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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 26/11/2025, n. 5106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5106 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dr.ssa Rachele Olivero, ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile Nrg 22151/2021 promossa da:
Part 2.0 (Cf./P.Iva. ), elettivamente domiciliata in Torino, Via Pt_1 P.IVA_1
Passalacqua n. 14, presso lo studio degli avv.ti Filippo Vallosio
e EF Doglio Email_1
, che la rappresentano e difendono per delega in Email_2 atti;
attrice; contro
(P.Iva. ), elettivamente domiciliata in Controparte_1 P.IVA_2
Torino, Via Monforte n. 9, presso lo studio dell'avv. Mariangela Sparacio
, che la rappresenta e difende per delega in Email_3 atti;
convenuta;
Oggetto: inadempimento contrattuale;
appalto.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Attrice: “… Dato atto che non si accetta il contraddittorio su eventuali domande nuove che costituiscano mutatio/emendatio libelli
Richiamate, per quanto ancora di ragione, le istanze e contestazioni istruttorie di cui alle memorie 04.11.2022 e 24.11.2022 nonché l'istanza ex art. 254 c.p.c. formulata a verbale
14.06.2023, per cui si rinvia alle osservazioni esposte nelle note di trattazione 29.09.2023
Previa ogni opportuna declaratoria in punto inadempimento e risoluzione contrattuale a
1 carico della società convenuta
Previa reiezione delle avversarie eccezioni di prescrizione/decadenza
Dichiarare tenuta e condannare la convenuta in Controparte_1 persona del socio accomandatario – legale rappresentante pro tempore, a rifondere alla
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, i pregiudizi sofferti per i fatti di cui CP_2
è causa a qualunque titolo, sia contrattuale che extracontrattuale, anche sub specie di danno all'immagine e/o da perdita di chances e di avviamento, che si indicano in € 258.320,00, salvo veriore e oltre interessi di mora al tasso ex D. Lgs. 231/2002 e s.m.i. o in subordine al tasso legale dal dovuto al soddisfo.
Rigettare ogni avversaria domanda, anche a titolo di compensazione, assolvendo parte attrice da qualunque pretesa nei suoi confronti vantata.
Con vittoria di compensi professionali oltre IVA e CPA relative”;
Convenuta: “… IN VIA PRELIMINARE:
- accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dell'azione proposta dall'odierna attrice, attesa la corretta qualificazione del contratto oggetto della presente controversia quale contratto d'opera per i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, rigettare, in toto, le domande proposte da parte attrice.
NEL MERITO:
- Rigettare tutte le domande attoree in quanto infondate in fatto e diritto per i motivi esposti.
- Accertare e dichiarare la malafede e la scorrettezza contrattuale e processuale della
e, per l'effetto, condannare parte attrice al risarcimento dei danni e/o al pagamento di Pt_1 una indennità in favore della nella misura che sarà ritenuta Controparte_1 congrua ed equa, ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
IN VIA RICONVENZIONALE:
- Accertare e dichiarare tenuta e per l'effetto condannare la al Controparte_2 pagamento in favore della della somma di € 16.310,18, Controparte_1 oltre interessi di mora ex D. Lgs. 231/2002 dalla scadenza al saldo e oltre alla penale del 5% di cui alla L. 192/1998, ovvero della minor somma accertanda in corso di causa.
IN SUBORDINE:
- Nella denegata ipotesi in cui codesto Ill.mo Tribunale dovesse dichiarare la convenuta tenuta al pagamento di eventuali somme di denaro in favore dell'attrice, accertare e
2 dichiarare la compensazione della somma di € 16.310,18 (o altra somma accertanda), dovuta dalla INEDI 2.0. alla con la somma accertanda in Pt_2 Controparte_1 corso di causa eventualmente dovuta dalla convenuta.
IN OGNI CASO:
- con vittoria di spese e competenze professionali ex D.M. 55/2014, oltre rimborso forfettario 15%, oltre C.P.A. e successive occorrende”.
MOTIVAZIONE
1. Premessa.
Dalle concordi allegazioni delle parti e dalla documentazione prodotta in atti emerge quanto segue:
- in data 10/07/2018, la Compagnia Aeronautica Italiana Spa, con “modulo di Part commessa” n. 373/2018, ha commissionato alla 2.0. a “realizzazione di un portone a Pt_1 libro “grandi dimensioni” a 18+18 ante incernierate appoggiate su ruote pivottanti” oltre “2+2 ante fisse di coprimpacco”, da installare presso l'hangar 153 dell'aeroporto di Ciampino, per un importo complessivo di € 225.365,00 (cfr. doc.1 fasc. att.); Part
- in data 11/02/2019, la 2.0. con “ordine di acquisto” n. 33/2019, ha Pt_1 commissionato alla la costruzione di “n. 18+18 ante e 2+2 Controparte_1 ante comprim.”, pattuendo un corrispettivo di € 8.000,00 oltre Iva (cfr. doc. 1 fasc. conv.; doc. Part 18 fasc. att.); le prestazioni commissionate dalla 2.0. alla Pt_1 Controparte_1 sono indicate "in conto lavorazione carpenteria" (cfr. doc. 1 fasc. conv.; doc. 18 fasc.
[...]
Part att.) poiché la 2.0. ha fornito integralmente i materiali (cfr. doc. 1, 3-5, 14 fasc. conv.) Pt_1
e i dati progettuali/disegni (cfr. doc. 8, 15 fasc. conv.);
- la per l'esecuzione dei manufatti commissionatele Controparte_1
Part dalla 2.0. si è avvalsa della collaborazione di -titolare dell'omonima Pt_1 Controparte_3 impresa individuale, avente ad oggetto la fabbricazione di oggetti in ferro, in rame ed altri metalli (cfr. doc. 9 fasc. conv.)- (cfr. doc. 10-12 fasc. conv.);
- in data 28/03/2019, la ha emesso il Ddt n. 47/2019 per Controparte_1 la spedizione delle prime 20 ante (cfr. doc. 17 fasc. conv.) e, in data 29/03/2019, ha emesso il
Ddt n. 49/2019 per la spedizione delle restanti 20 ante (cfr. doc. 19 fasc. conv.); per Part l'esecuzione del trasporto la 2.0. ha incaricato la Pt_1 Controparte_4
la quale ha spedito le ante alla Oveall Italia Srl per la verniciatura (cfr. doc. 18, 20
[...]
3 fasc. conv.); Part
- in data 23/04/2019, la 2.0. con “ordine di acquisto” n. 56/2019, ha Pt_1 commissionato alla anche l'”assemblaggio ante officina”, Controparte_1 pattuendo un corrispettivo di € 4.000,00 oltre Iva (cfr. doc. 2 fasc. conv.; doc. 19 fasc. att.); conseguentemente, dopo la verniciatura, le ante sono tornate alla Controparte_1 per tale lavorazione, che è stata eseguita sempre con la collaborazione di
[...] CP_3
(cfr. doc. 10-12 fasc. conv.);
[...]
