CA
Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 03/12/2025, n. 1147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 1147 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Terza Civile, composta dai Sigg.: R.G. 534/2025 Dott. Maria Grazia Domanico Presidente
Dott. Francesca Caprioli Consigliere
Dott. Simona Bruzzese Consigliere ausiliario est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. R.G. 534/2025, posta in decisione all'udienza collegiale del 25.11.2025, promossa con ricorso depositato in data 22.06.2025
d a
OGGETTO:
(P. IVA ), in persona dell'omonimo Parte_1 P.IVA_1
altri istituti titolare, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Ghisi (C.F. ), con C.F._1
del diritto studio in Mantova, via G. Romano n. 14 e con domicilio digitale eletto presso il medesimo difensore all'indirizzo PEC come da procura rilasciata su delle locazioni Email_1
foglio separato depositato telematicamente
APPELLANTE
c o n t r o
(P. IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore dottoressa , elettivamente domiciliata in Bollate Controparte_2
(MI) Via IV Novembre n. 92 presso lo studio dell'avvocato Saverio Maviglia (C.F.
indirizzo pec: del Foro di C.F._2 Email_2
Milano che la rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata al decreto ingiuntivo n.
4265/2024 – RG n. 14064/2024 emesso dal Tribunale di Brescia
APPELLATA
pagina 1 di 13 In punto: Appello per la riforma della sentenza n. 2426/2025, emessa dal Tribunale di Brescia in data 10 giugno 2025 ex art. 429 c.p.c. nella causa civile, in opposizione a decreto ingiuntivo,
R.G. n. 52/2025, e pubblicata il 10.06.2025
CONCLUSIONI dell'appellante come da ricorso in appello:
“Disporre la sospensione, inaudita altera parte o, in subordine, previa instaurazione del contraddittorio tra le parti, dell'efficacia esecutiva della sentenza relativamente alle statuizioni di condanna in capo all'odierno appellante
- Dichiarare che la presente controversia rientra nella materia civilistica e che, comunque, si applica il rito ordinario e, conseguentemente, dichiarare l'opposizione a decreto ingiuntivo, introduttiva del giudizio di primo grado, tempestiva ed ammissibile;
- Conseguentemente, adottati i provvedimenti di cui agli artt. 439 e 427 c.p.c,, o comunque i provvedimenti ritenuti più opportuni, rimettere il giudizio innanzi al Tribunale ordinario oppure trattenere la causa davanti a sé, o ad altra sezione a ciò preposta, per ivi accogliere le seguenti domande:
NEL MERITO Accogliere l'opposizione a decreto ingiuntivo e, conseguentemente, revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo n.
4265/2024;
Statuirsi sempre e comunque che nulla è ancora dovuto a favore di da parte di CP_1 [...]
per tutte le ragioni illustrate in atti;
CP_3
Nel merito in via subordinata
Darsi sempre e comunque atto del fatto che l'opponente ha versato la somma di Euro 47.374,72
e, di conseguenza, nella non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, ridursi l'importo della somma residuale dovuta a favore della società opposta;
In via riconvenzionale
Preso atto delle conseguenze dannose subite dalla odierna deducente a seguito del descritto incendio e considerato che la obbligata chiusura dell'attività è conseguenza diretta di tale grave fatto, condannarsi la società opposta al risarcimento del danno per un importo pari ad Euro
25.000,00.
In via istruttoria
pagina 2 di 13 Ammettersi prova per testi e per interrogatorio formale sulle circostanze illustrate nella memoria integrativa del 16 aprile 2025, dalla lettera a) alla lettera f), che qui si riportano: (omissis)
In via alternativa o subordinata alle domande di cui sopra
Voglia il Giudice, qualora ritenga la presente controversia inerente la materia locatizia, con conseguente applicazione del rito locatizio, dichiarare d'ufficio l'irritualità del decreto ingiuntivo o l'incompetenza del giudice monitorio e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo.
IN OGNI CASO
- Con vittoria di spese ed onorari oltre ad IVA, CPA e rimborso forfettario del 15%.
- Condannare, altresì, l'opposta alla rifusione di entrambi i gradi di giudizio, anche ai sensi dell'art. 92, 1° comma, c.p.c. e/o al risarcimento dei danni ex art. 96, 1° comma, c.p.c., oltre che al pagamento di una somma equitativamente determinata, anche d'ufficio, ai sensi dell'art. 96, 3° comma, c.p.c. o, in via subordinata, compensare integralmente le spese tra le parti. dell'appellata come da comparsa di costituzione:
In via preliminare Rigettare l'istanza avversaria volta alla sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, per le ragioni di cui al presente atto.
In via principale Rigettare integralmente l'appello avversario e tutte le domande in esso contenute, infondate per tutte le ragioni di cui al presente atto, confermando integralmente la sentenza di primo grado.
In via subordinata Nella denegata ipotesi di riforma della sentenza di primo grado, si chiede che la Corte d'Appello voglia confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto da controparte o, nella non creduta ipotesi di sua revoca, condannare in ogni caso controparte al pagamento, in favore di della somma di € 53.468,06 per le causali Controparte_1
di cui agli atti difensivi di o della somma diversa ritenuta di Giustizia, oltre interessi CP_1
moratori e rivalutazione dal dovuto al saldo.
Infine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui la Corte d'Appello ritenesse dovuto qualsivoglia importo in favore di , compensare, pro quota, detta Parte_1 somma con l'importo dovuto a CP_1 Controparte_1
In ogni caso Con vittoria di spese e competenze di causa.
In via istruttoria: Ci si oppone all'ammissione della prova orale chiesta ex adverso in quanto verte su circostanze generiche e valutative.
Con Ci si oppone alla CTU chiesta da in quanto pacificamente esplorativa.
pagina 3 di 13 Svolgimento del processo
Con sentenza n. 2426/2025, il Tribunale di Brescia, dichiarava inammissibile l'opposizione di avverso il decreto ingiuntivo del Tribunale di Brescia n. Pt_1 Parte_1
4265/2024 per € 53.468,06, oltre interessi e spese, già dichiarato esecutivo, in quanto proposta oltre il termine di 40 giorni e condannava parte opponente a rimborsare le spese di lite.
La di ha proposto appello, precisando le conclusioni sopra riportate. Parte_1 Parte_1
La si è costituita, chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_1
All'udienza del 30.09.2025, tenutasi in forma cartolare, le parti hanno insistito per le rispettive conclusioni e la Corte, rigettata l'istanza di sospensiva, ha disposto il rinvio all'udienza del
25.11.2025, in cui la causa è stata discussa e la Corte, all'esito della Camera di Consiglio, ha dato lettura del dispositivo.
Motivi della decisione
L'appellante, col primo motivo di impugnazione contesta l'applicazione del rito locatizio all'opposizione a decreto ingiuntivo, per cui la sua opposizione è stata ritenuta tardiva, perché proposta con citazione notificata nei 40 giorni, ma non iscritta a ruolo in detto termine.
