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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 15/09/2025, n. 938 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 938 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2084/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2084/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
Francesca Scarpino del Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso il medesimo difensore
RICORRENTE nei confronti di
, nato a [...] il [...], rappresentato e Controparte_1 difeso dall'Avv. Lilla Sorano del Foro di Santa Maria Capua Vetere, elettivamente domiciliato presso lo stesso difensore
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti private, depositando note scritte autorizzate, hanno documentato il perfezionamento di un accordo su ogni questione controversa chiedendo disciplinarsi in conformità la loro separazione personale.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 2 luglio 2024 chiedeva al Tribunale di pronunciare Parte_1 sentenza di separazione da , con il quale aveva contratto matrimonio il 10 Controparte_1 settembre 2008, formulando ulteriori domande in ordine all'affidamento dei figli minorenni e , alla loro collocazione preferenziale, ai diritti di visita del genitore non Per_1 Per_2 collocatario e alle contribuzioni economiche destinate al mantenimento della prole.
A fondamento della domanda di separazione parte ricorrente allegava, in particolare, che la crisi matrimoniale era culminata in un episodio traumatico dell'estate 2022 e nella conseguente cessazione definitiva della coabitazione matrimoniale. Intervenuto il Pubblico Ministero, si costituiva in giudizio depositando Controparte_1 comparsa il 12 novembre 2024.
Fornendo una spiegazione alternativa della causa della crisi coniugale, chiedeva a propria volta dichiararsi la separazione dalla moglie con addebito a quest'ultima e proponeva domande sull'affidamento dei figli minorenni, sulle loro frequentazioni genitoriali e sul loro mantenimento.
Depositate le memorie di cui all'art. 473 bis.17 c.p.c., all'udienza di comparizione celebrata il 17 dicembre 2024 i coniugi confermavano di non volere conciliarsi.
Erano quindi adottati i provvedimenti temporanei e urgenti con ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c. depositata il 29 dicembre 2024.
Nel corso degli sviluppi procedimentali, e, segnatamente, con le ultime note scritte rispettivamente depositate il 5 e il 6 settembre 2025, le parti documentavano il raggiungimento di un accordo su ogni questione suscettibile di controversia chiedendo disciplinarsi in conformità la loro separazione personale.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
*****
Va in primo luogo accolta la domanda di separazione personale formulata da entrambe le parti.
La verificazione della condizione di intollerabilità della convivenza, che legittima la separazione, può dirsi infatti incontestata e comunque ricavabile dalle reciproche allegazioni (tra le quali l'incontroversa cessazione del legame di coabitazione), così come dal loro stesso contegno processuale e dall'esplicita volontà di non conciliarsi.
Se, dunque, sussistono i presupposti di cui all'art. 151 comma 1 c.c. per l'invocata pronuncia di separazione personale, con riferimento alle ulteriori questioni deve prendersi atto dell'accordo raggiunto tra le stesse parti.
Le condizioni concordate non presentano infatti profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e sono rispondenti all'interesse dei figli minorenni con riferimento al regime di affidamento (condiviso), collocazione (preferenziale materna) e frequentazioni con il genitore non collocatario (appunto, il padre), in quanto evidentemente ispirato a rapporti di effettiva bigenitorialità.
Per converso, anche alla luce della documentazione prodotta, si stima congrua e adeguata la regolamentazione convenuta tra le parti in ordine al mantenimento della prole (sostanzialmente analoga a quella oggetto dei provvedimenti temporanei e urgenti) e alle ulteriori condizioni accessorie.
Nulla, infine, in tema di regolamentazione delle spese processuali, tenuto conto dell'accordo raggiunto dagli interessati anche sotto tale profilo.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo:
- dichiara la separazione personale dei coniugi ed , uniti Controparte_1 Parte_1 in matrimonio a Napoli il 10 settembre 2008 (matrimonio iscritto nei Registri degli Atti di Matrimonio del Comune di Napoli al numero 208, parte II, serie A, sez. F, anno 2008).
Visto l'art. 69 lett. d) D.P.R. n. 396/00, ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune in cui il matrimonio fu iscritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
- prende atto delle condizioni di separazione di cui all'accordo raggiunto dalle parti formalizzato con atto scritto datato 4 settembre 2025.
Manda alla Cancelleria per gli incombenti di rito.