- in data 8/05/2019, la ha emesso il Ddt n. 67/2019 per Controparte_1
Part la spedizione delle prime 8 ante (assemblate) alla 2.0. per l'esecuzione del Pt_1
Part trasporto, la 2.0. ha incaricato la Pt_1 Parte_3
(cfr. doc. 21 fasc. conv.); tale ante sono state, tuttavia, danneggiate durante il trasporto e,
[...] conseguentemente, rispedite alla per la sistemazione (cfr. Controparte_1 doc. 22 fasc. conv.);
- in data 24/05/2019, la ha emesso il Ddt n. 76/2019 per Controparte_1
Part la spedizione di ulteriori 12 ante (assemblate) alla 2.0. e, in data 25/05/2019, ha Pt_1 emesso il Ddt n. 77/2019 per la spedizione di altre 14 ante (cfr. doc. 23, 24 fasc. conv.); Part
- con pec del 30/05/2019, la 2.0. ha denunciato alla Pt_1 Controparte_1 la presenza di vizi e anomalie nei manufatti consegnati (cfr. doc. 3 fasc. att., ove si legge
[...] che “Facendo seguito alla telefonata intercorsa in data odierna tra la sig. ed il sig. Pt_4
, con la presente si attende la Vostra presenza in data odierna presso la nostra sede, in CP_1 quanto, in seguito al sopraluogo effettuato dal 27 al 29 maggio '19 presso il nostro cantiere sito presso l'AEROPORTO CIAMPINO OVEST – 00043 ROMA, si è riscontrato quanto segue, riferito alle lavorazioni da voi effettuate ed al materiale poi consegnato presso il cantiere: anomalie costruttive strutturali, che non hanno permesso il montaggio;
pannelli rovinati;
profilo traslucido rovinati”);
- con pec del 3/06/2019 e dell'11/06/2019, la Compagnia Aeronautica Italiana Spa ha Part invitato e diffidato la a procedere “alla sistemazione del portone, ivi compresa la CP_2 sostituzione di tutti i componenti danneggiate”, precisando che con il termine “componenti” si intende: “
1. Struttura ante;
2 Pannelli di tamponamento (alluminio e policarbonato) delle ante;
3. ; 4 Ruote pivotanti;
5. Supporti di collegamento alla guida superiore” (cfr. doc. 2 CP_5 fasc. att.);
- in data 4/06/2019, la ha emesso il Ddt n. 83/2019 per Controparte_1
4 la spedizione delle 8 ante che erano state danneggiate dal trasportatore
[...]
, nonché per la spedizione delle ultime 6 ante “assiemate Parte_3 al 90% per mancanza materiale” (cfr. doc. 25 fasc. conv.); Part
- con pec del 5/06/2019, la 2.0. ha scritto alla Pt_1 Controparte_1 che “il sig. si è presentato in data 30/05/2019 presso la nostra sede, per una verifica CP_1 sulle lavorazioni da Voi effettuate ed ha confermato un'errata saldatura delle cerniere …
Tuttavia il sig. ha comunicato la non disponibilità al ripristino delle 40 … ante CP_1 danneggiate, rendendosi solo disponibile a trasferire (con costi di trasporto a carico della
le 14 … ante presenti presso la Vs. sede alla società di ZO … CP_1 Parte_5
Invece per le restanti 26 … ante si era concordato che (sempre a carico della CP_1 venissero ritirate dal cantiere di Ciampino, per essere trasferite presso la con Parte_5 disponibilità di presenza del sig. , o di chi per Vs. conto, per il carico delle ante stesse. CP_1
Dopo molteplici solleciti … si è appreso come il sig. abbia declinato la disponibilità sia CP_1 per la presenza per il carico, sia per l'onere del trasporto da Ciampino a ZO. Ad ogni buon conto si attende comunque la presenza del sig. , 60/06/2019, alle Controparte_6 ore 8.00 presso la società per l'analisi completa dello stato attuale delle ante. Parte_5
Infine vi comunichiamo che, in riferimento al vostro DDT n. 83/19 del 04/06/2019 che ci avete inviato, con la presente vi contestiamo altresì la descrizione che avete indicato, in quanto le ante non sono state “assemblate al 90% per mancanza di materiale”; infatti, come a voi noto, vengono trasferite ad altra società, affinché pongano rimedio all'errata lavorazione ed all'errato assemblaggio da voi effettuati, per cessata fiducia nel vostro operato. Tutto quanto sopra con riserva di richiesta danni civili che verrà prodotta dal nostro studio legale, già allertato, appena terminate le valutazioni dei danni” (cfr. doc. 3 fasc. att.);
- in pari data (5/06/2019), la ha risposto alla 2.0. Controparte_1 Pt_1
Part precisando: che “le ante sono già state visionate per la verifica del lavoro da eseguire dalla ditta di ZO presso ns. sede” (da parte del sig. e alla presenza Pt_5 CP_1 della sig.ra ; “pertanto riteniamo inutile ulteriore ns. presenza visto quanto Pt_4 precedentemente verificato”; “in riferimento alla ns. d.d.t 83/19 precisiamo che il profilo in alluminio per completare le ante non ci è stato consegnato in tempo utile. cosa di cui siete perfettamente consapevoli. Le ante sono state completate per quanto fosse possibile” (cfr. doc. 3 fasc. att.);
- con missiva del 17/06/2019, il difensore della ha Controparte_1
5 Part richiesto alla . il pagamento delle fatture emesse per le lavorazioni eseguite per CP_2 un ammontare di € 16.310,18 (cfr. doc. 33 fasc. conv.); Part
- il difensore della 2.0. ha risposto con pec del 24/06/2019, rappresentando la Pt_1 gravità delle difformità riscontrate [che “sono in corso di ripristino ed adeguamento” presso la
“sia per i danni delle prime otto” (rispetto alle quali sono state fatte le contestazioni Pt_5 al trasportatore “e non si richiede alcun doppio addebito”), “sia per i difetti costruttivi di tutte le ante costruite (40)”] e confermando “il non pagamento delle fatture emesse da , CP_1 nonché “l'attuale conteggio in corso per dettagliare tutti i danni a carico di a CP_2 Pt_2 seguito sia dell'operato della C.R.M., che per l'eventuale corresponsabilità col trasportatore”
(cfr. doc. 25 fasc. att.);
- la -incaricata dalla 2.0. Srl di eliminare i vizi e le anomalie riscontrati- Pt_5 Pt_1 ricevuti i manufatti ha redatto una scheda tecnica dell'attività svolta per ciascuna delle 40 ante, oltre a una relazione riepilogativa (cfr. doc. 4, 5 fasc. att.), ed infine un “consultivo lavori rispristino PORTONE 20+20 ante a ruote pivottanti 2+2 ante coprimpacco dimensione (bxh)
52,04 x 12,00 MT Cantiere C.A.I. SPA – ROMA – Aeroporto di Ciampino”, ammontante a complessivi € 114.756,00 (cfr. doc. 7 fasc. att.);
- in data 26/06/2019, la ha segnalato a Controparte_1 Controparte_3
Part che la 2.0. ha riscontrato “anomalie costruttive sugli Ordini da voi eseguiti per ns. Pt_1
Parte conto” e richiede una “verifica con perito assicurativo presso la ditta di ZO dove il materiale non conforme è stato modificato sistemando le anomalie riscontrate” (cfr. doc. 30 fasc. conv.); Part
- la 2.0. ha poi incaricato la di effettuare una disamina tecnica e, in Pt_1 CP_7 data 11/09/2019, la ha elaborato una “relazione di analisi e identificazione delle CP_7 difformità di lavorazione del portone … da istallare presso l'aeroporto di Ciampino – CAI SPA”
(cfr. doc. 6 fasc. att.); Part
- con pec del 27/10/2021, il difensore della 2.0. richiamando “i contenuti della Pt_1 pec 30.11.2019”, ha rinnovato alla “la richiesta di integrale Controparte_1 risarcimento, a titolo sia contrattuale che extracontrattuale, dei danni sofferti” (cfr. doc. 16 fasc. att.).
