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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 31/03/2025, n. 1119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1119 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
02- Seconda Sezione Civile nella persona della giudice on. Liliana Anselmo ha pronunziato
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta il 05.10.2022 al N° R.G.A.C. 10875/2022, promossa da
, rappresentata e difesa dall'Avv. Marcello VIGANO' Parte_1
-attrice- contro
, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e Controparte_1 difeso dall'Avv. Alberto DONATI del Foro di Treviso
-convenuto-
Oggetto: risarcimento danni da responsabilità extracontrattuale
Conclusioni
Per l'attrice: Voglia il Tribunale di Firenze adito, ogni contraria deduzione ed eccezione reietta, - accertare la responsabilità del convenuto per i danni subiti in conseguenza della caduta occorsa il CP_1
12.4.2016 e quindi condannarlo a risarcirla mediante il pagamento della somma di euro 33.995,31 salva la diversa somma di giustizia, oltre interessi ex art 1284 comma 1° c.c. calcolati sull'importo devalutato alla data dell'illecito e poi rivalutato anno per anno fino alla data della domanda e successivamente ex art. 1284
4° co. c.c. dalla domanda al saldo;
con vittoria del compenso professionale e delle spese di lite e tecniche.
Per il convenuto: NEL MERITO rigettare la domanda attrice perché infondata in fatto e in diritto;
IN SUBORDINE nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, ridursi la pretesa avversaria secondo quanto risulterà di giustizia nonché ai sensi dell'art. 1227 cc.; con vittoria del compenso professionale
e delle spese.
Esposizione delle Ragioni di Fatto
Dalla lettura dell'atto di citazione, notificato il 5.2.2022, si evince che:
-in data 12 aprile 2016, verso le ore 19 circa, la sig.ra Parte_1 percorreva il marciapiede destro di Via G. Bruno provenendo da Via Presciani con direzione
Via Ferraris quando, dopo aver percorso circa 60 mt, all'altezza dei cassonetti dei rifiuti posti sulla carreggiata adiacente il marciapiede, il piano di calpestio di quest'ultimo si sgretolava, per cui erdeva l'equilibrio e cadeva per terra;
Pt_1
--soccorsa dai passanti, veniva trasportata presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di
Careggi dove le diagnosticavano la frattura dell'apice del malleolo peroneale sinistro ed una contusione del ginocchio destro per la cui guarigione occorrevano 94 gg;
--oltre ai danni non patrimoniali, subiva danni patrimoniali (per spese Pt_1 mediche di cure, per la perdita di effetti personali, per l'assistenza domiciliare ricevuta, per esborsi legati all'assistenza legale stragiudiziale, per mancato guadagno avendo dovuto interrompere durante il periodo di malattia la propria attività di lavoro autonomo quale titolare di una legatoria, per lucro cessante futuro essendosi ridotta la capacità lavorativa specifica).
-sul luogo del sinistro non interveniva alcuna forza di polizia per i rilievi del caso.
L'attrice imputa la responsabilità dell'accaduto in capo al Controparte_1
per aver violato l'art. 2051 c.c. [non avendo ben custodito il piano di
[...] calpestio pedonale] o, in subordine, per aver violato l'art. 2043 c.c. [non avendo manutenuto le pertinenze stradali in condizioni da non costituire un pericolo per l'utenza in adempimento dell'obbligo di cui all'art. 14 del C.d.S.].
Parte attrice ha dato atto dell'esito negativo della procedura di negoziazione assistita.
