Decreto decisorio 28 giugno 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, decreto decisorio 28/06/2021, n. 363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 363 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/06/2021
N. 00363/2021 REG.PROV.PRES.
N. 00229/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 229 del 2020, proposto da
Carrozzeria Riviera Snc di ES FA e ON C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Paola D'Alessandro, Eleonora Zazza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Paola D'Alessandro in Mestre - Venezia, piazza Xxvii Ottobre 43;
contro
Inail, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Cappelluti, Paolo Rossini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco Cappelluti in Venezia, S. Croce n. 712;
Inail Istituto Nazionale per L'Assicurazione Contro Gli Infortuni Sul Lavoro Direzione Regionale Veneto, Inail Istituto Nazionale per L'Assicurazione Contro Gli Infortuni Sul Lavoro Direzione Territoriale Padova Rovigo non costituiti in giudizio;
nei confronti
Tecnica Verde S.r.l., Rizzo S.r.l., Mps 2 S.r.l. non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento 11.12.2019 a firma responsabile sede INAIL e 12.12.2019 a firma responsabile sede INAIL - chiave gestionale 198910024841100 - notificati in data 12.12.2019 - chiave gestionale 19791018959800 avente ad oggetto: Avviso Pubblico ISI 2018 Codice domanda ISI n. I1518-000298, con i quali l’INAIL Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro Direzione Territoriale Padova - Rovigo sede di Padova, ha escluso la società ricorrente dalla partecipazione all’Avviso in oggetto per non aver superato la fase di verifica dell’art. 19 dell’Avviso Pubblico siccome la domanda: “non in linea con i requisisti di cui all’Allegato 1.1. dell’Avviso pubblico ISI 2018 per la Tipologia di intervento selezionata in domanda …”;
della graduatoria definitiva ove nelle more disposta ad oggi non conosciuta se e come riformulata sulla base dell’esclusione della ricorrente e/o del provvedimento che ammette al finanziamento una diversa imprese in luogo della ricorrente;
di ogni altro atto connesso, presupposto e/o conseguente, ancorché allo stato non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli artt. 81 cod. proc. amm. e 2 dell'allegato 3 (Norme transitorie) al d.lgs. 2 luglio 2010 n. 104;
Visto l'art. 83 cod. proc. amm.;
Considerato che il ricorso risulta depositato il giorno 4 marzo 2020;
Considerato che nel termine annuale previsto ai sensi dell’art. 71 comma 1 del c.p.a. non è stata presentata istanza di fissazione di udienza e che il ricorso è pertanto da ritenersi perento;
P.Q.M.
Dichiara perento il ricorso indicato in epigrafe.
Ciascuna delle parti sopporta le proprie spese nel giudizio.
La Segreteria darà comunicazione del presente decreto alle parti costituite.
Ai sensi dell'art. 85, comma 3 e segg., cod. proc. amm., nel termine di 60 giorni dalla comunicazione ciascuna delle parti costituite può proporre opposizione al Collegio, con atto notificato a tutte le parti.
Così deciso in Venezia il giorno 28 giugno 2021.
| Il Presidente |
| Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO