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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 23/09/2025, n. 1534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1534 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione Civile
nella persona del Giudice dott. Pasquale Angelo Spina ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 2203 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
(C.F. , in qualità di legale rappresentante Parte_1 C.F._1 della C.F. , Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Scarpello ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Cariati, alla Via Largo San Giorgio n. 25, in virtù di procura alle liti allegata all'atto di appello;
APPELLANTE
E
(C.F. ), CP_2 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Mazzia ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Trebisacce, alla via A. Cefaly n. 14, in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
pagina 1 di 7 APPELLATA
Oggetto: appello - mediazione.
Conclusioni: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione avverso il CP_2 decreto ingiuntivo n. 22/2022 del 27.04.2022 (R.G. n. 246/2022), emesso dal Giudice di Pace di
Cariati, con cui veniva ingiunto a essa opponente il pagamento della somma di € 811,30, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, in virtù dell'omesso versamento, in favore dell'odierna appellata, dell'indennità di mediazione.
Parte opponente, in particolare, eccepiva il difetto di competenza territoriale del Giudice adito e deduceva l'insussistenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito.
2. Si costituiva in giudizio , nella qualità di legale rappresentante della Parte_1 [...]
che, contestando gli assunti attorei, chiedeva di rigettare l'opposizione. CP_1
3. Con sentenza n. 349/2023 del 27.09.2023 (R.G. n. 6/2023), depositata in data 28.09.2023,
l'adito Giudice di Pace accoglieva l'opposizione e, per l'effetto, annullava il decreto ingiuntivo, condannando , nella qualità di legale rappresentante della al Parte_1 Controparte_1 pagamento delle spese di lite.
4. Avverso tale sentenza proponeva appello parte opposta, che deduceva l'erroneità della sentenza gravata e, chiedeva, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della stessa, di rigettare l'opposizione al decreto ingiuntivo proposta in primo grado dall'odierna appellata e condannare la medesima ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Motivi di appello erano: “errata valutazione e/o travisamento di fatti e prove – violazione di legge sub artt. 113, 115 e 116 c.p.c. - omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione su di un punto decisivo per la soluzione della controversia”.
In particolare, parte appellante rappresentava che, diversamente da quanto ritenuto dal
Giudice di prime cure, la prova del proprio credito era costituita, oltre che dalla fattura, dalla sottoscrizione del modulo di adesione al tentativo di mediazione e dai verbali di mediazione del
28.02.2022 e del 16.03.2022, da cui si evinceva che parte appellata aveva inteso aderire alla procedura di mediazione e che, quindi, era tenuta a corrispondere il relativo compenso.
pagina 2 di 7 5. Si costituiva nel giudizio di appello che, in via preliminare, chiedeva di CP_2 dichiarare inammissibile l'appello e di rigettare la richiesta di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata;
nel merito, di rigettare l'appello.
6. La causa veniva istruita documentalmente e con ordinanza del 05.07.2024 il Giudice rigettava la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata.
Concessi i termini di cui all'art. 352 c.p.c., all'udienza del 16.09.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione.
***
7. Preliminarmente, si rigetta l'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata da parte appellata, atteso che lo stesso contiene tutti i requisiti richiesti dall'art. 342 c.p.c., essendo indicati lo specifico capo della sentenza impugnato, le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal Giudice di prime cure, le violazioni di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione.
A tal proposito, si segnala che l'art. 342 c.p.c. va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass.
Civ., sez. VI, sent. n. 13535/2018).
A tal proposito, la Corte di Cassazione ha statuito che “ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c. è sufficiente una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata, senza necessità di proporre un progetto alternativo di sentenza, sicché
l'appellante il quale lamenti l'erronea ricostruzione dei fatti da parte del giudice di primo grado può limitarsi a chiedere al giudice di appello di valutare "ex novo" le prove già raccolte e sottoporre le argomentazioni già svolte nel processo di primo grado.” (Cass. Civ., sez. VI, ord. n. 40560/2021).
Inoltre, non si ritiene meritevole di accoglimento l'istanza di pronuncia ex art. 348 bis c.p.c., introdotta nella comparsa di costituzione e risposta dell'appellata, in quanto deve darsi atto che l'impugnazione contiene una critica adeguata e specifica della decisione del Giudice di Pace, come tale meritevole di attento vaglio.
pagina 3 di 7 Infine, si rileva che la dedotta omessa richiesta di riforma della sentenza impugnata, nelle conclusioni rassegnate dall'appellante nell'atto di appello e nella precisazione delle conclusioni, non determina alcuna inammissibilità, essendo evidente che la richiesta di rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo e di emissione di “ogni consequenziale ed ulteriore provvedimento”, include la richiesta di riforma dalla sentenza gravata.