Contesta la sentenza impugnata dove afferma che, per costante giurisprudenza le questioni sulla competenza e sul rito vanno decise in base a quello che risulta dagli atti, in particolare sulla base delle prospettazioni della parte attrice e, nel caso in esame, l'allegazione in sede monitoria di
(attrice in senso sostanziale) era incentrata sul contratto di locazione e sul mancato CP_1 pagamento dei canoni dovuti da tanto è vero che l'importo richiesto e ingiunto è pari alla Pt_1
differenza tra quanto dovuto per canoni e spese al momento del rilascio dell'immobile (Euro
79.468,06) e quanto successivamente versato dal conduttore e non la sola somma residua dell'accordo stipulato a saldo e stralcio tra le parti, che, comunque, non muta l'oggetto della controversia, in quanto si tratta di transazione non novativa, che prevede solamente la riduzione del quantum dovuto da e all'art. 4 prevede: “Il mancato puntuale pagamento anche di una Pt_1 sola rata …legittimerà ad agire per il pagamento dell'intero importo dovuto pari CP_1
Con ad Euro 79.468,06 iva inclusa dichiarando decaduta da ogni beneficio”
L'appellante richiama i principi di apparenza ed ultrattività del rito, secondo i quali ritiene che l'ingiunto sia legittimato a seguire le regole processuali del rito ordinario applicate al decreto ingiuntivo per proporre opposizione, anche se tali regole risultino erronee, dovendosi applicare il pagina 4 di 13 rito locatizio, in quanto non spetta all'opponente mutare il rito, ma, semmai, al giudice adito, ai sensi dell'art. 426 c.p.c.
Ricorda che l'art. 645 c.p.c. stabilisce che l'opposizione deve essere proposta davanti allo stesso ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo, nel caso di specie il giudice civile ordinario, trattandosi di competenza funzionale inderogabile
Cita giurisprudenza, tra cui l'ordinanza n. 30341/2024 della Suprema Corte (3), che recita: “Nel caso di controversie in materia locatizia… qualora il creditore abbia scelto di procedere con ricorso per decreto ingiuntivo secondo il rito ordinario ex art. 633 c.p.c., senza alcun riferimento agli artt. 447-bis e 414 c.p.c., l'opposizione non è soggetta al rito speciale locatizio, rimanendo regolata, quanto alla individuazione del rito applicabile, dal principio dell'apparenza del provvedimento richiesto ed ottenuto dal creditore col monitorio. Ne consegue che non può essere dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione per tardività in base ai termini previsti dal rito locatizio quando il decreto ingiuntivo sia stato richiesto ed ottenuto nelle forme del rito ordinario.”
Sottolinea che l'opposta ha proposto il ricorso per ingiunzione innanzi al Tribunale ordinario invocando l'art. 633 c.p.c., senza alcun riferimento agli artt. 447 bis e 414 c.p.c., chiedendo la tutela civilistica derivante dall'asserita violazione di un contratto di transazione, intervenuto successivamente al contratto di locazione, che è stato dichiarato risolto, dunque, il titolo posto alla base della domanda giudiziale dell'opposta è rappresentato dal contratto di transazione, che assume una rilevanza autonoma come fonte distinta di nuove obbligazioni, la cui violazione, sostenuta dalla controparte, genera la pretesa creditoria.
Contesta la motivazione della sentenza impugnata per cui il contratto di transazione si è risolto automaticamente, per inadempimento e ciò comporta la reviviscenza delle obbligazioni di cui al contratto di locazione.
Afferma che l'art. 4 dell'accordo transattivo non prevede espressamente (come invece stabilito dall'art. 1456 c.c.) la risoluzione in caso di inadempimento, anche parziale, ma solo la decadenza dal beneficio della dilazione del pagamento, pertanto, qualsivoglia domanda giudiziale finalizzata al recupero dei canoni locatizi non può che basarsi sul contratto di transazione, che è da intendersi ancora efficace tra le parti.
Sostiene che la domanda avversaria deve intendersi come richiesta di adempimento del contratto di transazione o come volontà di esigere immediatamente la prestazione sulla base dell'art. 1186
pagina 5 di 13 c.c., dunque il Giudice avrebbe dovuto applicare il rito ordinario e ritenere l'opposizione tempestiva.
In alternativa, sostiene che il Giudice, ritenendo che la controversia rientrasse nella materia locatizia, avrebbe dovuto dichiarare d'ufficio l'irritualità del decreto ingiuntivo, emesso da giudice incompetente o, quanto meno, con forma irrituale, con conseguente revoca del decreto, invece lo ha dichiarato provvisoriamente esecutivo.
Col secondo motivo di impugnazione sostiene l'inammissibilità e illegittimità delle motivazioni ad abundantiam espresse dal Giudice di primo grado nel merito della controversia.
Sottolinea che il Giudice dopo aver affermato che l'inammissibilità dell'opposizione comporta l'assorbimento di tutte le ulteriori questioni e domande proposte dalle parti “(in particolare, la domanda riconvenzionale proposta dall'opponente)” si è poi illegittimamente pronunciato su tale domanda, avente ad oggetto il risarcimento dei danni patiti a seguito dell'incendio che ha interessato parte del centro commerciale ove si trovava l'immobile locato, dichiarandola infondata, perché “riveste carattere generico”
Riguardo alle spese di lite, confida nell'accoglimento dell'appello e nella condanna della controparte alle spese di entrambi i gradi, anche ai sensi dell'art. 92 co.1 c.p.c., per violazione del dovere di lealtà e probità e al risarcimento dei danni ex art. 96, co.1, c.p.c., oltre che al pagamento di una somma equitativamente determinata, anche d'ufficio, ai sensi dell'art. 96, co.
3, c.p.c., in quanto l'opposta eccepiva la tardività e inammissibilità dell'opposizione, in forza della pretesa applicazione del rito locatizio, dopo che lei stessa aveva scelto di promuovere il giudizio monitorio innanzi al giudice civile e secondo il rito ordinario, invocando l'art. 633
c.p.c., senza alcun riferimento agli artt. 447 bis e 414 c.p.c, facendo discendere la pretesa creditoria dalla presunta violazione di un contratto di transazione.
Anche nel denegato caso di mancato accoglimento dell'appello, ritiene che la condotta processuale dell'opposta giustifichi la compensazione integrale delle spese tra le parti.
Infine, osserva che la somma liquidata dal Giudice in € 7.000, oltre accessori è eccessiva, considerate la durata del procedimento e l'attività difensiva svolta dalle parti.
In conclusione, contesta la violazione dell'art. 112 cpc, perché il Giudice avrebbe deciso la causa in base al contratto di locazione, ossia un rapporto giuridico differente, rispetto a quello rappresentato dalla stessa ingiungente, basato sull'accordo transattivo, integrando così anche la violazione della mancata corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato.
pagina 6 di 13 Nel merito della controversia, afferma di avere versato la somma di € 47,374,72, superiore a quella indicata da parte ricorrente e l'inadempienza, più lieve rispetto a quella contestata, non poteva comunque giustificare la decadenza dal beneficio del termine per i pagamenti previsti in base all'accordo transattivo. Ritiene che l'interruzione del pagamento delle rate pattuite non integri, di per sé, la condizione prevista dall'art. 1186 c.c. per la decadenza dal beneficio del termine, essendo necessaria la ricorrenza di una vera e propria insolvenza (cfr. Cass.
2016/23093).
Ricorda che, nel caso di specie la ragione che l'ha indotta ad interrompere il pagamento del saldo residuo è riconducibile al rovinoso incendio, che, il 23.05.2023, ha distrutto parte del Centro
Commerciale e le ha impedito lo svolgimento dell'attività nel negozio ivi condotto in locazione.
La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia ha disposto il sequestro dell'intera area fino al dissequestro in data 06/06/23 ed è in corso il Proc. Pen. N. 7050/2023 per stabilire le responsabilità.
Afferma che i danni conseguenti all'incendio vanno a sommarsi a quelli già in essere, a causa di ritardi nelle opere di ristrutturazione e delle modifiche sostanziali intervenute nell'aerea interessata, che avevano reso l'attività finalizzata al commercio al dettaglio del tutto inattuabile, al punto da rendere quasi impossibile la destinazione commerciale contrattualmente prevista, per cui ritiene di avere diritto a un equo risarcimento.
