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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 17/06/2025, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MACERATA
Sezione civile composto dai magistrati: dott. Paolo Vadalà Presidente dott. Andrea Enrico Polimeni giudice (rel. ed est.) dott.ssa Filomena Di Gennaro giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
- letto il ricorso depositato il 7 novembre 2024 da Parte_1
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Giorgio Benedetti, e volto alla P.IVA_1 dichiarazione di apertura di liquidazione giudiziale nei confronti di
[...]
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Zamagni;
CP_1 P.IVA_2
- rilevato, in punto di riscontro della legittimazione alla proposizione della domanda, che la ricorrente, a fronte di forniture di prodotti ittici congelati a marchio “Giorgio Mare” effettuate in esecuzione del contratto di affiliazione commerciale sottoscritto il 15 dicembre 2018, ha rappresentato di essere titolare di un credito di complessivi € 80.980,84, come risultante dall'estratto conto
(doc. 3) e dal registro IVA (doc. 4);
- rilevato che, costituendosi in giudizio, ha eccepito Controparte_1
l'improcedibilità della domanda a fronte della clausola del contratto che preve- deva il tentativo obbligatorio di conciliazione presso l'Organismo unitario di conciliazione dell'Ordine degli Avvocati di Macerata, nonché contestato il credi- to;
- ritenuto, quanto alla dedotta improcedibilità della domanda – anche in disparte la circostanza che non è dato rinvenire la clausola 24.2 invocata dalla resistente atteso che le copie del contratto prodotte da entrambe le parti sono mancanti di alcune pagine – che l'eccezione sia palesemente infondata, non solo e non tanto perché nell'art. 24.2, almeno per come riportato nella memoria di costituzione in giudizio, non è ravvisabile una clausola compromissoria, comun- que irrilevante non venendo in rilievo diritti disponibili, ma in ogni caso perché oggetto specifico del presente giudizio non è una controversia relativa alla validi- tà, interpretazione o esecuzione del contratto intercorso tra le parti;
- ritenuto che la contestazione del credito sia di mero stile e puramente de- fatigatoria, essendo in tale prospettiva sufficiente osservare che, come del resto dedotto dalla stessa resistente, il credito vantato dalla è stato Parte_1 inserito in bilancio dalla e che, inoltre, a fronte della produzione di Controparte_1
Pag. 1 a 4 tutte le fatture da parte della ricorrente, la resistente, in allegato alla memoria autorizzata del 27 maggio 2025 (doc. 9), ha prodotto una corrispondenza avve- nuta tramite PEC in cui il legale della fa chiaro riferimento alle Controparte_1 esposizioni debitorie maturate senza contestarne l'an (“Tuttavia, dopo aver incas- sato le botte, pur percependo dal mio lavoro circa €1000/1300 al mese, a volte niente, ho tenuto in piedi l'attività riuscendo a ridurre a due sole fatture il debito nei confronti di esclusa la prima fornitura naturalmente, che quest'anno fi- Pt_1 nalmente, vista la buona crescita del negozio dovrei poter in parte saldare, per esse- re definitivamente estinta con l'inizio dell'anno nuovo (2022) e per il quale io non ho mai chiesto n[è] sconti n[è] di non farmela pagare”), mentre non hanno in questa sede rilievo alcuno le questioni relative alla convenienza economica della operazione contrattuale intercorsa tra le parti;
- vista la informativa della Camera di Commercio e ritenuto che la società convenuta deve ritenersi assoggettabile a tale procedura, tenuto conto della na- tura di imprenditore commerciale in cui si sussume l'attività da essa esercitata, come anche statutariamente individuata e dettagliata;
- rilevato che, a norma dell'articolo 121 d.lgs. n. 14/2019 (in seguito,
CCII), grava sul resistente l'onere di provare il possesso dei requisiti qualificanti l'impresa minore ex art. 2, comma 1, lett. d), CCII, non assoggettabile alla po- stulata declaratoria e che anzi la stessa società convenuta ha dedotto che i ricavi del 2021 hanno superato i 200.000,00 €;
- riscontrata, inoltre, la ricorrenza della condizione di insolvenza della de- bitrice, nell'accezione postulata dall'art. 2, comma 1, lett. b), CCII, ed ai sensi dell'art. 2729 c.c., tenuto conto della notevole consistenza dei crediti rimasti in- soddisfatti;
- rilevato che il legale rappresentante della società debitrice è stato convo- cato innanzi al Tribunale per essere sentito sui fatti relativi al ricorso e che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, CCII, non risulta essere stata proposta o pendente altra procedura di regolazione della crisi e dell'insolvenza ex art. 2, comma 1, lett. m bis), CCII, alla quale, in ipotesi, dover dare precedenza di definizione;
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCII,
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_1
( ); P.IVA_2
NOMINA il dott. Andrea Enrico Polimeni giudice delegato per la procedura;
NOMINA curatore il dott. commercialista con invito ad accettare Controparte_2
l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
AUTORIZZA
Pag. 2 a 4 il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e
155-sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 e suc- cessive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e de- gli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rap- porti con l'impresa debitrice,
ORDINA al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c., i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre eser- cizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
STABILISCE il giorno 14 ottobre 2025, ore 09:00, l'udienza per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
ASSEGNA il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame del- lo stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché pre- sentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del curatore,
o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammis- sibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, co. 3, CCII;
Pag. 3 a 4 Pt_2 al curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Impre- se l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale do- vranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantino diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
DISPONE la prenotazione a debito delle spese di cui all'art. 146 d.P.R. n. 115/2002, con obbligo del curatore di comunicare ogni successiva acquisizione di liquidità tale da consentirne il recupero;
DISPONE che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazio- ne giudiziale, comunicata al curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co. 4, CCII.
Così deciso a Macerata nella camera di consiglio del 17 giugno 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
(Andra Enrico Polimeni) (Paolo Vadalà)
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