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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 04/04/2025, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 122-1/2024 P.U.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE CIVILE-AREA CRISI DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
1) dott.ssa Francesca Pastore Presidente
2) dott.ssa Maria Azzurra Guerra Giudice relatore
3) dott.ssa Diletta Calò Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. 122-1/2024 R.P.U. per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di con sede in Bisceglie alla via Sant'Andrea n. 399 Controparte_1
(P.IVA. ) P.IVA_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato telematicamente il 15.6.2024, il pubblico ministero, dott.ssa
, ha richiesto dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale della Parte_1 società esponendo l'esistenza di debiti erariali complessivamente Controparte_1
pari ad € 3.755.331,22 derivanti dal mancato versamento di IVA.
La Società debitrice non si è costituita, nonostante la regolare notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione di udienza. Acquisite le informative e della relazione della GDF, ai sensi dell'art. 41 sesto comma C.C.I.I., all'udienza del 6.2.2025 la causa è stata riservata per la decisione.
Giova premettere che, in relazione alla ricorrenza dei presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale, ai sensi dell'art. 121 C.C.I.I., non si fa luogo alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale se risulti provato da parte del debitore, il mancato superamento congiuntamente delle soglie di cui all'art. 2 lett. d), C.C.I.I. ovvero: a) un
1 attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro 300.000,00 nei tre esercizi antecedenti il deposito dell'istanza o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore. La consistenza dell'attivo patrimoniale deve desumersi dall'art. 2424 c.c. e al parametro risultante dalla somma delle voci da A) a D) dell'attivo dello stato patrimoniale
(crediti verso soci, immobilizzazioni, attivo circolante, i ratei e i risconti); b) ricavi di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro 200.000,00 nei tre esercizi antecedenti il deposito dell'istanza o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore. Per
l'individuazione dei ricavi occorre far riferimento alle voci nn. 1 e 5 dello schema obbligatorio del conto economico previsto dall'art. 2425 c.c. lett. a (cfr. Cass.,
19.04.2016, n. 7742); c) debiti, anche non scaduti, di ammontare non superiore ad euro
500.000,00 alla data della dichiarazioni di apertura della liquidazione giudiziale
(l'accertamento va compiuto procedendo alla valutazione dell'esposizione complessiva dell'imprenditore, nella quale deve tenersi conto non solo dei debiti già sorti ed appostati al passivo del bilancio, ma anche di quelli ulteriori, contestati in tutto o in parte, e ancora sub judice).
Sotto il profilo probatorio, non appare superfluo ricordare che, in applicazione del principio di prossimità della prova, incombe in capo al debitore l'onere di dimostrare l'esenzione dalla liquidazione giudiziale tramite la dimostrazione del mancato superamento congiunto dei parametri dimensionali legislativamente previsti (cfr. in tal senso, Cass., 23.3.2018, n. 7372). Con riferimento al contenuto di tale onere, deve osservarsi che, in tema di istruttoria prefallimentare, l'omesso deposito (come nel caso di specie), da parte dell' imprenditore raggiunto da istanza di fallimento, della situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata (al pari dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi), in violazione dell' art.49 C.C.I.I. si risolve in danno dell' imprenditore medesimo, che è onerato della prova del non superamento dei limiti dimensionali quale causa di esenzione dal fallimento, ai sensi dell' art. 2 primo comma lett. d) C.C.I.I... Ciò pur residuando, in capo al tribunale, un potere di indagine officiosa finalizzato ad evitare la pronuncia di fallimenti ingiustificati, che si esplica anche nell' acquisizione di informazioni urgenti (in tal senso, arg. ex Cass., ord., 23.6.2020, n. 12330).
Per questa ragione, nel caso in cui i bilanci non siano prodotti, ovvero risultino inattendibili, resta indimostrata l'esenzione dalla procedura concorsuale, salvo che la
2 stessa non risulti da documenti altrettanto significativi (in tal senso, Corte d'Appello di
Lecce, 31.03.2021, n. 11).
Ciò posto, la resistente non si è costituita in giudizio e, dunque, nulla ha Controparte_1 dedotto (e, a fortiori, dimostrato) circa l'eventuale sussistenza dei requisiti di non fallibilità.
Né dalla documentazione acquisita d'ufficio è possibile evincere la sussistenza dei requisiti di non fallibilità. Infatti dagli accertamenti della GDF risulta che l'ultimo bilancio depositato presso il Registro delle Imprese risale all'esercizio 2012 mentre emerge una debitoria ingente nei confronti dell' pari Controparte_2
ad € 3.753.807,26 superando la soglia di cui all'art. 121 lett.d) n. 3 C.C.I.I. Tanto basta alla declaratoria di apertura della liquidazione giudiziale.
Quanto allo stato di insolvenza, quale presupposto per la dichiarazione di fallimento, esso si realizza in presenza di una situazione d' impotenza, strutturale e non soltanto transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni a seguito del venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività, mentre resta in proposito irrilevante ogni indagine sull' imputabilità o meno all' imprenditore medesimo delle cause del dissesto, ovvero sulla loro riferibilità a rapporti estranei all' impresa, così come sull' effettiva esistenza ed entità dei crediti fatti valere nei suoi confronti, i quali sono oggetto di valutazione incidentale. Come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, a fronte di un ingente debito tributario l'autorità giudiziaria adita per la apertura della liquidazione giudiziale, pertanto, del tutto legittimamente provvede a tale dichiarazione, senza entrare nel merito delle pretese impositive (cfr. Cass.,
08/05/2024, n. 12463).
Nel caso di specie, l'impresa non ha depositato i bilanci dall'anno 2012 e risulta gravata da debiti consolidati verso l' . Controparte_2
In definitiva, sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda proposta e che debba procedersi alla nomina di un Curatore, secondo i criteri indicati dagli artt. 125, 356
e 358 C.C.I.I., e in particolare, ai sensi dell'art. 358, co. 3, in considerazione: delle positive risultanze dei rapporti riepilogativi;
degli incarichi in corso e di quelli conferiti al medesimo professionista nell'ultimo anno;
dell'esperienza, efficienza, diligenza e correttezza dimostrate;
della capacità di svolgere personalmente e tempestivamente tali incarichi,
3
PQM
letti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 C.C.I.I.,
DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_1 con sede in Bisceglie alla via Sant'Andrea n. 399 (P.IVA. ); P.IVA_1
DELEGA per la procedura il G.D. dott.ssa Maria Azzurra Guerra;
NOMINA curatore il dott. iscritto al n. 10722 albo dei gestori della Persona_1
crisi di impresa istituito presso il Ministero della Giustizia, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e
155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativi ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e di clienti relative ai rapporti con il debitore;
ORDINA alla società debitrice di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie – in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. – i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, ove non si sia a ciò provveduto a norma dell'art. 39 C.C.I.I.;
FISSA l'udienza dell'11.9.2025 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al
Giudice delegato;
ASSEGNA il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantino diritti reali o personali su cose in possesso del debitore sottoposto a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201
4 C.C.I.I. mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta certificata indicato dal curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà, altresì, essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni del curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, co. 3, C.C.I.I.;
SEGNALA al curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese
l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso del debitore assoggettato alla procedura di liquidazione giudiziale;
DISPONE la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze ai sensi dell'art. 146 D.P.R. 30.05.2022 n. 115 e che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al curatore ed al ricorrente ed iscritta presso il Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 49, co. 4, C.C.I.I.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile di questo Tribunale, in data
27.3.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Azzurra Guerra dott.ssa Francesca Pastore
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE CIVILE-AREA CRISI DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
1) dott.ssa Francesca Pastore Presidente
2) dott.ssa Maria Azzurra Guerra Giudice relatore
3) dott.ssa Diletta Calò Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. 122-1/2024 R.P.U. per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di con sede in Bisceglie alla via Sant'Andrea n. 399 Controparte_1
(P.IVA. ) P.IVA_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato telematicamente il 15.6.2024, il pubblico ministero, dott.ssa
, ha richiesto dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale della Parte_1 società esponendo l'esistenza di debiti erariali complessivamente Controparte_1
pari ad € 3.755.331,22 derivanti dal mancato versamento di IVA.
La Società debitrice non si è costituita, nonostante la regolare notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione di udienza. Acquisite le informative e della relazione della GDF, ai sensi dell'art. 41 sesto comma C.C.I.I., all'udienza del 6.2.2025 la causa è stata riservata per la decisione.
Giova premettere che, in relazione alla ricorrenza dei presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale, ai sensi dell'art. 121 C.C.I.I., non si fa luogo alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale se risulti provato da parte del debitore, il mancato superamento congiuntamente delle soglie di cui all'art. 2 lett. d), C.C.I.I. ovvero: a) un
1 attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro 300.000,00 nei tre esercizi antecedenti il deposito dell'istanza o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore. La consistenza dell'attivo patrimoniale deve desumersi dall'art. 2424 c.c. e al parametro risultante dalla somma delle voci da A) a D) dell'attivo dello stato patrimoniale
(crediti verso soci, immobilizzazioni, attivo circolante, i ratei e i risconti); b) ricavi di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro 200.000,00 nei tre esercizi antecedenti il deposito dell'istanza o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore. Per
l'individuazione dei ricavi occorre far riferimento alle voci nn. 1 e 5 dello schema obbligatorio del conto economico previsto dall'art. 2425 c.c. lett. a (cfr. Cass.,
19.04.2016, n. 7742); c) debiti, anche non scaduti, di ammontare non superiore ad euro
500.000,00 alla data della dichiarazioni di apertura della liquidazione giudiziale
(l'accertamento va compiuto procedendo alla valutazione dell'esposizione complessiva dell'imprenditore, nella quale deve tenersi conto non solo dei debiti già sorti ed appostati al passivo del bilancio, ma anche di quelli ulteriori, contestati in tutto o in parte, e ancora sub judice).