Segnala il fatto che, nel corso della complessa attività di ristrutturazione del centro commerciale, si era reso necessario chiudere le attività commerciali ivi presenti per circa quaranta giorni dal 20 febbraio al 6 aprile 2023 e in tale periodo era, comunque, stato pagato il canone di locazione, che la controparte non ha neppure detratto dalla somma richiesta.
L'appellata chiede che l'appello sia dichiarato inammissibile ex art. 348-bis c.p.c., o rigettato.
Sul primo motivo di impugnazione, afferma che le sue allegazioni in sede monitoria erano chiaramente incentrata sul contratto di locazione e sul mancato pagamento dei canoni dovuti dal conduttore, come rilevato nella sentenza impugnata e ciò che conta, ai fini dell'individuazione del rito applicabile all'atto di opposizione, è esclusivamente il titolo posto a fondamento della domanda che, nel caso in esame, è pacificamente il contratto di locazione.
Sottolinea che l'accordo a saldo e stralcio stipulato dalle parti il 29.12.2023 non muta l'oggetto della controversia e, in ogni caso, non è tale da incidere sul rito applicabile all'opposizione, trattandosi di transazione non novativa, che prevedeva solamente la riduzione del quantum
pagina 7 di 13 dovuto dal conduttore, mantenendo immutato il collegamento genetico e funzionale con il precedente contratto di locazione in essere tra le parti.
Osserva come la Corte di Cassazione, nella recentissima ordinanza n. 13693 del 16.05.2024, ha operato una netta distinzione tra materia lavoristica e materia locatizia con riferimento al rito applicabile all'opposizione a decreto ingiuntivo, affermando che “nella materia locatizia
l'emissione del decreto ingiuntivo da parte di giudice civile di per sé non rivela assolutamente un rito (nella specie, quello speciale c.d. locatizio) adottato dal giudice emittente il decreto, che possa assumere una funzione enunciativa della natura della controversia;
così non è nell'ipotesi in cui il provvedimento monitorio, pur riguardante domanda di parte rientrante nei rapporti di cui agli artt. 409 e 442 c.p.c., sia stato adottato da un giudice civile, di Sezione diversa dalla
Sezione specializzata del lavoro, e non in funzione di giudice del lavoro, e sia stato poi così notificato all'ingiunto. Invero, per le materie relative ai suddetti rapporti (non solo trova applicazione un rito speciale, ma) l'organo giudiziario è il tribunale in funzione di giudice del lavoro e nei tribunali sono istituite ed operanti apposite sezioni;
sicché ove il decreto ingiuntivo, pur riguardando un rapporto compreso tra quelli rientranti nella cognizione del giudice specializzato, sia stato invece emanato da altro giudice civile, in difetto di indicazioni in diverso senso nel provvedimento, in base ai principi dell'apparenza e di ultrattività del rito, tanto legittima l'ingiunto ad attenersi alle regole del giudizio ordinario nella proposizione dell'opposizione.”
Sostiene che questa sentenza conferma quanto asserito dal tribunale, per cui: “non esiste alcuna distinzione tra giudice civile ordinario e delle locazioni, né può ritenersi che CP_1
abbia inteso invocare in sede monitoria la 'tutela civilistica'. Infatti, la questione che viene in rilievo attiene al rito applicabile (e non alla competenza o a forme di tutela specifiche). Motivo per il quale deve ritenersi altresì che il decreto ingiuntivo sia stato legittimamente emesso.”
Afferma che il decreto ingiuntivo è stato notificato in data 22.11.24, pertanto, il termine di 40 giorni per iscrivere a ruolo l'opposizione (anche se erroneamente introdotta con citazione) scadeva in data 1.1.25 e non è stato rispettato.
Riguardo al secondo motivo di impugnazione, ritiene sia inammissibile, in quanto non ha ad oggetto un “capo della decisione”, ma unicamente un “obiter dictum”, ovverosia delle
“considerazioni a margine” (peraltro a suo avviso corrette) del Giudice sulla domanda riconvenzionale avversaria, che non incidono minimamente sulla decisione.
pagina 8 di 13 Il terzo motivo sulle spese di lite ritiene sia completamente infondato, considerato anche che l'appello dovrà essere rigettato
Per scrupolo, nel merito nega che controparte abbia corrisposto l'importo di € 47.374,72.
Segnala, infatti, che la controparte, come tutti i conduttori di spazi commerciali all'interno del
Centro “Le Vele”, risultava essere parte (e dunque “Consorziata”) del degli operatori CP_5 del complesso polifunzionale Le Vele”. Ciascun consorziato è tenuto a partecipare alle spese comuni. Alla data di restituzione dei locali, era debitore anche del e, Pt_1 CP_5
analogamente a quanto accaduto tra le odierne parti, raggiungeva un accordo a “saldo e stralcio” anche col , che prevedeva il pagamento di € 28.000 in 4 rate di € 7.000, tuttavia, CP_5
proprio come nel rapporto oggetto del presente contenzioso, si è limitato a corrispondere Pt_1 solo le prime 2 rate (per un totale di € 14.000).
L'appellata precisa che, per ragioni ignote, ha versato a lei non soltanto le prime due rate di Pt_1 sua spettanza, ma anche le prime due rate destinate al , causando difficoltà “contabili” CP_5
ai due creditori, che hanno poi dovuto rapportarsi fra loro per consentire la corretta imputazione di euro 14.000 (sul totale di € 40.000) al (contabili sub doc. 2) e a nulla sono valse le CP_5
richieste che invitavano ad effettuare pagamenti separati (doc. 3). Pt_1
Segnala che davanti Tribunale di Brescia ha promosso il giudizio di opposizione al decreto Pt_1
ingiuntivo (RG 97/2025) ottenuto dal proprio per il credito residuo vantato per oneri CP_5 consortili, al netto del percepito pari, come detto, ad € 14.000.
Evidenziata l'assoluta infondatezza anche delle generiche affermazioni dell'opponente circa un presunto, infondato “notevole danno” che sarebbe stato causato dall'incendio verificatosi in data
23.5.2023.
Sottolinea che l'onere della dimostrazione del nesso di causalità tra l'inadempimento o il fatto illecito e il danno, sia in materia contrattuale che extracontrattuale, è a carico di colui che agisce per il risarcimento (cita, ex multis, Cass. civ., ordinanza n. 28995/17) e altrettanto dicasi per la dimostrazione dell'esistenza del danno lamentato e della sua riconducibilità al fatto del debitore
(Cass. civ., sentenza n° 21140/2007), ma la controparte non ha fornito alcuna prova.
Peraltro, evidenzia che, volendo dar credito alla (infondata) prospettazione di controparte
(ovverosia che il “titolo” su cui si fonda la pretesa creditoria non è il contratto di locazione, ma l'accordo transattivo), la stessa opposizione avversaria – quand'anche tempestiva - sarebbe, palesemente infondata, in quanto con la sottoscrizione dell'accordo transattivo ha Pt_1
pagina 9 di 13 espressamente rinunciato a richiedere risarcimenti, nei suoi confronti, per qualsiasi motivo e i fatti sui quali la controparte fonda la sua pretesa risarcitoria sono antecedenti alla sottoscrizione dell'accordo.
La Corte rileva la domanda introduttiva del procedimento monitorio aveva espressamente ad oggetto il pagamento di un canone di locazione e l'oggetto non cambia anche ritenendo che la abbia agito in forza dell'accordo transattivo, col quale le parti si Controparte_1
erano limitate a concordare una riduzione del quantum dovuto per canoni di locazione, subordinata al rispetto di determinati temini di pagamento. Non trattandosi di transazione novativa, il rapporto giuridico sottostante rimane e, in caso di inadempienza, come stabilito dall'art. 4 dell'accordo transattivo, il credito integrale dovuto in forza del contratto di locazione torna ad essere esigibile (infatti per tale credito di € 79.468,06 la ha Controparte_1
agito in via monitoria).
L'opposizione si ritiene tardiva, in conformità al principio espresso dalla Suprema Corte, in materia di locazione, per cui: “ In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, ai fini dell'individuazione del rito applicabile all'atto di opposizione, deve aversi riguardo al titolo posto a fondamento della domanda proposta in via monitoria, a nulla rilevando nè l'eventuale erroneità della sua qualificazione da parte del ricorrente in monitorio, né la successiva diversa qualificazione operata dall'opponente o dal giudice, trattandosi di evenienze successive alla proposizione della domanda, la quale è destinata a cristallizzare i termini della controversia proposta e la conseguente identificazione del rito applicabile per la relativa decisione, secondo la qualificazione datane dal ricorrente” (evidenziazione d.r.) (Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord.,
25/01/2023, n. 2329- v. anche Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 07/01/2016, n. 60 )
Come spiegato nell'ordinanza della Suprema Corte n. 13693/2024, citata dall'appellata, mentre nel caso di un credito di lavoro il fatto di avere proposto il ricorso per decreto ingiuntivo al giudice civile ordinario e non alla sezione specializzata in materia di lavoro è indicativo della scelta di un rito, così non può dirsi per un credito in materia di locazione, per il quale non è prevista una sezione specializzata, in tal caso, dunque, ciò che rileva per stabilire se si applica il rito locatizio non può essere il giudice emittente, ma esclusivamente il titolo posto a base della domanda.
Esaminando la giurisprudenza citata dall'appellante, si giunge alla medesima conclusione:
pagina 10 di 13 -Cass. Civ. ord. 14023/2020 e ord. 13693/2024 stabiliscono che, se, per un credito che rientra nella cognizione del giudice del lavoro, il decreto ingiuntivo è emesso dal giudice civile,
l'opposizione si fa al giudice civile con rito ordinario, ex art. 645 c.p.c. e sarà poi il giudice a cambiare il rito, ma il principio non è applicabile al caso in esame, in cui il credito è in materia locatizia, per la quale non è prevista una sezione del Tribunale dedicata, con specifica competenza funzionale;
-l'ordinanza n.12123/2022 non è stata trovata da questa Corte e si tratta, all'evidenza, di una citazione errata, infatti, nel testo riportato dall'appellante, questa ordinanza del 2022 cita giurisprudenza del 2023, che non potrebbe riportare, perché posteriore alla sua emissione;
- si deve esaminare con attenzione, invece, l'ordinanza Cass. Civ. Sez. III, n. 30341 del
25.11.2024, che sostiene, in effetti, la tesi dell'appellante, ma con un'argomentazione che si rivela errata: detta ordinanza si pronuncia in merito al rito da seguire per un'opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto un credito in materia di locazione e afferma che la proposizione del procedimento monitorio avanti al giudice civile ordinario ex art. 633 c.p.c., senza riferimento agli artt. 447-bis e 414 c.p.c., comporta che l'eventuale opposizione al decreto ingiuntivo vada a sua volta proposta nella forma ordinaria, per cui è tempestiva se fatta con citazione notificata entro i 40 giorni dall'avvenuta notifica del decreto ingiuntivo, ma cita come precedenti le pronunce della Suprema Corte n. 10206/2001, 15720/06, e 7530/2014, che si riferiscono a cause che sarebbero soggette al rito lavoro, dunque a fattispecie non assimilabili, per quanto sopra detto (Cass. civ., Ord. n. 60/2016, n. 2329/2023 e n. 13693/2024), a domande da decidere col rito locatizio;
cita anche, come precedente, Cass. civ. ord. n. 2329/2023, che, però, si riferisce a un caso in cui il ricorso per decreto ingiuntivo “era stato proposto …sulla base di un contratto che la stessa società intimante aveva qualificato come "contratto di servizi", senza mai far menzione di alcun rapporto locativo” per cui la qualifica della domanda come soggetta al rito locatizio avveniva nel procedimento di opposizione, in un momento successivo alla sua proposizione e, in tal caso, la
Suprema Corte riteneva tempestiva l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta secondo il rito ordinario con citazione depositata oltre il termine di quaranta giorni;
l'ordinanza n. 30341/2024 richiama la massima tratta dalla su riportata ordinanza n. 2329/2023, per cui: “ In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, ai fini dell'individuazione del rito
pagina 11 di 13 applicabile all'atto di opposizione, deve aversi riguardo al titolo posto a fondamento della domanda proposta in via monitoria….” e, in un caso diverso, in cui il ricorso per decreto ingiuntivo era espressamente fondato su un credito derivante da contratto di locazione, trae una conclusione sbagliata, confondendo “titolo” con “rito” e concludendo: “Orbene, nel ritenere che pur avendo il ricorrente optato per il rito ordinario dovessero trovare nella specie applicazione le norme del rito speciale in ragione della prevalenza delle dedotte questioni di carattere locatizio, e nel conseguentemente ritenere tardiva la spiegata opposizione, la corte di merito ha nell'impugnata sentenza invero disatteso il suindicato principio”, principio che, invece, era stato correttamente applicato dalla Corte di merito, perché, nel caso oggetto dell'ordinanza n.
30341/2024, così come in quello oggetto del presente giudizio, la domanda nel ricorso per decreto ingiuntivo è fondata sulla richiesta di pagamento di un canone di locazione, dunque, essendo il titolo a fondamento della domanda, secondo la qualificazione datane dal ricorrente, a determinare il rito applicabile in materia locatizia, nel caso in esame l'opposizione avrebbe dovuto seguire il rito locatizio ed essere iscritta a ruolo entro 40 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo, ma detto termine non è stato rispettato.
Né si può accogliere la domanda subordinata dell'appellante, che chiede di dichiarare d'ufficio l'irritualità del decreto ingiuntivo o l'incompetenza del giudice monitorio, in quanto le cause n materia locatizia sono di competenza del giudice ordinario civile, che ha emesso il decreto ingiuntivo nel caso di specie.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in applicazione dei parametri di cui al D.M.
55/2014, ai minimi, per la semplicità della questione.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Brescia, sezione terza civile, definitivamente pronunciando rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 2426/2025 del Parte_1
tribunale di Brescia.
Condanna l'appellante a rimborsare all'appellata le spese di lite del presente grado, che liquida in
€ 4.997, per compensi professionali, di cui € 1.489 per la fase di studio, € 956 per la fase introduttiva ed € 2.552 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario per spese generali al
15%, IVA, se dovuta e CPA come per legge.
pagina 12 di 13 Sussistono i presupposti perché l'appellante sia tenuto a pagare il doppio del Contributo
Unificato ex art. 13 co. I quater T.U. n. 115 2002 così come introdotto dalla legge finanziaria
2012.
