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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/05/2025, n. 2615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2615 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai magistrati: dott. Fulvio Dacomo Presidente dott. Antonio Mungo Consigliere dott.ssa Federica Salvatore Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento contrassegnato con il n. 3824/2020 R.G., avente ad oggetto “Azione revocatoria fallimentare (artt. 67 e ss.)”, fissato per la trattazione scritta all'udienza collegiale del 18.12.2024 e vertente
TRA
(Fall. n. 146/2016 Parte_1
Tribunale di Napoli) (c.f. e P.IVA ), in persona dei curatori C.F._1 P.IVA_1
dott.ri e , rappresentato e difeso, giusta procura alle liti Parte_2 Parte_3
rilasciata su foglio separato da ritenersi apposta in calce all'atto di appello, conferita in virtù di provvedimento di autorizzazione del G.D., dott. Mario Fucito, del 6.4.2020, dall'avv.
FRANCESCO BRUNELLI (c.f. ) ed elettivamente domiciliato presso il suo C.F._2
studio, sito in Napoli alla via A. Gramsci n. 17/B;
APPELLANTE
E
(c.f. ), rappresentata e difesa, giusta Controparte_1 C.F._3 procura alle liti rilasciata su foglio separato da ritenersi apposta in calce all'atto di costituzione in appello, dal Prof. avv. TOMMASO MAGLIONE (c.f. ed elettivamente C.F._4
domiciliata presso il suo studio in Napoli, in via Manzoni n. 78;
APPELLATA
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 2.10.2017 il Parte_4
, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli la sig.ra ,
[...] Controparte_1 coniuge del fallito affinché, in revocatoria, ai sensi dell'art. 69 l. fall., venisse Parte_4 accertata e dichiarata l'inefficacia e/o la nullità dell'atto di compravendita, per atti notaio
[...]
di Grosseto del 21.11.2012 (Rep. n. 184450, Racc. n. 60297), con cui ella aveva Per_1 acquistato l'immobile sito in Olbia, località LL (meglio identificato in citazione) utilizzando denaro del marito e, dunque, affinché ne fosse dichiarata l'inefficacia in quanto atto a titolo gratuito dissimulante una donazione indiretta dal coniuge dichiarato fallito con sentenza del CP_2
Tribunale di Napoli n. 149 del 13.5.2016.
Radicatosi regolarmente il contraddittorio, sulla scorta della sola istruttoria documentale, il
Tribunale, con la sentenza appellata, rigettava la domanda, ritenendo acquisita, attraverso una serie di elementi presuntivi sinteticamente indicati in motivazione, la prova che la convenuta ignorava lo stato di insolvenza del coniuge, poi dichiarato fallito, al momento dell'atto dispositivo. Ad avviso del Tribunale “la circostanza (ossia l'ignorantia decotionis) risulta provata da elementi gravi, precisi e concordanti e in particolare: - l'atto oggetto della domanda fu compiuto (novembre 2012) circa quattro anni prima la dichiarazione di fallimento;
- la convenuta non risulta direttamente coinvolta nella gestione imprenditoriale del marito;
- non risultano prodotti atti, documenti e circostanze tali da comprovare che già in quella data fosse palese uno stato di insolvenza del marito della convenuta;
- risulta anzi la produzione di atti e documenti da cui si desume che
l'impresa di quest'ultimo fosse in operatività: estratto CRIF da cui non emergono anomalie nei rapporti creditizi;
affidamenti finanziari (v. documentazione SIFIN); compimenti di investimenti per oltre 100mila euro per ristrutturazione dei locali in cui era svolta l'attività”.
Avverso tale sentenza, con atto di citazione notificato in data 27.10.2020, ha proposto appello la curatela, censurando, con un unico articolato motivo, l'errata applicazione dei presupposti di cui all'art. 69 e 69 bis l.fall., nonché l'erronea valutazione del materiale probatorio, con riferimento alla ritenuta insussistenza dello stato soggettivo in capo al coniuge del fallito in ordine alla conoscenza dello stato di insolvenza. In particolare, l'appellante ha contestato, innanzitutto, l'erronea valorizzazione dell'arco temporale intercorso tra l'atto a titolo gratuito e la dichiarazione di fallimento, sebbene la legge ratione temporis applicabile (artt. 69 e 69bis l.fall.) prevedesse espressamente la revocabilità di tutti gli atti a titolo gratuito compiuti dal fallito in favore del coniuge nei cinque anni antecedenti la dichiarazione di fallimento;
in secondo luogo, ha lamentato l'erronea inversione dell'onere della prova, lì dove il primo giudice ha attribuito rilievo alla mancata dimostrazione della partecipazione diretta della convenuta alla gestione imprenditoriale del
2 coniuge e dell'esistenza, alla data dell'atto di compravendita oggetto di revocatoria, di uno stato di insolvenza manifesto;
infine, sul presupposto che l'eventuale operatività di un'impresa commerciale al momento del compimento dell'atto da revocare non possa, di per sé, costituire indice della solvibilità o di un'adeguata consistenza economico-finanziaria dell'impresa, l'appellante curatela ha evidenziato l'erronea valutazione da parte del primo giudice dei documenti depositati dalla convenuta (odierna appellata), dai quali, in senso contrario a quanto ritenuto, emergeva una situazione di grave ed evidente squilibrio economico-finanziario della ditta fallita al momento della stipula dell'atto di compravendita oggetto di domanda revocatoria.
Costituendosi in giudizio, l'appellata, contestando le deduzioni svolte dall'appellante e richiamando le difese e i documenti già depositati in primo grado, ha chiesto il rigetto dell'appello; in subordine, in caso di ritenuta fondatezza dell'impugnazione, ha riproposto tutte le eccezioni anche preliminari già sollevate in primo grado e ritenute assorbite dal primo giudice, lì dove ha deciso sulla ragione più liquida. In particolare, l'appellata ha riproposto l'eccezione di inammissibilità dell'azione promossa dalla curatela nei suoi confronti, deducendo che, a causa dell'inesistenza della notifica, mai pervenuta nella sua sfera di conoscenza, l'azione era stata proposta oltre il termine di decadenza normativamente previsto, atteso che l'atto d'acquisto contestato risale al 26.10.2012 e ella era venuta a conoscenza del giudizio solo nel 2018; a tal fine, ha reiterato la querela di falso già proposta con gli atti difensivi in primo grado, osservando che il
Tribunale si era limitato a rimetterla in termini ai fini della sua costituzione in giudizio.
