cfr. doc. 6 della ri- corrente).
Quanto al comma 3, lo stesso si applica ai veicoli immatricolati all'estero: “Costitui- sce comunque violazione ai sensi dell'articolo 46 la circolazione di veicoli immatri- colati all'estero sprovvisti della prescritta autorizzazione al trasporto internaziona- le”.
Il trattore stradale di cui è causa, per contro, risulta immatricolato in Italia, come si evince dal doc. 7 prodotto dal ricorrente.
Tanto chiarito in merito all'insussistenza, nel caso di specie, dei presupposti per l'applicazione dei commi 2 e 3 dell'art. 44 L. 298/1974, va in ogni caso osservato che la Casa di spedizioni risulta titolare delle autorizzazioni Parte_1 Pt_2
e delle licenze necessarie per effettuare il trasporto internazionale per conto terzi: li- cenza comunitaria per il trasporto internazionale di merci su strada per conto terzi va- lida dal 13.03.2017 al 20.02.2022 (doc.8); autorizzazione CEMT I 2021 n.00159 va- lida dal 01.01.2021 al 31.12.2021 (doc.9); libretto di viaggio abbinato all'autorizza- zione CEMT I 2021 n.00159 relativo al trattore FG988CJ e al semirimorchio
BD021BG (doc.10); carta di circolazione del semirimorchio targato BD021BG
(doc.11); attestato CEMT del controllo tecnico annuale del semirimorchio targato
BD021BG valida fino al 22.03.2022 (doc.12).
In definitiva, dunque, per i motivi sopra esposti, non può ritenersi sussistente la vio- lazione, da parte del ricorrente, dei commi 2 e 3 dell'art. 44 L. 298/1974.
L'appello proposto da , in persona e quale rappresentante pro tem- Parte_1 pore della “Muta”, va pertanto accolto e l'ordi- Parte_2 nanza-ingiunzione Fasc.n.13639/2021 dd. 19.05.2023 del Prefetto di notifi- CP_1 cata via pec in data 13.06.2023, annullata.
- 5 - Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando così provvede:
in totale riforma della gravata sentenza del Giudice di Pace, annulla l'ordinanza- ingiunzione Fasc.n.13639/2021 dd. 19.05.2023 del Prefetto di notificata via CP_1 pec in data 13.06.2023;
condanna la alla rifusione, in Controparte_6 favore di , in persona e quale legale rappresentante pro tempore del- Parte_1 la , delle spese di lite, che si liquidano in Parte_2 euro 800,00, oltre accessori di legge.
Padova, 16 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Elisa Rubbis
- 6 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisa Rubbis, in funzione di Giudice
d'Appello
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 4129/2024 promossa da:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 [...]
(P.IVA ), Parte_2 P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. FABBRO PIERLUIGI
APPELLANTI
contro
Controparte_1
APPELLATA CONTUMACE CONCLUSIONI
Gli appellanti hanno concluso come da ricorso in appello:
“- In via principale:
1) per i motivi di cui narrativa, annullare l'ordinanza-ingiunzione Fasc.n.13639/2021 dd. 19.05.2023 del Prefetto di notificata via pec in data 13.06.2023 (doc.15); CP_1
2) condannare l'appellata al pagamento delle spese tutte del presente procedimento, nonché di quelle di primo grado”.
Svolgimento del processo
Con verbale n.PTR 2467000860 del 29.10.2021 la Sezione di Polizia Stradale di Ro- vigo contestava a in qualità dì conducente del complesso veicolare Parte_3 composto dal trattore stradale targato FG99CJ, immatricolato in Italia, e dal semiri- morchio targato BD021BG, immatricolato in Serbia, e a , quale ob- Parte_4 bligato in solido, in quanto proprietario, la violazione dell'art. 44 commi 2 e 3 della
L. 298/1974, poiché “col suddetto convoglio in regime di aggancio misto di veicoli immatricolato negli stati Italia e Serbia, avente massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, circolava in ambito del territorio italiano nell'effettuazio- ne di un trasporto tra gli stati Italia e Bosnia Erzegovina ed Italia e Serbia (come da documentazione in copia allegata), forniva in merito autorizzazione CEMT I n.00159 rilasciata da MCTC di Roma in data 17.12.2020 intestata alla ditta “ Parte_5
” in corso di validità correlata dal prescritto libretto di viaggio, in violazione
[...] delle prescrizioni del predetto titolo autorizzattivo , in particolare non forniva i certi- ficati tipo CEMT della attestazione di controllo tecnico annuale inerente al veicolo trattore stradale. Si rappresenta inoltre che lo stesso veicolo risultava con visita di revisione effettuata con esito “ripetere””. La Sezione di Polizia Stradale di Rovigo disponeva altresì, con verbale di fermo amministrativo dd. 29.10.2021, il fermo am- ministrativo sia del trattore sia del rimorchio.