Sentenza resa ex articolo 437 c.p.c., depositata nel termine fissato a seguito della lettura del dispositivo in udienza
Brescia, collegio del 25.11.2025
IL CONSIGLIERE AUSILIARIO EST. IL PRESIDENTE
Dott. Simona Bruzzese Dott. Maria Grazia Domanico
pagina 13 di 13
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Terza Civile, composta dai Sigg.: R.G. 534/2025 Dott. Maria Grazia Domanico Presidente
Dott. Francesca Caprioli Consigliere
Dott. Simona Bruzzese Consigliere ausiliario est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. R.G. 534/2025, posta in decisione all'udienza collegiale del 25.11.2025, promossa con ricorso depositato in data 22.06.2025
d a
OGGETTO:
(P. IVA ), in persona dell'omonimo Parte_1 P.IVA_1
altri istituti titolare, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Ghisi (C.F. ), con C.F._1
del diritto studio in Mantova, via G. Romano n. 14 e con domicilio digitale eletto presso il medesimo difensore all'indirizzo PEC come da procura rilasciata su delle locazioni Email_1
foglio separato depositato telematicamente
APPELLANTE
c o n t r o
(P. IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore dottoressa , elettivamente domiciliata in Bollate Controparte_2
(MI) Via IV Novembre n. 92 presso lo studio dell'avvocato Saverio Maviglia (C.F.
indirizzo pec: del Foro di C.F._2 Email_2
Milano che la rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata al decreto ingiuntivo n.
4265/2024 – RG n. 14064/2024 emesso dal Tribunale di Brescia
APPELLATA
pagina 1 di 13 In punto: Appello per la riforma della sentenza n. 2426/2025, emessa dal Tribunale di Brescia in data 10 giugno 2025 ex art. 429 c.p.c. nella causa civile, in opposizione a decreto ingiuntivo,
R.G. n. 52/2025, e pubblicata il 10.06.2025
CONCLUSIONI dell'appellante come da ricorso in appello:
“Disporre la sospensione, inaudita altera parte o, in subordine, previa instaurazione del contraddittorio tra le parti, dell'efficacia esecutiva della sentenza relativamente alle statuizioni di condanna in capo all'odierno appellante
- Dichiarare che la presente controversia rientra nella materia civilistica e che, comunque, si applica il rito ordinario e, conseguentemente, dichiarare l'opposizione a decreto ingiuntivo, introduttiva del giudizio di primo grado, tempestiva ed ammissibile;
- Conseguentemente, adottati i provvedimenti di cui agli artt. 439 e 427 c.p.c,, o comunque i provvedimenti ritenuti più opportuni, rimettere il giudizio innanzi al Tribunale ordinario oppure trattenere la causa davanti a sé, o ad altra sezione a ciò preposta, per ivi accogliere le seguenti domande:
NEL MERITO Accogliere l'opposizione a decreto ingiuntivo e, conseguentemente, revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo n.
4265/2024;
Statuirsi sempre e comunque che nulla è ancora dovuto a favore di da parte di CP_1 [...]
per tutte le ragioni illustrate in atti;
CP_3
Nel merito in via subordinata
Darsi sempre e comunque atto del fatto che l'opponente ha versato la somma di Euro 47.374,72
e, di conseguenza, nella non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, ridursi l'importo della somma residuale dovuta a favore della società opposta;
In via riconvenzionale
Preso atto delle conseguenze dannose subite dalla odierna deducente a seguito del descritto incendio e considerato che la obbligata chiusura dell'attività è conseguenza diretta di tale grave fatto, condannarsi la società opposta al risarcimento del danno per un importo pari ad Euro
25.000,00.
In via istruttoria
pagina 2 di 13 Ammettersi prova per testi e per interrogatorio formale sulle circostanze illustrate nella memoria integrativa del 16 aprile 2025, dalla lettera a) alla lettera f), che qui si riportano: (omissis)
In via alternativa o subordinata alle domande di cui sopra
Voglia il Giudice, qualora ritenga la presente controversia inerente la materia locatizia, con conseguente applicazione del rito locatizio, dichiarare d'ufficio l'irritualità del decreto ingiuntivo o l'incompetenza del giudice monitorio e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo.
IN OGNI CASO
- Con vittoria di spese ed onorari oltre ad IVA, CPA e rimborso forfettario del 15%.
- Condannare, altresì, l'opposta alla rifusione di entrambi i gradi di giudizio, anche ai sensi dell'art. 92, 1° comma, c.p.c. e/o al risarcimento dei danni ex art. 96, 1° comma, c.p.c., oltre che al pagamento di una somma equitativamente determinata, anche d'ufficio, ai sensi dell'art. 96, 3° comma, c.p.c. o, in via subordinata, compensare integralmente le spese tra le parti. dell'appellata come da comparsa di costituzione:
In via preliminare Rigettare l'istanza avversaria volta alla sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, per le ragioni di cui al presente atto.
In via principale Rigettare integralmente l'appello avversario e tutte le domande in esso contenute, infondate per tutte le ragioni di cui al presente atto, confermando integralmente la sentenza di primo grado.
In via subordinata Nella denegata ipotesi di riforma della sentenza di primo grado, si chiede che la Corte d'Appello voglia confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto da controparte o, nella non creduta ipotesi di sua revoca, condannare in ogni caso controparte al pagamento, in favore di della somma di € 53.468,06 per le causali Controparte_1
di cui agli atti difensivi di o della somma diversa ritenuta di Giustizia, oltre interessi CP_1
moratori e rivalutazione dal dovuto al saldo.
Infine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui la Corte d'Appello ritenesse dovuto qualsivoglia importo in favore di , compensare, pro quota, detta Parte_1 somma con l'importo dovuto a CP_1 Controparte_1
In ogni caso Con vittoria di spese e competenze di causa.
In via istruttoria: Ci si oppone all'ammissione della prova orale chiesta ex adverso in quanto verte su circostanze generiche e valutative.
Con Ci si oppone alla CTU chiesta da in quanto pacificamente esplorativa.
pagina 3 di 13 Svolgimento del processo
Con sentenza n. 2426/2025, il Tribunale di Brescia, dichiarava inammissibile l'opposizione di avverso il decreto ingiuntivo del Tribunale di Brescia n. Pt_1 Parte_1
4265/2024 per € 53.468,06, oltre interessi e spese, già dichiarato esecutivo, in quanto proposta oltre il termine di 40 giorni e condannava parte opponente a rimborsare le spese di lite.
La di ha proposto appello, precisando le conclusioni sopra riportate. Parte_1 Parte_1
La si è costituita, chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_1
All'udienza del 30.09.2025, tenutasi in forma cartolare, le parti hanno insistito per le rispettive conclusioni e la Corte, rigettata l'istanza di sospensiva, ha disposto il rinvio all'udienza del
25.11.2025, in cui la causa è stata discussa e la Corte, all'esito della Camera di Consiglio, ha dato lettura del dispositivo.
Motivi della decisione
L'appellante, col primo motivo di impugnazione contesta l'applicazione del rito locatizio all'opposizione a decreto ingiuntivo, per cui la sua opposizione è stata ritenuta tardiva, perché proposta con citazione notificata nei 40 giorni, ma non iscritta a ruolo in detto termine.
