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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 05/06/2025, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
Sezione civile
In funzione di giudice del lavoro, composta dai magistrati:
Dott.ssa Maria Luisa Scarpa Presidente relatrice
Dott.ssa Daniela Coinu Consigliera
Dott. Giorgio Murru Consigliere in esito all'udienza del 4 giugno 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 67 del ruolo generale per l'anno 2023 promossa da:
Controparte_1
, in persona del Presidente Giorgio Piazza, con sede in Roma,
[...] rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla busta telematica contenente il presente atto, dall'avvocato
Gabriele Fava dello Studio Legale Fava & Associati ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Angelo Bandinu, Via Moro, 41, in Sanluri
APPELLANTE
CONTRO
, contumace, CP_2
APPELLATA
Conclusioni: Nell'interesse dell'appellante: “Piacca all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in riforma parziale della sentenza impugnata n. 843/2022, RG n. 673/2020 del Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, pubblicata il 19 ottobre
2022
In via principale: I. accertare e dichiarare l'insussistenza del diritto della signora a conseguire le CP_2 somme accantonate nel proprio conto individuale e, per l'effetto, revocare la condanna dell'appellante al pagamento degli importi indicati nella sentenza n. 843/2022, in favore dell'appellato, con contestuale condanna dello stesso alla restituzione degli importi medio tempore ricevuti o della diversa somma ritenuta di giustizia.
In ogni caso: II. con vittoria di spese compensi di entrambi i gradi del giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 3 marzo 2020, aveva agito in giudizio davanti alla sezione lavoro CP_2 del Tribunale di Cagliari nei confronti della con il fine di ottenere il riconoscimento del Controparte_1 proprio diritto al pagamento delle somme accantonate da a suo nome a titolo di deposito nel conto CP_1 individuale e di Tfr e la conseguente condanna della convenuta al pagamento delle stesse con CP_1 gli accessori, sul presupposto che il personale dipendente dell'Ente Foreste della Sardegna, come lei dal 2007, poi transitato alla neo istituita (art. 35 della legge regionale sarda n. 8 del 27 aprile 2016), Controparte_3 fosse stato correttamente iscritto presso l'Inps, Gestione ex Inpdap, riservata ai dipendenti pubblici mediante l'iscrizione delle casse CPDEL ed INADEL a fini previdenziali, rilevando che invece, nel periodo di lavoro svolto alle dipendenza dell'Ente Foreste della Sardegna il regime previdenziale era gestito dalla CP_1 convenuta, alla quale venivano versati i prescritti contributi a titolo di conto individuale (art. 6, comma 2, del relativo regolamento approvato con decreto interministeriale del 19.11.1996 con le successive modifiche) ed il trattamento di fine rapporto (art. 3 del relativo regolamento per il trattamento di fine rapporto), nel suo caso per importi pari, il conto individuale, a 11.301,00 € ed il TFR a 23.597,00 €.
Ritenendo maturati i presupposti previsti dai citati regolamenti per ottenere tali somme, essendo definitivamente cessato il rapporto con l'Ente Foreste della Sardegna, soppresso ope legis e per effetto del passaggio alle dipendenze dell cui aveva fatto seguito l'iscrizione presso altro ente Controparte_3 previdenziale, aveva quindi concluso domandando il riconoscimento degli importi sopra evidenziati.
La ritualmente costituitasi in giudizio, dopo avere richiesto la chiamata in causa Controparte_1 dell peraltro motivatamente non disposta dal primo giudice, aveva resistito in giudizio Controparte_3 con articolate difese, sostenendo l'infondatezza nel merito dell'avversa domanda.