2. Prospettazioni delle parti. Part Con atto di citazione notificato in data 8/11/2021, la 2.0 ha convenuto in Pt_1 giudizio la sostenendo che i vizi e le difformità individuate Controparte_1
6 nella relazione dell'11/09/2019 della sarebbero “ascrivibili in via esclusiva all'attività CP_7
Contr espletata dalla ” (cfr. cit. p. 2).
Ciò premesso, l'attrice ha chiesto al Tribunale -“previa ogni opportuna declamatoria in punto inadempimento e risoluzione contrattuale a carico della società convenuta”- di condannare la al risarcimento dei danni (conseguenti agli Controparte_1 errori di lavorazione della convenuta), quantificati in complessivi € 258.320,00 (cfr. cit. p. 5), di cui:
- € 114.756,00 per i lavori di ripristino effettuati dalla cfr. doc. 7 fasc. att.); Pt_5
- € 50.560,00 per le prestazioni peritali e progettuali espletate dalla (cfr. doc. 6 CP_7 fasc. att.);
- € 2.500,00 per “costi di smaltimento pannelli e altri manufatti fallati (a forfait)” (cfr. cit. p.
3);
- € 6.500,00 per “spese di trasporto” (cfr. cit. p. 3; doc. 8 fasc. att.);
- € 39.368,07 per spese sostituzione pannelli (cfr. doc. 9 fasc. att.), policarbonato (cfr. doc. 10 fasc. att.), materiale di consumo (cfr. doc. 11 fasc. att.), mezzi sollevamento (cfr. doc.
12 fasc. att.), trasferta (cfr. doc. 13 fasc. att.) e costi retribuzione dipendente (cfr. doc. 14 fasc. att.);
- € 44.635,93 per “danno da compromissione all'immagine imprenditoriale e/o da perdita di chances e di avviamento” (cfr. cit. p. 3).
La convenuta costituendosi, ha preliminarmente Controparte_1 richiesto di essere autorizzata a chiamare in causa , al fine di essere Controparte_3 manlevata o comunque tenuta indenne in ipotesi di accoglimento della domanda attorea.
Sempre in via preliminare, la ha eccepito l'intervenuta Controparte_1 prescrizione annuale dell'azione attorea ex art. 2226 c. 2 Cc, “attesa la corretta qualificazione del contratto oggetto della presente controversia quale contratto d'opera” (cfr. comp. risp. p.
22) - “contratto d'opera in subfornitura” (cfr. comp. risp. p. 9). In particolare, la convenuta ha sostenuto che si sarebbe “verificata l'estinzione del diritto per inerzia del titolare”, “essendo intercorso tra le due diffide [quella del 27/10/2021 (cfr. doc. 16 fasc. att.) e quella precedente del 30/11/2019 (non prodotta, ma richiamata in quella del 27/10/2021)] un termine superiore a quello di un anno” (cfr. comp. risp. p. 11).
Nel merito, la convenuta:
- ha negato la sussistenza di un inadempimento di rilevanza tale da giustificare la
7 risoluzione, sostenendo che i vizi riscontrati non renderebbero l'opera del tutto inadatta alla sua destinazione ed evidenziando come l'attrice abbia omesso di considerare circostanze rilevanti, quali: il danneggiamento, imputabile alla Parte_3
, delle prime 8 ante realizzate dalla ed il fatto
[...] Controparte_1 che la verniciatura delle ante non competeva alla ma alla Controparte_1
Oveall Italia Srl;
- ha affermato di aver eseguito i lavori a regola d'arte e secondo le precise istruzioni Part della 2.0. sostenendo che i vizi riscontrati andrebbero ricondotti all'erronea Pt_1
Part progettazione dell'opera (di competenza della 2.0. ; in particolare, la convenuta ha Pt_1 allegato che (padre di , titolare della ), già durante le Persona_1 CP_1 CP_1
Part lavorazioni, aveva fatto presente alla 2.0. “che il tubo fornito dalla stessa, in conto Pt_1 lavoro, aveva diametro errato” di 42,4 mm (cfr. doc. 14, 15 fasc. conv.) poiché “per una corretta costruzione delle cerniere sarebbe servito un tubo di diametro 48.3 mm” (come da disegno alternativo predisposto dalla - cfr. doc. 16 fasc. Controparte_1 conv.), spiegando a (incaricata e responsabile dell'ordine per conto della Testimone_1 [...]
“che tale difformità di diametro avrebbe potuto causare uno spostamento CP_2
Part nell'assemblaggio di 2 mm sull'asse orizzontale”; ciononostante, la 2.0. aveva Pt_1 insistito “per la costruzione dei manufatti secondo il progetto fornito, sostenendo che gli stessi avessero sempre proceduto con detto materiale” (cfr. comp. risp. 4); le problematiche inerenti il diametro del tubo erano poi state nuovamente evidenziate da alla 2.0. Persona_1 Pt_1
Part durante il sopralluogo del 30/05/2019 e si era reso “disponibile ad Persona_1 eseguire eventuali correzioni sulle saldature delle cerniere”; “ciò nonostante, INEDI 2.0. Pt_2 decideva di incaricare la ditta (cfr. comp. risp. p. 7); Parte_5
- ha sostenuto che, in ogni caso, i vizi riscontrati non potrebbero esserle addebitati Part essendo intervenuta l'accettazione dell'opera da parte della 2.0. secondo la Pt_1 convenuta, infatti, i lavori dovrebbero “considerarsi accettati per effetto delle varie approvazioni e verifiche effettuate presso la prima di organizzare i trasporti, CP_1 dalla sig.ra incaricata dalla committente .0.” (cfr. comp. risp. p. 13); Pt_4 Pt_1
- ha invocato il disposto di cui all'art. 1225 Cc (che esclude il risarcimento dei danni imprevedibili), sostenendo di non poter essere chiamata a rispondere “per poste di danno che in nessun modo sono entrate nella valutazione contrattuale all'epoca dell'accordo e per le quali non c'è stata alcuna assunzione di rischio”, stante “l'oggettiva impossibilità, per l'odierna
8 convenuta, di prevedere il rischio di un'esposizione così esorbitante: la domanda risarcitoria di parte attrice è di ben € 258.320,00, addirittura superiore al valore del contratto dalla stessa concluso con la C.A.I. !” (valore di cui, peraltro, la convenuta è venuta a conoscenza solo con la citazione nel presente giudizio) (cfr. comp. risp. p. 15, 16)];
- ha invocato, infine, il disposto di cui all'art. 1227 Cc, sostenendo di non poter essere Part chiamata a rispondere per quei danni che la avrebbe potuto e dovuto evitare CP_2 usando l'ordinaria diligenza, tenuto conto che il creditore è obbligato “a tenere un … comportamento coerente con la natura e l'esecuzione del rapporto obbligatorio” e “così non è stato nel caso che ci occupa” (cfr. comp. risp. p. 18); in particolare, secondo la convenuta, potrebbe essere riconosciuto all'attrice solo “il costo effettivo di mercato delle opere in Part questione”, nonostante la abbia speso una maggior somma, “giacché … CP_2
l'eccedenza di costo sarebbe a essa imputabile per negligenza nell'effettuare le sue scelte”
(cfr. comp. risp. p. 19).