Contesta la sentenza impugnata dove afferma che, per costante giurisprudenza le questioni sulla competenza e sul rito vanno decise in base a quello che risulta dagli atti, in particolare sulla base delle prospettazioni della parte attrice e, nel caso in esame, l'allegazione in sede monitoria di
(attrice in senso sostanziale) era incentrata sul contratto di locazione e sul mancato CP_1 pagamento dei canoni dovuti da tanto è vero che l'importo richiesto e ingiunto è pari alla Pt_1
differenza tra quanto dovuto per canoni e spese al momento del rilascio dell'immobile (Euro
79.468,06) e quanto successivamente versato dal conduttore e non la sola somma residua dell'accordo stipulato a saldo e stralcio tra le parti, che, comunque, non muta l'oggetto della controversia, in quanto si tratta di transazione non novativa, che prevede solamente la riduzione del quantum dovuto da e all'art. 4 prevede: “Il mancato puntuale pagamento anche di una Pt_1 sola rata …legittimerà ad agire per il pagamento dell'intero importo dovuto pari CP_1
Con ad Euro 79.468,06 iva inclusa dichiarando decaduta da ogni beneficio”
L'appellante richiama i principi di apparenza ed ultrattività del rito, secondo i quali ritiene che l'ingiunto sia legittimato a seguire le regole processuali del rito ordinario applicate al decreto ingiuntivo per proporre opposizione, anche se tali regole risultino erronee, dovendosi applicare il pagina 4 di 13 rito locatizio, in quanto non spetta all'opponente mutare il rito, ma, semmai, al giudice adito, ai sensi dell'art. 426 c.p.c.
Ricorda che l'art. 645 c.p.c. stabilisce che l'opposizione deve essere proposta davanti allo stesso ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo, nel caso di specie il giudice civile ordinario, trattandosi di competenza funzionale inderogabile
Cita giurisprudenza, tra cui l'ordinanza n. 30341/2024 della Suprema Corte (3), che recita: “Nel caso di controversie in materia locatizia… qualora il creditore abbia scelto di procedere con ricorso per decreto ingiuntivo secondo il rito ordinario ex art. 633 c.p.c., senza alcun riferimento agli artt. 447-bis e 414 c.p.c., l'opposizione non è soggetta al rito speciale locatizio, rimanendo regolata, quanto alla individuazione del rito applicabile, dal principio dell'apparenza del provvedimento richiesto ed ottenuto dal creditore col monitorio. Ne consegue che non può essere dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione per tardività in base ai termini previsti dal rito locatizio quando il decreto ingiuntivo sia stato richiesto ed ottenuto nelle forme del rito ordinario.”
Sottolinea che l'opposta ha proposto il ricorso per ingiunzione innanzi al Tribunale ordinario invocando l'art. 633 c.p.c., senza alcun riferimento agli artt. 447 bis e 414 c.p.c., chiedendo la tutela civilistica derivante dall'asserita violazione di un contratto di transazione, intervenuto successivamente al contratto di locazione, che è stato dichiarato risolto, dunque, il titolo posto alla base della domanda giudiziale dell'opposta è rappresentato dal contratto di transazione, che assume una rilevanza autonoma come fonte distinta di nuove obbligazioni, la cui violazione, sostenuta dalla controparte, genera la pretesa creditoria.
Contesta la motivazione della sentenza impugnata per cui il contratto di transazione si è risolto automaticamente, per inadempimento e ciò comporta la reviviscenza delle obbligazioni di cui al contratto di locazione.
Afferma che l'art. 4 dell'accordo transattivo non prevede espressamente (come invece stabilito dall'art. 1456 c.c.) la risoluzione in caso di inadempimento, anche parziale, ma solo la decadenza dal beneficio della dilazione del pagamento, pertanto, qualsivoglia domanda giudiziale finalizzata al recupero dei canoni locatizi non può che basarsi sul contratto di transazione, che è da intendersi ancora efficace tra le parti.
Sostiene che la domanda avversaria deve intendersi come richiesta di adempimento del contratto di transazione o come volontà di esigere immediatamente la prestazione sulla base dell'art. 1186
pagina 5 di 13 c.c., dunque il Giudice avrebbe dovuto applicare il rito ordinario e ritenere l'opposizione tempestiva.
In alternativa, sostiene che il Giudice, ritenendo che la controversia rientrasse nella materia locatizia, avrebbe dovuto dichiarare d'ufficio l'irritualità del decreto ingiuntivo, emesso da giudice incompetente o, quanto meno, con forma irrituale, con conseguente revoca del decreto, invece lo ha dichiarato provvisoriamente esecutivo.
Col secondo motivo di impugnazione sostiene l'inammissibilità e illegittimità delle motivazioni ad abundantiam espresse dal Giudice di primo grado nel merito della controversia.
Sottolinea che il Giudice dopo aver affermato che l'inammissibilità dell'opposizione comporta l'assorbimento di tutte le ulteriori questioni e domande proposte dalle parti “(in particolare, la domanda riconvenzionale proposta dall'opponente)” si è poi illegittimamente pronunciato su tale domanda, avente ad oggetto il risarcimento dei danni patiti a seguito dell'incendio che ha interessato parte del centro commerciale ove si trovava l'immobile locato, dichiarandola infondata, perché “riveste carattere generico”
Riguardo alle spese di lite, confida nell'accoglimento dell'appello e nella condanna della controparte alle spese di entrambi i gradi, anche ai sensi dell'art. 92 co.1 c.p.c., per violazione del dovere di lealtà e probità e al risarcimento dei danni ex art. 96, co.1, c.p.c., oltre che al pagamento di una somma equitativamente determinata, anche d'ufficio, ai sensi dell'art. 96, co.
3, c.p.c., in quanto l'opposta eccepiva la tardività e inammissibilità dell'opposizione, in forza della pretesa applicazione del rito locatizio, dopo che lei stessa aveva scelto di promuovere il giudizio monitorio innanzi al giudice civile e secondo il rito ordinario, invocando l'art. 633
c.p.c., senza alcun riferimento agli artt. 447 bis e 414 c.p.c, facendo discendere la pretesa creditoria dalla presunta violazione di un contratto di transazione.
Anche nel denegato caso di mancato accoglimento dell'appello, ritiene che la condotta processuale dell'opposta giustifichi la compensazione integrale delle spese tra le parti.
Infine, osserva che la somma liquidata dal Giudice in € 7.000, oltre accessori è eccessiva, considerate la durata del procedimento e l'attività difensiva svolta dalle parti.
In conclusione, contesta la violazione dell'art. 112 cpc, perché il Giudice avrebbe deciso la causa in base al contratto di locazione, ossia un rapporto giuridico differente, rispetto a quello rappresentato dalla stessa ingiungente, basato sull'accordo transattivo, integrando così anche la violazione della mancata corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato.
pagina 6 di 13 Nel merito della controversia, afferma di avere versato la somma di € 47,374,72, superiore a quella indicata da parte ricorrente e l'inadempienza, più lieve rispetto a quella contestata, non poteva comunque giustificare la decadenza dal beneficio del termine per i pagamenti previsti in base all'accordo transattivo. Ritiene che l'interruzione del pagamento delle rate pattuite non integri, di per sé, la condizione prevista dall'art. 1186 c.c. per la decadenza dal beneficio del termine, essendo necessaria la ricorrenza di una vera e propria insolvenza (cfr. Cass.
2016/23093).
Ricorda che, nel caso di specie la ragione che l'ha indotta ad interrompere il pagamento del saldo residuo è riconducibile al rovinoso incendio, che, il 23.05.2023, ha distrutto parte del Centro
Commerciale e le ha impedito lo svolgimento dell'attività nel negozio ivi condotto in locazione.
La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia ha disposto il sequestro dell'intera area fino al dissequestro in data 06/06/23 ed è in corso il Proc. Pen. N. 7050/2023 per stabilire le responsabilità.
Afferma che i danni conseguenti all'incendio vanno a sommarsi a quelli già in essere, a causa di ritardi nelle opere di ristrutturazione e delle modifiche sostanziali intervenute nell'aerea interessata, che avevano reso l'attività finalizzata al commercio al dettaglio del tutto inattuabile, al punto da rendere quasi impossibile la destinazione commerciale contrattualmente prevista, per cui ritiene di avere diritto a un equo risarcimento.