All'udienza collegiale del 18.12.2024, la causa, trattata in modalità scritta con il deposito di note di udienza da parte dei difensori delle parti, è stata introitata in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c. Par L'appello principale proposto dalla curatela è fondato e va Parte_4
accolto.
La Curatela, ritenendo che l'acquisto dell'immobile sito in Olbia, loc. LL, da parte della sig.ra con denaro proveniente dal coniuge poi fallito costituisse un atto a titolo CP_1 gratuito, in quanto “donazione indiretta” dal marito, revocabile in forza dell'art. 69 l.fall., ha impugnato la sentenza di primo grado, invocando l'errore del primo giudice, il quale, nell'interpretare il materiale probatorio a sua disposizione, aveva ritenuto provata da parte della convenuta la propria ignoranza circa lo stato di insolvenza in cui versava il marito.
L'art. 69 l. fall., applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame, prevedeva che “Gli atti previsti dall'articolo 67, compiuti tra coniugi nel tempo in cui il fallito esercitava un'impresa commerciale e quelli a titolo gratuito compiuti tra coniugi più di due anni prima della
3 dichiarazione di fallimento, ma nel tempo in cui il fallito esercitava un'impresa commerciale, sono revocati se il coniuge non prova che ignorava lo stato d'insolvenza del coniuge fallito”.
Come ritenuto dalla unanime dottrina e giurisprudenza, anche costituzionale, tale norma, all'esito dei diversi interventi di modifica e riformatori, disposti prima dalla Corte Costituzionale e, poi, dal legislatore, ha previsto un regime revocatorio “aggravato” a carico del coniuge del fallito, rispetto al regime dell'inefficacia degli atti dispositivi compiuti dal fallito con i terzi delineato dall'art. 67 l.fall.: da un lato, infatti, sotto il profilo oggettivo, sono stati accomunati gli atti cd.
“normali” e quelli cd. “anormali”, senza distinzione tra di essi nel regime di revocabilità; dall'altro lato, sotto il profilo temporale, il cd. “periodo sospetto” è stato esteso a due anni per tutti gli atti a titolo oneroso ed è stato svincolato da limiti temporali - salvi i termini di prescrizione e decadenza delineati dal successivo art. 69 bis l.fall. al fine di escludere la soggezione della parte all'iniziativa ad libitum del curatore -, per quelli a titolo gratuito;
infine, è stata prevista una presunzione iuris tantum della conoscenza, da parte del coniuge convenuto in revocatoria, dello stato di insolvenza dell'altro coniuge, ponendo a suo carico l'onere della prova contraria.
La qualificazione dell'atto impugnato dal Curatore in termini di “gratuità”, assunto quale presupposto della decisione dal Tribunale, non risulta contestato dalle parti;
la natura gratuita del trasferimento patrimoniale, in ogni caso, emerge dallo stesso atto di compravendita, nel quale sono indicati, come mezzo di pagamento dell'intero prezzo, assegni circolari emessi dal fallito (marito dell'acquirente), con prelievo del denaro dal proprio conto corrente personale ed intestati direttamente al venditore.
Non vi è dubbio, quindi, che la provvista data dal fallito alla moglie per l'acquisto dell'abitazione ad Olbia ha costituito una donazione indiretta del bene immobile, attesi i principi costantemente affermati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale: “Nell'ipotesi di donazione indiretta di un immobile, realizzata mediante l'acquisto del bene con denaro proprio del disponente ed intestazione ad altro soggetto, che il disponente medesimo intenda in tal modo beneficiare, la compravendita costituisce lo strumento formale per il trasferimento del bene ed il corrispondente arricchimento del patrimonio del destinatario, che ha quindi ad oggetto il bene e non già il denaro” (Cass., 11496/2010; Cass., 56/2014).
Correttamente quindi, l'oggetto della revocatoria è stato individuato nell'immobile acquistato in proprietà dall'appellante con denaro del fallito.
Sotto il profilo soggettivo della conoscenza dello stato di insolvenza, l'art. 69 l.fall., come già detto, prevede un regime “aggravato” a carico del coniuge rispetto a quello previsto per gli altri terzi, disponendo che questi è tenuto a provare “che ignorava lo stato d'insolvenza del coniuge fallito”, introducendo, così, una presunzione relativa della sua piena conoscenza della situazione
4 economico-patrimoniale e finanziaria dell'imprenditore poi fallito, in quanto disposto a colludere con quest'ultimo, come suo “naturale alleato” (così, Corte cost. n. 100 del 1993).
Tale contesto normativo impone la necessità che gli elementi probatori addotti dal coniuge per sottrarsi alla revocatoria siano valutati con estremo rigore, valendo, comunque, il regime di coniugio e convivenza (così come evincibile dalla stessa lettura della sentenza della Corte
Costituzionale) a creare un naturale legame conoscitivo delle vicende imprenditoriali del debitore poi fallito.
Orbene, ritiene la Corte, posto l'onere della prova in capo al coniuge convenuto in revocatoria, che le circostanze dedotte dall'odierna appellata al fine di comprovare la inscientia decotionis del proprio coniuge valorizzate dal primo giudice per rigettare la Parte_4
domanda della curatela, siano inidonee a integrare elementi gravi, precisi e concordanti, fondanti la presunzione della suddetta ignoranza.
Certamente irrilevante, nei termini generici dedotti dall'appellata, è la circostanza che ella non partecipasse all'attività di impresa (individuale) del marito, in quanto professionalmente impegnata altrove, posto che tale elemento si potrebbe connotare di rilevanza, ai fini dell'esclusione di uno stato soggettivo di conoscenza dell'insolvenza, solo ove emergessero altre circostanze attestanti, al momento del compimento dell'atto dispositivo, un regime di vita coniugale di non convivenza ovvero di estrema “distanza” personale nella conduzione delle vicende familiari da parte dei due coniugi, sì da far presumere l'estraneità del coniuge beneficiato alle vicende professionali dell'altro coniuge.