Il , nel costituirsi in giudizio: a) ha eccepito Controparte_1 la prescrizione del diritto attoreo, essendo trascorsi oltre 5 anni dal fatto;
b) ha chiesto il rigetto della domanda per insussistenza dei fatti costitutivi posti a fondamento della domanda, in quanto nelle occasioni in cui ha dovuto rappresentare l'accaduto lo Pt_1 avrebbe fatto in maniera contraddittoria;
in particolare il convenuto sottolinea che in atto di citazione riferisce di essere caduta a causa dello sgretolamento del manto stradale Pt_1 sotto il suo peso;
in altra missiva del 15.2.2017 la stessa indica che il marciapiede era cosparso di tante foglie e che non avrebbe notato l'avvenuto sgretolamento del piano di calpestio;
c) ha attribuito alla negligenza dell'attrice l'accaduto, perché avrebbe potuto evitare di cadere se solo fosse stata più prudente ed accorta alla luce delle ottime condizioni di visibilità e di illuminazione del luogo e delle già evidenti e precarie condizioni della superficie del marciapiede, che ben conosceva abitando a pochi metri di distanza e che non potrebbe costituire in alcun modo un'insidia, imprevedibile, invisibile e pericolosa;
d) ha contestato l'eccessività del quantum debeatur richiesto e la non debenza del danno morale - non essendo stata allegata alcuna circostanza di fatto da cui possa desumersi anche in via presuntiva che dalla lesione fisica patita sia derivata una sofferenza interiore o una conseguenza incidente in modo straordinario sulla qualità della vita;
con particolare riferimento alle spese di assistenza domiciliare ha rilevato che non è stato nemmeno esplicitato il monte ore e la periodicità delle prestazioni eseguite, mentre, con riguardo all'attività di assistenza legale stragiudiziale,
2 questa sarebbe consistita nel mero invio di due messe in mora, non autonomamente compensabile non rilevando come assolutamente necessaria ed utile.
Previa assegnazione dei termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c., con ordinanza del
7.6.2023 sono stati ammessi i capitoli di prova testimoniale rilevanti ai fini del decidere;
i testi e sono state sentite Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 all'udienza del 24.10.2023 e del 14.10.2024; è stata redatta dalla dott.ssa la Persona_1 relazione medico legale.
La causa viene in decisione all'udienza “cartolare” del 26.3.2025, previa assegnazione di termini per il deposito di memorie conclusionali.
Motivi della decisione
La domanda viene accolta nei limiti e per le ragioni che seguono.
Preliminarmente l'attrice ha documentalmente provato di aver interrotto più volte il termine prescrizionale quinquennale che governa la responsabilità extracontrattuale (v. docc.
Nr. 21, 32, 22, 36-44), per cui l'eccezione di parte convenuta è infondata.
L'istruttoria espletata ha restituito al materiale probatorio del presente processo alcuni elementi di fatto rilevanti che consentono di ritenere provato da una parte il nesso causale tra lo stato, davvero carente, di manutenzione del piano di calpestio pedonale del marciapiede di Via G. Bruno e la caduta dell'attrice e dall'altro provata la circostanza che l'attrice non ha impiegato tutta la diligenza possibile ed esigibile nel percorrere tale marciapiede.
Sull'onere probatorio
Mette conto rilevare che la mera presenza di dissesti, avvallamenti e anomalie del manto stradale non costituisce di per sè elemento risolutivo circa l'accertamento della dinamica dell'incidente e delle relative cause.
Si afferma in giurisprudenza che la semplice presenza di una buca, di un dislivello o di una sconnessione sul piano di calpestio non prova di per sé il collegamento causale, necessario ed ineliminabile, con la caduta di chi vi si trovi a transitare sopra, ove questi non provi che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, la caduta (v. Tribunale di Bari Sezione III, 7.1.2019 nr 48).
Inoltre, nei casi in cui, come quello di specie ove il danno non è l'effetto di un dinamismo interno alla cosa scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (ad es. scoppio della caldaia, frana della strada etc.), si richiede che al modo di essere della cosa, in sè statica ed inerte, si unisca la condotta del danneggiato (cfr. Cass. 29.11.2006, n. 25243 e
Cassazione Civile sez. III, 13 gennaio 2015 n. 295); ne consegue che occorre accertare anche se il danneggiato aveva la possibilità di evitare l'ostacolo, se poneva la massima attenzione nel suo incedere, se è intervenuto un ulteriore fattore causale (del terzo ad es.).
3 Elementi che, se provati, giustificano l'imputazione oggettiva della responsabilità in capo al custode;
la giurisprudenza (v. tra le tante Corte di Cassazione, sez. III^ ordinanza del
12.10.2022 nr. 36901) afferma che la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva e discende dall'accertamento del rapporto causale fra la cosa in custodia e il danno, salva la possibilità per il custode di fornire la prova liberatoria del caso fortuito, ossia di un elemento esterno che valga ad elidere il nesso causale e che può essere costituito da un fatto naturale e dal fatto di un terzo o della stessa vittima (cfr. da ultimo, Cass., S.U. n. 20943/2022).
La detta struttura della responsabilità ex art. 2051 c.c. fa sì che il danneggiato deve provare non solo l'evento ma la sua derivazione causale dalla cosa (evento prodottosi come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa), residuando, a carico del custode - come detto- l'onere di dimostrare la ricorrenza del fortuito.
Pertanto, nell'ottica della previsione dell'art. 2051 c.c. tutto si gioca sul piano di un accertamento di tipo causale (della derivazione del danno dalla cosa e dell'eventuale interruzione di tale nesso per effetto del fortuito), senza che rilevino altri elementi, quali il fatto che la cosa avesse o meno natura "insidiosa" o se il custode abbia agito con colpa.
In fatto
Lo stato dei luoghi è stato documentato mediante fotografie ed è stato anche riscontrato dalla Polizia Municipale di quando ebbe a recarsi in loco in data Controparte_1
12.4.2017, attestando una situazione contrassegnata da un pessimo stato di manutenzione che, proprio per le sue condizioni di abbandono, non può essersi sviluppato nell'anno successivo al fatto;
in particolare, nell'annotazione della P.M. (doc. Nr. 47 parte attrice a firma dell'Istruttore Direttivo tecnico geom. si legge: “si rileva che il Persona_2 marciapiede lato valle di Via G. Bruno, nella porzione che inizia presso il civico 137 e prosegue verso il centro di presenta una superficie bituminata irregolare per i primi 33 ml circa per Controparte_1 poi proseguire con un tratto di circa 45 ml di piano di calpestio irregolare e parzialmente sterrato fino a riprendere la normale connotazione presenti sul tratto stradale;
si evidenzia che la porzione di marciapiede sopra descritta è adiacente ad una vecchia area di cantiere di proprietà private nella quale sono state fatte numerose demolizioni di vetusti edifici prospicienti Via G. Bruno, senza poi dare seguito ad interventi di ricostruzione e riqualificazione di alcun tipo”.
Le testi hanno osservato – che procedeva nel senso Tes_1 Tes_2 Pt_1 opposto al loro – proprio nel momento in cui improvvisamente cadde in avanti, comprendendo, dopo essersi avvicinate per prestarle soccorso, che l'attrice aveva posto il piede in un “avvallamento” ovvero in un punto molto ammalorato del piano, tant'è che notò dei residui di bitume accanto al punto di caduta (originate da un fenomeno Tes_2 di frantumazione del manto); FATTORI ricorda, altresì, che la “luce” era quella dell'
4 “imbrunire”, che non vi erano lampioni già accesi, che non vi erano negozi che potevano, con la luce artificiale, illuminare il tratto di marciapiede.
Si nota altresì dalle fotografie che il piano di calpestio era infestato da vegetazione spontanea che occupava anche gran parte della superficie, oltre ad essere a tratti ricoperto di fogliame essendoci degli alberi dei giardini privati che protendono i rami sopra il marciapiede.
L'attrice poi si portava autonomamente presso il Pronto Soccorso del nosocomio di
Careggi per le cure del caso.
Le testi hanno confermato che la caduta dell'attrice è avvenuta nella zona effigiata nelle fotografie prodotte agli atti di causa da parte attrice e non contestate dal convenuto.