8. Ciò premesso, si segnala che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il Giudice non deve stabilire esclusivamente se il decreto ingiuntivo è stato legittimamente emesso, ma deve soprattutto accertare il fondamento della pretesa azionata con il ricorso per decreto ingiuntivo e, laddove la domanda risulti fondata, deve accoglierla, indipendentemente dalla regolarità, sufficienza e validità degli elementi sulla cui base è stato emesso il decreto, i quali possono, semmai, influire solo sul regolamento delle spese processuali (Cass. Civ., sez. VI, ord. n.
14486/2019).
A tal proposito, la Corte di Cassazione ha statuito che “L'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione, che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio (art. 633, 644 ss. cod. proc. civ.), si svolge nel contraddittorio delle parti secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 cod. proc. civ.). Ne consegue che il giudice dell'opposizione, anche quando si tratti di giudice di pace, è investito del potere - dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione (nonchè sulle eccezioni e l'eventuale domanda riconvenzionale dell'opponente) ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso. Ne consegue altresì che non può avere alcuna rilevanza, per la validità della pronuncia, né che il giudice non ne dichiari la nullità e non lo revochi, né che non motivi sul punto” (Cass. Civ., sez. III, sent. n.
1184/2007).
Inoltre, si osserva che in materia contrattuale, nell'applicazione dei principi di cui agli artt.
1218, 1453 e ss. e 2697 c.c., il creditore deve provare la fonte contrattuale e allegare l'inadempimento del debitore. Il debitore, invece, deve provare la sussistenza di elementi estintivi dell'obbligazione asseritamente inadempiuta, in conformità al principio di riferibilità o di vicinanza della prova.
Invero, in virtù di tale principio, l'onere della prova viene ripartito tenuto conto, in concreto, della possibilità per l'uno o per l'altro soggetto di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione.
pagina 4 di 7 Appare, altresì, coerente alla regola dettata dall'art. 2697 c.c., che distingue tra fatti costitutivi e fatti estintivi, ritenere che la prova dell'adempimento, fatto estintivo del diritto azionato dal creditore, spetti al debitore convenuto, che dovrà quindi dare la prova diretta e positiva dell'adempimento, trattandosi di fatto riferibile alla sua sfera di azione.
A tal proposito, si segnala che la Corte di Cassazione ha statuito che “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”
(Cass. Civ., SS.UU., sent. n. 13533/2001).
Si segnala, infine, che, per unanime giurisprudenza, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo l'onere probatorio resta ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., incombendo in capo al creditore opposto la prova piena del credito azionato, con la conseguenza che il mancato rispetto della regola dell'onere probatorio determina l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
9. Ebbene, applicati detti principi al caso di specie, si rileva che parte appellante ha provato la fonte del proprio diritto - attraverso la produzione dell'atto di adesione al tentativo di mediazione, ritualmente sottoscritto dall'appellata, che in tal modo ha dichiarato di aver letto e accettato il regolamento di mediazione e le tabelle delle indennità di ADR, del verbale del 28.02.2022, in cui le parti hanno ritenuto sussistenti i presupposti per l'inizio del tentativo di mediazione e del verbale del 16.03.2022, in cui si dà atto che le parti non sono riusciti a conciliare la controversa - e ha allegato l'inadempimento del debitore.
10. Parte appellata ha, invece, sostenuto di aver sempre espresso la volontà di non entrare in mediazione e che, pertanto, la richiesta di pagamento dell'indennità per cui è causa era illegittima;
tuttavia, dette deduzioni non sono supportate da alcun riscontro probatorio, tenuto conto che nel secondo verbale di mediazione, sottoscritto senza riserva dalla stessa parte appellata, il mediatore ha dichiarato che le parti all'esito del primo incontro tenutosi in data 28.02.2022 hanno ritenuto sussistenti i presupposti per l'inizio del tentativo di mediazione ai sensi dell'art. 8, c. 1 del D.lgs.
28/2010 e hanno chiesto e ottenuto un rinvio.
Ebbene il citato art. 8 prevede che “Durante il primo incontro il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione. Il mediatore, sempre nello stesso primo pagina 5 di 7 incontro, invita poi le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo, procede con lo svolgimento”; risulta, pertanto, evidente che in seguito al predetto rinvio, richiesto dalle parti che hanno ritenuto sussistenti i presupposti per l'inizio del tentativo di mediazione, le stesse hanno effettivamente iniziato il predetto procedimento.
11. Per tali ragioni, a modifica della sentenza di primo grado, l'opposizione proposta da CP_2 va rigettata va confermato il decreto ingiuntivo opposto.
[...]
12. La richiesta di condanna di parte appellante, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non si configura quale domanda nuova, come dedotto dall'appellata, in quanto già avanzata in primo grado. Detta richiesta va, tuttavia, rigettata, non sussistendone i presupposti soggettivi.
13 Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i criteri e le tariffe di cui al d.m. 10.3.2014 n. 55, in rapporto allo scaglione di riferimento in relazione all'effettivo valore della causa, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa e assorbita, così provvede:
− accoglie l'appello e, per l'effetto, a modifica della sentenza n. 349/2023 del 27.09.2023 (R.G. n.
6/2023), depositata in data 28.09.2023 ed emessa dal Giudice di Pace di Cariati, rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 22/2022 del 27.04.2022 (R.G. n. 246/2022);
− rigetta la richiesta di condanna dell'appellata ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;
− condanna alla refusione, in favore di , nella qualità di legale Parte_2 Parte_1 rappresentante della delle spese di lite del doppio grado di giudizio, che si Controparte_1 liquidano per il giudizio di primo grado in € 220,00 (di cui € 40,00 per la fase di studio, € 40,00 per la fase introduttiva, € 40,00 per la fase di trattazione ed € 100,00 per la fase decisoria) e per il giudizio di secondo grado in € 450,00 (di cui € 100,00 per la fase di studio, € 100,00 per la fase introduttiva, € 100,00 per la fase di trattazione ed € 150,00 per la fase decisoria), per compensi, oltre spese generali (15%), IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
pagina 6 di 7 Castrovillari, 23.09.2025
Il Giudice
Dott. Pasquale Angelo Spina
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione Civile
nella persona del Giudice dott. Pasquale Angelo Spina ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 2203 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
(C.F. , in qualità di legale rappresentante Parte_1 C.F._1 della C.F. , Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Scarpello ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Cariati, alla Via Largo San Giorgio n. 25, in virtù di procura alle liti allegata all'atto di appello;
APPELLANTE
E
(C.F. ), CP_2 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Mazzia ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Trebisacce, alla via A. Cefaly n. 14, in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
pagina 1 di 7 APPELLATA
Oggetto: appello - mediazione.
Conclusioni: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione avverso il CP_2 decreto ingiuntivo n. 22/2022 del 27.04.2022 (R.G. n. 246/2022), emesso dal Giudice di Pace di
Cariati, con cui veniva ingiunto a essa opponente il pagamento della somma di € 811,30, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, in virtù dell'omesso versamento, in favore dell'odierna appellata, dell'indennità di mediazione.
Parte opponente, in particolare, eccepiva il difetto di competenza territoriale del Giudice adito e deduceva l'insussistenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito.
2. Si costituiva in giudizio , nella qualità di legale rappresentante della Parte_1 [...]
che, contestando gli assunti attorei, chiedeva di rigettare l'opposizione. CP_1
3. Con sentenza n. 349/2023 del 27.09.2023 (R.G. n. 6/2023), depositata in data 28.09.2023,
l'adito Giudice di Pace accoglieva l'opposizione e, per l'effetto, annullava il decreto ingiuntivo, condannando , nella qualità di legale rappresentante della al Parte_1 Controparte_1 pagamento delle spese di lite.
4. Avverso tale sentenza proponeva appello parte opposta, che deduceva l'erroneità della sentenza gravata e, chiedeva, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della stessa, di rigettare l'opposizione al decreto ingiuntivo proposta in primo grado dall'odierna appellata e condannare la medesima ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Motivi di appello erano: “errata valutazione e/o travisamento di fatti e prove – violazione di legge sub artt. 113, 115 e 116 c.p.c. - omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione su di un punto decisivo per la soluzione della controversia”.