In senso contrario a tale disinteresse, tuttavia, risulta dedotto dalla Curatela ed emerge dalla certificazione CRIF prodotta dalla stessa appellata (doc. B.5 allegato alla memoria di replica ex art. 183 c.p.c. in primo grado) che l'appellante anche prima dell'atto oggetto del giudizio aveva prestato garanzie personali in favore del coniuge, per il conseguimento di prestiti accordatigli dal sistema bancario per l'esercizio della sua attività di impresa. Ciò dimostra quanto meno un “interesse” dell'odierna appellata alle vicende imprenditoriali del marito (debitore fallito), legate presumibilmente al regime economico della famiglia e al suo tenore complessivo.
Deve, poi, ritenersi del tutto irrilevante l'arco di distanza temporale tra la data dell'acquisto e quella del fallimento (erroneamente valorizzata dal primo giudice), attesa la prova, emergente dai documenti di causa, che lo stato di insolvenza del fallito fosse insorto già in epoca antecedente all'atto di acquisto (rectius donazione indiretta) e la mancanza di altri elementi probatori idonei a connotare tale distanza temporale di particolare significatività.
Dal verbale delle dichiarazioni rese dal fallito al curatore (doc. allegato alla memoria di replica ex art. 183 c.p.c. depositata dalla curatela nel primo grado in data 27.3.2019) risulta, infatti,
5 che: “I creditori della fallita si sono formati principalmente nel corso del 2010 e del 2011, in quanto è venuto meno il credito commerciale (si è passati da pagamenti a 300 giorni a pagamenti a
30 giorni) e anche per il fatto che sono stati invalidati diversi mesi di ricette che hanno comportato, dopo l'istruttoria, non solo la perdita economica, ma anche una sanzione regolarmente pagata”; lo Part stesso fallito ha, altresì, aggiunto: “gli unici crediti erano vantati nei confronti dell' , che anche essi hanno formato oggetto di conferimento” (riferendosi presumibilmente all'operazione di sconto del credito alla SIFIN).
Parimenti, la situazione patrimoniale dell'impresa relativa all'anno 2012 (doc. B1 della memoria di replica ex art. 183 cpc depositata il 7.3.2019, nel corso del giudizio di primo grado, dall'odierna appellata), sebbene denoti un margine - peraltro non particolarmente significativo - di utile, evidenzia una gravissima tensione finanziaria, come peraltro confessata dallo stesso fallito, in cui, emergono debiti per complessivi € 2.137.297,11 (di cui 856.297,89 verso “altri finanziatori diversi dalle banche” e € 990.155,23 verso SIFIN per factoring per anticipi su fatture), € 838.249,29 per debiti rappresentati da titoli di credito ed € 142.078,86 per debiti tributari) a fronte di una liquidità disponibile di soli € 27.545,16 ed un attivo circolante di € 1.614.328,96 (di cui soli €
84.617,91 per rimanenze di magazzino).
Tali elementi dimostrano tutti che già nel 2011 vi era l'incapacità del debitore di far fronte, con mezzi normali e alle dovute scadenze, alle proprie obbligazioni, secondo quanto delineato dall'art. 5 l.fall. per la sussistenza dello stato di insolvenza.
Di tale situazione sono ulteriori sintomi inequivoci le operazioni di cessione dei crediti correnti derivanti dal normale esercizio della propria impresa farmaceutica, poste in essere dall'imprenditore, per poter reperire la liquidità necessaria a fronteggiare le proprie obbligazioni. Parte La stessa cessione (pro solvendo) alla SIFIN dei crediti vantati verso l' (costituenti, peraltro, la quasi totalità dei crediti della farmacia come dichiarato dal al curatore) al fine Parte_4 di ottenere liquidità non può costituire, come dedotto dall'odierna appellante e ritenuto dal primo giudice, un indice inequivoco della solidità dell'impresa in virtù degli affidamenti finanziari ottenuti, ma rappresenta, al contrario, la prova evidente della difficoltà della stessa a fronteggiare le proprie obbligazioni.
Alla luce di tutti gli elementi evidenziati, ad avviso della Corte non può, quindi, ritenersi raggiunta la prova, posta a carico dell'appellata, della sua mancata conoscenza dello stato di insolvenza in cui versava il coniuge fallito, denotando essi, invece, sia la sussistenza dello stato di insolvenza, sia la presumibile conoscenza dello stesso da parte dell'appellata, anche al momento della stipula dell'atto qui impugnato.
6 Va, a questo punto, esaminata l'eccezione di inesistenza della notifica dell'atto di citazione di primo grado, formulata dall'appellata, unitamente alla richiesta di autorizzazione alla proposizione della querela di falso avverso la relazione di notificazione eseguita dall'Ufficiale Giudiziario, ritenuta assorbita dal primo giudice, stante il rigetto della domanda, e riproposta per il caso di accoglimento del motivo di appello formulato dalla curatela.
L'appellante, sul punto, richiamando tutte le difese già svolte in primo grado, ha eccepito che la notifica della citazione del primo grado non è mai pervenuta nella sua legale conoscenza, avendone appresa l'esistenza solo “indirettamente, da una visura ipocatastale del 26.4.2018”. In particolare, l'appellata ha rappresentato che l'atto di citazione risulta consegnato il 2.10.2017, presso la residenza della medesima, a Pozzuoli, in Via S. Gennaro Agnano n. 2, a mani del sig.
marito “capace e convivente, t.q., che ne cura la consegna in precaria assenza Parte_4 del destinatario/domiciliatario” e che, tuttavia, lei e il marito a far data dal 27.4.2016 erano separati, con interruzione della convivenza e trasferimento dell'ex coniuge in Via Parte_4
Vecchia San Gennaro 126, “in un immobile limitrofo a quello adibito in precedenza ad abitazione familiare, ma diverso dallo stesso”, per cui la notifica da parte dell'Ufficiale Giudiziario doveva essere avvenuta sicuramente “al cancello o nel viottolo di ingresso”, comuni anche all'ex marito e, poiché non di suo uso esclusivo, non costituenti l'equivalente della sua abitazione.
L'eccezione è infondata e va disattesa per le ragioni brevemente di seguito illustrate.