Il Tribunale di Cagliari, in funzione di giudice del lavoro, con sentenza n. 843/2022 del 19 ottobre 2022, aveva accertato il diritto della ricorrente alla corresponsione delle somme depositate a suo nome nel conto individuale, condannando la resistente al pagamento in suo favore dell'importo di 11.301,00 €, CP_1 oltre accessori come per legge e rigettato invece la domanda avente ad oggetto il pagamento delle somme accantonate a titolo di trattamento di fine rapporto, compensando per metà tra le parti le spese di lite, in ragione del parziale accoglimento del ricorso, la cui meta residua aveva posto a carico della CP_1 resistente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.La , dopo aver ricostruito nell'atto di appello, nelle pagine da 8 a 17, le proprie attività Controparte_1
(I), nonché la situazione contributiva degli enti regionali con competenze silvo-forestali (II) ed il rapporto previdenziale del lavoratore presso la (III), ha censurato la sentenza ritenendo che fosse ingiusta CP_1 perché erronea nell'accertamento del diritto di a ricevere la liquidazione del conto CP_2 individuale (A) e circa l'inquadramento previdenziale dei dipendenti (B), ribadendo, nella sostanza, CP_3 le ragioni già poste a fondamento del giudizio di primo grado.
Ha, quindi concluso per l'accoglimento dell'appello e per la riforma della sentenza impugnata nella parte in cui aveva dichiarato sussistente il diritto di a conseguire le somme accantonate nel proprio CP_2 conto individuale, domandando la revoca della condanna dell'appellante al pagamento degli importi indicati in sentenza in suo favore e la contestuale condanna della stessa alla restituzione degli importi medio tempore ricevuti.
, benché ritualmente citata (la notifica del ricorso con il decreto di fissazione dell'udienza CP_2 del 4 giugno 2025 risulta consegnata nel domicilio eletto, e cioè nella casella pec indicata dal difensore della parte appellata nel giudizio di primo grado, in data 20 marzo 2023), non si è costituita in giudizio ed è rimasta, quindi, contumace.
2. Con note di trattazione scritta depositate in data 30 maggio 2025 la difesa della appellante, CP_1 preso atto della mancata tempestiva costituzione di controparte nei termini di legge, ha domandato a questa
Corte di dichiarare la contumacia della stessa e, una volta dichiarata la contumacia di parte avversaria, ha formulato rinuncia agli atti del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c., rilevando di voler insistere nelle originarie conclusioni solo in caso di costituzione tardiva dell'appellata e di mancata dichiarazione di contumacia.
Ciò premesso, posta la mancata costituzione della parte appellata, che ha scelto di non costituirsi in giudizio e restare contumace, deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio per intervenuta rinuncia agli atti agli atti del giudizio da parte dell'appellante nei confronti di . CP_2
Costituisce, infatti, costante indirizzo ermeneutico di legittimità quello secondo cui la rinuncia agli atti del giudizio, ammissibile anche in appello ai sensi degli articoli 359 e 306 del codice di procedura civile, va tenuta distinta dalla rinuncia all'azione (o rinuncia all'impugnazione se interviene dopo il giudizio di primo grado), la quale è rinuncia di merito ed è immediatamente efficace anche senza l'accettazione della controparte determinando il venir meno del potere-dovere del giudice di pronunziare (così Cass. n. 18255/2004 ex plurimis, ma anche 8387/1999 e 5556/1995).
E sempre la Suprema Corte ha precisato che la rinuncia all'impugnazione si pone in perfetto parallelismo con la rinuncia all'azione nel giudizio di primo grado e determina, come la rinuncia agli atti del giudizio di appello, il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado;
l'identità degli effetti, tuttavia, non comporta la piena corrispondenza dei due istituti poiché, mentre la rinuncia agli atti del giudizio di appello
è efficace o in quanto accettata o in quanto non richieda accettazione - come nel caso di specie in cui CP_2 non costituendosi giudizio non ha mostrato interesse alla prosecuzione dello stesso e ad una
[...] pronuncia nel merito - la rinuncia all'impugnazione fa venir meno il potere-dovere del giudice di pronunciare con efficacia immediata, senza bisogno di accettazione, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e la cessazione della materia del contendere sull'oggetto del gravame indipendentemente dall'accettazione della controparte (così Cass. n. 5556/1995 e n. 4499/1996).
Nella sostanza, peraltro, non soltanto la rinuncia all'impugnazione, ma anche la rinuncia agli atti del giudizio di impugnazione (a cui consegue l'estinzione di tale giudizio), determina, per il disposto dell'articolo 338
c.p.c., il passaggio in giudicato della sentenza impugnata (Cass. n. 5250/2018).