Ciò premesso, stante la significativa ed oggettiva irregolarità del manto di superficie pedonale del marciapiede si ritiene provato il nesso causale tra la caduta dell'attrice e la carente manutenzione dell'asfalto e l'omessa collocazione di transenne che obbligassero il a camminare sul marciapiede del lato opposto della strada. Tes_4
Non ricorre il caso fortuito – quale fattore estraneo alla sfera soggettiva di controllo e di custodia propria dell'ente proprietario che interrompe il nesso causale e libera da responsabilità il custode medesimo – poiché la situazione concreta NON rientra in quelle ipotesi per la cui la situazione di pericolo è conseguente ad uno stato di alterazione repentino e imprevedibile, poiché, al contrario, come sopra evidenziato la presenza di fessurazioni e di ammaloramenti si è rivelato essere un'anomalia persistente1.
Purtuttavia, sebbene l'efficienza causale dell'omessa manutenzione della superficie del marciapiede da parte dell'ente custode ha determinato la caduta del pedone2, non può non considerarsi che l'attrice, che stava camminando e non correndo, non poteva non notare le pessime condizioni del piano di camminamento, per cui avrebbe dovuto prestare maggiore attenzione, specie se si considera che l'attrice abita a pochi minuti dalla zona che si presume, ragionevolmente, essere ben conosciuta;
inoltre le anomalie, anche improvvise, del piano di calpestio, non sono eventi ignoti, imprevisti ed imprevedibili da parte dell'utente.
5 Tale corresponsabilità non si ritiene che assurga a causa esclusiva dell'accaduto poichè l'ente proprietario di una strada si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo immanente connesse alla struttura e alla conformazione della stessa e delle sue pertinenze, fermo restando che su tale responsabilità può influire la condotta della vittima, la quale, però, assume efficacia causale esclusiva soltanto ove sia qualificabile come abnorme, cioè estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto, potendo in caso contrario rilevare ai fini del concorso causale ai sensi dell'art. 1227 c.c.” (Cass. civ., 1.2.2018, n. 2481; conf. Cass. civ.,
29.7.2013, n. 15761: Cass. civ., 13.2.2019, n. 4160).
Appartiene al giudice del merito il potere di indagare, d'ufficio, e comprendere quale sia stata la condotta tenuta in concreto dal danneggiato che è entrato in interazione con la cosa, al fine di valutare se questa ha contribuito alla causazione dell'evento lesivo (ex art. 1227 primo comma c.c.): del resto è costante in giurisprudenza l'affermazione (v. Cass.
16.2.2021 nr. 4035 e Cass. n. 9315/2019, conformi Cass. civ., 23.12.2020, n. 29435; Cass. civ., 13.1.2020, n. 347, Tribunale di Vicenza, Sentenza n. 1312/2023 del 07-07-2023), per cui
"quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle cautele" (oggetto di dovere generale riconducibile all'art. 2 Cost. e comunque rispondente ad un'esigenza di ragionevole regolazione della propria condotta) da parte dello stesso danneggiato "normalmente attese in rapporto alle circostanze”, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso".
Dunque, l'attrice avrebbe dovuto tenere una condotta più consona allo stato dei luoghi e con questo la si ritiene corresponsabile nella misura del 50%.
Con riferimento al danno alla salute patito dall'attrice – di anni 56 al momento del fatto - la consulenza medico legale espletata – alle cui conclusioni questo Giudice aderisce - ha accertato che la stessa riportò delle lesioni oggi guarite con postumi a carattere permanente (rappresentati da una sintomatologia algico disfunzionale a carico del ginocchio destro e della caviglia sinistra con ispessimento articolare della Caviglia, lievi ipomiotrofia di sura sinistra, deficit articolare a sinistra) incidenti sull'integrità psicofisica dell'attrice nella misura del 4% (v. ctu dott.ssa ; sono stati quantificati i giorni di inabilità temporanea Per_1 in 30 gg di ITT, gg 20 di ITP al 75%, gg 20 di ITP al 50%, gg 30 di ITP al 25% (si ritiene di considerare come base di calcolo per ITT l'importo di euro 120 al gg).
