Articolo 16 della Legge 30 luglio 2012, n. 126
Articolo 15Articolo 17
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22 agosto 2012
Art. 16. Regime tributario degli enti appartenenti all'Arcidiocesi 1. Agli effetti tributari gli enti appartenenti all'Arcidiocesi civilmente riconosciuti aventi fini di religione o di culto, come pure le attivita' dirette a tali scopi, sono equiparati a quelli aventi fini di beneficenza o d'istruzione.
2. Gli enti dell'Arcidiocesi civilmente riconosciuti possono svolgere attivita' diverse da quelle di religione o di culto.
3. Le attivita' diverse da quelle di religione o di culto, eventualmente svolte dagli enti di cui ai commi 1 e 2, sono soggette, nel rispetto dell'autonomia e delle finalita' degli enti stessi, alle leggi dello Stato concernenti tali attivita' e al regime tributario previsto per le medesime.
Entrata in vigore il 22 agosto 2012