Inoltre, la convenuta ha formulato domanda riconvenzionale, chiedendo al Tribunale di Part condannare la . al pagamento del corrispettivo pattuito, per un ammontare di € CP_2
16.310,18 oltre interessi ex Dlgs 231/2002 e penale del 5% ex art. 3 L. 192/1998.
Infine, in via subordinata, la convenuta ha chiesto di compensare il suo credito di €
16.310,18 con la somma accertanda in corso di causa eventualmente dovuta alla 2.0. Pt_1
Pt_2
All'udienza di prima comparizione e trattazione (13/04/2022), l'attrice ha contestato l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta, “evidenziando fra l'altro che il rapporto giuridico intercorso fra le parti deve essere inquadrato nella fattispecie dell'appalto, e non già della subfornitura” (cfr. verbale udienza 13/04/2022).
All'esito dell'udienza, con ordinanza in data 7/05/2022, il Giudice istruttore (dr.
Guglielmo Rende) ha rigettato l'istanza della convenuta di autorizzazione alla chiamata in causa del terzo ) e ha concesso alle parti i termini ex art. 183 c. 6 Cpc. Controparte_3
Nell'ambito della prima memoria ex art. 183 c. 6 Cpc, parte attrice ha ribadito che “il regime contrattuale applicabile dovrà … essere quello dell'appalto” (cfr. mem. att. ex art. 183
c. 6 n. 1, p. 1).
La causa, assegnata alla scrivente in data 9/01/2023 (poi assente per maternità dal
29/11/2023 al 31/08/2024), è stata istruita mediante l'escussione di quattro testimoni e l'espletamento di una consulenza tecnica affidata all'ing. ed è stata trattenuta in Persona_2
9 decisione con ordinanza del 30/06/2025, concedendo alle parti un termine di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e un termine di venti giorni per il deposito delle memorie di replica ex art. 190 Cpc.
3. Sulla natura giuridica del rapporto contrattuale intercorso tra le parti.
La ha qualificato il rapporto intercorso con la 2.0. Controparte_1 Pt_1
Part Part quale “contratto d'opera in subfornitura” (cfr. comp. risp. p. 9); l'Inedi 2.0. ha contestato tale qualificazione, sostenendo che la fattispecie contrattuale in esame non rientrerebbe nella definizione di cui all'art. 1 L. 92/1998, né in quella dell'art. 2222 Cc, dovendosi invece ascrivere nell'alveo dell'appalto (art. 1655 Cc).
3.1. L'art. 1 L. 92/1998 stabilisce che “con il contratto di subfornitura un imprenditore si impegna a effettuare per conto di una impresa committente lavorazioni su prodotti semilavorati o su materie prime forniti dalla committente medesima (cd. lavorazione per conto), o si impegna a fornire all'impresa prodotti o servizi destinati ad essere incorporati o comunque ad essere utilizzati nell'ambito dell'attività economica del committente o nella produzione di un bene complesso (cd. subfornitura di prodotti o servizi), in conformità a progetti esecutivi, conoscenze tecniche e tecnologiche, modelli o prototipi forniti dall'impresa committente”.
Presupposto peculiare per l'applicabilità della disciplina speciale di cui alla L. 92/1998 è la "conformità a progetti esecutivi, conoscenze tecniche e tecnologiche, modelli o prototipi forniti dall'impresa committente", cioè la cd. soggezione tecnologica del subfornitore al committente. Se ne deriva che non rientrano nell'ambito di applicazione della L. 92/1998 una serie di contratti elaborati nella prassi, ed in essa spesso qualificati come subfornitura, in cui non sia rinvenibile un rapporto di dipendenza tecnologica dal committente;
è, infatti, tale requisito che giustifica il regime di particolare favore e tutela accordato al subfornitore e che, viceversa, non sarebbe giustificabile nell'ambito di una mera scelta di differenziazione di compiti tecnici per la produzione di un opus complesso.
Nel caso qui in esame, ricorre quest'ultima ipotesi, atteso che: Part
- se è vero che la 2.0. ha fornito alla i materiali Pt_1 Controparte_1
e i dati progettuali/disegni (come documentalmente provato e confermato dai testimoni escussi);
- è pur vero che non risulta affatto che le prestazioni rese dalla Controparte_1 siano state realizzate sulla scorta di conoscenze tecniche e tecnologiche fornite
[...]
10 Part dalla 2.0. la infatti, era stata scelta dalla 2.0. Pt_1 Controparte_1 Pt_1
Part proprio perché in possesso di conoscenze tecnologiche che la rendevano in grado di soddisfare la sua richiesta (cfr. doc. 17 fasc. att.) e nulla permette di ritenere che il suo operato si sia svolto sotto la preponderante e vincolante predominanza e vigilanza tecnica e Part tecnologica dell'Inedi 2.0. anzi, le risultanze di causa dimostrano il contrario, anche tenuto conto che la ha autonomamente deciso di affidare a terzi Controparte_1
( ) parte delle lavorazioni. Controparte_3
Ebbene, non versando la nella situazione di CP_1 Controparte_1
Part dipendenza tecnologica dalla 2.0. difettano i requisiti di applicabilità della disciplina Pt_1 della subfornitura.
3.2. Ciò chiarito, occorre verificare se il contratto di cui è causa sia ascrivibile nell'alveo dell'appalto ovvero del contratto di prestazione d'opera.
Sul punto, va osservato che la diversità del contratto d'opera rispetto all'appalto va ravvisata nella prevalenza del lavoro personale, che non presuppone un'organizzazione di mezzi e quindi l'utilizzazione del lavoro altrui. In altri termini, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “il contratto di appalto e il contratto d'opera hanno in comune
l'obbligazione, verso il committente, di compiere, a fronte di un corrispettivo, un'opera o un servizio senza vincolo di subordinazione e con assunzione di rischio da parte di chi li esegue, mentre la differenza tra i due negozi è costituita dalla circostanza che nel primo l'esecuzione avviene mediante un'organizzazione di media o grande impresa cui l'obbligato è preposto;
nel secondo con il prevalente lavoro di questi, pur se adiuvato da componenti della sua famiglia o da qualche collaboratore, secondo il modulo organizzativo della piccola impresa, desumibile dall'art. 2038 c.c.” (cfr. Cass. 7307/2001; Cass. 7606/1999).
Nel caso in esame, il contratto stipulato tra le parti è da ricondurre nell'ambito del Part dell'appalto (o, meglio, subappalto, stante l'appalto ricevuto dalla 2.0. da parte della Pt_1
Compagnia Aeronautica Italiana Spa), tenuto conto:
- della forma giuridica societaria della convenuta (società in accomandita semplice);
- del fatto che, dalla visura camerale prodotta (cfr. doc. 13 fasc. conv.), risulta che la convenuta ha un numero di 5 “addetti”; inoltre, la si avvale di Controparte_1 collaboratori esterni quali (il quale, all'udienza del 29/03/2023, ha dichiarato: Controparte_3
“collaboro con la CMR Sas, quando hanno bisogno mi chiedono di fare qualche lavoro”) e
(padre del legale rappresentante della convenuta che, all'udienza del Persona_1
11 29/03/2023, si è definito quale “consulente” ; CP_1 Controparte_1
- della natura e del tipo del lavoro commissionato (realizzazione di 40 ante per un portone da installare presso l'aeroporto di Ciampino e relativo assemblaggio).
4. Sulla disciplina applicabile.
Ciò posto in ordine alla qualificazione giuridica del contratto, occorre porre l'attenzione sui rimedi spettanti in caso di vizi e difetti dell'opera e sui relativi termini di decadenza e prescrizione.
Al riguardo, va osservato che, ai sensi dell'art. 1667 c. 1 Cc, il committente ha diritto alla consegna dell'opera immune da difformità e vizi;
pertanto, l'appaltatore risponde della loro presenza, a meno che il committente abbia accettato l'opera se le difformità o i vizi erano da lui conosciuti o conoscibili, purché, in quest'ultimo caso, non siano stati in mala fede taciuti dall'appaltatore.
Il contenuto della garanzia è previsto all'art. 1668 Cc, il quale considera due ipotesi a seconda della gravità delle difformità o dei vizi.
Nel caso di difformità o vizi che non rendano l'opera inidonea alla sua destinazione, il committente può chiedere che i vizi siano eliminati a spese dell'appaltatore oppure che il prezzo sia proporzionalmente diminuito, salvo il diritto al risarcimento del danno in caso di colpa dell'appaltatore (art. 1668, c. 1 Cc).
Se le difformità o i vizi dell'opera sono tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione, il committente può chiedere la risoluzione del contratto (art. 1668, c. 2 Cc). Ciò significa che il rimedio risolutorio è esperibile soltanto nel caso di assoluta inidoneità e non anche (diversamente da quanto accade in materia di vendita) nel caso di vizi che diminuiscono in modo apprezzabile il valore della cosa (cfr. Cass. 9295/2006, 5250/2004).
Tutte le azioni previste all'art. 1668 Cc (compresa quella risolutoria e risarcitoria) sono soggette ai termini di decadenza e prescrizione di cui all'art. 1667 c. 2 e 3 Cc (cfr. Cass.
3199/2016; Cass. 28417/2005); in particolare:
- ai sensi del c. 2, “il committente deve, a pena di decadenza, denunziare all'appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta. La denunzia non è necessaria se
l'appaltatore ha riconosciuto le difformità o i vizi o se li ha occultati”;
- ai sensi del c. 3, “l'azione contro l'appaltatore si prescrive in due anni dal giorno della consegna dell'opera. Il committente convenuto per il pagamento può sempre far valere la garanzia, purché le difformità o i vizi siano stati denunziati entro sessanta giorni dalla
12 scoperta e prima che siano decorsi i due anni dalla consegna”.
Se l'opera appaltata è affetta da vizi occulti o non conoscibili, il termine di prescrizione di cui al c. 3 dell'art. 1667 Cc decorre dalla scoperta dei vizi, la quale è da ritenersi acquisita dal giorno in cui il committente ha avuto conoscenza degli stessi (cfr. Cass. 26233/2013; Cass.
18402/2009).
5. Sull'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta.
Nel caso di specie, la tempestività della denuncia del 30/05/2019 è documentalmente provata (cfr. doc. 3 fasc. att.) ed è pacifica in causa [la convenuta, infatti, oltre a non eccepire alcuna decadenza, ha dato atto che la denuncia dei vizi è intervenuta “pochi giorni dopo” rispetto alla consegna delle ante (cfr. comp. risp. p. 6)]; le parti dibattono, invece, sulla prescrizione, che è stata tempestivamente eccepita dalla convenuta, secondo cui si sarebbe
“verificata l'estinzione del diritto (attoreo) per inerzia del titolare” ai sensi dell'art. 2226 c. 2 Cc
(cfr. comp. risp. p. 11).
La prescrizione invocata dalla convenuta ex art. 2226 c. 2 Cc va esclusa, atteso che - per ragioni suesposte- il rapporto contrattuale di cui è causa deve essere ricondotto nella fattispecie dell'appalto e non del contratto d'opera.
Ciò detto, occorre interrogarsi in ordine al rispetto del termine biennale di prescrizione di cui all'art. 1667 c. 3 Cc, tenuto conto che la convenuta ha tempestivamente eccepito il decorso del tempo quale fatto estintivo delle domande attoree e spetta al Giudice -in forza del principio iura novit curia- individuare e applicare il corretto termine di prescrizione in relazione alla qualificazione del rapporto (nel caso di specie, l'art. 1667 c. 3 Cc in luogo dell'art. 2226 c. 2 Cc, invocato dalla convenuta), il che non comporta l'introduzione di nuova eccezione (cfr. Cass. Su
10955/2002).
In particolare, occorre chiedersi se nel biennio successivo al maggio 2019 (mese in cui è Part intervenuta la consegna delle ante dalla alla . cui Controparte_1 CP_2
è seguita poco dopo la denuncia) siano intervenuti validi atti interruttivi della prescrizione.
5.1. In punto di diritto, va premesso che le cause di interruzione della prescrizione sono tipiche e si distinguono a seconda che si ricolleghino ad atti, giudiziali o stragiudiziali, compiuti dal titolare del diritto (art. 2943 Cc) ovvero ad atti o comportamenti compiuti dal soggetto nei cui confronti il diritto stesso può essere fatto valere (riconoscimento del diritto da parte del debitore ex art. 2944 Cc).
Mentre la domanda giudiziale è atto che vale a spiegare efficacia interruttiva della
13 prescrizione rispetto a qualsiasi diritto soggetto ad estinguersi per l'inerzia del titolare, l'atto stragiudiziale interruttivo della prescrizione non ha efficacia rispetto ai diritti potestativi, quali sono quelli miranti alla pronuncia di inefficacia, di annullamento o di risoluzione di un atto ai quali corrisponde nella controparte una posizione di mera soggezione all'iniziativa altrui (cfr.
Cass. 25468/2010).
Con riguardo agli atti stragiudiziali interruttivi della prescrizione, l'art. 2943 c. 4 Cc stabilisce che “la prescrizione è … interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore”, cioè mediante una richiesta o una intimazione scritta di adempimento (art. 1219
Cc), idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto passivo.
Il disposto dell'art. 2943 c. 4 Cc, letteralmente, parrebbe omologare tout court l'atto di costituzione in mora con l'atto stragiudiziale interruttivo della prescrizione;
tuttavia, la giurisprudenza di legittimità ha fornito un'interpretazione estensiva di tale norma, “in sinergia ermeneutica con la più generale norma dettata, in tema di prescrizione, dall'art. 2934 Cc” e tenuto altresì conto del combinato disposto degli artt. 1308 e 1310 Cc (in tema di obbligazioni solidali), da cui si desume che “costituzione in mora ed atto interruttivo della prescrizione sono atti tra loro morfologicamente eterogenei”; in quest'ottica, la Suprema Corte ha affermato che “l'interruzione della prescrizione non deve necessariamente consistere “in una richiesta o intimazione” (atti fenomenologicamente riconducibili all'istituto della costituzione in mora), ma deve piuttosto emergere da una dichiarazione che, esplicitamente o per implicito, manifesti, puramente e semplicemente, l'intenzione di esercitare il diritto spettante al dichiarante” (cfr. Cass. 15766/2006; Cass. 1166/2018).
Si è anche affermato che, “ai fini dell'interruzione della prescrizione è sufficiente la mera comunicazione del fatto costitutivo della pretesa posto che si tratta di atto non soggetto a formule sacramentali, avendo l'esclusivo scopo di portare a conoscenza del debitore la volontà del creditore, chiaramente manifestata, di far valere il proprio diritto”; non è, dunque, richiesta “la quantificazione del credito, che potrebbe essere non determinato, ma solo determinabile, avendo l'esclusivo scopo di portare a conoscenza del debitore la volontà del creditore di ottenere il soddisfacimento delle proprie pretese” (cfr. Cass. 24054/2015, richiamata anche dalla recente Cass. 7835/2022).
5.2. In applicazione di tali principi di diritto, nel caso di specie, il Tribunale ritiene che la domanda attorea di “declamatoria” di “risoluzione contrattuale” (cfr. cit. p. 5) sia prescritta,
14 tenuto conto che, rispetto a tale azione, non hanno efficacia interruttiva della prescrizione gli atti stragiudiziali e la domanda giudiziale è intervenuta solo in data 8/11/2021, oltre il termine biennale di cui all'art. 1667 c. 3 Cc.
Quanto alla domanda risarcitoria, invece, la prescrizione biennale -decorrente da maggio 2019- non può ritenersi decorsa, tenuto conto che: Part
- già con la missiva del 24/06/2019, la 2.0. ha manifestato alla Pt_1
[...] la sua chiara intenzione di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti Controparte_1 alle difformità riscontrate;
la circostanza che, in tale missiva, manchi un'espressa intimazione/richiesta di risarcimento dipende evidentemente dal “conteggio in corso per dettagliare tutti i danni” di cui si è dato atto nella stessa missiva (cfr. doc. 25 fasc. att.);
- parte attrice ha allegato di aver formulato un'espressa richiesta di risarcimento del danno, a mezzo legale, con pec del 30/11/2019 e tale circostanza non è stata tempestivamente e specificamente contestata da parte convenuta, la quale, nella comparsa di risposta, ha rilevato che la missiva del 30/11/2019 non è stata prodotta in causa, senza tuttavia contestarne la ricezione e il relativo contenuto, limitandosi ad osservare che tra “le due diffide” (quella del 30/11/2019 e quella successiva del 27/10/2021) è “intercorso … un termine superiore a quello di anno” (cfr. comp. risp. p. 11) [affermazione che sostanzialmente conferma la ricezione della missiva del 30/11/2019 e il suo contenuto di “diffida”]; conseguentemente, deve ritenersi provata l'interruzione della prescrizione dell'azione risarcitoria per effetto della missiva del 30/11/2019 (seppur non prodotta in causa); alcun rilievo può, infatti, attribuirsi alle contestazioni sollevate dalla convenuta nell'ambito degli scritti conclusivi [“C.R.M. non riceva alcuna comunicazione in data 30.11.2019” (cfr. comp. Contr concl. conv. p. 4); “alcuna PEC risulta essere stata inviata alla , quale atto interruttivo della prescrizione in data 30.11.2019” (cfr. mem. repl. conv. p. 2)], trattandosi di contestazioni evidentemente tardive (cfr. Cass. 5191/2008, secondo cui “ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto) un onere di allegazione (e prova), l'altra ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere probatorio”);
- la prescrizione è poi stata interrotta con la pec 27/10/2021 (intervenuta entro il biennio Part dalla precedente diffida), con la quale il difensore dell' 2.0. ha ribadito il contenuto Pt_1 della pec del 30/11/2019 e ha rinnovato la richiesta risarcitoria, precisando che “la presente deve intendersi valevole a tutti gli effetti di legge ivi compresa l'interruzione di termini
15 prescrizionali” (cfr. doc. 16 fasc. att.);
- da ultimo, la prescrizione è stata interrotta in data 8/11/2021, con l'introduzione del presente giudizio.
6. Nel merito.
La Ctu svolta ha confermato l'esistenza di significative problematiche strutturali sui manufatti realizzati dalla che non hanno consentito il corretto CP_1 Controparte_1
“impacchettamento” del portone e hanno determinato l'impossibilità di installazione.
6.1. La tesi della convenuta, secondo cui le criticità verificatesi sarebbero riconducili Part all'erronea progettazione dell'opera, di competenza della . è stata puntualmente CP_2 smentita dal consulente tecnico, il quale ha escluso la sussistenza di vizi di tipo progettuale, precisando che l'impossibilità di istallare il portone è derivata dal posizionamento delle cerniere in difformità al progetto, unitamente (secondariamente) a saldature non conformi alle regole dell'arte - evidenze riconducibili a questioni squisitamente esecutive, di competenza della Parte_6
[...
. Quanto all'ulteriore difesa della convenuta, che ha invocato l'intervenuta Part accettazione dell'opera da parte della . è sufficiente osservare che l'accettazione CP_2 dell'opera che esonera l'appaltatore dalla responsabilità per vizi ex art. 1667 c. 1 Cc è cosa distinta dalla semplice presa in consegna e presuppone che il committente (in questo caso Part Inedi 2.0. esprima il proprio gradimento per l'opera, quanto meno per fatti concludenti, il che non è stato provato nel presente giudizio dalla su cui Controparte_1 gravava il relativo onere (cfr. Cass. 3752/2007, secondo cui “in materia di appalto,
l'accettazione dell'opera non si identifica con la presa in consegna della medesima, con la conseguenza che incombe all'appaltatore l'onere di provare che il committente ha accettato
l'opera, dopo essere stato invitato e messo in condizione di verificare la buona esecuzione della stessa).
6.3. Né può essere accolta la difesa concernente l'imprevedibilità dei danni invocati, tenuto conto che l'art. 1225 Cc esclude il risarcimento dei danni imprevedibili salvo che l'inadempimento contrattuale sia caratterizzato da dolo (da intendersi quale consapevolezza e volontarietà dell'inadempimento, senza che sia necessaria la consapevolezza del danno né
l'intenzionalità del comportamento), fattispecie che la Suprema Corte equipara alla colpa grave (Cass. n. 25168/2019; Cass. n. 5910/2004), che si ritiene ravvisabile nel caso di specie, avendo il Ctu accertato che la convenuta ha errato nel posizionamento e nella
16 saldatura delle cerniere, in pregio alle regole dell'arte e discostandosi dal progetto che le era stato fornito.
6.4. Rimangono da affrontare le difese fondate sul disposto di cui all'art. 1227 Cc, norma che regola due fattispecie:
- la prima ricorre quando la condotta colposa del danneggiato ha contribuito a cagionare l'evento dannoso ovvero ha inciso sul rapporto di causalità materiale con il danno-evento; in questo caso, il risarcimento è ridotto in base ad una graduazione della gravità delle rispettive colpe ed all'entità delle conseguenze dannose (art. 1227 c. 1 Cc);
- la seconda è integrata quando il creditore non si attivi per evitare l'aggravarsi del danno iniziale ovvero influisca sul rapporto di causalità giuridica con il danno-conseguenza; i doveri di correttezza e di buona fede, richiamati dagli artt. 1175 e 1375 Cc (di cui la disposizione dell'art. 1227 Cc costituisce espressione), impongono, infatti, al danneggiato di comportarsi in modo diligente per evitare il danno scaturito dall'inadempimento o dal fatto illecito;
in questo caso, il risarcimento è escluso per le conseguenze dannose che il creditore avrebbe potuto evitare.
La differenza tra le due ipotesi ha delle ripercussioni anche di natura processuale;
infatti:
- nel caso di fatto colposo del creditore che abbia concorso al verificarsi dell'evento dannoso, il giudice deve procedere d'ufficio all'indagine in ordine al concorso di colpa del danneggiato, sempre che risultino prospettati gli elementi di fatto dai quali sia ricavabile la colpa concorrente, sul piano causale, dello stesso (cfr. Cass. n. 7965/2023);
- di contro, il contegno dello stesso danneggiato che abbia prodotto il solo aggravamento del danno, senza contribuire alla sua causazione, forma oggetto di un'eccezione in senso stretto, in quanto il dedotto comportamento del creditore costituisce un autonomo dovere giuridico, posto a suo carico dalla legge quale espressione dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede (cfr. Cass. n. 12714/2010).
Nel caso che ci occupa, non è possibile riconoscere un concorso di colpa dell' . CP_2
Part n ordine al danno-evento (art. 1227 c. 1 Cc), tenuto conto che:
- il consulente ha escluso la sussistenza degli errori progettuali prospettati dalla convenuta, riconducendo le criticità riscontrate a errori esclusivamente esecutivi, imputabili alla Controparte_1
- solo nell'ambito degli scritti conclusivi parte convenuta, richiamando le considerazioni Part del Ctu, ha invocato la colpa concorrente dell' 2.0. “per mancata “correzione” dei Pt_1
17 manufatti in corso d'opera” (cfr. comp. concl. conv. p. 10) – difesa tardiva che, come tale, non può essere accolta, né il Giudice può riconoscere d'ufficio il concorso di colpa dell' 2.0. Pt_1
Part per inadeguata supervisione, trattandosi di un elemento di fatto non tempestivamente prospettato dalle parti.
Quanto all'ipotesi di cui all'art. 1227 c. 2 Cc, le risultanze peritali hanno smentito la tesi Part della convenuta circa la sussistenza di danni-conseguenza che l . avrebbe potuto CP_2 evitare usando l'ordinaria diligenza nelle sue scelte rimediali, essendo stata riconosciuta la congruità degli interventi di ripristino effettuati dall'attrice e dei relativi costi (cfr. consulenza p.
22-25, 41).
6.5. Venendo ora all'analisi delle singole voci di danno-conseguenza risarcibili, in punto di diritto, va premesso che la prova del danno-conseguenza (cioè del pregiudizio conseguente all'inadempimento) grava sul creditore che si assume danneggiato, il quale è tenuto a dimostrare di aver subito, quale “conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento” (art. 1223 Cc), una perdita (danno emergente), un mancato guadagno
(lucro cessante) ovvero la perdita della chance di raggiungimento del risultato sperato e impedito dall'inadempimento della controparte. Se il danneggiato prova il danno -legato da un nesso di regolarità causale con l'inadempimento-, ma non è in grado di dare la prova del suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice, anche d'ufficio, secondo equità (art. 1226
Cc). La liquidazione equitativa, dunque, costituisce una mera tecnica di quantificazione dei danni che postula necessariamente il raggiungimento della prova circa l'an del pregiudizio in liquidazione e presuppone l'allegazione di elementi di fatto tali da consentire l'apprezzamento equitativo (la cui funzione è solo quella di colmare le lacune insuperabili nell'iter della precisa determinazione della misura del danno).
Nel caso di specie, il Tribunale ritiene che le voci di danno-conseguenza allegate dall'attrice siano risarcibili solo in parte.
In primo luogo, deve essere riconosciuto all'attrice il risarcimento di € 114.756,00, somma esposta nel “consultivo lavori” elaborato dalla (cfr. doc. 7 fasc. att.), che - Pt_5 come anticipato al punto 6.4.- è stata considerata congrua dal Ctu, il quale ha evidenziato
“come risulti privo di pregio tecnico raffrontare il monte ore a suo tempo valutato da parte Parte
(350 ore) con quello indicato dalla ditta all'esito degli interventi svolti (1.949 CP_1 ore)” (cfr. consulenza p. 24).
In particolare, gli interventi esposti al doc. 7 fasc. att. (ammontanti a complessivi €
18 114.756,00) ricomprendono: le spese di trasporto conseguenti alla necessità di riportare in officina i manufatti viziati che erano stati portati a Ciampino;
le spese di riparazione delle ante per l'eliminazione delle criticità che impedivano la posa;
le spese di ripristino delle idonee caratteristiche estetiche dei manufatti [che, come affermato dal Ctu, sono diretta conseguenza degli interventi di ripristino svolti per riposizionare le cerniere (cfr. consulenza p.
17)].
Devono poi essere riconosciute all'attrice le spese relative al trasporto dei manufatti ripristinati da ZO (sede a Ciampino, ammontanti a € 5.124,00 come da Pt_5 fattura n. 954 del 26/07/2019 (cfr. doc. 8 fasc. att. p. 1, 2), mentre non può essere riconosciuto l'ulteriore importo di € 2.806,00 esposto per spese di trasporto “Ciampino per
ZO” nella fattura n. 778 del 24/06/2019 (cfr. doc. 8 fasc. att. p. 3), trattandosi di un trasporto già ricompreso nel consultivo di cui al doc. 7 fasc. att.
Deve altresì essere riconosciuto all'attrice il rimborso delle seguenti spese esposte a p.
4 del doc. 8 fasc. att., documentate ai doc.
9-13 fasc. att. e rispetto alle quali la convenuta non ha mosso contestazioni specifiche;
in particolare: sostituzione pannelli (€ 6.180,32); sostituzione policarbonato (€ 2.680,46); materiale di consumo (€ 300,00); mezzi di sollevamento (€ 2.310,40); spese vive di trasferta (€ 4.688,49); per un ammontare complessivo di € 16.159,67.
Va poi riconosciuto l'importo di € 2.500,00 per “costi di smaltimento pannelli e altri manufatti fallati”, indicato “a forfait” (cfr. cit. p. 3), trattandosi di una voce di danno conseguenziale all'inadempimento, rispetto alla quale la convenuta ha omesso contestazioni specifiche.
Non può, invece, essere riconosciuta la spesa indicata come “costo dipendente Sig.
(€ 23.208,40; doc. 8 fasc. att. p. 4), trattandosi di una voce di danno che la convenuta Pt_4 ha contestato (cfr. comp. risp. 17) e rispetto alla quale l'attrice ha omesso di provare la correlazione causale con l'inadempimento della convenuta (in particolare, l'attrice non ha spiegato la ragione per cui, in assenza dell'inadempimento della convenuta, avrebbe
“risparmiato” lo stipendio della propria dipendente).
Deve essere altresì rigettata la domanda di risarcimento del “danno all'immagine imprenditoriale e/o perdita di chances e di avviamento” (cfr. comp. risp. p. 3), atteso che l'attrice non ha allegato specifiche circostanze da cui desumere una lesione alla reputazione dell'azienda attorea ovvero la perdita di occasioni favorevoli (in conseguenza
19 dell'inadempimento della convenuta) -carenza a cui non può supplire la valutazione equitativa del danno ex art. 1226 cc, la quale costituisce una mera tecnica di quantificazione dei danni che postula necessariamente il raggiungimento della prova circa l'an del pregiudizio in liquidazione e presuppone altresì l'allegazione di elementi di fatto tali da consentire l'apprezzamento equitativo-.
Quanto alle spese relative alla consulenza di parte di cui al doc. 6 fasc. att., contrariamente a quanto sostenuto dall'attrice, non costituiscono una voce di danno emergente, dovendo considerarsi quali spese aventi natura di allegazione difensiva che vanno regolate al termine del giudizio secondo gli artt. 91 ss. Cpc (cfr. ex mutlis Cass.
3380/2015; Cass. 84/2013). Tali spese vengono, dunque, liquidate al punto 8.
In totale, le voci di danno risarcibili -quali conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento imputabile alla convenuta- ammontano, dunque, a € 138.539,67 (importo pari al costo che l'attrice non avrebbe sostenuto se la convenuta fosse stata adempiente).
7. Quanto alla domanda riconvenzionale, il Tribunale ritiene che debba essere Part riconosciuto il credito vantato dalla verso l 2.0. non Controparte_1 Pt_1 potendo operare (per le ragioni suesposte) la risoluzione contrattuale e non avendo l'attrice negato la debenza dell'importo di € 16.310,18 per altro motivo.
Non può, invece, essere riconosciuta la penale invocata ai sensi dell'art. 3 L. 192/1998 - inapplicabile non essendo configurabile una subfornitura per le ragioni sopra esplicate- né possono riconoscersi gli interessi ex Dlgs 231/2002 poiché il ritardo nel pagamento non può ritenersi imputabile all'attrice, tenuto conto che l'inadempimento della convenuta giustificava la sospensione del pagamento ex art. 1460 Cc. Part In conclusione, il credito della verso l 2.0. (€ Controparte_1 Pt_1
16.310,18) deve essere posto in compensazione con il maggior
contro
-credito risarcitorio di parte attrice e, dunque, la deve essere condannata a pagare Controparte_1
Part alI'Inedi 2.0. 'importo di € 122.229,49.
Trattandosi di un debito risarcitorio, e quindi di valore, spetta all'attrice la rivalutazione monetaria con decorrenza dalla data dei singoli pagamenti e fino alla data della presente della sentenza, oltre agli interessi come per legge calcolati sulla sorte come pro tempore rivalutata (cfr. Cass. Su 1712/1995). A tale somma, che diviene con la liquidazione debito di valuta, vanno aggiunti gli interessi come per legge dalla data della sentenza fino al soddisfo.
8. Tenuto conto che la domanda attorea è stata accolta in misura pari a circa la metà, le
20 spese di lite vengono compensate per il 50% e poste a carico di parte convenuta per il restante 50%, liquidato in dispositivo in base ai valori medi della tabella di riferimento ex Dm.
55/2014 aggiornato sulla base del Dm 147/2022 (scaglione da € 52.000,01 a € 260.000,00).
Anche le spese relative alla consulenza tecnica di parte di cui al doc. 6 fasc. att. -le quali, come anticipato hanno natura di allegazione difensiva tecnica (cfr. ex mutlis Cass.
3380/2015; Cass. 84/2013)- devono essere rimborsate alla parte attrice nella misura del 50%, con la precisazione che esse devono essere riconosciute nel minor importo di € 5.000,00 oltre Iva e oneri, stante l'eccessività dell'importo richiesto (€ 50.560,00), come accertato dal
Ctu (cfr. consulenza p. 25, 26, 41).
Non viene riconosciuto l'aumento del 30% sui compensi ex art. 4 c. 1 bis Dm 55/2014
(richiesto da parte attrice nella nota spesa), tenuto conto che i link ipertestuali contenuti negli atti dell'attrice non risultano funzionanti e non sono presenti sommari ipertestuali per navigare all'interno degli atti.
Le spese per la consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate in corso di causa, vengono poste definitivamente a carico di parte convenuta, tenuto conto degli esiti a cui è pervenuta.
PQM
Definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione, condanna la a pagare alI'Inedi 2.0. il titolo di cui Controparte_1 CP_8 in motivazione- l'importo di € 122.229,49, oltre rivalutazione monetaria con decorrenza dalla data dei singoli pagamenti e fino alla data della presente della sentenza e interessi come per legge calcolati sulla sorte come pro tempore rivalutata, ed oltre interessi come per legge dalla data della sentenza fino al soddisfo;
Part condanna la a rimborsare . il 50% delle Controparte_1 CP_9 spese di lite che liquida in: € 7.051,50 per compensi;
€ 396,28 per 50% Cu, marca e notifica citazione testi;
ed € 2.500,00 oltre Iva e oneri per 50% dell'importo riconosciuto come congruo per la consulenza di parte;
oltre spese forfettarie nella misura del 15%, Iva se dovuta e Cpa come per legge;
pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate in corso di causa, a definitivo carico della Controparte_1
Torino, 25/11/2025. Il Giudice dr.ssa Rachele Olivero
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