La rinuncia agli atti, quindi, compiuta in appello, di un giudizio definito in primo grado con una decisione di fondatezza dell'azione, investe soltanto gli atti del procedimento di gravame e comporta il passaggio in giudicato della pronuncia in conseguenza della sopravvenuta inefficacia della sua impugnazione, atteso che l'estinzione, in virtù dell'art. 310 c.p.c., rende inefficaci gli atti compiuti, ma non le sentenze di merito pronunciate nel corso del processo (Cass. n. 26372/2024).
Al fine della declaratoria di estinzione del processo a norma dell' art.306 cpc, l'accettazione della rinuncia agli atti del giudizio è richiesta nel caso in cui la parte nei cui confronti la rinuncia è fatta abbia interesse alla prosecuzione del processo;
tale interesse - che deve concretarsi nella possibilità di conseguire un risultato utile e giuridicamente apprezzabile - sussiste allorché il convenuto abbia chiesto una pronuncia nel merito o abbia, a sua volta, proposto una domanda riconvenzionale (Cass.n. 1168/1995). L'accettazione, pertanto, non è richiesta quando il convenuto, non essendosi costituito, non abbia rivelato alcun interesse (nel senso sopra indicato) alla prosecuzione del processo (v. Cass. n. 1168/1995 e 6850/2011).
A tal riguardo la legge dà rilievo al fatto negativo della mancata costituzione, e non già alla contumacia dichiarata ovvero dichiarabile, stante il diritto della parte di costituirsi in ogni momento del procedimento
(v. Cass. n. 10978/1996, Cass. n. 6850/2011 e Cass. n. 11384/1999 secondo cui “ai fini della declaratoria di estinzione del processo ai sensi dell'articolo 306 cod. proc. civ., l'accettazione della rinuncia agli atti del giudizio è necessaria solo quando, nel rapporto processuale già instaurato, vi sia una parte costituita che abbia interesse alla prosecuzione del giudizio;
tale interesse non sussiste allorquando la costituzione sia determinata dal solo intento di ottenere il rimborso delle spese processuali..).
La mancata costituzione della parte appellata per l'odierna udienza è, quindi, nel caso di specie incompatibile con la prosecuzione del processo, a fronte della manifestata volontà dell'appellante di rinunciare agli atti del giudizio.
Da ciò consegue l'integrale estinzione del giudizio, a fronte di rinuncia regolare, ai sensi del secondo comma dell'art. 306 c.p.c., in quanto contenuta in un atto depositato telematicamente dal difensore dell'appellante munito di procura speciale, rilasciata anche per la rinuncia agli atti del giudizio.
Con riguardo alle spese del giudizio, il Supremo Collegio ha, invece, rilevato che, nonostante le differenze tra la rinuncia all'impugnazione e la rinuncia agli atti del giudizio di impugnazione, l'identità dell'effetto che ne consegue, ovvero il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta che ad entrambi debba applicarsi la regola dettata dall'ultimo comma dell'art. 306 c.p.c., che costituisce immediata applicazione del principio generale di causalità della regolazione delle spese processuali, attribuendo al giudice la sola funzione di liquidazione delle spese, con esclusione di qualunque potere di individuazione della parte soccombente e di qualunque potere di totale o parziale compensazione (cfr. Cass., ord. n.
5250/2018).
Nella specie tuttavia tale questione non si pone posto che per il presente grado di giudizio nulla deve disporsi sulle spese attesa la mancata costituzione di . CP_2
Infine, la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.
n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass. n. 19560/2015 e n.
25485/2018).
per questi motivi
La Corte d'appello
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla avverso la sentenza n. Controparte_1
843/2022 del Tribunale di Cagliari:
a) dichiara l'estinzione del presente giudizio;
b) nulla dispone sulle spese di lite del giudizio di appello attesa la contumacia di . CP_2
Cagliari, 5 giugno 2025
La Presidente Relatrice
Maria Luisa Scarpa