Osserva il Collegio che l'atto di citazione in primo grado risulta notificato all'indirizzo di residenza della convenuta, in Pozzuoli alla via San Gennaro Agnano n. 2 in data 2.10.2017 a mani del coniuge dichiaratosi capace e convivente. Parte_4
Va premesso che la dichiarazione di “familiare convivente” resa dal marito all'Ufficiale
Giudiziario non può essere contestata con la proposizione della querela di falso (cfr. Cass.,
32575/2024, la quale con principio orami consolidato ha affermato: “In tema di notificazioni, la consegna del piego a persona di famiglia convivente con il destinatario, nel luogo indicato sulla busta contenente l'atto da notificare, fa presumere che in quel luogo si trovino la residenza effettiva, la dimora o il domicilio del destinatario, con la conseguenza che quest'ultimo, qualora intenda contestare in giudizio tale circostanza al fine di ottenere la dichiarazione di nullità della notifica, ha l'onere di fornire idonea prova contraria dimostrando che il familiare era presente per ragioni occasionali e momentanee nel luogo di abitazione del destinatario, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche che indichino una diversa residenza del consegnatario dell'atto”).
L'appellante ha, poi, invocato la falsità dell'attestazione dell'Ufficiale Giudiziario, sostenendo che la notifica sia stata eseguita “sicuramente al cancello o nel viottolo d'ingresso”
7 comune all'ex marito, trasferitosi in via Vecchia San Gennaro, adiacente alla propria o “al più, presso il (non distante ma diverso) edificio contraddistinto dall'indirizzo di Via Vecchia San Gennaro n.
126”. Dalle stesse difese dell'appellante, quindi, non si evince con precisione neppure se essa deduca la reale consegna dell'atto nella diversa via di residenza del marito (situata comunque ad una certa distanza da quella dell'appellata e, quindi, verosimilmente non contraddistinta dal medesimo cancello di ingresso) ovvero se ella ne lamenti la consegna sul cancello della propria abitazione, del quale peraltro, senza fornire nessuna prova, afferma la comunanza al marito stesso.
Peraltro, anche ammesso che il cancello fosse ingresso comune anche alla nuova abitazione del marito, non esclude che rappresenti anche l'ingresso alla abitazione dell'appellata e, quindi, la ritualità della notifica. La molteplicità delle ipotesi di formulate rende la richiesta querela avverso la notifica eseguita inammissibile;
in ogni caso, la pluralità delle difese articolate - secondo le quali l'appellata evoca la possibilità della consegna del plico in più luoghi (cancello d'ingresso della propria abitazione comune anche all'ex marito ovvero consegna in un indirizzo diverso da quello indicato sul plico) evidenzia l'intrinseca contraddittorietà delle stesse, dimostrandone l'infondatezza.
In ogni caso, posto che la notifica eseguita presso un luogo diverso da quello di residenza o con consegna a persona diversa da quella abilitata a riceverla, deve considerarsi nulla e non inesistente, i vizi della notifica dedotti dall'odierna appellante devono ritenersi sanati, con effetto ex tunc, dalla costituzione in giudizio della convenuta, con sua rimessione in termini, verificandosi, in tale ultima ipotesi, la sanatoria della nullità per raggiungimento dello scopo a cui l'atto era diretto, ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c., ossia alla conoscenza da parte del destinatario del giudizio in corso.
Sotto il profilo temporale, quindi, considerata anche la scissione temporale degli effetti della notifica per il notificante e il notificato, l'azione revocatoria per cui è causa deve ritenersi tempestivamente esercitata dal Curatore, essendo stata introdotta con atto di citazione notificato
(seppure con notifica eventualmente nulla) il 2.10.2017, ossia entro il termine prescrizionale di cinque anni dalla stipula dell'atto e di quello decadenziale dalla dichiarazione di fallimento, la cui sentenza è datata 13.5.2016.
In accoglimento dell'appello principale e in riforma della sentenza impugnata, va, quindi, dichiarata l'inefficacia, nei confronti del , dell'atto di compravendita Parte_4 stipulato dall'appellata il 21.11.2012, per atti notaio in Controparte_1 Persona_1
Grosseto, Rep. n. 184450, Racc. 60297, per l'acquisto dell'immobile sito in Olbia, località
Canareddu, e , censito al catasto fabbricati del Comune di Olbia, CP_3 Controparte_4
8 al fol. 4, part. 84, sub 14, zc 1, loc. LL, cat. A/2, classe 1 e, per l'effetto, ne va disposta l'acquisizione nel patrimonio fallimentare.
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza, con condanna di al pagamento in favore del appellante, nell'importo liquidato in Controparte_1 Parte_4
dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022, in base al valore della domanda secondo un valore tra i minimi e i medi dello scaglione di riferimento in ragione della somma accertata, con rimborso delle spese sostenute e documentate (€ 759,00 per C.U. ed € 27,00 per bollo per il primo grado ed € 1.165,00 per il contributo unificato, il bollo versati in sede di proposizione dell'appello).
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal
[...]
nei confronti di in riforma della sentenza del Parte_4 Controparte_1
Tribunale di Napoli n. 1406/2020 pubblicata in data 7.2.2020, in accoglimento dell'appello, così provvede:
1) dichiara l'inefficacia, nei confronti della Curatela appellante, e per l'effetto ne dispone l'acquisizione nel patrimonio fallimentare, dell'atto di compravendita stipulato dall'appellata il
21.11.2012 per atto del notaio in Grosseto, Rep. n. 184450, Racc. 60297, per Persona_1
l'acquisto dell'immobile sito in Olbia, località Canareddu e , CP_3 Controparte_4
censito al catasto fabbricati del Comune di Olbia, al foglio 4, part. 84, sub 14, cat. A/2, classe 1;
2) condanna l'appellata al pagamento, in favore della Controparte_1 [...]
