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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 21/05/2025, n. 370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 370 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
Il Tribunale di Crotone, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Alessia
Vilei, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1349/2023 RG promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. FICO Parte_1
ANNA MARIA
Ricorrente
C O N T R O
Controparte_1
in persona del l.r.p.t, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall'avv.
[...]
Giovanni Foresta e dall'avv. Paonessa Elisabetta
Resistente
FATTO E DIRITTO
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c, con scadenza prevista al giorno 21.5.2025.
Con ricorso depositato in data 10.6.2023 la ricorrente indicata in epigrafe deduceva di essere titolare di rendita n. 50866435 del 21.07.2011 con menomazione dell'integrità psicofisica del
10%, della rendita n. 50866842 del 15.09.2014 con menomazione dell'integrità psicofisica del
19%, unificate con provvedimento del 29.01.2015 con il riconoscimento di un grado di inabilità complessivo del 23%; di essere stata altresì ritenuta invalida al 100% giusto provvedimento di omologa emesso da Codesto Tribunale in data 24.03.2020 ( cfr. all. fascicolo ricorrente); di aver, pertanto, presentato in data 29.5.2020 domanda per la concessione dell'assegno di incollocabilità, essendo soggetto non più collocabile in qualsivoglia attività lavorativa, senza mettere in pericolo la propria vita e quella altrui;
che l' rigettava la domanda con provvedimento del 10.06.2020 in quanto riteneva non CP_2 presenti i requisiti previsti dall'art 1 del Dlgs n. 137/87; di aver proposto tempestiva opposizione;
concludeva chiedendo l'accertamento di tutti i requisiti previsti dalla legge per la concessione dell'assegno di incollocabilità previsto dal DPR 1124/65 , con condanna dell' alla corresponsione della relativa prestazione. CP_2
Con memoria di costituzione l' contestava la fondatezza della domanda avversaria e CP_2 ne chiedeva il rigetto.
Espletata la consulenza tecnica d'ufficio, autorizzato il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., la causa è così decisa.
***
Il ricorso è fondato.
L'articolo 20 del DPR 915/1978 e l'articolo 104 del DPR 1092/1973 riconoscono agli invalidi di guerra o per causa di servizio, con età inferiore a 65 anni, titolari di pensione di guerra, di pensione privilegiata o di assegno rinnovabile, per infermità ascrivibili dalla 2^ all' 8^ categoria, che siano riconosciuti incollocabili in quanto, per la natura ed il grado della loro invalidità, possono risultare di pregiudizio alla salute ed alla incolumità proprie, a quelle dei compagni di lavoro ovvero alla sicurezza degli impianti, il diritto ad usufruire di un assegno di incollocabilità.
L'assegno di incollocabilità, spetta:
-in conseguenza di infortuni sul lavoro o malattia professionale denunciati fino al 31.12.2006, ai titolari di rendita con un grado di inabilità non inferiore al 34%, riconosciuto dall' CP_2 secondo le tabelle allegate al Testo Unico (Decreto 30 giugno 1965, n. 1124) e di età non superiore ai limiti pensionabili stabiliti per legge;
-in conseguenza di infortuni sul lavoro o malattia professionale denunciati dal 1° gennaio
2007, ai titolari di rendita con un grado di menomazione dell'integrità psicofisica, danno biologico, superiore al 20% riconosciuto secondo le tabelle allegate all'articolo 13 del D.lgs
38/2000 e di età non superiore ai limiti pensionabili stabiliti per legge "legge 27 dicembre
2006, n. 296 art. 1 (finanziaria 2007)".
