CASS
Sentenza 5 gennaio 2024
Sentenza 5 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 05/01/2024, n. 399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 399 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LE RL nato il [...] avverso l'ordinanza del 30/05/2023 del TRIB. LIBERTA di VENEZIA udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;
lette le conclusioni del PG FULVIO BALDI, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi de.11'art. 23 comma 8 D.L. n. 137/2020 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona in data 31/3/2023 veniva disposta la custodia cautelare in carcere nei confronti di EK AN in relazione alla sua appartenenza, con un ruolo di primo piano, ad un'associazione per delinquere dediti a furti e rapine in abitazioni, furti di targhe ed altro (capo 78) nonché in 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 399 Anno 2024 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: IMPERIALI LUCIANO Data Udienza: 02/11/2023 ordine alla commissione di vari reati fine, (furti consumati e tentati in abitazione, furti e contraffazioni di targhe, una rapina pluriaggravata). 2. Con ordinanza in data 30 maggio 2023 il Tribunale del riesame di Venezia, in parziale accoglimento dell'istanza proposta nell'interesse dell'indagato, ha annullato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari in relazione ai capi 1, 2, da 7 a 35 e 62, confermandola nel resto. 3. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il EK, a mezzo del suo difensore, deducendo la violazione di legge e la mancanza di motivazione in ordine alla gravità indiziaria con riferimento ai delitti di cui ai capi 3, 4, 5 e 6. Con unico motivo di ricorso il ricorrente ha contestato la valenza indiziaria del riconoscimento effettuato dalla P.G. sulla base di fotogrammi delle videoriprese di una telecamera, consegnati alla stessa P.G. da una vicina del Hradec, fotogrammi che si assumono indicati dalla P.G. corre inidonei allo scopo e, comunque, relativi solo alla rapina di cui si tratta, al capo 6, e non in relazione agli altri reati. 4. Con requisitoria scritta il pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Fulvio Baldi, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 5. Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza del motivo di ricorso concernente la rapina di cui al capo n. 6) e la conseguente carenza di interesse in relazione agli altri capi impugnati. Senza incorrere in vizio logico alcuno, infatti, il Tribunale del riesame ha riconosciuto come elementi idonei ad integrare la gravità indiziaria a carico del EK in ordine alla rapina di cui al capo n. 6, la descrizione di uno dei rapinatori fornita da un vicino di casa della persona offesa, tale ZI RE, riconosciuta compatibile con il EK, ed il riconoscimento effettuato anche sulla base del filmato fornito da altra vicina di casa della persona offesa, in considerazione sia di tratti somatici - quali il profilo del naso ed il taglio dei capelli - che delle scarpe di ginnastica e dei non agevoli movimenti nell'ingresso nell'autovettura, tipici di persona di notevole statura. Si tratta, pertanto, di valutazione incensurabile in questa sede, atteso che, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito. (Sez. 2, Sentenza n. 27866 del 17/06/2019, Rv. 276976). Ne consegue l'inammissibilità anche delle censure relative agli altri capi di incolpazione provvisoria, atteso che la rapina di cui al capo n. 6) è il reato più grave tra quelli contestati al ricorrente, sicché l'eventuale accoglimento del ricorso in relazione ad altro reato contestato non comporterebbe alcun vantaggio per il ricorrente né con riferimento ai termini massimi di durata della misura cautelare, né con riferimento alle esigenze cautelari, riconosciute 2 valutando non solo il reato più grave, ma anche i numerosissimi reati di cui ai capi dal n. 36 al n. 61, in relazione ai quali nessuna contestazione è stata avanzata in questa sede. Deve darsi continuità, così, alla giurisprudenza di questa Corte di legittimità in tema di impugnazioni cautelari, secondo cui è inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione dell'indagato che lamenti l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione a una soltanto delle imputazioni, nel caso in cui l'eventuale accoglimento del ricorso non comporterebbe alcun vantaggio per il ricorrente, al quale la misura risulti applicata anche per altri titoli di reato. (Sez. 2, n. 33623 del 09/06/2023, Rv. 285265, fattispecie in cui la misura cautelare era stata emessa, oltre che per il delitto di associazione per delinquere, anche in relazione a numerosi delitti-fine di ricettazione e di riciclaggio, meni:re con il ricorso ci si era limitati a contestare la gravità indiziaria con riferimento al solo delitto-mezzo). 6. Per il disposto dell'art. 616 cod. proc. peri., alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in camera di consiglio, il 2 novembre 2023 Il Consigliere estensore Il Pre idente UC periali Sergi B itrani
