TRIB
Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 08/10/2025, n. 891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 891 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 4092/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Bolzano, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Andrea Pappalardo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 4092/2022 promossa da:
in persona del Controparte_1
legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti SCALA ELENA e BERTI IVANO, domiciliatari;
- attore - contro
, in persona del legale rappresentante Controparte_2
p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. MAIRHOFER
MARTIN, domiciliatario;
- convenuto - in punto: responsabilità aquiliana – art. 2051 c.c. – risarcimento del danno.
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI di parte attrice:
“il Tribunale di Bolzano, respinta ogni contraria deduzione, eccezione e domanda, voglia accogliere le seguenti conclusioni: pagina 1 di 6
1. in via principale, previo accertamento della responsabilità della convenuta
nella causazione del sinistro per cui è causa, Controparte_2
condannare la stessa, in persona del Presidente pro tempore, a risarcire l'attrice di tutti i danni subiti e subendi, quantificati in € 5.305,65 e Controparte_1
così al pagamento di tale somma o di quella diversa, maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, oltre alla rivalutazione e agli interessi dovuti per legge, dal giorno del sinistro al saldo.
2. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”; di parte convenuta:
“Nel merito: rigettare, in quanto infondate, tutte le domande proposte da parte attrice nei confronti della . Controparte_2
In via di mero subordine: nella denegata e non creduta ipotesi che venga accertata una responsabilità in capo alla , Controparte_2
diminuire il risarcimento in proporzione al concorso del fatto colposo di parte attrice ex art. 1227, co. 1 c.c.
In ogni caso: condannare controparte all'integrale rifusione delle spese e degli onorari del presente procedimento”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. An debeatur
a) Il fatto
A seguito dell'istruttoria, può darsi per pacifico che verso le ore 2.30 del
4.7.2022, il signor percorreva, a bordo del veicolo targato Controparte_1
EW638AE, la strada provinciale 24 in località Fié allo Sciliar (BZ) nella direzione
Siusi-Fiè allo Sciliar quando, all'altezza del chilometro 8+060, l'autovettura andava a collidere contro un masso che si trovava sulla strada.
In quel tratto di strada era previsto limite di velocità di 50 km/h.
Circa la posizione del masso prima dell'impatto – le cui dimensioni si ricavano dalle fotografie in atti e del peso di almeno 30 kg, come riferito dal pagina 2 di 6 teste – le versioni fornite dallo stesso sig. sono diverse. Tes_1
Ai Carabinieri intervenuti (cfr. verbale in atti) il dichiarava: “… centravo senza accorgermi un sasso di grosse dimensioni che si trovava circa in mezzo alla carreggiata …”.
In citazione, invece, l'imponente roccia si sarebbe trovata “… sul manto stradale, più precisamente nella corsia occupata – come da Codice della Strada
– dal sinistrato …” (pag. 3 della citazione).
È ignota la provenienza di tale masso.
Dall'osservazione del tratto di strada in corrispondenza del luogo dell'impatto (cfr. foto sub doc. 16 di parte attrice;
2 di parte convenuta) si evince che la strada percorsa dal sig. presentava sul lato sinistro della vettura la parte rivolta verso monte.
Il teste Brigadiere dei Carabinieri presso la Stazione Carabinieri di Tes_1
Ponte Gardena, dichiarava: “… preciso che ho percorso per anni quella strada che quindi conosco molto bene;
la parte sovrastante, in corrispondenza del punto ove trovavo il masso sulla strada è compresa nel tratto visibile sulla seconda foto in ordine progressivo del doc. 16 di parte attrice;
preciso che la strada è sovrastata da un prato privo di sassi;
sopra il prato, ad una distanza di circa 200 metri dalla strada, corre un sentiero pedonale sassoso, il cui materiale
è identico a quello del masso trovato sulla strada e di dimensioni anche maggiori. So che detto sentiero è percorso da pedoni e porta al laghetto di Fiè
…”.
Dalle foto si ricava che in corrispondenza del ritrovamento del masso de quo, il lato sinistro della carreggiata, secondo la direzione di marcia del veicolo attoreo, è costeggiato in parte da un muro di contenimento in pietra - composto da pietre squadrate e cementate, dell'altezza di circa 1,5 metri, dal cui colmo parte un pendio erboso frammisto a vegetazione – in parte da prato erboso di pagina 3 di 6 pendenza decrescente verso monte.
Dalle dichiarazioni del teste non risulta che in direzione ortogonale Tes_1
rispetto al luogo del sinistro, entro la distanza di 200 metri dalla strada, vi fossero potenziali luoghi di distacco di pietre, essendo il riferito prato del tutto erboso.
Solo alla descritta distanza dalla carreggiata si riferisce la presenza di sentiero pedonale sassoso, il cui materiale è identico a quello del masso trovato sulla strada e di dimensioni anche maggiori e che pertanto costituisce potenziale fonte di provenienza del masso de quo.
b) La responsabilità della convenuta
Indipendentemente dalla condotta di guida tenuta dal signor poco prima dell'impatto, non può non osservarsi come dagli elementi assunti in sede istruttoria non sia ragionevolmente sostenibile alcuna responsabilità di parte convenuta per il titolo invocato, dovendosi per contro ritenere l'esistenza del caso fortuito.
