Articolo 5 della Legge 30 luglio 1998, n. 274
Articolo 4
Versione
26 agosto 1998
Art. 5. Copertura finanziaria 1. Per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 2, lettera u), della presente legge e' autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999.
2. Per le finalita' di cui all'articolo 2, comma 4, della presente legge e' autorizzata la spesa di lire 30 miliardi per il 1998.
3. All'onere di cui ai commi 1 e 2, pari a lire 40 miliardi per il 1998 e a lire 10 miliardi per il 1999, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 396 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 481 . Per la quota delle risorse di cui al presente comma gia' affluite alla tesoreria dello Stato, si provvede mediante apposito versamento all'entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione al capitolo di spesa per le finalita' di cui ai commi 1 e 2.
Nota all'art. 5:
- Il testo dell' art. 1 del D.L. 20 giugno 1994, n. 396 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 481 , e' riportato in nota all'art. 2.
Entrata in vigore il 26 agosto 1998
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