Il danno non patrimoniale riconducibile eziologicamente al sinistro de quo, [ovvero il
“danno non patrimoniale temporaneo da lesione alla persona suscettibile di accertamento medico legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito”]– calcolato sulla scorta delle Tabelle Milanesi del 2024 (alle quali i Tribunali Italiani sono stati
6 invitati a rispettare nella liquidazione dei danni di matrice extracontrattuale v. Cass. 30.6.2011 nr. 14402) e dunque già attualizzato ad oggi, è pari ad euro 6.149 (euro 12.298 - 50% di corresponsabilità].
Non vi sono state incidenze sulla capacità lavorativa generica o specifica.
Non si reputa sussistere il danno “morale”; la stessa CTU ha dato atto che non si rilevano circostanze di natura medica che abbiano comportato sofferenza soggettiva in misura apprezzabilmente superiore a quella media presente in danni permanenti di analoga entità.
Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza della Suprema Corte, in tema di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, il giudice di merito, dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, deve valutare, sul piano della prova, tanto l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), quanto il suo impatto modificativo in peius con la vita quotidiana (il danno alla vita di relazione da intendersi quale danno dinamico- relazionale), atteso che oggetto dell'accertamento e della quantificazione del danno risarcibile
- alla luce dell'insegnamento della Corte costituzionale (sent. n. 235 del 2014) - è la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, la quale, nella sua realtà naturalistica, si può connotare in concreto di entrambi tali aspetti essenziali, costituenti danni diversi e, perciò, autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti (cfr., ex plurimis, Sez. 3, Sentenza n.
901 del 17/01/2018, Rv. 647125 - 02).
Ne deriva che, ai fini liquidatori, occorre che vi sia stata una compiuta istruttoria finalizzata all'accertamento concreto e non astratto del danno, dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, valutando distintamente, in sede di quantificazione del danno non patrimoniale alla salute, le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera interiore (c.d. danno morale, sub specie del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della disperazione) rispetto agli effetti incidenti sul piano dinamico-relazionale (che si dipanano nell'ambito delle relazioni di vita esterne), autonomamente risarcibili (Sez. 3, Ordinanza n. 23469 del
28/09/2018, Rv. 650858 - 01).
E' infatti onere del danneggiato allegare tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata dei fatti noti, onde consentire di risalire al fatto ignoto (così definitivamente superandosi la concezione del danno in re ipsa, secondo la quale il danno costituirebbe una conseguenza imprescindibile della lesione, tale da rendere sufficiente la dimostrazione di quest'ultima affinché possa ritenersi sussistente il diritto al risarcimento).
7 In ossequio al disposto dell'art. 163, comma 2, n. 4, c.p.c., oggetto di allegazione devono essere i fatti primari, ovvero i fatti costitutivi del diritto al risarcimento del danno e, con specifico riguardo alle conseguenze pregiudizievoli causalmente riconducibili alla condotta, l'attività assertoria deve consistere nella compiuta descrizione di tutte le sofferenze di cui si pretende la riparazione (mentre all'onere di allegazione dei danni non corrisponde un onere di qualificazione giuridica, ovvero il loro inquadramento sub specie iuris, alla luce del principio iura novit curia) che, nel caso di specie, è stata omessa.