In particolare, parte appellante rappresentava che, diversamente da quanto ritenuto dal
Giudice di prime cure, la prova del proprio credito era costituita, oltre che dalla fattura, dalla sottoscrizione del modulo di adesione al tentativo di mediazione e dai verbali di mediazione del
28.02.2022 e del 16.03.2022, da cui si evinceva che parte appellata aveva inteso aderire alla procedura di mediazione e che, quindi, era tenuta a corrispondere il relativo compenso.
pagina 2 di 7 5. Si costituiva nel giudizio di appello che, in via preliminare, chiedeva di CP_2 dichiarare inammissibile l'appello e di rigettare la richiesta di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata;
nel merito, di rigettare l'appello.
6. La causa veniva istruita documentalmente e con ordinanza del 05.07.2024 il Giudice rigettava la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata.
Concessi i termini di cui all'art. 352 c.p.c., all'udienza del 16.09.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione.
***
7. Preliminarmente, si rigetta l'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata da parte appellata, atteso che lo stesso contiene tutti i requisiti richiesti dall'art. 342 c.p.c., essendo indicati lo specifico capo della sentenza impugnato, le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal Giudice di prime cure, le violazioni di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione.
A tal proposito, si segnala che l'art. 342 c.p.c. va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass.
Civ., sez. VI, sent. n. 13535/2018).
A tal proposito, la Corte di Cassazione ha statuito che “ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c. è sufficiente una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata, senza necessità di proporre un progetto alternativo di sentenza, sicché
l'appellante il quale lamenti l'erronea ricostruzione dei fatti da parte del giudice di primo grado può limitarsi a chiedere al giudice di appello di valutare "ex novo" le prove già raccolte e sottoporre le argomentazioni già svolte nel processo di primo grado.” (Cass. Civ., sez. VI, ord. n. 40560/2021).
Inoltre, non si ritiene meritevole di accoglimento l'istanza di pronuncia ex art. 348 bis c.p.c., introdotta nella comparsa di costituzione e risposta dell'appellata, in quanto deve darsi atto che l'impugnazione contiene una critica adeguata e specifica della decisione del Giudice di Pace, come tale meritevole di attento vaglio.
pagina 3 di 7 Infine, si rileva che la dedotta omessa richiesta di riforma della sentenza impugnata, nelle conclusioni rassegnate dall'appellante nell'atto di appello e nella precisazione delle conclusioni, non determina alcuna inammissibilità, essendo evidente che la richiesta di rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo e di emissione di “ogni consequenziale ed ulteriore provvedimento”, include la richiesta di riforma dalla sentenza gravata.
8. Ciò premesso, si segnala che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il Giudice non deve stabilire esclusivamente se il decreto ingiuntivo è stato legittimamente emesso, ma deve soprattutto accertare il fondamento della pretesa azionata con il ricorso per decreto ingiuntivo e, laddove la domanda risulti fondata, deve accoglierla, indipendentemente dalla regolarità, sufficienza e validità degli elementi sulla cui base è stato emesso il decreto, i quali possono, semmai, influire solo sul regolamento delle spese processuali (Cass. Civ., sez. VI, ord. n.
14486/2019).
A tal proposito, la Corte di Cassazione ha statuito che “L'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione, che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio (art. 633, 644 ss. cod. proc. civ.), si svolge nel contraddittorio delle parti secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 cod. proc. civ.). Ne consegue che il giudice dell'opposizione, anche quando si tratti di giudice di pace, è investito del potere - dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione (nonchè sulle eccezioni e l'eventuale domanda riconvenzionale dell'opponente) ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso. Ne consegue altresì che non può avere alcuna rilevanza, per la validità della pronuncia, né che il giudice non ne dichiari la nullità e non lo revochi, né che non motivi sul punto” (Cass. Civ., sez. III, sent. n.
1184/2007).
Inoltre, si osserva che in materia contrattuale, nell'applicazione dei principi di cui agli artt.
1218, 1453 e ss. e 2697 c.c., il creditore deve provare la fonte contrattuale e allegare l'inadempimento del debitore. Il debitore, invece, deve provare la sussistenza di elementi estintivi dell'obbligazione asseritamente inadempiuta, in conformità al principio di riferibilità o di vicinanza della prova.
Invero, in virtù di tale principio, l'onere della prova viene ripartito tenuto conto, in concreto, della possibilità per l'uno o per l'altro soggetto di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione.
pagina 4 di 7 Appare, altresì, coerente alla regola dettata dall'art. 2697 c.c., che distingue tra fatti costitutivi e fatti estintivi, ritenere che la prova dell'adempimento, fatto estintivo del diritto azionato dal creditore, spetti al debitore convenuto, che dovrà quindi dare la prova diretta e positiva dell'adempimento, trattandosi di fatto riferibile alla sua sfera di azione.
A tal proposito, si segnala che la Corte di Cassazione ha statuito che “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”
(Cass. Civ., SS.UU., sent. n. 13533/2001).
Si segnala, infine, che, per unanime giurisprudenza, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo l'onere probatorio resta ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., incombendo in capo al creditore opposto la prova piena del credito azionato, con la conseguenza che il mancato rispetto della regola dell'onere probatorio determina l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
9. Ebbene, applicati detti principi al caso di specie, si rileva che parte appellante ha provato la fonte del proprio diritto - attraverso la produzione dell'atto di adesione al tentativo di mediazione, ritualmente sottoscritto dall'appellata, che in tal modo ha dichiarato di aver letto e accettato il regolamento di mediazione e le tabelle delle indennità di ADR, del verbale del 28.02.2022, in cui le parti hanno ritenuto sussistenti i presupposti per l'inizio del tentativo di mediazione e del verbale del 16.03.2022, in cui si dà atto che le parti non sono riusciti a conciliare la controversa - e ha allegato l'inadempimento del debitore.
10. Parte appellata ha, invece, sostenuto di aver sempre espresso la volontà di non entrare in mediazione e che, pertanto, la richiesta di pagamento dell'indennità per cui è causa era illegittima;
tuttavia, dette deduzioni non sono supportate da alcun riscontro probatorio, tenuto conto che nel secondo verbale di mediazione, sottoscritto senza riserva dalla stessa parte appellata, il mediatore ha dichiarato che le parti all'esito del primo incontro tenutosi in data 28.02.2022 hanno ritenuto sussistenti i presupposti per l'inizio del tentativo di mediazione ai sensi dell'art. 8, c. 1 del D.lgs.
28/2010 e hanno chiesto e ottenuto un rinvio.
Ebbene il citato art. 8 prevede che “Durante il primo incontro il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione. Il mediatore, sempre nello stesso primo pagina 5 di 7 incontro, invita poi le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo, procede con lo svolgimento”; risulta, pertanto, evidente che in seguito al predetto rinvio, richiesto dalle parti che hanno ritenuto sussistenti i presupposti per l'inizio del tentativo di mediazione, le stesse hanno effettivamente iniziato il predetto procedimento.
11. Per tali ragioni, a modifica della sentenza di primo grado, l'opposizione proposta da CP_2 va rigettata va confermato il decreto ingiuntivo opposto.
[...]
12. La richiesta di condanna di parte appellante, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non si configura quale domanda nuova, come dedotto dall'appellata, in quanto già avanzata in primo grado. Detta richiesta va, tuttavia, rigettata, non sussistendone i presupposti soggettivi.
13 Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i criteri e le tariffe di cui al d.m. 10.3.2014 n. 55, in rapporto allo scaglione di riferimento in relazione all'effettivo valore della causa, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa e assorbita, così provvede:
− accoglie l'appello e, per l'effetto, a modifica della sentenza n. 349/2023 del 27.09.2023 (R.G. n.
6/2023), depositata in data 28.09.2023 ed emessa dal Giudice di Pace di Cariati, rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 22/2022 del 27.04.2022 (R.G. n. 246/2022);
− rigetta la richiesta di condanna dell'appellata ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;
− condanna alla refusione, in favore di , nella qualità di legale Parte_2 Parte_1 rappresentante della delle spese di lite del doppio grado di giudizio, che si Controparte_1 liquidano per il giudizio di primo grado in € 220,00 (di cui € 40,00 per la fase di studio, € 40,00 per la fase introduttiva, € 40,00 per la fase di trattazione ed € 100,00 per la fase decisoria) e per il giudizio di secondo grado in € 450,00 (di cui € 100,00 per la fase di studio, € 100,00 per la fase introduttiva, € 100,00 per la fase di trattazione ed € 150,00 per la fase decisoria), per compensi, oltre spese generali (15%), IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
pagina 6 di 7 Castrovillari, 23.09.2025
Il Giudice
Dott. Pasquale Angelo Spina
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