, della somma di € 786,00 per spese ed € 9.500,00 per compensi Parte_7 professionali per il primo grado di giudizio e all'importo di € 1.165,00 per spese ed € 8.500,00 per compensi professionali per il presente grado di appello, oltre per entrambi i gradi rimborso spese generali al 15%, Iva e CPA come per legge sui compensi;
3) ordina al competente Conservatore dei registri immobiliari di annotare la sentenza in calce all'atto dichiarato inefficace.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 7.5.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Federica Salvatore dott. Fulvio Dacomo
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai magistrati: dott. Fulvio Dacomo Presidente dott. Antonio Mungo Consigliere dott.ssa Federica Salvatore Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento contrassegnato con il n. 3824/2020 R.G., avente ad oggetto “Azione revocatoria fallimentare (artt. 67 e ss.)”, fissato per la trattazione scritta all'udienza collegiale del 18.12.2024 e vertente
TRA
(Fall. n. 146/2016 Parte_1
Tribunale di Napoli) (c.f. e P.IVA ), in persona dei curatori C.F._1 P.IVA_1
dott.ri e , rappresentato e difeso, giusta procura alle liti Parte_2 Parte_3
rilasciata su foglio separato da ritenersi apposta in calce all'atto di appello, conferita in virtù di provvedimento di autorizzazione del G.D., dott. Mario Fucito, del 6.4.2020, dall'avv.
FRANCESCO BRUNELLI (c.f. ) ed elettivamente domiciliato presso il suo C.F._2
studio, sito in Napoli alla via A. Gramsci n. 17/B;
APPELLANTE
E
(c.f. ), rappresentata e difesa, giusta Controparte_1 C.F._3 procura alle liti rilasciata su foglio separato da ritenersi apposta in calce all'atto di costituzione in appello, dal Prof. avv. TOMMASO MAGLIONE (c.f. ed elettivamente C.F._4
domiciliata presso il suo studio in Napoli, in via Manzoni n. 78;
APPELLATA
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 2.10.2017 il Parte_4
, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli la sig.ra ,
[...] Controparte_1 coniuge del fallito affinché, in revocatoria, ai sensi dell'art. 69 l. fall., venisse Parte_4 accertata e dichiarata l'inefficacia e/o la nullità dell'atto di compravendita, per atti notaio
[...]
di Grosseto del 21.11.2012 (Rep. n. 184450, Racc. n. 60297), con cui ella aveva Per_1 acquistato l'immobile sito in Olbia, località LL (meglio identificato in citazione) utilizzando denaro del marito e, dunque, affinché ne fosse dichiarata l'inefficacia in quanto atto a titolo gratuito dissimulante una donazione indiretta dal coniuge dichiarato fallito con sentenza del CP_2
Tribunale di Napoli n. 149 del 13.5.2016.
Radicatosi regolarmente il contraddittorio, sulla scorta della sola istruttoria documentale, il
Tribunale, con la sentenza appellata, rigettava la domanda, ritenendo acquisita, attraverso una serie di elementi presuntivi sinteticamente indicati in motivazione, la prova che la convenuta ignorava lo stato di insolvenza del coniuge, poi dichiarato fallito, al momento dell'atto dispositivo. Ad avviso del Tribunale “la circostanza (ossia l'ignorantia decotionis) risulta provata da elementi gravi, precisi e concordanti e in particolare: - l'atto oggetto della domanda fu compiuto (novembre 2012) circa quattro anni prima la dichiarazione di fallimento;
- la convenuta non risulta direttamente coinvolta nella gestione imprenditoriale del marito;
- non risultano prodotti atti, documenti e circostanze tali da comprovare che già in quella data fosse palese uno stato di insolvenza del marito della convenuta;
- risulta anzi la produzione di atti e documenti da cui si desume che
l'impresa di quest'ultimo fosse in operatività: estratto CRIF da cui non emergono anomalie nei rapporti creditizi;
affidamenti finanziari (v. documentazione SIFIN); compimenti di investimenti per oltre 100mila euro per ristrutturazione dei locali in cui era svolta l'attività”.
Avverso tale sentenza, con atto di citazione notificato in data 27.10.2020, ha proposto appello la curatela, censurando, con un unico articolato motivo, l'errata applicazione dei presupposti di cui all'art. 69 e 69 bis l.fall., nonché l'erronea valutazione del materiale probatorio, con riferimento alla ritenuta insussistenza dello stato soggettivo in capo al coniuge del fallito in ordine alla conoscenza dello stato di insolvenza. In particolare, l'appellante ha contestato, innanzitutto, l'erronea valorizzazione dell'arco temporale intercorso tra l'atto a titolo gratuito e la dichiarazione di fallimento, sebbene la legge ratione temporis applicabile (artt. 69 e 69bis l.fall.) prevedesse espressamente la revocabilità di tutti gli atti a titolo gratuito compiuti dal fallito in favore del coniuge nei cinque anni antecedenti la dichiarazione di fallimento;
in secondo luogo, ha lamentato l'erronea inversione dell'onere della prova, lì dove il primo giudice ha attribuito rilievo alla mancata dimostrazione della partecipazione diretta della convenuta alla gestione imprenditoriale del
2 coniuge e dell'esistenza, alla data dell'atto di compravendita oggetto di revocatoria, di uno stato di insolvenza manifesto;
infine, sul presupposto che l'eventuale operatività di un'impresa commerciale al momento del compimento dell'atto da revocare non possa, di per sé, costituire indice della solvibilità o di un'adeguata consistenza economico-finanziaria dell'impresa, l'appellante curatela ha evidenziato l'erronea valutazione da parte del primo giudice dei documenti depositati dalla convenuta (odierna appellata), dai quali, in senso contrario a quanto ritenuto, emergeva una situazione di grave ed evidente squilibrio economico-finanziario della ditta fallita al momento della stipula dell'atto di compravendita oggetto di domanda revocatoria.
Costituendosi in giudizio, l'appellata, contestando le deduzioni svolte dall'appellante e richiamando le difese e i documenti già depositati in primo grado, ha chiesto il rigetto dell'appello; in subordine, in caso di ritenuta fondatezza dell'impugnazione, ha riproposto tutte le eccezioni anche preliminari già sollevate in primo grado e ritenute assorbite dal primo giudice, lì dove ha deciso sulla ragione più liquida. In particolare, l'appellata ha riproposto l'eccezione di inammissibilità dell'azione promossa dalla curatela nei suoi confronti, deducendo che, a causa dell'inesistenza della notifica, mai pervenuta nella sua sfera di conoscenza, l'azione era stata proposta oltre il termine di decadenza normativamente previsto, atteso che l'atto d'acquisto contestato risale al 26.10.2012 e ella era venuta a conoscenza del giudizio solo nel 2018; a tal fine, ha reiterato la querela di falso già proposta con gli atti difensivi in primo grado, osservando che il
Tribunale si era limitato a rimetterla in termini ai fini della sua costituzione in giudizio.