Segnala il fatto che, nel corso della complessa attività di ristrutturazione del centro commerciale, si era reso necessario chiudere le attività commerciali ivi presenti per circa quaranta giorni dal 20 febbraio al 6 aprile 2023 e in tale periodo era, comunque, stato pagato il canone di locazione, che la controparte non ha neppure detratto dalla somma richiesta.
L'appellata chiede che l'appello sia dichiarato inammissibile ex art. 348-bis c.p.c., o rigettato.
Sul primo motivo di impugnazione, afferma che le sue allegazioni in sede monitoria erano chiaramente incentrata sul contratto di locazione e sul mancato pagamento dei canoni dovuti dal conduttore, come rilevato nella sentenza impugnata e ciò che conta, ai fini dell'individuazione del rito applicabile all'atto di opposizione, è esclusivamente il titolo posto a fondamento della domanda che, nel caso in esame, è pacificamente il contratto di locazione.
Sottolinea che l'accordo a saldo e stralcio stipulato dalle parti il 29.12.2023 non muta l'oggetto della controversia e, in ogni caso, non è tale da incidere sul rito applicabile all'opposizione, trattandosi di transazione non novativa, che prevedeva solamente la riduzione del quantum
pagina 7 di 13 dovuto dal conduttore, mantenendo immutato il collegamento genetico e funzionale con il precedente contratto di locazione in essere tra le parti.
Osserva come la Corte di Cassazione, nella recentissima ordinanza n. 13693 del 16.05.2024, ha operato una netta distinzione tra materia lavoristica e materia locatizia con riferimento al rito applicabile all'opposizione a decreto ingiuntivo, affermando che “nella materia locatizia
l'emissione del decreto ingiuntivo da parte di giudice civile di per sé non rivela assolutamente un rito (nella specie, quello speciale c.d. locatizio) adottato dal giudice emittente il decreto, che possa assumere una funzione enunciativa della natura della controversia;
così non è nell'ipotesi in cui il provvedimento monitorio, pur riguardante domanda di parte rientrante nei rapporti di cui agli artt. 409 e 442 c.p.c., sia stato adottato da un giudice civile, di Sezione diversa dalla
Sezione specializzata del lavoro, e non in funzione di giudice del lavoro, e sia stato poi così notificato all'ingiunto. Invero, per le materie relative ai suddetti rapporti (non solo trova applicazione un rito speciale, ma) l'organo giudiziario è il tribunale in funzione di giudice del lavoro e nei tribunali sono istituite ed operanti apposite sezioni;
sicché ove il decreto ingiuntivo, pur riguardando un rapporto compreso tra quelli rientranti nella cognizione del giudice specializzato, sia stato invece emanato da altro giudice civile, in difetto di indicazioni in diverso senso nel provvedimento, in base ai principi dell'apparenza e di ultrattività del rito, tanto legittima l'ingiunto ad attenersi alle regole del giudizio ordinario nella proposizione dell'opposizione.”
Sostiene che questa sentenza conferma quanto asserito dal tribunale, per cui: “non esiste alcuna distinzione tra giudice civile ordinario e delle locazioni, né può ritenersi che CP_1
abbia inteso invocare in sede monitoria la 'tutela civilistica'. Infatti, la questione che viene in rilievo attiene al rito applicabile (e non alla competenza o a forme di tutela specifiche). Motivo per il quale deve ritenersi altresì che il decreto ingiuntivo sia stato legittimamente emesso.”
Afferma che il decreto ingiuntivo è stato notificato in data 22.11.24, pertanto, il termine di 40 giorni per iscrivere a ruolo l'opposizione (anche se erroneamente introdotta con citazione) scadeva in data 1.1.25 e non è stato rispettato.
Riguardo al secondo motivo di impugnazione, ritiene sia inammissibile, in quanto non ha ad oggetto un “capo della decisione”, ma unicamente un “obiter dictum”, ovverosia delle
“considerazioni a margine” (peraltro a suo avviso corrette) del Giudice sulla domanda riconvenzionale avversaria, che non incidono minimamente sulla decisione.
pagina 8 di 13 Il terzo motivo sulle spese di lite ritiene sia completamente infondato, considerato anche che l'appello dovrà essere rigettato
Per scrupolo, nel merito nega che controparte abbia corrisposto l'importo di € 47.374,72.
Segnala, infatti, che la controparte, come tutti i conduttori di spazi commerciali all'interno del
Centro “Le Vele”, risultava essere parte (e dunque “Consorziata”) del degli operatori CP_5 del complesso polifunzionale Le Vele”. Ciascun consorziato è tenuto a partecipare alle spese comuni. Alla data di restituzione dei locali, era debitore anche del e, Pt_1 CP_5
analogamente a quanto accaduto tra le odierne parti, raggiungeva un accordo a “saldo e stralcio” anche col , che prevedeva il pagamento di € 28.000 in 4 rate di € 7.000, tuttavia, CP_5
proprio come nel rapporto oggetto del presente contenzioso, si è limitato a corrispondere Pt_1 solo le prime 2 rate (per un totale di € 14.000).
L'appellata precisa che, per ragioni ignote, ha versato a lei non soltanto le prime due rate di Pt_1 sua spettanza, ma anche le prime due rate destinate al , causando difficoltà “contabili” CP_5
ai due creditori, che hanno poi dovuto rapportarsi fra loro per consentire la corretta imputazione di euro 14.000 (sul totale di € 40.000) al (contabili sub doc. 2) e a nulla sono valse le CP_5
richieste che invitavano ad effettuare pagamenti separati (doc. 3). Pt_1
Segnala che davanti Tribunale di Brescia ha promosso il giudizio di opposizione al decreto Pt_1
ingiuntivo (RG 97/2025) ottenuto dal proprio per il credito residuo vantato per oneri CP_5 consortili, al netto del percepito pari, come detto, ad € 14.000.
Evidenziata l'assoluta infondatezza anche delle generiche affermazioni dell'opponente circa un presunto, infondato “notevole danno” che sarebbe stato causato dall'incendio verificatosi in data
23.5.2023.
Sottolinea che l'onere della dimostrazione del nesso di causalità tra l'inadempimento o il fatto illecito e il danno, sia in materia contrattuale che extracontrattuale, è a carico di colui che agisce per il risarcimento (cita, ex multis, Cass. civ., ordinanza n. 28995/17) e altrettanto dicasi per la dimostrazione dell'esistenza del danno lamentato e della sua riconducibilità al fatto del debitore
(Cass. civ., sentenza n° 21140/2007), ma la controparte non ha fornito alcuna prova.
Peraltro, evidenzia che, volendo dar credito alla (infondata) prospettazione di controparte
(ovverosia che il “titolo” su cui si fonda la pretesa creditoria non è il contratto di locazione, ma l'accordo transattivo), la stessa opposizione avversaria – quand'anche tempestiva - sarebbe, palesemente infondata, in quanto con la sottoscrizione dell'accordo transattivo ha Pt_1
pagina 9 di 13 espressamente rinunciato a richiedere risarcimenti, nei suoi confronti, per qualsiasi motivo e i fatti sui quali la controparte fonda la sua pretesa risarcitoria sono antecedenti alla sottoscrizione dell'accordo.