Si riconoscono, a titolo di danno patrimoniale, i seguenti importi: a) euro 876,50
(euro 1.752,70/2 per spese mediche); b) euro 1.000 (euro 2000, come testimoniato da
Siragus, decurtato il 50%); c) euro 1.025 (euro 1300 come da fattura del 14.5.2021 ed euro
750 come da fattura nr. 8/2022 pagata con bonifico bancario del 23.3.2022 per spese di assistenza legale stragiudiziale); d) euro 3.685,00 (per mancato percepimento di reddito da lavoro nel periodo di malattia durato 100 gg;
nel caso di un lavoratore autonomo, il calcolo viene effettuato sulla base del reddito netto più elevato tra quelli dichiarati dal danneggiato, ai fini IRPEF, negli ultimi tre anni v. Cass. n. 11759 del 15 maggio 2018; nel caso di specie ha documentato che nel 2015 ebbe a percepire euro 26.910 quale reddito di Pt_1 impresa, per cui al gg ha percepito euro 73,70 che viene moltiplicato x 100, detratto il 50%).
Il totale di euro 5.687,00 viene rivalutato, secondo indici istat, in euro 6.915,40.
Complessivamente è dovuta la somma di euro 13.064,40, oltre interessi compensativi nella misura legale sull'importo devalutato3 al 12.04.2016 e poi via via calcolati sul capitale rivalutato anno per anno sino alla data di pubblicazione della sentenza4; tra la data di deposito della presente sentenza al saldo sono dovuti gli interessi legali di cui all'art. 1284 primo comma c.c. (non si accede all'istanza di parte attrice di determinare il tasso di quest'ultimi interessi in quello indicato dall'art. 1284 quarto comma c.c., non ricorrendo nella specie un'obbligazione contrattuale). 3 La necessità della devalutazione nasce dalla esigenza della determinazione della somma capitale destinata alla reintegra della situazione patrimoniale dei danneggiati con riferimento al momento dell'evento dannoso, là dove la somma capitale scaturente dall'applicazione delle tabelle utilizzate dal primo giudice, esprimeva, per come pacifico, valori riferiti a un momento successivo (sulla necessità di devalutazione con riferimento al momento dell'evento dannoso cfr.. Cass. 21/03/2011, n. 6357; Cass. 23/02/2005, n. 3747). La devalutazione monetaria serve a determinare il valore del danno al momento del verificarsi dello stesso, ciò al fine di applicare (successivamente) a quel valore gli interessi e la rivalutazione monetaria determinando la cifra risarcitoria come attuale, impedendo allo stesso tempo una locupletazione, ovvero un ingiusto arricchimento che i danneggiati potrebbero ottenere. La necessità della devalutazione delle somme trova origine nella sentenza delle Sezioni Unite n. 1712 del 17/02/1995, ove è stato stabilito un principio cardine, secondo il quale la rivalutazione monetaria è derivata dal passare degli anni ed il verificarsi dell'evento da cui scaturisce il danno ed il momento successivo in cui il danneggiato ottiene il ristoro, momento che non deve costituire una locupletazione o creare un ingiusto arricchimento di una parte a scapito dell'altra” (Corte d'Appello di Venezia con sentenza 5 aprile 2023, n. 774, sulla questione relativa al risarcimento dei danni extracontrattuali e alla rivalutazione monetaria, devalutazione e interessi). E' stato, infatti, statuito che, in tema di risarcimento del danno da illecito extracontrattuale, se la liquidazione viene effettuata con riferimento al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, espresso in termini monetari che tengono conto della svalutazione monetaria intervenuta fino alla data della decisione definitiva, è dovuto anche il danno da ritardo e, cioè, il lucro cessante provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma, che deve essere provato dal creditore;
tuttavia, detta prova può essere data e riconosciuta dal Giudice secondo criteri presuntivi ed equitativi e, quindi, anche mediante l'attribuzione degli interessi ad un tasso stabilito, valutando tutte le circostanze oggettive e soggettive inerenti alla prova del pregiudizio subito per il mancato godimento nel tempo del bene o del suo equivalente in denaro.