All'udienza collegiale del 18.12.2024, la causa, trattata in modalità scritta con il deposito di note di udienza da parte dei difensori delle parti, è stata introitata in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c. Par L'appello principale proposto dalla curatela è fondato e va Parte_4
accolto.
La Curatela, ritenendo che l'acquisto dell'immobile sito in Olbia, loc. LL, da parte della sig.ra con denaro proveniente dal coniuge poi fallito costituisse un atto a titolo CP_1 gratuito, in quanto “donazione indiretta” dal marito, revocabile in forza dell'art. 69 l.fall., ha impugnato la sentenza di primo grado, invocando l'errore del primo giudice, il quale, nell'interpretare il materiale probatorio a sua disposizione, aveva ritenuto provata da parte della convenuta la propria ignoranza circa lo stato di insolvenza in cui versava il marito.
L'art. 69 l. fall., applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame, prevedeva che “Gli atti previsti dall'articolo 67, compiuti tra coniugi nel tempo in cui il fallito esercitava un'impresa commerciale e quelli a titolo gratuito compiuti tra coniugi più di due anni prima della
3 dichiarazione di fallimento, ma nel tempo in cui il fallito esercitava un'impresa commerciale, sono revocati se il coniuge non prova che ignorava lo stato d'insolvenza del coniuge fallito”.
Come ritenuto dalla unanime dottrina e giurisprudenza, anche costituzionale, tale norma, all'esito dei diversi interventi di modifica e riformatori, disposti prima dalla Corte Costituzionale e, poi, dal legislatore, ha previsto un regime revocatorio “aggravato” a carico del coniuge del fallito, rispetto al regime dell'inefficacia degli atti dispositivi compiuti dal fallito con i terzi delineato dall'art. 67 l.fall.: da un lato, infatti, sotto il profilo oggettivo, sono stati accomunati gli atti cd.
“normali” e quelli cd. “anormali”, senza distinzione tra di essi nel regime di revocabilità; dall'altro lato, sotto il profilo temporale, il cd. “periodo sospetto” è stato esteso a due anni per tutti gli atti a titolo oneroso ed è stato svincolato da limiti temporali - salvi i termini di prescrizione e decadenza delineati dal successivo art. 69 bis l.fall. al fine di escludere la soggezione della parte all'iniziativa ad libitum del curatore -, per quelli a titolo gratuito;
infine, è stata prevista una presunzione iuris tantum della conoscenza, da parte del coniuge convenuto in revocatoria, dello stato di insolvenza dell'altro coniuge, ponendo a suo carico l'onere della prova contraria.
La qualificazione dell'atto impugnato dal Curatore in termini di “gratuità”, assunto quale presupposto della decisione dal Tribunale, non risulta contestato dalle parti;
la natura gratuita del trasferimento patrimoniale, in ogni caso, emerge dallo stesso atto di compravendita, nel quale sono indicati, come mezzo di pagamento dell'intero prezzo, assegni circolari emessi dal fallito (marito dell'acquirente), con prelievo del denaro dal proprio conto corrente personale ed intestati direttamente al venditore.
Non vi è dubbio, quindi, che la provvista data dal fallito alla moglie per l'acquisto dell'abitazione ad Olbia ha costituito una donazione indiretta del bene immobile, attesi i principi costantemente affermati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale: “Nell'ipotesi di donazione indiretta di un immobile, realizzata mediante l'acquisto del bene con denaro proprio del disponente ed intestazione ad altro soggetto, che il disponente medesimo intenda in tal modo beneficiare, la compravendita costituisce lo strumento formale per il trasferimento del bene ed il corrispondente arricchimento del patrimonio del destinatario, che ha quindi ad oggetto il bene e non già il denaro” (Cass., 11496/2010; Cass., 56/2014).
Correttamente quindi, l'oggetto della revocatoria è stato individuato nell'immobile acquistato in proprietà dall'appellante con denaro del fallito.
Sotto il profilo soggettivo della conoscenza dello stato di insolvenza, l'art. 69 l.fall., come già detto, prevede un regime “aggravato” a carico del coniuge rispetto a quello previsto per gli altri terzi, disponendo che questi è tenuto a provare “che ignorava lo stato d'insolvenza del coniuge fallito”, introducendo, così, una presunzione relativa della sua piena conoscenza della situazione
4 economico-patrimoniale e finanziaria dell'imprenditore poi fallito, in quanto disposto a colludere con quest'ultimo, come suo “naturale alleato” (così, Corte cost. n. 100 del 1993).
Tale contesto normativo impone la necessità che gli elementi probatori addotti dal coniuge per sottrarsi alla revocatoria siano valutati con estremo rigore, valendo, comunque, il regime di coniugio e convivenza (così come evincibile dalla stessa lettura della sentenza della Corte
Costituzionale) a creare un naturale legame conoscitivo delle vicende imprenditoriali del debitore poi fallito.
Orbene, ritiene la Corte, posto l'onere della prova in capo al coniuge convenuto in revocatoria, che le circostanze dedotte dall'odierna appellata al fine di comprovare la inscientia decotionis del proprio coniuge valorizzate dal primo giudice per rigettare la Parte_4
domanda della curatela, siano inidonee a integrare elementi gravi, precisi e concordanti, fondanti la presunzione della suddetta ignoranza.
Certamente irrilevante, nei termini generici dedotti dall'appellata, è la circostanza che ella non partecipasse all'attività di impresa (individuale) del marito, in quanto professionalmente impegnata altrove, posto che tale elemento si potrebbe connotare di rilevanza, ai fini dell'esclusione di uno stato soggettivo di conoscenza dell'insolvenza, solo ove emergessero altre circostanze attestanti, al momento del compimento dell'atto dispositivo, un regime di vita coniugale di non convivenza ovvero di estrema “distanza” personale nella conduzione delle vicende familiari da parte dei due coniugi, sì da far presumere l'estraneità del coniuge beneficiato alle vicende professionali dell'altro coniuge.