Sotto il profilo probatorio, non appare superfluo ricordare che, in applicazione del principio di prossimità della prova, incombe in capo al debitore l'onere di dimostrare l'esenzione dalla liquidazione giudiziale tramite la dimostrazione del mancato superamento congiunto dei parametri dimensionali legislativamente previsti (cfr. in tal senso, Cass., 23.3.2018, n. 7372). Con riferimento al contenuto di tale onere, deve osservarsi che, in tema di istruttoria prefallimentare, l'omesso deposito (come nel caso di specie), da parte dell' imprenditore raggiunto da istanza di fallimento, della situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata (al pari dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi), in violazione dell' art.49 C.C.I.I. si risolve in danno dell' imprenditore medesimo, che è onerato della prova del non superamento dei limiti dimensionali quale causa di esenzione dal fallimento, ai sensi dell' art. 2 primo comma lett. d) C.C.I.I... Ciò pur residuando, in capo al tribunale, un potere di indagine officiosa finalizzato ad evitare la pronuncia di fallimenti ingiustificati, che si esplica anche nell' acquisizione di informazioni urgenti (in tal senso, arg. ex Cass., ord., 23.6.2020, n. 12330).
Per questa ragione, nel caso in cui i bilanci non siano prodotti, ovvero risultino inattendibili, resta indimostrata l'esenzione dalla procedura concorsuale, salvo che la
2 stessa non risulti da documenti altrettanto significativi (in tal senso, Corte d'Appello di
Lecce, 31.03.2021, n. 11).
Ciò posto, la resistente non si è costituita in giudizio e, dunque, nulla ha Controparte_1 dedotto (e, a fortiori, dimostrato) circa l'eventuale sussistenza dei requisiti di non fallibilità.
Né dalla documentazione acquisita d'ufficio è possibile evincere la sussistenza dei requisiti di non fallibilità. Infatti dagli accertamenti della GDF risulta che l'ultimo bilancio depositato presso il Registro delle Imprese risale all'esercizio 2012 mentre emerge una debitoria ingente nei confronti dell' pari Controparte_2
ad € 3.753.807,26 superando la soglia di cui all'art. 121 lett.d) n. 3 C.C.I.I. Tanto basta alla declaratoria di apertura della liquidazione giudiziale.
Quanto allo stato di insolvenza, quale presupposto per la dichiarazione di fallimento, esso si realizza in presenza di una situazione d' impotenza, strutturale e non soltanto transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni a seguito del venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività, mentre resta in proposito irrilevante ogni indagine sull' imputabilità o meno all' imprenditore medesimo delle cause del dissesto, ovvero sulla loro riferibilità a rapporti estranei all' impresa, così come sull' effettiva esistenza ed entità dei crediti fatti valere nei suoi confronti, i quali sono oggetto di valutazione incidentale. Come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, a fronte di un ingente debito tributario l'autorità giudiziaria adita per la apertura della liquidazione giudiziale, pertanto, del tutto legittimamente provvede a tale dichiarazione, senza entrare nel merito delle pretese impositive (cfr. Cass.,
08/05/2024, n. 12463).
Nel caso di specie, l'impresa non ha depositato i bilanci dall'anno 2012 e risulta gravata da debiti consolidati verso l' . Controparte_2
In definitiva, sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda proposta e che debba procedersi alla nomina di un Curatore, secondo i criteri indicati dagli artt. 125, 356
e 358 C.C.I.I., e in particolare, ai sensi dell'art. 358, co. 3, in considerazione: delle positive risultanze dei rapporti riepilogativi;
degli incarichi in corso e di quelli conferiti al medesimo professionista nell'ultimo anno;
dell'esperienza, efficienza, diligenza e correttezza dimostrate;
della capacità di svolgere personalmente e tempestivamente tali incarichi,
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letti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 C.C.I.I.,
DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_1 con sede in Bisceglie alla via Sant'Andrea n. 399 (P.IVA. ); P.IVA_1
DELEGA per la procedura il G.D. dott.ssa Maria Azzurra Guerra;
NOMINA curatore il dott. iscritto al n. 10722 albo dei gestori della Persona_1
crisi di impresa istituito presso il Ministero della Giustizia, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e
155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativi ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e di clienti relative ai rapporti con il debitore;
ORDINA alla società debitrice di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie – in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. – i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, ove non si sia a ciò provveduto a norma dell'art. 39 C.C.I.I.;
FISSA l'udienza dell'11.9.2025 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al
Giudice delegato;
ASSEGNA il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantino diritti reali o personali su cose in possesso del debitore sottoposto a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201
4 C.C.I.I. mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta certificata indicato dal curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà, altresì, essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni del curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, co. 3, C.C.I.I.;
SEGNALA al curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese
l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso del debitore assoggettato alla procedura di liquidazione giudiziale;
DISPONE la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze ai sensi dell'art. 146 D.P.R. 30.05.2022 n. 115 e che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al curatore ed al ricorrente ed iscritta presso il Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 49, co. 4, C.C.I.I.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile di questo Tribunale, in data
27.3.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Azzurra Guerra dott.ssa Francesca Pastore
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