- 2 - , in persona e quale rappresentante pro tempore della Parte_1 CP_2
presentava al Prefetto di con riferimento al
[...] Parte_1 Pt_2 CP_1 predetto verbale, in data 11.11.2021, scritto difensivo ex art. 18 l. 689/1981, dedu- cendo l'insussistenza della violazione contestata e chiedendo l'archiviazione del ver- bale n.PTR 2467000860, nonché la revoca del fermo amministrativo.
Il Prefetto di all'esito dell'istruttoria, emetteva ordinanza ingiunzione CP_1
Fasc.n.13639/2021 dd. 19.05.2023, notificata via pec in data 13.06.2023, con la quale rigettava il ricorso presentato avverso i predetti verbali.
proponeva ricorso ex artt. 204 bis cds e 6 d.lgs 150/2011 avverso Parte_1
l'ordinanza del Prefetto di innanzi al Giudice di Pace, eccependo CP_1
l'insussistenza della violazione contestata e rassegnando le seguenti conclusioni: in via preliminare: 1) sospendere l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato;
in via principale: 2) per i motivi di cui narrativa annullare l'ordinanza-ingiunzione
Fasc.n.13639/2021 dd. 19.05.2023 del Prefetto di notificata via pec in data CP_1
13.06.2023; in via subordinata:3) determinare nel minimo di legge la sanzione di cui all'ordinanza – ingiunzione Fasc.n.13639/2021 dd. 19.05.2023 del Prefetto di Pado- va, notificata via pec in data 13.06.2023; in ogni caso: 4) condannare il resistente al pagamento delle spese tutte del presente procedimento.
Si costituiva nel giudizio così instaurato (r.g. 3573/2023) la CP_1 [...]
, chiedendo, in via principale il rigetto del ricorso e la Controparte_3 conseguente conferma del provvedimento opposto.
Il Giudice di Pace, con sentenza n. 198/24 R.Sent. dd. 24.01.2024, depositata in data
04.03.2024, rigettava il ricorso, confermando il provvedimento impugnato, e com- pensava tra le parti le spese di lite.
, in persona e quale rappresentante pro tempore della Parte_1 [...]
Muta”, proponeva appello avverso la predetta sentenza, for- Controparte_4 mulando il seguente motivo di appello: “errata valutazione della documentazione depositata agli atti ed errata applicazione delle norme in materia artt. 44 e 46 l.
298/1974”.
- 3 - La , pur ritualmente citata, ri- Controparte_1 maneva contumace.
Il Giudice, all'esito dell'udienza del 23 ottobre 2025, rinviava la causa all'udienza del 4 dicembre 2025, assegnando alle parti termine fino a 15 giorni prima dell'udienza per il deposito di note conclusive.
All'udienza del 4 dicembre 2025, il Giudice, dava lettura del dispositivo di sentenza.
Preliminarmente, va rilevato che l'appellata Controparte_5
non si è costituita in giudizio nonostante la regolare notifica del ri-
[...] corso in appello e, pertanto, va dichiarata contumace.
L'appello è fondato e va accolto.