In senso contrario a tale disinteresse, tuttavia, risulta dedotto dalla Curatela ed emerge dalla certificazione CRIF prodotta dalla stessa appellata (doc. B.5 allegato alla memoria di replica ex art. 183 c.p.c. in primo grado) che l'appellante anche prima dell'atto oggetto del giudizio aveva prestato garanzie personali in favore del coniuge, per il conseguimento di prestiti accordatigli dal sistema bancario per l'esercizio della sua attività di impresa. Ciò dimostra quanto meno un “interesse” dell'odierna appellata alle vicende imprenditoriali del marito (debitore fallito), legate presumibilmente al regime economico della famiglia e al suo tenore complessivo.
Deve, poi, ritenersi del tutto irrilevante l'arco di distanza temporale tra la data dell'acquisto e quella del fallimento (erroneamente valorizzata dal primo giudice), attesa la prova, emergente dai documenti di causa, che lo stato di insolvenza del fallito fosse insorto già in epoca antecedente all'atto di acquisto (rectius donazione indiretta) e la mancanza di altri elementi probatori idonei a connotare tale distanza temporale di particolare significatività.
Dal verbale delle dichiarazioni rese dal fallito al curatore (doc. allegato alla memoria di replica ex art. 183 c.p.c. depositata dalla curatela nel primo grado in data 27.3.2019) risulta, infatti,
5 che: “I creditori della fallita si sono formati principalmente nel corso del 2010 e del 2011, in quanto è venuto meno il credito commerciale (si è passati da pagamenti a 300 giorni a pagamenti a
30 giorni) e anche per il fatto che sono stati invalidati diversi mesi di ricette che hanno comportato, dopo l'istruttoria, non solo la perdita economica, ma anche una sanzione regolarmente pagata”; lo Part stesso fallito ha, altresì, aggiunto: “gli unici crediti erano vantati nei confronti dell' , che anche essi hanno formato oggetto di conferimento” (riferendosi presumibilmente all'operazione di sconto del credito alla SIFIN).
Parimenti, la situazione patrimoniale dell'impresa relativa all'anno 2012 (doc. B1 della memoria di replica ex art. 183 cpc depositata il 7.3.2019, nel corso del giudizio di primo grado, dall'odierna appellata), sebbene denoti un margine - peraltro non particolarmente significativo - di utile, evidenzia una gravissima tensione finanziaria, come peraltro confessata dallo stesso fallito, in cui, emergono debiti per complessivi € 2.137.297,11 (di cui 856.297,89 verso “altri finanziatori diversi dalle banche” e € 990.155,23 verso SIFIN per factoring per anticipi su fatture), € 838.249,29 per debiti rappresentati da titoli di credito ed € 142.078,86 per debiti tributari) a fronte di una liquidità disponibile di soli € 27.545,16 ed un attivo circolante di € 1.614.328,96 (di cui soli €
84.617,91 per rimanenze di magazzino).
Tali elementi dimostrano tutti che già nel 2011 vi era l'incapacità del debitore di far fronte, con mezzi normali e alle dovute scadenze, alle proprie obbligazioni, secondo quanto delineato dall'art. 5 l.fall. per la sussistenza dello stato di insolvenza.
Di tale situazione sono ulteriori sintomi inequivoci le operazioni di cessione dei crediti correnti derivanti dal normale esercizio della propria impresa farmaceutica, poste in essere dall'imprenditore, per poter reperire la liquidità necessaria a fronteggiare le proprie obbligazioni. Parte La stessa cessione (pro solvendo) alla SIFIN dei crediti vantati verso l' (costituenti, peraltro, la quasi totalità dei crediti della farmacia come dichiarato dal al curatore) al fine Parte_4 di ottenere liquidità non può costituire, come dedotto dall'odierna appellante e ritenuto dal primo giudice, un indice inequivoco della solidità dell'impresa in virtù degli affidamenti finanziari ottenuti, ma rappresenta, al contrario, la prova evidente della difficoltà della stessa a fronteggiare le proprie obbligazioni.
Alla luce di tutti gli elementi evidenziati, ad avviso della Corte non può, quindi, ritenersi raggiunta la prova, posta a carico dell'appellata, della sua mancata conoscenza dello stato di insolvenza in cui versava il coniuge fallito, denotando essi, invece, sia la sussistenza dello stato di insolvenza, sia la presumibile conoscenza dello stesso da parte dell'appellata, anche al momento della stipula dell'atto qui impugnato.
6 Va, a questo punto, esaminata l'eccezione di inesistenza della notifica dell'atto di citazione di primo grado, formulata dall'appellata, unitamente alla richiesta di autorizzazione alla proposizione della querela di falso avverso la relazione di notificazione eseguita dall'Ufficiale Giudiziario, ritenuta assorbita dal primo giudice, stante il rigetto della domanda, e riproposta per il caso di accoglimento del motivo di appello formulato dalla curatela.
L'appellante, sul punto, richiamando tutte le difese già svolte in primo grado, ha eccepito che la notifica della citazione del primo grado non è mai pervenuta nella sua legale conoscenza, avendone appresa l'esistenza solo “indirettamente, da una visura ipocatastale del 26.4.2018”. In particolare, l'appellata ha rappresentato che l'atto di citazione risulta consegnato il 2.10.2017, presso la residenza della medesima, a Pozzuoli, in Via S. Gennaro Agnano n. 2, a mani del sig.
marito “capace e convivente, t.q., che ne cura la consegna in precaria assenza Parte_4 del destinatario/domiciliatario” e che, tuttavia, lei e il marito a far data dal 27.4.2016 erano separati, con interruzione della convivenza e trasferimento dell'ex coniuge in Via Parte_4
Vecchia San Gennaro 126, “in un immobile limitrofo a quello adibito in precedenza ad abitazione familiare, ma diverso dallo stesso”, per cui la notifica da parte dell'Ufficiale Giudiziario doveva essere avvenuta sicuramente “al cancello o nel viottolo di ingresso”, comuni anche all'ex marito e, poiché non di suo uso esclusivo, non costituenti l'equivalente della sua abitazione.
L'eccezione è infondata e va disattesa per le ragioni brevemente di seguito illustrate.