Non risulta infatti (teste che quel tratto di strada fosse soggetto a Tes_2
caduta massi, né che fossero presenti fonti di pericolo in prossimità della strada tali da indurre la convenuta ad assumere particolari misure, ulteriori e diverse da quelle poste in atto, ovvero la regolare manutenzione ed il controllo della strada.
Non è nemmeno dimostrato che il masso sia caduto sul manto stradale proveniente da monte, piuttosto che caduto a terra a seguito di parziale perdita di carico da parte di un mezzo di trasporto poco prima dell'impatto per cui è causa.
Deve ritenersi che la caduta sia avvenuta nel corso della notte, perché non risulta sia stata segnalata la presenza di massi sulla careggiata prima del sinistro (teste , mentre ove fosse caduto di giorno sarebbe stato Tes_2
sicuramente rimosso.
pagina 4 di 6 Del tutto irrilevante si ritiene essere la riferita scarsa illuminazione del tratto di strada interessato (cfr. pag. 2 della citazione), trattandosi di tratto extraurbano non soggetto ad obbligo di particolare illuminazione.
Per contro, si ritiene che la corretta illuminazione fornita dai fari del veicolo coinvolto, unitamente al rispetto del limite di velocità, avrebbero potuto evitare l'impatto, stanti le ragguardevoli dimensioni del masso e la conseguente comoda visibilità. La pioggia in atto al momento del sinistro e la riferita diminuzione di visibilità (pag. 2 della citazione) avrebbe dovuto indurre il conducente a diminuire ancor più la velocità.
Deve pertanto ritenersi essersi verificata la caduta del masso poco prima del sinistro, il che integra evento determinato da cause estrinseche ed estemporanee, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode (Cass. n. 7805/2017).
Questo Giudice condivide appieno la citata giurisprudenza, donde il rigetto della domanda.
Alla soccombenza segue il carico delle spese di lite che, in considerazione della limitata difficoltà della lite, vengono ridotte del 30%.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione reietta, rigetta le domande tutte di Controparte_1
[...]
condanna pagina 5 di 6 imborso delle Controparte_3
spese di lite, che liquida per spese vive in € 0,00 e per onorari in € 3.862,60, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.A.P. come per legge.
Così deciso in , l'8.10.2025 CP_2
Il Giudice
dott. Andrea Pappalardo
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Bolzano, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Andrea Pappalardo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 4092/2022 promossa da:
in persona del Controparte_1
legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti SCALA ELENA e BERTI IVANO, domiciliatari;
- attore - contro
, in persona del legale rappresentante Controparte_2
p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. MAIRHOFER
MARTIN, domiciliatario;
- convenuto - in punto: responsabilità aquiliana – art. 2051 c.c. – risarcimento del danno.
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI di parte attrice:
“il Tribunale di Bolzano, respinta ogni contraria deduzione, eccezione e domanda, voglia accogliere le seguenti conclusioni: pagina 1 di 6
1. in via principale, previo accertamento della responsabilità della convenuta
nella causazione del sinistro per cui è causa, Controparte_2
condannare la stessa, in persona del Presidente pro tempore, a risarcire l'attrice di tutti i danni subiti e subendi, quantificati in € 5.305,65 e Controparte_1
così al pagamento di tale somma o di quella diversa, maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, oltre alla rivalutazione e agli interessi dovuti per legge, dal giorno del sinistro al saldo.
2. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”; di parte convenuta:
“Nel merito: rigettare, in quanto infondate, tutte le domande proposte da parte attrice nei confronti della . Controparte_2
In via di mero subordine: nella denegata e non creduta ipotesi che venga accertata una responsabilità in capo alla , Controparte_2
diminuire il risarcimento in proporzione al concorso del fatto colposo di parte attrice ex art. 1227, co. 1 c.c.
In ogni caso: condannare controparte all'integrale rifusione delle spese e degli onorari del presente procedimento”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. An debeatur
a) Il fatto
A seguito dell'istruttoria, può darsi per pacifico che verso le ore 2.30 del
4.7.2022, il signor percorreva, a bordo del veicolo targato Controparte_1
EW638AE, la strada provinciale 24 in località Fié allo Sciliar (BZ) nella direzione
Siusi-Fiè allo Sciliar quando, all'altezza del chilometro 8+060, l'autovettura andava a collidere contro un masso che si trovava sulla strada.
In quel tratto di strada era previsto limite di velocità di 50 km/h.
Circa la posizione del masso prima dell'impatto – le cui dimensioni si ricavano dalle fotografie in atti e del peso di almeno 30 kg, come riferito dal pagina 2 di 6 teste – le versioni fornite dallo stesso sig. sono diverse. Tes_1
Ai Carabinieri intervenuti (cfr. verbale in atti) il dichiarava: “… centravo senza accorgermi un sasso di grosse dimensioni che si trovava circa in mezzo alla carreggiata …”.