Essendo stato adottato, come criterio di risarcimento del danno da ritardato adempimento quello degli interessi legali, è escluso che questi ultimi possano essere calcolati alla data dell'illecito sulla somma liquidata per il capitale, rivalutata definitivamente: è consentito, invece, effettuare il calcolo con riferimento ai singoli momenti con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente in base agli indici prescelti di rivalutazione monetaria, ovvero ad un indice medio.
Dal momento della sentenza di primo grado e sino all'effettivo soddisfo devono essere computati, sulla somma totale sopra liquidata, gli ulteriori interessi al tasso di cui al primo comma dell'art. 1284 c.c..
Le spese di giudizio seguono strettamente la soccombenza e si liquidano d'ufficio, come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 (come modificato dal DM 147/2022), in relazione all'attività concretamente esercitata dal difensore rapportata anche alla semplicità delle difese svolte che fanno ritenere equo attenersi al medio ricavabile dai minimi e medi previsti per lo scaglione di riferimento.
Le spese di CTU vengono integralmente compensate.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, nella causa promossa da avverso il , in Parte_1 Controparte_1 persona del p.t., accertata la concorsuale responsabilità dell'attrice nella verificazione CP_2 dell'evento del 12.04.2016 nella misura del 50%, condanna il Controparte_1
a risarcire l'attrice dei danni subiti mediante la corresponsione della somma
[...] di euro 13.064,40, oltre interessi compensativi parametrati agli interessi legali ex art. 1284 primo comma c.c. sull'importo devalutato al 12.4.2016 e poi via via calcolati sul capitale rivalutato, anno per anno, sino alla data di pubblicazione della sentenza;
tra la data di cessante, coprendo i danni derivati dalla perdita dell'utilità che il danneggiato avrebbe ottenuto dal bene reale.
9 deposito della presente sentenza al saldo sono dovuti gli interessi legali di cui all'art. 1284 primo comma c.c..
Le spese processuali di parte attrice sono liquidate in euro 3.810,00 per compenso professionale, oltre le spese vive documentate, rimborso forfettario del 15%, iva e cap come per legge e sono poste a carico di parte convenuta.
Le spese di C.T.U. vengono integralmente compensate.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Firenze, 29 marzo 2025 La giudice on.
Liliana Anselmo
10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 La responsabilità del custode è esclusa dal caso fortuito, ed il caso fortuito è un evento che praevideri non potest. L'esclusione della responsabilità del custode, pertanto, quando viene eccepita dal custode la colpa della vittima, esige un duplice accertamento: (a) che la vittima abbia tenuto una condotta negligente;
(b) che quella condotta non fosse prevedibile. In questo senso, di recente, si è espressa la Corte di Cassazione, stabilendo che la mera disattenzione della vittima non necessariamente integra il caso fortuito per i fini di cui all'art. 2051 c.c., in quanto il custode, per superare la presunzione di colpa a proprio carico, è tenuto a dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee a prevenire i danni derivanti dalla cosa (Sez. 3, Sentenza n. 13222 del 27/06/2016… La condotta della vittima di un danno da cosa in custodia può dirsi imprevedibile quando sia stata eccezionale, inconsueta, mai avvenuta prima, inattesa da una persona sensata). 2 la Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare che a carico dei proprietari della strada demaniale è configurabile la responsabilità per cosa in custodia ex art 2051 c.c., essendo sempre possibile ravvisare un'effettiva possibilità di controllo sulla situazione della circolazione. Si è ribadito come, ex art. 14 C.d.S., gli enti proprietari siano tenuti a provvedere: a) alla manutenzione, alla gestione e alla pulizia delle strade e delle loro pertinenze e arredi;
b) al controllo tecnico dell'efficienza delle piante e dei servizi;
c) all'apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta. 4 La rivalutazione, in ossequio alla funzione risarcitoria, copre il danno emergente, ripristinando la situazione patrimoniale del creditore al momento del verificarsi dell'inadempimento ovvero del fatto illecito, laddove gli interessi, aventi funzione remunerativa, mirano a ristorare il creditore del lucro
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