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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 25/02/2025, n. 469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 469 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composto dai sig.ri Magistrati
Dott. Raffaella Genovese Presidente Est.
Dott. Sebastiano Napolitano Consigliere
Dott. Arturo Avolio Consigliere
Riunita in Camera di Consiglio ha pronunciato in grado di appello alla udienza del 10.02.2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.448/2023 R.G. sezione lavoro e previdenza, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Gabriella Parte_1
Lauretta e con la stessa elettivamente domiciliato in Via Vesuvio
n.53 – Trecase (Na)
A ppellant e
E
, in pers. del legale rapp. p.t., rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv.Rossella Quarta e con la stessa elettivamente domiciliato CP_ presso l'Ufficio legale di Nola
Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 22.01.2021 l'odierno appellante convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Nola, in funzione di
CP_ Giudice del Lavoro, l esponendo in via preliminare di essere
1 titolare della prestazione cat. INVCIV n. 03026963, pensione di invalidità civile.
CP_ Dedusse che l nell'anno 2006 aveva contabilizzato a suo carico, per il periodo dall'01.04.1998 al 30.04.2001, un indebito pari ad euro 6.354,79 che l'Istituto aveva provveduto a recuperare mediante trattenute mensili sulla predetta prestazione pensionistica.
Chiese, pertanto, l'accertamento negativo del predetto indebito (di cui era venuto a conoscenza solo a seguito di consultazione della sezione “Anagrafica debitore”) in quanto illegittimo. Il tutto con vittoria di spese del giudizio.
Instauratosi il contraddittorio, Il Tribunale di Nola, con sentenza n.389/2023 del 28.02.2023 e pubblicata in pari data, accolse il ricorso accertando l'illegittimità del provvedimento di indebito e compensando le spese di lite.
Avverso tale pronuncia ha interposto tempestivo Parte_1
appello con il quale ha censurato la sentenza di primo grado per non aver fatto, il primo giudice, buon governo del regime delle spese.
Si è costituito l appellato che ha resistito all'avverso dedotto CP_2
chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
All'odierna udienza, sostituita dalla trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c., la causa è stata decisa come da dispositivo trasmesso telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La controversia è decisa come segue sulla scorta della ragione più liquida facendosi riferimento al principio, ormai consolidato in giurisprudenza, secondo cui “in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e
111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che
2 su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c." (Cass. sez.
5 - sentenza n. 11458 del
11/05/2018; conforme Sez. 5 - ,Ordinanza n. 363 del 09/01/2019;
Cassazione civile sez. lav., 14/03/2019, (ud. 23/10/2018, dep.
14/03/2019), n.7307).
Come noto, nel processo del lavoro, l'atto introduttivo deve soddisfare i requisiti previsti dall'art. 414, n. 3 e 4 c.p.c., ossia deve consentire alla controparte e al giudice l'individuazione, da un lato, dell'oggetto della domanda (il petitum, n. 3 dell'articolo citato), e, dall'altro, degli elementi di fatto e di diritto su cui la domanda stessa si fonda (la causa petendi, n. 4).
Il difetto o l'insufficienza di taluno dei requisiti essenziali rende l'atto introduttivo inidoneo al conseguimento del suo scopo, rappresentato dall'instaurazione di un contraddittorio in senso sostanziale e non meramente formale.
Nel caso di specie non sono desumibili, neppure da un esame complessivo del ricorso introduttivo, gli elementi indispensabili per individuare compiutamente petitum e causa petendi della domanda, affetta da gravi ed incolmabili errori allegativi che non possono essere colmati avendo riguardo ai documenti prodotti.
In realtà, come emerge dalla giurisprudenza di legittimità, il ricorso deve contenere in sé i dati di fatto e i riferimenti giuridici idonei a delimitare l'oggetto della domanda, che non possono essere desunti aliunde (in termini conformi Cass.civ., Sez.Lav., 29 ottobre 2013, n.
24346), dovendo il "thema decidendum" della controversia essere individuato, in ragione della prescrizione di cui ai n. 3 e 4 dell'art. 414 c.p.c. e della circolarità degli oneri di allegazione, di contestazione e di prova, in forma esauriente e chiara sulla base del solo atto introduttivo della lite, non potendo i documenti a esso allegati servire per supplirne le carenze, stante la loro natura di mezzi di prova, volti come tali ad asseverare la veridicità e validità degli elementi di fatto e di diritto allegati in ricorso (Cass. Sez. lav.
N° 13989/2008).
3 Pertanto, da una attenta analisi dell'odierno ricorso in appello emerge che nella parte in fatto di esso (pag.3) viene riportato il dispositivo di una sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, in cui
è stata stabilita la condanna alle spese dell' , non CP_2
corrispondente al dispositivo della sentenza n.389/2023 del
Tribunale di Nola, in cui è stata disposta invece la compensazione delle spese di lite.
Nella parte in diritto dell'appello, si richiama una illogica cessazione della materia del contendere (pag.3) e si continua a fare riferimento alla sentenza n.1367/2022 del Tribunale di Torre Annunziata (cfr. pagg.3 e 4 dell'appello “Il motivo per cui l'appellante impugna il provvedimento del Giudice di Torre Annunziata è che le spese, come quantificate e liquidate a carico dell' nella sentenza n. CP_1
1367/2022 , risultano non satisfattive del compenso dovuto al procuratore costituito”).
Ed ancora, in maniera del tutto inconferente rispetto al caso in esame, a pag. 5 dell'appello si dichiara: “L'appellante in seguito all'impugnata sentenza ha percepito la somma di € 4.880,53 così come dal modello TE08 del 16/03/2021 inviata allo scrivente procuratore dall' di competenza” (…) Il modo in cui il Giudice di CP_1
prime cure sia addivenuto alla liquidazione di spese di lite per un ammontare di € 500,00 è oscuro (perché non motivato) oltreché illegittimo, difatti egli argomenta “ resta compensata la residua metà, poiché in ogni caso è intervenuta una riliquidazione della provvidenza nel periodo di sospensione della sua erogazione”.
Infine, l'appellante richiama una ulteriore sentenza, questa volta della Corte d'Appello di Salerno (cfr.pag.6 “Nel caso in esame la
Corte d'Appello di Salerno pur avendo rilevato che la domanda del ricorrente fosse sostanzialmente fondata in quanto lo sgravio era stato disposto dall' dopo il deposito del ricorso avverso la CP_1 richiesta di pagamento di cui alla cartella esattoriale……”), e poi riporta il dispositivo di una altra non ben individuata o individuabile sentenza (cfr.pag.6 “resta compensata la residua metà, poiché in
4 ogni caso è intervenuta una riliquidazione della provvidenza nel periodo di sospensione della sua erogazione”).
Dunque, le evidenti e gravi incongruenze, contraddizioni e mancanze dell'atto introduttivo del presente giudizio sono tali da rendere ultroneo ogni ulteriore sforzo argomentativo al fine di giungere alla declaratoria di inammissibilità dell'appello proposto.
Ricorrendo la dichiarazione di cui all'art.152 disp.att. c.p.c. nulla va disposto in merito alle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
• dichiara inammissibile l'appello proposto;
• nulla per le spese del presente grado;
• da atto della sussistenza per l'appellante dei presupposti di cui al primo periodo dell'art.13 1 quater DPR n.115/2002, come introdotto dall'art.1 comma 17 L.n. 228/2012..
Napoli, 10/2/2025
Il Presidente Est.
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