L'assegno di incollocabilità viene dunque erogato agli invalidi del lavoro che si trovino nell'impossibilità di fruire dell'assunzione obbligatoria per la perdita di ogni capacità lavorativa, oppure perché data la natura ed il grado di invalidità, comportino il rischio alla salute e all'incolumità degli altri lavoratori o alla sicurezza degli impianti Ciò posto, l'esperita consulenza tecnica d'ufficio ha condotto ad accertare le patologie dalle quali la ricorrente risulta affetta che la rendono non riqualificabile in altre attività lavorative e/o occupazioni confacenti alle sue attitudini e comunque inabile al proficuo lavoro, cioè a dire ad espletare un'attività lavorativa che gli consenta di ricavare un reddito e, quindi, di fatto venendo soddisfatti i requisiti previsti dalla normativa è certamente da ritenere incollocabile al lavoro.
In particolare dall'esperita istruttoria è emerso che la ricorrente è affetta da “Varie patologie di natura lavorativa (ernia discale L4-L5 e LS-SI con segni elettromiografìci di radicolopatia di L4-L5-SI,
Sindrome del tunnel carpale bilaterale, operata a destra, ed Asma allergico professionale con FEV1 = -
38%), associate a patologie extralavorative (gastroduodenite erosiva in esiti di ulcera duodenale, retinopatia ipertensiva con deficit visivo, ipoacusia bilaterale, disturbo depressivo maggiore ricorrente cronicizzato, cardiopatia 3° classe NYHA, aneurisma del setto interatriale di grado severo) - Le patologie di natura lavorativa, se valutate facendo riferimento alle tabelle di cui al D.M. 12 luglio 2000 (per come dovrebbe essere, considerato che dovrebbe trattarsi di rendita del 29/01/2015), determinano un tasso di danno biologico del 34-35 %, e comunque di molto superiore al 20%; se le si valuta invece secondo le tabelle allegate al Testo Unico (D.P.R. 1124/1965), esprimono un grado di inabilità del 36% (quindi superiore al 34%), CP_ come già riconosciuto in sede
- In tutti e due i casi sono soddisfatti i requisiti richiesti per la concessione del cosiddetto “assegno di incollocabilità”.
- Per completezza si ricorda che, per la sussistenza di tutte le succitate patologie, alla ricorrente è stato riconosciuto anche lo status di “invalido con totale e permanente inabilità lavorativa (100%)” (ex
L.118/1971).
- Si può affermare che, per la natura ed il grado dell'invalidità, può essere di danno alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti (ai sensi dell'art. 1 L. 137/87).
- La decorrenza la si deve far risalire all'epoca di presentazione della domanda.” ( cfr. relazione peritale depositata in data 25.2.2025 qui da intendersi integralmente richiamata)
Il CTU, pertanto, nella relazione in atti ha chiarito che vengono soddisfatti i requisiti previsti dalla normativa vigente, si rammenta che essendo stata la rendita riconosciuta in data successiva all'1.01.2007 la stessa deve essere rapportata alla percentuale del 20%, con la conseguenza che la ricorrente ha diritto a ricevere l'assegno d'incollocabilità al lavoro, ex art. 180 del T.U. n. 1224 - D.P.R. del 30/06/1965, a decorrere dalla domanda amministrativa. Le suddette conclusioni vanno pienamente condivise in quanto formulate in coerenza con l'indagine clinica effettuata e tenuto conto delle risultanze degli accertamenti in atti.
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico dell' . CP_2
Parimenti, per quanto attiene alle spese di consulenza tecnica d'ufficio.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1349 / 2023 RG, così provvede:
- accoglie il ricorso e per l'effetto accerta e dichiara che la ricorrente possiede tutti i requisiti di legge per chiedere ed ottenere l'assegno di incollocabilità previsto dall'art. 180 del T.U.
1124/'65, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa;
-per l'effetto condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, a CP_2 corrispondere alla ricorrente la relativa prestazione, secondo le tabelle di legge, oltre accessori;
-condanna altresì l' , in persona del legale rappresentante pro tempore alla refusione CP_2 delle spese di lite che si liquidano nella somma di euro 2.200,00 per compensi, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario
-pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico dell' . CP_2
Crotone, lì 21/05/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Alessia Vilei