lette le conclusioni del PG FULVIO BALDI, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi de.11'art. 23 comma 8 D.L. n. 137/2020 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona in data 31/3/2023 veniva disposta la custodia cautelare in carcere nei confronti di EK AN in relazione alla sua appartenenza, con un ruolo di primo piano, ad un'associazione per delinquere dediti a furti e rapine in abitazioni, furti di targhe ed altro (capo 78) nonché in 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 399 Anno 2024 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: IMPERIALI LUCIANO Data Udienza: 02/11/2023 ordine alla commissione di vari reati fine, (furti consumati e tentati in abitazione, furti e contraffazioni di targhe, una rapina pluriaggravata). 2. Con ordinanza in data 30 maggio 2023 il Tribunale del riesame di Venezia, in parziale accoglimento dell'istanza proposta nell'interesse dell'indagato, ha annullato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari in relazione ai capi 1, 2, da 7 a 35 e 62, confermandola nel resto. 3. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il EK, a mezzo del suo difensore, deducendo la violazione di legge e la mancanza di motivazione in ordine alla gravità indiziaria con riferimento ai delitti di cui ai capi 3, 4, 5 e 6. Con unico motivo di ricorso il ricorrente ha contestato la valenza indiziaria del riconoscimento effettuato dalla P.G. sulla base di fotogrammi delle videoriprese di una telecamera, consegnati alla stessa P.G. da una vicina del Hradec, fotogrammi che si assumono indicati dalla P.G. corre inidonei allo scopo e, comunque, relativi solo alla rapina di cui si tratta, al capo 6, e non in relazione agli altri reati. 4. Con requisitoria scritta il pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Fulvio Baldi, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 5. Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza del motivo di ricorso concernente la rapina di cui al capo n. 6) e la conseguente carenza di interesse in relazione agli altri capi impugnati. Senza incorrere in vizio logico alcuno, infatti, il Tribunale del riesame ha riconosciuto come elementi idonei ad integrare la gravità indiziaria a carico del EK in ordine alla rapina di cui al capo n. 6, la descrizione di uno dei rapinatori fornita da un vicino di casa della persona offesa, tale ZI RE, riconosciuta compatibile con il EK, ed il riconoscimento effettuato anche sulla base del filmato fornito da altra vicina di casa della persona offesa, in considerazione sia di tratti somatici - quali il profilo del naso ed il taglio dei capelli - che delle scarpe di ginnastica e dei non agevoli movimenti nell'ingresso nell'autovettura, tipici di persona di notevole statura. Si tratta, pertanto, di valutazione incensurabile in questa sede, atteso che, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito. (Sez. 2, Sentenza n. 27866 del 17/06/2019, Rv. 276976). Ne consegue l'inammissibilità anche delle censure relative agli altri capi di incolpazione provvisoria, atteso che la rapina di cui al capo n. 6) è il reato più grave tra quelli contestati al ricorrente, sicché l'eventuale accoglimento del ricorso in relazione ad altro reato contestato non comporterebbe alcun vantaggio per il ricorrente né con riferimento ai termini massimi di durata della misura cautelare, né con riferimento alle esigenze cautelari, riconosciute 2 valutando non solo il reato più grave, ma anche i numerosissimi reati di cui ai capi dal n. 36 al n. 61, in relazione ai quali nessuna contestazione è stata avanzata in questa sede. Deve darsi continuità, così, alla giurisprudenza di questa Corte di legittimità in tema di impugnazioni cautelari, secondo cui è inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione dell'indagato che lamenti l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione a una soltanto delle imputazioni, nel caso in cui l'eventuale accoglimento del ricorso non comporterebbe alcun vantaggio per il ricorrente, al quale la misura risulti applicata anche per altri titoli di reato. (Sez. 2, n. 33623 del 09/06/2023, Rv. 285265, fattispecie in cui la misura cautelare era stata emessa, oltre che per il delitto di associazione per delinquere, anche in relazione a numerosi delitti-fine di ricettazione e di riciclaggio, meni:re con il ricorso ci si era limitati a contestare la gravità indiziaria con riferimento al solo delitto-mezzo). 6. Per il disposto dell'art. 616 cod. proc. peri., alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in camera di consiglio, il 2 novembre 2023 Il Consigliere estensore Il Pre idente UC periali Sergi B itrani