Il Giudice di Pace ha rigettato il ricorso proposto dall'odierno appellante rilevando che “la Convenzione di Vienna 8 novembre 1968 all'art. 1 lett. b) definisce in circo- lazione internazionale il complesso veicolare di cui una delle unità che lo compone è immatricolata in uno Stato diverso da quello dell'altra (indipendentemente da dove abbia la residenza e/o sede la proprietaria, persona fisica o giuridica)”; che il semi- rimorchio agganciato al trattore era immatricolato in Serbia e che, pertanto, veniva richiesta al proprietario del veicolo la documentazione relativa ai trasporti interna- zionali, ovvero l'attestazione CEMT;
“che quest'ultima risultava irregolare non es- sendo il trattore stradale in regola con la revisione, eseguita e non superata ben set- te mesi priva della contestata violazione”.
Quanto affermato dal Giudice di Pace non può essere condiviso.
In primo luogo, va osservato che nel caso di specie non si ravvisano i presupposti per l'applicazione dei commi 2 e 3 dell'art. 44 L. 298/1974.
Quanto al comma 2, lo stesso viene in rilievo in caso di imprese aventi sede all'estero: "Le imprese aventi sede all'estero sono ammesse ad effettuare sul territo- rio italiano i trasporti internazionali consentiti dalle norme vigenti nel Paese di ori- gine ed a condizione che siano fornite del titolo valido per effettuare il trasporto in-
- 4 - ternazionale richiesto dagli accordi bilaterali o multilaterali. La mancanza, l'ineffi- cacia o l'indebito uso del titolo richiesto, quando il fatto non costituisca più grave reato, sono soggetti alle sanzioni stabilite dalle disposizioni in materia”.
La Casa di spedizioni uta” ha invece sede in Italia, in San Pier Parte_1
d'Isonzo, via degli Artigiani n. 42, ed è dunque impresa italiana (cfr. doc. 6 della ri- corrente).
Quanto al comma 3, lo stesso si applica ai veicoli immatricolati all'estero: “Costitui- sce comunque violazione ai sensi dell'articolo 46 la circolazione di veicoli immatri- colati all'estero sprovvisti della prescritta autorizzazione al trasporto internaziona- le”.
Il trattore stradale di cui è causa, per contro, risulta immatricolato in Italia, come si evince dal doc. 7 prodotto dal ricorrente.
Tanto chiarito in merito all'insussistenza, nel caso di specie, dei presupposti per l'applicazione dei commi 2 e 3 dell'art. 44 L. 298/1974, va in ogni caso osservato che la Casa di spedizioni risulta titolare delle autorizzazioni Parte_1 Pt_2
e delle licenze necessarie per effettuare il trasporto internazionale per conto terzi: li- cenza comunitaria per il trasporto internazionale di merci su strada per conto terzi va- lida dal 13.03.2017 al 20.02.2022 (doc.8); autorizzazione CEMT I 2021 n.00159 va- lida dal 01.01.2021 al 31.12.2021 (doc.9); libretto di viaggio abbinato all'autorizza- zione CEMT I 2021 n.00159 relativo al trattore FG988CJ e al semirimorchio
BD021BG (doc.10); carta di circolazione del semirimorchio targato BD021BG
(doc.11); attestato CEMT del controllo tecnico annuale del semirimorchio targato
BD021BG valida fino al 22.03.2022 (doc.12).
In definitiva, dunque, per i motivi sopra esposti, non può ritenersi sussistente la vio- lazione, da parte del ricorrente, dei commi 2 e 3 dell'art. 44 L. 298/1974.
L'appello proposto da , in persona e quale rappresentante pro tem- Parte_1 pore della “Muta”, va pertanto accolto e l'ordi- Parte_2 nanza-ingiunzione Fasc.n.13639/2021 dd. 19.05.2023 del Prefetto di notifi- CP_1 cata via pec in data 13.06.2023, annullata.
- 5 - Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando così provvede:
in totale riforma della gravata sentenza del Giudice di Pace, annulla l'ordinanza- ingiunzione Fasc.n.13639/2021 dd. 19.05.2023 del Prefetto di notificata via CP_1 pec in data 13.06.2023;
condanna la alla rifusione, in Controparte_6 favore di , in persona e quale legale rappresentante pro tempore del- Parte_1 la , delle spese di lite, che si liquidano in Parte_2 euro 800,00, oltre accessori di legge.
Padova, 16 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Elisa Rubbis
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