Così deciso in Parma il 15 settembre 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2084/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
Francesca Scarpino del Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso il medesimo difensore
RICORRENTE nei confronti di
, nato a [...] il [...], rappresentato e Controparte_1 difeso dall'Avv. Lilla Sorano del Foro di Santa Maria Capua Vetere, elettivamente domiciliato presso lo stesso difensore
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti private, depositando note scritte autorizzate, hanno documentato il perfezionamento di un accordo su ogni questione controversa chiedendo disciplinarsi in conformità la loro separazione personale.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 2 luglio 2024 chiedeva al Tribunale di pronunciare Parte_1 sentenza di separazione da , con il quale aveva contratto matrimonio il 10 Controparte_1 settembre 2008, formulando ulteriori domande in ordine all'affidamento dei figli minorenni e , alla loro collocazione preferenziale, ai diritti di visita del genitore non Per_1 Per_2 collocatario e alle contribuzioni economiche destinate al mantenimento della prole.
A fondamento della domanda di separazione parte ricorrente allegava, in particolare, che la crisi matrimoniale era culminata in un episodio traumatico dell'estate 2022 e nella conseguente cessazione definitiva della coabitazione matrimoniale. Intervenuto il Pubblico Ministero, si costituiva in giudizio depositando Controparte_1 comparsa il 12 novembre 2024.
Fornendo una spiegazione alternativa della causa della crisi coniugale, chiedeva a propria volta dichiararsi la separazione dalla moglie con addebito a quest'ultima e proponeva domande sull'affidamento dei figli minorenni, sulle loro frequentazioni genitoriali e sul loro mantenimento.
Depositate le memorie di cui all'art. 473 bis.17 c.p.c., all'udienza di comparizione celebrata il 17 dicembre 2024 i coniugi confermavano di non volere conciliarsi.
Erano quindi adottati i provvedimenti temporanei e urgenti con ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c. depositata il 29 dicembre 2024.
Nel corso degli sviluppi procedimentali, e, segnatamente, con le ultime note scritte rispettivamente depositate il 5 e il 6 settembre 2025, le parti documentavano il raggiungimento di un accordo su ogni questione suscettibile di controversia chiedendo disciplinarsi in conformità la loro separazione personale.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
*****
Va in primo luogo accolta la domanda di separazione personale formulata da entrambe le parti.
La verificazione della condizione di intollerabilità della convivenza, che legittima la separazione, può dirsi infatti incontestata e comunque ricavabile dalle reciproche allegazioni (tra le quali l'incontroversa cessazione del legame di coabitazione), così come dal loro stesso contegno processuale e dall'esplicita volontà di non conciliarsi.
Se, dunque, sussistono i presupposti di cui all'art. 151 comma 1 c.c. per l'invocata pronuncia di separazione personale, con riferimento alle ulteriori questioni deve prendersi atto dell'accordo raggiunto tra le stesse parti.
Le condizioni concordate non presentano infatti profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e sono rispondenti all'interesse dei figli minorenni con riferimento al regime di affidamento (condiviso), collocazione (preferenziale materna) e frequentazioni con il genitore non collocatario (appunto, il padre), in quanto evidentemente ispirato a rapporti di effettiva bigenitorialità.
Per converso, anche alla luce della documentazione prodotta, si stima congrua e adeguata la regolamentazione convenuta tra le parti in ordine al mantenimento della prole (sostanzialmente analoga a quella oggetto dei provvedimenti temporanei e urgenti) e alle ulteriori condizioni accessorie.
Nulla, infine, in tema di regolamentazione delle spese processuali, tenuto conto dell'accordo raggiunto dagli interessati anche sotto tale profilo.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo:
- dichiara la separazione personale dei coniugi ed , uniti Controparte_1 Parte_1 in matrimonio a Napoli il 10 settembre 2008 (matrimonio iscritto nei Registri degli Atti di Matrimonio del Comune di Napoli al numero 208, parte II, serie A, sez. F, anno 2008).
Visto l'art. 69 lett. d) D.P.R. n. 396/00, ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune in cui il matrimonio fu iscritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
- prende atto delle condizioni di separazione di cui all'accordo raggiunto dalle parti formalizzato con atto scritto datato 4 settembre 2025.
Manda alla Cancelleria per gli incombenti di rito.
Così deciso in Parma il 15 settembre 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto