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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXVIII, sentenza 26/02/2026, n. 634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 634 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 634/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 28, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
IMPERIO CLELIA, Presidente
PADOVANO ONOFRIO, AT
RIPA VINCENZO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 342/2020 depositato il 01/02/2020
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Taranto
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso VIndirizzo_1 74100 Taranto TA
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1143/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale TARANTO sez. 1 e pubblicata il 10/06/2019
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10620160008213217000 BOLLO 2010
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Resistente_1 nato a [...] il [...] ed ivi domiciliato alla Indirizzo_1, rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, dall'avv.
Nominativo_1 del Foro di Taranto, dall'avv. Nominativo_2 del Foro di Taranto nonché dall'Abogado Nominativo_3 del Foro di Roma, sez. speciale avvocati stabiliti, nonché dell'Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, tutti elettivamente domiciliati presso lo Studio dell'avv. Nominativo_1 in Taranto alla Indirizzo_2
, con ricorso depositato il 14.2.2019 conveniva in giudizio presso la CTP di Taranto l'Agenzia delle
Entrate-Riscossione per l'annullamento dell'atto di pignoramento presso terzi n. 10684201800003778/000, notificato a mezzo PEC in data12.10.2018.
All'esito del giudizio, la CTP di Taranto, sez. I, con sentenza n. 1143 del 22.5.2019, depositata il 10.6.2019, così decideva:
“1)-dichiara il difetto di giurisdizione in ordine alla impugnazione degli avvisi di addebito di contributi previdenziali, dovendo il relativo ricorso essere proposto al competente Tribunale-Giudice del Lavoro;
2)-dichiara inammissibile e conferma in parte qua l'atto impugnato relativamente ai crediti erariali dello Stato;
3)-dichiara prescritti i crediti della Regione Puglia per tasse di circolazione;
4)-compensa tra le parti le spese del giudizio.”.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione, in persona del suo legale rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Difensore_1 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bari alla Indirizzo_3, con appello ritualmente notificato al contribuente nel domicilio eletto il dì 8.1.2020 e depositato il dì 1.2.2020, impugna, per la riforma, la sentenza della CTP di Taranto, sez. I, n.
1143 del 22.5.2019, depositata il 10.6.2019, per i seguenti motivi:
1. erronea statuizione della Commissione di primo grado sull'eccezione di inammissibilità del ricorso, sul presupposto della regolare notifica dell'intimazione n. 10620189003652937 e della sua mancata impugnazione;
2. omessa e/o erronea valutazione e interpretazione delle prove documentali in relazione agli atti interruttivi della prescrizione: conseguenze giuridiche in ordine alla sollevata eccezione di prescrizione.
Conclude per l'accoglimento dell'appello, per la riforma dell'impugnata sentenza, con dichiarazione:
- in via preliminare di inammissibilità del ricorso introduttivo di primo grado;
- nel merito con la dichiarazione di validità e di non prescrizione della cartella di pagamento n.
10620160008213217000;
- in ogni caso, per il rigetto di tutte le avverse domande in quanto infondate in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Il sig. Resistente_1 non risulta costituito in giudizio benché regolarmente intimato.
All'udienza odierna, in camera di consiglio, il Collegio ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione. Con il primo motivo di appello, l'Agenzia appellante denuncia l'erronea statuizione della Commissione di primo grado sull'eccezione di inammissibilità del ricorso, sul presupposto della regolare notifica dell'intimazione n. 10620189003652937 e della sua mancata impugnazione.
Evidenzia che nel costituirsi in giudizio, ha fornito la prova non solo di aver notificato tutte le cartelle di pagamento sottese all'atto di pignoramento opposto, ma ancora, il 09/07/2018, dell'avviso di intimazione
10620189003652937, atto prodromico a quello opposto, divenuto definitivo per mancanza di impugnazione.
Pertanto, dimostrata la regolarità della notificazione degli atti della riscossione e dell'intimazione di pagamento, la Commissione di primo grado ha correttamente statuito che “il ricorso va dichiarato inammissibile, risultando ritualmente notificata in data 09/07/2018 e non opposta la intimazione di pagamento n. 10620189003652937000”.
Purtuttavia, la CTP ha errato nella parte in cui ha accolto il ricorso per la cartella di pagamento n.
10620160008213217000 ritenendola prescritta, in mancanza di atti interruttivi della prescrizione, trattandosi di “crediti verso la Regione Puglia per tasse automobilistiche (l'art. 5 del D.L. 953/82, così come modificato dall'art. 3 del d.l. 2/86 convertito nella legge 60/86)”.
Sottolinea che non si comprendono le ragioni del giudice di prima istanza di non estendere la declaratoria di inammissibilità ex art. 21 del D.lgs. n. 546/92 “anche” alla predetta cartella, ricompresa nell'intimazione di pagamento precedentemente notificata e non opposta dal contribuente.
Rappresenta che come da giurisprudenza consolidata, qualora sussista un rapporto di presupposizione tra atti, l'omessa o tardiva impugnazione dell'atto presupposto rende infatti inammissibile il ricorso giurisdizionale proposto contro l'atto consequenziale, impugnabile solo per vizi propri. Al contrario, nel ricorso è stata contesta la non debenza di importi iscritti al ruolo e notificati per mezzo delle relative cartelle. Ne consegue che le cartelle esattoriali e la successiva intimazione, legittimamente pervenute al ricorrente precedentemente all'atto qui opposto, non pagate e non opposte nei termini di legge, hanno reso definitiva la pretesa, per cui le richieste ivi contenute sono diventate inoppugnabili.
Il motivo è infondato.
Osserva la Corte che un atto, come l'iscrizione ipotecaria, che faccia seguito ad una pluralità di atti prodromici divenuti definitivi per mancata impugnazione, non integrando un nuovo e autonomo atto impositivo, è sindacabile in giudizio, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, soltanto per vizi propri e non per vizi attinenti ad un atto prodromico.
Nella fattispecie il contribuente con il ricorso introduttivo al punto 2.3 ha impugnato l'atto di pignoramento presso terzi n. 10684201800003778/000 per vizi propri ritenendolo nullo per violazione dell'art. 3, comma
4, della L. 241/90, che prescrive che ogni atto amministrativo deve contenere l'Autorità ed il termine entro cui ricorrere al fine di ottenere un riesame dell'atto stesso;
mentre l'atto impugnato è privo delle indicazioni circa il termine entro il quale il cittadino può ricorrere all'Autorità Giudiziaria, termini che sono diversi a seconda dei vizi da denunciare ed a seconda del Decidente da adire.
Pertanto, avendo il contribuente impugnato l'atto di pignoramento presso terzi n. 10684201800003778/000 anche per vizi propri ne discende l'ammissibilità del ricorso introduttivo e l'infondatezza del motivo di appello.
Con il secondo motivo l'Agenzia delle Entrate-Riscossione censura la sentenza impugnata per omessa e/
o erronea valutazione e interpretazione delle prove documentali in relazione agli atti interruttivi della prescrizione.
Rappresenta che i giudici di prime cure hanno accolto la domanda proposta dal contribuente, con riferimento alla cartella di pagamento n. 10620160008213217000, sul rilievo che, “in mancanza di prova di atti interruttivi vanno invece dichiarati prescritti i crediti verso la Regione Puglia per tasse automobilistiche (l'art. 5 del D.
L. 953/82, così come modificato dall'art. 3 del d.l. 2/86 convertito nella legge 60/86).
Ritiene che il testo della motivazione chiarisca che l'esame degli atti di causa ad opera del giudicante sia stato quanto meno approssimativo perché da un lato ha preso atto dell'avvenuta notificazione dell'intimazione di pagamento n. 10620189003652937000 del 09/07/2018, divenuta definitiva per mancata impugnazione, dall'altro ha ritenuto prescritta la predetta cartella, notificata in data 12/10/2016 in mancanza di atti interruttivi della prescrizione.
Il motivo è fondato.
Il Collegio rileva che, dalla documentazione versata in atti, non si evincono documenti riferiti alla regolare notificazione della cartella di pagamento n. 10620160008213217000 riferita a crediti verso la Regione Puglia per tasse automobilistiche per l'annualità 2010, asseritamente notificata al contribuente il 12/10/2016, né risulta che la stessa sia stata impugnata.
Inoltre, non impugnata risulta anche la successiva intimazione di pagamento n. 10620189003652937, notificata ritualmente a mezzo pec il 09/07/2018, ove è compresa anche la precitata cartella.
È stato osservato, in tema di contenzioso tributario, che qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (tra le tante: Cass., Sez. 5, 29 luglio 2011, n. 16641; Cass., Sez. 5, 10 aprile 2013, n. 8704; Cass., Sez. 5, 7 febbraio 2020, n. 3005; Cass.,
Sez. 5, 29 novembre 2021, n. 37259; Cass., Sez. 6°-5, 28 aprile 2022, n. 13260; Cass., Sez. 5, 13 dicembre
2023, n. 34902); ancora, si è anche precisato che l'affermazione del principio secondo cui il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l'intimazione di pagamento non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (Cass. n. 10736/2024; Cass.
n. 6436/2025; Cass. n. 13329/2025; Cass. n. 20476/2025; Cass. n. 21945/2025; Cass. n. 29594/2025).
Pertanto, dalla data del 09/07/2018 di notificazione dell'intimazione e quella di notificazione dell'atto pignoramento avvenuta il 12.10.2018 nessuna prescrizione triennale (la fattispecie è riferita a crediti verso la Regione Puglia per tasse automobilistiche per l'annualità 2010 soggette a prescrizione triennale secondo il combinato disposto dell'art. 2935 e segg. c.c. e l'art. 5 del D.L. 953/82, modificato dall'art. 3 del D.L. 2/1986 convertito nella legge 60/1986) risulta maturata.
Ne consegue la fondatezza del motivo.
In definitiva, per le motivazioni esposte l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione è parzialmente fondato e va accolto limitatamente al secondo motivo e, in parziale riforma della sentenza impugnata, vanno dichiarate non prescritte le pretese tributarie contenute nella cartella di pagamento n.
10620160008213217000.
Le spese del doppio grado di giudizio possono essere compensate per parziale soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Puglia, Sezione XXVIII di Taranto, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto, lo accoglie parzialmente e per quanto di ragione, con riforma parziale della sentenza impugnata.
Spese compensate.
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 28, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
IMPERIO CLELIA, Presidente
PADOVANO ONOFRIO, AT
RIPA VINCENZO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 342/2020 depositato il 01/02/2020
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Taranto
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso VIndirizzo_1 74100 Taranto TA
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1143/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale TARANTO sez. 1 e pubblicata il 10/06/2019
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10620160008213217000 BOLLO 2010
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Resistente_1 nato a [...] il [...] ed ivi domiciliato alla Indirizzo_1, rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, dall'avv.
Nominativo_1 del Foro di Taranto, dall'avv. Nominativo_2 del Foro di Taranto nonché dall'Abogado Nominativo_3 del Foro di Roma, sez. speciale avvocati stabiliti, nonché dell'Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, tutti elettivamente domiciliati presso lo Studio dell'avv. Nominativo_1 in Taranto alla Indirizzo_2
, con ricorso depositato il 14.2.2019 conveniva in giudizio presso la CTP di Taranto l'Agenzia delle
Entrate-Riscossione per l'annullamento dell'atto di pignoramento presso terzi n. 10684201800003778/000, notificato a mezzo PEC in data12.10.2018.
All'esito del giudizio, la CTP di Taranto, sez. I, con sentenza n. 1143 del 22.5.2019, depositata il 10.6.2019, così decideva:
“1)-dichiara il difetto di giurisdizione in ordine alla impugnazione degli avvisi di addebito di contributi previdenziali, dovendo il relativo ricorso essere proposto al competente Tribunale-Giudice del Lavoro;
2)-dichiara inammissibile e conferma in parte qua l'atto impugnato relativamente ai crediti erariali dello Stato;
3)-dichiara prescritti i crediti della Regione Puglia per tasse di circolazione;
4)-compensa tra le parti le spese del giudizio.”.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione, in persona del suo legale rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Difensore_1 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bari alla Indirizzo_3, con appello ritualmente notificato al contribuente nel domicilio eletto il dì 8.1.2020 e depositato il dì 1.2.2020, impugna, per la riforma, la sentenza della CTP di Taranto, sez. I, n.
1143 del 22.5.2019, depositata il 10.6.2019, per i seguenti motivi:
1. erronea statuizione della Commissione di primo grado sull'eccezione di inammissibilità del ricorso, sul presupposto della regolare notifica dell'intimazione n. 10620189003652937 e della sua mancata impugnazione;
2. omessa e/o erronea valutazione e interpretazione delle prove documentali in relazione agli atti interruttivi della prescrizione: conseguenze giuridiche in ordine alla sollevata eccezione di prescrizione.
Conclude per l'accoglimento dell'appello, per la riforma dell'impugnata sentenza, con dichiarazione:
- in via preliminare di inammissibilità del ricorso introduttivo di primo grado;
- nel merito con la dichiarazione di validità e di non prescrizione della cartella di pagamento n.
10620160008213217000;
- in ogni caso, per il rigetto di tutte le avverse domande in quanto infondate in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Il sig. Resistente_1 non risulta costituito in giudizio benché regolarmente intimato.
All'udienza odierna, in camera di consiglio, il Collegio ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione. Con il primo motivo di appello, l'Agenzia appellante denuncia l'erronea statuizione della Commissione di primo grado sull'eccezione di inammissibilità del ricorso, sul presupposto della regolare notifica dell'intimazione n. 10620189003652937 e della sua mancata impugnazione.
Evidenzia che nel costituirsi in giudizio, ha fornito la prova non solo di aver notificato tutte le cartelle di pagamento sottese all'atto di pignoramento opposto, ma ancora, il 09/07/2018, dell'avviso di intimazione
10620189003652937, atto prodromico a quello opposto, divenuto definitivo per mancanza di impugnazione.
Pertanto, dimostrata la regolarità della notificazione degli atti della riscossione e dell'intimazione di pagamento, la Commissione di primo grado ha correttamente statuito che “il ricorso va dichiarato inammissibile, risultando ritualmente notificata in data 09/07/2018 e non opposta la intimazione di pagamento n. 10620189003652937000”.
Purtuttavia, la CTP ha errato nella parte in cui ha accolto il ricorso per la cartella di pagamento n.
10620160008213217000 ritenendola prescritta, in mancanza di atti interruttivi della prescrizione, trattandosi di “crediti verso la Regione Puglia per tasse automobilistiche (l'art. 5 del D.L. 953/82, così come modificato dall'art. 3 del d.l. 2/86 convertito nella legge 60/86)”.
Sottolinea che non si comprendono le ragioni del giudice di prima istanza di non estendere la declaratoria di inammissibilità ex art. 21 del D.lgs. n. 546/92 “anche” alla predetta cartella, ricompresa nell'intimazione di pagamento precedentemente notificata e non opposta dal contribuente.
Rappresenta che come da giurisprudenza consolidata, qualora sussista un rapporto di presupposizione tra atti, l'omessa o tardiva impugnazione dell'atto presupposto rende infatti inammissibile il ricorso giurisdizionale proposto contro l'atto consequenziale, impugnabile solo per vizi propri. Al contrario, nel ricorso è stata contesta la non debenza di importi iscritti al ruolo e notificati per mezzo delle relative cartelle. Ne consegue che le cartelle esattoriali e la successiva intimazione, legittimamente pervenute al ricorrente precedentemente all'atto qui opposto, non pagate e non opposte nei termini di legge, hanno reso definitiva la pretesa, per cui le richieste ivi contenute sono diventate inoppugnabili.
Il motivo è infondato.
Osserva la Corte che un atto, come l'iscrizione ipotecaria, che faccia seguito ad una pluralità di atti prodromici divenuti definitivi per mancata impugnazione, non integrando un nuovo e autonomo atto impositivo, è sindacabile in giudizio, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, soltanto per vizi propri e non per vizi attinenti ad un atto prodromico.
Nella fattispecie il contribuente con il ricorso introduttivo al punto 2.3 ha impugnato l'atto di pignoramento presso terzi n. 10684201800003778/000 per vizi propri ritenendolo nullo per violazione dell'art. 3, comma
4, della L. 241/90, che prescrive che ogni atto amministrativo deve contenere l'Autorità ed il termine entro cui ricorrere al fine di ottenere un riesame dell'atto stesso;
mentre l'atto impugnato è privo delle indicazioni circa il termine entro il quale il cittadino può ricorrere all'Autorità Giudiziaria, termini che sono diversi a seconda dei vizi da denunciare ed a seconda del Decidente da adire.
Pertanto, avendo il contribuente impugnato l'atto di pignoramento presso terzi n. 10684201800003778/000 anche per vizi propri ne discende l'ammissibilità del ricorso introduttivo e l'infondatezza del motivo di appello.
Con il secondo motivo l'Agenzia delle Entrate-Riscossione censura la sentenza impugnata per omessa e/
o erronea valutazione e interpretazione delle prove documentali in relazione agli atti interruttivi della prescrizione.
Rappresenta che i giudici di prime cure hanno accolto la domanda proposta dal contribuente, con riferimento alla cartella di pagamento n. 10620160008213217000, sul rilievo che, “in mancanza di prova di atti interruttivi vanno invece dichiarati prescritti i crediti verso la Regione Puglia per tasse automobilistiche (l'art. 5 del D.
L. 953/82, così come modificato dall'art. 3 del d.l. 2/86 convertito nella legge 60/86).
Ritiene che il testo della motivazione chiarisca che l'esame degli atti di causa ad opera del giudicante sia stato quanto meno approssimativo perché da un lato ha preso atto dell'avvenuta notificazione dell'intimazione di pagamento n. 10620189003652937000 del 09/07/2018, divenuta definitiva per mancata impugnazione, dall'altro ha ritenuto prescritta la predetta cartella, notificata in data 12/10/2016 in mancanza di atti interruttivi della prescrizione.
Il motivo è fondato.
Il Collegio rileva che, dalla documentazione versata in atti, non si evincono documenti riferiti alla regolare notificazione della cartella di pagamento n. 10620160008213217000 riferita a crediti verso la Regione Puglia per tasse automobilistiche per l'annualità 2010, asseritamente notificata al contribuente il 12/10/2016, né risulta che la stessa sia stata impugnata.
Inoltre, non impugnata risulta anche la successiva intimazione di pagamento n. 10620189003652937, notificata ritualmente a mezzo pec il 09/07/2018, ove è compresa anche la precitata cartella.
È stato osservato, in tema di contenzioso tributario, che qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (tra le tante: Cass., Sez. 5, 29 luglio 2011, n. 16641; Cass., Sez. 5, 10 aprile 2013, n. 8704; Cass., Sez. 5, 7 febbraio 2020, n. 3005; Cass.,
Sez. 5, 29 novembre 2021, n. 37259; Cass., Sez. 6°-5, 28 aprile 2022, n. 13260; Cass., Sez. 5, 13 dicembre
2023, n. 34902); ancora, si è anche precisato che l'affermazione del principio secondo cui il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l'intimazione di pagamento non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (Cass. n. 10736/2024; Cass.
n. 6436/2025; Cass. n. 13329/2025; Cass. n. 20476/2025; Cass. n. 21945/2025; Cass. n. 29594/2025).
Pertanto, dalla data del 09/07/2018 di notificazione dell'intimazione e quella di notificazione dell'atto pignoramento avvenuta il 12.10.2018 nessuna prescrizione triennale (la fattispecie è riferita a crediti verso la Regione Puglia per tasse automobilistiche per l'annualità 2010 soggette a prescrizione triennale secondo il combinato disposto dell'art. 2935 e segg. c.c. e l'art. 5 del D.L. 953/82, modificato dall'art. 3 del D.L. 2/1986 convertito nella legge 60/1986) risulta maturata.
Ne consegue la fondatezza del motivo.
In definitiva, per le motivazioni esposte l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione è parzialmente fondato e va accolto limitatamente al secondo motivo e, in parziale riforma della sentenza impugnata, vanno dichiarate non prescritte le pretese tributarie contenute nella cartella di pagamento n.
10620160008213217000.
Le spese del doppio grado di giudizio possono essere compensate per parziale soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Puglia, Sezione XXVIII di Taranto, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto, lo accoglie parzialmente e per quanto di ragione, con riforma parziale della sentenza impugnata.
Spese compensate.