In citazione, invece, l'imponente roccia si sarebbe trovata “… sul manto stradale, più precisamente nella corsia occupata – come da Codice della Strada
– dal sinistrato …” (pag. 3 della citazione).
È ignota la provenienza di tale masso.
Dall'osservazione del tratto di strada in corrispondenza del luogo dell'impatto (cfr. foto sub doc. 16 di parte attrice;
2 di parte convenuta) si evince che la strada percorsa dal sig. presentava sul lato sinistro della vettura la parte rivolta verso monte.
Il teste Brigadiere dei Carabinieri presso la Stazione Carabinieri di Tes_1
Ponte Gardena, dichiarava: “… preciso che ho percorso per anni quella strada che quindi conosco molto bene;
la parte sovrastante, in corrispondenza del punto ove trovavo il masso sulla strada è compresa nel tratto visibile sulla seconda foto in ordine progressivo del doc. 16 di parte attrice;
preciso che la strada è sovrastata da un prato privo di sassi;
sopra il prato, ad una distanza di circa 200 metri dalla strada, corre un sentiero pedonale sassoso, il cui materiale
è identico a quello del masso trovato sulla strada e di dimensioni anche maggiori. So che detto sentiero è percorso da pedoni e porta al laghetto di Fiè
…”.
Dalle foto si ricava che in corrispondenza del ritrovamento del masso de quo, il lato sinistro della carreggiata, secondo la direzione di marcia del veicolo attoreo, è costeggiato in parte da un muro di contenimento in pietra - composto da pietre squadrate e cementate, dell'altezza di circa 1,5 metri, dal cui colmo parte un pendio erboso frammisto a vegetazione – in parte da prato erboso di pagina 3 di 6 pendenza decrescente verso monte.
Dalle dichiarazioni del teste non risulta che in direzione ortogonale Tes_1
rispetto al luogo del sinistro, entro la distanza di 200 metri dalla strada, vi fossero potenziali luoghi di distacco di pietre, essendo il riferito prato del tutto erboso.
Solo alla descritta distanza dalla carreggiata si riferisce la presenza di sentiero pedonale sassoso, il cui materiale è identico a quello del masso trovato sulla strada e di dimensioni anche maggiori e che pertanto costituisce potenziale fonte di provenienza del masso de quo.
b) La responsabilità della convenuta
Indipendentemente dalla condotta di guida tenuta dal signor poco prima dell'impatto, non può non osservarsi come dagli elementi assunti in sede istruttoria non sia ragionevolmente sostenibile alcuna responsabilità di parte convenuta per il titolo invocato, dovendosi per contro ritenere l'esistenza del caso fortuito.
Non risulta infatti (teste che quel tratto di strada fosse soggetto a Tes_2
caduta massi, né che fossero presenti fonti di pericolo in prossimità della strada tali da indurre la convenuta ad assumere particolari misure, ulteriori e diverse da quelle poste in atto, ovvero la regolare manutenzione ed il controllo della strada.
Non è nemmeno dimostrato che il masso sia caduto sul manto stradale proveniente da monte, piuttosto che caduto a terra a seguito di parziale perdita di carico da parte di un mezzo di trasporto poco prima dell'impatto per cui è causa.
Deve ritenersi che la caduta sia avvenuta nel corso della notte, perché non risulta sia stata segnalata la presenza di massi sulla careggiata prima del sinistro (teste , mentre ove fosse caduto di giorno sarebbe stato Tes_2
sicuramente rimosso.
pagina 4 di 6 Del tutto irrilevante si ritiene essere la riferita scarsa illuminazione del tratto di strada interessato (cfr. pag. 2 della citazione), trattandosi di tratto extraurbano non soggetto ad obbligo di particolare illuminazione.
Per contro, si ritiene che la corretta illuminazione fornita dai fari del veicolo coinvolto, unitamente al rispetto del limite di velocità, avrebbero potuto evitare l'impatto, stanti le ragguardevoli dimensioni del masso e la conseguente comoda visibilità. La pioggia in atto al momento del sinistro e la riferita diminuzione di visibilità (pag. 2 della citazione) avrebbe dovuto indurre il conducente a diminuire ancor più la velocità.
Deve pertanto ritenersi essersi verificata la caduta del masso poco prima del sinistro, il che integra evento determinato da cause estrinseche ed estemporanee, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode (Cass. n. 7805/2017).
Questo Giudice condivide appieno la citata giurisprudenza, donde il rigetto della domanda.
Alla soccombenza segue il carico delle spese di lite che, in considerazione della limitata difficoltà della lite, vengono ridotte del 30%.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione reietta, rigetta le domande tutte di Controparte_1
[...]
condanna pagina 5 di 6 imborso delle Controparte_3
spese di lite, che liquida per spese vive in € 0,00 e per onorari in € 3.862,60, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.A.P. come per legge.
Così deciso in , l'8.10.2025 CP_2
Il Giudice
dott. Andrea Pappalardo
pagina 6 di 6