La Corte rileva la domanda introduttiva del procedimento monitorio aveva espressamente ad oggetto il pagamento di un canone di locazione e l'oggetto non cambia anche ritenendo che la abbia agito in forza dell'accordo transattivo, col quale le parti si Controparte_1
erano limitate a concordare una riduzione del quantum dovuto per canoni di locazione, subordinata al rispetto di determinati temini di pagamento. Non trattandosi di transazione novativa, il rapporto giuridico sottostante rimane e, in caso di inadempienza, come stabilito dall'art. 4 dell'accordo transattivo, il credito integrale dovuto in forza del contratto di locazione torna ad essere esigibile (infatti per tale credito di € 79.468,06 la ha Controparte_1
agito in via monitoria).
L'opposizione si ritiene tardiva, in conformità al principio espresso dalla Suprema Corte, in materia di locazione, per cui: “ In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, ai fini dell'individuazione del rito applicabile all'atto di opposizione, deve aversi riguardo al titolo posto a fondamento della domanda proposta in via monitoria, a nulla rilevando nè l'eventuale erroneità della sua qualificazione da parte del ricorrente in monitorio, né la successiva diversa qualificazione operata dall'opponente o dal giudice, trattandosi di evenienze successive alla proposizione della domanda, la quale è destinata a cristallizzare i termini della controversia proposta e la conseguente identificazione del rito applicabile per la relativa decisione, secondo la qualificazione datane dal ricorrente” (evidenziazione d.r.) (Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord.,
25/01/2023, n. 2329- v. anche Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 07/01/2016, n. 60 )
Come spiegato nell'ordinanza della Suprema Corte n. 13693/2024, citata dall'appellata, mentre nel caso di un credito di lavoro il fatto di avere proposto il ricorso per decreto ingiuntivo al giudice civile ordinario e non alla sezione specializzata in materia di lavoro è indicativo della scelta di un rito, così non può dirsi per un credito in materia di locazione, per il quale non è prevista una sezione specializzata, in tal caso, dunque, ciò che rileva per stabilire se si applica il rito locatizio non può essere il giudice emittente, ma esclusivamente il titolo posto a base della domanda.
Esaminando la giurisprudenza citata dall'appellante, si giunge alla medesima conclusione:
pagina 10 di 13 -Cass. Civ. ord. 14023/2020 e ord. 13693/2024 stabiliscono che, se, per un credito che rientra nella cognizione del giudice del lavoro, il decreto ingiuntivo è emesso dal giudice civile,
l'opposizione si fa al giudice civile con rito ordinario, ex art. 645 c.p.c. e sarà poi il giudice a cambiare il rito, ma il principio non è applicabile al caso in esame, in cui il credito è in materia locatizia, per la quale non è prevista una sezione del Tribunale dedicata, con specifica competenza funzionale;
-l'ordinanza n.12123/2022 non è stata trovata da questa Corte e si tratta, all'evidenza, di una citazione errata, infatti, nel testo riportato dall'appellante, questa ordinanza del 2022 cita giurisprudenza del 2023, che non potrebbe riportare, perché posteriore alla sua emissione;
- si deve esaminare con attenzione, invece, l'ordinanza Cass. Civ. Sez. III, n. 30341 del
25.11.2024, che sostiene, in effetti, la tesi dell'appellante, ma con un'argomentazione che si rivela errata: detta ordinanza si pronuncia in merito al rito da seguire per un'opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto un credito in materia di locazione e afferma che la proposizione del procedimento monitorio avanti al giudice civile ordinario ex art. 633 c.p.c., senza riferimento agli artt. 447-bis e 414 c.p.c., comporta che l'eventuale opposizione al decreto ingiuntivo vada a sua volta proposta nella forma ordinaria, per cui è tempestiva se fatta con citazione notificata entro i 40 giorni dall'avvenuta notifica del decreto ingiuntivo, ma cita come precedenti le pronunce della Suprema Corte n. 10206/2001, 15720/06, e 7530/2014, che si riferiscono a cause che sarebbero soggette al rito lavoro, dunque a fattispecie non assimilabili, per quanto sopra detto (Cass. civ., Ord. n. 60/2016, n. 2329/2023 e n. 13693/2024), a domande da decidere col rito locatizio;
cita anche, come precedente, Cass. civ. ord. n. 2329/2023, che, però, si riferisce a un caso in cui il ricorso per decreto ingiuntivo “era stato proposto …sulla base di un contratto che la stessa società intimante aveva qualificato come "contratto di servizi", senza mai far menzione di alcun rapporto locativo” per cui la qualifica della domanda come soggetta al rito locatizio avveniva nel procedimento di opposizione, in un momento successivo alla sua proposizione e, in tal caso, la
Suprema Corte riteneva tempestiva l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta secondo il rito ordinario con citazione depositata oltre il termine di quaranta giorni;
l'ordinanza n. 30341/2024 richiama la massima tratta dalla su riportata ordinanza n. 2329/2023, per cui: “ In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, ai fini dell'individuazione del rito
pagina 11 di 13 applicabile all'atto di opposizione, deve aversi riguardo al titolo posto a fondamento della domanda proposta in via monitoria….” e, in un caso diverso, in cui il ricorso per decreto ingiuntivo era espressamente fondato su un credito derivante da contratto di locazione, trae una conclusione sbagliata, confondendo “titolo” con “rito” e concludendo: “Orbene, nel ritenere che pur avendo il ricorrente optato per il rito ordinario dovessero trovare nella specie applicazione le norme del rito speciale in ragione della prevalenza delle dedotte questioni di carattere locatizio, e nel conseguentemente ritenere tardiva la spiegata opposizione, la corte di merito ha nell'impugnata sentenza invero disatteso il suindicato principio”, principio che, invece, era stato correttamente applicato dalla Corte di merito, perché, nel caso oggetto dell'ordinanza n.
30341/2024, così come in quello oggetto del presente giudizio, la domanda nel ricorso per decreto ingiuntivo è fondata sulla richiesta di pagamento di un canone di locazione, dunque, essendo il titolo a fondamento della domanda, secondo la qualificazione datane dal ricorrente, a determinare il rito applicabile in materia locatizia, nel caso in esame l'opposizione avrebbe dovuto seguire il rito locatizio ed essere iscritta a ruolo entro 40 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo, ma detto termine non è stato rispettato.
Né si può accogliere la domanda subordinata dell'appellante, che chiede di dichiarare d'ufficio l'irritualità del decreto ingiuntivo o l'incompetenza del giudice monitorio, in quanto le cause n materia locatizia sono di competenza del giudice ordinario civile, che ha emesso il decreto ingiuntivo nel caso di specie.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in applicazione dei parametri di cui al D.M.
55/2014, ai minimi, per la semplicità della questione.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Brescia, sezione terza civile, definitivamente pronunciando rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 2426/2025 del Parte_1
tribunale di Brescia.
Condanna l'appellante a rimborsare all'appellata le spese di lite del presente grado, che liquida in
€ 4.997, per compensi professionali, di cui € 1.489 per la fase di studio, € 956 per la fase introduttiva ed € 2.552 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario per spese generali al
15%, IVA, se dovuta e CPA come per legge.
pagina 12 di 13 Sussistono i presupposti perché l'appellante sia tenuto a pagare il doppio del Contributo
Unificato ex art. 13 co. I quater T.U. n. 115 2002 così come introdotto dalla legge finanziaria
2012.
Sentenza resa ex articolo 437 c.p.c., depositata nel termine fissato a seguito della lettura del dispositivo in udienza
Brescia, collegio del 25.11.2025
IL CONSIGLIERE AUSILIARIO EST. IL PRESIDENTE
Dott. Simona Bruzzese Dott. Maria Grazia Domanico
pagina 13 di 13