Osserva il Collegio che l'atto di citazione in primo grado risulta notificato all'indirizzo di residenza della convenuta, in Pozzuoli alla via San Gennaro Agnano n. 2 in data 2.10.2017 a mani del coniuge dichiaratosi capace e convivente. Parte_4
Va premesso che la dichiarazione di “familiare convivente” resa dal marito all'Ufficiale
Giudiziario non può essere contestata con la proposizione della querela di falso (cfr. Cass.,
32575/2024, la quale con principio orami consolidato ha affermato: “In tema di notificazioni, la consegna del piego a persona di famiglia convivente con il destinatario, nel luogo indicato sulla busta contenente l'atto da notificare, fa presumere che in quel luogo si trovino la residenza effettiva, la dimora o il domicilio del destinatario, con la conseguenza che quest'ultimo, qualora intenda contestare in giudizio tale circostanza al fine di ottenere la dichiarazione di nullità della notifica, ha l'onere di fornire idonea prova contraria dimostrando che il familiare era presente per ragioni occasionali e momentanee nel luogo di abitazione del destinatario, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche che indichino una diversa residenza del consegnatario dell'atto”).
L'appellante ha, poi, invocato la falsità dell'attestazione dell'Ufficiale Giudiziario, sostenendo che la notifica sia stata eseguita “sicuramente al cancello o nel viottolo d'ingresso”
7 comune all'ex marito, trasferitosi in via Vecchia San Gennaro, adiacente alla propria o “al più, presso il (non distante ma diverso) edificio contraddistinto dall'indirizzo di Via Vecchia San Gennaro n.
126”. Dalle stesse difese dell'appellante, quindi, non si evince con precisione neppure se essa deduca la reale consegna dell'atto nella diversa via di residenza del marito (situata comunque ad una certa distanza da quella dell'appellata e, quindi, verosimilmente non contraddistinta dal medesimo cancello di ingresso) ovvero se ella ne lamenti la consegna sul cancello della propria abitazione, del quale peraltro, senza fornire nessuna prova, afferma la comunanza al marito stesso.
Peraltro, anche ammesso che il cancello fosse ingresso comune anche alla nuova abitazione del marito, non esclude che rappresenti anche l'ingresso alla abitazione dell'appellata e, quindi, la ritualità della notifica. La molteplicità delle ipotesi di formulate rende la richiesta querela avverso la notifica eseguita inammissibile;
in ogni caso, la pluralità delle difese articolate - secondo le quali l'appellata evoca la possibilità della consegna del plico in più luoghi (cancello d'ingresso della propria abitazione comune anche all'ex marito ovvero consegna in un indirizzo diverso da quello indicato sul plico) evidenzia l'intrinseca contraddittorietà delle stesse, dimostrandone l'infondatezza.
In ogni caso, posto che la notifica eseguita presso un luogo diverso da quello di residenza o con consegna a persona diversa da quella abilitata a riceverla, deve considerarsi nulla e non inesistente, i vizi della notifica dedotti dall'odierna appellante devono ritenersi sanati, con effetto ex tunc, dalla costituzione in giudizio della convenuta, con sua rimessione in termini, verificandosi, in tale ultima ipotesi, la sanatoria della nullità per raggiungimento dello scopo a cui l'atto era diretto, ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c., ossia alla conoscenza da parte del destinatario del giudizio in corso.
Sotto il profilo temporale, quindi, considerata anche la scissione temporale degli effetti della notifica per il notificante e il notificato, l'azione revocatoria per cui è causa deve ritenersi tempestivamente esercitata dal Curatore, essendo stata introdotta con atto di citazione notificato
(seppure con notifica eventualmente nulla) il 2.10.2017, ossia entro il termine prescrizionale di cinque anni dalla stipula dell'atto e di quello decadenziale dalla dichiarazione di fallimento, la cui sentenza è datata 13.5.2016.
In accoglimento dell'appello principale e in riforma della sentenza impugnata, va, quindi, dichiarata l'inefficacia, nei confronti del , dell'atto di compravendita Parte_4 stipulato dall'appellata il 21.11.2012, per atti notaio in Controparte_1 Persona_1
Grosseto, Rep. n. 184450, Racc. 60297, per l'acquisto dell'immobile sito in Olbia, località
Canareddu, e , censito al catasto fabbricati del Comune di Olbia, CP_3 Controparte_4
8 al fol. 4, part. 84, sub 14, zc 1, loc. LL, cat. A/2, classe 1 e, per l'effetto, ne va disposta l'acquisizione nel patrimonio fallimentare.
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza, con condanna di al pagamento in favore del appellante, nell'importo liquidato in Controparte_1 Parte_4
dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022, in base al valore della domanda secondo un valore tra i minimi e i medi dello scaglione di riferimento in ragione della somma accertata, con rimborso delle spese sostenute e documentate (€ 759,00 per C.U. ed € 27,00 per bollo per il primo grado ed € 1.165,00 per il contributo unificato, il bollo versati in sede di proposizione dell'appello).
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal
[...]
nei confronti di in riforma della sentenza del Parte_4 Controparte_1
Tribunale di Napoli n. 1406/2020 pubblicata in data 7.2.2020, in accoglimento dell'appello, così provvede:
1) dichiara l'inefficacia, nei confronti della Curatela appellante, e per l'effetto ne dispone l'acquisizione nel patrimonio fallimentare, dell'atto di compravendita stipulato dall'appellata il
21.11.2012 per atto del notaio in Grosseto, Rep. n. 184450, Racc. 60297, per Persona_1
l'acquisto dell'immobile sito in Olbia, località Canareddu e , CP_3 Controparte_4
censito al catasto fabbricati del Comune di Olbia, al foglio 4, part. 84, sub 14, cat. A/2, classe 1;
2) condanna l'appellata al pagamento, in favore della Controparte_1 [...]
, della somma di € 786,00 per spese ed € 9.500,00 per compensi Parte_7 professionali per il primo grado di giudizio e all'importo di € 1.165,00 per spese ed € 8.500,00 per compensi professionali per il presente grado di appello, oltre per entrambi i gradi rimborso spese generali al 15%, Iva e CPA come per legge sui compensi;
3) ordina al competente Conservatore dei registri immobiliari di annotare la sentenza in calce all'atto dichiarato inefficace.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 7.5.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Federica Salvatore dott. Fulvio Dacomo
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